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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 20/06/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. dott. Angela Casalini Giudice nel giudizio n. 114/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio promosso da ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIORGIO BARBIERI ( , C.F._1
dell'avv. ALESSANDRO NIRONI FERRARONI ( ) e dall'avv. C.F._2
STEFANO FERRARI ( ) elettivamente domiciliata in Reggio C.F._3
nell'Emilia, V.le Regina Elena n. 13/2, presso lo studio dei difensori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: apertura della liquidazione giudiziale. letto il ricorso proposto da per l'apertura della liquidazione giudiziale in Parte_1
proprio; osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
considerato che
la ricorrente ha rinunciati a comparire all'udienza fissata ex art. 41 CCII con dichiarazione resa in calce al ricorso;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
pagina 1 di 5 valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di;
“studio, progettazione e costruzione …di macchinari di ogni genere” rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
a)considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;
b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto dalla documentazione allegata al ricorso e dalla complessiva situazione debitoria desumibile dai bilanci in atti, senza che sussistano, per espressa ammissione della ricorrente, elementi attivi del patrimonio idonei all'integrale soddisfacimento dei creditori;
pagina 2 di 5 ritenuto, con riguardo alla richiesta formulata dalla ricorrente di valutare la possibilità di proseguire l'attività di impresa, che, stante la necessità di verificare che la prosecuzione delle suddette attività non rechi pregiudizio ai creditori, debba essere assegnato al Curatore il compito di verificare la sussistenza delle condizioni per autorizzare l'esercizio provvisorio e di relazionare ex art 211 CCII;
ritenuto di indicare come curatore il dott. , professionista in possesso Persona_1
dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di ( ). con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
43045 Fornovo di Taro (PR), Strada Prinzera n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore ); Controparte_1 C.F._4
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;
NOMINA
Curatore il dott. ( con studio in VIALE PIER Persona_1 C.F._5
MARIA ROSSI 12, 43121 PARMA (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 15 ottobre 2025 ore 11.00 ;
ASSEGNA pagina 3 di 5 ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195
CCII;
DISPONE che il Curatore verifichi la sussistenza delle condizioni per autorizzare l'esercizio provvisorio relazionando ex art 211 CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Enrico Vernizzi Antonella Ioffredi
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Antonella Ioffredi Presidente dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. dott. Angela Casalini Giudice nel giudizio n. 114/2025 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio promosso da ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIORGIO BARBIERI ( , C.F._1
dell'avv. ALESSANDRO NIRONI FERRARONI ( ) e dall'avv. C.F._2
STEFANO FERRARI ( ) elettivamente domiciliata in Reggio C.F._3
nell'Emilia, V.le Regina Elena n. 13/2, presso lo studio dei difensori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: apertura della liquidazione giudiziale. letto il ricorso proposto da per l'apertura della liquidazione giudiziale in Parte_1
proprio; osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
considerato che
la ricorrente ha rinunciati a comparire all'udienza fissata ex art. 41 CCII con dichiarazione resa in calce al ricorso;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
pagina 1 di 5 valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di;
“studio, progettazione e costruzione …di macchinari di ogni genere” rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
c) sussistenza dello stato di insolvenza;
a)considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;
b) rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto dalla documentazione allegata al ricorso e dalla complessiva situazione debitoria desumibile dai bilanci in atti, senza che sussistano, per espressa ammissione della ricorrente, elementi attivi del patrimonio idonei all'integrale soddisfacimento dei creditori;
pagina 2 di 5 ritenuto, con riguardo alla richiesta formulata dalla ricorrente di valutare la possibilità di proseguire l'attività di impresa, che, stante la necessità di verificare che la prosecuzione delle suddette attività non rechi pregiudizio ai creditori, debba essere assegnato al Curatore il compito di verificare la sussistenza delle condizioni per autorizzare l'esercizio provvisorio e di relazionare ex art 211 CCII;
ritenuto di indicare come curatore il dott. , professionista in possesso Persona_1
dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di ( ). con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
43045 Fornovo di Taro (PR), Strada Prinzera n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore ); Controparte_1 C.F._4
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;
NOMINA
Curatore il dott. ( con studio in VIALE PIER Persona_1 C.F._5
MARIA ROSSI 12, 43121 PARMA (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 15 ottobre 2025 ore 11.00 ;
ASSEGNA pagina 3 di 5 ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195
CCII;
DISPONE che il Curatore verifichi la sussistenza delle condizioni per autorizzare l'esercizio provvisorio relazionando ex art 211 CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Enrico Vernizzi Antonella Ioffredi
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