Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/06/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
5995/2024
EPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro all'esito dell'udienza del
07/05/2024 come sostituita dal deposito di note scritte, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 127
ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5995/2024 R.G.L. promosso
DA
Parte 1 nato a [...] il [...] e residente in A cicastello (CT), via
,elettivamente domiciliato in Catania presso lo studio Livorno 15, c.f. C.F. 1
dell'avv. Giorgio Adamo, via Vincenzo Giuffrida 45, che lo rappresenta e difende in giudizio co-
me da procura alle liti in atti depositata;
Ricorrente
CONTRO
.f. Controparte_1 P.IVA 1 con Sede in Roma via Mantova 1, in persona del Presidente legale rappresentante p. t. in giudizio rappresentato e difeso dall' avv. Michel Martone e dall'avv. Gianluca Lucchetti,
domiciliato ai fini del giudizio presso lo studio dell'avv.Luca Manca in Catania via Umberto 196,
come da procura alle liti allegata agli atti di giudizio;
Resistente
con sede Centrale in Roma, via Grezar 14, Controparte_2
,
in Roma, rep. n. 180134, racc. n. 12348 del 22/ con atto autenticato da notaio Persona 1
06/2023, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Francesco Lopez come da procura alle liti depositata in atti di giudizio, domiciliato presso il suo studio in Catania via Vittorio Emanuele Or-
lando n. 26;
Resistente
Oggetto opposizione ad intimazione pagamento e cartella.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/6/2024 il ricorrente odierno dichiarava di avere ricevuto notifica dell'intimazione di pagamento n. 29320249015843717000, eseguita il 23 aprile 2024.
Detta intimazione di pagamento faceva riferimento a due cartelle, tuttavia il ricorrente impugnava l'intimazione già specificata e la cartella sottesa n. 293 2009 00383 3352 3000, limitando pertanto l'opposizione a questa cartella, come su indicata.
A sostegno dell'opposizione proposta eccepiva e deduceva l'avvenuta prescrizione dei crediti contri butivi portati dalla cartella sopra specificata poiché risultava notificata, come si evinceva dall'inti-
mazione opposta, in data 03/12/2009 e dopo tale data non era stato notificato altro atto interruttivo del decorso di prescrizione sino alla data di notifica dell'intimazione di pagamento ( 23.04.2024).
Richiamava la legge n. 335/1995, art. 3, comma 9, che aveva fissato in cinque anni il termine di prescrizione per i contributi obbligatori dovuti per tutte le forme di previdenza, comprese le casse private dei professionisti.
Deduceva di avere chiesto al concessionario del servizio di Riscossione il rilascio di estratto di ruolo per valutare se aderire alla” rottamazione quater" delle cartelle di cui alla legge 197/2022 e in quella occasione la cartella oggetto del presente giudizio non risultava tra i carichi del ricorrente.
Deduceva di non avere potuto aderire alla definizione agevolata della cartella e di non comprendere aveva potuto azionarla con l'intimazione di pagamento impugnata,Come 1 Controparte_4
dal momento che alla data del 15/03/2023 il titolo all'esame di giudizio non risultava tra quelli a carico del contribuente. Chiedeva l'annullamento degli atti impugnati in riferimento ai contributi richiesti in pagamento dalla Controparte_5 che risultavano prescritti. Il Tribunale sospendeva i tioli ed i ruoli all'esame di giudizio e fissava l'udienza di discussione.
Successivamente in data 29/10/2024 si costituiva l' Controparte_2 che chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza.
Precisava che la cartella impugnata era stata notificata il 03/12/2009 e successivamente era stata impugnata dal ricorrente odierno con ricorso del 22/02/2017 dinanzi il medesimo Tribunale adito.
Si sono sviluppati due gradi di giudizio, conclusi con la sentenza resa dalla Corte di Appello di
Catania in data 19/04/2023 n. 396/2023.
Detta sentenza ha dichiarato il ricorso inammissibile, con conseguente implicito riconoscimento della validità del titolo, secondo la prospettazione fornita da CP_2
La durata di tutto il giudizio ha sospeso il decorso di qualunque prescrizione ed in ogni caso la prescrizione successiva a detta sentenza sarebbe da ritenersi decennale “in quanto riguarda un prov vedimento già oggetto di opposizione “. La resistente odierna continua deducendo che “Con tale decisione della Corte appare quindi accertata la validità della cartella opposta, con la conse-
guenza che, trattandosi di accertamento derivante da provvedimento giudiziario, il termine di pre-
scrizione da applicare è quello decennale ex art. 2953 c.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza". Secondo la posizione della resistente la notifica dell'intimazione di pagamento è
avvenuta quando non era ancora trascorso il termine decennale e pertanto i contributi di cui veniva intimato il pagamento non erano prescritti.
La resistente precisava altresì che il ricorso proposto in data 22/02/2017 dal medesimo ricorrente odierno era a sua volta un atto interruttivo del decorso di prescrizione quinquennale, il quale riprenderebbe da tale data il decorso interrotto e finirebbe per scadere in data 22/02/2022.
Tale ultimo termine sarebbe stato interrotto con intimazione pagamento 293 2018 9015616983, no-
tificata il 15 gennaio 2019 e dando vita ad un successivo termine quinquennale che sarebbe scaduto il 15 gennaio 2024.
Tale ultimo termine sarebbe rimasto sospeso a causa della legislazione emergenziale da Covid- 19
a far tempio dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, richiamava a tale fine l'art. 67 D.L. 18/2020 ed i successivi provvedimenti che si erano succeduti e che avevano prorogato la sospensione per emergenza sanitaria nel corso del 2020 sino al 2021. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso per il mancato decorso di alcun termine di prescrizione.
La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti si costituiva tardivamente in data 05/11/2024
ed in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente odierno, deduceva l'inammissibilità del ricorso per decadenza del ricorrente dal la opposizione nel termine perentorio di 40 giorni ex art. 24 D.LGS. 46/1999 e pertanto ritenendo il ricorrente decaduto da ogni doglianza afferente il credito portato dalla cartella non impugnata,
divenuto irretrattabile.
Sotto altro profilo evidenziava che la CP_1 aveva iscritto a ruolo i contributi richiesti in pagamento nel termine inferiore ai cinque anni di prescrizione, indicando a tal fine la propria produzione docu mentale depositata in atti di causa al n. 2.
Deduceva altresì il mancato decorso del termine di prescrizione per l'omessa comunicazione reddi –
tuale relativa agli anni per cui è giudizio ( 2006 e 2007). Tale omissione non aveva consentito il decorso di alcuna prescrizione nella fattispecie.
Evidenziava altresì di avere eseguito la comunicazione di iscrizione a ruolo dei contributi al ricor-
rente odierno con raccomandata del 17/04/2009 che produceva, cui aveva fatto seguito la notifica della cartella di pagamento impugnata in giudizio e successivamente la notifica dell'intimazione.
Inoltre rivolgeva al Concessionario del servizio di Riscossione domanda risarcitoria del danno,
nella misura dei contributi iscritti a ruolo, in caso fosse accertata in giudizio la responsabilità dello
Agente di Riscossione, che aveva doveri di diligenza e responsabilità di salvaguardare il credito dal-
la prescrizione, ponendo in essere atti idonei a preservare il credito ex art. 2943 c.c. e 2945 c.c.
Pertanto chiedeva al tribunale che fosse condannata Controparte_2 a risarcire il dan-
no patito dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti in misura pari agli importi annullati per la prescrizione imputabile al concessionario.
Parimenti proponeva domanda riconvenzionale nei confronti del ricorrente principale chiedendo la condanna diretta del ricorrente al pagamento dei contributi dovuti alla CP_1 odierna resistente, che non risultavano validamente contesati da quest'ultimo, che aveva chiesto solamente l'accertamento della prescrizione.
Chiedeva pertanto la condanna del ricorrente al pagamento dei contributi iscritti a ruolo e non pagati dal medesimo che non ha contestato la documentazione prodotta e che risultava debitore.
Alla luce delle spiegate domande riconvenzionali veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti al 07 aprile 2025, all'esito dell'udienza indicata questo giudice veniva delegato per la discus-
sione e decisione del procedimento.
Sostituita l'udienza del 07 maggio 2025 col deposito di note scritte, ricorrendo i presupposti dello art. 127 ter c.p.c., esaminate le istanze e conclusioni come in atti depositate, il giudizio viene con-
cluso con il presente provvedimento.
*********
In via preliminare occorre chiarire che la pronuncia della Corte di Appello di Catania, resa all'esito dell'udienza del 13 aprile 2023, in atti prodotta dalla parte resistente ( CP_2 ) non attiene all'accertamento della validità della cartella 293 200900038333523, oggetto del presente giudizio.
Tantomeno dal rigetto del ricorso proposto dal ricorrente odierno il 22/02/2017, dichiarato inam-
missibile, può desumersi o ricavarsi il riconoscimento implicito della validità del titolo impugnato.
La Corte di Appello ha dichiarato il ricorso allora proposto inammissibile per carenza 66di interesse ad agire “ 7.5 L'azione proposta dal Pt_1 nell'originario ricorso è da qualificare,
dunque, come azione di accertamento negativo.
Come già rilevato da questa Corte nei propri precedenti conformi- cfr. ex multis Corte Appello
Catania, sentenze nn. 1101/2022 e 277/2023, che richiamano anche Cass. S.U. n. 26283/2022-, non
"è sufficiente la teorica possibilità che l'esattore instauri la procedura esecutiva, non prospettan-
dosi l'azione di accertamento negativo del credito, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quale unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione ( ente impositore)
alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del
Credito in autotutela mediante il c.d. "sgravio"(cfr. Cass. 6723/2019, Cass.22946/2016, cfr. anche
Cass. Sezioni Unite n. 26283/2022 cit. in motivazione)".
Ed invero, come evidenziato da Cass. S.U. n. 26283/2022 cit., l'interesse ad agire(opposizione all'esecuzione) sorge soltanto "purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzio ne (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19)". D'altro verso il Pt 1 non ha in alcun modo provato (v. anche note difensive del 13.03.2023) la sussistenza di alcuna delle tre tassative ipotesi stabilite dall'art. 12 del D.P.R. 602/73, comma 4 bis in cui il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione.
8. In accoglimento del terzo motivo dell'appello principale e in riforma della sentenza impugnata,
va pertanto dichiarata inammissibile, assorbito ogni altro motivo, l'opposizione originariamente proposta da Parte 1 per difetto di interesse ad agire."
(cfr. sent. Corte di Appello Catania sez. Lavoro del 19.4.2023 n. 396/2023).
Alla luce della motivazione della Corte di Appello occorre evidenziare che l'inammissibilità del ricorso, afferente a ragioni di cambiamento di legge e a motivi di carattere processuale, non attiene alla valutazione, anche implicita, della validità della cartella del 2009 all'esame di questo giudizio.
Pertanto non può trovare accoglimento la tesi proposta dalla resistente Controparte 2
in ordine all'accertamento giudiziale, implicito, dei contributi contenuti nella cartella oggetto di questo giudizio e nel termine decennale di prescrizione dei contributi, che sarebbero stati accertati da una pronuncia giudiziale.
La pronuncia della Corte di Appello attiene alla inammissibilità del ricorso, allora proposto dal ricorrente odierno, che aveva impugnato il ruolo a seguito di accesso agli atti, non essendo ormai tale impugnazione diretta del ruolo proponibile se non ricorrono i casi previsti espressamente dal legislatore, nella legge n. 215/2021, che ha novellato l'art. 12 D.P.R.602/1973.
Il ricorrente odierno non aveva dato prova che la sua opposizione rientrasse in tali casi legislativa-
mente previsti e pertanto è conseguita l'inammissibilità del ricorso proposto originariamente il 22
febbraio 2022. Nessuna valutazione viene eseguita in materia di prescrizione di contributi.
Il giudizio odierno parte dall'impugnazione di intimazione di pagamento 293 20249015843718, noti ficata il 23.4.2024 che contiene intimazione di pagamento delle somme entro 5 giorni e rappresenta sicuramente atto prodromico dell'esecuzione forzata.
Nella fattispecie all'esame sussiste pertanto in capo al ricorrente l'interesse ad agire e viene eccepita la prescrizione decorsa in mancanza di atti interruttivi successivi alla, notifica della cartella del
29320090038333523, che risulta notificata il 03/12/2009. Gli atti successivi che ha notificato il concessionario del servizio di riscossione risultano essere posteriori al termine di prescrizione quinquennale dei contributi, ex art. 3 legge n. 335/1995.
Pertanto non può trovare accoglimento l'eccepita inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Controparte_6
Il ricorso risulta fondato nell'eccepita prescrizione dei contributi sottesi all'intimazione di pagamento.
In atti la resistente Controparte_2 documenta la notifica della cartella sopra specifica ta in data 03 dicembre 2009 a mani del ricorrente odierno.
Successivamente la intimazione di pagamento oggi impugnata, notificata il 23 aprile 2024 è di gran lunga posteriore al termine di prescrizione quinquennale dei contributi iscritti a ruolo.
Non giova per la resistente CP_2 invocare la data di proposizione del ricorso intrapreso a suo tem po dal ricorrente il 22 febbraio 2017 perché intervenuto oltre i cinque anni dalla notifica a mani pro-
prie, documentata il 3 dicembre 2009.
A ben vedere anche l'intimazione di pagamento 29320189015616983 notificata il 15.01.2019,
come documentato da Controparte 2 interviene quando i contributi erano già
prescritti. Non sussiste prova in giudizio di un valido atto interruttivo del decorso di prescrizione notificato da Controparte_2
Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata i contributi risultavano prescritti ed il diritto di agire coattivamente per il loro recupero era parimenti prescritto.
L'azione diretta di accertamento della pretesa contributiva, promossa da Controparte_6
nei confronti del ricorrente non può trovare accoglimento per il decorso del-
[...]
la prescrizione dei contributi iscritti a ruolo.
Nella memoria di costituzione della resistente Controparte_7 viene documentato con allegato n. 1 l'omesso invio delle comunicazioni reddituali per gli anni oggetto di causa, afferenti al 2006
e al 2007. Dall'omessa comunicazione la resistente deduce che non erano utilmente decorsi i termi ni di prescrizione. Tuttavia nella medesima memoria deduce e documenta in atti di avere comuni-
cato in data 17 aprile 2009 con raccomandata l'avvenuta iscrizione a ruolo dei contributi non pagati.
"Da tali comunicazioni ha dunque iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione a sua volta interrotto dapprima con la notifica delle cartelle di pagamento oggi opposte e da ultimo con la notifica dell'intimazione di pagamento".
Tuttavia la notifica della cartella portante i contributi iscritti a ruolo è avvenuta il 3 dicembre 2009,
la successiva notifica dell'intimazione da parte dell' CP_2 è avvenuta il 23 aprile 2024 con l'atto oggi impugnato, né viene interrotta la prescrizione con la intimazione di pagamento notificata il il 15 gennaio 2019 n. 29320189015616983.
Pertanto la domanda di accertamento e condanna diretta del ricorrente in favore della CP_1, odier na resistente, non può trovare accoglimento alla luce della prescrizione della pretesa contributiva.
La domanda risarcitoria del danno formulata dalla CP 6 previdenza dei dottori commercialisti nei confronti dell è afferente ad un rapporto giuridico diverso da quel-Controparte_2
lo dedotto in giudizio ed attiene a livelli di responsabilità che non investono il ricorrente ma attengono ad un accertamento di responsabilità estraneo al giudizio, pertanto la domanda non è
ammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 5995/2024 R.G. Lavoro, promossa da Parte 1 con ricorso depositato in data 21/06/2024, così provvede :
Accoglie il ricorso, dichiara la prescrizione dei contributi portati dalla cartella 29320090038333
523 che per l'effetto annulla;
Dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento 29320249015843718 limitatamente i contributi prescritti portati dalla superiore cartella all'esame di giudizio;
Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio nei confronti del ricorrente che liquida in euro 1863,5 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa nella misura di legge, con distra-
zione in favore del procuratore del ricorrente avv. A damo Giorgio dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c.
Catania, 03/06/2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo