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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/12/2025, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
2995/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2995/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
(c.f.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Poggiomarino alla Via Pio La Torre n. 11, presso lo studio dell'avv. Maria AN Iossa che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ) nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 09.07.2025 l'avv. Maria
AN Iossa per la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: 1) pronunciare la separazione dei coniugi per fatto addebitabile al sig. per grave violazione dei doveri nascenti dal Controparte_1
1 matrimonio, ordinandone l'annotazione presso il Registro dello Stato civile del Comune di CA
(SA); 2) disporre l'affido cd “super” esclusivo dei figli minori e alla madre Persona_1 Per_2 collocataria;
3) in subordine confermare l'affido esclusivo dei figli minori Parte_1 Per_1
e alla madre;
4) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita
[...] Per_2 Parte_1 in Poggiomarino (NA) alla via Mascagni n. 30 alla signora;
5) porre a carico del sig. Parte_1
quale contributo al mantenimento dei due figli minori il pagamento della somma di Controparte_1
€. 800,00 ovvero quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia all'esito della fase istruttoria, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo;
6) porre a carico della
[...]
P.IVA e CF. in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Poggiomarino (NA) – 80040- alla via Longola snc, il contributo di mantenimento previsto in favore dei figli minori, prelevandolo dalle somme percepite a titolo di retribuzione da , nato a [...] il [...], fino alla cessazione del rapporto di Controparte_1 lavoro;
7) ai sensi dell'art. 709 ter cpc si chiede: l'ammonizione del sig. ; la condanna Controparte_1 dello stesso al risarcimento dei danni in favore dei figli minori e della signora che si Parte_1 quantificano in €. 50.000,00 e/o a quella diversa somma maggiore o minore che il Giudice riterrà giusta ed equa;
la condanna dello stesso al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della
[...]
Parte_2
Il Pubblico Ministero, in data 15.12.2025, concludeva per la separazione personale dei coniugi con conferma dei provvedimenti urgenti già emanati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.05.2022, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con il resistente in CA il 20.03.2017, nel corso del quale nascevano due figli, nata il Per_1
29.03.2017, e , nato il [...], esponeva che era venuta meno l'unione affettiva e Per_2
sentimentale fra i coniugi;
che la prosecuzione del rapporto matrimoniale era divenuta impossibile a causa del comportamento del marito, il quale in più occasioni si era reso protagonista di episodi di violenza fisica, verbale e psicologica ai danni della moglie anche alla presenza dei figli.
Aggiungeva che, per tali ragioni, in data 07.05.2022 sporgeva formale denuncia nei confronti del marito, in seguito alla quale si trasferiva unitamente ai figli minori presso i propri genitori in
Boscoreale (NA) alla via Marra n. 7; fatte queste premesse, domandava che venisse pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi con conseguente addebito della responsabilità al marito.
Con riferimento agli ulteriori profili, la ricorrente domandava l'affidamento in via esclusiva dei due figli ancora minorenni, con collocazione presso di sé nella casa coniugale, di cui domandava
2 l'assegnazione, e chiedeva di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della prole pari ad euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
All'udienza presidenziale del 12.10.2022, compariva la ricorrente e il Presidente, data la mancata comparizione del resistente, sebbene ritualmente evocato in giudizio, dava atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido esclusivo alla madre dei due figli minori, con residenza presso la stessa;
assegnava alla ricorrente la casa familiare sita in Poggiomarino alla via
Mascagni n. 30; disponeva informazioni da parte dei S.S. territorialmente competenti;
disponeva che gli incontri tra l' e i due figli minori avessero luogo in contesto protetto con cadenza CP_1 settimanale;
invitava i coniugi ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e/o di sostegno alla genitorialità; poneva a carico del resistente l'assegno mensile di euro 500,00 quale contributo al mantenimento dei due figli minori conviventi con la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti venivano rimesse innanzi al G.I..
Con memoria integrativa, parte ricorrente deduceva che il coniuge, dal momento dell'allontanamento dalla dimora familiare, non aveva mai contribuito al mantenimento della prole, limitandosi a corrispondere una tantum una somma pari ad euro 290,00 (di cui euro 40,00 dopo l'emissione dell'ordinanza presidenziale), e domandava la modifica del provvedimento presidenziale con riguardo, in particolare, al profilo economico, chiedendo di aumentare l'importo stabilito per il mantenimento dei figli da euro 500,00 ad euro 800,00; domandava, altresì, viste le inadempienze del coniuge, ammonirsi il sig. nonché condannare lo stesso al risarcimento dei danni, quantificati CP_1 in euro 50.000,00, in suo favore e in favore dei figli minori e, ancora, condannarlo al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c..
Inoltre, con istanza del 14.02.2023, la ricorrente, visto il reiterato inadempimento del coniuge rispetto all'obbligo di contribuire al mantenimento della prole, chiedeva all'intestato Tribunale ordinarsi al datore di lavoro dell' di versare a lei direttamente l'importo dell'assegno dovuto. CP_1
Con provvedimento emesso all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.02.2023, il G.I., esaminate le richieste di parte ricorrente, dichiarata la contumacia del resistente, accoglieva l'istanza ex art. 156 c.c. proposto dalla e, per l'effetto, ordinava alla Pt_1 società di versare mensilmente alla ricorrente la somma Controparte_3 mensile di euro 500,00, prelevandola dalle somme percepite a titolo di retribuzione dall' CP_1 assegnava, altresì, alle parti, i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..
Rigettata l'istanza di prova testimoniale articolata dalla ricorrente e disposto il prosieguo del monitoraggio del nucleo familiare, con ordinanza del 27.03.2024, su istanza della ricorrente, veniva ordinato il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento al nuovo datore di lavoro del resistente
3 e, acquisite le relazioni dei S.S., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Disposta la riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale G.I. in data 10.10.2024, si procedeva all'ascolto della ricorrente e ritenuto opportuno attivare un percorso di supporto psicologico per i minori, la causa veniva rinviata per acquisire le relazioni.
Nelle more, preso atto dell'ulteriore istanza di parte ricorrente avente ad oggetto l'ordine di pagamento diretto ex art. 156 c.c., con ordinanza del 10.12.2024 veniva ordinato il versamento diretto al nuovo datore di lavoro del resistente;
acquisite le relazioni dei S.S. e visto il provvedimento del
Tribunale di Tore Annunziata sezione penale di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento irrogata nei confronti del resistente tanto rispetto alla moglie quanto rispetto ai figli, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 10.07.2025 in sostituzione dell'udienza del
9.07.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. disponendo, contestualmente, la trasmissione degli atti al P.M. per rendere le conclusioni.
Domanda di separazione e domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta, alla luce delle prospettazioni di parte ricorrente, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
Fondata è, poi, la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente.
Al riguardo, la ha allegato che il resistente, nel corso del matrimonio, si è reso protagonista di Pt_1 ripetuti atti di violenza verbale e fisica nei suoi confronti, spesso consumatisi al cospetto dei figli minori e che, pertanto, in data 07.05.2022 e 10.11.2023, decideva di sporgere formale querela nei confronti del coniuge presso la stazione dei Carabinieri di Poggiomarino. Inoltre, ha allegato che da ciò scaturiva il procedimento penale R.G.N.R. 2286/22 e che l' veniva rinviato a giudizio in CP_1 quanto imputato del reato ex art. 572 c.p.; nonché il procedimento R.G.N.R. 6188/23 cui seguiva decreto di giudizio immediato in quanto imputato del reato ex art. 572 co. 1 e 2 c.p. nonché del reato ex art. 614 bis co. 1 e 2 c.p. e del reato ex art. 61 co. 1 n. 2, 635 co. 1 e co. 11 n.7 in relazione all'art. 625 co. 1 n. 7 (cfr. documentazione in atti). Infatti, nonostante la pendenza del procedimento di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, come si evince dalla lettura dei capi di imputazione, continuava ad assumere condotte maltrattanti nei confronti della , minacciandola - a titolo Pt_1 esemplificativo - di farle togliere i figli e di ammazzare lei e la sua famiglia e, quando ella non
4 rispondeva al telefono, approfittava delle telefonate fatte ai figli per rivolgersi alla che Pt_1 ascoltava in viva voce;
ancora, nel capo di imputazione, si legge che dopo il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla , l' si introduceva nella suddetta abitazione Pt_1 CP_1 trattenendo le chiavi e, ancora, dopo averla minacciata di morte, forava i pneumatici della vettura della per impedirle di scappare. Pt_1
Dalla documentazione in atti, si evince inoltre che l' è stato sottoposto alla misura cautelare CP_1 del divieto di avvicinamento alla moglie , ai suoi figli ed ai suoi genitori, misura Parte_1 modificata dal Tribunale del Riesame il 13.12.2023 mediante indicazione dei luoghi (abitazione e lavoro) oggetto del divieto e previsione del divieto di portarsi a una distanza inferiore ai 500 metri ai luoghi frequentati dalla . Ancora, si evidenzia che, con provvedimento depositato in data Pt_1
19.06.2024, il Tribunale di Torre Annunziata sezione penale ha disatteso l'istanza di revoca della suddetta misura cautelare.
Orbene, pur essendo il procedimento penale ancora pendente come dedotto dalla medesima ricorrente in comparsa conclusionale, è evidente che sussistono sufficienti elementi per ritenere che l' CP_1 abbia adottato condotte gravemente lesive ai danni della moglie e dei figli. La ricostruzione prospettata dalla ricorrente, infatti, trova ampiamente riscontro nella documentazione prodotta, quali le copie delle descritte denunzie e gli atti del procedimento penale.
Il descritto comportamento del resistente, reiteratosi nel corso del matrimonio e anche in seguito all'adozione dei provvedimenti presidenziali, costituisce ragione sufficiente per dichiarare a lui addebitale la separazione. Infatti, “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.
Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ., ord., 3924/2018).
In ragione, quindi, della condotta posta in essere dal resistente, va accolta la domanda di addebito.
Affidamento, collocazione e regime di visita della prole;
assegnazione casa familiare.
Venendo ai provvedimenti da adottare nell'interesse della prole, in materia, è bene ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 155 bis c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o
5 comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In caso di separazione e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso. Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi e idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
Nel caso in esame, è evidente la condotta pregiudizievole assunta dal padre, sia per gli atti di violenza realizzati dall' anche alla presenza dei figli minori, sia per il reiterato inadempimento degli CP_1 obblighi di mantenimento, che ha portato la ricorrente a dover più volte richiedere l'ordine di pagamento diretto ai datori di lavoro che, nel tempo, si sono avvicendati.
D'altra parte, proprio in ragione delle condotte assunte, alle quali ha fatto seguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento, il resistente non ha allo stato alcun rapporto con i figli.
Quanto alla condizione dei minori, si rappresenta che, dalla relazione sul percorso psicologico, è emerso in modo evidente il disagio dai medesimi avvertito in conseguenza della difficile condizione familiare. In particolare, con riguardo alla minore nella relazione si legge: “dice di non Per_1 sentire la mancanza del genitore, di non ricordare attività fatte con lui che giocava solo con il fratello. Cerca di preservare l'immagine del padre non parlando mai di comportamenti francamente violenti o dei suoi stati di paura che comunque emergono dai suoi racconti. […] I traumi sono evidenti, ma la minore ha molta resistenza a parlarne pertanto si è espressa soprattutto attraverso i disegni […]”. Quanto, poi, al piccolo , nella relazione si evidenzia che non mostra difficoltà Per_2 intellettive ma problematiche di carattere emotivo, “ha paura di moltissime cose e si sente spesso in pericolo. Il suo tono dell'umore è spesso triste, mentre il suo comportamento è reattivo e aggressivo.
6 Rispetto alla sorellina mostra meno resistenza a parlare del padre di cui comunque ricorda poco, ma dice di sentirne la mancanza” (cfr. relazioni acquisite in data 18.03.2025).
Con riguardo alla ricorrente, dalla relazione dei S.S. competenti depositata il 18.04.2024, è emerso che “nel corso dei colloqui effettuati, la sig.ra appare una madre attenta ai bisogni e alle Pt_1 necessità dei propri bambini, sempre intenta a garantire loro tutto quanto di cui necessitano […].
Nel corso dei colloqui è emersa una chiara consapevolezza della sig.ra di quanto i propri Pt_1 bambini risentano delle problematiche e delle criticità verificatesi con il sig. la stessa CP_1 genitrice riferisce che si è chiusa nei rapporti con il padre che non vuole più vedere e sentire, Per_1
e che , invece, riverserebbe sulla madre la propria rabbia per l'assenza del padre”. Ella, Per_2 inoltre, proprio al fine di affrontare e superare i vissuti traumatici, ha partecipato con costanza al percorso di supporto psicologico, come risulta a ultimo dalle relazioni depositate il 18.03.2025.
Dunque, ritiene il Collegio che il padre non abbia manifestato un serio e costante interessamento verso le esigenze di vita e di sostentamento dei minori e che, dunque, sia contraria agli interessi dei minori una condivisione delle scelte educative della prole. Ne consegue che i figli minori vanno affidati alla madre, autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse dei figli ai sensi dell'art. 337 quater c.c. (in accoglimento delle conclusioni formulate dalla ricorrente), con collocazione privilegiata presso la stessa nella casa coniugale che, pertanto, va a lei assegnata.
Quanto al diritto di visita, allo stato, non può essere prevista alcuna regolamentazione, neppure in modalità protetta, attesa la sussistenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento anche nei confronti dei figli. Pertanto, è opportuno rimettere ai S.S. di valutare, allorquando verrà meno la suddetta misura cautelare, l'attivazione di incontri monitorati, tenuto conto dello stato emotivo dei minori e previa attivazione di specifici percorsi di rafforzamento delle capacità genitorialità per il padre, al fine di consentire una graduale ripresa dei rapporti.
Domanda di mantenimento dei figli minori.
Deve essere, pertanto, posto a carico del ricorrente, genitore non convivente con la prole, un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
7 In ordine all'entità dell'assegno che l' è tenuto a versare alla a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli minori, valutata ogni circostanza e tenuto conto dell'età dei due figli (8 e 6 anni), delle loro crescenti esigenze e dell'inesistenza di tempi di permanenza presso il padre, nonché della situazione patrimoniale del resistente, attualmente dipendente di una ditta di trasporti, della scarna documentazione in atti (da cui risulta che l'importo della retribuzione mensile alle dipendenze della ammontava a euro 1.897,03 a settembre 2024), nonché dei Controparte_3 redditi percepiti dalla ricorrente (che all'udienza del 27.11.2024 ha dichiarato di aver lavorato fino a giugno del 2024 per una cooperativa sociale percependo una retribuzione di euro 350,00 mensili e di essere supportata economicamente dai propri genitori, corrispondendo inoltre un canone di locazione di euro 400,00 mensili) e, ancora, del tempo trascorso dall'adozione dei provvedimenti presidenziali, il Tribunale ritiene equo determinare in euro 600,00 (euro 300,00 a figlio) l'importo dovuto da a titolo di mantenimento dei figli minori, da rivalutare annualmente secondo gli Controparte_1 indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Va, infine, accolta la richiesta della ricorrente di confermare l'ordine di pagamento diretto del suddetto assegno di mantenimento a carico del datore di lavoro.
Infatti, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale, in tema di separazione personale dei coniugi, l'ordine ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato all'erogazione dell'assegno di mantenimento ed inadempiente, di versarne una parte direttamente agli aventi diritto, presuppone l'accertamento, da parte del giudice, dell'inadempimento, mentre non deve tenersi conto delle esigenze dell'obbligato medesimo, né della gravità dell'inadempimento o dell'intenzionalità di esso (Cass. n. 23668/2006).
Nella specie, l'inadempimento in cui è incorso pacificamente il resistente fa sorgere fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti;
pertanto, essendo comprovato il rapporto di lavoro con la società P.IVA e CF. ), ai sensi dell'art. 156 co. 6 ratione Controparte_2 P.IVA_1 temporis applicabile, va ordinato alla società P.IVA e CF. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Poggiomarino (NA) - P.IVA_1
80040 - alla via Longola snc, di versare mensilmente a , nata a [...] il Parte_1
20.2.1982, nelle modalità che quest'ultima comunicherà, la somma mensile di euro 600,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat, prelevandola dalle somme percepite a titolo di retribuzione da , nato a [...] il [...]. Controparte_1
Domanda di condanna del resistente ex art. 709 ter c.p.c.
Parte ricorrente ha chiesto di disporre il risarcimento dei danni a carico dell' nei propri CP_1 confronti e dei figli in quanto inadempiente rispetto agli obblighi genitoriali ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., ratione temporis applicabile, quantificati complessivamente in euro 50.000,00 o nella diversa
8 somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, nonché di ammonire l' e, infine, di CP_1 condannarlo al pagamento di una somma in favore della delle ammende. Pt_2
Si premette che i provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. sono provvedimenti sanzionatori ed appartengono alla categoria dei danni punitivi, vale a dire strumenti di pressione psicologica sul soggetto obbligato che si adottano al fine di dissuaderlo dal perseverare nel comportamento illegittimo. Pur avendo il legislatore riferito espressamente l'aggettivo “gravi” alle sole inadempienze, è inevitabile ritenere che anche gli atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento debbano presentare, al fine di giustificare la modifica dei provvedimenti in vigore e l'eventuale adozione dei provvedimenti
“punitivi”, il carattere della rilevanza (che non necessariamente presuppone una reiterazione della condotta indebita). La giurisprudenza ha osservato che “le misure sanzionatorie previste dall'art. 709-ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata” (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/12/2022, n.37899).
