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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/10/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 24.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1357/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] Bobbio n. 6, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Amarù del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.06.2022 ha proposto opposizione - sul Parte_1 rilievo di numerosi vizi formali e sostanziali - avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000221732 notificatale il 25.05.2022, a mezzo della quale l' le aveva ingiunto il pagamento CP_2 dell'importo sanzionatorio di € 18.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983 per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2011. Ultimata la trattazione nella contumacia dell' , la causa viene quindi oggi decisa, con CP_1 motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 24.09.2025, nel corso della quale, documentato e acquisito il pagamento della sanzione rideterminata ex art. 23 D.L. n. 48/2023, l'opponente ha chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
*** All'esito del documentato pagamento della riliquidata sanzione (cfr. provvedimento di rideterminazione ex art. 23 D.L. n. 48/2023 nella misura di € 820,40 con possibile pagamento entro 60 gg dell'importo ridotto di € 410,20; modello F24 di versamento della somma di € 420,00 in data 28.02.2025 e e-mail dell' del 03.09.2025, attestante l'avvenuto accredito dell'importo, in CP_2 atti), va senz'altro ritenuta e dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti. Spese irripetibili, attese la richiesta dell'opponente e la contumacia dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1357/2022 R.G., nella contumacia dell' CP_2 dichiara cessata tra le parti la materia del contendere tra le parti. Così deciso in Ragusa il 24.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 24.09.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1357/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...] Bobbio n. 6, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Amarù del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.06.2022 ha proposto opposizione - sul Parte_1 rilievo di numerosi vizi formali e sostanziali - avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000221732 notificatale il 25.05.2022, a mezzo della quale l' le aveva ingiunto il pagamento CP_2 dell'importo sanzionatorio di € 18.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983 per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2011. Ultimata la trattazione nella contumacia dell' , la causa viene quindi oggi decisa, con CP_1 motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 24.09.2025, nel corso della quale, documentato e acquisito il pagamento della sanzione rideterminata ex art. 23 D.L. n. 48/2023, l'opponente ha chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
*** All'esito del documentato pagamento della riliquidata sanzione (cfr. provvedimento di rideterminazione ex art. 23 D.L. n. 48/2023 nella misura di € 820,40 con possibile pagamento entro 60 gg dell'importo ridotto di € 410,20; modello F24 di versamento della somma di € 420,00 in data 28.02.2025 e e-mail dell' del 03.09.2025, attestante l'avvenuto accredito dell'importo, in CP_2 atti), va senz'altro ritenuta e dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti. Spese irripetibili, attese la richiesta dell'opponente e la contumacia dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1357/2022 R.G., nella contumacia dell' CP_2 dichiara cessata tra le parti la materia del contendere tra le parti. Così deciso in Ragusa il 24.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella