Ordinanza cautelare 30 novembre 2021
Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00724/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01500/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LE FO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del 24.8.2021, con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha deciso di sospendere l'esecutività del trasferimento ordinario nella provincia di Bari disposto a favore del ricorrente;
ove occorra, per l'accertamento del diritto del ricorrente a che il suo trasferimento nella provincia di Bari sia attuato secondo le disposizioni che la G.d.F. ha dettato con nota del 7.5.2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FO LE il 29/9/2022:
del provvedimento del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza n.0287019/2022 del 13.6.2022, con il quale la p.A. ha deciso di archiviare d'autorità l'istanza presentata dal FO per il trasferimento nella provincia di Taranto; di tutti gli atti allo stesso presupposti; ove occorra accertamento del diritto del FO a ottenere il trasferimento nella provincia di Taranto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 aprile 2026 il dott. TO CA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Con il ricorso in esame FO LE ha impugnato il provvedimento del 24.8.2021 con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha disposto la temporanea sospensione dell’esecutività del trasferimento ordinario del ricorrente presso la sede di Bari.
Il ricorrente, in servizio presso la Sezione operativa di Metaponto, nel settembre 2020 aveva richiesto il trasferimento ex legge 104/92 presso la sezione operativa di Taranto in relazione alle esigenze di assistenza alla anziana madre.
L’istanza di cui sopra è stata respinta dal Comando Interregionale Italia Meridionale, provvedimento di diniego ritenuto legittimo anche dal TAR della Basilicata che in sede cautelare ha respinto l’istanza con ordinanza n. 22/2021, istanza cautelare proposta dal ricorrente con ricorso R.G 3/2021.
Preso atto di quanto sopra, il ricorrente ha richiesto il trasferimento nella provincia di Taranto ai sensi della legge 104/92, nonché – con ulteriore domanda – il trasferimento in via ordinaria presso la provincia di Bari, sede di servizio ritenuta idonea ad implementare le possibilità di un successivo trasferimento da Bari a Taranto in virtù dei punteggi aggiuntivi maturati.
In definitiva, l’aspirazione finale del ricorrente era esclusivamente quella di poter rientrare nella provincia di Taranto.
Entrambe le domande, l’una proposta in data 15 dicembre 2021 e l’altra proposta il 17 dicembre 2021 sono state accolte, rispettivamente quella relativa al trasferimento a Taranto ex legge 104 con provvedimento del 29.7.2021 e quella relativa al trasferimento in via ordinaria nella provincia di Bari, con provvedimento del 23.7.2021 (con una antecedenza temporale invertita rispetto alla sequenza temporale di proposizione delle due domande).
L’amministrazione al fine di non pregiudicare il conseguito vantaggio per il ricorrente connesso al trasferimento nella provincia di Taranto ex legge 104, con l’impugnato provvedimento del 24.8.2021 ha disposto in via temporanea la sospensione delle esecutività del trasferimento nella provincia di Bari, prevedendo tuttavia che il provvedimento riacquistasse efficacia al venir meno dei presupposti ex legge 104 che avevano supportato il movimento su Taranto.
Il ricorrente ha proposto istanza all’amministrazione volta a provocare l’annullamento in autotutela del citato provvedimento di sospensione del trasferimento a Bari, in particolare con riferimento alla previsione di reviviscenza dell’esecutività del predetto trasferimento al venir meno dei presupposti ex legge 104; istanza rimasta priva di riscontro.
Intanto, a seguito del decesso della madre del ricorrente e venute dunque meno le esigenze di assistenza ex legge 104/92, il ricorrente ha chiesto e ottenuto dal Comando Interregionale Italia Meridionale una proroga della riassegnazione presso il gruppo GDF di Matera, ove ha ripreso servizio con decorrenza 9.12.2025.
Nelle more il ricorrente aveva presentato ulteriore istanza di trasferimento a Taranto in via ordinaria, classificandosi per i titoli di servizio in posizione utile per il conseguimento del trasferimento in via ordinaria presso la sede di Taranto.
Il Comando Regionale Puglia della GDF, con il provvedimento 0287019/2022 del 13.6.2022, impugnato con i motivi aggiunti, ha disposto invece l’archiviazione della domanda di trasferimento, sul presupposto che – ripresa l’esecutività del trasferimento a domanda sulla sede di Bari con decorrenza 1.1.2026 difettasse il requisito del periodo minimo di permanenza nella sede di Bari.
Il ricorrente deduce eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione delle disposizioni regolamentari, nonché nei motivi aggiunti eccesso di potere per contraddittorietà ed erronea presupposizione.
Il MEF e il Comando Generale della Guardia di Finanza si sono costituiti in giudizio depositando documentazione e chiedendo la reiezione ricorso.
All’udienza straordinaria del 23.4.2026, tenutasi in modalità da remoto, sentiti i difensori presenti il ricorso è stato introitato per la decisione.
TO
Rileva il Collegio che il ricorso introduttivo è fondato e meritevole di accoglimento.
Rileva anzitutto il Collegio che le norme regolamentari di cui al “Piano Nazionale degli impieghi anno 2021” emanate dal Comando Generale GDF in data 7.5.2021 e, in particolare, l’art. 2 lett. F paragrafo 4, prevedono che il trasferimento debba essere tassativamente attuato entro il decimo giorno dalla sua emanazione che la sospensione del trasferimento possa essere disposta solo in caso di istanza di revoca o di proroga proposta dall’interessato.
Orbene nel caso di specie non risulta proposta alcuna istanza in tal senso da parte del ricorrente, il quale anzi aveva formulato istanza di annullamento in via di autotutela del provvedimento del 24.8.2021 con cui si disponeva la sospensione dell’esecutività.
Rileva inoltre il Collegio che il disposto trasferimento presso la sede di Bari, ancorché antecedente di pochi giorni (23 luglio 2021) rispetto il trasferimento a Taranto ex legge 104/92 (29.7.2021) risultava di fatto superato e divenuto inefficace.
Risultano altresì fondati i motivi aggiunti, atteso che l’impugnato provvedimento dispositivo dell’archiviazione d’autorità della domanda di trasferimento ordinario presso Taranto, essendo decorso circa un quinquennio avrebbe richiesto una adeguata valutazione in fatto con riferimento alle modifiche relative alla sede di servizio nelle more intervenute.
Il ricorso pertanto deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento dei provvedimenti di cui in epigrafe.
Ragioni equitative inducono il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti di cui in epigrafe.
Spese compensate tre le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente, Estensore
Silvio Giancaspro, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO CA |
IL SEGRETARIO