Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
DIVORZIO R.G. n. 4336/2024 SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Heather M.R. Lo Giudice Giudice Rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n.4336/2024, promossa con ricorso depositato il 21/10/2024 da:
1) Parte_1
Nata a AR il 20.09.1981
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Erika Crosti
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv.Antonella De Peri
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AR (Va), in data 2 settembre 2012
(anno 2012 atto n. 104 parte II serie A )
separati consensualmente con verbale in data 22.02.2022 omologato con decreto del 12.04.2022 depositato il 12.04.2022 – omologa nr. 94/2022 Tribunale di AR
con i seguenti figli minorenni:
, nata il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21/10/2024 richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. le figlie minori e resteranno affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocazione prevalente e anagrafica presso l'abitazione materna attualmente sita a
AR Via Liguria n. 19 ed entrambi i genitori seguiteranno a condividere congiuntamente le scelte relative alla formazione ed all'educazione e tutte le ulteriori decisioni importanti nel loro interesse.
In particolare, i genitori si impegnano ad individuare un terapeuta che segua la figlia che, Per_1 in questo periodo manifesta un disagio relazionale.
2. Quanto ai tempi di permanenza delle figlie presso il padre i genitori pattuiscono quanto di seguito:
con cadenza infrasettimanale il padre potrà incontrarsi e tenere con sé le figlie, il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00 in considerazione e nel rispetto degli impegni scolastici e non delle figlie.
Nei fine settimana: le minori trascorreranno il fine settimana con i genitori in modo alternato tra loro: nei fine settimana di spettanza del padre, il signor terrà con sé le bambine dal sabato Pt_2 mattina dalle ore 9:00 sino alla domenica sera, con rientro all'abitazione materna alle ore 20:00.
È sempre fatta salva la facoltà per i genitori di concordare giorni e orari differenti in ragione dei reciproci impegni lavorativi e personali;
il tutto, comunque, soprattutto nel rispetto anche degli impegni scolastici e non delle minori.
Per il periodo delle festività natalizie, le minori alternativamente negli anni trascorreranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro genitore il giorno di Santo Stefano e così pure con uno il
31 dicembre e con l'altro il 1° gennaio. Il giorno dell'Epifania sarà trascorso con le bambine un anno con il padre ed uno con la madre in via alternata.
Le minori trascorreranno alternativamente negli anni le vacanze Pasquali intrattenendosi con un genitore la domenica di Pasqua e con l'altro genitore il lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé le figlie per 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori, con previsione che il padre avrà cura di comunicare il periodo prescelto alla signora entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui entrambi i Pt_1 genitori dovessero godere delle ferie estive nel medesimo periodo, le figlie trascorreranno, in egual misura, parte delle vacanze con il padre e parte con la madre.
3. Quanto al contributo al mantenimento delle due figlie minori, in ossequio a quanto convenuto nella separazione, il signor corrisponderà alla signora la somma mensile di Pt_2 Pt_1 complessivi € 700,00# (euro 350,00# per ciascuna figlia) mediante bonifico bancario. L'importo stabilito a titolo di contributo al mantenimento dovrà essere corrisposto entro il giorno 15 di ogni mese e verrà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
4. Le spese straordinarie tutte, come identificate dal Protocollo 1.2.2018 in uso presso il Tribunale di AR che si dà per qui ritrascritto, saranno suddivise al 50% tra ciascun genitore.
Tali spese dovranno essere liquidate autonomamente e mai decurtate dal contributo al mantenimento delle due figlie sopra quantificato in complessivi euro 700,00# mensili.
L'Assegno Unico familiare sarà erogato al 50% in favore dei genitori e parimenti le detrazioni fiscali verranno suddivise al 50% tra i medesimi.
I genitori danno atto dell'esistenza di due libretti di risparmio n. 115 e 263 presso Banca Intesa spa intestati alle minori.
5. I genitori, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di aver definito qualsivoglia rapporto patrimoniale tra di essi.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di AR, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data in AR
(Va) , in data 02/09/2012 trascritto preso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di AR (anno
2012 atto n. 104 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in AR, nella Camera di Consiglio del 23.01.2025. Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.