Art. 51. (Retribuzione imponibile e versamento dei contributi) 1. La retribuzione da assoggettare a contribuzione ai fini dell'iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie di cui al precedente articolo 47 e' determinata ai sensi dell' articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni, e non puo' in ogni caso essere inferiore a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, vigenti per i marittimi che, nel medesimo periodo di tempo, svolgono con identica qualifica il servizio di navigazione a bordo di nave mercantile nazionale avente uguali caratteristiche.
2. I contributi dovuti - ferme restando le disposizioni da emanarsi ai sensi del successivo articolo 56 - sono versati con periodicita' mensile, indipendentemente dal periodo di paga e dalla durata dell'imbarco, entro sessanta giorni dalla scadenza del mese cui i contributi stessi si riferiscono.
2. I contributi dovuti - ferme restando le disposizioni da emanarsi ai sensi del successivo articolo 56 - sono versati con periodicita' mensile, indipendentemente dal periodo di paga e dalla durata dell'imbarco, entro sessanta giorni dalla scadenza del mese cui i contributi stessi si riferiscono.