Articolo 90 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 88Articolo 91
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24 ottobre 1942
Art. 90. Mancanza di sale nei trasporti marittimi.

Nei trasporti marittimi di sale eseguiti a norma degli articoli 37 e 35 se all'arrivo della nave si riscontra che le stive non si trovano in condizioni di perfetta chiusura o si constata effrazione od alterazione dei piombi o suggelli, il comandante della nave e' punito per ogni chilogramma di sale mancante, oltre il calo del 2 per cento, con l'ammenda non inferiore all'ammontare del prezzo di vendita al pubblico e non superiore al triplo dell'ammontare stesso.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942