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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1989/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via N. Serra n. Parte_1
62, presso lo studio dell'Avv. Ida Mendicino che la rappresenta e difende, unitamente agli
Avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone
- resistente
Oggetto: immissione in ruolo, retrodatazione giuridica.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Accertare il diritto della ricorrente a partecipare alle
immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016, nella così detta fase C del
piano di assunzione varato con la legge 107/2015; Accertare l'utile collocazione in
graduatoria di parte ricorrente per ottenere l'assunzione a tempo indeterminato nella
provincia di Cosenza, per la classe di concorso EEEE per la Scuola Primaria, in relazione
alle immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nella così detta fase C del
1 piano di assunzione varato con la legge 107/2015, con decorrenza 1.9.2015; Ordinare e
condannare le Amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, anche a titolo
di risarcimento del danno in forma specifica, a emanare tutti gli atti necessari per il
riconoscimento del diritto di parte ricorrente a essere individuata quale destinataria di una
proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola
Primaria (EEEE) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nella provincia di Cosenza
nell'anno scolastico 2015/2016, nella così detta fase C del piano di varato con la legge
107/2015, e, per l'effetto disporre la retrodatazione della immissione in ruolo della
ricorrente all'1.09.2015. In subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande
sopra formulate, si chiede - previa integrazione del contraddittorio - di ordinare al CP_2
l'integrale rinnovazione della procedura selettiva per la classe di concorso Scuola Primaria
con la conseguente convocazione della ricorrente tra i destinatari di tutte le proposte di
stipula dei contratti a tempo indeterminato formulate nell'anno scolastico 2015/2016, nella
così detta fase C del piano di varato con la legge 107/2015. Con vittoria di spese e
competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti
procuratori che si dichiarano antistatari …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del
ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e per l'effetto, rigettare
tutte le domande ivi proposte;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese di
giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato dal resistente in data 1.9.2021 in virtù del suo inserimento CP_1
nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cosenza;
che vi era stata la sua esclusione dalle graduatorie ad esaurimento dichiarata illegittima dalla Giustizia Amministrativa;
che,
in conseguenza della dichiarazione di illegittimità dell'esclusione, era stata inserita nelle
2 graduatorie con effetti dall'anno scolastico 2014/2015; che, tuttavia, non aveva potuto accedere al sistema informatico predisposto dal per la partecipazione al piano CP_1
straordinario di assunzione, fasi B e C, previsto dalla legge 107/2015; che, nel caso avesse partecipato al piano di assunzioni - partecipazione resa impossibile dall'illegittima esclusione dalla graduatoria - sarebbe stata certamente immessa in ruolo, atteso che l'immissione in ruolo era stata disposta per docenti con punteggi più bassi della ricorrente;
che la sentenza del Giudice Amministrativo aveva effetto ripristinatorio ed operava ex tunc;
che il avrebbe dovuto consentire la partecipazione della ricorrente al piano di CP_1
assunzioni, sia pure con riserva, durante la pendenza del giudizio amministrativo, in modo da garantire la possibilità di immissione in ruolo. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che aveva operato correttamente;
che non risultava alcuna istanza per la partecipazione al piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/2015; che non vi era alcun automatismo nell'immissione in ruolo, atteso che vi era semplicemente la possibilità di partecipazione al piano di assunzioni;
che la ricorrente era stata sempre assunta con contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2015/2016 all'anno scolastico
2020/2021. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 20.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
3 La domanda, formulata espressamente in termini di risarcimento in forma specifica, non può
essere accolta in base al disposto dell'art. 2058 c.c. (applicabile anche alle obbligazioni contrattuali), secondo cui la reintegrazione in forma specifica può essere disposta qualora sia in tutto in parte possibile.
La parte ricorrente, difatti, chiede la retrodatazione giuridica di effetti riferibili all'anno scolastico 2015/2016, che è decorso, come evincibile anche con maggiore chiarezza dalla richiesta subordinata di rinnovazione dell'intera procedura per l'anno scolastico 2015/2016
che, in disparte ulteriori considerazioni, andrebbe ad incidere su posizioni definite anche da tempo.
Oltretutto, la reintegrazione in forma specifica è inibita anche dalla stessa circostanza per cui la ricorrente, di fatto, assume una perdita di chance, atteso che la certezza dell'immissione in ruolo che viene affermata deve configurarsi comunque in termini probabilistici, anche a voler accedere all'elevatissima probabilità indicata in ricorso,
evidenziandosi che la stessa parte assume in prima istanza il suo diritto ad essere individuata quale destinataria di una proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato, con inevitabile margine di incertezza in ordine alla effettiva conclusione del contratto.
Si rileva ancora che la reintegrazione in forma specifica non sarebbe possibile poiché non è
stata presentata istanza di partecipazione al piano di assunzioni, sicché vi sarebbe la paradossale conseguenza di una immissione in ruolo non preceduta dalla relativa istanza.
L'argomentazione di parte ricorrente, secondo cui non era stata possibile la presentazione della domanda, non incide in senso decisivo, atteso che si verrebbe comunque a valutare l'intenzione di presentare la domanda secondo mere affermazioni di parte.
In ordine ai precedenti citati da parte ricorrente, la questione da porsi non è relativa all'eventualità che la pronuncia in sede amministrativa sia inutiliter data, riguardando semmai la possibilità di un diverso inquadramento dei profili di danno eventualmente risarcibili ed evidenziandosi da ultimo la genericità dei riferimenti al pregiudizio
4 patrimoniale legato alla perdita di 5 anni di anzianità di ruolo, con conseguente ritardo negli scatti stipendiali, ricostruzione carriera, punteggio, riconoscimento ai fini pensionistici
(indicati nelle note scritte depositate il 19.5.2025), considerato peraltro che gli effetti giuridici indicati presuppongono lo svolgimento della prestazione nell'ambito del rapporto di lavoro.
La domanda deve dunque rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
La peculiarità delle questioni affrontate e le ragioni della decisione determinano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 9.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1989/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via N. Serra n. Parte_1
62, presso lo studio dell'Avv. Ida Mendicino che la rappresenta e difende, unitamente agli
Avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone
- resistente
Oggetto: immissione in ruolo, retrodatazione giuridica.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Accertare il diritto della ricorrente a partecipare alle
immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016, nella così detta fase C del
piano di assunzione varato con la legge 107/2015; Accertare l'utile collocazione in
graduatoria di parte ricorrente per ottenere l'assunzione a tempo indeterminato nella
provincia di Cosenza, per la classe di concorso EEEE per la Scuola Primaria, in relazione
alle immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nella così detta fase C del
1 piano di assunzione varato con la legge 107/2015, con decorrenza 1.9.2015; Ordinare e
condannare le Amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, anche a titolo
di risarcimento del danno in forma specifica, a emanare tutti gli atti necessari per il
riconoscimento del diritto di parte ricorrente a essere individuata quale destinataria di una
proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola
Primaria (EEEE) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nella provincia di Cosenza
nell'anno scolastico 2015/2016, nella così detta fase C del piano di varato con la legge
107/2015, e, per l'effetto disporre la retrodatazione della immissione in ruolo della
ricorrente all'1.09.2015. In subordine, in caso di mancato accoglimento delle domande
sopra formulate, si chiede - previa integrazione del contraddittorio - di ordinare al CP_2
l'integrale rinnovazione della procedura selettiva per la classe di concorso Scuola Primaria
con la conseguente convocazione della ricorrente tra i destinatari di tutte le proposte di
stipula dei contratti a tempo indeterminato formulate nell'anno scolastico 2015/2016, nella
così detta fase C del piano di varato con la legge 107/2015. Con vittoria di spese e
competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti
procuratori che si dichiarano antistatari …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del
ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e per l'effetto, rigettare
tutte le domande ivi proposte;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese di
giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato dal resistente in data 1.9.2021 in virtù del suo inserimento CP_1
nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Cosenza;
che vi era stata la sua esclusione dalle graduatorie ad esaurimento dichiarata illegittima dalla Giustizia Amministrativa;
che,
in conseguenza della dichiarazione di illegittimità dell'esclusione, era stata inserita nelle
2 graduatorie con effetti dall'anno scolastico 2014/2015; che, tuttavia, non aveva potuto accedere al sistema informatico predisposto dal per la partecipazione al piano CP_1
straordinario di assunzione, fasi B e C, previsto dalla legge 107/2015; che, nel caso avesse partecipato al piano di assunzioni - partecipazione resa impossibile dall'illegittima esclusione dalla graduatoria - sarebbe stata certamente immessa in ruolo, atteso che l'immissione in ruolo era stata disposta per docenti con punteggi più bassi della ricorrente;
che la sentenza del Giudice Amministrativo aveva effetto ripristinatorio ed operava ex tunc;
che il avrebbe dovuto consentire la partecipazione della ricorrente al piano di CP_1
assunzioni, sia pure con riserva, durante la pendenza del giudizio amministrativo, in modo da garantire la possibilità di immissione in ruolo. Su tali premesse, sinteticamente riportate,
ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che aveva operato correttamente;
che non risultava alcuna istanza per la partecipazione al piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/2015; che non vi era alcun automatismo nell'immissione in ruolo, atteso che vi era semplicemente la possibilità di partecipazione al piano di assunzioni;
che la ricorrente era stata sempre assunta con contratti a tempo determinato dall'anno scolastico 2015/2016 all'anno scolastico
2020/2021. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 20.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
3 La domanda, formulata espressamente in termini di risarcimento in forma specifica, non può
essere accolta in base al disposto dell'art. 2058 c.c. (applicabile anche alle obbligazioni contrattuali), secondo cui la reintegrazione in forma specifica può essere disposta qualora sia in tutto in parte possibile.
La parte ricorrente, difatti, chiede la retrodatazione giuridica di effetti riferibili all'anno scolastico 2015/2016, che è decorso, come evincibile anche con maggiore chiarezza dalla richiesta subordinata di rinnovazione dell'intera procedura per l'anno scolastico 2015/2016
che, in disparte ulteriori considerazioni, andrebbe ad incidere su posizioni definite anche da tempo.
Oltretutto, la reintegrazione in forma specifica è inibita anche dalla stessa circostanza per cui la ricorrente, di fatto, assume una perdita di chance, atteso che la certezza dell'immissione in ruolo che viene affermata deve configurarsi comunque in termini probabilistici, anche a voler accedere all'elevatissima probabilità indicata in ricorso,
evidenziandosi che la stessa parte assume in prima istanza il suo diritto ad essere individuata quale destinataria di una proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato, con inevitabile margine di incertezza in ordine alla effettiva conclusione del contratto.
Si rileva ancora che la reintegrazione in forma specifica non sarebbe possibile poiché non è
stata presentata istanza di partecipazione al piano di assunzioni, sicché vi sarebbe la paradossale conseguenza di una immissione in ruolo non preceduta dalla relativa istanza.
L'argomentazione di parte ricorrente, secondo cui non era stata possibile la presentazione della domanda, non incide in senso decisivo, atteso che si verrebbe comunque a valutare l'intenzione di presentare la domanda secondo mere affermazioni di parte.
In ordine ai precedenti citati da parte ricorrente, la questione da porsi non è relativa all'eventualità che la pronuncia in sede amministrativa sia inutiliter data, riguardando semmai la possibilità di un diverso inquadramento dei profili di danno eventualmente risarcibili ed evidenziandosi da ultimo la genericità dei riferimenti al pregiudizio
4 patrimoniale legato alla perdita di 5 anni di anzianità di ruolo, con conseguente ritardo negli scatti stipendiali, ricostruzione carriera, punteggio, riconoscimento ai fini pensionistici
(indicati nelle note scritte depositate il 19.5.2025), considerato peraltro che gli effetti giuridici indicati presuppongono lo svolgimento della prestazione nell'ambito del rapporto di lavoro.
La domanda deve dunque rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
La peculiarità delle questioni affrontate e le ragioni della decisione determinano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 9.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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