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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/09/2025, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 22 settembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3537/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Viale S. Teodoro n. 7, , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciato su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Valeria Gennaro;
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, Roma, rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta procura in atti dall'avvocato Silvana Mariotti,
-RESISTENTI-
Oggetto: revoca reddito di cittadinanza;
ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ 1 Con ricorso depositato il 05.04.2024 la ricorrente esponeva che con nota del 26.02.2024, l' le segnalava, la decadenza dal beneficio reddito di cittadinanza per aver accertato la non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”, e le chiedeva la restituzione dell'importo di € 4.196,63 corrispostole, per il periodo da aprile 2021 a settembre 2021, in quanto non dovuto. Rappresentava che al momento della presentazione della domanda volta ad ottenere
RDC, era in corso la separazione giudiziale dal marito, dal quale viveva separata da svariati mesi. A tal fine rilevava che in data 3.03.2021, aveva presentato un'autodichiarazione al Comune di Catania, in cui specificava che il coniuge non viveva più con lei. Precisava che a seguito di proposizione di ricorso datato 6.04.2021 veniva omologata, in data 10.12.2021 la separazione dal coniuge e con sentenza del 21 marzo 2023 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Riteneva CP_ infondata la pretesa dell' stante che le omesse o false informazioni contenute nell'autodichiarazione, finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza, sono penalmente rilevanti solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge. Escludeva che nella specie potesse ravvisarsi, in capo alla stessa, una condotta dolosa preordinata al conseguimento di una prestazione previdenziale indebita e riteneva che la residenza anagrafica del sig. avesse valore meramente presuntivo dovendo prevalere, la residenza Parte_2 concreta ed effettiva. Riteneva, altresì, che, se avesse dichiarato il coniuge, quale componente del nucleo familiare, le sarebbe spettato un assegno maggiorato, pertanto, l'omessa indicazione del coniuge non era volta ad ottenere un beneficio o una maggiorazione dello stesso. Riteneva, quindi illegittima la richiesta di restituzione avanzata dall' . Concludeva chiedendo: accertare e CP_1 dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da Controparte_2 il Reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dal mese di aprile 2021
a settembre;
2. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a Controparte_2
a titolo di restituzione del Reddito di Cittadinanza percepito;
[...] conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 4.196,63 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza;
3. con vittoria di spese e compenso professionale da distrarre a favore dello scrivente legale, che si dichiara antistatario.
Con memorie depositate il 13.09.2024 si costituiva l' il quale deduceva che la ricorrente, CP_1 sebbene alla data di presentazione della DSU risultasse convivente con il coniuge, in Catania al Viale
San Teodoro n. 7, aveva omesso di indicarlo in DSU, con ciò violando quanto previsto dall'art 3 del
D.P.C.M. 159/2013. Eccepiva l'assoluta irrilevanza, ai fini probatori dell'autocertificazione richiamata dalla ricorrente ed evidenziava che, come dalla stessa dichiarato, il ricorso per la separazione dei coniugi veniva depositato solo successivamente alla DSU e che comunque, fino all'adozione dei provvedimenti urgenti, adottati in sede di prima udienza dal presidente del Tribunale,
i coniugi sono considerati tali, stretti dal rapporto di coniugio e tenuti all'obbligo di coabitazione.
Rappresentava che l' , una volta accertata la discordanza tra quanto dichiarato nella DSU e CP_1 quanto censito in ANPR, ai sensi dell'art. 7, co.4 DL 4/2019 aveva legittimamente revocato la prestazione. Dalla revoca scaturiva l'indebito di euro 4196,63. Somma che in quanto indebitamente percepita doveva essere restituita e richiamava l'art. 7, co.4 DL 4/2019. Rilevava, infine la natura assistenziale della prestazione erogata precisando che, mancando nella specie il diritto alla prestazione, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore. Concludeva chiedendo: rigettarsi il ricorso per infondatezza della pretesa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità dell'indebito e del conseguente provvedimento di recupero. Accertare e dichiarare che controparte detiene illegittimamente gli importi percepiti a titolo di R. di C. condannandola alla restituzione, degli importi indebitamente trattenuti;
Con vittoria delle spese e delle competenze di lite.
