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Sentenza 30 luglio 2024
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/06/2025, n. 5415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5415 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 05415/2025REG.PROV.COLL.
N. 09706/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9706 del 2024, proposto da
Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
AR NN, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 02017/2024, resa tra le parti, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Venezia, n. 2017/24, pubblicata in data 30.07.2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AR NN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Massimo Di Benedetto dell'Avvocatura generale dello Stato e Angela Palmisano per delega dell'avvocato Maddalena Aldegheri.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello di cui in epigrafe l’Agenzia appellante impugnava la sentenza di cui in epigrafe del del Tar Veneto, recante parziale accoglimento del ricorso originario, proposto al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti: della comunicazione EA di Prot. n. EA.AGA.2020.0002250 del 30.01.2020, comunicazione: INL33-04482566P, ricevuta il 7 febbraio 2020 ad oggetto “Regime quote latte - versamento del prelievo esigibile” e relativi allegati, con le quali EA ha comunicato i debiti relativi alle quote latte (prelievi supplementari) che risultano esigibili, maggiorati degli interessi maturati alla data della comunicazione stessa, e ne ha intimato il versamento; della “Cartella di pagamento n. 077 2021 00089434 50 000” , inviata a mezzo racc. a.r. ricevuta il 05 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 55.078,83 per “prelievi latte” relativi al periodo 1996/97, “interessi” , nonché “Oneri di Riscossione”
2. All’esito del giudizio di prime cure il Tar accoglieva in parte il ricorso sotto l’unico ed assorbente profilo della sopravvenuta prescrizione degli interessi, respingendo le restanti censure.
3. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la parte della sentenza di accoglimento, i seguenti motivi di appello:
- erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la prescrizione degli interessi del credito per cui è causa sia quinquennale, e non invece decennale;
- erroneità per aver ritenuto fondata la prescrizione.
4. L’azienda appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
5. Con ordinanza n. 330 del 2025 veniva accolta la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
6. Alla pubblica udienza del 19 giugno 2025 la causa passava in decisione.
7. Preliminarmente, in relazione all’eccezione di inammissibilità per mancato deposito della sentenza appellata, va ribadito che l’art. 94, comma 1, del codice del processo amministrativo non dispone l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione, nel caso di mancato deposito della sentenza impugnata; un’irregolarità solo formale non può comportare alcuna decadenza, che risulterebbe irragionevole e sproporzionata, per il principio di strumentalità delle forme (art. 159 c.p.c.), nel vigore delle regole sul processo amministrativo telematico, improntate alla semplificazione delle forme processuali e all’informatizzazione dell’intero procedimento (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria 27 marzo 2025, n. 5).
8. Nel merito, va preliminarmente richiamato l’orientamento che ritiene applicabile, in subiecta materia, per quanto riguarda la sorte capitale, il termine prescrizionale ordinario decennale (ex multis: Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64 e 6 giugno 2025, n. 4939), mentre per gli interessi il termine prescrizionale quinquennale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7504, secondo cui non è applicabile, invece, il termine prescrizionale breve, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme europee regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, nonché essendo il termine predetto, ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, del regolamento citato, un termine minimo e non un termine massimo, facendo il diritto unionale salvi i termini più lunghi eventualmente stabiliti dai legislatori nazionali).
9. Peraltro, nel caso di specie il credito risulta basarsi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2491/2011 del 27 aprile 2011 (che ha chiuso il succedersi dei ricorsi al T.A.R. Lazio R.G. n. 14015/1999 e al Consiglio di Stato R.G. n. 7963/2010), da cui è derivato altresì il verificarsi dell’effetto interruttivo e sospensivo ex artt. 2943, comma 1, e 2945, commi 1 e 2, cod. civ., effetto che è cessato solo con la sentenza, in seguito alla quale opera la prescrizione decennale per principio generale (cfr. Cassazione civile , sez. trib. , 16/09/2024 , n. 24721: il diritto alla riscossione dei crediti fiscali e degli interessi è assoggettato al termine di prescrizione decennale, previsto dall' art. 2953 c.c. per l’actio iudicati, ove fondato su un accertamento divenuto definitivo contenuto in una sentenza passata in giudicato).
10. Di conseguenza, la notifica dell’intimazione di pagamento il 7 febbraio 2020 e la successiva cartella il 5 ottobre 2021 appaiono tempestive, rispetto al predetto termine prescrizionale di dieci anni post actio iudicati.
11. Va altresì ribadito il principio più volte affermato dalla sezione per cui la prescrizione del credito fiscale, asseritamente maturata nel periodo precedente alla notifica dell’atto EA, non può essere eccepita nei confronti dell’atto a valle, in virtù dell’assunto sopra richiamato della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo.
12. Ciò senza contare la sospensione della prescrizione per il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per effetto del sistema di proroghe previsto dalla normativa volta a fronteggiare l’emergenza pandemica (cfr. l’articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 che richiama l’articolo 12 del d.lgs. n. 159 del 2015).
13. Per mera completezza, va pure considerato che tra l’acquirente ed il produttore vi è un vincolo di solidarietà assimilabile al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito in ambito fiscale con obbligo a carico del primo di comunicare al secondo gli adempimenti richiesti dall’ente preposto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 gennaio 2012, n. 323; Sez. VI, 19 agosto 2009, n. 4996 e 20 maggio 2009, n. 3101). Ai sensi dell’art. 1310, comma 1, del c.c. «[g]li atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido […] hanno effetto riguardo agli altri debitori […]».
14. Alla luce delle considerazioni che precedono pertanto l’appello va accolto; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado in toto.
15. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO