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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/08/2025, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente est. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Bordon Gianluca Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2138 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) in proprio e quale erede della madre C.F._1 Per_1
(C.F. deceduta in data 10.06.2022,
[...] C.F._2 rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Simonetti (c.f.
- PEC ) ed Enrico C.F._3 Email_1
Penzo (c.f. - PEC C.F._4
del Foro di Venezia Email_2 appellante contro
(p. IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grazia Calì (c.f.
– P.E.C. e C.F._5 Email_3
Ludovica Romano (c.f. – P.E.C. C.F._6
del Foro di Email_4 CP_1 appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 825/2023 del Tribunale di Padova, depositata il 27/04/2023, causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per in proprio e quale erede della madre Parte_1 Per_1
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza n. 825/2023 del Tribunale di Padova, depositata il
27.04.2023: Nel merito: accertata e dichiarata la colpa esclusiva dei sanitari e/o dei medici dell' , per la morte di Controparte_2 Per_2
o, solo in via subordinata, per la perdita delle chance di
[...] sopravvivenza del medesimo, superiori al 50%, in relazione al ricovero avvenuto il 21.09.2015 e alle cure e prestazioni sanitarie praticate ed omesse nei giorni successivi sino al suo decesso, avvenuto il 24.09.2015, condannarsi la predetta , in persona del direttore CP_1 generale/amministratore delegato/legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, iure hereditatis ed iure proprio, da in proprio ed in qualità Parte_1 di erede della di lei madre , deceduta il 10.06.2022 e per Persona_1 la quota ereditaria spettantele del 50%, nella somma e/o misura che verrà ritenuta equa e di giustizia (chiedendo l'applicazione della Tabelle di Milano integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale – Edizione 2024 o quella del Tribunale di Roma nel loro ultimo aggiornamento del 2023), con rivalutazione monetaria degli importi non liquidati all'attualità e con il riconoscimento degli interessi legali e di quelli compensativi, questi ultimi in ragione dell'obbligazione risarcitoria autonoma derivante dal ritardato pagamento del credito risarcitorio di valore, stante il maggior danno subito ex art. 1224 c.c., dal giorno dell'insorgenza di ogni cespite di danno dovuto e, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., dalla proposizione della domanda giudiziale sino al saldo effettivo. Spese di lite e compensi delle due fasi giudiziali integralmente rifusi, con rimborso forfettario 15%, cpa 4% ed iva di legge, oltre alle rifusione integrale delle spese legali sostenute o sostenende per l'attività penale e stragiudiziale, nonché di quelle sostenute o sostenende per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., accessori tutti compresi.
In via istruttoria: previa revoca in parte qua dell'ordinanza datata
31.05.2021 del Tribunale di Padova, ammettersi la prova per testimoni sul danno non patrimoniale terminale, biologico e catastrofale patito da Per_2 sui capitoli da 25) a 28) formulati nella memoria ex art. 183, VI
[...] comma, n. 2, c.p.c. datata 24.11.2020, anteposte sempre le parole “Vero che”, capitoli che di seguito si riproducono:
25) la sera del 23.09.2015 ha chiamato al telefono Persona_2 [...] hiedendogli di accorrere al suo capezzale con tono disperato;
Per_3
26) il 23.09.2015 ha chiamato il sacerdote dell'ospedale Persona_2 ove era ricoverato e dallo stesso si è fatto esplicitamente benedire recitando alcune preghiere;
27) durante le prime ore del 24.09.2015 ha detto al figlio Persona_2 presente, “CHE TU NON POSSA MAI PROVARE DI SENTIRTI Per_3
MORIRE”;
28) la notte del 24.09.2015 ha detto al figlio Persona_2 Per_3 presente, ma anche alla figlia , a mezzo telefono: “STAI VICINO ALLA Pt_1
MAMMA”.
Si indicano quali testimoni , residente in [...]
10 (30033) OA (VE), , residente in [...]
33 (35010) ZA (PD) e , residente in [...]
17 (35030) VO (PD).
Per Controparte_1
In via principale: Respingersi in toto le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum e confermare integralmente la sentenza di primo grado. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata una qualche responsabilità dell'ente sanitario pronunciare condanna al risarcimento negli stretti limiti del danno effettivamente provato, e comunque nei minimi tabellari. Contenere il rimborso delle spese nei limiti della pertinenza, di quanto provato e in conformità ai criteri comunemente applicati;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche di questo secondo grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in proprio e quale erede della madre , Parte_1 Persona_1 ha impugnato la sentenza n. 825/2023 del Tribunale di Padova che ha respinto la domanda – proposta unitamente al fratello alla Persona_3 madre poi deceduta nel corso del giudizio di primo grado – volta ad accertare la responsabilità dell' nel Controparte_3 decesso del padre, avvenuto il 24/09/2015, quale Persona_2 conseguenza di un intervento programmato di trattamento di aneurisma dell'aorta addominale, e che ha, di conseguenza, negato il risarcimento dei danni patrimoniali (da lucro cessante per la per la perdita del Per_1 reddito da pensione del marito;
danno emergente per le spese funerarie, spese di assistenza legale e medico legale, nonché di mediazione svolta da
, e non patrimoniali, iure hereditatis (danno non Persona_3 patrimoniale da violazione del consenso informato e terminale) e iure proprio (danno da perdita del congiunto), nonché ha rigettato anche la domanda, proposta in via di subordine, diretta ad ottenere il ristoro del danno patito dal de cuius per la perdita di chance di guarire o sopravvivere.
2. Nella citazione di primo grado gli originari attori esponevano che a seguito del decesso sporgevano denuncia al Tribunale di Padova chiedendo accertarsi se il decesso di fosse stato cagionato da una Persona_2 non corretta gestione del trattamento sanitario e la competente Procura della Repubblica presso il suddetto Tribunale, all'esito di indagini espletate mediante consulenza medico legale con esame autoptico, non ravvisava profili di responsabilità da parte del personale dell'Azienda ospedaliera, sicché il procedimento si concludeva con l'archiviazione (docc. 1 - 3 appellante e docc. 3 e 3a dell'appellata).
Veniva inoltre, su istanza dei familiari del de cuius, espletata CTU ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 7052/2017), definita con il deposito dell'elaborato peritale (docc. 8 – 9 appellante), e attesa la mancata conciliazione (anche del procedimento di mediazione ex art. 8 d.lgs. n. 28/2010 attivato da
[...]
, gli attori davano corso al giudizio di merito. Per_4
Si costituiva l'Azienda ospedaliera, contestando in fatto e in diritto le pretese attoree, chiedendone l'integrale rigetto.
3. Istruita la causa documentalmente e mediante escussione testimoniale, il Tribunale rigettava la domanda rilevando come fosse “agevole desumere dall'elaborato peritale depositato nell'ambito del procedimento di ATP”
l'esclusione di “ogni nesso di causa tra il decesso del signor e la Per_2 condotta tenuta dai sanitari”, atteso che i CC.TT.UU. si erano limitati “ad attestare che “di fronte ad un deceduto su cui gravava un rischio significativo di mortalità perioperatoria, il danno non può che essere espresso in termini di perdita di chances”, da ricomprendersi tra il 45% e il
55%, non superiore a cinque anni considerata la speranza di vita ulteriore”.
Il Tribunale riteneva che le conclusioni del collegio peritale risultassero contraddittorie in quanto non erano riusciti “a individuare con certezza quale sarebbe stato il diverso comportamento dei sanitari che avrebbe potuto, nel caso concreto, modificare le chances di sopravvivenza del defunto. Peraltro la possibilità di sopravvivenza indicata dagli specialisti viene affermata in termini generici ed ipotetici e tali da non poter fondare una richiesta risarcitoria. Inoltre nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., i ricorrenti non hanno mai mosso alcuna censura sull'indicazione al trattamento” (pag. 8 della sentenza).
Il Giudice di primo grado precisava inoltre che “i consulenti del giudice non hanno mai contestato l'indicazione all'intervento chirurgico cui è stato sottoposto il signor Nello stesso senso, in sede di procedimento Per_2 penale, si erano espressi i consulenti del PM accertando “l'assenza di controindicazioni nel signor al trattamento dell'aneurisma Per_2 mediante protesi endovascolare”. L'aspetto su cui si sono concentrati i
CCTTUU quindi non è tanto quello relativo all'indicazione al trattamento che infatti è stata pacificamente ammessa … quanto quello della valutazione dell'effettiva informativa al paziente circa la possibilità di un atteggiamento astensionistico a fronte della sua specifica situazione clinica e della specifica condizione dell'aneurisma da cui era affetto ... Sul punto i CCTTUU, nella risposta ai quesiti (cfr. pag. 99) si sono limitati a riferire che l'indicazione all'intervento appare “controversa” (non sconsigliata quindi) e che un atteggiamento astensionistico avrebbe dovuto formare oggetto di informativa in quanto valida alternativa alla scelta interventistica. In verità, come si evince chiaramente dall'opuscolo informativo presente in cartella clinica, i sanitari avevano illustrato al paziente che “L'indicazione all'intervento correttivo dell'aneurisma (…) si pone per aneurismi dell'aorta addominale con diametro superiore ai 4 cm (…)” e che, in ogni caso, è “fatta salva la valutazione del rapporto rischio/beneficio (considerante l'età e la spettanza di vita, lo stato e la funzionalità di tutti gli organi ed apparati, con particolare attenzione a quelli renale, cardiaco, cerebrale e respiratorio)” …
I CCTTUU ne hanno espressamente dichiarato la presenza ed infatti in cartella clinica è documentato un consenso esplicito all'esecuzione dell'intervento sanitario che, come è prassi, è stato preceduto da un colloquio con il medico curante” (pagg. 9 – 10 della sentenza), con l'ulteriore precisazione che la parte attrice non aveva espresso specifiche doglianze in merito al processo informativo del de cuius in sede di ricorso ex Per_2 art. 696 bis c.p.c.. Evidenziava infine il Tribunale che “dopo essere stato diffusamente informato il signor ha prestato il suo consenso Per_2 all'intervento consapevole delle due opzioni che aveva: sottoporsi all'intervento o prediligere un atteggiamento astensionista con il rischio di rottura e di decesso secondo le percentuali indicate nel modulo informativo.
La complicanza verificatesi nel suo caso era stata prospettata ed accettata”
(pag. 11 della sentenza) e detta emergenza istruttoria aveva trovato riscontro anche in sede di escussione testimoniale. Ne derivava l'infondatezza della richiesta risarcitoria “in punto di presunta lesione del processo informativo”, non essendo “emerso alcun elemento nel corso del processo atto a provare che i medici avrebbero vivamente consigliato al signor l'intervento di trattamento dell'aneurisma” ed atteso che Per_2
“il signor ha liberamente deciso di sottoporsi alla procedura Per_2 chirurgica a seguito dell'informativa fornitagli dai curanti che in alcun modo hanno condizionato la libera decisione assunta dal paziente, di cui gli attori oggi si dolgono” (pag. 12 della sentenza), con l'ulteriore precisazione che
“in verità i consulenti della Procura sono i soli che hanno provveduto all'esame autoptico del paziente e che hanno potuto dunque rilevare in modo diretto lo stato del signor nella quasi immediatezza del Per_2 decesso. Proprio per tali ragioni le valutazioni dei consulenti della Procura paiono dotate di un considerevole grado di affidabilità, essendo il frutto dell'esame del corpo del compianto e non del mero esame di referti cartacei”
(pag. 14 della sentenza). Concludeva, pertanto, il Tribunale per l'insussistenza di responsabilità in capo alla struttura sanitaria e – in considerazione del “contrasto di valutazioni tecniche nelle diverse sedi giudiziarie e del discostamento dalle conclusioni della CTU svolta in ATP conciliativo” (pag. 19 della sentenza) - compensava le spese di lite tra le parti, ponendo quelle dell'ATP a carico di parte attrice.
4. Avverso questa sentenza anche quale erede della Parte_1 madre, ha interposto appello, affidato a sei motivi con cui denuncia: i) la
“Violazione dell'art. 111 Costituzione, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.”, per avere il Tribunale copiato integralmente le difese conclusionali dell'Azienda ospedaliera, sì da non consentire d'individuare le ragioni della decisione attribuibili al giudicante;
ii) la “Violazione degli artt.
2697, 2727, 2729 c.c. e dell'art. 116, secondo comma, c.p.c. per avere parti attrici assolto all'onere della prova sulla responsabilità da inadempimento dei sanitari”, in quanto erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio in ordine al nesso eziologico e alla responsabilità contrattuale della convenuta per inadempimento della prestazione;
iii) la
“errata indicazione al trattamento chirurgico anziché seguire un atteggiamento astensionistico e conservativo”, per avere il Tribunale erroneamente valutato le risultanze istruttorie sul consenso informato, sull'esecuzione degli interventi chirurgici e sulla gestione post-operatoria del paziente dopo il secondo intervento, vieppiù all'esito della C.T.U. preventiva, non correttamente ponderata dal Giudice a quo; iv) le
“contestate conclusioni dei CC.TT.UU.: non si è trattato solo di perdita di chance di sopravvivenza ma di omicidio colposo”, in quanto era stato
“pienamente provato il nesso di causalità materiale tra inadeguati, colpevoli
… comportamenti tenuti dai sanitari che si occuparono di Persona_2
e l'evento morte” (pag. 23 atto d'appello); v) la “Mancata applicazione delle conclusioni della CTU svolta in sede di ATP accertanti quanto meno una perdita di chance di sopravvivenza tra il 45% e il 55%”, per non avere il
Tribunale riconosciuto il danno da perdita di chance, e anche per non avere compensato tra le parti le spese di CTU svolte in sede di ATP;
vi) la “Mancata liquidazione del complessivo danno patito dagli aventi diritto”, in quanto l'appellante assume di avere diritto al risarcimento delle voci di danno azionate in primo grado, che illustra.
5. Si è costituita l' , contestando la Controparte_4 fondatezza dell'impugnazione ed insistendo in via principale per il rigetto dell'appello e, in via di subordine, chiedendo che l'eventuale condanna risarcitoria fosse mantenuta nei limiti del danno effettivamente provato e comunque nei minimi tabellari.
6. La causa, svoltasi mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata rimessa alla decisione del collegio, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 02/07/2025 – previa sostituzione del Cons.
trasferito presso altro Ufficio, e conseguente riassegnazione Parte_2 del fascicolo con decreto del 29/05/2025 - sulle conclusioni come sopra rassegnate. 7. L'appellante denuncia con il primo motivo (pagg. 8-9) la nullità della sentenza per avere il Tribunale motivato la decisione riportandosi pedissequamente alle argomentazioni offerte dall'Ente convenuto, i cui atti difensivi risultano in gran parte copiati nel testo della stessa sentenza, così rendendo evidente la carenza di autonomia decisionale, nonché per l'omessa “l'indicazione di due parti processuali e Persona_3 Pt_1
figli di e di uno degli avvocati di parti attrici”.
[...] Persona_2
8. La censura è infondata.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, potendosi anche limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Nello specifico, nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, laddove risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva le ragioni sulle quali la decisione è stata fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (Cass. SS.UU. n.
642/2015).
Nel caso di specie, dalla lettura e dallo scrutinio della sentenza di primo grado – ove vengono esposte esaustivamente le prove assunte (testimoniali e documentali), anche in fase d'istruzione preventiva (CTU in sede di ATP)
– è dato evincere ed individuare le ragioni delle statuizioni assunte dal
Tribunale, sicché può ritenersi che il giudice abbia effettivamente valutato e ponderato le argomentazioni poi riportate nella parte motiva della sentenza e sufficienti a sostenere il convincimento espresso. Pertanto, non si ravvisano sussistenti le violazioni di legge (art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. ed art. 118 disp. att. C.p.c.) denunciate dall'appellante, in ragione della rilevata comprensibilità e bastevole coerenza dell'iter argomentativo a supporto della decisione assunta dal Tribunale, sebbene il percorso motivazionale sia stato palesato, in modo non appropriato, riproducendo ampiamente espressioni copiate dagli atti difensivi.
Neppure l'eventuale omissione e/o l'errata indicazione di una parte e/o del suo difensore sono idonei a determinare la nullità della sentenza, purché sia comunque possibile individuare le parti processuali, come è nella fattispecie, in cui non vi è stata alcuna lesione del contraddittorio, che non viene affatto denunciata dall'appellante. Ciò in base al contesto complessivo della motivazione, ed in particolare sul dirimente rilievo che nello svolgimento del processo sono correttamente indicate tutte le parti attrici (pag. 3 sentenza), mentre l'omessa indicazione dei figli del de cuius manca solo nell'intestazione della sentenza. Le suddette omissioni ed errate indicazioni si configurano come sviste materiali, percepibili ictu oculi, emendabili mediante la procedura della correzione dell'errore materiale ex art. 287
c.p.c., che l'appellante non ha ritenuto di attivare, né all'esito della fase a quo, né quale motivo di gravame (e peraltro nemmeno ha Persona_3 interposto gravame).
9. Con il secondo motivo (pagg. 9 – 13) l'appellante censura l'affermazione di insussistenza della responsabilità contrattuale dell'Azienda ospedaliera e deduce che nella specie erano da ritenersi dimostrati il nesso eziologico e la colpa dei sanitari ex art. 116, co. 2, c.p.c., quantomeno per presunzioni, in quanto “l'esecuzione del primo intervento fu errata e che da tale errore derivò l'emorragia che, nonostante il secondo intervento diretto ad emendare il primo ed a risolvere lo spandimento emorragico in corso, ha portato ad una più che evitabile agonia ed alla sua Persona_2 successiva morte senza che i suoi sintomi dolorosi fossero imputati all'emorragia” (pag. 13 dell'atto d'appello). L'appellante sostiene, inoltre, di aver dimostrato la colpa “sia dei sanitari che suggerirono l'intervento chirurgico ed operarono nonostante non avessero Persona_2 effettuato alcuna valutazione dell'anatomia vascolare verificando il decorso
e la morfologia della parete dei segmenti vascolari che sarebbero stati interessati dall'EVAR programmato (v. pag. 81 CTU), sia di quelli che lo assistettero dopo il secondo intervento - senza dubbio emendativo del primo
- nel decorso post-operatorio per le accertate omissioni nelle cure ed i ritardi diagnostici loro imputabili e che hanno portato al suo prematuro decesso”.
La à atto che nell' elaborato peritale dell'ATP non è accertata con Per_2 certezza la “sussistenza di un nesso di causa tra errati e plurimi comportamenti (primo tra tutti la scelta di sottoporre Persona_2 all'intervento nonostante tutte le criticità a loro ben note – età, comorbilità, anatomia vascolare, ecc., ecc.) tenuti dai sanitari ed evento morte” (pag.
10 appello). Ciò nondimeno, ad avviso dell'appellante un tanto sarebbe
“unicamente dipeso” dalla mancata acquisizione delle “immagini intraoperatorie dei due interventi del 22/9/2015 e del 23/9/2015”, che non erano state messe a disposizione dall' convenuto. CP_5
10. Con il quarto motivo (pagg. 22 – 25), l'appellante censura il “mancato riconoscimento della sussistenza dei requisiti per poter dichiarare che il complesso degli errati comportamenti tenuti dai sanitari avevano determinato l'inadempimento agli obblighi di protezione e cura ed avevano cagionato, almeno presuntivamente e secondo il canone probatorio civilistico del “più probabile che non”, l'omicidio colposo del paziente e non solamente la perdita di chance di sopravvivenza” (vd. pag. 8 dell'atto d'appello). Deduce che il “significato profondo ed intrinseco” dell'elaborato peritale svolto in sede di ATP sarebbe consistito “nell'avere accertato, pur avendolo detto in modo sfumato, che il complesso degli errati comportamenti tenuti dai sanitari dell' Parte_3 avevano determinato l'inadempimento agli obblighi di protezione e
[...] cura ed avevano cagionato, almeno presuntivamente e secondo il canone probatorio civilistico del “più probabile che non”, l'omicidio colposo di
e che, quindi, non si era trattato solamente di perdita di Persona_2 chance di sopravvivenza, anche se tale è stata la conclusione formale del lavoro degli ausiliari” (pagg. 22 – 23 atto d'appello).
11. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.
11.1. Va osservato preliminarmente che la responsabilità ascrivibile all'Ente ospedaliero è di tipo contrattuale (all'epoca del sinistro era in vigore il D.L.
158/2012, c.d. decreto Balduzzi), risultando fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbligava a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati), dovendo perciò rispondere, ex artt. 1218 c.c. e ss., per fatto proprio derivante dal rapporto instaurato con il paziente, ovvero per fatto proprio del personale sanitario in caso di negligenza ed imperizia del dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione, fermo restando l'onere della prova ex art. 2697 c.c. per chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno di provare il nesso di causa tra la condotta denunciata e l'evento dannoso. Pertanto il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili (tra le tante Cass. 21511/2024).
Inoltre, secondo il costante orientamento di legittimità, l'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico
(tra le tante Cass. 5922/2024). E dunque, in altre parole, l'accertamento del nesso causale, improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (Cass. 25805/2024).
Inoltre, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che l'eventuale incompletezza della cartella clinica, così come l'eventuale inottemperanza all'ordine di esibizione di documentazione sanitaria ex art.210 c.p.c. rilevante ai fini della ricostruzione dell'operato dei medici (Cass. 7250/2018) sono circostanze di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata, anche in via presuntiva, l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, ma soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (Cass.16373/2024).
11.2. Nel caso in scrutinio la ricostruzione di quanto accaduto e il conseguente accertamento tecnico medico-legale sulla responsabilità dell' sono avvenuti tramite due indagini peritali;
la Controparte_2 prima è stata eseguita, anche mediante esame autoptico e con la partecipazione del C.T.P. dott. dai consulenti dottori e Per_5 Per_6
nominati dal P.M. presso il Tribunale di Padova, nel procedimento Per_7 penale a cui aveva dato impulso la denuncia dei familiari del de cuius e conclusosi, anche all'esito dell'opposizione dei denuncianti, con l'archiviazione dell'1-8-2016; la seconda è stata effettuata successivamente in sede di A.T.P. dai dottori e . CP_6 Per_8
Osserva il Collegio, anticipando quanto di seguito in dettaglio si dirà, che la prima indagine si è conclusa con un giudizio chiaro, nitido e ampiamente motivato, con plurimi riscontri a supporto, di totale assenza di responsabilità dei sanitari e che, invece, con la seconda indagine non è stato espresso un giudizio altrettanto chiaro e nitido, ma piuttosto foriero di confusione e talora alquanto contraddittorio. D'altronde quest'ultima considerazione si evince dalle stesse difese dell'appellante, che sotto alcuni profili richiama, valorizzandole, le risultanze dell'A.T.P., sotto altri le contesta e sotto altri ancora tenta di interpretarle in senso a sé favorevole, dando però nel contempo atto che l'accertamento di responsabilità è “detto in modo sfumato” e che dovrebbe comprendersi il “significato profondo ed intrinseco” dell'elaborato peritale svolto in sede di A.T.P.
Inoltre e per quanto occorra, si deve precisare che gli accertamenti tecnici irripetibili disposti ai sensi dell'art. 360 c.p.p. (nella specie, esame autoptico), finanche qualora siano inutilizzabili nel dibattimento penale per violazione del contraddittorio, una volta prodotti nel processo civile entrano a far parte del thema probandum e sono soggetti alle regole del rito civile sull'acquisizione della prova (Cass. 32784/2019). Pertanto, gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, così come la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisiti al giudizio di cognizione, entrano a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al processo penale o al procedimento di istruzione preventiva. In altre parole, le risultanze dell'indagine svolta in sede penale e quelle dell'A.T.P. sono liberamente apprezzabili e utilizzabili, quali elementi di prova idonee a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (Cass. 8496/2023;
Cass. 31312/2021).
Nella specie, invero, l'appellante non pone in discussione l'utilizzabilità della consulenza in sede penale, che si è svolta, peraltro, con la partecipazione del dott. C.T.P. dei familiari del de cuius, e sulla quale il Tribunale Per_5 ha fondato il proprio convincimento.
11.3. Tanto premesso, si deve procedere a dettagliato scrutinio delle risultanze delle suddette due consulenze, sì da poter vagliare la fondatezza delle censure di cui trattasi, facendo applicazione dei principi di diritto sul nesso causale affermati dalla Suprema Corte.
Con la relazione di consulenza tecnica medico legale-chirurgica svolta in sede penale (di seguito per brevità anche CTU PM), è stato accertato che:
a) la decisione di sottoporre il de cuius a trattamento Per_2 endovascolare dell'aneurisma dell'aorta addominale sottorenale di dimensioni superiori a 6 cm era stata corretta, stante il rilevante rischio
(39%) di rottura dell'aneurisma (pag. 21) con esiti letali e stante la valutazione necroscopica di assenza di controindicazione del trattamento dell'aneurisma con protesi endovascolare (pag.28 CTU PM); b) era stata corretta la tecnica di posizionamento della protesi nel corso del primo intervento ed anche la scelta di apporre stent della lunghezza di 3 cm per salvaguardare l'origine della diramazione ipogastrica sinistra;
a pag. 26 della citata CTU si legge “nel corso del primo intervento del 22 settembre, infatti, è documentata da immagini angiografiche e dal verbale di intervento la comparsa di soluzione di continuo nella parete a livello del tratto distale della parete iliaca comune sinistra con emorragia distrettuale, che veniva trattata con rilascio di stent, riferibile a quello di dimensioni pari a 3 cm., efficace nella risoluzione del sanguinamento”; c) lo stent di 3 cm. era adeguato in base all'esame necroscopico, la protesi era ben ancorata e stabile (pag.29 CTU PM) e la scelta di quella dimensione dello stent era giustificata dalla necessità di preservare “il flusso nell'arteria ipograstrica sinistra per evitare ischemia intestinale” (pag.30); d) parimenti adeguata, in base all'esplorazione necroscopica, era stata la scelta, con il secondo intervento, di apporre un nuovo stent di maggiore lunghezza (10 cm.) stante la persistenza del sanguinamento, pur a fronte di concreto rischio di ischemia intestinale (pag.30 CTU PM); e) la lacerazione dell'arteria iliaca sinistra, parimenti esplorata, che aveva determinato lo shock ipovolemico e condotto il paziente all'esito letale, era concretamente imprevedibile ed inevitabile (pag. 31 CTU PM); f) la complicanza era stata adeguatamente trattata e parimenti adeguata era stata la sorveglianza post operatoria (pag.
30 e 31; l'unica condotta ritenuta non corretta, addebitata al medico di guardia per non avere esteso gli esami di laboratorio all'emocromo dopo il secondo intervento, era risultata priva di incidenza causale).
11.4. A fronte di dette conclusioni, espresse all'esito di accurata indagine supportata dal riscontro dell'esplorazione necroscopica di cui dettagliatamente si dà conto nell'elaborato e poste a fondamento del convincimento espresso dal Tribunale, l'appellante concentra le proprie critiche sulla valorizzazione, non sempre coerente, di alcune affermazioni contenute nella relazione di cui all'ATP e oblitera, invece, di confutare compiutamente i risultati della CTU svolta in sede penale e anche di considerare il tenore letterale e complessivo dell'elaborato di cui all'ATP, che venne richiesta ed espletata anche e principalmente, come afferma pure l'appellante, ai fini di eventuale definizione conciliativa.
Nello specifico e in buona sostanza, quattro sono gli inadempimenti e le correlate questioni che l'appellante contesta alla struttura ospedaliera e che si porrebbero, in tesi e in via presuntiva, in nesso causale con l'evento dannoso.
Il primo afferisce alla scelta chirurgica in luogo di quella alternativa di una terapia conservativa ed astensionistica. Al riguardo nell'ATP diffusamente è trattata la questione (da pag. 73 a pag. 86) e si afferma che, anche se stabile ed asintomatico, l'aneurisma aortico del de cuius Per_2 rientrava, per le dimensioni, nelle indicazioni a trattamento chirurgico, che tuttavia nel caso specifico poteva reputarsi “controverso” in base
“all'assenza dei sintomi specifici, alla grave comorbidità e all'età del soggetto già oltre la media di attesa di vita per il sesso maschile” (pag.77).
Nell'ATP (pag. 83 e 84) si legge inoltre “Anche se di incidenza inferiore all'1%, nella popolazione generale degli operati di qualsiasi età, la gravità in termini di mortalità perioperatoria della complicanza emorragica da rottura arteriosa in corso di procedura endovascolare aortica conferma il ruolo fondamentale della selezione dei pazienti non solo su base clinica ma anche dell'anatomia vascolare”; si indica, pertanto, (pag. 86) propensione per l'atteggiamento astensionistico, per “i relativi rischi differenziali nonché il differenziale possibile guadagno di sopravvivenza”, invero non chiaramente e compiutamente precisati e quantificati. Infine, nella risposta a quesito (pag.99) si legge: “l'indicazione al trattamento appare quindi controversa ed un atteggiamento astensionistico sarebbe stato ampiamente giustificato come scelta alternativa”.
Ritiene il Collegio, comparate le diverse spiegazioni alternative, che si debba dare prevalenza alla spiegazione causale fornita dalla consulenza espletata in sede penale, e ciò in quanto l'altra, quella dell'ATP, non è espressa in termini di probabilità, ma con la generica affermazione conclusiva della controvertibilità della scelta chirurgica. Inoltre è parimenti generico il riferimento ai “relativi rischi differenziali nonché il differenziale possibile guadagno di sopravvivenza”, che non sono compiutamente e chiaramente indicati, mentre è chiara e precisa, oltre che fondata su riscontri tratti dall'esame autoptico, la conclusione espressa sul punto dai consulenti del
PM (cfr. § 11.3. sub a).
La seconda questione posta dall'appellante riguarda la mancata esibizione delle immagini angiografiche intraoperatorie, richieste dal C.T.U., che non avrebbero reso possibile accertare se gli interventi fossero stati eseguiti correttamente, in particolare per il posizionamento nel primo intervento di uno stent troppo corto, e se la lacerazione fosse stata causata dall'operazione.
Anche a tale riguardo ritiene il Collegio, comparate le diverse spiegazioni alternative, che si debba dare prevalenza alla spiegazione causale fornita dalla consulenza espletata in sede penale e che, invero e in realtà, sia del tutto insussistente l'incertezza causale, tra l'altro solo lumeggiata nell'ATP.
Parte appellante diffusamente argomenta in ordine alla suesposta questione, sul rilievo che l'incompletezza della documentazione esaminata nel corso dell'ATP aveva reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, in quanto la struttura ospedaliera, onerata di dimostrare il proprio corretto adempimento, non aveva fornito le immagini angiografiche intraoperatorie, e che i medici avevano comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno.
Osserva questa Corte che la doglianza non ha fondamento sotto più profili.
In primo luogo, come peraltro avvenuto in una delle fattispecie scrutinate dalla Cassazione con le pronunce infra citate (Cass. 16373/2024), non ricorre affatto la dedotta incompletezza del quadro probatorio sul nesso causale, in quanto nella consulenza espletata in sede penale si dà atto
(pag.26) che il giudizio sulla correttezza del primo intervento è avvenuto anche sulla base delle immagini angiografiche (cfr. § 11.3. sub b) e il tenore della suddetta relazione sta ad indicare che, in allora, le immagini angiografiche intraoperatorie erano state messe a disposizione dei consulenti e vennero esaminate.
Secondariamente, non risulta, né è allegato dall'appellante che nel giudizio di merito venne chiesta dagli attori l'esibizione di dette immagini ex art.210
c.p.c. e che il successivo ordine del Giudice rimase inadempiuto, ma risulta solo che, nel distinto ed autonomo procedimento ex art. 696 bis c.p.c., venne chiesta dai consulenti quella documentazione e non venne fornita, sicché la valenza processuale e probatoria del comportamento dell'azienda ospedaliera è ben diversa da quella ora invocata dall'appellante, considerato che non rientra certamente nei poteri del consulente tecnico quello di ordinare ex art.210 c.p.c. l'esibizione di documenti (Cass. 31886/2019), avuto riguardo anche all'importanza che la stessa parte appellante attribuisce a quel referto, di rilievo sulla prova di un fatto costitutivo, e non secondario e tecnico.
Infine, anche in relazione alla seconda questione, indubbia è la prevalenza da attribuire alle risultanze della CTU svolta in sede penale, che non ha rilevato alcuna incompletezza della documentazione esaminata ed ha espresso un giudizio dettagliato e chiaro basato sull'esame autoptico diretto
(cfr. cfr. infra § 11.3. sub b, c, d, e, f;
cfr. pag.26 CTU PM circa il posizionamento degli stent, rimossi, e l'individuazione e ubicazione della lacerazione), quindi non solo su alcuni reperti anatomici e su documenti come avvenuto per gli altri consulenti. In particolare, i consulenti hanno dato atto che le protesi erano ben ancorate e stabili, hanno verificato, mobilizzandoli, le posizioni dei due stent ed hanno concluso affermando che la lacerazione dell'arteria iliaca sinistra, parimenti esplorata, causativa dello shock ipovolemico e di seguito dell'esito letale, era concretamente imprevedibile ed inevitabile (pag. 31 CTU PM).
Resta da aggiungere che, per contro, le considerazioni espresse sul punto nell'ATP sono formulate in termini ipotetici ed eventuali (pag. 91 stent troppo corto), senza un puntuale confronto con i chiari riscontri ed opinamenti degli altri consulenti, ed in ogni caso mai si assume dimostrato il nesso eziologico tra le condotte dei medici e l'evento dannoso secondo il criterio del più probabile che non, tant'è che l'unica proposta conciliativa formalizzata nell'ATP è quella che riguarda la perdita di chance di sopravvivenza (cfr. pag.105, in cui si legge che, dato il rischio significativo di mortalità perioperatoria, il danno non può che essere espresso in termini di perdita di chances).
Di ciò, peraltro, è all'evidenza consapevole la stessa appellante, benché a tratti sembri sostenere il contrario, dato che con il quarto motivo censura proprio detto aspetto, sostenendo che nella specie ricorra l'ipotesi di omicidio colposo. Analoghe considerazioni devono esprimersi con riguardo alle doglianze sia relative all'esecuzione del secondo intervento, sia inerenti alla fase post operatoria. Nell'ATP, quanto al secondo intervento, si legge che era condivisibile la scelta della tecnica endovalvolare, ma si assume una sottovalutazione dei sintomi e che fosse “raccomandabile” eseguire un'angiotac dopo il primo intervento (pag.101 ATP). Tuttavia nulla è esplicitato sul nesso causale e anzi si legge che la situazione verosimilmente non era più recuperabile (pag.98 ATP), il che necessariamente esclude il nesso causale, in conformità a quanto affermato dai consulenti del PM.
Circa la fase post operatoria, parimenti i consulenti dell'ATP enunciano alcune condotte dei sanitari a loro dire censurabili, in contrasto con quanto risulta dall'altra consulenza e senza prendere posizione critica al riguardo, ma ad ogni buon conto neppure con riferimento a questa fase affermano la sussistenza del nesso causale, anche mediante giudizio controfattuale
(ossia che con le cure adeguate il paziente si sarebbe salvato;
cfr. pagg.
103-106 ATP). Va aggiunto, per completezza espositiva, che la CTU svolta in sede penale ha rilevato un solo errore, imputato al medico di guardia e avvenuto dopo l'esecuzione del secondo intervento (cfr. pag. 34 e 35 CTU
PM, errore consistito nel non aver esteso gli esami di laboratorio all'emocromo), ma chiaramente è esplicitato che detto errore, peraltro non rilevato, invece, dai consulenti in sede di ATP, è stato privo di incidenza causale secondo il principio del più probabile che non.
Infine, nel contesto appena descritto, il richiamo dell'appellante all'art. 96, co. 3, c.p.c. è del tutto inconferente, nonché in ogni caso infondato.
In conclusione, le censure non colgono nel segno sotto nessuno dei molteplici profili prospettati e deve pertanto giungersi, in conformità a quanto statuito dal Tribunale, alla conclusione che non è stato dimostrato in causa il nesso di causalità tra le condotte dei sanitari e l'evento lesivo.
12. Con il terzo motivo (pagg. 13 -22) l'appellante lamenta sostanzialmente anche il “mancato riconoscimento del difetto di informazione iniziale del paziente sulla possibilità di astenersi dall'intervento e, quindi, sull'evitabilità dello stesso, con conseguente carenza di consenso informato e violazione del principio di autodeterminazione” (come sinteticamente esposto a pag. 8 dell'atto d'appello), sostenendo “tale errore come causa prima dell'evento morte” (pag. 15 atto d'appello).
La Cassazione ha avuto modo di chiarire che in tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico
(Cass. 31026/2023). Poiché l'appellante allega la violazione del diritto all'autodeterminazione, va precisato che l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (Cass.24471/2020). Pertanto è onere del paziente dimostrare la relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione e conseguenze pregiudizievoli che da quello siano derivate secondo un nesso eziologico inteso come causalità giuridica ex art. 1223 c.c., considerando che il discostamento della scelta dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'"id quod plerumque accidit", nonché di aver subito un danno apprezzabile.
Questa Corte ritiene che non sia stata fornita la prova di una effettiva carenza di adeguata informazione in relazione al trattamento sanitario, tenuto conto che è emerso per tabulas (vd. doc. 2, in particolare pagg. 61 – 69, dell'appellata) che il de cuius – acconsentendo ad essere Per_2 sottoposto al trattamento - era stato reso edotto “dei possibili tipi di trattamenti della patologia di cui sono affetto, delle relative tecniche di esecuzione, dei benefici e rischi e delle possibili complicanze di ciascuno di essi, compreso il post-operatorio, le istruzioni da seguire ed i comportamenti da tenere dopo le dimissioni nonché delle possibili conseguenze in caso di ritardo o rifiuto del trattamento chirurgico;
in particolare nel nostro centro la mortalità è inferiore al 1%- le complicanze maggiori sono inferiori al 2% - di aver ricevuto, ad integrazione del colloquio, e letto una copia del foglio illustrativo – di aver avuto la possibilità di fare domande e chiedere chiarimenti riguardo alle informazioni fornite e contenute nel suddetto foglio e di aver avuto risposte esaustive;
- di aver compreso tutte le informazioni fornite” (così il citato doc.2). Non è invece stata acclarata, neppure in via presuntiva, una diversa e/o incompleta carenza informativa, vieppiù alla luce dell'ulteriore specifica documentazione medica prodotta (cfr. sempre doc. 2 citato) a conforto informativo delle visite e dell'iter terapeutico a cui era stato sottoposto il paziente, ed in particolare si deve rimarcare che l'intervento era stato programmato e preceduto dalla visita del 25-6-2015 con il medico specialistica di chirurgia vascolare.
Il modulo sottoscritto dal de cuius è composto di n. 8 pagine in cui sono approfondite le indicazioni e tipologie dei trattamenti, le complicanze intraoperatorie e postoperatorie – anche tardive – le complicanze del trattamento endovascolare, ed è pertanto preciso e dettagliato, il che consente di escludere la sussistenza del dissenso presunto. Di un tanto dà atto anche la stessa CTU resa in sede di ATP, in cui si legge che “in cartella
è presente opuscolo informativo in cui vengono illustrate le caratteristiche della patologia aneurismatica aterosclerotica addominale e le possibili alternative terapeutiche. Vengono, correttamente, indicate le percentuali di mortalità rispetto alle possibili alternative terapeutiche sia riportate nella letteratura generale, sia quelle registrate nel reparto di ricovero” (pag. 25). I testi assunti hanno inoltre confermato che l'attività informativa venne in concreta effettuata (testi e , come rimarcato nella Tes_4 Tes_5 sentenza impugnata, ove si evidenzia pure che il de cuius, in base a quanto allegato dagli stessi originari attori, “era particolarmente attento alla propria salute e negli anni si è sottoposto a numerose visite specialistiche ed interventi chirurgici, pertanto sapeva – e poteva – porre ai medici curanti tutti i suoi dubbi e le sue incertezze in merito all'intervento proposto” (il paziente, di anni 85 all'epoca del decesso, era affetto da numerose morbilità
– cfr. CTU PM “importante panvasculopatia aterosclerotica polidistrettuale, per la quale il paziente era stato operato bilateralmente di stenosi carotidea nel 2001 e nel 2010 ed ancora nel 2010 di duplice bypass coronarico - rivascolarizzazione che all'autopsia risulta evoluta in occlusione per uno di due bypass e gravemente compromessa nell'altro; da anni era claudicante per arteriopatia degli arti inferiori;
era seguito in cardiologia e in medicina per fibrillo-flutter atriale permanente in trattamento dicumarolico;
iperteso
e dislipidemico;
BPCO in ex tabagista. Nel passato era stato operato di lobectomia polmonare superiore dx per carcinoma (1996) e di emicolectomia sn per diverticolosi nel 1999”).
Ad ogni buon conto e per quanto occorra, va aggiunto che neppure è provato che il de cuius avrebbe opposto il rifiuto alla terapia alla luce delle sue condizioni di salute ovvero che, atteso il suo stato, avrebbe atteso invece di sottoporsi all'intervento, come ora sostiene l'appellante, la quale, peraltro, a supporto della censura indica una percentuale di rottura dell'aneurisma del 10% (pag.17 appello), di gran lunga inferiore a quella indicata nelle indagini peritali, come si è visto.
13. Con il quinto motivo (pagg. 26 – 29), l'appellante si duole, in via subordinata, del mancato riconoscimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza subito dal de cuius e deduce che con l'indagine in sede di
ATP, erroneamente disattesa dal Tribunale, era stata accertata la “perdita di chance di sopravvivenza tra il 45% e il 55%, con conseguente obbligo di liquidazione almeno di tale danno cagionato al paziente ed ai suoi cari” (pag.
8 atto d'appello).
Inoltre l'appellante lamenta, con lo stesso motivo, l'erroneità della statuizione in punto di mancata compensazione delle spese dell'ATP, poste dal Tribunale interamente a carico degli originari attori.
13.1. Non è fondato il primo profilo di doglianza, che attiene al danno iure hereditatis, cioè subito dal congiunto deceduto e trasmesso ai suoi eredi, avente ad oggetto la perdita della possibilità per il de cuius di vivere più a lungo.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche nelle fattispecie di
“perdita di chance”, il nesso causale, secondo l'ordinario criterio del “più probabile che non”, va accertato rigorosamente in relazione alla concreta ed effettiva perdita della possibilità, che deve essere connotata da consistenza, apprezzabilità e serietà, di conseguire un risultato positivo, e non, invece, con riguardo alla concreta probabilità di conseguire il risultato stesso (cfr. Cass. 28993/2019; Cass. 24050/2022; Cass. 26851/2023;
Cass. 24050/2023). Dunque la condotta illecita deve essere messa in relazione causale con una possibilità di prolungamento della vita del paziente e solo qualora sia stata raggiunta una soglia di certezza, o comunque di preponderanza dell'evidenza, rispetto a quella concreta possibilità, può riconoscersi il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, da calcolarsi in via equitativa, in quanto l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico, ossia resta incerta solo l'evenienza che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata (così le citate pronunce di legittimità).
Tanto precisato, nel caso di specie non è dato evincere dagli accertamenti peritali in sede di ATP il collegamento causale, in termini di “più probabile che non”, tra le condotte assunte come errate e la possibilità, seria e apprezzabile, del verificarsi dell'evento “incerto” (aspettativa più lunga di vita, peraltro di un soggetto che, come enunciano gli stessi consulenti, – pag.105 ATP -, aveva già raggiunto il massimo della speranza media di vita nel sesso maschile in Italia).
Sul punto osserva, infatti, questa Corte che non solo la consulenza espletata in sede di ATP si esprime in termini del tutto generici, senza precisi riferimenti a dati scientifici oggettivi e senza spiegare compiutamente il ragionamento seguito, e quindi non consente, in realtà, di apprezzare il nocumento in questione, ma anche e soprattutto, ancora una volta, non viene chiaramente espresso un giudizio secondo “il più probabile che non” sulla sussistenza del nesso di causalità tra la perdita di possibilità per il de cuius di vivere più a lungo e le condotte dei medici ritenute censurabili
(scelta terapeutica attendista invece che chirurgica;
angiotac dopo gli interventi;
incertezza sulla corretta esecuzione degli interventi), e ciò in disparte l'ulteriore e dirimente rilievo che le risultanze della CTU svolta in sede penale, più persuasive e condivisibili per quanto si è detto, conducono ad un giudizio del tutto diverso circa la correttezza delle medesime condotte.
D'altronde è significativo che i consulenti dell'ATP, dopo essere addivenuti alla conclusione della sussistenza del danno da perdita di chance di sopravvivenza, quantificato percentualmente nel range “tra il 45% e il
55%”, in capo ad un soggetto “grande anziano”, affetto da importanti comorbilità e su cui gravava un rischio significativo di mortalità perioperatoria, si fossero di seguito immediatamente affrettati a precisare che si trattava di “stime” finalizzate ad una definizione conciliativa (pag.122
e 123) e soggette a valutazioni molto differenti (pag.105), il che ulteriormente avvalora il convincimento che la “possibilità” riconosciuta in sede di ATP difetta delle necessarie connotazioni di consistenza, apprezzabilità e serietà di conseguire il risultato positivo della sopravvivenza, tra l'altro per un periodo temporale pure rimasto non precisamente indicato nell'ATP (per quanto è dato comprendere solo inferiore a cinque anni). 13.2. Quanto al secondo profilo di doglianza, relativo alle spese di ATP ante causam, esse devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte che l'ha richiesta in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, poiché rientrano nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della vertenza e vanno liquidate nel merito ove necessarie, provate e documentate (Cass. n. 30854/2023).
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria è stata integralmente rigettata e la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, nonostante l'integrale soccombenza degli originari attori, non è oggetto di appello incidentale;
in questo contesto, il Collegio reputa corretto che le spese di
ATP restino a carico della parte rimasta integralmente soccombente anche in questo grado, per il noto principio di causalità, anche in considerazione dell'esaustività delle risultanze della CTU svolta in sede penale, per quanto si è detto.
14. Resta assorbito il sesto motivo (pagg. 30 – 36) attinente alla mancata liquidazione delle voci di danno.
15. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento (indeterminato, tariffa media), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, a difficoltà e valore economico dell'affare, nonché all'importanza dell'attività prestata.
Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR
115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché l'appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese del giudizio di secondo Parte_1 grado a favore dell'appellata, liquidate in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali (15%) ed accessori di legge;
3. dichiara che vi sono i presupposti a carico dell'appellante per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente est. dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Bordon Gianluca Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2138 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) in proprio e quale erede della madre C.F._1 Per_1
(C.F. deceduta in data 10.06.2022,
[...] C.F._2 rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Simonetti (c.f.
- PEC ) ed Enrico C.F._3 Email_1
Penzo (c.f. - PEC C.F._4
del Foro di Venezia Email_2 appellante contro
(p. IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grazia Calì (c.f.
– P.E.C. e C.F._5 Email_3
Ludovica Romano (c.f. – P.E.C. C.F._6
del Foro di Email_4 CP_1 appellata oggetto: appello avverso la sentenza n. 825/2023 del Tribunale di Padova, depositata il 27/04/2023, causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Per in proprio e quale erede della madre Parte_1 Per_1
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza n. 825/2023 del Tribunale di Padova, depositata il
27.04.2023: Nel merito: accertata e dichiarata la colpa esclusiva dei sanitari e/o dei medici dell' , per la morte di Controparte_2 Per_2
o, solo in via subordinata, per la perdita delle chance di
[...] sopravvivenza del medesimo, superiori al 50%, in relazione al ricovero avvenuto il 21.09.2015 e alle cure e prestazioni sanitarie praticate ed omesse nei giorni successivi sino al suo decesso, avvenuto il 24.09.2015, condannarsi la predetta , in persona del direttore CP_1 generale/amministratore delegato/legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, iure hereditatis ed iure proprio, da in proprio ed in qualità Parte_1 di erede della di lei madre , deceduta il 10.06.2022 e per Persona_1 la quota ereditaria spettantele del 50%, nella somma e/o misura che verrà ritenuta equa e di giustizia (chiedendo l'applicazione della Tabelle di Milano integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale – Edizione 2024 o quella del Tribunale di Roma nel loro ultimo aggiornamento del 2023), con rivalutazione monetaria degli importi non liquidati all'attualità e con il riconoscimento degli interessi legali e di quelli compensativi, questi ultimi in ragione dell'obbligazione risarcitoria autonoma derivante dal ritardato pagamento del credito risarcitorio di valore, stante il maggior danno subito ex art. 1224 c.c., dal giorno dell'insorgenza di ogni cespite di danno dovuto e, ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c., dalla proposizione della domanda giudiziale sino al saldo effettivo. Spese di lite e compensi delle due fasi giudiziali integralmente rifusi, con rimborso forfettario 15%, cpa 4% ed iva di legge, oltre alle rifusione integrale delle spese legali sostenute o sostenende per l'attività penale e stragiudiziale, nonché di quelle sostenute o sostenende per il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., accessori tutti compresi.
In via istruttoria: previa revoca in parte qua dell'ordinanza datata
31.05.2021 del Tribunale di Padova, ammettersi la prova per testimoni sul danno non patrimoniale terminale, biologico e catastrofale patito da Per_2 sui capitoli da 25) a 28) formulati nella memoria ex art. 183, VI
[...] comma, n. 2, c.p.c. datata 24.11.2020, anteposte sempre le parole “Vero che”, capitoli che di seguito si riproducono:
25) la sera del 23.09.2015 ha chiamato al telefono Persona_2 [...] hiedendogli di accorrere al suo capezzale con tono disperato;
Per_3
26) il 23.09.2015 ha chiamato il sacerdote dell'ospedale Persona_2 ove era ricoverato e dallo stesso si è fatto esplicitamente benedire recitando alcune preghiere;
27) durante le prime ore del 24.09.2015 ha detto al figlio Persona_2 presente, “CHE TU NON POSSA MAI PROVARE DI SENTIRTI Per_3
MORIRE”;
28) la notte del 24.09.2015 ha detto al figlio Persona_2 Per_3 presente, ma anche alla figlia , a mezzo telefono: “STAI VICINO ALLA Pt_1
MAMMA”.
Si indicano quali testimoni , residente in [...]
10 (30033) OA (VE), , residente in [...]
33 (35010) ZA (PD) e , residente in [...]
17 (35030) VO (PD).
Per Controparte_1
In via principale: Respingersi in toto le domande dell'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum e confermare integralmente la sentenza di primo grado. In via subordinata: Nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata una qualche responsabilità dell'ente sanitario pronunciare condanna al risarcimento negli stretti limiti del danno effettivamente provato, e comunque nei minimi tabellari. Contenere il rimborso delle spese nei limiti della pertinenza, di quanto provato e in conformità ai criteri comunemente applicati;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche di questo secondo grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. in proprio e quale erede della madre , Parte_1 Persona_1 ha impugnato la sentenza n. 825/2023 del Tribunale di Padova che ha respinto la domanda – proposta unitamente al fratello alla Persona_3 madre poi deceduta nel corso del giudizio di primo grado – volta ad accertare la responsabilità dell' nel Controparte_3 decesso del padre, avvenuto il 24/09/2015, quale Persona_2 conseguenza di un intervento programmato di trattamento di aneurisma dell'aorta addominale, e che ha, di conseguenza, negato il risarcimento dei danni patrimoniali (da lucro cessante per la per la perdita del Per_1 reddito da pensione del marito;
danno emergente per le spese funerarie, spese di assistenza legale e medico legale, nonché di mediazione svolta da
, e non patrimoniali, iure hereditatis (danno non Persona_3 patrimoniale da violazione del consenso informato e terminale) e iure proprio (danno da perdita del congiunto), nonché ha rigettato anche la domanda, proposta in via di subordine, diretta ad ottenere il ristoro del danno patito dal de cuius per la perdita di chance di guarire o sopravvivere.
2. Nella citazione di primo grado gli originari attori esponevano che a seguito del decesso sporgevano denuncia al Tribunale di Padova chiedendo accertarsi se il decesso di fosse stato cagionato da una Persona_2 non corretta gestione del trattamento sanitario e la competente Procura della Repubblica presso il suddetto Tribunale, all'esito di indagini espletate mediante consulenza medico legale con esame autoptico, non ravvisava profili di responsabilità da parte del personale dell'Azienda ospedaliera, sicché il procedimento si concludeva con l'archiviazione (docc. 1 - 3 appellante e docc. 3 e 3a dell'appellata).
Veniva inoltre, su istanza dei familiari del de cuius, espletata CTU ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. 7052/2017), definita con il deposito dell'elaborato peritale (docc. 8 – 9 appellante), e attesa la mancata conciliazione (anche del procedimento di mediazione ex art. 8 d.lgs. n. 28/2010 attivato da
[...]
, gli attori davano corso al giudizio di merito. Per_4
Si costituiva l'Azienda ospedaliera, contestando in fatto e in diritto le pretese attoree, chiedendone l'integrale rigetto.
3. Istruita la causa documentalmente e mediante escussione testimoniale, il Tribunale rigettava la domanda rilevando come fosse “agevole desumere dall'elaborato peritale depositato nell'ambito del procedimento di ATP”
l'esclusione di “ogni nesso di causa tra il decesso del signor e la Per_2 condotta tenuta dai sanitari”, atteso che i CC.TT.UU. si erano limitati “ad attestare che “di fronte ad un deceduto su cui gravava un rischio significativo di mortalità perioperatoria, il danno non può che essere espresso in termini di perdita di chances”, da ricomprendersi tra il 45% e il
55%, non superiore a cinque anni considerata la speranza di vita ulteriore”.
Il Tribunale riteneva che le conclusioni del collegio peritale risultassero contraddittorie in quanto non erano riusciti “a individuare con certezza quale sarebbe stato il diverso comportamento dei sanitari che avrebbe potuto, nel caso concreto, modificare le chances di sopravvivenza del defunto. Peraltro la possibilità di sopravvivenza indicata dagli specialisti viene affermata in termini generici ed ipotetici e tali da non poter fondare una richiesta risarcitoria. Inoltre nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., i ricorrenti non hanno mai mosso alcuna censura sull'indicazione al trattamento” (pag. 8 della sentenza).
Il Giudice di primo grado precisava inoltre che “i consulenti del giudice non hanno mai contestato l'indicazione all'intervento chirurgico cui è stato sottoposto il signor Nello stesso senso, in sede di procedimento Per_2 penale, si erano espressi i consulenti del PM accertando “l'assenza di controindicazioni nel signor al trattamento dell'aneurisma Per_2 mediante protesi endovascolare”. L'aspetto su cui si sono concentrati i
CCTTUU quindi non è tanto quello relativo all'indicazione al trattamento che infatti è stata pacificamente ammessa … quanto quello della valutazione dell'effettiva informativa al paziente circa la possibilità di un atteggiamento astensionistico a fronte della sua specifica situazione clinica e della specifica condizione dell'aneurisma da cui era affetto ... Sul punto i CCTTUU, nella risposta ai quesiti (cfr. pag. 99) si sono limitati a riferire che l'indicazione all'intervento appare “controversa” (non sconsigliata quindi) e che un atteggiamento astensionistico avrebbe dovuto formare oggetto di informativa in quanto valida alternativa alla scelta interventistica. In verità, come si evince chiaramente dall'opuscolo informativo presente in cartella clinica, i sanitari avevano illustrato al paziente che “L'indicazione all'intervento correttivo dell'aneurisma (…) si pone per aneurismi dell'aorta addominale con diametro superiore ai 4 cm (…)” e che, in ogni caso, è “fatta salva la valutazione del rapporto rischio/beneficio (considerante l'età e la spettanza di vita, lo stato e la funzionalità di tutti gli organi ed apparati, con particolare attenzione a quelli renale, cardiaco, cerebrale e respiratorio)” …
I CCTTUU ne hanno espressamente dichiarato la presenza ed infatti in cartella clinica è documentato un consenso esplicito all'esecuzione dell'intervento sanitario che, come è prassi, è stato preceduto da un colloquio con il medico curante” (pagg. 9 – 10 della sentenza), con l'ulteriore precisazione che la parte attrice non aveva espresso specifiche doglianze in merito al processo informativo del de cuius in sede di ricorso ex Per_2 art. 696 bis c.p.c.. Evidenziava infine il Tribunale che “dopo essere stato diffusamente informato il signor ha prestato il suo consenso Per_2 all'intervento consapevole delle due opzioni che aveva: sottoporsi all'intervento o prediligere un atteggiamento astensionista con il rischio di rottura e di decesso secondo le percentuali indicate nel modulo informativo.
La complicanza verificatesi nel suo caso era stata prospettata ed accettata”
(pag. 11 della sentenza) e detta emergenza istruttoria aveva trovato riscontro anche in sede di escussione testimoniale. Ne derivava l'infondatezza della richiesta risarcitoria “in punto di presunta lesione del processo informativo”, non essendo “emerso alcun elemento nel corso del processo atto a provare che i medici avrebbero vivamente consigliato al signor l'intervento di trattamento dell'aneurisma” ed atteso che Per_2
“il signor ha liberamente deciso di sottoporsi alla procedura Per_2 chirurgica a seguito dell'informativa fornitagli dai curanti che in alcun modo hanno condizionato la libera decisione assunta dal paziente, di cui gli attori oggi si dolgono” (pag. 12 della sentenza), con l'ulteriore precisazione che
“in verità i consulenti della Procura sono i soli che hanno provveduto all'esame autoptico del paziente e che hanno potuto dunque rilevare in modo diretto lo stato del signor nella quasi immediatezza del Per_2 decesso. Proprio per tali ragioni le valutazioni dei consulenti della Procura paiono dotate di un considerevole grado di affidabilità, essendo il frutto dell'esame del corpo del compianto e non del mero esame di referti cartacei”
(pag. 14 della sentenza). Concludeva, pertanto, il Tribunale per l'insussistenza di responsabilità in capo alla struttura sanitaria e – in considerazione del “contrasto di valutazioni tecniche nelle diverse sedi giudiziarie e del discostamento dalle conclusioni della CTU svolta in ATP conciliativo” (pag. 19 della sentenza) - compensava le spese di lite tra le parti, ponendo quelle dell'ATP a carico di parte attrice.
4. Avverso questa sentenza anche quale erede della Parte_1 madre, ha interposto appello, affidato a sei motivi con cui denuncia: i) la
“Violazione dell'art. 111 Costituzione, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.”, per avere il Tribunale copiato integralmente le difese conclusionali dell'Azienda ospedaliera, sì da non consentire d'individuare le ragioni della decisione attribuibili al giudicante;
ii) la “Violazione degli artt.
2697, 2727, 2729 c.c. e dell'art. 116, secondo comma, c.p.c. per avere parti attrici assolto all'onere della prova sulla responsabilità da inadempimento dei sanitari”, in quanto erroneamente il Tribunale aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio in ordine al nesso eziologico e alla responsabilità contrattuale della convenuta per inadempimento della prestazione;
iii) la
“errata indicazione al trattamento chirurgico anziché seguire un atteggiamento astensionistico e conservativo”, per avere il Tribunale erroneamente valutato le risultanze istruttorie sul consenso informato, sull'esecuzione degli interventi chirurgici e sulla gestione post-operatoria del paziente dopo il secondo intervento, vieppiù all'esito della C.T.U. preventiva, non correttamente ponderata dal Giudice a quo; iv) le
“contestate conclusioni dei CC.TT.UU.: non si è trattato solo di perdita di chance di sopravvivenza ma di omicidio colposo”, in quanto era stato
“pienamente provato il nesso di causalità materiale tra inadeguati, colpevoli
… comportamenti tenuti dai sanitari che si occuparono di Persona_2
e l'evento morte” (pag. 23 atto d'appello); v) la “Mancata applicazione delle conclusioni della CTU svolta in sede di ATP accertanti quanto meno una perdita di chance di sopravvivenza tra il 45% e il 55%”, per non avere il
Tribunale riconosciuto il danno da perdita di chance, e anche per non avere compensato tra le parti le spese di CTU svolte in sede di ATP;
vi) la “Mancata liquidazione del complessivo danno patito dagli aventi diritto”, in quanto l'appellante assume di avere diritto al risarcimento delle voci di danno azionate in primo grado, che illustra.
5. Si è costituita l' , contestando la Controparte_4 fondatezza dell'impugnazione ed insistendo in via principale per il rigetto dell'appello e, in via di subordine, chiedendo che l'eventuale condanna risarcitoria fosse mantenuta nei limiti del danno effettivamente provato e comunque nei minimi tabellari.
6. La causa, svoltasi mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata rimessa alla decisione del collegio, con concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 02/07/2025 – previa sostituzione del Cons.
trasferito presso altro Ufficio, e conseguente riassegnazione Parte_2 del fascicolo con decreto del 29/05/2025 - sulle conclusioni come sopra rassegnate. 7. L'appellante denuncia con il primo motivo (pagg. 8-9) la nullità della sentenza per avere il Tribunale motivato la decisione riportandosi pedissequamente alle argomentazioni offerte dall'Ente convenuto, i cui atti difensivi risultano in gran parte copiati nel testo della stessa sentenza, così rendendo evidente la carenza di autonomia decisionale, nonché per l'omessa “l'indicazione di due parti processuali e Persona_3 Pt_1
figli di e di uno degli avvocati di parti attrici”.
[...] Persona_2
8. La censura è infondata.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, potendosi anche limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla. Nello specifico, nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, laddove risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva le ragioni sulle quali la decisione è stata fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti (Cass. SS.UU. n.
642/2015).
Nel caso di specie, dalla lettura e dallo scrutinio della sentenza di primo grado – ove vengono esposte esaustivamente le prove assunte (testimoniali e documentali), anche in fase d'istruzione preventiva (CTU in sede di ATP)
– è dato evincere ed individuare le ragioni delle statuizioni assunte dal
Tribunale, sicché può ritenersi che il giudice abbia effettivamente valutato e ponderato le argomentazioni poi riportate nella parte motiva della sentenza e sufficienti a sostenere il convincimento espresso. Pertanto, non si ravvisano sussistenti le violazioni di legge (art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. ed art. 118 disp. att. C.p.c.) denunciate dall'appellante, in ragione della rilevata comprensibilità e bastevole coerenza dell'iter argomentativo a supporto della decisione assunta dal Tribunale, sebbene il percorso motivazionale sia stato palesato, in modo non appropriato, riproducendo ampiamente espressioni copiate dagli atti difensivi.
Neppure l'eventuale omissione e/o l'errata indicazione di una parte e/o del suo difensore sono idonei a determinare la nullità della sentenza, purché sia comunque possibile individuare le parti processuali, come è nella fattispecie, in cui non vi è stata alcuna lesione del contraddittorio, che non viene affatto denunciata dall'appellante. Ciò in base al contesto complessivo della motivazione, ed in particolare sul dirimente rilievo che nello svolgimento del processo sono correttamente indicate tutte le parti attrici (pag. 3 sentenza), mentre l'omessa indicazione dei figli del de cuius manca solo nell'intestazione della sentenza. Le suddette omissioni ed errate indicazioni si configurano come sviste materiali, percepibili ictu oculi, emendabili mediante la procedura della correzione dell'errore materiale ex art. 287
c.p.c., che l'appellante non ha ritenuto di attivare, né all'esito della fase a quo, né quale motivo di gravame (e peraltro nemmeno ha Persona_3 interposto gravame).
9. Con il secondo motivo (pagg. 9 – 13) l'appellante censura l'affermazione di insussistenza della responsabilità contrattuale dell'Azienda ospedaliera e deduce che nella specie erano da ritenersi dimostrati il nesso eziologico e la colpa dei sanitari ex art. 116, co. 2, c.p.c., quantomeno per presunzioni, in quanto “l'esecuzione del primo intervento fu errata e che da tale errore derivò l'emorragia che, nonostante il secondo intervento diretto ad emendare il primo ed a risolvere lo spandimento emorragico in corso, ha portato ad una più che evitabile agonia ed alla sua Persona_2 successiva morte senza che i suoi sintomi dolorosi fossero imputati all'emorragia” (pag. 13 dell'atto d'appello). L'appellante sostiene, inoltre, di aver dimostrato la colpa “sia dei sanitari che suggerirono l'intervento chirurgico ed operarono nonostante non avessero Persona_2 effettuato alcuna valutazione dell'anatomia vascolare verificando il decorso
e la morfologia della parete dei segmenti vascolari che sarebbero stati interessati dall'EVAR programmato (v. pag. 81 CTU), sia di quelli che lo assistettero dopo il secondo intervento - senza dubbio emendativo del primo
- nel decorso post-operatorio per le accertate omissioni nelle cure ed i ritardi diagnostici loro imputabili e che hanno portato al suo prematuro decesso”.
La à atto che nell' elaborato peritale dell'ATP non è accertata con Per_2 certezza la “sussistenza di un nesso di causa tra errati e plurimi comportamenti (primo tra tutti la scelta di sottoporre Persona_2 all'intervento nonostante tutte le criticità a loro ben note – età, comorbilità, anatomia vascolare, ecc., ecc.) tenuti dai sanitari ed evento morte” (pag.
10 appello). Ciò nondimeno, ad avviso dell'appellante un tanto sarebbe
“unicamente dipeso” dalla mancata acquisizione delle “immagini intraoperatorie dei due interventi del 22/9/2015 e del 23/9/2015”, che non erano state messe a disposizione dall' convenuto. CP_5
10. