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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1508/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO NT ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4607/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210055041254 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 479/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Chiede di annulare la cartella di pagamento impugnata;
con vittoria di spese e competenze.
Resistente/Appellato: Chiede il rigetto del ricorso e di condannare la controparte al pagamento delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 29/04/2024 e in data 06/05/2024 ed inviato il 28/05/2024 con il servizio telematico Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania e dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania avverso la cartella di pagamento n. 29320210055041254000, contenente ruoli per tasse automobilistiche anno 2015.
Eccepisce la inesistenza ed illegittimità della pretesa tributaria relativamente alla tassa auto riportata nella cartella nonché la compiuta prescrizione della pretesa, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 953/82.
Inoltre eccepisce la decadenza triennale e rileva che la notifica della cartella impugnata sarebbe, in ogni caso, tardiva.
Chiede di dichiarare l'avvenuta prescrizione e, per l'effetto, annullare la cartella impugnata e i ruoli in essa trasfusi.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania si costituisce in giudizio con deposito atti in data 02/07/2024 e controdeduce evidenziando che la cartella si compone di tre partite di ruolo:
1. 21009A016680000
2. 21009A033099000
3. 21009A045704000
Tali partite di ruolo sono state emesse a seguito di definizione per mancata impugnazione dei processi verbali di accertamento tassa automobilistica:
1. N. 15072781 targa Targa_1 (anno 2015) notificato il 16/07/2018;
2. N. 15095512 targa Targa_2 (anno 2015) notificato il 16/07/2018;
3. N. 15113102 targa Targa_3 (anno 2015) notificato il 16/07/2018;
con tali verbali l'Ufficio ha recuperato la tassa automobilistica relativa all'anno 2015, oltre sanzioni ed interessi per gli autoveicoli sopra elencati.
La cartella di pagamento impugnata è stata preceduta – in data 16/07/2018 – dalla notifica dei processi verbali di accertamento n. 15072781, n. 15095512 e n. 15113102 come è possibile constatare dai referti di notifica allegati. La notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Nel confermare la correttezza del procedimento notificatorio seguito per la notifica dell'atto prodromico alla impugnata cartella di pagamento, appare opportuno richiamare l'orientamento espresso dai giudici di legittimità in relazione alla possibilità riconosciuta dalla legge all'ufficio Finanziario di utilizzare la notifica diretta semplificata soggetta alle disposizioni riguardanti il servizio postale ordinario piuttosto che alle disposizioni di cui alla Legge n.890/1982 (cfr. Cass.8293/2018).
Si ribadisce che gli avvisi di accertamento per l'omesso/tardivo pagamento della tassa automobilistica sono stati regolarmente notificati nei termini di legge.
Altresì, l'Ufficio rileva la tempestiva iscrizione a ruolo dei carichi non pagati (ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui sono stati notificati gli avvisi di accertamento). Infatti, la data del visto è 22/01/2021.
Nel contempo, si evidenzia, che la notifica della cartella esattoriale e degli eventuali atti interruttivi costituisce attività propria dell'Agente della Riscossione.
Infine, si fa rilevare che parte ricorrente non fornisce alcuna prova dell'avvenuto tempestivo pagamento della tassa contestata.
Sulla eccezione di prescrizione occorre tenere presente il fatto che tale termine ha subito una sospensione ed una proroga in considerazione dell'emanazione della legislazione emergenziale per la pandemia da
COVID19: alla proroga di 24 mesi (che porta al 31/12/2023) si devono aggiungere i 478 giorni di sospensione, con la conseguenza che il termine di decadenza risulta pienamente rispettato (posto che non è ancora scaduto).
Chiede di rigettare il ricorso proposto e, per l'effetto, confermare la fondatezza e legittimità del ruolo e della relativa cartella di pagamento;
di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio per eventuali irregolarità che rientrano nella sfera dell'Agente della Riscossione;
di condannare la controparte al pagamento delle spese processuali.
Con deposito atti in data 09/07/2025 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Preliminarmente eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, in quanto di competenza dell'Ente creditore.
Contrariamente a quanto asserito da controparte, non risulta intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati dal 08.03.2020 al 31.12.2021, i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del DL n. 18/2020.
A tale termine di scadenza deve, poi, aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020.
Pertanto, considerato che i ruoli di cui alla cartella odiernamente impugnata sono stati presi in carico dall'Ente della Riscossione in data 25/02/2021, la notifica della cartella (08/03/2024) è avvenuta pienamente nei termini stabiliti dalla normativa richiamata.
Si insta, pertanto, per il rigetto della domanda avversa.
Chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni riguardanti l'attività di competenza dell'ente impositore;
di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
Con successive note la parte ricorrente, richiamando l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti, contesta, alla luce della documentazione prodotta dalla parte resistente, la regolarità e la validità delle notifiche degli atti prodromici poste in essere dall'Ente impositore. Pertanto risulta maturata la prescrizione.
Insiste sulla richiesta di annullamento della cartella impugnata;
in subordine chiede rinvio per poter aderire alla definizione agevolata dei ruoli sottesi alla cartella in oggetto.
All'udienza del giorno 11 febbraio 2026 il Giudice monocratico procede, in camera di consiglio, all'esame degli atti del fascicolo.
Successivamente il Giudice monocratico pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente impugna la indicata cartella di pagamento, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione.
Le parti resistenti, costituite in giudizio, insistono sulla legittimità degli atti e sulla tempestività delle notifiche, sicché nessuna prescrizione è maturata e gli atti impugnati devono essere confermati.
La Corte, nella detta composizione, procede all'esame della censura avanzata dalla ricorrente
(decadenza triennale e compiuta prescrizione della pretesa) e delle deduzioni di parte resistente.
In sostanza la ricorrente sostiene che, sulla base delle norme di legge, la notifica della cartella di pagamento, successivamente agli avvisi di accertamento per tassa automobilistica eventualmente notificati dall'Ente impositore, doveva essere effettuata entro il 31/12/2021.
Quindi si è determinata la prescrizione ex art. 5 del D. Lgs. n. 953/82.
Come visto, l'Agenzia delle Entrate produce documentazione per provare l'avvenuta tempestiva notifica dei presupposti atti di accertamento, notificati entro il 31/12/2018.
Ed entrambe le parti resistenti richiamano le disposizioni dettate per l'emergenza COVID in quanto, in virtù delle sospensioni e delle proroghe dei termini disposti da tali norme, non si sarebbe determinata alcuna prescrizione.
Questa Corte monocratica osserva che in fattispecie si tratta di cartella di pagamento emessa per
Tasse automobilistiche anno 2015 e che essa contiene i Ruoli n. 2021/000143 resi esecutivi in data
22/01/2021 e consegnati in data 25/02/2021; e che la cartella in oggetto è stata notificata in data 08/03/2024
(come risulta nelle controdeduzioni della Riscossione).
Dopo la notifica dei prodromici atti di accertamento, come effettuate dall'Ente impositore entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2018, la notifica della eventuale successiva cartella di pagamento doveva essere effettuata entro il termine di tre anni di cui all'art. 5 citato, quindi entro il 31/12/2021.
Tuttavia, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID 19, sono intervenuti diversi provvedimenti di sospensione ai fini della notifica degli atti disposti dagli Enti impositori.
L'art. 68, comma 1, del D.L. 17/3/2020 n. 18 prevede che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
Il richiamato art. 12, comma 2, del D.Lgs. 159/2015 prevede che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”.
Ed ancora, il comma 4-bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 stabilisce che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Nella specie, quindi, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni emergenziali COVID 19, essendo il termine di decadenza e/o prescrizione oggetto delle richiamate sospensioni, la scadenza deve ritenersi prorogata al 31 dicembre 2023, sicché, essendo la notifica della cartella di pagamento in questione avvenuta in data 08/03/2024, deve ritenersi maturata la eccepita prescrizione.
Conseguentemente questa Corte, nella composizione monocratica, ritiene che, essendosi avverata la prescrizione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata.
Con la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti, stante la particolare complessità della materia nonché l'evoluzione normativa ed i mutamenti interpretativi delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III –, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata. Compensa le spese del giudizio tra le parti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 11 febbraio 2026. Il Giudice
Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO NT ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4607/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210055041254 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 479/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Chiede di annulare la cartella di pagamento impugnata;
con vittoria di spese e competenze.
Resistente/Appellato: Chiede il rigetto del ricorso e di condannare la controparte al pagamento delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 29/04/2024 e in data 06/05/2024 ed inviato il 28/05/2024 con il servizio telematico Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania e dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania avverso la cartella di pagamento n. 29320210055041254000, contenente ruoli per tasse automobilistiche anno 2015.
Eccepisce la inesistenza ed illegittimità della pretesa tributaria relativamente alla tassa auto riportata nella cartella nonché la compiuta prescrizione della pretesa, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 953/82.
Inoltre eccepisce la decadenza triennale e rileva che la notifica della cartella impugnata sarebbe, in ogni caso, tardiva.
Chiede di dichiarare l'avvenuta prescrizione e, per l'effetto, annullare la cartella impugnata e i ruoli in essa trasfusi.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania si costituisce in giudizio con deposito atti in data 02/07/2024 e controdeduce evidenziando che la cartella si compone di tre partite di ruolo:
1. 21009A016680000
2. 21009A033099000
3. 21009A045704000
Tali partite di ruolo sono state emesse a seguito di definizione per mancata impugnazione dei processi verbali di accertamento tassa automobilistica:
1. N. 15072781 targa Targa_1 (anno 2015) notificato il 16/07/2018;
2. N. 15095512 targa Targa_2 (anno 2015) notificato il 16/07/2018;
3. N. 15113102 targa Targa_3 (anno 2015) notificato il 16/07/2018;
con tali verbali l'Ufficio ha recuperato la tassa automobilistica relativa all'anno 2015, oltre sanzioni ed interessi per gli autoveicoli sopra elencati.
La cartella di pagamento impugnata è stata preceduta – in data 16/07/2018 – dalla notifica dei processi verbali di accertamento n. 15072781, n. 15095512 e n. 15113102 come è possibile constatare dai referti di notifica allegati. La notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Nel confermare la correttezza del procedimento notificatorio seguito per la notifica dell'atto prodromico alla impugnata cartella di pagamento, appare opportuno richiamare l'orientamento espresso dai giudici di legittimità in relazione alla possibilità riconosciuta dalla legge all'ufficio Finanziario di utilizzare la notifica diretta semplificata soggetta alle disposizioni riguardanti il servizio postale ordinario piuttosto che alle disposizioni di cui alla Legge n.890/1982 (cfr. Cass.8293/2018).
Si ribadisce che gli avvisi di accertamento per l'omesso/tardivo pagamento della tassa automobilistica sono stati regolarmente notificati nei termini di legge.
Altresì, l'Ufficio rileva la tempestiva iscrizione a ruolo dei carichi non pagati (ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui sono stati notificati gli avvisi di accertamento). Infatti, la data del visto è 22/01/2021.
Nel contempo, si evidenzia, che la notifica della cartella esattoriale e degli eventuali atti interruttivi costituisce attività propria dell'Agente della Riscossione.
Infine, si fa rilevare che parte ricorrente non fornisce alcuna prova dell'avvenuto tempestivo pagamento della tassa contestata.
Sulla eccezione di prescrizione occorre tenere presente il fatto che tale termine ha subito una sospensione ed una proroga in considerazione dell'emanazione della legislazione emergenziale per la pandemia da
COVID19: alla proroga di 24 mesi (che porta al 31/12/2023) si devono aggiungere i 478 giorni di sospensione, con la conseguenza che il termine di decadenza risulta pienamente rispettato (posto che non è ancora scaduto).
Chiede di rigettare il ricorso proposto e, per l'effetto, confermare la fondatezza e legittimità del ruolo e della relativa cartella di pagamento;
di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio per eventuali irregolarità che rientrano nella sfera dell'Agente della Riscossione;
di condannare la controparte al pagamento delle spese processuali.
Con deposito atti in data 09/07/2025 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Preliminarmente eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, in quanto di competenza dell'Ente creditore.
Contrariamente a quanto asserito da controparte, non risulta intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati dal 08.03.2020 al 31.12.2021, i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del DL n. 18/2020.
A tale termine di scadenza deve, poi, aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020.
Pertanto, considerato che i ruoli di cui alla cartella odiernamente impugnata sono stati presi in carico dall'Ente della Riscossione in data 25/02/2021, la notifica della cartella (08/03/2024) è avvenuta pienamente nei termini stabiliti dalla normativa richiamata.
Si insta, pertanto, per il rigetto della domanda avversa.
Chiede di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni riguardanti l'attività di competenza dell'ente impositore;
di dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
Con successive note la parte ricorrente, richiamando l'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti, contesta, alla luce della documentazione prodotta dalla parte resistente, la regolarità e la validità delle notifiche degli atti prodromici poste in essere dall'Ente impositore. Pertanto risulta maturata la prescrizione.
Insiste sulla richiesta di annullamento della cartella impugnata;
in subordine chiede rinvio per poter aderire alla definizione agevolata dei ruoli sottesi alla cartella in oggetto.
All'udienza del giorno 11 febbraio 2026 il Giudice monocratico procede, in camera di consiglio, all'esame degli atti del fascicolo.
Successivamente il Giudice monocratico pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente impugna la indicata cartella di pagamento, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione.
Le parti resistenti, costituite in giudizio, insistono sulla legittimità degli atti e sulla tempestività delle notifiche, sicché nessuna prescrizione è maturata e gli atti impugnati devono essere confermati.
La Corte, nella detta composizione, procede all'esame della censura avanzata dalla ricorrente
(decadenza triennale e compiuta prescrizione della pretesa) e delle deduzioni di parte resistente.
In sostanza la ricorrente sostiene che, sulla base delle norme di legge, la notifica della cartella di pagamento, successivamente agli avvisi di accertamento per tassa automobilistica eventualmente notificati dall'Ente impositore, doveva essere effettuata entro il 31/12/2021.
Quindi si è determinata la prescrizione ex art. 5 del D. Lgs. n. 953/82.
Come visto, l'Agenzia delle Entrate produce documentazione per provare l'avvenuta tempestiva notifica dei presupposti atti di accertamento, notificati entro il 31/12/2018.
Ed entrambe le parti resistenti richiamano le disposizioni dettate per l'emergenza COVID in quanto, in virtù delle sospensioni e delle proroghe dei termini disposti da tali norme, non si sarebbe determinata alcuna prescrizione.
Questa Corte monocratica osserva che in fattispecie si tratta di cartella di pagamento emessa per
Tasse automobilistiche anno 2015 e che essa contiene i Ruoli n. 2021/000143 resi esecutivi in data
22/01/2021 e consegnati in data 25/02/2021; e che la cartella in oggetto è stata notificata in data 08/03/2024
(come risulta nelle controdeduzioni della Riscossione).
Dopo la notifica dei prodromici atti di accertamento, come effettuate dall'Ente impositore entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2018, la notifica della eventuale successiva cartella di pagamento doveva essere effettuata entro il termine di tre anni di cui all'art. 5 citato, quindi entro il 31/12/2021.
Tuttavia, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID 19, sono intervenuti diversi provvedimenti di sospensione ai fini della notifica degli atti disposti dagli Enti impositori.
L'art. 68, comma 1, del D.L. 17/3/2020 n. 18 prevede che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
Il richiamato art. 12, comma 2, del D.Lgs. 159/2015 prevede che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”.
Ed ancora, il comma 4-bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 stabilisce che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Nella specie, quindi, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni emergenziali COVID 19, essendo il termine di decadenza e/o prescrizione oggetto delle richiamate sospensioni, la scadenza deve ritenersi prorogata al 31 dicembre 2023, sicché, essendo la notifica della cartella di pagamento in questione avvenuta in data 08/03/2024, deve ritenersi maturata la eccepita prescrizione.
Conseguentemente questa Corte, nella composizione monocratica, ritiene che, essendosi avverata la prescrizione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata.
Con la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti, stante la particolare complessità della materia nonché l'evoluzione normativa ed i mutamenti interpretativi delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III –, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata. Compensa le spese del giudizio tra le parti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 11 febbraio 2026. Il Giudice
Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo