Ordinanza collegiale 19 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 26/03/2026, n. 5580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5580 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05580/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02845/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2845 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Picinisco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di Sotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, Ministero della Cultura ed Ente Autonomo Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise, in persona dei rispettivi l.r.p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di San Biagio Saracinisco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Villa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Settefrati e Comune di San Donato Val di Comino, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensiva,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) della Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n.1137 del 19.12.24, pubblicata sul B.U.R.L. n.104 del 27.12.2024, recante l’approvazione degli schemi di Intesa con l’Ente Parco e i Comuni di Picinisco, Settefrati, San Donato Val di Comino del versante laziale per l’approvazione del piano del Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; 2) Delibera n.9 del 9.10.2010 e delibera n.19 del 9.11.22 del Consiglio direttivo dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; 3) Valutazione di incidenza ex DPR 357/197 Direzione regionale Ambiente Regione Lazio prot.U.0969724 del 6.10.22; 4) Determinazione n. G01583 del 08.02.2023 Regione Lazio; 5) Delibera del Consiglio direttivo dell’ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise n.1 del 10.02.2023; 6) Determinazione conclusiva VAS N. DPC002/12 del 20.02.2023 della Giunta Regionale della Regione Abruzzo; 7) Atto DPD 021/85 del 26.04.23 della Regione Abruzzo; 8) Determinazione n.G12335 del 20.09.24, nella parte di detti atti relativa al versante laziale del piano del P.N.A.L.M.,di tutti gli atti conseguenti e presupposti, conosciuti e non;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Picinisco il 19 maggio 2025:
degli atti già impugnati dal ricorso principale, nonché dei seguenti: 1) Nota prot. 0688551 del 23.06.2023 di Ente Parco Nazionale d’Abruzzo; 2) Nota Ente Parco firmata il 2.11.23, prot.Reg.ne Lazio E.1247794 del 3.11.23; 3) Dichiarazione di Sintesi e Relazione Rapporto Ambientale da Regione Lazio prodotti in giudizio ( alll.ti 8 -9 del 14.03.25) e da Ente Parco il 13.03.25 (solo la prima) quali allegati a nota Ente Parco a firma del direttore del 2.11.23, prot. Regione Lazio E.1247794 del 3.11.23, con data e autore ignoti, mai adottati e/o approvati dall’Ente Parco, sconosciuti a Det. n.G12335 del 20.09.24 e D.G.R. n.1137 del 19.12.23 di Regione Lazio; 4) “ulteriori due allegati” al R.A. non meglio identificati dalla citata nota Ente Parco con firma del 2.11.23, prot. Reg. Lazio E.1247794 del 3.11.23; 5) Nota Regione Abruzzo prot. 0015065 del 7.11.23 e verifica ex art.15 c.2 d.lgs. 152/06 ivi indicata e non conosciuta della Regione Lazio sugli atti di cui a nota sconosciuta dell’Ente Parco prot. 448095/23 del 3.11.23; 6) Sovrapposizione delle aree gravate da usi civici e zonizzazione del Parco, priva di data, di autore e di adozione dell’Ente Parco sconosciuta alla Determinazione n.G12335 del 20.09.24 Regione Lazio e alla DGR Reg. Lazio Lazio n.1137 del 19.12.24 ( prodotto il 13.0325 da Ente Parco nome file: VAS-RA-All.6_zonazioneeusicivici; 7) Sovrapposizione delle aree gravate da usi civici e zonizzazione del Parco, priva di data, di autore e di adozione, sconosciuta alla Determinazione Regionale n.G12335 del 20.09.24 e alla DGR Lazio n.1137 del 19.12.24 (prodotto da Regione Lazio doc.10 del 14.03.25 file: sovrapposizione usi civici); 8) tutti gli atti conseguenti e presupposti, conosciuti e non.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, del Ministero della Cultura, della Regione Lazio, dell’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e del Comune di San Biagio Saracinisco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. LU RD OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 24 febbraio 2025 e depositato il 28 febbraio 2025, il Comune di Picinisco ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, affidando il gravame a sei motivi.
1.1. Con il primo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione art.11-12-15 L. n. 394/2012 - art. 1-2-3 L. n.168/2017 – artt. 142-145 D.Lgs. n.42/04 – art. 3-22-38-40 – Carenza di motivazione – Travisamento presupposti ”), si afferma, in sintesi, che il piano impugnato si contrapporrebbe alle previsioni del P.T.P.R. e dell’art. 11, comma 5, della L. 394/1991, in quanto recherebbe previsioni peggiorative dell’attuale disciplina degli usi civici gravanti su alcuni terreni del Comune ricorrente.
1.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione artt.12-13-14 D.Lgs. n.152/2006 - art. 3-38 40 N.T.A. P.T.P.R. - L.R. Lazio n.39/02 art. 6 e Reg. Reg. 07/2005 art. 11-12 L. n. 394/91 – Difetto di istruttoria e di motivazione – Inattualità di dati – Illogicità – Contraddittorietà ”), si sostiene che l’ampliamento delle aree sottoposte a riserva, rischiando di determinare il sopravvento del bosco in danno della fauna protetta e segnatamente del camoscio, costituisce il portato di una “ grave carenza istruttoria ”, in quanto “ la riserva integrale con divieto è stata prevista ove il pascolo andava incentivato ” (così il ricorso a p. 18).
1.3. Con il terzo (rubricato “ Illegittimità V.A.S. - Violazione e falsa applicazione all’art. 13, co. 4, D.Lgs. n.152/06 all. VI - art. 3-38 40 N.T.A. P.T.P.R. - art. 11-12 L. n. 394/91 – Illogicità – Travisamento ”), si rappresenta che « in violazione dell’art. 13 e dell’allegato VI del D.Lgs. 152/2006, il rapporto ambientale e gli elaborati di piano non recano minimo dato degli usi civici anche in rapporto alle zone previste a riserva e a eventuali soluzioni alternative, in termini anche di usi diversi e aree diversi a quelli nel piano. Pertanto inevitabilmente la VAS doveva essere di rigetto in assenza dei necessari indicatori, perché è illegittima la valutazione ambientale strategica (v.a.s.) condotta senza la valutazione della c.d. opzione zero e delle “ragionevoli alternative” ai sensi dell’art. 13, comma 4, d. lgs. 152/2006 (Cons. Stato sez. IV, 11/04/2024, n.3305) » (così il gravame a p. 25).
1.4. Con il quarto (rubricato “ Violazione e falsa applicazione all’art. 12-13-14 D.Lgs. n.152/2006 allegato VI - art. 3-38 40 N.T.A. P.T.P.R. - art. 11-12 L. n. 394/91 – Difetto di istruttoria – Travisamento – Sviamento – Contraddittorietà ”), si lamenta, in ogni caso, che il rapporto ambientale e gli altri elaborati di piano non terrebbero conto della Determina della Regione Lazio n. G01583 dell’8 febbraio 2023 nella parte in cui, con la stessa, si prescriveva la corretta individuazione delle aree interessate da usi civici.
1.5. Con il quinto (rubricato “ Violazione e falsa applicazione all’art. 12-13-14 D.Lgs. n.152/2006 allegato VI - art. 3-38 40 N.T.A. P.T.P.R. - art. 11-12 L. n.394/91 – Difetto di istruttoria e di motivazione – Inattualità di dati – Illogicità – Sviamento – Contraddittorietà ”), si deduce l’erroneità dell’affermazione, attribuita all’Ente Parco e contenuta negli esiti della verifica di recepimento allegati al Parere Motivato Regionale di V.A.S., secondo cui “ per le aree gravate da uso civico è stata effettuata una ricognizione presso i Comuni del Parco per verificare se sono state o meno completate le verifiche demaniali acquisendone le relative cartografie. L’esito è stato negativo ”, in quanto gli usi civici erano verificabili tramite consultazione della Determina regionale G00051 del 4 gennaio 2018, nonché delle tavole grafiche tenute presso la Regione Lazio e presso il Comune ricorrente.
1.6. Con il sesto (rubricato “ Violazione e falsa applicazione all’art. 12-13-14 D.Lgs.n.152/06 - art. 3-38- 40 N.T.A. P.T.P.R. - art. 11-12 L. n. 394/91 – art. 32-7 L. 241/90 – Difetto di istruttoria e di motivazione – Illogicità – Contraddittorietà – Sviamento ”), si argomenta “ l’invalidità derivata dai vizi prima rilevati sugli atti che l’hanno preceduta ” (cfr. p. 32) della D.G.R. n. 1137/2024 e degli schemi di intese alla stessa allegati
2. Si sono costituiti nel presente giudizio la Regione Abruzzo a mezzo dell’Avvocatura dello Stato (dovendosi sin da subito rilevare che i successivi atti della difesa erariale risultano riferiti solo all’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e al Ministero della Cultura) e la Regione Lazio in data 11 marzo 2025; l’Ente Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, il Ministero della Cultura e il Comune di San Biagio Saracinisco in data 13 marzo 2025.
3. All’esito della camera di consiglio del 18 marzo 2025, gli atti sono stati rimessi al Presidente del T.A.R. per l’individuazione della Sezione competente, confermata in seguito nella presente.
4. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2025, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
5. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 10 maggio 2025 e depositato il 19 maggio 2025, il Comune di Picinisco ha impugnato gli ulteriori atti ivi indicati, formulando tre mezzi.
5.1. Con il primo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione art. 14- 15-16-17 D.Lgs 156/06 – art. 3 L. 241/90 – Carenza di motivazione – sviamento di potere ”), sono ribadite e ulteriormente argomentate, avendo riguardo al contenuto della nota della Regione Lazio - Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica, Area autorizzazioni paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica del 7 agosto 2023, della nota dell’Ente Parco del 3 novembre 2023 e della nota della Regione Abruzzo del 7 novembre 2023, le doglianze articolate, in particolare, con il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale.
5.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione artt. 14-15-16-17 D.Lgs. 152/06 – Illogicità – Travisamento – Istruttoria e motivazione carenti ”), si afferma che la documentazione prodotta dalla Regione Lazio in data 13 marzo 2025 non corrisponderebbe a quella che l’Ente Parco avrebbe prodotto alla suddetta Regione nel corso del procedimento, ad ulteriore comprova – ad avviso della parte ricorrente – del vizio di istruttoria che inficerebbe la V.A.S.
5.3. Con il terzo (rubricato “ Violazione e falsa applicazione art. 3-38 40 N.T.A. P.T.P.R. – art. 1-2 3 L. n.168/2017 l.r. Lazio n. 39/02 art. 6 e Reg. Reg. 07/2005 art.11-12 l. n. 394/91 – Difetto di istruttoria e di motivazione – Inattualità di dati – Illogicità – Contraddittorietà ”), le doglianze già articolate con il mezzo precedente, nonché con il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale e il primo di quello per motivi aggiunti sono riproposte, sulla scorta di ulteriori argomentazioni, avverso quella che parte ricorrente sostiene essere la “nuova versione” del Rapporto Ambientale e della Dichiarazione di sintesi prodotti dalla Regione Lazio, sul presupposto che gli stessi non integrerebbero comunque il recepimento del parere V.A.S. dell’8 febbraio 2023.
6. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Può prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità e di irricevibilità del ricorso principale di quello per motivi aggiunti sollevate dall’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e dal Ministero della Cultura (per le quali cfr., da ultimo, p. 7 e 19 della memoria ex art. 73 c.p.a.), attesa l’infondatezza, nel merito, dei gravami.
2. I primi due motivi del ricorso che, in ragione della loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, non sono meritevoli di accoglimento.
2.1. Va premesso che, sulla base della quadripartizione nella suddivisione del territorio stabilita dall’art. 12, comma 2, della L. 394/1991 (che prevede, alla lettera a), le riserve integrali; alla lettera b), le riserve generali orientate; alla lettera c), le aree di protezione e alla lettera d) le aree di promozione economica e sociale) l’art. 26, rubricato “ Modalità generali di utilizzazione dei pascoli ”, del Regolamento del Parco nella versione del 2011 (doc. 19 del deposito documentale di parte ricorrente del 4 marzo 2025) dispone, al comma 1, che “ Nelle zone A (Riserve integrali) il pascolo è vietato ” e, al comma 2, che “ Nelle zone B e C (rispettivamente Riserve generali orientate e Aree di protezione), l’esercizio del pascolo è consentito, previo nulla osta dell’Ente Parco e fatti salvi i diritti di uso civico, entro i limiti di carico individuati per ciascun comparto pascolivo, che non potrà in ogni caso superare il valore di 1.0 UBA/Ha ” (cfr. sostanzialmente nello stesso senso, l’art. 21 del Regolamento del Parco nella versione del 2022, sub doc. 20 di parte ricorrente).
2.2. Ciò posto, va escluso che gli usi civici che, ad avviso della parte ricorrente, sarebbero stati illegittimamente compressi mediante l’ampliamento e lo spostamento, ad opera dell’Ente Parco, delle zone A, ovvero mediante la “ drastica, illogica e immotivata riduzione di U.B.A./ha (unità bestiame adulto) sul territorio del Comune interessato dalle zone B e C ” (cfr. p. 4 del ricorso) avessero ad oggetto il libero e indiscriminato esercizio dell’allevamento del bestiame ovvero dei tagli boschivi.
2.3. Invero, sin dalla legge istitutiva del Parco Nazionale d’Abruzzo, per effetto del combinato disposto degli artt. 3 e 4 del R.D.L. 257/1923, nel territorio del detto Parco, sono vietati, salva autorizzazione, l’esercizio del pascolo e l’esecuzione di tagli boschivi.
2.3.1. In coerenza con tali disposizioni, le fonti che, secondo quanto allegato dalla stessa parte ricorrente, prevedono e disciplinano, quale uso civico, in particolare l’attività di allevamento del bestiame (sulla quale si polarizzano le principali doglianze di parte ricorrente), stabiliscono una serie di limiti, ricollegati all’inserimento di gran parte del territorio del Comune ricorrente all’interno del perimetro del Parco.
2.3.2. A questo riguardo, si richiama, nello specifico, la Determinazione del 6 ottobre 2016 della Regione Lazio, n. G11396 (doc. 7 del deposito documentale di parte ricorrente del 4 marzo 2025), recante l’approvazione del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale del Comune di Picinisco (richiamato al comma 1 dell’art. 24 del Regolamento comunale degli usi civici prodotto dal Comune ricorrente sub doc. 18, rubricato “ Diritto all’uso dei pascoli ”, nel quale si legge: “ Hanno diritto all'uso dei pascoli, con l’obbligo del pagamento del corrispettivo fida, tutti i possessori a termine di legge di animali, bovini, equini, ovini e caprini, sotto l’osservanza delle norme e limitazioni stabilite dalla legge e dai regolamenti forestali, dalle leggi degli usi civici e dal Piano di Gestione e Assestamento Forestale adottato da questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 13.10.2011 ”) il quale espressamente stabilisce che “ le attività forestali e pascolive dovranno avvenire, in conformità a quanto previsto dalla proposta pianificatoria, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Parco Nazionale d’Abruzzo e dalla Pronuncia per la Valutazione di incidenza ”.
2.3.3. Ne consegue che, quanto meno all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, e in ragione della sua specifica disciplina, nei termini in cui la stessa è stata fissata a partire da oltre un secolo, merita condivisione quanto evidenziato dall’Ente Parco nella Deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2023, avente ad oggetto “ Osservazioni piano per il parco - Deliberazioni ” (cfr. doc. 6 di parte ricorrente), nella parte in cui si afferma che « L’istituzione di un Parco, e la conseguente regolamentazione del territorio, impone al godimento dei titolari dei diritti di uso civico limitazioni di vario genere, in funzione degli interessi generali alla cui tutela l’istituzione stessa è finalizzata. Le finalità dell’istituzione di un Parco risultano quindi compatibili con l’esercizio del diritto di uso civico, il quale, al pari della proprietà privata, è “conformato” dalla preminente esigenza di protezione ambientale, potendone risultare limitato, in coerenza con la funzione sociale della proprietà, stabilita dall’art. 42 Cost. ».
2.4. Stabilita questa premessa, occorre ulteriormente considerare che la sequenza procedimentale nella quale si inserisce l’impugnazione del Comune di Picinisco è volta all’approvazione di uno strumento urbanistico (essendo noto che il Piano del Parco rappresenta “ uno strumento urbanistico di valenza ambientale ”: cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4153 e Id., Sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 6214), in ordine al quale va rammentato il consolidato principio (per il quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 luglio 2023, n. 7147), secondo cui le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono esplicazione di potere tecnico-discrezionale della pubblica amministrazione e sono oggetto di sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità ed irrazionalità apprezzabili ictu oculi , essendo invece estraneo al suddetto sindacato l’apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo già appartenente alla sfera del merito (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2020 n. 2284, 31 dicembre 2019 n. 8917 e 12 maggio 2016 n. 1907).
2.4.1. Ebbene, si osserva, per quanto riguarda le doglianze incentrate sulla diversa localizzazione ed estensione delle zone A, che non è indice, di per sé, dell’irrazionalità delle scelte pianificatorie (tenuto conto, per giunta, sia della disciplina transitoria di cui all’art. 41 delle N.T.A. del Piano – il quale prevede che “ Limitatamente all’uso di pascolo, gli effetti dell’entrata in vigore della disciplina sulla Riserva Integrale sono posticipati alla scadenza dei contratti di concessione dei pascoli in corso alla data di pubblicazione del Piano ” – sia dell’azione di Piano di cui alla scheda 28, richiamata nel passaggio delle D.G.R. 1137/2024 riportato a p. 5 della memoria ex art. 73 c.p.a. della Regione Lazio) il mero contrasto della nuova disciplina con lo status quo venutosi a determinare a seguito della reiterazione nel tempo di determinazioni consensuali, mediante le quali il Comune di Picinisco ha affidato in concessione all’Ente Parco alcune aree, a cui quest’ultimo ha applicato, dietro il versamento di un canone annuo, il suddetto regime delle Zone A (cfr., a questo riguardo, i docc. di parte ricorrente da 9 a 15 del deposito documentale del 4 marzo 2025).
2.4.2. A questo riguardo, il Comune di Picinisco non ha adeguatamente preso posizione in merito al rilievo difensivo di cui a p. 9 della memoria ex art. 73 c.p.a. dell’Ente Parco e del Ministero della Cultura, secondo cui la Zona A, nel complesso, presenterebbe, anche nel nuovo assetto, un’estensione particolarmente ridotta, se comparata con la Zona B, sicché risultano non chiaramente allegati, prima ancora che provati, i danni alla pastorizia che detta nuova delimitazione dovrebbe comportare.
2.4.2.1. Inoltre, il ricorrente non ha illustrato – se non ribadendo l’impossibilità di un diverso assetto – le ragioni per le quali non ha inteso percorrere l’ipotesi transattiva che l’Ente Parco ha prospettato nel corso del procedimento (cfr. il seguente passaggio del doc. 7 della difesa erariale, recante il verbale dell’incontro tra la Commissione costituita con Determina n.921 del 27 ottobre 2022 e il Comune di Picinisco: “ Il Direttore illustra quindi la controproposta del Parco che porterebbe ad una riduzione della superficie totale della RI in Comune di Picinisco dagli attuali 1020 a 650 ha e che vedrebbe i pascoli in riserva integrale ridursi dai 450 ha attuali a 315 ha ”), essendosi limitato, nel corso di tale incontro, a rappresentare la difficoltà di un accordo con le aziende zootecniche (le quali, stando al condivisibile e non contestato rilievo di p. 4 della memoria dell’Ente Parco e del Ministero della Cultura del 13 marzo 2025 – e in disparte l’eccezione di irricevibilità sul punto sollevata dalla difesa erariale – dovevano pur sempre essere state messe a parte del fatto che l’estensione della Riserva Integrale era prevista sin dall’adozione, risalente al 2010, della proposta di zonazione, come tale preclusiva dell’insorgenza di un legittimo affidamento alla conservazione dello status quo ) e, nelle difese spiegate nel presente giudizio, a ribadire la presunta intangibilità di un preesistente uso civico che, in quanto non provato nei termini in cui è stato allegato dal Comune di Picinisco (e fermo restando quanto già osservato supra ai paragrafi da 2.3 a 2.3.3), non vale in ogni caso a dimostrare ex se l’irragionevolezza o l’illogicità delle diverse scelte pianificatorie dell’Ente Parco.
2.4.3. Il suddetto Ente Parco ha peraltro giustificato tali scelte pianificatorie sul rilievo che le stesse sarebbero volte a tutelare e preservare l’habitat di alcune specie (si riporta, per esteso, il seguente passaggio del documento 6 di parte ricorrente: « Nel merito della Riserva Integrale proposta per il territorio di Picinisco le aree di pascolo del Monte Meta hanno un valore strategico in funzione della conservazione della popolazione di Camoscio appenninico e di quelle di Coturnice e Fringuello alpino nonché degli habitat di direttiva presenti (Habitat 6230*,6170 e 8120). Per la popolazione di Camoscio appenninico inoltre vanno tenute in considerazione sia le indicazioni delle Misure di Conservazione della ZSC IT6050018 che per la specie 1374* Rupicapra pyrenaica ornata (Camoscio appenninico) fanno “Obbligo di individuazione della presenza di eventuali aree stabili di svernamento della specie finalizzata all’adozione di specifiche misure gestionali volte a ridurre i fattori di disturbo antropici” e nella parte relativa agli interventi chiedono di “limitare la competizione trofica e sovrapposizione spaziale tra bestiame domestico e camoscio, e ridurre i rischi sanitari per il camoscio” sia il parere rilasciato dalla Regione Lazio nell’ambito della procedura di Valutazione di Incidenza del Piano del Parco: Relativamente alle attività zootecniche, in particolare alle modalità di conduzione del pascolo e alla definizione del carico massimo ammissibile, che non dovrà superare in ogni caso i valori indicati nella Tabella 6.1 della Relazione Generale, si tenga nella massima considerazione il quadro conoscitivo aggiornato sullo status e distribuzione delle popolazioni di Rupicapra pyrenaica ornata, al fine di assicurare il maggior livello di coesistenza tra attività zootecniche e conservazione della specie La Riserva Integrale di Picinisco è inoltre in continuità con le RI dei Comuni di Alfedena e Pizzone con cui costituisce un unicum conservazionistico prezioso per la tutela della popolazione di camoscio appenninico »).
2.4.4. Il contrario assunto di parte ricorrente si fonda, per converso, sul dato che la diminuzione delle aree destinate a pascolo (ovvero il decremento di U.B.A./ha nelle altre) comporterebbe un incremento delle aree boschive, come tale nocivo, in particolare, rispetto all’habitat del camoscio appenninico.
2.4.5. Tuttavia, tale prospettazione non si confronta con il disposto dell’art. 8 delle N.T.A. del Piano Parco, il quale, al comma 4, dispone che “ Al fine di perseguire obiettivi di conservazione degli habitat di alta quota, l’Ente Parco può, tramite apposite convenzioni e nei limiti degli obiettivi stessi, consentire il pascolo ovi-caprino ”.
2.4.6. In relazione a tale secondo aspetto, il Comune di Picinisco si è limitato a descrivere la disciplina pianificatoria de qua come un “palliativo” (cfr. p. 34 del ricorso), ma non ha persuasivamente argomentato le ragioni che renderebbero non praticabile l’ipotesi di successivi accordi aventi ad oggetto il pascolo ovi-caprino, invero piuttosto sbrigativamente liquidati come l’oggetto di una “ vaga facoltà potestativa dell’ente gestore ” (cfr. p. 4 della memoria di replica di parte ricorrente).
2.4.7. Peraltro, in base allo stesso documento citato nel ricorso alle p. 17 e 18 (ossia la Relazione sub doc. 3 del deposito documentale di parte ricorrente del 3 marzo 2025), il rimedio proposto per scongiurare l’invasione da parte del ginepreto dovuto “ all’abbandono del pascolo tradizionale ovino-caprino ” è “ il mantenimento o la reintroduzione del tradizionale pascolo di greggi ”, ossia una soluzione non contraria al disposto dell’art. 8 delle N.T.A. sopra riportato e in ogni caso idonea a incidere solo sul c.d. “allevamento pesante”, in base a un’opzione pianificatoria che deve ritenersi, oltre che non irragionevole, congruamente motivata.
2.5. Quanto alla disciplina delle zone B e C, si ritengono meritevoli di seguito le difese dell’Ente Parco e del Ministero della Cultura relative all’oggetto dell’osservazione n. 2 del Comune di Picinisco (cfr. doc. 4, p. 4, di parte ricorrente), secondo cui l’oggetto di quest’ultima, con particolare riferimento al problema delle U.B.A./ha ammissibili, nonché al tema dei limiti del taglio boschivo, riguarda il contenuto del Regolamento del Parco, che è soggetto a un diverso procedimento di approvazione rispetto a quello per cui è causa (si riporta, in coerenza con quanto appena rilevato, il seguente passaggio del doc. 6 di parte ricorrente: “ La Commissione per l’esame delle osservazioni al Regolamento, pur riconoscendo che alcune sono pertinenti, prenderà in considerazione le stesse in sede di esame del regolamento nell’ambito della specifica procedura prevista dall’art.11 comma 6 della Legge n. 394/1991. Esito: osservazione rinviata ”) ed è dunque estraneo al presente giudizio.
2.6. Venendo, da ultimo, ai profili paesaggistici, va evidenziato che – anche a voler prescindere dal fatto che i rilievi difensivi dell’Ente Parco secondo cui, al contrario di quanto allegato dal ricorrente, ad essere oggetto del vincolo paesaggistico ex art. 142, lett. h, del D.Lgs. 42/2004 è il fondo gravato da uso civico e non l’uso civico in sé, trovano una conferma nel disposto dell’art. 40 delle N.T.A. del P.T.P.R., il quale specifica, tra l’altro, che “ L’esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell’articolo 4 della l. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme del PTPR; in tal caso si applica la disciplina di tutela e di uso degli ambiti di paesaggio individuati dal PTPR ”– l’art. 145 prevede che “ le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette ”.
2.6.1. In questo senso, non vi è prova dell’incompatibilità tra la disciplina “più restrittiva” della Zona A e il contenuto del P.T.P.R., il quale, al richiamato art. 40 delle N.T.A., regolamenta l’uso del territorio senza occuparsi né dell’allevamento del bestiame, né – anche a voler dare seguito all’argomentazione, rimasta non dimostrata, tanto più in assenza di un serio confronto con la disciplina dell’art. 8 delle N.T.A., degli effetti della riduzione dei pascoli sullo stato dei luoghi – della consistenza dei boschi.
2.6.2. Inoltre, va comunque rilevato, sulla scorta di condivisibile giurisprudenza, che, in relazione ai Piani dei Parchi, che tutelano un sistema di valori complesso, identificato, in base all’art. 12, comma 1, della l. n. 394/1991, come modificato dall'art. 2, della l. n. 426/1998, nella “tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici, tradizionali”, la prevalenza di cui all’art. 145 del D.Lgs. 42/2004 è da ritenersi relativa solo agli aspetti paesaggistici, sicché ben può affermarsi che la disciplina più restrittiva rispetto al Piano paesaggistico stabilita per determinate aree sia volta a tutelare quegli ulteriori valori che il Piano dei Parchi pure tutela e non violi quindi il principio di prevalenza sopra evidenziato (in questi termini, Cons. Stato, Sez. V, 14 giugno 2012, n. 3515).
2.6.3. Le considerazioni appena svolte, nonché quelle articolate in precedenza circa la natura “conformata” degli usi civici vantati dal Comune di Picinisco, ovvero in ordine al rapporto tra l’estensione della Zona A e della Zona B, inducono, in conclusione, a ritenere non dimostrata, e comunque non meritevole di seguito, l’asserzione di parte ricorrente secondo cui la tutela approntata dal Piano del Parco non rafforzerebbe quella paesaggistica, ma azzererebbe gli usi civici per cui è causa (cfr., in questo senso, p. 16 del ricorso).
2.7. Per le ragioni che precedono, i primi due motivi di ricorso non sono meritevoli di accoglimento.
3. In ragione del mancato accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, debbono ritenersi assorbite le ulteriori censure, oggetto dei restanti mezzi del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti, aventi ad oggetto il procedimento di V.A.S.
3.1. Per consolidata giurisprudenza (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 24 maggio 2021, n. 1268), chi si ritiene leso da uno strumento pianificatorio sottoposto a V.A.S. non può limitarsi a lamentare vizi e irregolarità concernenti la procedura di V.A.S., ma deve chiarire se e in quale misura tali vizi abbiano inciso sul regime impresso ai suoli di sua proprietà dalla nuova disciplina urbanistica (Cons. Stato, Sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133; Id., Sez. II, 18 agosto 2020, n. 5084), giacché «l’interesse a impugnare lo strumento pianificatorio non può esaurirsi nella generica aspettativa a una migliore pianificazione dei suoli di propria spettanza, richiedendosi, invece che le “determinazioni lesive” fondanti l’interesse a ricorrere siano effettivamente “condizionate”, ossia causalmente riconducibili in modo decisivo, alle preliminari conclusioni raggiunte in sede di V.A.S.» (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 15 novembre 2016, n. 2140; cfr. altresì T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 20 febbraio 2017, n. 247).
3.2. In questo senso, anche ove dimostrata (e anche a voler soprassedere dalle specifiche difese articolate sul punto tanto dalla Regione Lazio che dall’Ente Parco e dal Ministero della Cultura), la mancata considerazione dell’estensione e del contenuto, in sede di V.A.S., degli usi civici non vale di per sé a dimostrare, alla luce delle argomentazioni articolate nel presente giudizio dalla parte ricorrente, l’illegittimità della scelta pianificatoria contestata, né il contrasto di questa con il P.T.P.R. (come per converso lamentato da parte ricorrente a p. 24 del gravame) per le ragioni evidenziate nello scrutinio dei primi due mezzi del gravame principale.
4. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti vanno respinti.
5. Sussistono giustificati motivi, in ragione della natura pubblica delle parti coinvolte, nonché della particolarità e della novità delle questioni oggetto del presente giudizio, per disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO IA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
LU RD OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU RD OR | TO IA |
IL SEGRETARIO