Art. 90. Mancanza di sale nei trasporti marittimi.
Nei trasporti marittimi di sale eseguiti a norma degli articoli 37 e 35 se all'arrivo della nave si riscontra che le stive non si trovano in condizioni di perfetta chiusura o si constata effrazione od alterazione dei piombi o suggelli, il comandante della nave e' punito per ogni chilogramma di sale mancante, oltre il calo del 2 per cento, con l'ammenda non inferiore all'ammontare del prezzo di vendita al pubblico e non superiore al triplo dell'ammontare stesso.
Nei trasporti marittimi di sale eseguiti a norma degli articoli 37 e 35 se all'arrivo della nave si riscontra che le stive non si trovano in condizioni di perfetta chiusura o si constata effrazione od alterazione dei piombi o suggelli, il comandante della nave e' punito per ogni chilogramma di sale mancante, oltre il calo del 2 per cento, con l'ammenda non inferiore all'ammontare del prezzo di vendita al pubblico e non superiore al triplo dell'ammontare stesso.