Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1508
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che, nonostante la notifica dei verbali di accertamento entro il 31/12/2018 e il termine ordinario di tre anni per la notifica della cartella (entro il 31/12/2021), le sospensioni e proroghe dei termini disposte dalla normativa emergenziale COVID-19 (in particolare l'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020) abbiano prorogato la scadenza al 31/12/2023. Tuttavia, la notifica della cartella in data 08/03/2024 è avvenuta oltre tale termine prorogato, determinando la maturazione della prescrizione.

  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposti

    La Corte ha implicitamente rigettato questa eccezione, concentrandosi sull'eccezione di prescrizione legata ai termini ordinari e alle proroghe COVID-19, ritenendo che la prescrizione fosse maturata indipendentemente dalla validità delle notifiche presupposte.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1508
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1508
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo