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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. N. 1987/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. 1987/2023 avente ad oggetto: opposizione ex art 650 cpc a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc
TRA
( rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Valentina PALLOTTA come da procura in atti PARTE OPPONENTE E
) rappresentata da rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 difesa dall'Avv. Antonio CALANDRELLI come da procura in atti
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.01.2024 tenutasi in modalità telematica le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni: parte opponente: “Con le presenti note si richiamano integralmente tutti i precedenti scritti difensivi con le relative richieste istruttorie e produzioni documentali nonché le rassegnate conclusioni depositate nei termini di cui all'art 189 cpc di cui si chiede l' accoglimento per tutto quanto dedotto, argomentato e provato e come ribadito nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica in atti, con rigetto delle avversarie richieste e rimessione delle causa in decisione. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio oltre accessori come per legge”; parte opposta: “Conclude, pertanto, perché l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc venga dichiarata inammissibile ed in subordine infondata, con la conferma del decreto opposto, previa mancata concessione della sospensione della sua esecutività, con la condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite e chiede la decisione della causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 21.5.2015 il Tribunale di Viterbo emetteva su ricorso della
[...]
, decreto ingiuntivo n. 630/2015 per euro 292. 570,24 nei Parte_2 confronti di , fidejubente di per il mancato Parte_1 Parte_3 pagamento da parte del debitore principale di quanto stabilito in due contratti di mutuo fondiario e ipotecario, sottoscritti il rispettivamente in data 6.11.2007 ed il 2.7.2009. In seguito, eseguito pignoramento presso terzi (RGE 439/2023) da parte della
[...] (cessionaria del credito in esame) e proposta opposizione - deducendo sia la CP_1 nullità del contratto di fideiussione per la presenza di clausole abusive riproducenti lo schema ABI, sia l'intervenuta decadenza di cui art. 1957 c.c - il GE, con provvedimento dell'01.8.2023 emesso sulla base della nota decisione delle SSUU n. 9479/2023, concedeva termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva ex art. 650 cpc. Tanto al fine di “ far valere esclusivamente l'abusività delle clausole del contratto che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato”. Tanto premesso, l'odierna istante ha oggi proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo in esame, con condanna alla restituzione delle somme percepite. Ciò in ragione sia della nullità del contratto di fideiussione in quanto recante clausole abusive conformi allo schema ABI che dell'intervenuta decadenza ex art 1957 c.c. Costituendosi in giudizio la Società ha chiesto il rigetto della Controparte_2 domanda eccependo: a) l'inammissibilità della proposta opposizione in quanto il rimedio eccezionale della remissione in termini per l'opposizione tardiva a D.I. ex art. 650 cpc non poteva essere esteso a comportamenti successivi, trattandosi di rimedio eccezionale non suscettibile d'analogia ed essendo quella di decadenza ex art. 1957 cc eccezione propria;
b) l'infondatezza, in ogni caso, della prospettata intervenuta decadenza, evidenziando come nel contratto di fideiussione le parti avessero convenuto la clausola solve et repete che, in deroga a quanto previsto dal 1957 c.c. consentiva al creditore di rivolgersi direttamente nei confronti del garante, senza escutere preventivamente il debitore principale;
c) in subordine qualora il Tribunale avesse ritenuto esteso il rimedio della opposizione tardiva ai comportamenti successivi, la presenza della clausola 7 a semplice richiesta scritta, che era stata praticata il 21/05/2014 con la richiesta di pagamento all'obbligato principale ed a quello solidalmente obbligato, avrebbe in ogni caso comportato l'assolvimento del termine di attivazione previsto dall'art. 1957 cc. Nel corso del processo, rigettata la richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo la causa, alla luce della documentazione già in atti, veniva posta in decisione in data 20.1.2025
L' opposizione è infondata. Giova premettere che secondo il noto orientamento delle SSUU della Suprema Corte, la nullità delle clausole riproducenti lo schema contrattuale ABI - nello specifico le clausole di “reviviscenza” (art. 2 dello schema contrattuale ABI), “di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.” (art. 6 dello schema contrattuale ABI), “di sopravvivenza” (art. 8 dello schema contrattuale ABI) - non comporta la nullità dell'intero contratto, bensì delle sole clausole contrastanti con l'art. 2 comma II della L. n. 287/90, salvo che sia provato che il contratto, in assenza di dette clausole, non sarebbe stato stipulato (cfr. Cass. SSUU sent. nr. 41994 del 30.12.2021). In merito a tale aspetto è, stato, infatti osservato che “ i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall' autorità garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 comma 2 lett. a della legge n 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli ai sensi dell' art. 2, co.3 della legge succitata e dell'art 1419 c.c. in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata salvo che sia desumibile dal contratto o sa altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti”. Occorre, inoltre, rilevare che ai fini della dichiarazione dell'inefficacia delle singole clausole, è necessario fornire prova, gravante sul fideiussore, non solo della corrispondenza tra lo schema censurato ed il contratto di fideiussione, ma anche della dimostrazione di ulteriori elementi, quali: a) l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale;
2) l'appartenenza effettiva della banca all'indicata intesa;
3) la circostanza che, in ordine al contratto di fideiussione, si siano effettivamente riverberati gli effetti della intesa vietata, anche in termini di limitazione della libertà contrattuale del garante, (Cass. 13846-19). Infatti, sebbene il provvedimento adottato dalla Banca d'Italia n.262/2005 possegga una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale delle Banche che abbiano adottato lo schema di fideiussione conforme a quello censurato, tale provvedimento non può ritenersi sufficiente ai fini della violazione della disciplina anticoncorrenziale, potendo le parti provare fatti a loro discarico e dovendo, in ogni caso, il giudice accertare, caso per caso, se le clausole contrattuali recettive di un accordo anticoncorrenziale costituiscano lo sbocco di una intesa anticoncorrenziale a monte. Ciò posto, nel caso di specie, non sono stati forniti dal fideiussore sufficienti elementi di prova in merito a tale aspetto. Parte opponente, invero, si è limitata ad indicare la coincidenza tra le clausole della fideiussione intercorso e lo schema ABI, mancando tuttavia di dimostrare l'esistenza di un intesa anticoncorrenziale, l'appartenenza alla stessa della banca ed anche la prova degli effetti che la intesa a monte avrebbe poi negativamente prodotto sul contratto di fideiussione a valle, secondo una relazione di necessaria conseguenzialità dei due rapporti;
con ciò facendo, dunque, derivare la nullità della fideiussione in maniera automatica dalla mera corrispondenza tra le clausole e lo schema censurato. Quanto osservato consente, quindi, di ritenere valide le clausole oggetto di doglianza di parte opponente, ivi compresa quella di cui all'art.
6 - peraltro specificamente approvata - che prevede la deroga alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente assorbimento dell'ulteriore eccezione operata da parte opponente relativa all'intervenuta decadenza. Infatti, non potendosi ritenere nulla, neanche parzialmente, la fideiussione sottoscritta dalla deve ritenersi valida ed efficace anche la Parte_1 pattuita clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., che accordava la facoltà al creditore di far valere i propri diritti nei confronti della fidejubente “senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale (…) entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (cfr. art. 6 contratto fideiussione, all. 11), donde l'infondatezza anche dell'ulteriore eccezione operata in punto di decadenza. Giova, infine, rilevare come già indicato nel provvedimento del 6-7/12/23 emesso nel corso di sub-procedimento in tema di sospensiva che, trattandosi di fideiussione a prima richiesta, la validità della clausola 7 del modulo fideiussorio comportava che la contestuale richiesta di pagamento 21/05/2014, rivolta al debitore principale ed alla garante, avesse in ogni caso garantito il rispetto del termine di cui all'art. 1957 cc, circostanza, questa, di per sé risolutiva della vicenda. Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Assorbita ogni altra questione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 147/2022 (calcolo spese: parametro fino ad euro 520.000,00, valori prossimi ai valori medi tre fasi di legge).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte Parte_1 opposta, spese che si liquidano in euro 10.000,00, oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Viterbo, 23/02/2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo, sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.N. 1987/2023 avente ad oggetto: opposizione ex art 650 cpc a decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc
TRA
( rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Valentina PALLOTTA come da procura in atti PARTE OPPONENTE E
) rappresentata da rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 difesa dall'Avv. Antonio CALANDRELLI come da procura in atti
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 20.01.2024 tenutasi in modalità telematica le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti rispettive conclusioni: parte opponente: “Con le presenti note si richiamano integralmente tutti i precedenti scritti difensivi con le relative richieste istruttorie e produzioni documentali nonché le rassegnate conclusioni depositate nei termini di cui all'art 189 cpc di cui si chiede l' accoglimento per tutto quanto dedotto, argomentato e provato e come ribadito nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica in atti, con rigetto delle avversarie richieste e rimessione delle causa in decisione. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio oltre accessori come per legge”; parte opposta: “Conclude, pertanto, perché l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc venga dichiarata inammissibile ed in subordine infondata, con la conferma del decreto opposto, previa mancata concessione della sospensione della sua esecutività, con la condanna di parte opponente alla refusione delle spese di lite e chiede la decisione della causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 21.5.2015 il Tribunale di Viterbo emetteva su ricorso della
[...]
, decreto ingiuntivo n. 630/2015 per euro 292. 570,24 nei Parte_2 confronti di , fidejubente di per il mancato Parte_1 Parte_3 pagamento da parte del debitore principale di quanto stabilito in due contratti di mutuo fondiario e ipotecario, sottoscritti il rispettivamente in data 6.11.2007 ed il 2.7.2009. In seguito, eseguito pignoramento presso terzi (RGE 439/2023) da parte della
[...] (cessionaria del credito in esame) e proposta opposizione - deducendo sia la CP_1 nullità del contratto di fideiussione per la presenza di clausole abusive riproducenti lo schema ABI, sia l'intervenuta decadenza di cui art. 1957 c.c - il GE, con provvedimento dell'01.8.2023 emesso sulla base della nota decisione delle SSUU n. 9479/2023, concedeva termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva ex art. 650 cpc. Tanto al fine di “ far valere esclusivamente l'abusività delle clausole del contratto che incidano sulla esistenza e/o sulla quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato”. Tanto premesso, l'odierna istante ha oggi proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo in esame, con condanna alla restituzione delle somme percepite. Ciò in ragione sia della nullità del contratto di fideiussione in quanto recante clausole abusive conformi allo schema ABI che dell'intervenuta decadenza ex art 1957 c.c. Costituendosi in giudizio la Società ha chiesto il rigetto della Controparte_2 domanda eccependo: a) l'inammissibilità della proposta opposizione in quanto il rimedio eccezionale della remissione in termini per l'opposizione tardiva a D.I. ex art. 650 cpc non poteva essere esteso a comportamenti successivi, trattandosi di rimedio eccezionale non suscettibile d'analogia ed essendo quella di decadenza ex art. 1957 cc eccezione propria;
b) l'infondatezza, in ogni caso, della prospettata intervenuta decadenza, evidenziando come nel contratto di fideiussione le parti avessero convenuto la clausola solve et repete che, in deroga a quanto previsto dal 1957 c.c. consentiva al creditore di rivolgersi direttamente nei confronti del garante, senza escutere preventivamente il debitore principale;
c) in subordine qualora il Tribunale avesse ritenuto esteso il rimedio della opposizione tardiva ai comportamenti successivi, la presenza della clausola 7 a semplice richiesta scritta, che era stata praticata il 21/05/2014 con la richiesta di pagamento all'obbligato principale ed a quello solidalmente obbligato, avrebbe in ogni caso comportato l'assolvimento del termine di attivazione previsto dall'art. 1957 cc. Nel corso del processo, rigettata la richiesta di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo la causa, alla luce della documentazione già in atti, veniva posta in decisione in data 20.1.2025
L' opposizione è infondata. Giova premettere che secondo il noto orientamento delle SSUU della Suprema Corte, la nullità delle clausole riproducenti lo schema contrattuale ABI - nello specifico le clausole di “reviviscenza” (art. 2 dello schema contrattuale ABI), “di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.” (art. 6 dello schema contrattuale ABI), “di sopravvivenza” (art. 8 dello schema contrattuale ABI) - non comporta la nullità dell'intero contratto, bensì delle sole clausole contrastanti con l'art. 2 comma II della L. n. 287/90, salvo che sia provato che il contratto, in assenza di dette clausole, non sarebbe stato stipulato (cfr. Cass. SSUU sent. nr. 41994 del 30.12.2021). In merito a tale aspetto è, stato, infatti osservato che “ i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall' autorità garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 comma 2 lett. a della legge n 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli ai sensi dell' art. 2, co.3 della legge succitata e dell'art 1419 c.c. in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata salvo che sia desumibile dal contratto o sa altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti”. Occorre, inoltre, rilevare che ai fini della dichiarazione dell'inefficacia delle singole clausole, è necessario fornire prova, gravante sul fideiussore, non solo della corrispondenza tra lo schema censurato ed il contratto di fideiussione, ma anche della dimostrazione di ulteriori elementi, quali: a) l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale;
2) l'appartenenza effettiva della banca all'indicata intesa;
3) la circostanza che, in ordine al contratto di fideiussione, si siano effettivamente riverberati gli effetti della intesa vietata, anche in termini di limitazione della libertà contrattuale del garante, (Cass. 13846-19). Infatti, sebbene il provvedimento adottato dalla Banca d'Italia n.262/2005 possegga una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale delle Banche che abbiano adottato lo schema di fideiussione conforme a quello censurato, tale provvedimento non può ritenersi sufficiente ai fini della violazione della disciplina anticoncorrenziale, potendo le parti provare fatti a loro discarico e dovendo, in ogni caso, il giudice accertare, caso per caso, se le clausole contrattuali recettive di un accordo anticoncorrenziale costituiscano lo sbocco di una intesa anticoncorrenziale a monte. Ciò posto, nel caso di specie, non sono stati forniti dal fideiussore sufficienti elementi di prova in merito a tale aspetto. Parte opponente, invero, si è limitata ad indicare la coincidenza tra le clausole della fideiussione intercorso e lo schema ABI, mancando tuttavia di dimostrare l'esistenza di un intesa anticoncorrenziale, l'appartenenza alla stessa della banca ed anche la prova degli effetti che la intesa a monte avrebbe poi negativamente prodotto sul contratto di fideiussione a valle, secondo una relazione di necessaria conseguenzialità dei due rapporti;
con ciò facendo, dunque, derivare la nullità della fideiussione in maniera automatica dalla mera corrispondenza tra le clausole e lo schema censurato. Quanto osservato consente, quindi, di ritenere valide le clausole oggetto di doglianza di parte opponente, ivi compresa quella di cui all'art.
6 - peraltro specificamente approvata - che prevede la deroga alla rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., con conseguente assorbimento dell'ulteriore eccezione operata da parte opponente relativa all'intervenuta decadenza. Infatti, non potendosi ritenere nulla, neanche parzialmente, la fideiussione sottoscritta dalla deve ritenersi valida ed efficace anche la Parte_1 pattuita clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., che accordava la facoltà al creditore di far valere i propri diritti nei confronti della fidejubente “senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore principale (…) entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (cfr. art. 6 contratto fideiussione, all. 11), donde l'infondatezza anche dell'ulteriore eccezione operata in punto di decadenza. Giova, infine, rilevare come già indicato nel provvedimento del 6-7/12/23 emesso nel corso di sub-procedimento in tema di sospensiva che, trattandosi di fideiussione a prima richiesta, la validità della clausola 7 del modulo fideiussorio comportava che la contestuale richiesta di pagamento 21/05/2014, rivolta al debitore principale ed alla garante, avesse in ogni caso garantito il rispetto del termine di cui all'art. 1957 cc, circostanza, questa, di per sé risolutiva della vicenda. Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Assorbita ogni altra questione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 147/2022 (calcolo spese: parametro fino ad euro 520.000,00, valori prossimi ai valori medi tre fasi di legge).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte Parte_1 opposta, spese che si liquidano in euro 10.000,00, oltre IVA, CPA e 15% spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Viterbo, 23/02/2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco