Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/1981, n. 1260
CASS
Sentenza 4 marzo 1981

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Non puo ritenersi affetta da vizio di motivazione la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale, dal momento che la legge consente di desumere solo elementi indiziari dalla mancata risposta della parte, affermando che il giudice puo ritenere come ammessi i fatti dedotti nei capitoli di interrogatorio. ( V 6160/79, mass n 402876; ( V 269/77, mass n 383800; ( Conf 2239/78, mass n 391629).*

In materia di compravendita, la violazione dell'obbligazione di consegnare la cosa venduta non puo dar luogo ne all'Azione di garanzia per vizi ai sensi dell'art 1492 cod civ, che riguarda esclusivamente i vizi anteriori alla conclusione del contratto, ne, ove non si ricolleghi alla Mancanza nella cosa consegnata di qualita essenziali o appositamente pattuite, all'Azione di risoluzione per Mancanza di qualita prevista dal successivo art 1497, bensi soltanto all'ordinaria Azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, la quale e svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione, cui invece sono soggette l'Azione di garanzia e l'Azione per Mancanza di qualita. (nella specie, in cui si trattava della compravendita di un appartamento, il SC, alla stregua del surriportato principio, ha escluso, cassando la pronuncia in senso contrario dei giudici del merito, l'operativita della decadenza ex art 1495 cod civ per l'Azione di adempimento del compratore fondata sulla mancata consegna di una porzione di ridotta estensione dell'immobile). ( V 4581/80, mass n 408420; ( V 5237/79, mass n 401833; ( V 3154/79, mass n 399518).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/1981, n. 1260
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1260
    Data del deposito : 4 marzo 1981

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