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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 22/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 211/2024 RG promossa da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. RUGGIU MARIO ALBERTO come da procura in atti APPELLANTE contro
( rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
PINNA VALENTINA ANTONELLA come da procura in atti APPELLATO e con l'intervento della Procura Generale All'udienza del 15.1.2024 sono state precisate le seguenti conclusioni: PER PARTE APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in totale riforma della sentenza emessa da Tribunale di Sassari, disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori
[...]
nata ad [...] il [...] e nata a [...] il Per_1 Persona_2
13/07/2017, con loro allocazione presso il padre nella casa familiare in Sassari, Via Mariotti 4, di proprietà dei genitori e, di cui domanda Parte_1
l'assegnazione; Regolamentare le visite in modo che e TI possano Per_1 trattenersi con la madre con le modalità più confacenti alle rispettive esigenze;
Regolamentare i periodi di vacanza in modo paritetico e secondo i principi dell'alternanza, lasciando alle parti la facoltà di prendere accordi al riguardo oppure, in caso di disaccordo: per le festività natalizie dal 24 al 30 e dal 30 al 6 gennaio, quelle pasquali e tutte le altre civili e religiose secondo il principio dell'alternanza, per le vacanze estive per almeno due settimane anche non continuative con ciascun genitore tenendo conto del piano di ferie di ognuno;
Porre a carico della sig.ra un equo contributo di mantenimento in CP_1 favore delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuare secondo il protocollo licenziato dal CNF e adottato dal Tribunale di Sassari;
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado. PER PARTE APPELLATA: si conclude perché piaccia all'Ecc.ma Corte adita cosi statuire 1) respingere l'impugnazione confermandosi le statuizioni contenute nella sentenza 457/2024 del 08.04.2024 ovvero: - disporsi l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori;
- Persona_1 Persona_2 collocare le minori presso la madre nell'abitazione familiare in Sassari, Via Mariotti 4, assegnandosi alla predetta l'immobile identificato nel NCEU del comune di Sassari al foglio 55 mappale 607 sub 17 e 26; - confermarsi il contributo fissato per il mantenimento delle figlie da porre a carico del Per_1 in € 550,00 mensili, oltre ISTAT, ed oltre spese straordinarie secondo il pr CFN da ripartire in misura paritetica;
- confermare la regolamentazione delle visite adottata disponendosi, salvo diversi accordi che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie dall'uscita di scuola alle ore 18.00 almeno tre giorni a settimana (da concordare tra i genitori compatibilmente con gli impegni e le esigenze delle figlie), nonché alternativamente nei week-end dal sabato mattina alle 10.00 sino alla domenica sera alle 21.00; i periodi di vacanza sono regolati in modo paritetico e secondo i principi dell'alternanza lasciando alle parti la facoltà di prendere accordi al riguardo, o, in caso di disaccordo come segue: per le festività natalizie dal 24 al 30 e dal 30 al 6 gennaio, quelle pasquali e tutte le altre civili e religiose secondo il principio dell'alternanza, per le vacanze estive per almeno due settimane anche non continuative con ciascun genitore tenuto conto del piano di ferie di ciascuno;
2) con vittoria delle spese del doppio grado. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 457/2024, emessa Parte_1 in data 8.4.2024, con cui il Tribunale di Sassari, nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso da avverso : CP_1 Parte_1
- affidava in modo condiviso le minori figlie – e TI, rispettivamente Per_1 nate il 21.6.2009 e il 13.7.2017 da una relazione tra le parti - collocandole presso la madre, cui era assegnata la casa familiare sita in Sassari via Mariotti 4;
- regolamentava il diritto di visita del (“il padre potrà vedere e tenere Per_1 con sé le figlie dall'uscita di scuola alle ore 18.00 almeno tre giorni a settimana (da concordare tra i genitori compatibilmente con gli impegni e le esigenze delle figlie), nonché alternativamente nei week-end dal sabato mattina alle 10.00 sino alla domenica sera alle 21.00; i periodi di vacanza sono regolati in modo paritetico e secondo i principi dell'alternanza lasciando alle parti la facoltà di prendere accordi al riguardo, o, in caso di disaccordo come segue: per le festività natalizie dal 24 al 30 e dal 30 al 6 gennaio, quelle pasquali e tutte le altre civili e religiose secondo il principio dell'alternanza, per le vacanze estive per almeno due settimane anche non continuative con ciascun genitore tenuto conto del piano di ferie di ciascuno”);
- poneva a carico del un contributo al mantenimento delle minori figlie Per_1 di euro 550,00 mensili, oltre rivalutazione e 50% spese straordinarie;
- compensava le spese di lite. In particolare, il con l'appello ha contestato la sentenza: i) nella parte Per_1 in cui il tribunale atamente, collocava le minori presso la madre e senza tenere conto dell'ottimo rapporto delle stesse con la nonna paterna e del fatto che il padre si era sempre occupato delle esigenze delle figlie;
ii) nella parte in cui fissava in euro 550,00 mensili il contributo posto a suo carico per il mantenimento delle figlie, in forza di una erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza impugnata Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame perché CP_1 infondato, dando atto all'udienza del 15.1.2025 di essere stata licenziata dal salone di parrucchiera dove lavorava. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. Istruita la causa documentalmente e con l'audizione di - mai sentita Per_1 nonostante fosse minore ultradodicenne, essendo nata il [...], in [...] con quanto previsto dall'art. 473bis.4 cpc, secondo cui “
1. Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.
2. Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.
3. Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario” - la Corte si è riservata la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Del collocamento delle due figlie minori. Il ha contestato la decisione esclusivamente nella parte in cui, disposto Per_1
l'affidamento delle due figlie minori ad entrambi i genitori, il giudice di primo grado le collocava presso la madre, cui, per l'effetto, veniva assegnata la casa familiare, a suo dire immotivatamente e senza considerare che era sempre stato lui il genitore di riferimento per le bambine. Invero, il tribunale disponeva il collocamento delle figlie presso la madre nella casa familiare sita in Sassari via Mariotti 4 e rigettava la richiesta del di Per_1 collocamento delle figlie presso di sé con assegnazione della casa familiare, evidenziando come il padre, da un lato, non dimostrava la circostanza meramente allegata “che durante la fase di unione familiare fosse lui il genitore di riferimento delle figlie” e, dall'altro, non deduceva neppure che questa soluzione fosse conforme alla “volontà delle figlie”. Conseguentemente, il giudice di primo grado affermava che “la migliore collocazione (prevalente) delle minori
-nel caso specifico- è da ritenersi con la madre, e ciò considerata la l'età evolutiva della più piccola (6 anni), che presumibilmente ha ancora molto bisogno dell'accudimento materno”. Orbene, tenuto conto di quanto dichiarato dalla figlia più grande, , in sede Per_1 di audizione all'udienza del 20.11.2024, la statuizione impugnata va confermata. La figlia maggiore ha, infatti, manifestato chiaramente la propria volontà di mantenere inalterato l'attuale stato di collocamento presso la casa familiare di Sassari unitamente alla sorella più piccola e alla madre, pur intendendo continuare a vedere il padre, che abita sempre a Sassari, “frequentemente”, come sta già accadendo. Pertanto, tenuto conto, come correttamente evidenziato dal tribunale, anche della tenera età dell'altra figlia, di appena sette anni, in difetto di ulteriori elementi di valutazione che rendano opportuna una modifica della condizione di collocamento delle due minori, va integralmente confermato quanto deciso dal tribunale sia in relazione al collocamento sia in relazione all'assegnazione della casa coniugale.
B) Del contributo al mantenimento delle due figlie. Con ricorso ex artt. 473bis.11 e ss cpc, conveniva in giudizio CP_1 Parte_1
allegando che:
[...] - era cittadina albanese e viveva stabilmente in Italia sin dal 2003, e da allora aveva sempre provveduto al suo sostentamento svolgendo inizialmente lavori precari e poi, ottenuto il relativo attestato, esercitando l'attività di parrucchiera;
- nel 2008, aveva iniziato una relazione con dalla quale il Parte_1
21.06.2009 veniva alla luce la primogenita e il 13.7.2017 TI;
Per_1
- all'inizio la coppia era stata ospitata dalla famiglia del compagno;
- le parti avevano, poi, deciso di stabilizzare la propria relazione anche attraverso l'acquisto di un immobile attuato con risorse comuni e contestuale accensione di un mutuo trentennale, pagato con un conto corrente comune;
- dopo la nascita di TI, “a dire del la sua situazione lavorativa Per_1 era sensibilmente peggiorata imponendo di fatto alla sig.ra di farsi CP_1 carico dell'intero ménage, ivi compresa la rata del mutuo contestato”;
- venuta meno ogni comunione tra le parti, “non intendendo il Per_1 occuparsi neppure delle figlie e delle loro esigenze”, veniva invitato a lasciare l'abitazione familiare per trasferirsi altrove e da allora si era reso
“totalmente indisponibile disinteressandosi alle figlie, omettendo di corrispondere alcunchè”, se non saltuariamente, “assumendo di essere privo di reddito”;
- la nulla sapeva di preciso della situazione economica del CP_1 Per_1 ag di commercio nel settore delle bevande, e non poteva “ aliunde posto che attraverso la documentazione bancaria relativa al conto cointestato è(era) emerso che negli ultimi anni il aveva Per_1 movimentato soltanto in uscita il conto senza riversarvi alcunchè“;
- la era dipendente della ditta RI IE di RI CP_1
Biccheddu con uno stipendio medio mensile di euro 1.300,00 ed era onerata “del pagamento delle utenze domestiche (€ 109,00 gas, €109,00 di condominio, € 30,00 Telecom oltre l'utenza ENEL) e del mutuo dell'immobile cointestato con il , pagato in via esclusiva negli Per_1 ultimi due anni. Alla luce di tali deduzioni, la domandava un contributo al mantenimento CP_1 delle figlie minori di euro 550,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, depositando alcune buste paga e la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. Il si costituiva in giudizio negando di essersi disinteressato delle figlie e Per_1 di non averlo più potuto fare “come in precedenza” a causa della “accesa conflittualità che pervade il suo rapporto con la ed del “fatto che questa si CP_1 sia arrogata il diritto di usufruire in modo esclusivo dell'abitazione familiare… impedendogli di poter avere qualsiasi dialogo costruttivo con lei su qualsiasi fronte”. In precedenza, infatti, secondo le allegazioni del le parti si erano Per_1 divise i ruoli organizzativi e data la maggiore possibilità per il di Per_1 organizzarsi, a fronte del lavoro da dipendente della lo stesso trascorreva CP_1 più tempo con le bambine e si occupava della casa, della spesa alimentare, delle bollette e dei costi extrascolastici delle figlie. In ordine all'aspetto economico, il evidenziava come “di punto in bianco si sia(fosse) ritrovato a Per_1 riorganizzare la propria vita con le connesse esigenze di alloggio e di quotidianità” ed era stato costretto ad andare a vivere presso la famiglia di origine, precisando che “L'ottimizzazione delle risorse economiche del Per_1 era strettamente connessa all'esistenza del nucleo originario e l'apporto economico era equilibrato a specifiche destinazioni delle risorse stesse. Il contributo per il mutuo era compensato dalla spesa quotidiana per far fronte a tutte le esigenze della famiglia, dalle bollette alle iscrizioni ai corsi extra scolastici delle bambine, visite mediche, e da quant'altro sopra elencato”. Alla luce di tali allegazioni, il domandava il collocamento delle bambine Per_1 presso di sé previa assegnazione della casa familiare e un contributo al mantenimento delle figlie. A sostegno delle sue allegazioni depositava le ultime dichiarazioni dei redditi. Il tribunale, sentite le parti ed istruita la causa documentalmente, poneva a carico del genitore non collocatario, un contributo mensile di euro Per_1
550,00, “valutando (1) la capacità economica (reddituale / patrimoniale) del soggetto onerato, considerato che egli (a) è pienamente capace di produrre reddito, essendo libero professionista in un settore commerciale molto specifico;
(b) il reddito risultante dalle dichiarazioni dei redditi depositate non è attendibile, essendo troppo esiguo rispetto al ricavo medio presumibile in relazione all'attività prestata dallo stesso – peraltro il sig. non ha depositato (come Per_1 avrebbe dovuto ex art. 473 bis 12 cpc) gli estratti conto degli ultimi 3 anni, documenti che avrebbero potuto aiutare a far luce rispetto alla sua condizioni economica;
(2) le normali esigenze di due ragazzine”. Il ha censurato la decisione sul presupposto che il giudice di primo grado Per_1
n erava minimamente il suo “stato di precarietà economica”, ponendo a suo carico un contributo economico di euro 550,00 mensili sulla base di un mero
“ragionamento di tipo presuntivo e non invece adeguatamente motivato rispetto alla sua reale situazione economica” e senza tenere conto dei due anni di pandemia e dell'assegnazione della casa alla CP_1
Orbene, dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalla già in primo grado CP_1 per gli anni 2021-2023, emerge un reddito mensile, come parrucchiera dipendente, di euro 1.400,00/1.500,00 (vedi dichiarazioni dei redditi e buste paga in atti). Risulta, peraltro, che la a dicembre 2024 sia stata licenziata (vedi CP_1 documentazione prodotta il 15.1.2024) Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal in primo grado per gli anni Per_1
2020 e 2021, risulta un reddito annuo imponibile di circa euro 7.000,00 per l'anno di imposto 2021 e di euro 1.100,00 per l'anno di imposta 2020. Quest'ultimo anno coincide con quello della pandemia e non è, pertanto, particolarmente significativo, data l'eccezionalità della situazione. Dalla dichiarazione dei redditi prodotta dal in questo giudizio per l'anno Per_1
d'imposta 2022 risulta un reddito annuo imponibile di circa euro 10.500,00, con ricavi dell'attività imprenditoriale di rivendita bevande per euro 83.686,00 annui a fronte di euro 23.500,00 per l'anno 2020 ed euro 42.247,00 per l'anno 2021, dimostrando, quindi, una evidente capacità di ripresa dell'attività imprenditoriale dopo il periodo Covid. Effettivamente, come rilevato dal tribunale, il in primo grado non Per_1 depositava gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, come richiesto dall'art. 473bis.12 cpc, ma tale deposito non veniva effettuato neppure dalla CP_1 I suddetti documenti sono stati invece depositati da entrambe le parti in questo giudizio. Dall'estratto conto bancario 2024 della ditta individuale intestata all'appellante emergono, a titolo esemplificativo, entrate per euro 2.690,00 solo nel gennaio 2024 ed euro 3.800,00 solo nel febbraio 2024, oltre ad un versamento di euro 14.867,00 il 28.2.2024. Anche nei mesi successivi, le entrate si attestano su importi che vanno da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00 mensili, con versamenti di danaro contante anche di considerevole entità – vedi ad esempio versamento contante di euro 3.000,00 il 3.4.2024, il 10.5.2024 ed il 30.5.2024 -. Dagli estratti conto bancari della emerge che le uniche entrate CP_1 corrispondono sostanzialmente allo stipendio, il quale, peraltro, è venuto meno da dicembre 2024. Pertanto, alla luce di tali circostanze, la Corte ritiene che la statuizione del tribunale vada confermata anche in relazione agli aspetti di natura economica, perché congrua rispetto alla reciproca situazione economico-reddituale, considerata l'età delle bambine (sette e quindici) e tenuto anche conto che comunque l'abitazione coniugale, seppur assegnata alla che vi abita con le CP_1 bambine, in quanto collocataria delle bambine, è cointestata ed il mutuo grava su entrambe le parti.
Anche nel presente giudizio si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite, trattandosi di procedimento avente per oggetto la tutela di interessi e bisogni di figli minori.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 457/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Sassari l'8.4.2024. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sassari il 15/1/2025 Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Il Consigliere estensore Dott.ssa Cinzia Caleffi
( ) rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. RUGGIU MARIO ALBERTO come da procura in atti APPELLANTE contro
( rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
PINNA VALENTINA ANTONELLA come da procura in atti APPELLATO e con l'intervento della Procura Generale All'udienza del 15.1.2024 sono state precisate le seguenti conclusioni: PER PARTE APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in totale riforma della sentenza emessa da Tribunale di Sassari, disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori
[...]
nata ad [...] il [...] e nata a [...] il Per_1 Persona_2
13/07/2017, con loro allocazione presso il padre nella casa familiare in Sassari, Via Mariotti 4, di proprietà dei genitori e, di cui domanda Parte_1
l'assegnazione; Regolamentare le visite in modo che e TI possano Per_1 trattenersi con la madre con le modalità più confacenti alle rispettive esigenze;
Regolamentare i periodi di vacanza in modo paritetico e secondo i principi dell'alternanza, lasciando alle parti la facoltà di prendere accordi al riguardo oppure, in caso di disaccordo: per le festività natalizie dal 24 al 30 e dal 30 al 6 gennaio, quelle pasquali e tutte le altre civili e religiose secondo il principio dell'alternanza, per le vacanze estive per almeno due settimane anche non continuative con ciascun genitore tenendo conto del piano di ferie di ognuno;
Porre a carico della sig.ra un equo contributo di mantenimento in CP_1 favore delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuare secondo il protocollo licenziato dal CNF e adottato dal Tribunale di Sassari;
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado. PER PARTE APPELLATA: si conclude perché piaccia all'Ecc.ma Corte adita cosi statuire 1) respingere l'impugnazione confermandosi le statuizioni contenute nella sentenza 457/2024 del 08.04.2024 ovvero: - disporsi l'affidamento condiviso delle minori e ad entrambi i genitori;
- Persona_1 Persona_2 collocare le minori presso la madre nell'abitazione familiare in Sassari, Via Mariotti 4, assegnandosi alla predetta l'immobile identificato nel NCEU del comune di Sassari al foglio 55 mappale 607 sub 17 e 26; - confermarsi il contributo fissato per il mantenimento delle figlie da porre a carico del Per_1 in € 550,00 mensili, oltre ISTAT, ed oltre spese straordinarie secondo il pr CFN da ripartire in misura paritetica;
- confermare la regolamentazione delle visite adottata disponendosi, salvo diversi accordi che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie dall'uscita di scuola alle ore 18.00 almeno tre giorni a settimana (da concordare tra i genitori compatibilmente con gli impegni e le esigenze delle figlie), nonché alternativamente nei week-end dal sabato mattina alle 10.00 sino alla domenica sera alle 21.00; i periodi di vacanza sono regolati in modo paritetico e secondo i principi dell'alternanza lasciando alle parti la facoltà di prendere accordi al riguardo, o, in caso di disaccordo come segue: per le festività natalizie dal 24 al 30 e dal 30 al 6 gennaio, quelle pasquali e tutte le altre civili e religiose secondo il principio dell'alternanza, per le vacanze estive per almeno due settimane anche non continuative con ciascun genitore tenuto conto del piano di ferie di ciascuno;
2) con vittoria delle spese del doppio grado. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha proposto appello avverso la sentenza n. 457/2024, emessa Parte_1 in data 8.4.2024, con cui il Tribunale di Sassari, nel procedimento per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promosso da avverso : CP_1 Parte_1
- affidava in modo condiviso le minori figlie – e TI, rispettivamente Per_1 nate il 21.6.2009 e il 13.7.2017 da una relazione tra le parti - collocandole presso la madre, cui era assegnata la casa familiare sita in Sassari via Mariotti 4;
- regolamentava il diritto di visita del (“il padre potrà vedere e tenere Per_1 con sé le figlie dall'uscita di scuola alle ore 18.00 almeno tre giorni a settimana (da concordare tra i genitori compatibilmente con gli impegni e le esigenze delle figlie), nonché alternativamente nei week-end dal sabato mattina alle 10.00 sino alla domenica sera alle 21.00; i periodi di vacanza sono regolati in modo paritetico e secondo i principi dell'alternanza lasciando alle parti la facoltà di prendere accordi al riguardo, o, in caso di disaccordo come segue: per le festività natalizie dal 24 al 30 e dal 30 al 6 gennaio, quelle pasquali e tutte le altre civili e religiose secondo il principio dell'alternanza, per le vacanze estive per almeno due settimane anche non continuative con ciascun genitore tenuto conto del piano di ferie di ciascuno”);
- poneva a carico del un contributo al mantenimento delle minori figlie Per_1 di euro 550,00 mensili, oltre rivalutazione e 50% spese straordinarie;
- compensava le spese di lite. In particolare, il con l'appello ha contestato la sentenza: i) nella parte Per_1 in cui il tribunale atamente, collocava le minori presso la madre e senza tenere conto dell'ottimo rapporto delle stesse con la nonna paterna e del fatto che il padre si era sempre occupato delle esigenze delle figlie;
ii) nella parte in cui fissava in euro 550,00 mensili il contributo posto a suo carico per il mantenimento delle figlie, in forza di una erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
ha, pertanto, chiesto la riforma della sentenza impugnata Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del gravame perché CP_1 infondato, dando atto all'udienza del 15.1.2025 di essere stata licenziata dal salone di parrucchiera dove lavorava. La Procura Generale è intervenuta in giudizio. Istruita la causa documentalmente e con l'audizione di - mai sentita Per_1 nonostante fosse minore ultradodicenne, essendo nata il [...], in [...] con quanto previsto dall'art. 473bis.4 cpc, secondo cui “
1. Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.
2. Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato.
3. Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario” - la Corte si è riservata la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Del collocamento delle due figlie minori. Il ha contestato la decisione esclusivamente nella parte in cui, disposto Per_1
l'affidamento delle due figlie minori ad entrambi i genitori, il giudice di primo grado le collocava presso la madre, cui, per l'effetto, veniva assegnata la casa familiare, a suo dire immotivatamente e senza considerare che era sempre stato lui il genitore di riferimento per le bambine. Invero, il tribunale disponeva il collocamento delle figlie presso la madre nella casa familiare sita in Sassari via Mariotti 4 e rigettava la richiesta del di Per_1 collocamento delle figlie presso di sé con assegnazione della casa familiare, evidenziando come il padre, da un lato, non dimostrava la circostanza meramente allegata “che durante la fase di unione familiare fosse lui il genitore di riferimento delle figlie” e, dall'altro, non deduceva neppure che questa soluzione fosse conforme alla “volontà delle figlie”. Conseguentemente, il giudice di primo grado affermava che “la migliore collocazione (prevalente) delle minori
-nel caso specifico- è da ritenersi con la madre, e ciò considerata la l'età evolutiva della più piccola (6 anni), che presumibilmente ha ancora molto bisogno dell'accudimento materno”. Orbene, tenuto conto di quanto dichiarato dalla figlia più grande, , in sede Per_1 di audizione all'udienza del 20.11.2024, la statuizione impugnata va confermata. La figlia maggiore ha, infatti, manifestato chiaramente la propria volontà di mantenere inalterato l'attuale stato di collocamento presso la casa familiare di Sassari unitamente alla sorella più piccola e alla madre, pur intendendo continuare a vedere il padre, che abita sempre a Sassari, “frequentemente”, come sta già accadendo. Pertanto, tenuto conto, come correttamente evidenziato dal tribunale, anche della tenera età dell'altra figlia, di appena sette anni, in difetto di ulteriori elementi di valutazione che rendano opportuna una modifica della condizione di collocamento delle due minori, va integralmente confermato quanto deciso dal tribunale sia in relazione al collocamento sia in relazione all'assegnazione della casa coniugale.
B) Del contributo al mantenimento delle due figlie. Con ricorso ex artt. 473bis.11 e ss cpc, conveniva in giudizio CP_1 Parte_1
allegando che:
[...] - era cittadina albanese e viveva stabilmente in Italia sin dal 2003, e da allora aveva sempre provveduto al suo sostentamento svolgendo inizialmente lavori precari e poi, ottenuto il relativo attestato, esercitando l'attività di parrucchiera;
- nel 2008, aveva iniziato una relazione con dalla quale il Parte_1
21.06.2009 veniva alla luce la primogenita e il 13.7.2017 TI;
Per_1
- all'inizio la coppia era stata ospitata dalla famiglia del compagno;
- le parti avevano, poi, deciso di stabilizzare la propria relazione anche attraverso l'acquisto di un immobile attuato con risorse comuni e contestuale accensione di un mutuo trentennale, pagato con un conto corrente comune;
- dopo la nascita di TI, “a dire del la sua situazione lavorativa Per_1 era sensibilmente peggiorata imponendo di fatto alla sig.ra di farsi CP_1 carico dell'intero ménage, ivi compresa la rata del mutuo contestato”;
- venuta meno ogni comunione tra le parti, “non intendendo il Per_1 occuparsi neppure delle figlie e delle loro esigenze”, veniva invitato a lasciare l'abitazione familiare per trasferirsi altrove e da allora si era reso
“totalmente indisponibile disinteressandosi alle figlie, omettendo di corrispondere alcunchè”, se non saltuariamente, “assumendo di essere privo di reddito”;
- la nulla sapeva di preciso della situazione economica del CP_1 Per_1 ag di commercio nel settore delle bevande, e non poteva “ aliunde posto che attraverso la documentazione bancaria relativa al conto cointestato è(era) emerso che negli ultimi anni il aveva Per_1 movimentato soltanto in uscita il conto senza riversarvi alcunchè“;
- la era dipendente della ditta RI IE di RI CP_1
Biccheddu con uno stipendio medio mensile di euro 1.300,00 ed era onerata “del pagamento delle utenze domestiche (€ 109,00 gas, €109,00 di condominio, € 30,00 Telecom oltre l'utenza ENEL) e del mutuo dell'immobile cointestato con il , pagato in via esclusiva negli Per_1 ultimi due anni. Alla luce di tali deduzioni, la domandava un contributo al mantenimento CP_1 delle figlie minori di euro 550,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, depositando alcune buste paga e la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. Il si costituiva in giudizio negando di essersi disinteressato delle figlie e Per_1 di non averlo più potuto fare “come in precedenza” a causa della “accesa conflittualità che pervade il suo rapporto con la ed del “fatto che questa si CP_1 sia arrogata il diritto di usufruire in modo esclusivo dell'abitazione familiare… impedendogli di poter avere qualsiasi dialogo costruttivo con lei su qualsiasi fronte”. In precedenza, infatti, secondo le allegazioni del le parti si erano Per_1 divise i ruoli organizzativi e data la maggiore possibilità per il di Per_1 organizzarsi, a fronte del lavoro da dipendente della lo stesso trascorreva CP_1 più tempo con le bambine e si occupava della casa, della spesa alimentare, delle bollette e dei costi extrascolastici delle figlie. In ordine all'aspetto economico, il evidenziava come “di punto in bianco si sia(fosse) ritrovato a Per_1 riorganizzare la propria vita con le connesse esigenze di alloggio e di quotidianità” ed era stato costretto ad andare a vivere presso la famiglia di origine, precisando che “L'ottimizzazione delle risorse economiche del Per_1 era strettamente connessa all'esistenza del nucleo originario e l'apporto economico era equilibrato a specifiche destinazioni delle risorse stesse. Il contributo per il mutuo era compensato dalla spesa quotidiana per far fronte a tutte le esigenze della famiglia, dalle bollette alle iscrizioni ai corsi extra scolastici delle bambine, visite mediche, e da quant'altro sopra elencato”. Alla luce di tali allegazioni, il domandava il collocamento delle bambine Per_1 presso di sé previa assegnazione della casa familiare e un contributo al mantenimento delle figlie. A sostegno delle sue allegazioni depositava le ultime dichiarazioni dei redditi. Il tribunale, sentite le parti ed istruita la causa documentalmente, poneva a carico del genitore non collocatario, un contributo mensile di euro Per_1
550,00, “valutando (1) la capacità economica (reddituale / patrimoniale) del soggetto onerato, considerato che egli (a) è pienamente capace di produrre reddito, essendo libero professionista in un settore commerciale molto specifico;
(b) il reddito risultante dalle dichiarazioni dei redditi depositate non è attendibile, essendo troppo esiguo rispetto al ricavo medio presumibile in relazione all'attività prestata dallo stesso – peraltro il sig. non ha depositato (come Per_1 avrebbe dovuto ex art. 473 bis 12 cpc) gli estratti conto degli ultimi 3 anni, documenti che avrebbero potuto aiutare a far luce rispetto alla sua condizioni economica;
(2) le normali esigenze di due ragazzine”. Il ha censurato la decisione sul presupposto che il giudice di primo grado Per_1
n erava minimamente il suo “stato di precarietà economica”, ponendo a suo carico un contributo economico di euro 550,00 mensili sulla base di un mero
“ragionamento di tipo presuntivo e non invece adeguatamente motivato rispetto alla sua reale situazione economica” e senza tenere conto dei due anni di pandemia e dell'assegnazione della casa alla CP_1
Orbene, dalle dichiarazioni dei redditi depositate dalla già in primo grado CP_1 per gli anni 2021-2023, emerge un reddito mensile, come parrucchiera dipendente, di euro 1.400,00/1.500,00 (vedi dichiarazioni dei redditi e buste paga in atti). Risulta, peraltro, che la a dicembre 2024 sia stata licenziata (vedi CP_1 documentazione prodotta il 15.1.2024) Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal in primo grado per gli anni Per_1
2020 e 2021, risulta un reddito annuo imponibile di circa euro 7.000,00 per l'anno di imposto 2021 e di euro 1.100,00 per l'anno di imposta 2020. Quest'ultimo anno coincide con quello della pandemia e non è, pertanto, particolarmente significativo, data l'eccezionalità della situazione. Dalla dichiarazione dei redditi prodotta dal in questo giudizio per l'anno Per_1
d'imposta 2022 risulta un reddito annuo imponibile di circa euro 10.500,00, con ricavi dell'attività imprenditoriale di rivendita bevande per euro 83.686,00 annui a fronte di euro 23.500,00 per l'anno 2020 ed euro 42.247,00 per l'anno 2021, dimostrando, quindi, una evidente capacità di ripresa dell'attività imprenditoriale dopo il periodo Covid. Effettivamente, come rilevato dal tribunale, il in primo grado non Per_1 depositava gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, come richiesto dall'art. 473bis.12 cpc, ma tale deposito non veniva effettuato neppure dalla CP_1 I suddetti documenti sono stati invece depositati da entrambe le parti in questo giudizio. Dall'estratto conto bancario 2024 della ditta individuale intestata all'appellante emergono, a titolo esemplificativo, entrate per euro 2.690,00 solo nel gennaio 2024 ed euro 3.800,00 solo nel febbraio 2024, oltre ad un versamento di euro 14.867,00 il 28.2.2024. Anche nei mesi successivi, le entrate si attestano su importi che vanno da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00 mensili, con versamenti di danaro contante anche di considerevole entità – vedi ad esempio versamento contante di euro 3.000,00 il 3.4.2024, il 10.5.2024 ed il 30.5.2024 -. Dagli estratti conto bancari della emerge che le uniche entrate CP_1 corrispondono sostanzialmente allo stipendio, il quale, peraltro, è venuto meno da dicembre 2024. Pertanto, alla luce di tali circostanze, la Corte ritiene che la statuizione del tribunale vada confermata anche in relazione agli aspetti di natura economica, perché congrua rispetto alla reciproca situazione economico-reddituale, considerata l'età delle bambine (sette e quindici) e tenuto anche conto che comunque l'abitazione coniugale, seppur assegnata alla che vi abita con le CP_1 bambine, in quanto collocataria delle bambine, è cointestata ed il mutuo grava su entrambe le parti.
Anche nel presente giudizio si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite, trattandosi di procedimento avente per oggetto la tutela di interessi e bisogni di figli minori.
P.Q.M.
LA CORTE Definitivamente decidendo: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 457/2024 Parte_1 emessa dal Tribunale di Sassari l'8.4.2024. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese legali del presente procedimento. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma1 quater DPR n. 115/2002, se dovuto il contributo unificato. Sassari il 15/1/2025 Il Presidente
Dott.ssa Maria Grixoni
Il Consigliere estensore Dott.ssa Cinzia Caleffi