TAR Bari, sez. U, sentenza 09/02/2026, n. 174
TAR
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Tardività del ricorso

    La delibera consiliare n. 4 del 19 febbraio 2019, recante l’avversato regolamento comunale, è stata pubblicata per 15 giorni all’albo pretorio a decorrere dal 21 marzo 2019, mentre il ricorso è stato notificato il 21 febbraio 2020. Pertanto, l’impugnazione è tardiva.

  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per impugnazione del regolamento

    Il contestato regolamento comunale rappresenta l’attuazione dell’articolo 6 della legge regionale 8 marzo 2002, n. 5. Le disposizioni del regolamento sono caratterizzate da astrattezza e generalità, aventi natura solo potenzialmente lesiva. Una lesione concreta e attuale dell'interesse di un determinato soggetto può derivare dall'atto di applicazione, sicché le norme secondarie vanno impugnate solo congiuntamente al provvedimento applicativo, perché esso solo rende attuale e certa la lesione dell'interesse protetto. Non emerge un rapporto di presupposizione tra il regolamento e l'ordinanza ingiuntiva n. 10 del 14 marzo 2019, peraltro emanata prima della pubblicazione del regolamento.

  • Rigettato
    Tardività dell'impugnazione dell'art. 22

    L'articolo 22 del regolamento, essendo suscettibile di produrre, in via diretta e immediata, una concreta e attuale lesione alla parte, imponendo di presentare entro 90 giorni un piano di risanamento includente lo spostamento dell’impianto poteva (e doveva) essere oggetto di autonoma e immediata impugnazione. La notifica del ricorso è avvenuta il 21 febbraio 2020, mentre la pubblicazione del regolamento risale al 21 marzo 2019.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bari, sez. U, sentenza 09/02/2026, n. 174
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
    Numero : 174
    Data del deposito : 9 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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