Orbene, nella fattispecie in esame, può ritenersi che la condotta assunta dal resistente, che ha anche rilevanza penale (egli, tra l'altro, ha manifestato un netto disinteresse nei confronti dei figli non costituendosi in giudizio e non rispettando i provvedimenti presidenziali, tra cui l'obbligo di versare il mantenimento per i figli, erogato solo in seguito ai molteplici ricorsi proposti dalla ricorrente ai sensi dell'art. 156 c.c.), sia stata certamente pregiudizievole per minori.
Pertanto, si ritiene che le domande debbano essere accolte.
In ordine, poi, alla valutazione e liquidazione dei danni nel contesto familiare è destinata a trovare ampio spazio la discrezionalità del giudice, al fine di recuperare gli elementi di singolarità della fattispecie, rispetto all'obiettività della violazione della regola imposta, e a fornire il giusto peso al ruolo delle condotte altrui - sia dell'altro coniuge, sia degli stessi figli - nel causare, determinare o giustificare il comportamento denunciato, nel concorso di fattori che valgano a qualificare la rivendicazione risarcitoria. Ne consegue che il giudice è chiamato a decidere non in base ad una cognizione piena, bensì ad una cognizione sommaria, caratterizzata dalla circostanza che il genitore che richiede il risarcimento è sostanzialmente liberato dall'onere di provare sia l'esistenza, sia il
9 preciso ammontare del danno, essendo sufficiente che fornisca la prova dell'illecito endoprocessuale costituito dall'inadempienza o dalla violazione a quanto stabilito nel precedente provvedimento in materia. Ulteriore conseguenza che discende come immediato corollario dall'affermazione secondo cui le condanne risarcitorie qui esaminate prescindono dall'accertamento a cognizione piena della sussistenza di un danno ingiusto, è costituita dal rilievo che l'entità del risarcimento è svincolata da qualsiasi riferimento proporzionale ad una lesione eventualmente subita, per essere, invece, da riferirsi alla gravità della condotta illecita.
Sulla scorta dei principi appena enunciati, appare evidente come la condotta tenuta dal resistente sia meritevole di essere sanzionata ai sensi dell'art. 709 ter n. 2 e n. 3 c.p.c. Difatti, la ricorrente ha subito un pregiudizio morale nonché economico per il reiterato inadempimento degli obblighi economici da parte del resistente (almeno fin quando non ha agito per ottenere il versamento diretto dell'assegno)
e i figli minori hanno risentito emotivamente e psicologicamente della difficile condizione familiare, con evidente pregiudizio del loro diritto a mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori.
In ordine alla quantificazione di detto danno, che deve avvenire secondo il parametro dell'equità, si valuta congruo determinare lo stesso nell'importo complessivo di euro 10.000,00, di cui euro
3.000,00 in favore della ricorrente ed euro 7.000,00 in favore dei figli (euro 3.500,00 ciascuno), e pertanto il resistente va condannato al pagamento di tale somma in favore della ricorrente, anche nella qualità di genitore dei figli minori.
Va, altresì, disposto l'ammonimento del resistente al rispetto delle statuizioni disposte dal tribunale con la presente sentenza e, infine, la condanna del resistente al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al DM 55/14 come modificato al DM 147/22 tenuto conto del valore non determinabile della controversia e applicando i parametri minimi in ragione dell'attività concretamente espletata nelle differenti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e con addebito ad Parte_1 Controparte_1 CP_1
[...]
2) affida i figli minori , nata a [...] in data [...], e Persona_1 Per_3
, nato a Nocera Inferiore in data [...], in [...] esclusiva alla madre ,
[...] Parte_1 autorizzando quest'ultima a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse dei figli ai sensi dell'art. 337 quater c.c.;
10 3) dispone la collocazione privilegiata dei figli minori presso la madre nella casa coniugale sita in
Poggiomarino alla via Mascagni n. 30, che assegna alla medesima;
Parte_1
4) nulla dispone in ordine al diritto di visita del padre onerando i S.S. di Poggiomarino di valutare, allorquando verrà meno la misura cautelare irrogata nei confronti del resistente, l'attivazione di incontri monitorati, tenuto conto dello stato emotivo dei minori e previa attivazione di specifici percorsi di rafforzamento delle capacità genitorialità per il padre, al fine di consentire una graduale ripresa dei rapporti;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, l'assegno mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente in base agli indici Istat come per legge, nonché l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;
6) ordina alla società P.IVA e CF. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Poggiomarino (NA) - 80040 - alla via Longola snc, di versare mensilmente a , nata a [...] il [...], nelle modalità Parte_1 che quest'ultima comunicherà, la somma mensile di euro 600,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat, prelevandola dalle somme percepite a titolo di retribuzione da CP_1
nato a [...] il [...];
[...]
1) condanna al pagamento in favore di , in proprio e quale genitore Controparte_1 Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, della somma di euro 10.000,00, di cui euro
3.000,00 in favore di , ed euro 7.000,00 in favore dei minori (euro 3.500,00 Parte_1 ciascuno) ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.;
7) condanna al pagamento della sanzione di euro 1.500,00 in favore della Controparte_1 [...] ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.; Parte_2
8) ammonisce al rispetto delle statuizioni assunte nel presente provvedimento ai Controparte_1 sensi dell'art. 709 ter c.p.c.;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio sostenute dalla Controparte_1 ricorrente che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con la precisazione che il pagamento va disposto in favore dello Stato stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte ricorrente;
9) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di CA per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 13, parte I dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
11 Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2995/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
(c.f.: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Poggiomarino alla Via Pio La Torre n. 11, presso lo studio dell'avv. Maria AN Iossa che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(c.f. ) nato a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 09.07.2025 l'avv. Maria
AN Iossa per la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: 1) pronunciare la separazione dei coniugi per fatto addebitabile al sig. per grave violazione dei doveri nascenti dal Controparte_1
1 matrimonio, ordinandone l'annotazione presso il Registro dello Stato civile del Comune di CA
(SA); 2) disporre l'affido cd “super” esclusivo dei figli minori e alla madre Persona_1 Per_2 collocataria;
3) in subordine confermare l'affido esclusivo dei figli minori Parte_1 Per_1
e alla madre;
4) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita
[...] Per_2 Parte_1 in Poggiomarino (NA) alla via Mascagni n. 30 alla signora;
5) porre a carico del sig. Parte_1
quale contributo al mantenimento dei due figli minori il pagamento della somma di Controparte_1
€. 800,00 ovvero quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia all'esito della fase istruttoria, somma che sarà versata entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese di competenza e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo;
6) porre a carico della
[...]
P.IVA e CF. in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1 pro tempore, con sede in Poggiomarino (NA) – 80040- alla via Longola snc, il contributo di mantenimento previsto in favore dei figli minori, prelevandolo dalle somme percepite a titolo di retribuzione da , nato a [...] il [...], fino alla cessazione del rapporto di Controparte_1 lavoro;
7) ai sensi dell'art. 709 ter cpc si chiede: l'ammonizione del sig. ; la condanna Controparte_1 dello stesso al risarcimento dei danni in favore dei figli minori e della signora che si Parte_1 quantificano in €. 50.000,00 e/o a quella diversa somma maggiore o minore che il Giudice riterrà giusta ed equa;
la condanna dello stesso al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della
[...]
Parte_2
Il Pubblico Ministero, in data 15.12.2025, concludeva per la separazione personale dei coniugi con conferma dei provvedimenti urgenti già emanati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.05.2022, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 con il resistente in CA il 20.03.2017, nel corso del quale nascevano due figli, nata il Per_1
29.03.2017, e , nato il [...], esponeva che era venuta meno l'unione affettiva e Per_2
sentimentale fra i coniugi;
che la prosecuzione del rapporto matrimoniale era divenuta impossibile a causa del comportamento del marito, il quale in più occasioni si era reso protagonista di episodi di violenza fisica, verbale e psicologica ai danni della moglie anche alla presenza dei figli.
Aggiungeva che, per tali ragioni, in data 07.05.2022 sporgeva formale denuncia nei confronti del marito, in seguito alla quale si trasferiva unitamente ai figli minori presso i propri genitori in
Boscoreale (NA) alla via Marra n. 7; fatte queste premesse, domandava che venisse pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi con conseguente addebito della responsabilità al marito.
Con riferimento agli ulteriori profili, la ricorrente domandava l'affidamento in via esclusiva dei due figli ancora minorenni, con collocazione presso di sé nella casa coniugale, di cui domandava
2 l'assegnazione, e chiedeva di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento in favore della prole pari ad euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
All'udienza presidenziale del 12.10.2022, compariva la ricorrente e il Presidente, data la mancata comparizione del resistente, sebbene ritualmente evocato in giudizio, dava atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
disponeva l'affido esclusivo alla madre dei due figli minori, con residenza presso la stessa;
assegnava alla ricorrente la casa familiare sita in Poggiomarino alla via
Mascagni n. 30; disponeva informazioni da parte dei S.S. territorialmente competenti;
disponeva che gli incontri tra l' e i due figli minori avessero luogo in contesto protetto con cadenza CP_1 settimanale;
invitava i coniugi ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e/o di sostegno alla genitorialità; poneva a carico del resistente l'assegno mensile di euro 500,00 quale contributo al mantenimento dei due figli minori conviventi con la madre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le parti venivano rimesse innanzi al G.I..
Con memoria integrativa, parte ricorrente deduceva che il coniuge, dal momento dell'allontanamento dalla dimora familiare, non aveva mai contribuito al mantenimento della prole, limitandosi a corrispondere una tantum una somma pari ad euro 290,00 (di cui euro 40,00 dopo l'emissione dell'ordinanza presidenziale), e domandava la modifica del provvedimento presidenziale con riguardo, in particolare, al profilo economico, chiedendo di aumentare l'importo stabilito per il mantenimento dei figli da euro 500,00 ad euro 800,00; domandava, altresì, viste le inadempienze del coniuge, ammonirsi il sig. nonché condannare lo stesso al risarcimento dei danni, quantificati CP_1 in euro 50.000,00, in suo favore e in favore dei figli minori e, ancora, condannarlo al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c..
Inoltre, con istanza del 14.02.2023, la ricorrente, visto il reiterato inadempimento del coniuge rispetto all'obbligo di contribuire al mantenimento della prole, chiedeva all'intestato Tribunale ordinarsi al datore di lavoro dell' di versare a lei direttamente l'importo dell'assegno dovuto. CP_1
Con provvedimento emesso all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 20.02.2023, il G.I., esaminate le richieste di parte ricorrente, dichiarata la contumacia del resistente, accoglieva l'istanza ex art. 156 c.c. proposto dalla e, per l'effetto, ordinava alla Pt_1 società di versare mensilmente alla ricorrente la somma Controparte_3 mensile di euro 500,00, prelevandola dalle somme percepite a titolo di retribuzione dall' CP_1 assegnava, altresì, alle parti, i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c..
Rigettata l'istanza di prova testimoniale articolata dalla ricorrente e disposto il prosieguo del monitoraggio del nucleo familiare, con ordinanza del 27.03.2024, su istanza della ricorrente, veniva ordinato il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento al nuovo datore di lavoro del resistente
3 e, acquisite le relazioni dei S.S., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Disposta la riassegnazione del procedimento alla dott.ssa Coletti quale G.I. in data 10.10.2024, si procedeva all'ascolto della ricorrente e ritenuto opportuno attivare un percorso di supporto psicologico per i minori, la causa veniva rinviata per acquisire le relazioni.
Nelle more, preso atto dell'ulteriore istanza di parte ricorrente avente ad oggetto l'ordine di pagamento diretto ex art. 156 c.c., con ordinanza del 10.12.2024 veniva ordinato il versamento diretto al nuovo datore di lavoro del resistente;
acquisite le relazioni dei S.S. e visto il provvedimento del
Tribunale di Tore Annunziata sezione penale di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento irrogata nei confronti del resistente tanto rispetto alla moglie quanto rispetto ai figli, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 10.07.2025 in sostituzione dell'udienza del
9.07.2025, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. disponendo, contestualmente, la trasmissione degli atti al P.M. per rendere le conclusioni.
Domanda di separazione e domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale.
Nella specie risulta, alla luce delle prospettazioni di parte ricorrente, essersi ormai concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale dei coniugi, di guisa che una sua restaurazione sembra non più possibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
Fondata è, poi, la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente.
Al riguardo, la ha allegato che il resistente, nel corso del matrimonio, si è reso protagonista di Pt_1 ripetuti atti di violenza verbale e fisica nei suoi confronti, spesso consumatisi al cospetto dei figli minori e che, pertanto, in data 07.05.2022 e 10.11.2023, decideva di sporgere formale querela nei confronti del coniuge presso la stazione dei Carabinieri di Poggiomarino. Inoltre, ha allegato che da ciò scaturiva il procedimento penale R.G.N.R. 2286/22 e che l' veniva rinviato a giudizio in CP_1 quanto imputato del reato ex art. 572 c.p.; nonché il procedimento R.G.N.R. 6188/23 cui seguiva decreto di giudizio immediato in quanto imputato del reato ex art. 572 co. 1 e 2 c.p. nonché del reato ex art. 614 bis co. 1 e 2 c.p. e del reato ex art. 61 co. 1 n. 2, 635 co. 1 e co. 11 n.7 in relazione all'art. 625 co. 1 n. 7 (cfr. documentazione in atti). Infatti, nonostante la pendenza del procedimento di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, come si evince dalla lettura dei capi di imputazione, continuava ad assumere condotte maltrattanti nei confronti della , minacciandola - a titolo Pt_1 esemplificativo - di farle togliere i figli e di ammazzare lei e la sua famiglia e, quando ella non
4 rispondeva al telefono, approfittava delle telefonate fatte ai figli per rivolgersi alla che Pt_1 ascoltava in viva voce;
ancora, nel capo di imputazione, si legge che dopo il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla , l' si introduceva nella suddetta abitazione Pt_1 CP_1 trattenendo le chiavi e, ancora, dopo averla minacciata di morte, forava i pneumatici della vettura della per impedirle di scappare. Pt_1
Dalla documentazione in atti, si evince inoltre che l' è stato sottoposto alla misura cautelare CP_1 del divieto di avvicinamento alla moglie , ai suoi figli ed ai suoi genitori, misura Parte_1 modificata dal Tribunale del Riesame il 13.12.2023 mediante indicazione dei luoghi (abitazione e lavoro) oggetto del divieto e previsione del divieto di portarsi a una distanza inferiore ai 500 metri ai luoghi frequentati dalla . Ancora, si evidenzia che, con provvedimento depositato in data Pt_1
19.06.2024, il Tribunale di Torre Annunziata sezione penale ha disatteso l'istanza di revoca della suddetta misura cautelare.
Orbene, pur essendo il procedimento penale ancora pendente come dedotto dalla medesima ricorrente in comparsa conclusionale, è evidente che sussistono sufficienti elementi per ritenere che l' CP_1 abbia adottato condotte gravemente lesive ai danni della moglie e dei figli. La ricostruzione prospettata dalla ricorrente, infatti, trova ampiamente riscontro nella documentazione prodotta, quali le copie delle descritte denunzie e gli atti del procedimento penale.
Il descritto comportamento del resistente, reiteratosi nel corso del matrimonio e anche in seguito all'adozione dei provvedimenti presidenziali, costituisce ragione sufficiente per dichiarare a lui addebitale la separazione. Infatti, “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.
Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. civ., ord., 3924/2018).
In ragione, quindi, della condotta posta in essere dal resistente, va accolta la domanda di addebito.
Affidamento, collocazione e regime di visita della prole;
assegnazione casa familiare.
Venendo ai provvedimenti da adottare nell'interesse della prole, in materia, è bene ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 155 bis c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o
5 comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In caso di separazione e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso. Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi e idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
Nel caso in esame, è evidente la condotta pregiudizievole assunta dal padre, sia per gli atti di violenza realizzati dall' anche alla presenza dei figli minori, sia per il reiterato inadempimento degli CP_1 obblighi di mantenimento, che ha portato la ricorrente a dover più volte richiedere l'ordine di pagamento diretto ai datori di lavoro che, nel tempo, si sono avvicendati.
D'altra parte, proprio in ragione delle condotte assunte, alle quali ha fatto seguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento, il resistente non ha allo stato alcun rapporto con i figli.
Quanto alla condizione dei minori, si rappresenta che, dalla relazione sul percorso psicologico, è emerso in modo evidente il disagio dai medesimi avvertito in conseguenza della difficile condizione familiare. In particolare, con riguardo alla minore nella relazione si legge: “dice di non Per_1 sentire la mancanza del genitore, di non ricordare attività fatte con lui che giocava solo con il fratello. Cerca di preservare l'immagine del padre non parlando mai di comportamenti francamente violenti o dei suoi stati di paura che comunque emergono dai suoi racconti. […] I traumi sono evidenti, ma la minore ha molta resistenza a parlarne pertanto si è espressa soprattutto attraverso i disegni […]”. Quanto, poi, al piccolo , nella relazione si evidenzia che non mostra difficoltà Per_2 intellettive ma problematiche di carattere emotivo, “ha paura di moltissime cose e si sente spesso in pericolo. Il suo tono dell'umore è spesso triste, mentre il suo comportamento è reattivo e aggressivo.
6 Rispetto alla sorellina mostra meno resistenza a parlare del padre di cui comunque ricorda poco, ma dice di sentirne la mancanza” (cfr. relazioni acquisite in data 18.03.2025).
Con riguardo alla ricorrente, dalla relazione dei S.S. competenti depositata il 18.04.2024, è emerso che “nel corso dei colloqui effettuati, la sig.ra appare una madre attenta ai bisogni e alle Pt_1 necessità dei propri bambini, sempre intenta a garantire loro tutto quanto di cui necessitano […].
Nel corso dei colloqui è emersa una chiara consapevolezza della sig.ra di quanto i propri Pt_1 bambini risentano delle problematiche e delle criticità verificatesi con il sig. la stessa CP_1 genitrice riferisce che si è chiusa nei rapporti con il padre che non vuole più vedere e sentire, Per_1
e che , invece, riverserebbe sulla madre la propria rabbia per l'assenza del padre”. Ella, Per_2 inoltre, proprio al fine di affrontare e superare i vissuti traumatici, ha partecipato con costanza al percorso di supporto psicologico, come risulta a ultimo dalle relazioni depositate il 18.03.2025.
Dunque, ritiene il Collegio che il padre non abbia manifestato un serio e costante interessamento verso le esigenze di vita e di sostentamento dei minori e che, dunque, sia contraria agli interessi dei minori una condivisione delle scelte educative della prole. Ne consegue che i figli minori vanno affidati alla madre, autorizzando il genitore affidatario a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse dei figli ai sensi dell'art. 337 quater c.c. (in accoglimento delle conclusioni formulate dalla ricorrente), con collocazione privilegiata presso la stessa nella casa coniugale che, pertanto, va a lei assegnata.
Quanto al diritto di visita, allo stato, non può essere prevista alcuna regolamentazione, neppure in modalità protetta, attesa la sussistenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento anche nei confronti dei figli. Pertanto, è opportuno rimettere ai S.S. di valutare, allorquando verrà meno la suddetta misura cautelare, l'attivazione di incontri monitorati, tenuto conto dello stato emotivo dei minori e previa attivazione di specifici percorsi di rafforzamento delle capacità genitorialità per il padre, al fine di consentire una graduale ripresa dei rapporti.
Domanda di mantenimento dei figli minori.
Deve essere, pertanto, posto a carico del ricorrente, genitore non convivente con la prole, un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Va rammentato, in diritto, che l'art. 337 ter c.c., al comma IV, prevede che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
7 In ordine all'entità dell'assegno che l' è tenuto a versare alla a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli minori, valutata ogni circostanza e tenuto conto dell'età dei due figli (8 e 6 anni), delle loro crescenti esigenze e dell'inesistenza di tempi di permanenza presso il padre, nonché della situazione patrimoniale del resistente, attualmente dipendente di una ditta di trasporti, della scarna documentazione in atti (da cui risulta che l'importo della retribuzione mensile alle dipendenze della ammontava a euro 1.897,03 a settembre 2024), nonché dei Controparte_3 redditi percepiti dalla ricorrente (che all'udienza del 27.11.2024 ha dichiarato di aver lavorato fino a giugno del 2024 per una cooperativa sociale percependo una retribuzione di euro 350,00 mensili e di essere supportata economicamente dai propri genitori, corrispondendo inoltre un canone di locazione di euro 400,00 mensili) e, ancora, del tempo trascorso dall'adozione dei provvedimenti presidenziali, il Tribunale ritiene equo determinare in euro 600,00 (euro 300,00 a figlio) l'importo dovuto da a titolo di mantenimento dei figli minori, da rivalutare annualmente secondo gli Controparte_1 indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Va, infine, accolta la richiesta della ricorrente di confermare l'ordine di pagamento diretto del suddetto assegno di mantenimento a carico del datore di lavoro.
Infatti, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale, in tema di separazione personale dei coniugi, l'ordine ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato all'erogazione dell'assegno di mantenimento ed inadempiente, di versarne una parte direttamente agli aventi diritto, presuppone l'accertamento, da parte del giudice, dell'inadempimento, mentre non deve tenersi conto delle esigenze dell'obbligato medesimo, né della gravità dell'inadempimento o dell'intenzionalità di esso (Cass. n. 23668/2006).
Nella specie, l'inadempimento in cui è incorso pacificamente il resistente fa sorgere fondati dubbi sulla tempestività dei futuri pagamenti;
pertanto, essendo comprovato il rapporto di lavoro con la società P.IVA e CF. ), ai sensi dell'art. 156 co. 6 ratione Controparte_2 P.IVA_1 temporis applicabile, va ordinato alla società P.IVA e CF. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Poggiomarino (NA) - P.IVA_1
80040 - alla via Longola snc, di versare mensilmente a , nata a [...] il Parte_1
20.2.1982, nelle modalità che quest'ultima comunicherà, la somma mensile di euro 600,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat, prelevandola dalle somme percepite a titolo di retribuzione da , nato a [...] il [...]. Controparte_1
Domanda di condanna del resistente ex art. 709 ter c.p.c.
Parte ricorrente ha chiesto di disporre il risarcimento dei danni a carico dell' nei propri CP_1 confronti e dei figli in quanto inadempiente rispetto agli obblighi genitoriali ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., ratione temporis applicabile, quantificati complessivamente in euro 50.000,00 o nella diversa
8 somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, nonché di ammonire l' e, infine, di CP_1 condannarlo al pagamento di una somma in favore della delle ammende. Pt_2
Si premette che i provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. sono provvedimenti sanzionatori ed appartengono alla categoria dei danni punitivi, vale a dire strumenti di pressione psicologica sul soggetto obbligato che si adottano al fine di dissuaderlo dal perseverare nel comportamento illegittimo. Pur avendo il legislatore riferito espressamente l'aggettivo “gravi” alle sole inadempienze, è inevitabile ritenere che anche gli atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento debbano presentare, al fine di giustificare la modifica dei provvedimenti in vigore e l'eventuale adozione dei provvedimenti
“punitivi”, il carattere della rilevanza (che non necessariamente presuppone una reiterazione della condotta indebita). La giurisprudenza ha osservato che “le misure sanzionatorie previste dall'art. 709-ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata” (cfr. Cassazione civile sez. I, 28/12/2022, n.37899).
Orbene, nella fattispecie in esame, può ritenersi che la condotta assunta dal resistente, che ha anche rilevanza penale (egli, tra l'altro, ha manifestato un netto disinteresse nei confronti dei figli non costituendosi in giudizio e non rispettando i provvedimenti presidenziali, tra cui l'obbligo di versare il mantenimento per i figli, erogato solo in seguito ai molteplici ricorsi proposti dalla ricorrente ai sensi dell'art. 156 c.c.), sia stata certamente pregiudizievole per minori.
Pertanto, si ritiene che le domande debbano essere accolte.
In ordine, poi, alla valutazione e liquidazione dei danni nel contesto familiare è destinata a trovare ampio spazio la discrezionalità del giudice, al fine di recuperare gli elementi di singolarità della fattispecie, rispetto all'obiettività della violazione della regola imposta, e a fornire il giusto peso al ruolo delle condotte altrui - sia dell'altro coniuge, sia degli stessi figli - nel causare, determinare o giustificare il comportamento denunciato, nel concorso di fattori che valgano a qualificare la rivendicazione risarcitoria. Ne consegue che il giudice è chiamato a decidere non in base ad una cognizione piena, bensì ad una cognizione sommaria, caratterizzata dalla circostanza che il genitore che richiede il risarcimento è sostanzialmente liberato dall'onere di provare sia l'esistenza, sia il
9 preciso ammontare del danno, essendo sufficiente che fornisca la prova dell'illecito endoprocessuale costituito dall'inadempienza o dalla violazione a quanto stabilito nel precedente provvedimento in materia. Ulteriore conseguenza che discende come immediato corollario dall'affermazione secondo cui le condanne risarcitorie qui esaminate prescindono dall'accertamento a cognizione piena della sussistenza di un danno ingiusto, è costituita dal rilievo che l'entità del risarcimento è svincolata da qualsiasi riferimento proporzionale ad una lesione eventualmente subita, per essere, invece, da riferirsi alla gravità della condotta illecita.
Sulla scorta dei principi appena enunciati, appare evidente come la condotta tenuta dal resistente sia meritevole di essere sanzionata ai sensi dell'art. 709 ter n. 2 e n. 3 c.p.c. Difatti, la ricorrente ha subito un pregiudizio morale nonché economico per il reiterato inadempimento degli obblighi economici da parte del resistente (almeno fin quando non ha agito per ottenere il versamento diretto dell'assegno)
e i figli minori hanno risentito emotivamente e psicologicamente della difficile condizione familiare, con evidente pregiudizio del loro diritto a mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori.
In ordine alla quantificazione di detto danno, che deve avvenire secondo il parametro dell'equità, si valuta congruo determinare lo stesso nell'importo complessivo di euro 10.000,00, di cui euro
3.000,00 in favore della ricorrente ed euro 7.000,00 in favore dei figli (euro 3.500,00 ciascuno), e pertanto il resistente va condannato al pagamento di tale somma in favore della ricorrente, anche nella qualità di genitore dei figli minori.
Va, altresì, disposto l'ammonimento del resistente al rispetto delle statuizioni disposte dal tribunale con la presente sentenza e, infine, la condanna del resistente al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al DM 55/14 come modificato al DM 147/22 tenuto conto del valore non determinabile della controversia e applicando i parametri minimi in ragione dell'attività concretamente espletata nelle differenti fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e con addebito ad Parte_1 Controparte_1 CP_1
[...]
2) affida i figli minori , nata a [...] in data [...], e Persona_1 Per_3
, nato a Nocera Inferiore in data [...], in [...] esclusiva alla madre ,
[...] Parte_1 autorizzando quest'ultima a prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse dei figli ai sensi dell'art. 337 quater c.c.;
10 3) dispone la collocazione privilegiata dei figli minori presso la madre nella casa coniugale sita in
Poggiomarino alla via Mascagni n. 30, che assegna alla medesima;
Parte_1
4) nulla dispone in ordine al diritto di visita del padre onerando i S.S. di Poggiomarino di valutare, allorquando verrà meno la misura cautelare irrogata nei confronti del resistente, l'attivazione di incontri monitorati, tenuto conto dello stato emotivo dei minori e previa attivazione di specifici percorsi di rafforzamento delle capacità genitorialità per il padre, al fine di consentire una graduale ripresa dei rapporti;
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, l'assegno mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente in base agli indici Istat come per legge, nonché l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%;
6) ordina alla società P.IVA e CF. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Poggiomarino (NA) - 80040 - alla via Longola snc, di versare mensilmente a , nata a [...] il [...], nelle modalità Parte_1 che quest'ultima comunicherà, la somma mensile di euro 600,00, oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat, prelevandola dalle somme percepite a titolo di retribuzione da CP_1
nato a [...] il [...];
[...]
1) condanna al pagamento in favore di , in proprio e quale genitore Controparte_1 Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, della somma di euro 10.000,00, di cui euro
3.000,00 in favore di , ed euro 7.000,00 in favore dei minori (euro 3.500,00 Parte_1 ciascuno) ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.;
7) condanna al pagamento della sanzione di euro 1.500,00 in favore della Controparte_1 [...] ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c.; Parte_2
8) ammonisce al rispetto delle statuizioni assunte nel presente provvedimento ai Controparte_1 sensi dell'art. 709 ter c.p.c.;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio sostenute dalla Controparte_1 ricorrente che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% come per legge, con la precisazione che il pagamento va disposto in favore dello Stato stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte ricorrente;
9) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di CA per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (Atto n. 13, parte I dei registri degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
11 Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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