TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 26/03/2026, n. 5580
TAR
Ordinanza collegiale 19 marzo 2025
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TAR
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normative su usi civici e P.T.P.R.

    Gli usi civici sono conformati dalla disciplina del Parco, che persegue interessi generali di tutela ambientale. La modifica delle zone A, pur incidendo su concessioni pregresse, non è di per sé irragionevole e non risulta provato un danno significativo alla pastorizia. L'estensione della Zona A è ridotta rispetto alla Zona B e le esigenze di conservazione della fauna giustificano le scelte pianificatorie.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione normative su aree a riserva e incentivi al pascolo

    Le scelte pianificatorie sono frutto di potere tecnico-discrezionale e sindacabili solo per palesi illogicità. Le esigenze di tutela ambientale, come la conservazione dell'habitat del camoscio appenninico, giustificano le limitazioni al pascolo. L'art. 8 delle N.T.A. del Piano Parco consente il pascolo ovi-caprino tramite convenzioni, rendendo non praticabile l'assunto del ricorrente che tale facoltà sia meramente potestativa. La disciplina delle zone B e C riguarda il Regolamento del Parco, soggetto a diverso procedimento.

  • Rigettato
    Illegittimità V.A.S. per violazione dell'art. 13 D.Lgs. 152/06

    Le censure relative alla procedura di V.A.S. sono assorbite dal rigetto dei primi due motivi, poiché il ricorrente non ha dimostrato come tali vizi abbiano inciso concretamente sul regime dei suoli e sulla illegittimità della scelta pianificatoria.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione D.Lgs. 152/06 per mancata considerazione di determina regionale

    Le censure relative alla procedura di V.A.S. sono assorbite dal rigetto dei primi due motivi, poiché il ricorrente non ha dimostrato come tali vizi abbiano inciso concretamente sul regime dei suoli e sulla illegittimità della scelta pianificatoria.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione D.Lgs. 152/06 per errata affermazione sulla ricognizione usi civici

    Le censure relative alla procedura di V.A.S. sono assorbite dal rigetto dei primi due motivi, poiché il ricorrente non ha dimostrato come tali vizi abbiano inciso concretamente sul regime dei suoli e sulla illegittimità della scelta pianificatoria.

  • Rigettato
    Invalidità derivata da vizi degli atti presupposti

    Le censure relative alla procedura di V.A.S. sono assorbite dal rigetto dei primi due motivi, poiché il ricorrente non ha dimostrato come tali vizi abbiano inciso concretamente sul regime dei suoli e sulla illegittimità della scelta pianificatoria.

  • Rigettato
    Ribadite doglianze su usi civici e V.A.S.

    Le censure relative alla procedura di V.A.S. sono assorbite dal rigetto dei primi due motivi, poiché il ricorrente non ha dimostrato come tali vizi abbiano inciso concretamente sul regime dei suoli e sulla illegittimità della scelta pianificatoria.

  • Rigettato
    Documentazione prodotta non corrispondente a quella del procedimento

    Le censure relative alla procedura di V.A.S. sono assorbite dal rigetto dei primi due motivi, poiché il ricorrente non ha dimostrato come tali vizi abbiano inciso concretamente sul regime dei suoli e sulla illegittimità della scelta pianificatoria.

  • Rigettato
    Nuova versione del Rapporto Ambientale non conforme al parere V.A.S.

    Le censure relative alla procedura di V.A.S. sono assorbite dal rigetto dei primi due motivi, poiché il ricorrente non ha dimostrato come tali vizi abbiano inciso concretamente sul regime dei suoli e sulla illegittimità della scelta pianificatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 26/03/2026, n. 5580
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5580
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo