Decreto cautelare 18 dicembre 2024
Decreto cautelare 10 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Decreto cautelare 4 febbraio 2025
Sentenza breve 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 21/03/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00997/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02301/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2301 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CA LO Iacono, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Ghisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria in IA, via Vecchia Ognina, n. 149;
Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi Da Palestrina” di Cagliari, Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” di IA, Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
SE Di DD, WE AH LL, CO AS, EL CO, IN De NG, NA RI, IV NA, ER ST, VI IN, SE ET, ER IN, rappresentati e difesi dall'avvocato SE Leotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto direttoriale 10.12.2024 prot. 12163 di ripubblicazione della graduatoria definitiva di merito del concorso indetto dal Conservatorio di Messina - con bando per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia nei Conservatori di musica datato 8.11.2023 prot. 10121/D1 relativo a 13 posti nel Settore Artistico Disciplinare CODI/13 FL (il “Bando”) -, nella quale la ricorrente è l’unica candidata – identificata con codice ID 22694 – “NON IDONEA”;
- e degli atti a esso presupposti e dunque: del decreto direttoriale 9.12.2024 prot. 12095 di approvazione della graduatoria definitiva di merito della procedura di cui al Bando, del decreto direttoriale 27.11.2024 prot. 11640 di approvazione della graduatoria provvisoria; del decreto direttoriale 26.9.2024 prot. 8822 di pubblicazione del calendario delle prove didattica e pratica ex art. 9 del Bando; del decreto direttoriale 25.9.2024 prot. 8767 di ri-pubblicazione degli ammessi alle successive prove didattica e pratica; del decreto direttoriale 3.9.2024 prot. 8029 di pubblicazione degli ammessi alle successive prove didattica e pratica di approvazione; del decreto direttoriale 2.9.2024 prot. 7999 (doc 8) di approvazione della graduatoria dei candidati ammessi alle prove didattica e pratica; del verbale n. 1 della Commissione 2.7.2024 prot. 6660 di approvazione dei criteri di valutazione dei titoli di cui all’art. 8 del Bando e delle prove di cui all’art. 9 del Bando; dell’avviso di svolgimento della seduta pubblica per integrazione componente esterno; del verbale di sorteggio per la nomina dei commissari esterni; del decreto direttoriale di costituzione della commissione d’esame (la “Commissione”) 13.5.2024 prot. 4275/D1; del decreto direttoriale 28.5.2024 prot. 4857/D1 di integrazione della lista dei membri esterni con n. 3 nominativi di genere femminile, utili all’individuazione del componente di commissione supplente; del decreto di nomina del Presidente di Commissione di estremi ignoti; del decreto direttoriale 7.6.2024 prot. 5263/D1 di nomina della Commissione, di tutti i verbali - tuttora ignoti alla ricorrente perché oggetto di istanza di accesso non ancora evasa - di valutazione dei titoli e delle prove didattica e pratica della ricorrente e dei candidati; nonché del verbale relativo alla procedura di sorteggio dell’esame di esecuzione dei candidati ammessi alle prove ex art 4 c. 1 lett. o) e p) dm 180/2023 prot. 8774/D1 del 25.9.2024 e n. 24 prot. 11637/d1 del 27.11.2024 citati nel doc 4 (p. 2) ma ignoti alla ricorrente; dei verbali (ignoti alla ricorrente perché mai pubblicati) n. 2 del 30.8.2024 prot. 7911/D1 (doc 4, p. 1) n. 3 del 20.9.2024 prot. 8591/D1 (ibidem) n. 4 del 27.11.2024 prot. 116377D1; delle dichiarazioni di assenza di assenza di incompatibilità rese dai componenti della Commissione (doc 4, p. 1) in data non precisata e tuttora ignote; dei documenti amministrativi in forza dei quali la Commissione e/o il Responsabile del procedimento ha(nno) deciso di non pubblicare gli esiti delle prove il giorno stesso in cui i candidati hanno sostenuto la prova didattica e la prova didattica, degli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, inclusi quelli sinora sconosciuti alla ricorrente; oltre che in quanto occorra del Bando (doc 2) e del decreto direttoriale 14.11.2023 prot. 10292 (doc 13) di modifica dell’art. 1 del Bando”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28 gennaio 2025:
degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, inclusi quelli ivi impugnati “al buio” e dei quali la ricorrente ha ora appreso il contenuto, essendo rilasciati dal Conservatorio di Messina a seguito di evasione (parziale) della sua istanza di accesso, con p.e.c. del 10.1.2025, del 13.1.2025, del 17.1.2025, e dunque: del decreto di nomina del Presidente della Commissione, 7.6.2024 n. 5263, del decreto direttoriale 8.5.2025 prot. 4857 di integrazione nomina componenti della commissione d’esame (la “Commissione”), della deliberazione del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di Messina (“CdA”) n. 36/2023, della dichiarazione di assenza di incompatibilità rese dai Commissari il 19.6.2024 dei verbali n. 2 datato del 22.7.2024 ma con prot. 7911 del 30.8.2024 n. 3 del 10.9.2024 ma con prot. 8591 del 20.9.2024, n. 4 redatto dal 7.11.2024 al 27.11.2024 con prot. 11637 del 27.11.2024, degli Allegati al verbale n. 4, aventi anch’essi prot. 11637 del 27.11.2024, del verbale di sorteggio ordine esecuzione candidati ammessi alle prove didattica e pratica 25.9.2024 prot. 8774, (oltre che del decreto direttoriale 2.1.2025 prot. 45 di conferimento degli incarichi ai vincitori, del decreto direttoriale 8.1.2025 prot. 162 di comunicazione assegnazione sedi, oltre che di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica Arcangelo Corelli di Messina e di SE Di DD, WE AH LL, CO AS, EL CO, IN De NG, NA RI, IV NA, ER ST, VI IN, SE ET e ER IN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Espone la ricorrente di essere docente in servizio presso il Conservatorio di Reggio Calabria dall’anno accademico 2022/2023 nel settore artistico disciplinare di FL.
Con bando del 18 novembre 2023 il Conservatorio di Messina ha indetto una procedura concorsuale per titoli ed esami per il “reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia nei Conservatori di Musica” per il settore artistico disciplinare CODI/13 FL per n. 6 posti, poi rettificato in n. 13 posti distribuiti tra i Conservatori di Messina, Cagliari, IA, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, firmatari di apposita convenzione.
Il bando ha previsto che la procedura selettiva si svolgesse conformemente a quanto previsto dall’art. 4 comma 1 lett. q) del D.lgs. 180/2023, previa valutazione dei titoli di servizio e dei titoli artistici, culturali e professionali ed espletamento di una prova didattica – consistente nella presentazione di una lezione con riferimento a un brano, diverso per ogni candidato, scelto dalla Commissione seduta stante - e una prova pratica – consistente nell’esecuzione di un brano tra quelli indicati nel bando.
Ha previsto, altresì:
- ai fini dell’accesso alle prove d’esame un punteggio non inferiore a 18/30 in sede di valutazione dei titoli;
- ai fini dell’idoneità, un punteggio complessivo per le due prove d’esame pari ad almeno 42/70.
Nella lex specialis è stato precisato, inoltre, che il diario delle prove sarebbe stato pubblicato sul sito istituzionale, con la specificazione che “L’assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l’automatica esclusione dalla procedura per rinuncia” (doc 2, art. 9 c. 8), con ciò facendo chiaramente intendere che le prove di didattica e di pratica – stante la relativa complessità e durata delle stesse – sarebbero state espletate in giorni diversi.
Scaduti i termini per la presentazione della domanda è stata nominata la commissione che, nella prima seduta, ha determinato i criteri di valutazione.
È stato, pertanto, stabilito:
- che la prova didattica sarebbe consistita a nella “ presentazione di una lezione che analizzi gli aspetti didattici in relazione a una corretta impostazione tecnica, all’utilizzo delle metodologie didattiche, alla trattatistica, all’approccio stilistico come previsto dall’art. 9 comma 2 del bando ”;
- che alla suddetta prova sarebbe stato attribuito un punteggio massimo di 30/70, suddivisi tra due criteri di valutazione: “Conoscenza del brano assegnato e padronanza dei contenuti disciplinari” e “Qualità dell’esposizione convincente, fluida e ben strutturata. Correttezza linguistica e terminologica nell’interlocuzione con la commissione” ;
- che la prova pratica la Commissione sarebbe consistita in una “perfomance della durata massima di 60 minuti circa volta a dimostrare le competenze tecniche, esecutive ed interpretative ” con assegnazione fino un massimo di 40 punti dei 70 previsti dall’art. 9 punto 5 del Bando e dell’art. 4 c. 1 lett. r) dm 180/2023, in relazione alle “Competenze tecniche, esecutive ed interpretative”.
La ricorrente è stata ammessa alle prove d’esame avendo conseguito un punteggio pari a 22.6 in relazione ai titoli ed essendosi classificata venticinquesima su 68 ammessi.
Con decreto direttoriale del 26 settembre 2024 è stato pubblicato il calendario delle prove d’esame. Solo in tale occasione i candidati hanno potuto riscontrare che entrambe le prove sarebbero state sostenute nella medesima giornata e non in giorni e orari diversi così come previsto dal bando.
Secondo quanto previsto da tale calendario la ricorrente avrebbe dovuto sostenere le prove il 20 novembre alle 10:30 ma ha chiesto di poterle anticipare al 19 novembre e, pertanto, alle h. 18:00 di tale giorno ha sostenuto entrambe le prove senza mai dubitare di una valutazione positiva delle stesse.
La commissione non ha comunicato l’esito delle stesse a chiusura di ogni giornata impedendo agli esaminati di conoscere il risultato delle proprie performance e di avere certezza della immodificabilità delle valutazioni.
Solo qualche giorno dopo la conclusione di tutte le prove d’esame, il Conservatorio, senza previamente provvedere alla pubblicazione degli esiti delle stesse, ha pubblicato la graduatoria provvisoria.
La ricorrente ha appreso, pertanto, solo così, di aver ottenuto un punteggio pari a 20 nella prova didattica e pari a 15 nella prova pratica per un totale di 35/70, risultando l’unica candidata non idonea .
Preso atto di tale valutazione ha presentato istanza di annullamento in autotutela segnalando una serie di vizi formali e sostanziali.
Il 19 dicembre il Conservatorio ha approvato la graduatoria definitiva senza riscontrare l’istanza di annullamento.
2. Con ricorso notificato il 14 dicembre 2024 la prof.ssa CA LO Iacono è insorta contro tali provvedimenti lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione di legge ed eccesso di potere: violazione del dm 180/2023, del d.lgs. 165/2001, del DPR 487/1994, degli artt. 1 l.r. 7/2019, degli artt. 1, 3, 6, 10 l. 241/1990, dell’art. 97 c. 2 Cost., violazione dei principi dell’anonimato, di imparzialità e della buona amministrazione.
La Commissione ha determinato i criteri di valutazione dei titoli e delle prove dopo aver appreso i nominativi dei candidati.
Nel verbale n. 1 (relativo alla prima seduta, nella quale i commissari hanno stabilito i criteri di valutazione) è puntualizzato, invero, che “Prima della redazione del presente verbale i componenti della commissione hanno provveduto a produrre la dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del DPR 165/2001” .
Tale dichiarazione avrebbe potuto essere resa solo previa visione dei nominativi dei candidati.
La determinazione dei criteri, una volta noti i nominativi dei candidati (i cui curricula sono peraltro facilmente reperibili su internet) avrebbe comportato una palese violazione del principio di imparzialità.
II. Violazione di legge ed eccesso di potere: violazione del dm 180/2023, del d.lgs. 165/2001, del DPR 487/1994, degli artt. 1, 2 e 7 l.r. 7/2019, degli artt. 1, 3, 6, 10 l. 241/1990, dell’art. 97 c. 2 Cost.: violazione dei principi di imparzialità e di buona amministrazione
Uno dei componenti della commissione avrebbe dovuto astenersi in quanto è stato docente di uno dei candidati (la prima graduata).
Il rapporto che si instaura tra il docente e l’allievo in questo settore sarebbe simbiotico al punto da determinare l’incompatibilità del commissario.
III. Violazione di legge ed eccesso di potere: violazione del dm 180/2023, del d.lgs. 165/2001, del DPR 487/1994, del DPR 3/1987, degli artt. 1, 2 e 7 l.r. 7/2019, degli artt. 1, 3, 6, 10 l. 241/1990, dell’art. 97 c. 2 Cost.: violazione dei principi di logicità, imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.
In violazione di quanto prescritto dal bando le prove d’esame sono state espletate nella stessa giornata invece che in orari e giornate diverse. (v. art. 9 comma 8 del Bando: “Con successivo decreto del direttore, verrà pubblicato il diario delle prove d’esame in evidenza nella apposita sezione del sito istituzionale con valore di notifica. L’assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l’automatica esclusione dalla procedura per rinuncia”.)
Al termine della prova, inoltre, la Commissione non ha mai reso noti gli esiti delle stesse ma ha pubblicato direttamente la graduatoria provvisoria dopo l’espletamento delle prove da parte di tutti i candidati, contravvenendo a quanto disposto dall’art. art. 7 c. 5 del DPR 487/1994 nonché dall’art. 6 del DPR n. 3/1957.
L’omessa pubblicazione dell’esito delle prove a conclusione di ciascuna delle giornate d’esame violerebbe il principio di trasparenza non garantendo che i punteggi assegnati non siano il risultato di successivi ripensamenti.
IV. Violazione di legge ed eccesso di potere: violazione del dm 180/2023, del d.lgs. 165/2001, del DPR 487/1994, degli artt. 1, 2 e 7 l.r. 7/2019, degli artt. 1, 3, 6, 10 l. 241/1990, dell’art. 97 c. 2 Cost.: violazione dei principi di imparzialità, par condicio, trasparenza, buona amministrazione
Ai sensi dell’art. 9 c. del Bando la prova didattica avrebbe dovuto essere espletata come segue: la Commissione avrebbe scelto “seduta stante un brano che il candidato dovrà analizzare dal punto di vista tecnico e stilistico e illustrare le soluzioni più adeguate da fornire allo studente per una corretta esecuzione” .
Al fine di garantire la par condicio , la Commissione avrebbe dovuto predisporre per i 68 potenziali candidati ammessi alla prova didattica una lista contenente un numero doppio di brani – da eliminare una volta estratti e discussi - in modo tale da non svantaggiare i primi né avvantaggiare gli ultimi concorrenti.
La commissione invece ha scelto solo 11 brani per tutti i concorrenti con la conseguenza che alcuni candidati si sono trovati dinanzi ad un brano a sorpresa mentre altri hanno potuto prepararsi su tutti i brani.
V. Violazione di legge ed eccesso di potere: violazione del dm 180/2023, del d.lgs. 165/2001, del DPR 487/1994, degli artt. 1, 2 e 7 l.r. 7/2019, degli artt. 1, 3, 6, 10 l. 241/1990, dell’art. 97 c. 2 Cost.: violazione dei principi di imparzialità e della buona amministrazione.
Alla ricorrente sono stati attribuiti 15/40 punti nella prova pratica.
Tale valutazione, tenuto conto del fatto che la ricorrente oltre ad essere un’apprezzata docente di musica è anche una musicista attiva, sarebbe del tutto illogica.
3. Con decreto cautelare n. 516 del 18 dicembre 2024 il Presidente della I sezione ha ritenuto non sussistenti “i presupposti della estrema gravità e urgenza per l’adozione della misura cautelare monocratica, che, eventualmente, potrà configurarsi con la designazione di quattro candidati presso il Conservatorio di Reggio Calabria”.
Con lo stesso decreto, ritenuti sussistenti i relativi presupposti, ha autorizzato “la chiesta notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell’avviso sul sito web del Conservatorio di Messina, con le seguenti modalità:
A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Conservatorio di Messina dal quale risulti che avverso la graduatoria in epigrafe è stato presentato il presente ricorso.
Il predetto avviso dovrà specificare:
1.- l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
2.- il nome di parte ricorrente e l’indicazione dell’Amministrazione intimata;
3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
4.- l’indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.
L’Avviso dovrà essere completato con:
5. - la pubblicazione del testo integrale del ricorso e della presente decisione;
6. - l’elenco nominativo dei controinteressati, identificati nei candidati che hanno conseguito una posizione utile nelle graduatorie in epigrafe indicate;
7.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it.
B.- In ordine alle prescritte modalità, quindi, il Conservatorio di Messina ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto specificato nei punti precedenti, previa consegna, da parte ricorrente, delle copie su supporto informatico del testo integrale del ricorso e del presente decreto.
La parte ricorrente dovrà ottemperare al prescritto adempimento entro e non oltre tre giorni dalla comunicazione della presente decisione.
C. Il Conservatorio di Messina, inoltre:
8. – dovrà comunicare, ove in possesso, presso gli indirizzi di posta elettronica dei controinteressati, la pubblicazione del prescritto avviso;
9. – non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, il disposto avviso e tutta la documentazione ivi inserita;
10.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
11.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, il presente decreto e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso.
Le dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione del presente provvedimento.
Parte ricorrente, pena l’improcedibilità del ricorso, dovrà dare prova del compimento dei prescritti adempimenti a suo carico e della avvenuta pubblicazione entro il termine perentorio di ulteriori giorni cinque.
4. In data 20 dicembre 2024 la ricorrente ha depositato la nota di trasmissione al Conservatorio di Messina delle copie informatiche del ricorso introduttivo e del decreto presidenziale ai fini della pubblicazione degli stessi sul proprio sito istituzionale con le modalità previste dal suddetto decreto.
Con successiva produzione documentale del 25 dicembre 2024 ha versato in atti l’attestazione del Direttore del Conservatorio di Messina di avvenuta pubblicazione, in data 20 dicembre 2024, sul sito del Conservatorio www.consme.it, di quanto disposto dal decreto presidenziale n. 516/2024 nonché di avvenuta comunicazione, a mezzo PEC, ai controinteressati dell’avvenuta pubblicazione della notificazione per pubblici proclami.
5. Con decreto cautelare n. 3 del 10 gennaio 2025 è stata accolta l’istanza “di misure cautelari monocratiche reiterata dalla ricorrente in data 3.1.2025, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.” in considerazione del fatto che, con Decreto Direttoriale n. 45 del 2 gennaio 2025, era stata disposta la designazione dei candidati assegnati al Conservatorio di Reggio Calabria.
6. Si sono costituiti in giudizio i professori SE Di DD, AH LL WE, CO AS, EL CO, IN De NG, NA RI, IV NA, ER ST, VI IN, SE ET, ER IN, insistendo per il rigetto del ricorso.
Sul primo motivo di ricorso.
Non sarebbe dimostrato che la commissione ha stabilito i criteri di valutazione dopo aver appreso i nominativi dei candidati.
In ogni caso i criteri di valutazione sarebbero già stati previsti dal bando e la commissione si sarebbe limitata a prenderne atto e, dunque, se anche avesse conosciuto i nominativi dei candidati non avrebbe potuto favorire alcuno di essi.
Tra l’altro il mondo dei flautisti è costituito da una cerchia molto ristretta all’interno della quale tutti si conoscono o sono conoscibili e, dunque, se la commissione avesse inteso favorire qualcuno non avrebbe nemmeno dovuto attendere di verificare i nominativi dei candidati.
Sul secondo motivo di ricorso .
L’assunto secondo il quale la prof.ssa RI sarebbe stata avvantaggiata da uno dei componenti della commissione (prof.ssa Filomena De PA), sarebbe errato in quanto nessun dovere di astensione deriva dal fatto che suddetta commissaria sarebbe stata insegnante della candidata presso il Conservatorio di Cesena, dove la candidata ha conseguito il diploma di laurea nel 2007.
Inoltre, l’assunto risulterebbe smentito in punto di fatto atteso che la Prof.ssa RI non è mai stata allieva della De PA avendo studiato la pratica flautista presso l’Accademia di Imola e non presso il Conservatorio di Cesena presso il quale ha sostenuto solo esami di materie complementari nelle quali la De PA non era docente.
Sul terzo motivo di ricorso .
Del tutto errato sarebbe l’assunto secondo il quale il bando prevedeva che le due prove d’esame fossero sostenute in due diversi giorni.
Al contrario, la scelta di concentrare in un solo giorno le due prove d’esame ha agevolato i candidati, soprattutto quelli fuori sede nonché quelli che stavano sostenendo esami nell’ambito di altre procedure concorsuali indette da diversi Conservatori.
In ogni caso non si è violata la par condicio atteso che tutti i candidati hanno sostenuto le prove nella medesima giornata.
Né può ritenersi illegittima la mancata pubblicazione dei risultati delle prove a fine giornata. Non si è determinata alcuna violazione del principio di imparzialità e di trasparenza in quanto, come emerge dai verbali, la valutazione è stata effettuata contestualmente all’espletamento delle prove.
Sul quarto motivo di ricorso .
Assume la ricorrente che alcuni candidati (quelli che hanno sostenuto le prove nei primi giorni) sarebbero stati svantaggiati rispetto a coloro i quali hanno sostenuto le prove negli ultimi giorni quando erano ormai noti tutti i brani selezionati dalla commissione (solo 11 a fronte di 68 candidati).
Proprio la ricorrente sarebbe stata avvantaggiata da questo meccanismo avendo sostenuto la prova negli ultimi giorni (convocata per il 20 novembre ha sostenuto le due prove, su sua espressa richiesta di anticipazione, il 19 novembre alle h. 18.00 e, quindi, tra gli ultimi candidati).
Comunque il repertorio flautistico non è particolarmente vasto e i brani selezionati dalla commissione comprendono al loro interno vari movimenti su cui le prove svolte si sono concentrate. I brani selezioni dalla commissione, pertanto, tenuto conto dei movimenti di cui si compongono, sarebbero ben di più di 11.
Sul quinto motivo di ricorso.
Assume la ricorrente l’illegittimità del punteggio attribuitole in relazione alla prova pratica sulla base della mera apodittica affermazione che la sua esperienza di docente e concertista farebbero apparire illogica tale valutazione.
Osserva al riguardo la parte controinteressata che la ricorrente ha ottenuto altre valutazioni negative nell’ambito di altre analoghe procedure concorsuale indette dai Conservatori di Campobasso e di Trapani.
7. Si è costituito in giudizio anche il Conservatorio di Messina insistendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
8. Con ordinanza n. 11 del 16 gennaio 2025 la sezione ha ordinato alle parti di provvedere al deposito “di copia degli eventuali decreti di assegnazione della sede ai candidati vincitori sulla base della posizione occupata nella graduatoria e secondo le preferenze espresse dagli stessi” , rinviando la trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025 per la trattazione congiunta con i ricorsi n.r.g. 2400/2024 e n.r.g. 34/2025 e mantenendo fino a quella data la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati disposta con decreto presidenziale n 3 del 10 gennaio 2025.
9. Con motivi aggiunti notificati il 27 gennaio 2025 la ricorrente, oltre a reiterare le censure già articolate con il ricorso introduttivo, ha introdotto nuove censure avverso gli stessi atti impugnati con il ricorso principale di cui assume di aver acquisito la piena conoscenza solo a seguito di rituale istanza di accesso, evasa dal Conservatorio di Messina il 10, 13 e 17 gennaio 2025.
Lamenta, in particolare, la ricorrente la illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto i seguenti profili:
VI. Violazione di legge ed eccesso di potere: violazione del dm 180/2023, del d.lgs. 165/2001, del DPR 487/1994, degli artt. 1 l.r. 7/2019, degli artt. 1, 3, 6, 10 l. 241/1990, dell’art. 97 c. 2 Cost.: violazione dei principi dell’anonimato, di imparzialità e della buona amministrazione
I. I documenti rilasciati confermerebbero la fondatezza del primo motivo di ricorso atteso che i commissari hanno reso le dichiarazioni di inconferibilità, incompatibilità in data 19 giugno 2024, ovvero prima della prima seduta (2 luglio 2024) in occasione della quale hanno stabilito i criteri di valutazione.
Qualora, come sostenuto dalla resistente e dai controinteressati, si sostenesse che le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità siano state rese senza conoscere i nominativi dei candidati, dovrebbe rilevarsi un ulteriore profilo di illegittimità consistente nella violazione dell’art. 11 del DPR 487/1994 e dell’art. 4 comma 1 lett. 1) del DM n. 180/2023.
Del tutto infondato sarebbe, inoltre, l’assunto secondo il quale i commissari si sarebbero limitati a prendere atto dei criteri stabiliti dal bando che, invece, nulla prevedeva in merito alla valutazione delle prove didattica e pratica.
II. La documentazione versata in atti dalla parte controinteressata dimostrerebbe, inoltre, che la prof.ssa RI ha frequentato il Conservatorio di Cesena nello stesso periodo in cui la prof.ssa De PA vi insegnava. Non rileverebbe che la prof.ssa RI abbia sostenuto l’esame di flauto presso l’istituto privato di Imola avendo, comunque, conseguito il diploma presso il Conservatorio di Cesena.
VII. Violazione di legge ed eccesso di potere: violazione del dm 180/2023, del d.lgs. 165/2001, del DPR 487/1994, degli artt. 1 lr 7/2019, degli artt. 1, 3, 6, 10 l. 241/1990, dell’art. 97 c. 2 Cost.: violazione dei principi di buona fede, trasparenza e pubblicità.
I. Risulta, altresì, confermato che i brani da sottoporre ai candidati per l’espletamento della prova didattica, scelti dalla commissione, erano soltanto 11 e che, pertanto, tale modus operandi ha certamente favorito alcuni candidati a danno di altri.
II. Inoltre, né il verbale né gli allegati allo stesso indicano i brani sottoposti ai singoli candidati.
VIII. Violazione di legge ed eccesso di potere: violazione del dm 180/2023, del d.lgs. 165/2001, del DPR 487/1994, degli artt. 1 l.r. 7/2019, degli artt. 1, 3, 6, 10 l. 241/1990, dell’art. 97 c. 2 Cost., del bando: violazione dei principi di buona fede, trasparenza e pubblicità .
I. Emerge dai verbali che il Vicedirettore del Conservatorio, nominato segretario della Commissione, non ha mai svolto tale funzione essendo tale ruolo assunto da uno dei membri della Commissione.
Ciò avrebbe determinato la violazione di una specifica prescrizione della lex specialis che avrebbe, a sua volta comportato ulteriori violazioni quali:
- l’omessa verbalizzazione dei brani estratti per l’espletamento della prova didattica;
- l’omessa allegazione del foglio estratto da ciascun candidato per l’espletamento della prova pratica;
- l’omessa verbalizzazione giornaliera delle prove;
- l’omessa redazione di schede di valutazione dei candidati;
- l’omessa pubblicazione giornaliera degli esiti delle prove;
- l’omessa motivazione delle valutazioni della prova pratica.
IX. Violazione di legge ed eccesso di potere: violazione del dm 180/2023, del d.lgs. 165/2001, del dpr 487/1994, degli artt. 1, 3 lr 7/2019, degli artt. 1, 3, 6, 10 l. 241/1990, dell’art. 97 c. 2 Cost., del bando, degli artt. 52 ss. Dpr 445/2000: violazione dei principi di buona fede, trasparenza e pubblicità
Il Verbale n. 4 confermerebbe la fondatezza del terzo motivo di ricorso.
Si tratta, invero, di un verbale unico in cui sono riportati gli esiti delle prove sostenute da tutti i candidati dal 7 novembre al 21 novembre 2024.
Non si rinvengono, infatti, in calce alla verbalizzazione delle singole giornate di esami, le firme dei componenti della commissione.
Il verbale reca, invece, un unico numero di protocollo attribuito il 27 novembre (ben sei giorni dopo la chiusura di tutte le prove d’esame).
Non sono, inoltre, allegate al verbale le schede di valutazione dei singoli candidati risultando conseguentemente violati i principi di linearità dell’azione amministrativa, trasparenza e imparzialità.
X. Violazione di legge ed eccesso di potere: violazione del dm 180/2023, del d.lgs. 165/2001, del DPR 487/1994, degli artt. 1, 3 e 7 l.r. 7/2019, degli artt. 1, 3, 6, 10 l. 241/1990, dell’art. 97 c. 2 cost.: carenza di motivazione.
Dal verbale n. 4 emerge che il punteggio attribuito alla ricorrente per la prova pratica, oltre ad essere del tutto illogico, è del tutto carente di motivazione essendosi la Commissione limitata ad attribuire solo un punteggio numerico a fronte di un criterio prestabilito privo di specificità ( competenze tecniche, esecutive ed interpretative: da 0 a 40).
XI. Violazione di legge ed eccesso di potere: violazione del dm 180/2023, del d.lgs. 165/2001, del DPR 487/1994, degli artt. 1, 3 e 7 l.r. 7/2019, degli artt. 1, 3, 6, 10 l. 241/1990, dell’art. 97 c. 2 Cost.: carenza di motivazione; illogicità manifesta.
Del tutto errato sarebbe, poi l’assunto secondo il quale la scelta di concentrare in un’unica giornata le due prove di esame sia stata dettata dall’esigenza di favorire i candidati stessi, soprattutto quelli fuori sede o impegnati in altre procedure concorsuali.
Al contrario, il fatto che oltre il 40% dei candidati non si sia presentato alle prove d’esame conferma l’irragionevolezza di tale decisione.
10. Con ordinanza n. 52 del 30 gennaio 2025 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare ed ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del ricorso per motivi aggiunti.
11. In data 3 febbraio 2025 la parte ricorrente ha versato in atti l’attestazione di avvenuta pubblicazione, in data 31 gennaio 2025, sul sito del Conservatorio di Messina dell’ordinanza cautelare n. 52/2025, del ricorso per motivi aggiunti e dell’elenco nominativo dei controinteressati.
12. All’udienza in camera di consiglio del 26 febbraio 2025, previo avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cpa, la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati nella parte in cui contestano l’omessa verbalizzazione degli esiti delle prove, didattica e pratica, contestualmente all’espletamento delle stesse da parte dei singoli candidati e la conseguenziale omessa pubblicazione dei punteggi attribuiti al termine di ogni sessione giornaliera d’esame (terzo motivo del ricorso introduttivo e nono motivo del ricorso per motivi aggiunti).
Tali adempimenti, invero, come già evidenziato con ordinanza cautelare n. 52/2025, sono posti a presidio, tra l’altro, dei principi di trasparenza e di imparzialità della procedura concorsuale.
13.1. Non sono convincenti al riguardo le argomentazioni difensive dei controinteressati e dell’amministrazione resistente che fanno leva sulla inesistenza di un obbligo di contestuale esternalizzazione dell’attività svolta dalla Commissione e sulla conseguente possibilità di redigere, come è stato fatto nel caso di specie, un unico verbale relativo a tutte le attività svolte dalla commissione in sede di espletamento, in più giornate, delle prove d’esame da parte di tutti i candidati.
13.2. Sotto un primo profilo non può invero non rilevarsi come “ la verbalizzazione successiva allo svolgersi delle sedute è ammessa purché sopravvenga in tempi idonei ad evitare l'insorgenza di errori od omissioni nella ricostruzione sia dei fatti che dell'iter valutativo percorso dalla Commissione ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 settembre 2005, n. 4463).
Nel caso di specie è invece accaduto che il verbale n. 4 sia stato sottoscritto dai membri della Commissione solo dopo la data (riportata in calce) dell’ultima seduta d’esame (21 novembre) per essere, poi, protocollato solo in data 27 novembre 2024, dunque non solo non in concomitanza con ciascuna sessione d’esame (giornalmente) ma dopo quasi una settimana dalle ultime prove.
Né rileva, a tal fine, che il verbale faccia riferimento ad ogni giornata d’esame e ai candidati esaminati in ciascuna delle stesse, non essendovi in alcun modo evidenza del fatto che esso sia stato effettivamente redatto giorno per giorno.
Al contrario, il fatto che il verbale riporti solo in calce le firme dei Commissari, che riporti un’unica numerazione (verbale n. 4) e un unico numero di protocollo assegnato in data 27 novembre, in mancanza di elementi di prova di segno opposto, dimostra che esso sia stato redatto, al più, nella data ivi riportata in calce (21 novembre).
13.3. La verbalizzazione dell’esito delle prove d’esame contestualmente all’espletamento delle stesse è, peraltro, prevista dall’art. 6, comma 5, D.P.R. n. 487/1994, ai sensi del quale “ Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami ”.
«La disposizione appena riportata impone all’organo esaminatore di eseguire una valutazione contestuale dei candidati dopo ogni singola seduta dedicata alle verifiche orali e ciò all’evidente fine di consentire alla stessa Commissione di operare un apprezzamento immediato della prova di ogni concorrente, così da evitare che un differimento temporale del giudizio possa alterare la genuina acquisizione delle capacità espositive e della correttezza argomentativa dell’esaminato, attesa l’ontologica diversità tra la prova orale e la redazione di un elaborato che, diversamente dalla prima, si cristallizza in un documento scritto e quindi non è suscettibile di dispersione. In linea con l’esplicata ratio, l’art. 6, comma 5, prevede altresì l’obbligo della Commissione di redigere l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti loro assegnati e di affiggerlo nella sede d’esame.
Ne consegue che la conformità dell’operato della Commissione al richiamato precetto garantisce sia il corretto esercizio del potere valutativo -espressione del principio di imparzialità e diretto riflesso della valutazione del candidato contestuale allo svolgimento della prova orale- sia il rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, del quale costituisce corollario l’affissione nella sede d’esame dell’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del voto al termine di ogni singola sessione» (v. Tar Catanzaro, sez. II, sentenza n. 1240 del 30 novembre 2020).
Nel caso di specie, tuttavia, come sopra evidenziato, non vi è traccia del fatto che la Commissione abbia operato in tal senso atteso che l’unico verbale delle operazioni concorsuali relative all’espletamento delle prove d’esame, nel quale sono riportati i voti attribuiti ai candidati, è il verbale n. 4, sottoscritto il 21 novembre 2024 e protocollato il successivo 27 novembre, cioè a distanza di ben venti giorni dall’inizio delle verifiche e dopo sei giorni dalla conclusione delle stesse.
Tale distacco « integra, ad ogni evidenza, un intervallo temporale idoneo a causare l'insorgenza di errori nella ricostruzione dell'iter valutativo dei concorrenti percorso dalla Commissione» (Tar Catanzaro, sentenza n. 1240/2020 cit.).
Né d’altra parte consta che la commissione si sia preoccupata di annotare i voti assegnati in apposite schede di valutazione redatte giornalmente e allegate all’unico verbale relativo alle prove d’esame.
13.4. Non è, infine, condivisibile il rilievo secondo cui l’art. 6, comma 5, D.P.R. n. 487/1994 sopra richiamato non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto le prove d’esame previste dal bando non consisterebbero in “prove orali”.
Se, invero, come sopra chiarito, la ratio della norma è quella di evitare che un differimento temporale del giudizio possa alterare la genuina acquisizione delle capacità espositive e della correttezza argomentativa dell’esaminato, allorché l’espletamento della prova d’esame non consista nella redazione di un documento scritto che può essere esaminato in qualsiasi momento, non può non ritenersi che il principio ivi stabilito sia certamente applicabile alle prove d’esame previste dalla procedura concorsuale di che trattasi.
E ciò vale certamente per la c.d. “prova didattica” che, consistendo nella presentazione di una lezione , non può non essere assimilata ad una “prova orale”, non richiedendosi al candidato la redazione di alcun elaborato scritto del quale resti traccia e possa essere, pertanto, riletto anche in un secondo momento ai fini della sua valutazione.
Vale, altresì e, anzi, a maggior ragione, per la “prova pratica”, consistente in una performance della durata massima di 60 minuti , per la quale, la valutazione e l’annotazione della stessa in un documento ufficiale (e, in quanto tale, immodificabile) non può non essere contestuale all’esibizione trattandosi di valutare la competenza tecnica ed esecutiva ma anche la capacità di interpretazione ed espressione del brano scelto.
E ciò, anche tenuto conto del numero dei candidati che la Commissione è stata chiamata ad ascoltare e valutare, non potendo escludersi che il giudizio, differito anche solo di pochi giorni, risulti alterato da possibili errori nella ricostruzione delle singole esibizioni e persino nella confusione tra le stesse.
14. Sono, altresì, fondati i motivi aggiunti laddove contestano il difetto di motivazione del giudizio negativo attribuito alla ricorrente per la prova pratica (motivo contrassegnato dal n. 10).
Costituisce ius receptum quello secondo il quale la predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della commissione esaminatrice è attività idonea a rendere intelligibile il processo logico seguito dalla stessa nella valutazione delle prove e dei titoli, e a rendere sufficiente, ai fini della motivazione, il giudizio finale sinteticamente espresso, e persino il giudizio numerico, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; tale interpretazione, afferendo al generale dovere di motivazione nell'esercizio della discrezionalità - anche tecnica - da parte della Pubblica amministrazione, trova ampia applicazione anche nell'ipotesi in cui la commissione debba procedere a una mera comparazione tra i titoli dei candidati e anche al di fuori delle procedure concorsuali in senso stretto, direttamente disciplinate sul punto dall' art. 12, d.P.R. n. 487 del 1994 (T.A.R. , Campobasso , sez. I , 24/03/2020 , n. 101).
14.1. Nel caso in esame, la commissione di concorso appositamente nominata, nella prima seduta, ha predeterminato i criteri di valutazione disponendo quanto segue: “per la seconda prova (b), costituita da una performance della durata massima di 60 minuti circa volta a dimostrare le competenze tecniche, esecutive ed interpretative, la commissione assegnerà fino ad un massimo di 40 punti dei 70 previsti all’art. 9 comma 5 del bando e art. 4 comma 1 lett. r, del D.M. 180/2023 e sarà valutata attraverso i seguenti criteri: - Competenze tecniche, esecutive ed interpretative: da 0 a 40 punti”.
Come emerge dal verbale n. 4, per tutti i candidati, la valutazione è stata effettuata mediante l’attribuzione di un punteggio numerico seguito dalla seguente dicitura, identica per tutti: “ La Commissione, a conclusione della prova, decide di assegnare al candidato/alla candidata …”.
Appare evidente come, a fronte di un criterio di valutazione che ha genericamente previsto che la valutazione tenesse conto delle competenze tecniche, esecutive ed interpretative , l’attribuzione di un unico punteggio numerico (ovvero, non differenziato per ciascuna delle competenze richieste) non possa essere ritenuta in alcun modo idonea a dare atto dell’ iter logico attraverso il quale la Commissione si è determinata nell’assegnare il voto.
14.2. La giurisprudenza è sul punto pacifica nel ritenere che la “votazione numerica [...] non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 4247 del 27 aprile 2023; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, sentenza n. 6737 dell’8 aprile 2024).
Ha, invero, affermato il Consiglio di Stato che “… il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassiedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica ” (Consiglio di Stato sez. V, sentenza n. 2573 del 23 aprile 2019; sez. III, sentenza n. 2775 del 29 aprile 2019).
Il Consiglio di Stato ha, altresì, ulteriormente ribadito che in mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, è risultato incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4247/2023 cit.).
14.3. Nel caso in questione, la commissione ha stabilito nel primo verbale i parametri di valutazione della prova pratica ( competenze tecniche, esecutive ed interpretative ) senza tuttavia prevedere criteri di dettaglio ed esplicativi delle modalità di assegnazione dei punteggi, così rendendo impossibile ricollegare l'attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova valutata.
Al fine di rendere intelligibile il percorso motivazionale, la Commissione avrebbe dovuto, pertanto, dettagliare il contenuto di ciascun parametro di valutazione ed assegnare, per ciascuno di essi, uno specifico e determinato punteggio.
Nel caso in questione, invece, la Commissione si è limitata ad indicare un complessivo voto numerico per tutti i parametri, privi oltretutto di elementi di specificazione, senza consentire al candidato di comprendere i motivi per i quali è stato attribuito quel punteggio e, più in particolare, di comprendere se l’eventuale giudizio di insufficienza involga uno o più dei parametri di valutazione e in che misura.
In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, risulta incomprensibile l' iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo.
14.4. La votazione numerica, quindi, in questo caso non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati dalla Commissione, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate.
15. In conclusione, assorbite le censure non espressamente esaminate, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, con la precisazione che la natura dei vizi riscontrati non consente di limitare gli effetti dell’accoglimento delle relative censure alla sola riedizione delle prove della ricorrente.
Quale effetto conformativo della presente sentenza, la commissione di concorso, da nominarsi in composizione integralmente diversa entro il termine di trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, dovrà, pertanto, rinnovare gli atti del concorso, a partire dalla convocazione dei candidati ai fini dell’espletamento delle prove d’esame (didattica e pratica), conformandosi alle statuizioni di cui alla presente decisione.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ad eccezione del rimborso del contributo unificato che, se corrisposto, va posto a carico dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto:
- annulla il decreto direttoriale prot. 12163 del 10 dicembre 2024;
- ordina all’amministrazione di provvedere alla nomina, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, della commissione in composizione integramente diversa da quella precedente;
- dispone che la commissione così nominata proceda nei suoi lavori conformandosi alle statuizioni di cui alla presente sentenza;
- compensa le spese di lite fatta eccezione per il rimborso del contributo unificato da porsi a carico dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO