Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5068 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli avvocati Parte_1 CodiceFiscale_1
Marco B. Salomone e Pietro Bernardini;
APPELLANTE
E codice fiscale , rappresentata e difesa, per procura in atti, Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Rosario Tedeschi;
APPELLATA E CON L'INTERVENTO DELLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
A seguito di ricorso per ingiunzione di pagamento presentato da , il Tribunale Controparte_1 di Roma in data 23.03.2018 emetteva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7204/2018
(R.G. n. 16184/2018), con il quale ingiungeva, tra gli altri, a , in qualità di fideiussore Parte_1 di di pagare, in solido entro i limiti dell'importo garantito per i fideiussori , alla parte Parte_2 ricorrente la somma di € 1.722.490,80; nonché gli interessi come da domanda;
le spese della procedura di ingiunzione ed oltre alle successive occorrende, a titolo di debito derivante dal contratto
, in qualità di fideiussore ingiunto, proponeva opposizione avverso il predetto decreto Parte_1 ingiuntivo ed evocata in giudizio e chiedeva l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “ Prima di ogni altra cosa: sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, posto che lo stesso è divenuto ormai inefficace, difetta dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.
e di quelli di cui all'art. 642 c.p.c., e che le pretese di cui al Decreto sono senz'altro usurarie;
nel merito: dichiarare inefficace e/o nullo, annullare o comunque revocare il Decreto ingiuntivo opposto, anche in punto di liquidazione delle spese, pure respingendo ogni domanda e istanza avversaria;
accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque pretesa creditoria di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di;
in subordine, per la Parte_1 denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta creditrice di Controparte_1
in relazione a qualsivoglia titolo, previo ogni opportuno accertamento in punto di Parte_1
(in)validità dei contratti del 7 agosto 2007 e del primo ottobre 2009 per cui è causa, respingere in tutto o in parte le richieste istruttorie;
stante la natura di socio di fatto di della Banca Parte_2
e/o di associato all'affare da parte di quest'ultima, e per la denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata la sussistenza di un credito della Banca nei confronti dell'esponente e/o di
accertare e dichiarare ex art. 2265 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. che la Banca potrà soddisfarsi, Pt_2 in via chirografaria e postergata rispetto a tutti gli altri pretesi crediti, per il proprio eventuale residuo credito, soltanto sul ricavato del la vendita degli immobili di cui alla procedura esecutiva che dovesse essere instaurata o stata instaurata da a seguito del pignoramento degli CP_2 immobili assoggettati ad ipoteca anche a favore di dovendo in ogni caso e comunque Controparte_1 la stessa partecipare alle perdite di . secondo la percentuale che risulterà CP_3 Parte_2 all'esito dell'istruttoria”.
3. A sostegno della spiegata opposizione, la deduceva otto in via preliminare che il decreto Pt_1 ingiuntivo opposto non le era mai stato notificato e che, pertanto, doveva ritenersi inefficace e andava quindi revocato, posto che era stato emesso in data 22.03.2018 e, nei sessanta giorni successivi, non era stato notificato all'opponente.
Nel merito, la deduceva: l'illegittimità e l'inefficacia del decreto opposto, e l'inefficacia del Pt_1 decreto opposto, essendo stato concesso a seguito di un ricorso estremamente generico, vago e essendo stato concesso a seguito di un ricorso estremamente generico, vago e autoreferenziale;
la nullità e l'inefficacia della fideiussione prestata dalla ai sensi autoreferenziale;
la nullità e Pt_1
l'inefficacia della fideiussione prestata dalla ai sensi degli artt. 1955 e 1957 c.c.;; la nullità Pt_1 sotto i profili del superamento del limite di i profili del superamento del limite di finanziabilità e dell'usurarietà del rapporto garantito dall'opponente; l'illegittimità e l'inefficacia delle ipoteche trascritte a favore della in forza dei contratti de quibus;
l'inesigibilità dei crediti nei confronti CP_3 di e degli asseriti garanti della i confronti di e degli asseriti garanti Parte_2 Parte_2 della medesima, atteso il ruolo non di finanziatore, ma di compartecipe all'operazione di costruzione e gestione del Torre Village.
Si costituiva in giudizio impugnando e contestando tutto quanto dedotto, Controparte_1 prodotto, richiesto ed eccepito da parte opponente in quanto inammissibile, improponibile e infondato. In via preliminare, la Banca opposta deduceva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il decreto ingiuntivo era stato ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 138 c.p.c., “nelle mani proprie del destinatario, sig.ra , tale qualificatasi, giusta relata a firma dell'Ufficiale Giudiziario Parte_1 del Tribunale di Benevento, , in data 18.04.2018, divenendo dunque definitivo in Persona_1 mancanza di opposizione nei 40 giorni successivi alla sua notifica”.
Rappresentava, inoltre, che “l''eccepita “inesistenza” della notificazione del decreto della notificazione del decreto ingiuntivo opposto avrebbe dovuto essere oggetto di impugnativa ex art. 644 c.p.c., nelle forme di cui all'art. 188 disp. att. al c.p.c.”. Sicché l'error in procedendo in cui sarebbe incorsa l'opponente ed il decorso del termine per la tempestiva proposizione dell'opposizione avverso il provvedimento monitorio notificato secundum legem, aveva determinato il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Parte opposta, quindi, chiedeva che l'opposizione proposta dalla sig.ra Parte_1 venisse dichiarata inammissibile, improponibile e improcedibile.
Alla prima udienza di comparizione del 07.02.2019, compariva personalmente la sig.ra Pt_1
che ha proposto querela di falso dichiarando quanto segue: “il decreto ingiuntivo non mi è
[...] stato mai notificato e poi questo è diventato inefficace. Non ho mai ricevuto alcuna notifica ma ho appreso dell'esistenza a mio carico di un'ipoteca a favore di nel momento in cui ho Controparte_1 effettuato delle ispezioni telematiche presso il mio presso il mio notaio di fiducia. Ciò detto l'esponente presente all'udienza del 7 febbraio 2019 propone personalmente querela di falso ai sensi e per gli effetti dell'artt. 221 c.p.c in quanto la relata di notifica prodotta da controparte non costituisce documentazione idonea a provare il perfezionamento della notifica dell'asserito titolo esecutivo azionato in via monitoria dalla Banca nei miei confronti ciò per le ragioni che qui di seguito espongo:
Quanto agli elementi e alla prova della falsità della relata di notifica essa risulta dal semplice confronto tra quanto attestato dall'Ufficiale Giudiziario e il mio stato di famiglia Persona_1 alla data della ridetta relata di notifica che si produce sub. doc. n. 5 e dalla relata di notifica relativa a mio LL . Nella relata di notifica prodotta dalla banca si legge che Pt_1 CP_4
l'ufficiale giudiziario ha notificato l'atto in questione a mani di un familiare tale qualificatosi.
Tuttavia, pure risultando corretto l'indirizzo inserito nella relata di notifica dal mio certificato di residenza si evince chiaramente come io risiedo nel mio appartamento da sola e che nessun familiare poteva ritirare il Decreto ingiuntivo de quo per conto dell'esponente. Anche se l'Ufficiale Giudiziario avesse riportato la dicitura a mani proprie io di fatto non ho mai ritirato alcun atto giudiziario né tantomeno quello in discorso. Non ero a casa quel giorno e non posso aver dunque ricevuto l'atto a mani mie. E' chiaro che la persona che ha ricevuto i due atti per me e per mio LL è mia madre.
Quest'ultima (anziana persona di 85 anni) è infatti quella che nella relata di notifica a mio LL era l'unica che poteva giustamente e con diritto qualificarsi come familiare convivente (vedi certificato) ma che non può evidentemente poi trasformarsi nella sottoscritta come ricevente a mani proprie della mia copia. Allo stesso modo se fossi stata io la ricevente a mani della mia copia non avrei potuto poi diventare la familiare convivente di mio LL per il ritiro della sua copia. Preciso che oltre a non essere convivente con mia e con mio LL abito in un piano diverso da loro anche se nello stesso stabile. Propongo, dunque, querela di falso contro la relata in questione”.
Il Giudice, valutati gli elementi di prova forniti dell'opponente, ha dichiarato ammissibile la menti di prova forniti dell'opponente, ha dichiarato ammissibile la querela di falso e ha fissato l'udienza per il deposito in originale del documento contestato querela di falso e ha fissato l'udienza per il deposito in originale del documento contestato alla presenza del Pubblico Ministero. alla presenza del Pubblico
Ministero.
All'udienza del 20 marzo 2019, espletate le formalità di cui agli artt. 221, 222 e 223 c.p.c., cui agli artt. 221, 222 e 223 c.p.c., il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo che né le eccezioni sollevate, né la querela di falso proposta dall'opponente in corso di causa costituissero gravi motivi di sospensione ai sensi dell'art. 649 c.c.; ha quindi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni sulle questioni preliminari dell'ammissibilità dell'opposizione tardivamente proposta e sulla querela di falso.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ 1) rigetta la querela di falso in via incidentale proposta da avverso la relata di notifica del decreto ingiuntivo n. Parte_1
7204/2018 eseguita a mani proprie in data 18.04.2018; 2) dichiara inammissibile, in quanto tardiva,
l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 7204/2018 proposta da con atto di citazione Parte_1 notificato il 28.06.2018; 3) condanna alla refusione delle spese processuali in favore Parte_1 di che liquida in complessivi € 7.500,00 per compenso professionale, oltre al Controparte_1 rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…7. Va in primo luogo esaminata la richiesta, avanzata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, di sospensione del presente procedimento in attesa del passaggio in giudicato della sentenza che definirà il giudizio introdotto con atto di citaz ione per querela di falso ex art. 221 c.p.c. notificato il 29 maggio 2020 e pendente innanzi al Tribunale di Torino, relativo all'accertamento della falsità delle relate di notifica asseritamente attestanti la notifica del decreto ingiunto opposto in quest a sede a e a . Parte_1 Parte_3
L'istanza è infondata.
La querela di falso proposta in via principale da e dinanzi al Parte_1 Parte_3
Tribunale di Torino, ha ad oggetto, tra l'altro, la relata di notifica alla sig.ra del Parte_1 decreto ingiuntivo n. 7204/2018 opposto in questa sede: essa pertanto è identica a quella precedentemente proposta in via incidentale nel presente giudizio dalla stessa . Parte_1
Conseguentemente, la successiva proposizione della stessa querela di falso dinanzi ad altro giudice, non comporta la sospensione della prima, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sul presupposto che questa sia pregiudicata dalla decisione del secondo giudice, ma più semplicemente determina l'inammissibilità della sec onda causa o per litispendenza, ai sensi dell'art. 39, co. 1, c.p.c., essendo già stato esercitato lo jus agendi o eventualmente per continenza, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, atteso che il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente.
In altri termini, il fatto che la decisione sulla querela di falso della relata di notifica del decreto ingiuntivo sia pregiudiziale rispetto al giudizio di ammissibilità dell'opposizione proposta tardivamente, non sta a significare che la proposizione in via principale della stessa querela di falso già proposta in via incidentale nel presente giudizio possa determinare la sua sospensione per pregiudizialità in attesa del passaggio in giudicato della sentenza resa al l'esito del giudizio successivamente instaurato. Difatti, a seconda che la preventiva proposizione della querela di falso nel corso del presente giudizio venga letta in termini di identità o di continenza delle due cause, si determina una situazione di litispendenza o di continenza della causa per querela di falso proposta successivamente.
Accertata l'insussistenza di un rapporto di pregiudizialità in senso stretto, a norma dell'art. 295
c.p.c., tra la causa per querela di falso precedentemente proposta in questa sede di opposizione e quella per querela di falso proposta successivamente dinanzi al Tribunale di Torino, va rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio avanzata da parte opponente.
8. Ciò posto, va pregiudizialmente decisa la querela di falso proposta da all'udienza Parte_1 del 07.02.2019.
Essa ha ad oggetto la relata della notificazione del decreto ingiuntivo n. 7204/2018 eseguita, in data
18.04.2018, dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Benevento, eseguita, in data Per_1
18.04.2018, dall'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Benevento, , aIannuzzo, a Persona_1 mani proprie della sig.ra , tale qualificatasi.. Parte_1
La querelante ha denunciato la falsità della relata di notifica deducendo che il decreto ingiuntivo opposto non le è mai stato notificato a mani proprie. Assume infatti che, pur ingiuntivo opposto non le è mai stato notificato a mani proprie. Assume infatti che, pur abitando da sola in un distinto appartamento dello stesso stabile in cui è avvenuta la notifica, non avrebbe potuto ricevere l'atto a mani proprie non trovandosi a casa quel giorno.
A detta della querelante, la prova che l'atto non le è mai stato notificato e, con essa, quella della falsità della relata di notifica emergerebbero dal semplice confronto tra quanto attestato dall'Ufficiale Giudiziario nella relata medesima e il suo stato di famiglia all'epoca dei fatti, nonché dal confronto con quanto attestato nella contestuale relata di notifica dello stesso atto a suo LL,
, effettuata “a mani della madre a mani della madre Parte_3 Parte_1 Parte_1 per tale qualificatasi, capace e convivente.”.
Il fatto che gli stati di famiglia prodotti in giudizio attestino che, alla data del 18.04.2018, Pt_1
viveva da sola, senza alcun familiare convivente, mentre suo LL
[...] Parte_3 conviveva con la madre ottantatreenne in altro appartamento dello stesso stabile, dimostrerebbe il fatto che l'ufficiale giudiziario aveva effettuato le due notifiche con la consegna di entrambe le copie del decreto ingiuntivo alla madre dei destinatari.
9. Con riferimento al valore probatorio della relata di notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario o, su delega dello stesso, dall'agente postale, trova applicazione “ostale, trova applicazione “il principio per cui la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da a lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, sebbene tali attestazioni siano però assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria” (” (ex ex plurimisplurimis, Cass., n. 2421/2014; Cass., 11 aprile 2000, n. 4590; Cass. Or, Cass., n. 2421/2014; Cass., 11 aprile 2000, n. 4590; Cass. Ord. n.
26134/2016).d. n. 26134/2016).
Considerato il fatto che la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività direttamente svolta o le dichiarazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che tale fede privilegiata copre anche l'attestazione dell'identità del destinatario dell'atto, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto medesimo(cfr. Cass., n. 2421/2014; Cass., n. 13639/2010; Cass., n.
24852/2006; Cass., n. 8500/2005; Cass., n. 2421/2014; Cass., n. 13639/2010; Cass., n. 24852/2006;
Cass., n. 8500/2005; Cass., n. 8032/2004; Cass., n. 2323/2000; Cass., n. 1996/2000; Cass n.
11452/2003.8032/2004; Cass., n. 2323/2000; Cass., n. 1996/2000; Cass n. 11452/2003.
In particolare, si è precisato che “l'impugnativa della sottoscrizione del destinatario nell'avviso di ricevimento non può essere proposta se non con querela di falso, in quanto l'assenza dell'Obbligo dell'agente postale di accertarsi dell'identità della persona del destinatario stesso non esclude che la fede dell'atto pubblico si estenda alla dichiarazione di costui, ai sensi dell'art 2700 cod civ.”
(Cass., n. 2246/1981; conf. Cass., n. 3014/1975).” (Cass., n. 2246/1981; conf. Cass., n. 3014/1975).
10. Alla stregua dei suddetti principi, il Collegio, all'esito dell'apprezzamento unitario di tutti gli elementi di prova posti a fondamento della querela di falso, ritiene che essi non siano idonei e sufficienti a superare il valore di fede privilegiata che rivestono le attestazioni riguardanti l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'ufficiale giudiziario, incluse quelle sulla propria identità rese dalla persona che ha ricevuto l'atto.
Nella relata oggetto di querela di falso, l'ufficiale giudiziario ha attestato di aver notificato l'atto a
residente in [...] “a mani proprie tale qualificatasi”. Parte_1
La fede privilegiata fino a querela di falso di tale attestazione del pubblico ufficiale può essere superata soltanto dalla prova piena e inconfutabile del fatto che essa non corrisponde a verità, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto ad imperizia, leggerezza, o negligenza dell'ufficiale giudiziario che l'ha soltanto sottoscritta.
Sennonché, per fornire un tale tipo di prova, la querelante avrebbe dovuto fornire elementi di prova diretti e inoppugnabili, ritenuti pienamente attendibili dal giudice, che la persona a cui l'ufficiale giudiziario ha materialmente consegnato l'atto da notificare non fosse , bensì la propria Parte_1 madre o altra persona diversa da quella identificata nella relata impugnata per querela di falso.
Alternativamente, la avrebbe dovuto dimostrare, sempre con lo stesso tipo di prove, che il Pt_1 giorno della notifica del decreto ingiuntivo si trovava in un luogo o in una località diversa da quella in cui è avvenuta la consegna, tale da impedirle materialmente di ricevere l'atto presso la propria abitazione. .
11. Ella, invece, ha affidato la querela di falso soltanto a prove logiche e a presunzioni semplici, del tutto inidonee a dimostrare la falsità dell'attestazione dell'ufficiale giudiziario circa la dichiarazione sull'identità del destinatario della notifica.
Difatti, la circostanza che lo stato di famiglia di attesti che, all'epoca dei fatti, era Parte_1
l'unica componente del proprio nucleo familiare, mentre nella contestuale relata di notifica a si attesta che l'atto è stato consegnato alla stessa qualificatasi Parte_3 Parte_1 madre convivente del destinatario, non dimostra con sufficiente grado di certezza che entrambe le notifiche siano state effettuate a mani della madre di e di;
madre Parte_1 Parte_3 convivente con quest'ultimo in un separato appartamento collocato su un piano diverso dello stesso stabile .
La piena prova che la notifica de qua non sia avvenuta a mani proprie di neppure può Parte_1 essere tratta dal mero confronto tra le attestazioni, apparentemente contraddittorie, , contenute nelle contestuali relate di notifica a e a . Parte_1 Parte_3 In effetti, pur volendo ammettere che nella relata di notifica a la dichiarazione Parte_3 resa da di essere madre convivente del destinatario (dichiarazione che non fa fede fino Parte_1
a querela di falso) non trova corrispondenza nello stato o di famiglia dei due fratelli, ciò non implica necessariamente la falsità dell'attestazione circa l'identità della persona che ha ricevuto l'atto destinato ad un familiare convivente o, a maggior ragione, della persona che ha ricevuto a mani proprie altra copia dello stesso atto copia dello stesso atto a lei destinato.
12. In definitiva, la querela di falso in esame si fonda unicamente sulle presunzioni semplici fornite dalle certificazioni amministrative relative alla composizione dei nuclei familiari di cui trattasi;
presunzioni semplici che non possono inficiare la piena prova, fino a querela di falso, dell'attestazione del pubblico ufficiale circa la dichiarazione resa dalla persona che ha ricevuto
l'atto, indicativa della sua identità personale.
In altri termini, gli stati di famiglia di e di , per quanto dotati di Parte_1 Parte_3 fede pubblica circa la corrispondenza di quanto in essi riportato alle informazioni rese o agli accertamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, non posseggono la stessa valenza probatoria privilegiata rispetto alla reale situazione di fatto attestata da pubblico ufficiale
Rispetto ad essa le certificazioni pubbliche costituiscono delle mere presunzioni semplici, superabili, per l'appunto, dalle attestazioni aventi fede privilegiata riguardanti i fatti o l'attività direttamente svolta e le dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale.
Sulla base delle argomentazioni fin qui svolte, la querela di falso della relata di notifica del decreto ingiuntivo opposto va rigettata. .
13. Dal rigetto della querela di falso discendono importanti conseguenze giuridiche.
In primo luogo, ciò determina l'accertamento della piena validità, efficacia e tempestività della notificazione a del decreto ingiuntivo n. 7204/2018, effettuata dall'ufficiale giudiziario Parte_1 in data 18.04.2018, mediante consegna dell'atto a mani proprie del destinatario, tale qualificatosi.
In secondo luogo, ciò comporta la tardività dell'opposizione proposta da con l'atto di Parte_1 citazione notificato il 28.0l'atto di citazione notificato il 28.06.2018, oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 641 c.p.c.
Difatti, in mancanza di tempestiva opposizione nei quaranta giorni successivi alla sua notifica, il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo e l'opposizione proposta oltre tale termine va dichiarata inammissibile.
In conclusione, accertata la validità e la tempestività della notificazione in data 18.04.2018 del decreto ingiuntivo n. 7204/2018, l'opposizione proposta da con atto di citazione Parte_1 notificato il 28.06.2018 risulta tardiva e va dichiarata inammissibile.]»
§ 2 — Ha proposto appello contestando la sentenza di primo grado sotto vari Parte_1 profili e chiedendo “ a.) prima di ogni altra cosa, sospendere la provvisoria esecutorietà della
Sentenza impugnata, perché sussistono i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c.: quanto al fumus boni iuris, per tutte le ragioni finora esposte;
quanto al periculum, con riserva di ulteriormente dedurre, si rileva soltanto che l'appellante è un privato che subirebbe molti più pregiudizi dall'esecuzione rispetto alla anche perché la stessa ha già iscritto a garanzia del proprio asserito credito CP_3 delle ipoteche sui beni immobili della signora;
(cfr. docc. 1 e 2 fascicolo di primo grado); Parte_1 b.) in linea principale, b.1.) riformare in toto le statuizioni tutte della Sentenza n. 11748/2020 del
Tribunale di Roma;
b.2.) e, quindi, per tutti i motivi indicati negli Atti di entrambi i gradi di giudizio:
i.- prima di ogni altra cosa, sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della pronuncia che sarà resa all'esito del giudizio introdotto con Atto di citazione notificato il 29 maggio
2020 (doc. nn. 5 e 6, fascicolo di primo grado), pendente innanzi al Tribunale di Torino (R.G. n.
9427/2020) e avente a oggetto l'accertamento della falsità della relata di notifica fatta valere da nell'ambito del procedimento di primo grado;
Controparte_5
ii.- nella denegata ipotesi di mancata sospensione: .- dichiarare inefficace e/o nullo, annullare o comunque revocare il Decreto ingiuntivo n. 16184/2018, anche in punto di liquidazione delle spese, pure respingendo ogni domanda e istanza avversaria;
.- accertare e dichiarare l'insussistenza di qualunque pretesa creditoria di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, nei confronti di;
in subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in cui Parte_1 dovesse essere ritenuta creditrice di in relazione a qualsivoglia Controparte_1 Parte_1 titolo, previo ogni opportuno accertamento in punto di (in)validità dei contratti del 7 agosto 2007 e del primo ottobre 2009 per cui è causa anche nella parte in cui contiene la costituzione di Pt_1 quale fideiussore, respingere in tutto o in parte le richieste avversarie;
.- stante la natura di
[...] socio di fatto di della Banca e/o di associato all'affare da parte di quest'ultima, e per Parte_2 la denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata la sussistenza di un credito della
Banca nei confronti dell'esponente e/o di accertare e dichiarare ex art. 2265 c.c. e/o ex art. Pt_2
2043 c.c. che la Banca potrà soddisfarsi, in via chirografaria e postergata rispetto a tutti gli altri pretesi crediti, per il proprio eventuale residuo credito, soltanto sul ricavato della vendita degli immobili di cui alla procedura esecutiva che dovesse essere instaurata o stata instaurata da CP_2
a seguito del pignoramento degli immobili assoggettati ad ipoteca anche a favore di Controparte_1 dovendo in ogni caso e comunque la stessa partecipare alle perdite di secondo CP_3 Parte_2 la percentuale che risulterà all'esito dell'istruttoria; in ogni caso: con compiuta vittoria di spese e compensi professionali oltre spese, quindi, IVA e c.p.a. come per legge per entrambi i gradi di giudizio”.
Ha resistito la società appellata, chiedendo il rigetto dell'appello nonché l'applicazione della sanzione ex art. 96 CPC.
Con ordinanza in data 28.2.22 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC proposta da parte appellante.
La causa è stata successivamente assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio
2023.
E' stato acquisito il parere – contrario all'accoglimento del gravame – da parte della Parte_4 presso la Corte di appello di Roma.
Fissata udienza per la precisazione delle conclusioni con termine anticipato per memorie conclusionali, parte appellante ha depositato note conclusive – composte di 59 pagine – e parte appellata a sua volta ha depositato le proprie note (pari a 20 pagine).
Parte appellata ha depositato anche note di trattazione scritta composte di 12 pagine.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 56 pagine, è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Dopo aver ricostruito i fatti e il giudizio di primo grado (fino a pag. 9), l'appellante - col primo motivo (pagg. 9/14) titolato “ sull'erronea statuizione del giudice di prime cure circa l'infondatezza dell'istanza di sospensione del giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo” - lamenta l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel non procedere alla sospensione di questo giudizio vista la pendenza dinanzi al Tribunale di Torino di un procedimento di querela di falso principale dalla portata più ampia perché comprensivo anche della posizione del di lei LL nonché dell'ufficiale giudiziario, sicchè si provocherebbe – in tal modo – un conflitto di giudicati.
Conclude, dunque, l'appellante per la sospensione di questo giudizio ex art. 295 CPC.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pagg. 14/24) - proposto in via subordinata al primo e titolato
“sull'erronea statuizione del giudice di prime cure circa l'infondatezza della querela di falso proposta dalla signora quest'ultima si duole dell'errore in qui sarebbe incorso il Parte_5
Tribunale nel respingere la querela di falso, senza tener conto degli elementi probatori forniti e che riproduce, deducendo che il Tribunale avrebbe liquidato in modo sbrigativo la questione, citando molteplici pronunce giurisprudenziali non conferenti perché riferite a casi ove non era stata proposta querela di falso lamenta l'appellante la violazione dell'art. 24 Cost. deducendo che “..sostenere che la falsità di un documento dotato di pubblica fede possa essere provata solo tramite «elementi di prova diretti e inoppugnabili» (così la Sentenza a p. 7) significa non solo comprimere la ratio dello strumento in discorso, ma anche – soprattutto in casi analoghi a quello in discorso – comprimere il diritto di cui all'art. 24 della Costituzione. Cosa avrebbe dovuto produrre l'esponente? Delle registrazioni video circa il momento della consegna dell'atto fatte da una donna ottantacinquenne?
Come avrebbe l'esponente potuto provare di essere in un altro luogo, posto che la prova della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante che può avvalersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni. che ella si sposta con mezzi propri
e non è certamente un personaggio pubblico? Come avrebbero potuto dei terzi estranei ricordare con certezza dove fosse la signora in data 18 aprile 2018? E poi, a che ora?” Pt_1
Ripropone, quindi, l'appellante la tesi già spesa in primo grado, richiamando il valore dei certificati amministrativi già prodotti in ordine allo stato di famiglia e conclude per la falsità della relata, con conseguente tempestività della proposta opposizione al provvedimento monitorio.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pagg. 24/52) la riporta tutte le questioni di merito già svolte Pt_1 nell'atto originario di opposizione, rimaste assorbite nella pronuncia impugnata.
§ 4 — L'appello è infondato.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, questo non coglie affatto nel segno.
L'appellante, in sostanza, reitera la tesi già svolta in primo grado sostenendo che il Tribunale (ed ora questa Corte) aveva (ed ha) l'onere di sospendere per pregiudizialità il giudizio incidentale di querela di falso, in ragione della pendenza di un giudizio principale di querela di falso dalla medesima Pt_1 proposto dinanzi al Tribunale di Torino, di cui si afferma solo la persistente pendenza, senza peraltro dare atto in alcun modo degli adempimenti eseguiti né tanto meno dello stato in cui lo stesso si trova.
Ora, quel che l'appellante non attacca con idoneo ragionamento è quanto in modo condivisibile e compiuto ha detto il primo giudice: anche per il giudizio di querela di falso operano le norme del codice di procedura civile in materia di litispendenza e/o continenza, con la previsione netta e chiara che prevale sempre e comunque la competenza a pronunciarsi da parte del giudice che sia stato adito prima, salvo l'ipotesi di continenza in cui il giudice preventivamente adito non sia competente anche per il secondo giudizio.
Ma nel caso in esame – a parte il fatto che il Tribunale ha indicato la “continenza” solo come mera ipotesi astratta – quel che l'appellante non riesca a scardinare è il dato processuale inequivocabile del petitum e della causa petendi, assolutamente significative unitamente al dato soggettivo.
Vale a dire che la in entrambi i procedimenti incidentale e principale, formula la medesima Pt_1 domanda, allega le medesime prospettazioni, ha come controparte la medesima società oggi appellata;
l'unico elemento che distingue i due procedimenti è dettato dalla presenza di un'azione anche del di lei LL, ma si tratta di una posizione a sé stante, separata e del tutto divisibile.
La presenza, poi, dell'intervenuto ufficiale giudiziario non muta né il petitum, né la causa petendi né tanto meno il dato soggettivo rilevante, vale a dire la pendenza di un giudizio tra le medesime parti, tenuto anche conto che pacificamente non si tratta di litisconsorzio necessario.
La scelta difensionale dell'appellante di proporre due diversi procedimenti di querela di falso – del tutto identici quanto ai dati oggettivi e soggettivi essenziali – resta tale e non può essere di certo imputata all'organo giudiziario, tenuto a rispettare le regole procedurali alle quali non può apportarsi alcuna eccezione perché non prevista dal rito della querela di falso.
Del resto, non è dato neppure conoscere lo stato di quel giudizio dinanzi al Tribunale di Torino, con la conseguenza che la richiesta dell'appellante, se accolta, violerebbe anche il principio di ragionevole durata del processo, tenuto anche conto che i due giudizi sono ormai in gradi diversi.
Pertanto, l'aver ampliato la platea dei partecipanti al giudizio, ferma restando la identità di petitum e causa petendi nonché delle parti oggi in giudizio, non determina di per sé alcuna pregiudizialità come invocata dall'appellante che, peraltro, neppure invoca una attrazione di questo giudizio dinanzi al
Tribunale di Torino, a dimostrazione di come l'unico intento sia – in realtà – di rinviare la decisione della querela in via incidentale.
Peraltro, parte appellante pare dimenticare che la competenza del Tribunale di Roma è determinata – anche per la querela di falso incidentale – dalla natura del giudizio, quale opposizione ad un decreto ingiuntivo che correttamente è stato richiesto ed ottenuto dinanzi a detto ufficio che, dunque, è anche quello competente a decidere detta opposizione;
ma su questo profilo la nulla dice, così come Pt_1 non prende alcuna posizione sul concetto di continenza dal punto di vista tecnico-processuale, per ricondurlo – come si è detto – semplicemente all'idea che vi è una platea di partecipanti al processo più ampia con la presenza anche del LL (querelante anch'esso) e dell'ufficiale giudiziario intervenuto. Profili che, appunto , non mutano il concetto tecnico di continenza secondo la giurisprudenza (v. Cass. Ord. n. 11888 del 05/05/2023): “ La relazione di continenza ex art. 39 c.p.c. sussiste non solo quando due cause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di soggetti e di "causae petendi" e differenza quantitativa di "petitum" (cd. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di "causae petendi", ovvero qualora le questioni dedotte in una causa costituiscano il presupposto logico - giuridico necessario per la definizione dell'altra, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale e risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell'una interferisce su quella dell'altra (cd. continenza per specularità).”. In sostanza , non vi è alcun riscontro in ordine alla “priorità” del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Torino rispetto a quello odierno, tenuto conto che la querela incidentale si è inserita, appunto, nell'opposizione al decreto ingiuntivo, la cui trattazione può avvenire solo a cura dell'ufficio giudiziario adito dalla stessa che, sul punto, nulla dice con evidente carenza di Pt_1 specificità ex art. 342 CPC.
Anche della questione – appena accennata – del possibile contrasto di giudicati non può essere investita questa Corte, trattandosi semmai di valutazione che proprio il Tribunale di Torino dovrebbe aver già eseguito;
il silenzio dell'appellante sul punto non consente, pertanto, alcuna ulteriore delibazione.
Di qui la reiezione della prima doglianza.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo – relativo alla fondatezza della querela di falso come reiterata dall'appellante – non può che pervenirsi ad un rigetto.
Gli elementi probatori già forniti in primo grado non possono che essere considerati non idonei a scardinare la portata privilegiata delle attestazioni del pubblico ufficiale con riguardo alle dichiarazioni da questi raccolte dinanzi a sé (v. Cass. N. 6635/93; Cass. N. 7763/99), non essendo né gravi, né precisi né concordanti, bensì frutto anche di mere congetture non utili allo scopo.
Il primo profilo riguarda il fatto che una persona – alla quale il pubblico ufficiale ha consegnato la copia del decreto ingiuntivo di cui era destinataria – si è dichiarata essere, appunto, Parte_1
; né l'ufficiale giudiziario , come insegna la giurisprudenza di legittimità, era tenuto ad Parte_1 effettuare indagini e/o ricerche circa la veridicità di tale dichiarazione.
Dunque, una persona ha ricevuto l'atto qualificandosi per la destinataria.
Era, allora, onere della parte querelante fornire elementi probatori univoci per dimostrare che quella persona fisica non poteva essere lei.
La questione, del resto, è stata dalla stessa proposta al Tribunale lì – come si legge testualmente dal verbale sopra riportato – ha affermato dinanzi all'organo giudiziario di non essere stata presente quel giorno in casa e di essersi trovata altrove.
Era questo il profilo da seguire: il tono polemico con il quale lamenta in appello la violazione dell'art. 24 Cost. non fornisce di certo elementi utili ex art. 342 CPC.
Vale a dire che le modalità con le quali fornire riscontro ad una tesi dalla stessa proposta non era certo onere del Tribunale indicare alla che, nel momento della proposizione della querela, ben Pt_1 aveva presente quali fossero – evidentemente – le ricostruzioni fattuali da esporre e poi riscontrare.
Luoghi ed orari, quindi, in cui la stessa è stata impegnata – come dalla si ripete, affermato Pt_1 nelle dichiarazioni personali dinanzi al Tribunale al momento della proposizione della querela – non possono che essere conosciuti dalla medesima che, invece, nulla ha mai allegato né argomentato specificamente sul punto.
Anche a voler, poi, seguire la sua tesi per cui la dimostrazione che quella persona non fosse essa stessa bensì la di lei madre in ragione sia della certificazione anagrafica sia delle modalità di notifica al di lei LL, pure questa – come già detto dal Tribunale – è rimasta priva di quella univocità e serietà che occorrono per scardinare la fede privilegiata delle attestazioni eseguite dall'ufficiale giudiziario.
L'utilizzo, cioè, dei certificati anagrafici è di certo insufficiente , come ha detto il Tribunale che ha rispettato pedissequamente il consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass. N. 11228/21;
Cass. N. 23368/06; Cass. N. 6953/06). Peraltro, questo profilo pare attagliarsi esclusivamente alla notifica nei confronti del LL (estranea a questo giudizio) e non a quella diretta a lei (visto che è stata ricevuta da persona dichiaratasi e non sua madre); ma anche a voler attuare quel Parte_1 salto logico invocato – secondo il quale avendo la che ha ricevuto la notifica del LL Parte_1 dell'appellante dichiaratasi madre di quest'ultimo, allora si tratta della stessa persona che ha ricevuto la notifica alla odierna appellante – in ogni caso non vi è prova che si tratti effettivamente di
[...]
madre ottantacinquenne di entrambi i destinatari della notifica del decreto ingiuntivo, Per_2 neppure invocata come teste a riscontro.
In sostanza, gli elementi acquisiti al giudizio – e ribaditi in questa sede – non sono né gravi, né precisi né concordanti, sicchè anche a voler seguire un ragionamento presuntivo, non si rinvengono dati inequivoci, come ha già detto il Tribunale, sicchè la doglianza relativa al mancato rispetto in sentenza del disposto costituzionale ex art. 24 Cost. è del tutto destituita di fondamento;
gli strumenti di difesa
(e di prova) esistono, ma le scelte difensive (e la loro idoneità rispetto ad una querela di falso) non sono di certo imputabili all'organo giudiziario.
Di qui la reiezione del detto motivo di gravame.
Tali considerazioni hanno carattere assorbente ed esimono la Corte dal dover delibare sia nel merito dell'opposizione (che resta tardiva), sia sulle eccezioni della banca in ordine alla modalità procedurale scelta dalla Pt_1
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste restano a carico di parte appellante per la sua soccombenza e vanno liquidate secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e della rilevante importanza della questione devoluta, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile di particolare importanza
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 5068 del tribunale di 2020, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 20.119,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore