Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 3543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3543 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 07.05.2025, alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.25129/2024 Ruolo Generale Previdenza (cui è riunita quella n. 22268/2023)
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Catalano.
ricorrente
E
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1 pro tempore Rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: opposizione ATP conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 20.11.2024 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 30.05.2022 la domanda finalizzata al riconoscimento del requisito sanitario relativo CP_1 all'indennità di accompagnamento, a far data dalla domanda amministrativa;
che la competente
Commissione Sanitaria nella seduta del 20.4.2023, che riconosceva la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne medio-grave 67%-99%; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU il Dott.
la riconosceva “invalida ultrasessantacinquenne grave 100%, senza diritto Persona_1 all'indennità di accompagnamento”; di avere depositato in data 28/10/2024 dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU. Ella, formulate le censure all'elaborato peritale, ha concluso chiedendo di
“Venga disposta una nuova CTU, con nomina di uno specialista in psichiatria e/o neurologia;
- Voglia
l'Onorevole Tribunale Adito accogliere il presente ricorso e dichiari che la sig.ra ha Parte_1
1
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il Giudice, all'odierna udienza, previa riunione al presente del fascicolo della fase di ATP, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con separata sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, quanto al requisito sanitario, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva di una patologia utile al conseguimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento), avendo accertato il dott. che la ricorrente è affetta da “Vasculopatia cerebrale cronica con iniziale declino Persona_1 cognitivo e deficit della memoria, depressione involutiva senile. Broncopatia cronica ostruttiva in fumatore con rilievo di deficit ventilatorio ostruttivo di grado lieve. Ipertensione arteriosa. Steatosi epatica. Artosi polidistrettuale. Osteoporosi. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Nodularità tiroidea.
Incontinenza sfinterica stabilizzata in portatrice di pannoloni. Esiti di intervento chirurgico di isteroannessiecotmia bilaterale” e avendo concluso affermando che “esso determina una invalidità corrispondente a INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88.124/98) grave 100% con decorrenza dal 15/3/2023. “.
La ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
L'opposizione va rigettata.
Sul piano generale, si osserva che anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione,
2 dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Pertanto, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Le doglianze relative alla sottovalutazione di alcune patologie costituiscono un mero dissenso diagnostico. Difatti, a tale riguardo, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (conf. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017 n. 4020)
Di recente la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Le censure attoree enunciate sono immeritevoli di condivisione.
Orbene, l'istante, prendendo le mosse dalle conclusioni dell'ausiliario, si duole delle conclusioni del CTU, osservando che le conclusioni cui è giunto il nominato medico non sono state opportunamente valutate e rappresenta le seguenti circostanze: “”non si è attenuto alle linee-guida in tema di invalidità civile e valutazione della demenza, NON ha dato alcuna valenza alle limitazioni delle facoltà cognitive della ricorrente, risultanti dagli atti del fascicolo. Utile punto di riferimento, CP_ secondo sono le scale DL (specialmente nell'indicare le funzioni basali da prendere in considerazione: lavarsi, vestirsi, spostarsi, continenza sfinteriale e autonomia in toilette, alimentazione) e IDL (enfatizzando le funzioni più elementari quali l'assunzione dei farmaci e la preparazione dei pasti)”.
3 Nello specifico, quanto alle patologie indicate in ricorso, ella richiama i certificati medici depositati e si duole che il CTU ha omesso di valutare le capacità della ricorrente di compiere gli elementari atti giornalieri in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intendere il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica e deposita ulteriore certificato dell'ASL
NAPOLI 1 CENTRO dell'28.10.2024 da cui risulta il seguente referto: “disorientata nel tempo e nello spazio . Deterioramento cognitivo. Scarsa capacità di concentrazione. Alla TC del 08.04.2022: disomogeneità sostanza bianca. Atrofia Cerebrale. Già in terapia neurologica per depressione”.
Il CTU ha sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta per l'indennità di accompagnamento richiesta. Le conclusioni del c.t.u. possono fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici. La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente non è tale da determinare il raggiungimento di un quadro invalidante utile a conseguire il requisito sanitario per cui è causa.
Può inoltre condividersi l'analitica e dettagliata risposta fornita dall'ausiliario a seguito dell'inoltro delle osservazioni della parte alla bozza pervenuta nel procedimento ex art. 195, al cui contenuto si rinvia.
Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (rect e: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano
4 semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). Infine, va detto che la mancanza di test valutativi non inficia l'elaborato, in quanto privi del carattere di indispensabilità e rimessi alla scelta discrezionale del Ctu il quale può valutare se somministrarli e decidere il peso da dare alle risposte fornite dal periziando. In tale evenienza, la motivazione dell'inutilizzabilità dei risultati dei test può essere esplicita o può desumersi dal riscontro delle condizioni psicofisiche del periziando durante l'esame obiettivo da lui condotto e dalle conseguenti conclusioni mediche. In proposito, si legge nell'elaborato peritale, per quanto di interesse:
Arti superiori ed inferiori: sfumata limitazione antalgica dei movimenti di Parte_2 flesso estensione a livello delle anche;
sfumata limitazione antalgica dei movimenti di flesso estensione a livello delle ginocchia, in relazione all'età. Colonna vertebrale: sfumata dorsale. Scoliosi dorso-lombare. Sfumata limitazione algofunzionale dei movimenti del rachide in toto. Dolorabilità dichiarata alla digito-pressione sulle proiezioni cutanee delle apofisi spinose del rachide cervico-dorso-lombare. I movimenti a livello della radiocarpica risultano ai limiti della norma bilateralmente ed in assenza di algia evocabile, la funzionalità prensile è conservata. La manovra di Lasegue è negativa. Accovacciamento possibile”…Sensorio: orientato nel tempo e nello spazio, nondimeno verso terzi, non evidenza di deficit cognitivi di rilievo nè della memoria di rievocazione in relazione all'età anagrafica, sebbene in presenza di lieve deficit memoria a breve termine e sfumata latenza nelle risposte. Umore depresso. Affettività ridotta. Non evidenza di turbe del comportamento in atto”.
La parte ricorrente risulta prospettare un eventuale aggravamento, alla stregua dell'art. 149 disp. att. c.p.c., e ha prodotto a tal fine documentazione sanitaria. Orbene, va detto che ai fini dell'art. 149 disp. att. c.p.c., parte ricorrente “ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonché la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata" (Cass. 13/10/2010, n. 21151)” (cfr. Cass.
11908 del 06/05/2021). Nel caso in esame, risulta evidente tale omissione, giacché nel certificato dell'ASL NAPOLI 1 CENTRO dell'28.10.2024 risulta il seguente referto: “disorientata nel tempo e nello spazio. Deterioramento cognitivo. Scarsa capacità di concentrazione. Alla TC del 08.04.2022: disomogeneità sostanza bianca. Atrofia Cerebrale. Già in terapia neurologica per depressione” in parte riproduttivo della medesima diagnosi di demenza mista dedotta nella fase di ATP in ordine alla quale, in base a quanto accertato dall'ausiliario anche in sede di esame obiettivo del 15/4/2024, non ha ritenuto sussistere la condizione sanitaria auspicata, in parte carente, quanto al disorientamento spazio tempo, deterioramento cognitivo dell'indicazione della sia entità in termini qualitativi e
5 quantitativi nonché carente di qualsiasi riferimento ad esami diagnostici e/o strumentali nuovi e/o sopravvenuti, coerenti con la diagnosi effettuata.
All'esito, dunque non sussistono dunque le condizioni per un chiarimento o un rinnovo della
CTU e il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
Parte ricorrente, pur soccombente, va tenuta esente dal relativo pagamento delle spese, tenuto conto della autocertificazione da lei sottoscritta comprovante la sussistenza dei limiti requisiti reddituali previsti dall'art. 152 disp att c.p.c.
Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico di parte dell . CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente non ha il requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
nulla per le spese;
liquida le spese di CTU con separato decreto nel giudizio rg.22268 /2023.
Napoli, 07.05.2025
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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