Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Graziella Parisi Presidente
Dott. Marcella Celesti Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 227/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – Fondo di Ga- ranzia promossa da
(CF: Parte_1
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per P.IVA_1 procura generale alle liti dagli avv.ti Floro Flori, Maria Rosaria Battiato, Livia
Gaezza, Gaetana Angela Marchese, Valentina Schilirò, per procura generale alle liti –
Appellante contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), (c.f. CP_2 C.F._2 CP_3
), (c.f. C.F._3 Parte_2
, (c.f. ), C.F._4 Parte_3 C.F._5
(c.f. , Parte_4 C.F._6 Parte_5
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._7 Parte_6
, (c.f. C.F._8 Parte_7
, (c.f. C.F._9 Parte_8
), (c.f. ), C.F._10 Parte_9 C.F._11
(c.f. ), Parte_10 C.F._12 Pt_11
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._13 Parte_12
), (c.f. ), C.F._14 Parte_13 C.F._15
R.G. 227_2022
tutti rappresentati e difesi dall' avv.ta Ursula Raniolo, giusta procura in atti –
Appellati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 gennaio 2018 gli odierni appellati, premesso di aver lavorato alle dipendenze della compagnia aerea Wind Jet Spa, con contratto di la- voro a tempo indeterminato full time, esponevano che, a seguito dell'omologazione del concordato preventivo della predetta società resa dal Tri- bunale di Catania il 19.12.2013, avevano ottenuto il pagamento del TFR maturato antecedentemente al 2007 nonché il pagamento di quanto non versato al Fondo di previdenza complementare unitamente al pagamento dei crediti di lavoro diversi dal TFR.
Su tali premesse, i ricorrenti lamentavano l'illegittimità della pretesa, avanzata dall' , di restituzione delle somme ab origine versate a titolo di TFR e crediti Pt_1 da lavoro per la percentuale eccedente la misura del credito ammessa al soddisfo dal provvedimento di omologazione del concordato preventivo WindJet, quest'ultima stabilita per i compensi dei lavoratori subordinati nella misura del
47,825% del totale con residuo retrocesso al chirografo da soddisfare al 5%. Tanto premesso i ricorrenti adivano il Tribunale di Catania affinché dichiarasse illegit- time le pretese restitutorie e annullasse le richieste di pagamento.
Nella resistenza dell il Tribunale accoglieva la domanda proposta dai ricor- Pt_1 renti;
le spese processuali seguivano la soccombenza.
Impugnava la sentenza la parte soccombente con ricorso del 21.3.2022. Resiste- vano gli appellati.
La causa veniva posta in decisione in data 13.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'Istituto appellante, con un unico motivo di gravame, lamenta la violazione degli artt. 2 L. n. 297/1982, 1 D. Lgs. n. 80/1992, 2033 C.C., 13 L. 412/1991.
Rileva che «ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 della L. 297/1982 l'ammissione del credito nello stato passivo, così come il decreto di omologazione del concordato preventivo, determinano la genesi e la misura dell'obbligazione ex lege del Fondo
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di garanzia in sostituzione del datore di lavoro insolvente in base alle fattispecie di insolvenza tipizzate nella norma stessa» e, pertanto, sulla scorta delle circolari
, deduce che « l'ammissione del credito nello stato passivo determina la mi- Pt_1 sura dell'obbligazione del Fondo di garanzia» da tanto discendendo che «il Fondo di garanzia è chiamato ad intervenire in sostituzione del datore di lavoro per le somme da questo dovute ai lavoratori e non anche per quelle da cui è stato da essi liberato. Aderendo alla proposta concordataria i lavoratori, infatti, accettano la ri- duzione del proprio credito».
1.1. L'appello è infondato.
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l' per la corresponsione del t.f.r., nei casi di in- Pt_1 solvenza del datore di lavoro, configura un diritto del lavoratore ad una prestazio- ne previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore.
Tale diritto a una prestazione avente natura previdenziale e non retributiva, si per- feziona al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, comma 1, della l. n. 297 del 1982 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del cre- dito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva); quanto alla prova dello stato di insolvenza, può farsi ricorso alla presunzione lega- le prevista dalla legge, ovvero l'apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore.
Nessuna disposizione subordina l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia alla verifica del contenuto del concordato preventivo e alla previsione di soddisfacimento integrale dei crediti aventi natura privilegiata.
Inoltre, come già argomentato in due precedenti di questa Corte su analoga fatti- specie (cfr. sent. n. 284 del 5.06.2020), «secondo il comma 7 dell'art. 2, effettuato il pagamento, il Fondo si surroga al lavoratore nel privilegio spettante ai sensi degli artt. 2751 bis e 2776 c.c. Osserva il Collegio che la surroga nel credito pri- vilegiato non rappresenta un presupposto per l'insorgenza del diritto alla presta- zione previdenziale, quanto piuttosto una conseguenza dell'intervento del Fondo.
Da ciò discende che, al verificarsi di tutti i presupposti dell'autonoma (rispetto al
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credito nei confronti del datore di lavoro) fattispecie previdenziale, nasce in capo al lavoratore il diritto al pagamento da parte del Fondo, che non può essere escluso dalle alterne vicende della procedura concorsuale. Tale interpretazione è funzionale allo scopo sociale perseguito dalla direttiva comunitaria 80/987/CEE che è quello di tutelare e garantire i crediti dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. Di tanto è consapevole lo stesso istituto appellan- te, che con la circolare n. 32 del 2010, nell'ipotesi di cui all'art. 102 legge falli- mentare (che prevede la possibilità di non procedere alla verifica dello stato pas- sivo, qualora risulti che non possa essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo), dando atto che “In ta- le contesto i dipendenti da datori di lavoro insolventi per i quali il Tribunale de- cida di non procedere all'accertamento del passivo resterebbero “di fatto” privi della tutela apprestata dal Fondo di garanzia” e che “Si pone quindi il problema di coordinare le citate disposizioni al fine di rendere comunque possibile
l'accesso dei lavoratori al Fondo di garanzia e con ciò la realizzazione della tute- la minima assicurata dalla direttiva comunitaria 80/987/CE come modificata dal- la direttiva 2008/94/CE”, non solo ammette l'intervento del Fondo, ma lo consen- te in presenza di un accertamento del credito effettuato al di fuori della procedura concorsuale (richiedendo a tal fine un'apposita documentazione); e ciò pur es- sendo del tutto esclusa la possibilità di recupero. Le istruzioni impartite con tale circolare dall'Istituto confortano l'interpretazione della normativa sopra esplici- tata come quella che più si attaglia non solo alla lettera della norma, ma anche alla finalità e alla ratio dell'istituto in esame» (sentenza 284/2020).
«È la natura previdenziale della prestazione e la sua natura di garanzia per i la- voratori di non perdere il diritto al trattamento di fine rapporto a causa dell'insolvenza del datore di lavoro a determinare l'infondatezza delle tesi difen- sive dell'ente appellante, il quale è tenuto al pagamento del credito per intero a prescindere dalla percentuale di soddisfazione del credito privilegiato indicata nel piano concordatario» (cfr. sentenza 582/2023).
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario, applicate le riduzioni e gli au-
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menti ex art. 4 comma 4 e comma 2 del DM 147/2022.
3. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida in € 4.286,52, oltre CA, Iva e rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, disponendone la distrazione in favore del procuratore degli appellati.
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugna- zione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza del 13.3.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Graziella Parisi
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