Con ordinanza del 04.07.2025 la causa veniva delegata, al sottoscritto giudicante, per la decisione.
E con successivo provvedimento del 25.07.2025, ne veniva disposta la trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
________________
2 Il ricorso non è fondato.
Per quanto qui rileva, appare opportuno richiamare la normativa di riferimento.
Il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28/03/2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, anche Rdc, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
A norma dell'art. 2 (Beneficiari), D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 26 del 28/03/2019, il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti (personali, reddituali e patrimoniali) ivi prescritti.
Dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.2 d.l. 28.1.2019 n. 4 conv. in l. 28.3.2019 n. 26 è dato evincere che il beneficio in questione spetta al nucleo familiare. Beneficiario della prestazione è quindi il nucleo familiare in possesso, cumulativamente, dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio. Requisiti che devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione
Quanto alla definizione di nucleo familiare, rilevante agli effetti del d.l. n. 4/2019, il comma 5 dell'art. 2 stabilisce: Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età' inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini
IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
L'art. 3 d.p.c.m. 159/2013 prevede al comma 1 che «Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo» e al comma 3 che «I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed
è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali».
Ebbene, avuto riguardo alle disposizioni legislative sopra riportate, nel caso di specie, ai fini di stabilire l'appartenenza o meno di due soggetti separati al medesimo nucleo familiare occorre avere riguardo al luogo di residenza.
Venendo alla fattispecie in esame è incontestato che la ricorrente, a seguito dell'accoglimento delle domanda: Protocollo n. presentata in data 11/03/2021, ha goduto del Controparte_3 sussidio reddito di cittadinanza. Che il beneficio è stato revocato avendo riscontrato l'Istituto che la ricorrente, nella DSU, ha omesso di indicare il proprio coniuge, e, quindi, la corretta composizione del nucleo familiare. La revoca del reddito di cittadinanza scaturisce dal fatto che la ricorrente al momento della domanda ha dichiarato che il proprio nucleo familiare fosse composto dalla stessa e dalla figlia, e non anche dal marito.
Ed invero avuto riguardo alle DSU e alle attestazioni ISEE prodotte dall' (allegati 2 e 3 fascicolo CP_1
) risulta che la ricorrente ha omesso di indicare il coniuge e quindi ha fornito notizie non veritiere CP_1 in merito alla composizione del nucleo familiare. Va, infatti, precisato che alla data delle predette dichiarazioni e a quella del rilascio degli ISEE, la ricorrente non era ancora legalmente separata dal marito atteso che la separazione risulta omologata in data 10.12.2021 (doc decreto di omologa fasc. parte ricorrente) e quindi, in data successiva alla presentazione della DSU (03.03.2021). Va, precisato che a nulla rileva l'autocertificazione prodotta dalla ricorrente, in considerazione del fatto che essa costituisce dichiarazione proveniente dalla stessa parte e ciò in applicazione del principio – più volte ribadito con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dalla L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e successive modificazioni – secondo il quale nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte, al fine di costituire elementi di prova a proprio favore (ex plurimis, Cass. S.u. 03/04/2003 n. 5167 cit., Cass. ord. n.
05/05/2016 n. 9010)”. Del pari irrilevante è l'istanza, del 5.03.2021, di ammissione al gratuito patrocinio per il giudizio di separazione dal coniuge ove, peraltro, risulta dichiarata per entrambi i coniugi, la medesima residenza e la ricorrente indica il coniuge, facente parte del nucleo Parte_2 familiare (si veda doc. istanza gratuito patrocinio fasc. parte ricorrente). Parte_1
Si osserva altresì, che il coniuge della ricorrente ha provveduto al cambio di residenza solo in data CP_ 30.10.2023 (doc consultazione ANPR fascicolo .
Alla data della compilazione della DSU la ricorrente ed il coniuge, avevano, quindi, la stessa residenza anagrafica. In assenza di diversi riscontri documentali, non giovano le affermazioni della ricorrente che il coniuge si era trasferito altrove.
A seguito delle dichiarazioni non veritiere rese dalla ricorrente l' ai sensi dell'art. 7, del d.l. n. CP_1
4/2019, ha correttamente provveduto alla revoca della prestazione e richiesto la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
L'art 7, del DL 4/2019 e ss.mm. sulle ipotesi di revoca e decadenza statuisce: “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto di quanto indebitamente percepito. Si osserva che a nulla rileva, al fine di escludere la ripetibilità, il riferimento alla buona fede e all'assenza di dolo, stante l'espressa previsione normativa in materia dettata dall'art.7 d.l. 4/2019 il quale consente, all'amministrazione competente all'erogazione del beneficio che accerti una difformità o la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento dell'istanza, di procedere legittimamente alla revoca del beneficio ex tunc e alla richiesta di restituzione di indebito. Trattandosi di norma speciale operante con specifico ed esclusivo riferimento al beneficio del RdC, essa è destinata, in tale ambito, a prevalere sulla normativa e sulla disciplina generale in materia di indebito sia esso civilistico, previdenziale o assistenziale.
Infine, va rilevato che parte ricorrente non ha provato il possesso di tutti i requisiti di legge per godere del beneficio in oggetto.
Per quanto sopra esposto la revoca del beneficio, è stata legittimamente disposta e legittima è la richiesta di restituzione di somme avanzata dall' . Il ricorso, pertanto, non può trovare CP_1 accoglimento.
3. Quanto alle spese di giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda in fatto e in considerazione della mancanza di precedenti giurisprudenziali sul tema controverso, si ritiene che le stesse vadano compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 05.042024 da , nei confronti dell' Parte_1 CP_1 [...]
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., disattesa ogni Controparte_2 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di giudizio
Catania, 23 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 22 settembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3537/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Viale S. Teodoro n. 7, , rappresentata e difesa, giusta procura rilasciato su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Valeria Gennaro;
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, Roma, rappresentato e difeso, P.IVA_1 giusta procura in atti dall'avvocato Silvana Mariotti,
-RESISTENTI-
Oggetto: revoca reddito di cittadinanza;
ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ 1 Con ricorso depositato il 05.04.2024 la ricorrente esponeva che con nota del 26.02.2024, l' le segnalava, la decadenza dal beneficio reddito di cittadinanza per aver accertato la non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”, e le chiedeva la restituzione dell'importo di € 4.196,63 corrispostole, per il periodo da aprile 2021 a settembre 2021, in quanto non dovuto. Rappresentava che al momento della presentazione della domanda volta ad ottenere
RDC, era in corso la separazione giudiziale dal marito, dal quale viveva separata da svariati mesi. A tal fine rilevava che in data 3.03.2021, aveva presentato un'autodichiarazione al Comune di Catania, in cui specificava che il coniuge non viveva più con lei. Precisava che a seguito di proposizione di ricorso datato 6.04.2021 veniva omologata, in data 10.12.2021 la separazione dal coniuge e con sentenza del 21 marzo 2023 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Riteneva CP_ infondata la pretesa dell' stante che le omesse o false informazioni contenute nell'autodichiarazione, finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza, sono penalmente rilevanti solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge. Escludeva che nella specie potesse ravvisarsi, in capo alla stessa, una condotta dolosa preordinata al conseguimento di una prestazione previdenziale indebita e riteneva che la residenza anagrafica del sig. avesse valore meramente presuntivo dovendo prevalere, la residenza Parte_2 concreta ed effettiva. Riteneva, altresì, che, se avesse dichiarato il coniuge, quale componente del nucleo familiare, le sarebbe spettato un assegno maggiorato, pertanto, l'omessa indicazione del coniuge non era volta ad ottenere un beneficio o una maggiorazione dello stesso. Riteneva, quindi illegittima la richiesta di restituzione avanzata dall' . Concludeva chiedendo: accertare e CP_1 dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da Controparte_2 il Reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. 26/2019 a far data dal mese di aprile 2021
a settembre;
2. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a Controparte_2
a titolo di restituzione del Reddito di Cittadinanza percepito;
[...] conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 4.196,63 percepita a titolo di Reddito di Cittadinanza;
3. con vittoria di spese e compenso professionale da distrarre a favore dello scrivente legale, che si dichiara antistatario.
Con memorie depositate il 13.09.2024 si costituiva l' il quale deduceva che la ricorrente, CP_1 sebbene alla data di presentazione della DSU risultasse convivente con il coniuge, in Catania al Viale
San Teodoro n. 7, aveva omesso di indicarlo in DSU, con ciò violando quanto previsto dall'art 3 del
D.P.C.M. 159/2013. Eccepiva l'assoluta irrilevanza, ai fini probatori dell'autocertificazione richiamata dalla ricorrente ed evidenziava che, come dalla stessa dichiarato, il ricorso per la separazione dei coniugi veniva depositato solo successivamente alla DSU e che comunque, fino all'adozione dei provvedimenti urgenti, adottati in sede di prima udienza dal presidente del Tribunale,
i coniugi sono considerati tali, stretti dal rapporto di coniugio e tenuti all'obbligo di coabitazione.
Rappresentava che l' , una volta accertata la discordanza tra quanto dichiarato nella DSU e CP_1 quanto censito in ANPR, ai sensi dell'art. 7, co.4 DL 4/2019 aveva legittimamente revocato la prestazione. Dalla revoca scaturiva l'indebito di euro 4196,63. Somma che in quanto indebitamente percepita doveva essere restituita e richiamava l'art. 7, co.4 DL 4/2019. Rilevava, infine la natura assistenziale della prestazione erogata precisando che, mancando nella specie il diritto alla prestazione, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore. Concludeva chiedendo: rigettarsi il ricorso per infondatezza della pretesa e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità dell'indebito e del conseguente provvedimento di recupero. Accertare e dichiarare che controparte detiene illegittimamente gli importi percepiti a titolo di R. di C. condannandola alla restituzione, degli importi indebitamente trattenuti;
Con vittoria delle spese e delle competenze di lite.
Con ordinanza del 04.07.2025 la causa veniva delegata, al sottoscritto giudicante, per la decisione.
E con successivo provvedimento del 25.07.2025, ne veniva disposta la trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2 Il ricorso non è fondato.
Per quanto qui rileva, appare opportuno richiamare la normativa di riferimento.
Il D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28/03/2019, ha istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, anche Rdc, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
A norma dell'art. 2 (Beneficiari), D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 26 del 28/03/2019, il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti (personali, reddituali e patrimoniali) ivi prescritti.
Dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.2 d.l. 28.1.2019 n. 4 conv. in l. 28.3.2019 n. 26 è dato evincere che il beneficio in questione spetta al nucleo familiare. Beneficiario della prestazione è quindi il nucleo familiare in possesso, cumulativamente, dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio. Requisiti che devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione
Quanto alla definizione di nucleo familiare, rilevante agli effetti del d.l. n. 4/2019, il comma 5 dell'art. 2 stabilisce: Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età' inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini
IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
L'art. 3 d.p.c.m. 159/2013 prevede al comma 1 che «Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo» e al comma 3 che «I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed
è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali».
Ebbene, avuto riguardo alle disposizioni legislative sopra riportate, nel caso di specie, ai fini di stabilire l'appartenenza o meno di due soggetti separati al medesimo nucleo familiare occorre avere riguardo al luogo di residenza.
Venendo alla fattispecie in esame è incontestato che la ricorrente, a seguito dell'accoglimento delle domanda: Protocollo n. presentata in data 11/03/2021, ha goduto del Controparte_3 sussidio reddito di cittadinanza. Che il beneficio è stato revocato avendo riscontrato l'Istituto che la ricorrente, nella DSU, ha omesso di indicare il proprio coniuge, e, quindi, la corretta composizione del nucleo familiare. La revoca del reddito di cittadinanza scaturisce dal fatto che la ricorrente al momento della domanda ha dichiarato che il proprio nucleo familiare fosse composto dalla stessa e dalla figlia, e non anche dal marito.
Ed invero avuto riguardo alle DSU e alle attestazioni ISEE prodotte dall' (allegati 2 e 3 fascicolo CP_1
) risulta che la ricorrente ha omesso di indicare il coniuge e quindi ha fornito notizie non veritiere CP_1 in merito alla composizione del nucleo familiare. Va, infatti, precisato che alla data delle predette dichiarazioni e a quella del rilascio degli ISEE, la ricorrente non era ancora legalmente separata dal marito atteso che la separazione risulta omologata in data 10.12.2021 (doc decreto di omologa fasc. parte ricorrente) e quindi, in data successiva alla presentazione della DSU (03.03.2021). Va, precisato che a nulla rileva l'autocertificazione prodotta dalla ricorrente, in considerazione del fatto che essa costituisce dichiarazione proveniente dalla stessa parte e ciò in applicazione del principio – più volte ribadito con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dalla L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e successive modificazioni – secondo il quale nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, alla dichiarazione della parte, al fine di costituire elementi di prova a proprio favore (ex plurimis, Cass. S.u. 03/04/2003 n. 5167 cit., Cass. ord. n.
05/05/2016 n. 9010)”. Del pari irrilevante è l'istanza, del 5.03.2021, di ammissione al gratuito patrocinio per il giudizio di separazione dal coniuge ove, peraltro, risulta dichiarata per entrambi i coniugi, la medesima residenza e la ricorrente indica il coniuge, facente parte del nucleo Parte_2 familiare (si veda doc. istanza gratuito patrocinio fasc. parte ricorrente). Parte_1
Si osserva altresì, che il coniuge della ricorrente ha provveduto al cambio di residenza solo in data CP_ 30.10.2023 (doc consultazione ANPR fascicolo .
Alla data della compilazione della DSU la ricorrente ed il coniuge, avevano, quindi, la stessa residenza anagrafica. In assenza di diversi riscontri documentali, non giovano le affermazioni della ricorrente che il coniuge si era trasferito altrove.
A seguito delle dichiarazioni non veritiere rese dalla ricorrente l' ai sensi dell'art. 7, del d.l. n. CP_1
4/2019, ha correttamente provveduto alla revoca della prestazione e richiesto la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
L'art 7, del DL 4/2019 e ss.mm. sulle ipotesi di revoca e decadenza statuisce: “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto di quanto indebitamente percepito. Si osserva che a nulla rileva, al fine di escludere la ripetibilità, il riferimento alla buona fede e all'assenza di dolo, stante l'espressa previsione normativa in materia dettata dall'art.7 d.l. 4/2019 il quale consente, all'amministrazione competente all'erogazione del beneficio che accerti una difformità o la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento dell'istanza, di procedere legittimamente alla revoca del beneficio ex tunc e alla richiesta di restituzione di indebito. Trattandosi di norma speciale operante con specifico ed esclusivo riferimento al beneficio del RdC, essa è destinata, in tale ambito, a prevalere sulla normativa e sulla disciplina generale in materia di indebito sia esso civilistico, previdenziale o assistenziale.
Infine, va rilevato che parte ricorrente non ha provato il possesso di tutti i requisiti di legge per godere del beneficio in oggetto.
Per quanto sopra esposto la revoca del beneficio, è stata legittimamente disposta e legittima è la richiesta di restituzione di somme avanzata dall' . Il ricorso, pertanto, non può trovare CP_1 accoglimento.
3. Quanto alle spese di giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda in fatto e in considerazione della mancanza di precedenti giurisprudenziali sul tema controverso, si ritiene che le stesse vadano compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 05.042024 da , nei confronti dell' Parte_1 CP_1 [...]
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., disattesa ogni Controparte_2 contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di giudizio
Catania, 23 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi