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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/03/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 437/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 437 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. in persona del l.r.p.t. con il CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 patrocinio dell'Avv. MANCINI MARCO e dell'Avv. CONSOLI GRAZIELLA e domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
ATTORE
CONTRO
c.f. in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
CANNIZZARO FABIO GREGORIO e dell'Avv. PISCITILLI DONATELLA, e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
In via principale: con riferimento al contratto di compravendita meglio descritto in atti, sottoscritto il 07.11.2022 tra ed previo accertamento e CP_1 Controparte_3 dichiarazione dell'illegittimità e dell'inefficacia della risoluzione contrattuale operata da in data 06.11.2023, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto Controparte_3 medesimo in ragione del grave inadempimento posto in essere dalla società odierna convenuta e, per l'effetto:
- Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_3 restituzione in favore di dell'importo di € 70.000,00 (euro settantamila/00) CP_1 ricevuto a titolo di acconto per l'acquisto della macchina da stampa Heidelberg XL 75 6L
– f Y 2013 Serie LS000917 ovvero del diverso, maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia.
p. 1 - Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 risarcimento in favore di del danno quantificato nella somma di € 105.000,00 CP_1
(euro centocinquemila/00) a titolo di mancato guadagno per la rivendita della macchina da stampa Heidelberg XL 75 6L – f Y 2013 Serie LS000917, ovvero nella diversa maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia.
- Condannare inoltre in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 al risarcimento in favore di del danno – da liquidarsi con valutazione in via CP_1 equitativa ex art. 1226 c.c. - a titolo di lesione all'immagine commerciale.
In via di mero subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle su estese domande, alla luce della risoluzione contrattuale comunque verificatasi, condannare in ogni caso in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, alla restituzione in favore di dell'importo di € 70.000,00 (euro CP_1 settantamila/00) ricevuto a titolo di acconto per l'acquisto della macchina da stampa
Heidelberg XL 75 6L – f Y 2013 Serie LS000917, ovvero del diverso, maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia.
Il tutto, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo.
In ogni caso: rigettare la domanda riconvenzionale spiegata da nei Controparte_3 confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque non provata;
CP_1 rigettare altresì l'avversaria domanda di condanna nei confronti di ex art. 96 CP_1
c.p.c. perchè anch'essa del tutto infondata. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
PARTE CONVENUTA: in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'esatto adempimento di CP_3
e la legittimità della risoluzione ex lege, ai sensi dell'art. 1454 c.c., operata da CP_3 come in atti, e per l'effetto rigettare tutte le domande ex adverso proposte;
[...] in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale per inadempimento della società attrice e, per l'effetto, condannare al pagamento CP_1 in favore di della somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) Controparte_3 netti, detratti euro 70.000,00 (settantamila/00) comprensivi di iva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno, oltre interessi moratori medio tempore maturati, o della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari e condanna al pagamento a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., della somma che il Giudice liquiderà con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in via istruttoria: si ribadisce la contestazione in relazione al documento sub. 16 di controparte per tutti i motivi dedotti in atti;
si insiste per l'ammissione di tutti i documenti prodotti e delle prove articolate con la memoria ex art. 171-ter c.p.c. no. 2 del 19 luglio
2024 e la memoria ex art. 171-ter c.p.c. no. 3 del 31 luglio 2024 con i testi ivi indicati che p. 2 di seguito si trascrivono integralmente: si chiede ammettersi l'interrogatorio formale di amministratore unico della , nonché la prova per testi sui seguenti Controparte_2 CP_1 capitoli preceduti dalle parole “Vero che”:
[…]
Si chiede di essere ammessi a prova contraria a quella eventualmente articolata da controparte ed ammessa con i testi indicati.
Si chiede, altresì, all'Ill.mo Giudice – ai sensi dell'articolo 210 c.p.c. – di disporre la produzione del libretto unico del lavoro (LUL) del signor al 2010 ad oggi. Parte_1
Inoltre, ai sensi del medesimo articolo, si formula richiesta formale di esibizione della pec inviata dall'Avv. Mancini all'Avv. Cannizzaro in data 13 febbraio 2024.
Si insta, infine, per la produzione del video come doc. 21 ivi pubblicato da della CP_1 stampante di cui è causa di cui si chiede autorizzazione al deposito all'adito Tribunale.
Per tutto quanto sin qui descritto, dedotto e prodotto, riportandosi integralmente a quanto già dedotto in comparsa di costituzione e risposta, nonché nei successivi atti depositati da questa difesa, si chiede nuovamente il rigetto delle domande tutte di controparte
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Gli atti introduttivi e l'attività processuale.
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 4.3.2024, ha evocato in giudizio CP_1
chiedendo l'accoglimento delle domande in epigrafe trascritte. Controparte_3
Le domande svolte in questa sede attengono, in sintesi e nei limiti di quanto rileva, al contratto di compravendita stipulato tra le odierne parti il 7.11.2022 (doc. 1 att.), avente a oggetto una macchina da stampa, modello Heidelberg XL 75 6L – f Y 2013 Serie
LS000917, ceduto da ad , verso il corrispettivo di totali 700.000,00 euro CP_3 CP_1 oltre Iva e con ritiro programmato per agosto/settembre 2023 (al massimo, entro il
30.10.2023). Del totale, 70.000,00 euro erano già stati corrisposti a titolo di caparra.
Parte attrice ha lamentato l'inefficacia della risoluzione ex art. 1454 c.c. intimata il
6.11.2023 da , in quanto non sarebbero stati rispettati i presupposti di legge CP_3 perché si producesse l'effetto risolutivo ope legis del contratto.
Inoltre, ha chiesto la risoluzione del medesimo contratto sul presupposto che il CP_1 macchinario sarebbe risultato privo di talune qualità essenziali, ovvero il possibile utilizzo con lampade UV tradizionali;
ha dunque sollecitato la restituzione della somma di
70.000,00 euro, versata a titolo di caparra.
Infine, la domanda risarcitoria, quantificata in 105.000,00 euro, costituirebbe rimedio al nocumento patito in quanto , per effetto dell'altrui inadempimento, non ha potuto CP_1 rivendere il macchinario ad altra società interessata, , al maggior Controparte_4 prezzo di 805.000,00 euro. Inoltre, è stato dedotto un danno d'immagine.
Con tempestiva costituzione del 15.5.2024, ha domandato l'accoglimento CP_3 delle proprie conclusioni ut supra formulate.
p. 3 Nello specifico, il convenuto ha dedotto di aver consentito talune ispezioni al macchinario, come consta dal contratto (“macchina come ispezionata il 3/11/2022 […] una seconda ispezione verrà eseguita prima dello smontaggio e pagamento a saldo”) e come poi sarebbe avvenuto il 20.7.2023 e il 2.10.2023. Il 20.10.2023, sul presupposto dell'inadempimento di , ha intimato ex art. 1454 c.c. la risoluzione del CP_1 CP_3 contratto;
atto unilaterale del quale il convenuto ha rivendicato la piena legittimità.
In ogni caso, ha dedotto la tardività della denuncia ex art. 1497 c.c., siccome CP_3 pervenuta il 12.10.2023 a fronte dell'ispezione del 2.10.2023 e ha allegato che il macchinario oggetto di contratto era perfettamente idoneo al funzionamento con lampade
UV.
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di controparte al risarcimento del danno, quantificato in 150.000,00 euro oltre Iva, avendo infatti venduto il macchinario successivamente ad altra impresa (Coci s.a.) al minor prezzo di 550.000,00 euro.
1.1. All'udienza di comparizione dell'11.9.2024, il giudice ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa, che è stata accettata dalla sola attrice.
Con ordinanza del 6.11.2024, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, esclusa l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e della CTU, è stata fissata udienza ex art. 189 c.p.c. per il successivo 12.2.2025, poi sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza del 13.2.2025 la causa è stata spedita in decisione.
2. Le istanze di prova.
Quanto ai capitoli di prova orale – per testi e interpello – se ne ribadisce, in questa sede, la inammissibilità e l'irrilevanza.
Quanto a quelli formulati con la seconda memoria di parte attrice, peraltro non richiamati specificamente all'atto di precisare le conclusioni (Cass. 33103/21), sono:
− genericamente formulati, senza debita contestualizzazione soggettiva, oggettiva e spazio-temporale (1, 8, 25);
− valutativi e quindi inammissibili, in quanto sollecitano, da parte del teste, un giudizio e non il riferimento di fatti (2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24);
− oggetto di prova documentale, quindi irrilevanti (5, 6, 11, 12, 13);
− irrilevanti ai fini del decidere (7, 9, 10).
La sollecitata CTU è da ritenersi chiaramente esplorativa, anche in ragione di quanto poi si dirà in punto di onus probandi. In proposito va richiamato l'orientamento per cui è fatto divieto di indagine esplorativa (Cass. 10941/23, App. Lecce, 344/23, in DeJure), in forza del quale “tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”. Si tenga conto, peraltro, che il macchinario de quo è stato medio tempore rivenduto e trasferito all'estero, sicché l'esame peritale avrebbe avuto a oggetto un bene p. 4 di cui era impossibile stabilire le condizioni al momento della stipula del contratto, in assenza di qualsiasi documento che attestasse lo stato del macchinario al momento in cui era insorta, tra le parti, la controversia (alla cui finalità sono preposti, come noto, specifici rimedi e strumenti nel codice di rito).
Quanto alle istanze di prova di parte convenuta, quelle ex art. 210 c.p.c. sono irrilevanti;
il video sub doc. 21 poteva essere prodotto su consueti supporti (CD/DVD) presso la cancelleria dell'ufficio, senza necessità di alcuna autorizzazione. Non essendo stato prodotto, non v'è modo di esaminarlo.
Circa i capitoli di prova orale, si osservi che essi sono:
− valutativi e quindi inammissibili, in quanto sollecitano, da parte del teste, un giudizio e non il riferimento di fatti (2, 4, 6, 7, 10, 13);
− oggetto di prova documentale, quindi irrilevanti (3, 5, 9, 11, 12, 14);
− irrilevanti ai fini del decidere (1, 8).
In estrema sintesi, la causa – per la natura delle domande e per quanto ampiamente prodotto dalle parti – ben può e deve essere decisa sulla base del cospicuo corredo documentale versato in atti.
3. Le contrapposte domande di risoluzione.
3.1. L'inefficacia della risoluzione ex art. 1454 c.c.
L'esame nel merito delle domande muove necessariamente dalla richiesta attorea di
“accertamento e dichiarazione dell'illegittimità e dell'inefficacia della risoluzione contrattuale operata da in data 06.11.2023”, con conseguente Controparte_3 accertamento e declaratoria “[del]la risoluzione del contratto medesimo in ragione del grave inadempimento posto in essere dalla società odierna convenuta”.
La domanda può essere solo parzialmente accolta, quanto, cioè, all'evocata inefficacia della risoluzione ope legis intimata da . CP_3
L'art. 1454 c.c. prevede un meccanismo di risoluzione contrattuale di diritto – che prescinde dalla pronuncia dell'autorità giudiziaria – e che presuppone la sussistenza di un inadempimento (grave e imputabile), l'intimazione scritta di un termine non inferiore a giorni quindici (salve le ipotesi di cui al co. 2 della citata disposizione) e la dichiarazione che, in caso di vano decorso del termine, il contratto sarà da intendersi risolto.
In proposito, per quanto qui rileva, si deve dare continuità all'orientamento della Suprema
Corte (Cass. 32821/23) per cui “la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine, non potendo tale manifestazione sopraggiungere in un momento successivo alla diffida”. Inoltre, sempre la
Cassazione ha avuto cura di precisare (da ultimo, Cass. 8943/20) che “in tema di diffida ad adempiere, la fissazione al debitore di un termine per l'adempimento inferiore ai quindici p. 5 giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 1454, comma 2,
c.c., ovvero allorché ricorra una specifica previsione derogatoria o quando il termine abbreviato sia congruo rispetto alla natura del contratto o agli usi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto congruo il termine ridotto assegnato avuto riguardo al fatto che sulla base di una precedente missiva il debitore era già inadempiente e non aveva contestato il termine assegnatogli)”.
Nel caso in esame, si osservi che, nella missiva del 20.10.2023 (v. doc. 06 att., pag. 2) indirizzata dalla convenuta all'attrice, si legge: “in conformità con il contratto di compravendita stipulato il 7 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 1454 c.c. si invita e diffida a dare adempimento ai suoi obblighi contrattuali entro e non oltre 5 giorni dal CP_1 ricevimento della presente e quindi di effettuare il pagamento immediato del saldo del prezzo, pari a €784.000,00, IVA compresa, da versare sul conto corrente noto alla medesima, indicando inoltre immediatamente la data del ritiro del macchinario. Laddove cosi non sia, la cliente si riserva ogni azione a tutela sia per la eventuale mancata esecuzione del contratto e sia per i danni conseguenti (ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, legati alla perdita di chance in relazione alla vendita del macchinario ad altro soggetto terzo, ovvero alla occupazione degli spazi dello stabilimento oltre la data di scadenza del 30 ottobre 2023)”. Il successivo 6.11.2023 (doc. 10 att.) ha CP_3 scritto alla controparte ritenendo “ormai trascorso il termine concesso ad per CP_1 adempiere avendo la stessa mancato di ottemperare ai propri obblighi”, considerandosi libera di cedere a terzi il macchinario.
Dato atto di quanto sopra, la risoluzione non può ritenersi perfezionata in quanto (a) nella missiva, non è espressamente indicata la volontà di ritenere risolto il contratto in caso di vano decorso del termine. Semmai, con la missiva citata, ha sollecitato CP_3
l'adempimento degli obblighi del compratore (ossia il ritiro del bene e il pagamento del saldo), prospettando genericamente di tutelarsi per la “mancata esecuzione del contratto”
e di chiedere il risarcimento dei danni;
(b) il termine assegnato, ossia “5 giorni”, è nettamente inferiore a quello fissato ex art. 1454 c.c. e non è stata dedotta alcuna pattuizione o uso di settore per cui si potesse ritenere legittimo un termine di soli giorni cinque.
Le ragioni che fondano l'accoglimento della domanda di giustificano quindi il CP_1 parallelo rigetto della richiesta di di ritenere “la legittimità della risoluzione ex CP_3 lege, ai sensi dell'art. 1454 c.c., operata da come in atti”. Controparte_3
3.2. Infondatezza della domanda di risoluzione per mancanza di qualità.
Non può invece essere accolta la domanda di ritenere risolto il contratto, che parte attrice fondava sulla sussistenza dei presupposti a tal fine legittimanti ex art. 1497 c.c.
A tale conclusione si perviene per l'assorbente ragione che non ha adempiuto CP_1 all'onere di provare la carenza delle qualità promesse rispetto al macchinario oggetto di vendita, ossia, in tesi, la capacità di funzionamento con lampade UV tradizionali.
p. 6 In proposito, si deve infatti ricordare l'insegnamento della Suprema Corte (Cass.
14895/23) per cui “ove venga esperita l'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse della cosa venuta, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione”. Inoltre, nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento
(Cass. 21204/16) per cui “la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede”.
Nel caso in esame, risulta che, al momento della stipula, ossia il 7.11.2022, il macchinario era stato ispezionato da (“una seconda ispezione verrà eseguita […]”) e l'acquirente CP_1 ha accettato “il macchinario suddetto nelle condizioni come ispezionato visto e piaciuto”.
Inoltre, il 20.7.2023 vi è stata un'ulteriore prova del macchinario alla presenza anche di incaricati di ., società interessata a sua volta a riacquistare il bene Parte_2 dall'odierna attrice (v. doc. 8 conv.), così come poi (v., più ampiamente, infra) il 2.10.2023 vi è stata una ispezione, come concordata tra le parti (doc. 12 conv.).
Secondo quanto prospetta , il primo momento in cui si sarebbe accertata la carenza CP_1 di qualità essenziali coinciderebbe (v. doc. 04 att.) con l'ispezione al macchinario da parte di un tecnico di , all'esito della quale l'intermediario avrebbe Controparte_4 riferito ad che “he thinks its UV system is not UV but it is a LE” (così letteralmente). CP_1
Non vi è alcun altro supporto probatorio alla tesi attorea – se non una e-mail lapidaria e formulata in termini dubitativi (“egli pensa”) – per cui la macchina non sarebbe stata in grado di procedere alla stampa con lampade UV. Non è stata prodotta una relazione tecnica di parte (come di solito è prassi in materia); non sono stati acquisiti video o fotografie del macchinario;
non è stato attivato, quando già tra le parti era contestata la circostanza, il rimedio ad hoc previsto di cui agli artt. 696 o 696-bis c.p.c., che avrebbe consentito di cristallizzare la verifica nell'immediatezza.
Peraltro, al momento dell'invio della email sub doc. 04, il macchinario era già stato ispezionato due volte e verificato, quanto al funzionamento, nel luglio 2023. Sarebbe quantomeno sorprendente ritenere che, in quei due casi e dopo quasi un anno dalla stipula del contratto, mai sia stato rilevato, anche solo in termini dubitativi, che la macchina venduta fosse priva della capacità di stampare con lampade UV.
Inoltre, il contratto conteneva la clausola “visto e piaciuto”, concordata già dopo una prima ispezione e con riferimento a un bene – una macchina da stampa di ingente valore – oggetto di compravendita tra società operanti nel settore commerciale di riferimento,
p. 7 sicché senz'altro dotate di personale in grado di valutare con attenzione le caratteristiche degli apparecchi.
Né è possibile ritenere che una mancanza di qualità – che in tesi attorea avrebbe dovuto comportare l'implementazione “con una cabina elettrica del costo minimo di € 150.000,00
(si parla, dunque, di un costo superiore ad oltre il 20% del prezzo di compravendita dell'intero macchinario) – possa considerarsi occulta e tale essere rimasta così a lungo, a fronte di una ispezione e di una prova in situ.
Il deficit probatorio non può, come già anticipato, essere superato dalla richiesta di procedere a CTU, in assenza di elementi, che la parte onerata avrebbe dovuto produrre.
L'accertamento peritale si sarebbe quindi svolto con finalità meramente esplorativa, quando ormai era decorso circa un anno dal momento in cui la controversia tra le parti era insorta, in assenza di qualsiasi documento relativo allo stato del macchinario al termine previsto dal contratto inter partes, non può che ritenersi superflua ai fini della decisione, ben potendo essersi registrate delle alterazioni del bene e, comunque, non essendovi la possibilità di riconoscere la corrispondenza dell'attuale stato di fatto a quello dell'ottobre
2023. La prospettiva di svolgere l'approfondimento su mera documentazione o su analogo macchinario è del tutto inconferente, poiché è chiaro che l'unico e solo oggetto di esame doveva – a tutto concedere – essere proprio l'oggetto del contratto.
Le considerazioni che precedono assorbono qualsiasi considerazione sulla tempestività
(o meno) della denuncia da parte dell'attrice.
In conclusione, la domanda di risoluzione ex art. 1497 c.c. dev'essere rigettata.
3.3. La domanda implicita di risoluzione ope iudicis.
Il rigetto (v. § 3.1.) della domanda di accertamento della legittimità della risoluzione ope legis proposta dalla convenuta non esonera tuttavia, alla luce del condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dall'esame della domanda, da ritenersi implicita, di risoluzione giudiziale.
In proposito, la Cassazione (Cass. 23193/20; 11493/14; 17703/11; 24389/06) ha sancito che “in tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere, può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 cod. civ., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, di proposizione soltanto di quest'ultima domanda”.
Deve quindi esaminarsi – avendone il giudice il potere-dovere, così espressamente Cass.
24389/06 anche nella massima ufficiale – l'implicita domanda di risoluzione giudiziale.
Infatti, la volontà di risolvere un contratto di compravendita per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione. Ciò in quanto il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore p. 8 meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante.
Nella fattispecie in esame, è palese che, ritenute infondate le doglianze di in ordine CP_1 alla carenza delle qualità essenziali, il compratore è rimasto inadempiente rispetto alle obbligazioni di versamento del saldo prezzo e di ritiro del macchinario;
peraltro, mai CP_1 ha dedotto di aver pagato il dovuto o di aver prelevato il cespite (tant'è vero, anzi, che lo stesso è stato poi rivenduto).
Né si può ritenere validamente opposta, ex art. 1460 c.c., la circostanza dell'indisponibilità di rispetto allo svolgimento della seconda ispezione prevista ex contractu. CP_3
Se si considera che è rimasto privo di prova il presunto difetto di qualità, è evidente, quanto alle ulteriori doglianze avanzate da anche ex art. 1460 c.c., che una prima ispezione CP_1 del macchinario aveva preceduto la stipula, che erano state eseguite delle prove di stampa in situ nel luglio 2023, e che (v. doc. 12 conv.) il 2.10.2023 si è svolta una ulteriore ispezione del macchinario, così risultando adempiuto quanto previsto dal negozio inter partes.
Il doc. 12 non è mai stato oggetto di disconoscimento alcuno e, nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., non ha contestato la circostanza dell'ispezione del 2.10.2023. CP_1
La pretesa di di svolgere un'ulteriore perizia in contraddittorio è dunque esorbitante CP_1 rispetto ai patti, anche se si tiene conto dell'obbligo di buona fede e reciproca collaborazione nell'esecuzione del contratto.
Né può ritenersi contrario a buona fede, come prospettato dall'attrice, l'invio della missiva del 20.10.2023, posto che, all'epoca, il termine per l'adempimento era sempre più prossimo e vi era il legittimo interesse a sollecitare a provvedere al saldo e al ritiro. CP_1
Inoltre, il fatto che la diffida ad adempiere inviata non si possa considerare efficace non costituisce inadempimento contrattuale: semplicemente, il difetto dei presupposti ex art. 1454 c.c. comporta l'impossibilità che si producessero gli effetti auspicati da . CP_3
In sintesi, dunque, in accoglimento della (implicita) domanda di , il contratto CP_3 dev'essere risolto ex art. 1453 c.c. per l'inadempimento, grave e imputabile, da parte di
. CP_1
4. Ulteriori domande di . CP_1
La pronuncia risolutiva comporta l'accoglimento, in conseguenza di quanto osservato, della domanda di di ottenere la restituzione dell'importo di 70.000,00 euro, oltre CP_1 interessi in misura di legge dalla data della domanda giudiziale (4.3.2024).
Infatti, pronunciata la risoluzione, opera – in difetto di altro accordo tra le parti – il meccanismo di cui all'art. 1458 c.c.; essendo pacifico (e documentato, v. doc. 02 att.) il versamento di due acconti, per totali 70.000,00 euro, da parte di , tale somma non CP_1 può che essere restituita.
Aggiunti gli interessi in misura di legge, sino a oggi, l'importo dovuto è pari a 71.674,25 euro.
p. 9 Le domande risarcitorie di sono infondate in quanto, non essendo stato dimostrato CP_1
l'invocato inadempimento di controparte, difetta il presupposto per il ristoro di un nocumento patrimoniale, sia esso relativo alla perdita del margine che sarebbe stato lucrato con la rivendita, sia esso concernente il preteso danno d'immagine.
5. La domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale.
La domanda risarcitoria di – in ipotesi fondata sul presupposto che la vendita CP_3 del macchinario, effettuata solo a seguito del fallimento del rapporto con , sarebbe CP_1 avvenuta a condizioni di minore vantaggio – dev'essere accolta.
Risulta provato che , decorso il termine concordato con , ha rivenduto CP_3 CP_1
(doc. 18) la macchina de qua per 550.000,00 euro oltre Iva il 29.11.2023.
Va detto, tuttavia, che ha riferito di offerte pervenute, tra il 2022 e il 2023, con CP_3 riguardo al macchinario per cui è causa, entro un range piuttosto ampio: all'offerta di CP_1 per 700.000,00 euro oltre Iva si contrappone persino una proposta per 450.000,00 euro, avanzata soltanto un anno dopo. Altre offerte, riferite a pag. 22 della comparsa di costituzione (per 600.000,00 euro e 650.000,00 euro) non sono documentate, ma soltanto riferite.
A fronte delle contestazioni di controparte sull'esatta quantificazione del danno e tenuto conto dell'impossibilità di verificare le condizioni del macchinario al momento della vendita il 29.11.2023, può procedersi alla liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., essendo certo – nell'an – che abbia patito un nocumento, consistito nell'aver, CP_3 in ogni caso, ricavato dalla vendita un importo inferiore a quello che le avrebbe CP_1 dovuto versare.
Considerate le circostanze che precedono, il danno può essere liquidato, in via complessiva e in moneta attuale, in 100.000,00 euro, ottenuto effettuando – sia pure con necessari arrotondamenti – una valutazione media rispetto a tutte le offerte pervenute a
, inclusa quella di e quella poi accettata. CP_3 CP_1
Su tale somma sono dovuti gli interessi in misura legale da oggi, giorno della liquidazione del danno, al pagamento effettivo.
6. Compensazione.
Gli importi come sopra indicati possono formare oggetto di compensazione, come espressamente prospettato da (e trattandosi comunque di compensazione CP_3 impropria, originante da unico rapporto). Sicché, dovrà corrispondere 28.325,75 CP_1 euro, oltre interessi dalla liquidazione al saldo effettivo.
7. Le spese.
Il giudizio sulle spese di lite segue la soccombenza.
Considerato tuttavia che le domande di sono state accolte in misura ben inferiore a CP_1 quanto possa dirsi per , le spese possono essere compensate per 1/3. CP_3
Per i restanti 2/3 sono a carico di e si liquidano considerando il decisum (quindi, CP_1 scaglione superiore a 52.001,00 euro), con applicazione dei valori intermedi per le fasi di p. 10 studio, introduzione e decisione, prossimi ai minimi per la fase istruttoria e di trattazione
(in assenza di attività probatoria).
Operate le debite operazioni aritmetiche, dovrà corrispondere 7.600,00 euro, oltre CP_1 accessori come da dispositivo.
La domanda ex art. 96 c.p.c. è respinta, non essendovi integrale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 437 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA risolto il contratto stipulato il 7.11.2022 per inadempimento di CP_1
2) NA restituire ad 'importo di 70.000,00 Controparte_3 CP_1 euro, oltre interessi in misura di legge dalla data della domanda giudiziale;
3) NA a restituire ad l'importo di CP_1 Controparte_3
100.000,00 euro, oltre interessi in misura di legge dalla data odierna al saldo effettivo;
4) operata la compensazione tra le somme reciprocamente dovute, NA CP_1
restituire ad 'importo di 28.325,75 euro, oltre interessi
[...] Controparte_3 in misura di legge dalla data odierna al saldo effettivo
5) RESPINGE tutte le altre domande formulate reciprocamente dalle parti;
6) COMPENSA le spese di lite per 1/3;
7) NA a rifondere, per i restanti 2/3, le spese di lite ad CP_1 liquidate, già operata la riduzione per compensazione, in Controparte_3
7.600,00 euro, oltre 15% per spese generali, IVA e cpa.
Sentenza resa il giorno 28 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 437 dell'anno 2024, introdotta da:
(c.f. in persona del l.r.p.t. con il CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 patrocinio dell'Avv. MANCINI MARCO e dell'Avv. CONSOLI GRAZIELLA e domicilio eletto presso lo studio dei difensori.
ATTORE
CONTRO
c.f. in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 P.IVA_2
CANNIZZARO FABIO GREGORIO e dell'Avv. PISCITILLI DONATELLA, e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE:
In via principale: con riferimento al contratto di compravendita meglio descritto in atti, sottoscritto il 07.11.2022 tra ed previo accertamento e CP_1 Controparte_3 dichiarazione dell'illegittimità e dell'inefficacia della risoluzione contrattuale operata da in data 06.11.2023, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto Controparte_3 medesimo in ragione del grave inadempimento posto in essere dalla società odierna convenuta e, per l'effetto:
- Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_3 restituzione in favore di dell'importo di € 70.000,00 (euro settantamila/00) CP_1 ricevuto a titolo di acconto per l'acquisto della macchina da stampa Heidelberg XL 75 6L
– f Y 2013 Serie LS000917 ovvero del diverso, maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia.
p. 1 - Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_3 risarcimento in favore di del danno quantificato nella somma di € 105.000,00 CP_1
(euro centocinquemila/00) a titolo di mancato guadagno per la rivendita della macchina da stampa Heidelberg XL 75 6L – f Y 2013 Serie LS000917, ovvero nella diversa maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia.
- Condannare inoltre in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 al risarcimento in favore di del danno – da liquidarsi con valutazione in via CP_1 equitativa ex art. 1226 c.c. - a titolo di lesione all'immagine commerciale.
In via di mero subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle su estese domande, alla luce della risoluzione contrattuale comunque verificatasi, condannare in ogni caso in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, alla restituzione in favore di dell'importo di € 70.000,00 (euro CP_1 settantamila/00) ricevuto a titolo di acconto per l'acquisto della macchina da stampa
Heidelberg XL 75 6L – f Y 2013 Serie LS000917, ovvero del diverso, maggiore o minore importo che verrà ritenuto di giustizia.
Il tutto, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino al soddisfo.
In ogni caso: rigettare la domanda riconvenzionale spiegata da nei Controparte_3 confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque non provata;
CP_1 rigettare altresì l'avversaria domanda di condanna nei confronti di ex art. 96 CP_1
c.p.c. perchè anch'essa del tutto infondata. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
PARTE CONVENUTA: in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'esatto adempimento di CP_3
e la legittimità della risoluzione ex lege, ai sensi dell'art. 1454 c.c., operata da CP_3 come in atti, e per l'effetto rigettare tutte le domande ex adverso proposte;
[...] in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale per inadempimento della società attrice e, per l'effetto, condannare al pagamento CP_1 in favore di della somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) Controparte_3 netti, detratti euro 70.000,00 (settantamila/00) comprensivi di iva, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno, oltre interessi moratori medio tempore maturati, o della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari e condanna al pagamento a titolo di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., della somma che il Giudice liquiderà con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. in via istruttoria: si ribadisce la contestazione in relazione al documento sub. 16 di controparte per tutti i motivi dedotti in atti;
si insiste per l'ammissione di tutti i documenti prodotti e delle prove articolate con la memoria ex art. 171-ter c.p.c. no. 2 del 19 luglio
2024 e la memoria ex art. 171-ter c.p.c. no. 3 del 31 luglio 2024 con i testi ivi indicati che p. 2 di seguito si trascrivono integralmente: si chiede ammettersi l'interrogatorio formale di amministratore unico della , nonché la prova per testi sui seguenti Controparte_2 CP_1 capitoli preceduti dalle parole “Vero che”:
[…]
Si chiede di essere ammessi a prova contraria a quella eventualmente articolata da controparte ed ammessa con i testi indicati.
Si chiede, altresì, all'Ill.mo Giudice – ai sensi dell'articolo 210 c.p.c. – di disporre la produzione del libretto unico del lavoro (LUL) del signor al 2010 ad oggi. Parte_1
Inoltre, ai sensi del medesimo articolo, si formula richiesta formale di esibizione della pec inviata dall'Avv. Mancini all'Avv. Cannizzaro in data 13 febbraio 2024.
Si insta, infine, per la produzione del video come doc. 21 ivi pubblicato da della CP_1 stampante di cui è causa di cui si chiede autorizzazione al deposito all'adito Tribunale.
Per tutto quanto sin qui descritto, dedotto e prodotto, riportandosi integralmente a quanto già dedotto in comparsa di costituzione e risposta, nonché nei successivi atti depositati da questa difesa, si chiede nuovamente il rigetto delle domande tutte di controparte
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Gli atti introduttivi e l'attività processuale.
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 4.3.2024, ha evocato in giudizio CP_1
chiedendo l'accoglimento delle domande in epigrafe trascritte. Controparte_3
Le domande svolte in questa sede attengono, in sintesi e nei limiti di quanto rileva, al contratto di compravendita stipulato tra le odierne parti il 7.11.2022 (doc. 1 att.), avente a oggetto una macchina da stampa, modello Heidelberg XL 75 6L – f Y 2013 Serie
LS000917, ceduto da ad , verso il corrispettivo di totali 700.000,00 euro CP_3 CP_1 oltre Iva e con ritiro programmato per agosto/settembre 2023 (al massimo, entro il
30.10.2023). Del totale, 70.000,00 euro erano già stati corrisposti a titolo di caparra.
Parte attrice ha lamentato l'inefficacia della risoluzione ex art. 1454 c.c. intimata il
6.11.2023 da , in quanto non sarebbero stati rispettati i presupposti di legge CP_3 perché si producesse l'effetto risolutivo ope legis del contratto.
Inoltre, ha chiesto la risoluzione del medesimo contratto sul presupposto che il CP_1 macchinario sarebbe risultato privo di talune qualità essenziali, ovvero il possibile utilizzo con lampade UV tradizionali;
ha dunque sollecitato la restituzione della somma di
70.000,00 euro, versata a titolo di caparra.
Infine, la domanda risarcitoria, quantificata in 105.000,00 euro, costituirebbe rimedio al nocumento patito in quanto , per effetto dell'altrui inadempimento, non ha potuto CP_1 rivendere il macchinario ad altra società interessata, , al maggior Controparte_4 prezzo di 805.000,00 euro. Inoltre, è stato dedotto un danno d'immagine.
Con tempestiva costituzione del 15.5.2024, ha domandato l'accoglimento CP_3 delle proprie conclusioni ut supra formulate.
p. 3 Nello specifico, il convenuto ha dedotto di aver consentito talune ispezioni al macchinario, come consta dal contratto (“macchina come ispezionata il 3/11/2022 […] una seconda ispezione verrà eseguita prima dello smontaggio e pagamento a saldo”) e come poi sarebbe avvenuto il 20.7.2023 e il 2.10.2023. Il 20.10.2023, sul presupposto dell'inadempimento di , ha intimato ex art. 1454 c.c. la risoluzione del CP_1 CP_3 contratto;
atto unilaterale del quale il convenuto ha rivendicato la piena legittimità.
In ogni caso, ha dedotto la tardività della denuncia ex art. 1497 c.c., siccome CP_3 pervenuta il 12.10.2023 a fronte dell'ispezione del 2.10.2023 e ha allegato che il macchinario oggetto di contratto era perfettamente idoneo al funzionamento con lampade
UV.
In via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di controparte al risarcimento del danno, quantificato in 150.000,00 euro oltre Iva, avendo infatti venduto il macchinario successivamente ad altra impresa (Coci s.a.) al minor prezzo di 550.000,00 euro.
1.1. All'udienza di comparizione dell'11.9.2024, il giudice ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa, che è stata accettata dalla sola attrice.
Con ordinanza del 6.11.2024, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione, esclusa l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti e della CTU, è stata fissata udienza ex art. 189 c.p.c. per il successivo 12.2.2025, poi sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza del 13.2.2025 la causa è stata spedita in decisione.
2. Le istanze di prova.
Quanto ai capitoli di prova orale – per testi e interpello – se ne ribadisce, in questa sede, la inammissibilità e l'irrilevanza.
Quanto a quelli formulati con la seconda memoria di parte attrice, peraltro non richiamati specificamente all'atto di precisare le conclusioni (Cass. 33103/21), sono:
− genericamente formulati, senza debita contestualizzazione soggettiva, oggettiva e spazio-temporale (1, 8, 25);
− valutativi e quindi inammissibili, in quanto sollecitano, da parte del teste, un giudizio e non il riferimento di fatti (2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24);
− oggetto di prova documentale, quindi irrilevanti (5, 6, 11, 12, 13);
− irrilevanti ai fini del decidere (7, 9, 10).
La sollecitata CTU è da ritenersi chiaramente esplorativa, anche in ragione di quanto poi si dirà in punto di onus probandi. In proposito va richiamato l'orientamento per cui è fatto divieto di indagine esplorativa (Cass. 10941/23, App. Lecce, 344/23, in DeJure), in forza del quale “tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”. Si tenga conto, peraltro, che il macchinario de quo è stato medio tempore rivenduto e trasferito all'estero, sicché l'esame peritale avrebbe avuto a oggetto un bene p. 4 di cui era impossibile stabilire le condizioni al momento della stipula del contratto, in assenza di qualsiasi documento che attestasse lo stato del macchinario al momento in cui era insorta, tra le parti, la controversia (alla cui finalità sono preposti, come noto, specifici rimedi e strumenti nel codice di rito).
Quanto alle istanze di prova di parte convenuta, quelle ex art. 210 c.p.c. sono irrilevanti;
il video sub doc. 21 poteva essere prodotto su consueti supporti (CD/DVD) presso la cancelleria dell'ufficio, senza necessità di alcuna autorizzazione. Non essendo stato prodotto, non v'è modo di esaminarlo.
Circa i capitoli di prova orale, si osservi che essi sono:
− valutativi e quindi inammissibili, in quanto sollecitano, da parte del teste, un giudizio e non il riferimento di fatti (2, 4, 6, 7, 10, 13);
− oggetto di prova documentale, quindi irrilevanti (3, 5, 9, 11, 12, 14);
− irrilevanti ai fini del decidere (1, 8).
In estrema sintesi, la causa – per la natura delle domande e per quanto ampiamente prodotto dalle parti – ben può e deve essere decisa sulla base del cospicuo corredo documentale versato in atti.
3. Le contrapposte domande di risoluzione.
3.1. L'inefficacia della risoluzione ex art. 1454 c.c.
L'esame nel merito delle domande muove necessariamente dalla richiesta attorea di
“accertamento e dichiarazione dell'illegittimità e dell'inefficacia della risoluzione contrattuale operata da in data 06.11.2023”, con conseguente Controparte_3 accertamento e declaratoria “[del]la risoluzione del contratto medesimo in ragione del grave inadempimento posto in essere dalla società odierna convenuta”.
La domanda può essere solo parzialmente accolta, quanto, cioè, all'evocata inefficacia della risoluzione ope legis intimata da . CP_3
L'art. 1454 c.c. prevede un meccanismo di risoluzione contrattuale di diritto – che prescinde dalla pronuncia dell'autorità giudiziaria – e che presuppone la sussistenza di un inadempimento (grave e imputabile), l'intimazione scritta di un termine non inferiore a giorni quindici (salve le ipotesi di cui al co. 2 della citata disposizione) e la dichiarazione che, in caso di vano decorso del termine, il contratto sarà da intendersi risolto.
In proposito, per quanto qui rileva, si deve dare continuità all'orientamento della Suprema
Corte (Cass. 32821/23) per cui “la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. esige la manifestazione univoca della volontà dell'intimante, non solo di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, avvertendo la parte diffidata che l'intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo, ma anche di ritenere risolto ope legis il contratto in caso di mancato adempimento entro tale termine, non potendo tale manifestazione sopraggiungere in un momento successivo alla diffida”. Inoltre, sempre la
Cassazione ha avuto cura di precisare (da ultimo, Cass. 8943/20) che “in tema di diffida ad adempiere, la fissazione al debitore di un termine per l'adempimento inferiore ai quindici p. 5 giorni trova fondamento solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 1454, comma 2,
c.c., ovvero allorché ricorra una specifica previsione derogatoria o quando il termine abbreviato sia congruo rispetto alla natura del contratto o agli usi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto congruo il termine ridotto assegnato avuto riguardo al fatto che sulla base di una precedente missiva il debitore era già inadempiente e non aveva contestato il termine assegnatogli)”.
Nel caso in esame, si osservi che, nella missiva del 20.10.2023 (v. doc. 06 att., pag. 2) indirizzata dalla convenuta all'attrice, si legge: “in conformità con il contratto di compravendita stipulato il 7 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 1454 c.c. si invita e diffida a dare adempimento ai suoi obblighi contrattuali entro e non oltre 5 giorni dal CP_1 ricevimento della presente e quindi di effettuare il pagamento immediato del saldo del prezzo, pari a €784.000,00, IVA compresa, da versare sul conto corrente noto alla medesima, indicando inoltre immediatamente la data del ritiro del macchinario. Laddove cosi non sia, la cliente si riserva ogni azione a tutela sia per la eventuale mancata esecuzione del contratto e sia per i danni conseguenti (ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, legati alla perdita di chance in relazione alla vendita del macchinario ad altro soggetto terzo, ovvero alla occupazione degli spazi dello stabilimento oltre la data di scadenza del 30 ottobre 2023)”. Il successivo 6.11.2023 (doc. 10 att.) ha CP_3 scritto alla controparte ritenendo “ormai trascorso il termine concesso ad per CP_1 adempiere avendo la stessa mancato di ottemperare ai propri obblighi”, considerandosi libera di cedere a terzi il macchinario.
Dato atto di quanto sopra, la risoluzione non può ritenersi perfezionata in quanto (a) nella missiva, non è espressamente indicata la volontà di ritenere risolto il contratto in caso di vano decorso del termine. Semmai, con la missiva citata, ha sollecitato CP_3
l'adempimento degli obblighi del compratore (ossia il ritiro del bene e il pagamento del saldo), prospettando genericamente di tutelarsi per la “mancata esecuzione del contratto”
e di chiedere il risarcimento dei danni;
(b) il termine assegnato, ossia “5 giorni”, è nettamente inferiore a quello fissato ex art. 1454 c.c. e non è stata dedotta alcuna pattuizione o uso di settore per cui si potesse ritenere legittimo un termine di soli giorni cinque.
Le ragioni che fondano l'accoglimento della domanda di giustificano quindi il CP_1 parallelo rigetto della richiesta di di ritenere “la legittimità della risoluzione ex CP_3 lege, ai sensi dell'art. 1454 c.c., operata da come in atti”. Controparte_3
3.2. Infondatezza della domanda di risoluzione per mancanza di qualità.
Non può invece essere accolta la domanda di ritenere risolto il contratto, che parte attrice fondava sulla sussistenza dei presupposti a tal fine legittimanti ex art. 1497 c.c.
A tale conclusione si perviene per l'assorbente ragione che non ha adempiuto CP_1 all'onere di provare la carenza delle qualità promesse rispetto al macchinario oggetto di vendita, ossia, in tesi, la capacità di funzionamento con lampade UV tradizionali.
p. 6 In proposito, si deve infatti ricordare l'insegnamento della Suprema Corte (Cass.
14895/23) per cui “ove venga esperita l'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse della cosa venuta, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione”. Inoltre, nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l'orientamento
(Cass. 21204/16) per cui “la clausola contrattuale "vista e piaciuta", che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per i vizi di quest'ultima limitatamente a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede”.
Nel caso in esame, risulta che, al momento della stipula, ossia il 7.11.2022, il macchinario era stato ispezionato da (“una seconda ispezione verrà eseguita […]”) e l'acquirente CP_1 ha accettato “il macchinario suddetto nelle condizioni come ispezionato visto e piaciuto”.
Inoltre, il 20.7.2023 vi è stata un'ulteriore prova del macchinario alla presenza anche di incaricati di ., società interessata a sua volta a riacquistare il bene Parte_2 dall'odierna attrice (v. doc. 8 conv.), così come poi (v., più ampiamente, infra) il 2.10.2023 vi è stata una ispezione, come concordata tra le parti (doc. 12 conv.).
Secondo quanto prospetta , il primo momento in cui si sarebbe accertata la carenza CP_1 di qualità essenziali coinciderebbe (v. doc. 04 att.) con l'ispezione al macchinario da parte di un tecnico di , all'esito della quale l'intermediario avrebbe Controparte_4 riferito ad che “he thinks its UV system is not UV but it is a LE” (così letteralmente). CP_1
Non vi è alcun altro supporto probatorio alla tesi attorea – se non una e-mail lapidaria e formulata in termini dubitativi (“egli pensa”) – per cui la macchina non sarebbe stata in grado di procedere alla stampa con lampade UV. Non è stata prodotta una relazione tecnica di parte (come di solito è prassi in materia); non sono stati acquisiti video o fotografie del macchinario;
non è stato attivato, quando già tra le parti era contestata la circostanza, il rimedio ad hoc previsto di cui agli artt. 696 o 696-bis c.p.c., che avrebbe consentito di cristallizzare la verifica nell'immediatezza.
Peraltro, al momento dell'invio della email sub doc. 04, il macchinario era già stato ispezionato due volte e verificato, quanto al funzionamento, nel luglio 2023. Sarebbe quantomeno sorprendente ritenere che, in quei due casi e dopo quasi un anno dalla stipula del contratto, mai sia stato rilevato, anche solo in termini dubitativi, che la macchina venduta fosse priva della capacità di stampare con lampade UV.
Inoltre, il contratto conteneva la clausola “visto e piaciuto”, concordata già dopo una prima ispezione e con riferimento a un bene – una macchina da stampa di ingente valore – oggetto di compravendita tra società operanti nel settore commerciale di riferimento,
p. 7 sicché senz'altro dotate di personale in grado di valutare con attenzione le caratteristiche degli apparecchi.
Né è possibile ritenere che una mancanza di qualità – che in tesi attorea avrebbe dovuto comportare l'implementazione “con una cabina elettrica del costo minimo di € 150.000,00
(si parla, dunque, di un costo superiore ad oltre il 20% del prezzo di compravendita dell'intero macchinario) – possa considerarsi occulta e tale essere rimasta così a lungo, a fronte di una ispezione e di una prova in situ.
Il deficit probatorio non può, come già anticipato, essere superato dalla richiesta di procedere a CTU, in assenza di elementi, che la parte onerata avrebbe dovuto produrre.
L'accertamento peritale si sarebbe quindi svolto con finalità meramente esplorativa, quando ormai era decorso circa un anno dal momento in cui la controversia tra le parti era insorta, in assenza di qualsiasi documento relativo allo stato del macchinario al termine previsto dal contratto inter partes, non può che ritenersi superflua ai fini della decisione, ben potendo essersi registrate delle alterazioni del bene e, comunque, non essendovi la possibilità di riconoscere la corrispondenza dell'attuale stato di fatto a quello dell'ottobre
2023. La prospettiva di svolgere l'approfondimento su mera documentazione o su analogo macchinario è del tutto inconferente, poiché è chiaro che l'unico e solo oggetto di esame doveva – a tutto concedere – essere proprio l'oggetto del contratto.
Le considerazioni che precedono assorbono qualsiasi considerazione sulla tempestività
(o meno) della denuncia da parte dell'attrice.
In conclusione, la domanda di risoluzione ex art. 1497 c.c. dev'essere rigettata.
3.3. La domanda implicita di risoluzione ope iudicis.
Il rigetto (v. § 3.1.) della domanda di accertamento della legittimità della risoluzione ope legis proposta dalla convenuta non esonera tuttavia, alla luce del condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dall'esame della domanda, da ritenersi implicita, di risoluzione giudiziale.
In proposito, la Cassazione (Cass. 23193/20; 11493/14; 17703/11; 24389/06) ha sancito che “in tema di inadempimento contrattuale, mentre nella proposizione di una domanda di risoluzione di diritto per l'inosservanza di una diffida ad adempiere, può ritenersi implicita, in quanto di contenuto minore, anche la domanda di risoluzione giudiziale di cui all'art. 1453 cod. civ., non altrettanto può dirsi nell'ipotesi inversa, di proposizione soltanto di quest'ultima domanda”.
Deve quindi esaminarsi – avendone il giudice il potere-dovere, così espressamente Cass.
24389/06 anche nella massima ufficiale – l'implicita domanda di risoluzione giudiziale.
Infatti, la volontà di risolvere un contratto di compravendita per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione. Ciò in quanto il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore p. 8 meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante.
Nella fattispecie in esame, è palese che, ritenute infondate le doglianze di in ordine CP_1 alla carenza delle qualità essenziali, il compratore è rimasto inadempiente rispetto alle obbligazioni di versamento del saldo prezzo e di ritiro del macchinario;
peraltro, mai CP_1 ha dedotto di aver pagato il dovuto o di aver prelevato il cespite (tant'è vero, anzi, che lo stesso è stato poi rivenduto).
Né si può ritenere validamente opposta, ex art. 1460 c.c., la circostanza dell'indisponibilità di rispetto allo svolgimento della seconda ispezione prevista ex contractu. CP_3
Se si considera che è rimasto privo di prova il presunto difetto di qualità, è evidente, quanto alle ulteriori doglianze avanzate da anche ex art. 1460 c.c., che una prima ispezione CP_1 del macchinario aveva preceduto la stipula, che erano state eseguite delle prove di stampa in situ nel luglio 2023, e che (v. doc. 12 conv.) il 2.10.2023 si è svolta una ulteriore ispezione del macchinario, così risultando adempiuto quanto previsto dal negozio inter partes.
Il doc. 12 non è mai stato oggetto di disconoscimento alcuno e, nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c., non ha contestato la circostanza dell'ispezione del 2.10.2023. CP_1
La pretesa di di svolgere un'ulteriore perizia in contraddittorio è dunque esorbitante CP_1 rispetto ai patti, anche se si tiene conto dell'obbligo di buona fede e reciproca collaborazione nell'esecuzione del contratto.
Né può ritenersi contrario a buona fede, come prospettato dall'attrice, l'invio della missiva del 20.10.2023, posto che, all'epoca, il termine per l'adempimento era sempre più prossimo e vi era il legittimo interesse a sollecitare a provvedere al saldo e al ritiro. CP_1
Inoltre, il fatto che la diffida ad adempiere inviata non si possa considerare efficace non costituisce inadempimento contrattuale: semplicemente, il difetto dei presupposti ex art. 1454 c.c. comporta l'impossibilità che si producessero gli effetti auspicati da . CP_3
In sintesi, dunque, in accoglimento della (implicita) domanda di , il contratto CP_3 dev'essere risolto ex art. 1453 c.c. per l'inadempimento, grave e imputabile, da parte di
. CP_1
4. Ulteriori domande di . CP_1
La pronuncia risolutiva comporta l'accoglimento, in conseguenza di quanto osservato, della domanda di di ottenere la restituzione dell'importo di 70.000,00 euro, oltre CP_1 interessi in misura di legge dalla data della domanda giudiziale (4.3.2024).
Infatti, pronunciata la risoluzione, opera – in difetto di altro accordo tra le parti – il meccanismo di cui all'art. 1458 c.c.; essendo pacifico (e documentato, v. doc. 02 att.) il versamento di due acconti, per totali 70.000,00 euro, da parte di , tale somma non CP_1 può che essere restituita.
Aggiunti gli interessi in misura di legge, sino a oggi, l'importo dovuto è pari a 71.674,25 euro.
p. 9 Le domande risarcitorie di sono infondate in quanto, non essendo stato dimostrato CP_1
l'invocato inadempimento di controparte, difetta il presupposto per il ristoro di un nocumento patrimoniale, sia esso relativo alla perdita del margine che sarebbe stato lucrato con la rivendita, sia esso concernente il preteso danno d'immagine.
5. La domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale.
La domanda risarcitoria di – in ipotesi fondata sul presupposto che la vendita CP_3 del macchinario, effettuata solo a seguito del fallimento del rapporto con , sarebbe CP_1 avvenuta a condizioni di minore vantaggio – dev'essere accolta.
Risulta provato che , decorso il termine concordato con , ha rivenduto CP_3 CP_1
(doc. 18) la macchina de qua per 550.000,00 euro oltre Iva il 29.11.2023.
Va detto, tuttavia, che ha riferito di offerte pervenute, tra il 2022 e il 2023, con CP_3 riguardo al macchinario per cui è causa, entro un range piuttosto ampio: all'offerta di CP_1 per 700.000,00 euro oltre Iva si contrappone persino una proposta per 450.000,00 euro, avanzata soltanto un anno dopo. Altre offerte, riferite a pag. 22 della comparsa di costituzione (per 600.000,00 euro e 650.000,00 euro) non sono documentate, ma soltanto riferite.
A fronte delle contestazioni di controparte sull'esatta quantificazione del danno e tenuto conto dell'impossibilità di verificare le condizioni del macchinario al momento della vendita il 29.11.2023, può procedersi alla liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., essendo certo – nell'an – che abbia patito un nocumento, consistito nell'aver, CP_3 in ogni caso, ricavato dalla vendita un importo inferiore a quello che le avrebbe CP_1 dovuto versare.
Considerate le circostanze che precedono, il danno può essere liquidato, in via complessiva e in moneta attuale, in 100.000,00 euro, ottenuto effettuando – sia pure con necessari arrotondamenti – una valutazione media rispetto a tutte le offerte pervenute a
, inclusa quella di e quella poi accettata. CP_3 CP_1
Su tale somma sono dovuti gli interessi in misura legale da oggi, giorno della liquidazione del danno, al pagamento effettivo.
6. Compensazione.
Gli importi come sopra indicati possono formare oggetto di compensazione, come espressamente prospettato da (e trattandosi comunque di compensazione CP_3 impropria, originante da unico rapporto). Sicché, dovrà corrispondere 28.325,75 CP_1 euro, oltre interessi dalla liquidazione al saldo effettivo.
7. Le spese.
Il giudizio sulle spese di lite segue la soccombenza.
Considerato tuttavia che le domande di sono state accolte in misura ben inferiore a CP_1 quanto possa dirsi per , le spese possono essere compensate per 1/3. CP_3
Per i restanti 2/3 sono a carico di e si liquidano considerando il decisum (quindi, CP_1 scaglione superiore a 52.001,00 euro), con applicazione dei valori intermedi per le fasi di p. 10 studio, introduzione e decisione, prossimi ai minimi per la fase istruttoria e di trattazione
(in assenza di attività probatoria).
Operate le debite operazioni aritmetiche, dovrà corrispondere 7.600,00 euro, oltre CP_1 accessori come da dispositivo.
La domanda ex art. 96 c.p.c. è respinta, non essendovi integrale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 437 dell'anno 2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA risolto il contratto stipulato il 7.11.2022 per inadempimento di CP_1
2) NA restituire ad 'importo di 70.000,00 Controparte_3 CP_1 euro, oltre interessi in misura di legge dalla data della domanda giudiziale;
3) NA a restituire ad l'importo di CP_1 Controparte_3
100.000,00 euro, oltre interessi in misura di legge dalla data odierna al saldo effettivo;
4) operata la compensazione tra le somme reciprocamente dovute, NA CP_1
restituire ad 'importo di 28.325,75 euro, oltre interessi
[...] Controparte_3 in misura di legge dalla data odierna al saldo effettivo
5) RESPINGE tutte le altre domande formulate reciprocamente dalle parti;
6) COMPENSA le spese di lite per 1/3;
7) NA a rifondere, per i restanti 2/3, le spese di lite ad CP_1 liquidate, già operata la riduzione per compensazione, in Controparte_3
7.600,00 euro, oltre 15% per spese generali, IVA e cpa.
Sentenza resa il giorno 28 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
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