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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 380/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott. AN S. LO Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. ED IA Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 380/2025 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 22.10.2025 e vertente
TRA
c.f. nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Ciattoni (C.F.
[...]
– pec: ) giusta procura in calce al presente atto, C.F._2 Email_1 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetto legale, sito in Pescara alla Via
Martiri di Cefalonia, 13. in virtù di giusta procura alle liti in atti
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 CPC
E
pagina 1 di 5
, c.f. nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._3 Cappelle sul Tavo (PE) alla Via Carducci n. 12, e c.f. , Controparte_2 C.F._4 nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Via Dei Sartori n.
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso di primo grado n. 2851/2022 Reg. Sent. emessa dal Tribunale Monocratico di Pescara (Dr. Marino) in data 20.12.2022
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nelle note depositate in data 6.10.2025, la difesa della parte appellante in riassunzione così verbalizzava “Parte attrice, con il presente atto, si limita a richiamare gli atti di rinuncia agli atti e/o all'azione tempestivamente notificati alle parti convenute, e Controparte_1 CP_2
, quali figli/eredi del sig. , e versati nel fascicolo telematico della
[...] Parte_1 presente causa in data 16.06.2025.
Pertanto, si rileva come il presente giudizio di riassunzione non debba più proseguire nei confronti degli odierni convenuti, stante la carenza di interesse ad agire del sig. , alla Parte_1 luce delle ragioni già illustrate nei citati atti di rinuncia, che quivi devono intendersi come integralmente richiamati e trascritti”
Tale rinuncia determina l'estinzione del presente giudizio e non occorre procedere alla verifica della notifica di tale atto di rinuncia ad entrambi gli appellati.
pagina 2 di 5 La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha infatti da ultimo affermato che nel giudizio di appello la parte può sempre rinunciare alla domanda, o a parti di essa, anche dopo la precisazione delle conclusioni, perché la restrizione del thema decidendum, a differenza dell'estensione, è sempre permessa, in quanto il principio dispositivo, secondo cui la parte è sovrana delle scelte difensive e delle domande poste al giudice, prevale sugli effetti che esso produce nei confronti delle altre parti, presentando il sistema idonee modalità procedurali per assicurare il pieno rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (Cassazione civile sez. un.,
07/02/2024, n.3453).
Stando alla lettura dell'atto di rinuncia formulato nelle note ex art. 127 ter cpc appare evidente come la parte rinunciante chieda che con la rinuncia non venga travolto l'intero giudizio ma solo la propria iniziativa impugnatoria, tanto evincendosi dal chiaro contenuto dell'atto dismissivo, ch ai fini de quibus resta a “valenza neutra”, e così si esprime “stante la carenza di interesse ad agire del sig. , alla luce delle ragioni già illustrate nei citati atti Parte_1 di rinuncia”
La adottanda formula per la definizione in parte qua del presente procedimento non potrà essere allora quella di declaratoria di cessazione della materia del contendere, che come tale travolgerebbe, quale effetto non voluto, anche la sentenza di primo grado.
Va infatti, a giudizio di questo Collegio, ritenuta l'ammissibilità della rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado (questa sì comportante la cessazione della materia del contendere) e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Tuttavia, l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti, poiché, mentre la rinunzia agli atti del giudizio di appello è efficace in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (cfr. Cass. 19 maggio 1995 n.5556 e Corte appello Genova sez. I,
21/07/2020, n.712, Corte d'appello di Salerno nr. 755/23 e Corte d'appello di Ancona nr.
873/24).
Nel giudizio di appello quindi la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (cfr. Cass. (ord.) 6.3.2018, n. 5250; Cass. 19.5.1995, n. 556 e cfr. Cass.
Civ. Sez. II° sent. n. 2670/20).
pagina 3 di 5 Ancora da ultimo Cassazione civile sez. un., 30/11/2021, (ud. 23/11/2021, dep. 30/11/2021),
n.37551 ) ha statuito che la rinuncia (al ricorso per cassazione) produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., Sez. VI-
Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140).
Va pertanto dichiarato solo estinto il presente giudizio di appello proposto da
[...]
, c.f. nato a [...] il [...], ed ivi residente a[...] C.F._1 della Posta n. 508, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Ciattoni (C.F. C.F._2
– pec: ) con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di
[...] Email_1 primo grado nei confronti dello stesso.
L'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti o all'azione va poi dichiarata con sentenza in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di appello.
Va infatti osservato che nel sistema processuale vigente non si rinviene un'espressa disciplina della rinunzia agli atti del giudizio di impugnazione in quanto l'art.338 c.p.c. si limita a disporre che l'estinzione del procedimento d'appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata;
che l'applicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di gravame discende dall'art.359 c.p.c., norma che stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dovendosi altresì escludere ipotesi di incompatibilità dell'art. 306
c.p.c. con il detto mezzo di gravame (cfr. Cass. 3 agosto 1999 n.8387);
che tuttavia proprio la definitività della sentenza di primo grado, la necessità dell'adozione di una pronuncia sulle spese, la composizione collegiale dell'organo chiamato a pronunciare il provvedimento impongono la forma della sentenza.
Va altresì osservato che a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che disciplinava il reclamo al collegio contro ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (in termini anche Corte d'appello di Ancona nr._873/2024).
pagina 4 di 5 Quanto alle spese di lite in parte qua, le stesse non potrebbero che restare a carico della parte rinunciante, in applicazione del disposto di cui all'art. 306 ult.co. cpc, norma applicabile anche all'ipotesi di estinzione in oggetto, e tuttavia sotto tale profilo non può la Corte che prendere atto della mancata costituzione degli appellati.
Occorre dare invece atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 - della insussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione, giacché nella fattispecie non v'è stato rigetto dell'appello, ovvero declaratoria di inammissibilità (in termini
Corte appello Roma sez. V, 10/10/2019, (ud. 04/10/2019, dep. 10/10/2019), n.3490 e App.
Ancona 2024 cit.).
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza impugnata così provvede:
1- dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
2- nulla sulle spese.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 22.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
ED IA AN S. LO
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