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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RG 822-1/2025
Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e così composto:
dott. Stefano Cardinali Presidente
dott. ssa Daniela Cavaliere giudice rel.
dott. Claudio Tedeschi giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da , Parte_1
(ricorso n. RG 822-1/2025) in data 15.05.2025 per l'apertura della Liquidazione Giudiziale di (C.F./P.IVA: ) con sede in Roma, via Controparte_1 P.IVA_1
Mario Angeloni 3, 00173 Roma
rilevato che la società debitrice, ritualmente convocata, non si è costituita in giudizio e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett.
d) del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
considerato che dall'istruttoria espletata emerge che:
- il credito vantato dalla ricorrente è pari a complessivi € 755.988,52 (compresi interessi di mora) in forza dei seguenti contratti di finanziamento: 1) Finanziamento n. 10320/IM di € 450.900,00- il 18/06/2020, erogato dalla con valuta 24 luglio Parte_2 Pt_1
2020; 2) Finanziamento n. 50167/EC/FPI di € 225.000,00, - contratto del 17 dicembre
2020, erogato dalla con valuta 3 febbraio 2021; Pt_1
ritenuto, quindi, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
ritenuto che, inoltre, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
dalla circostanza che la società, dalla visura storica estratta dal registro Imprese risulta posta in liquidazione il 17.04.2024 e che la resistente non si è costituita in giudizio dichiarando di essere titolare di altri beni talchè è dato presumere che essa non disponga di un attivo che all'esito della liquidazione possa risultare idoneo alla soddisfazione dei creditori sociali (cfr. Cass. n. 21834/09; Cass. n. 15442/2011);
dalla circostanza che la società risulta cancellata dal Registro delle Imprese dal 7.08.2024;
ritenuto, pertanto, che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA: ) con sede in Roma, via Mario Angeloni 3, 00173 Roma P.IVA_1
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott.ssa Daniela Cavaliere
NOMINA
Curatore dott. Persona_1
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 15.10.2025 ore 11,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 11.06.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Daniela Cavaliere dott. Stefano Cardinali
Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e così composto:
dott. Stefano Cardinali Presidente
dott. ssa Daniela Cavaliere giudice rel.
dott. Claudio Tedeschi giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso presentato da , Parte_1
(ricorso n. RG 822-1/2025) in data 15.05.2025 per l'apertura della Liquidazione Giudiziale di (C.F./P.IVA: ) con sede in Roma, via Controparte_1 P.IVA_1
Mario Angeloni 3, 00173 Roma
rilevato che la società debitrice, ritualmente convocata, non si è costituita in giudizio e non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett.
d) del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, né tali requisiti risultano comunque dimostrati dalla documentazione acquisita;
considerato che dall'istruttoria espletata emerge che:
- il credito vantato dalla ricorrente è pari a complessivi € 755.988,52 (compresi interessi di mora) in forza dei seguenti contratti di finanziamento: 1) Finanziamento n. 10320/IM di € 450.900,00- il 18/06/2020, erogato dalla con valuta 24 luglio Parte_2 Pt_1
2020; 2) Finanziamento n. 50167/EC/FPI di € 225.000,00, - contratto del 17 dicembre
2020, erogato dalla con valuta 3 febbraio 2021; Pt_1
ritenuto, quindi, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
ritenuto che, inoltre, risulta dimostrato lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
dalla circostanza che la società, dalla visura storica estratta dal registro Imprese risulta posta in liquidazione il 17.04.2024 e che la resistente non si è costituita in giudizio dichiarando di essere titolare di altri beni talchè è dato presumere che essa non disponga di un attivo che all'esito della liquidazione possa risultare idoneo alla soddisfazione dei creditori sociali (cfr. Cass. n. 21834/09; Cass. n. 15442/2011);
dalla circostanza che la società risulta cancellata dal Registro delle Imprese dal 7.08.2024;
ritenuto, pertanto, che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 40, 41 e 49 del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(C.F./P.IVA: ) con sede in Roma, via Mario Angeloni 3, 00173 Roma P.IVA_1
NOMINA
giudice delegato per la procedura il dott.ssa Daniela Cavaliere
NOMINA
Curatore dott. Persona_1
ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 15.10.2025 ore 11,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 11.06.2025 Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Daniela Cavaliere dott. Stefano Cardinali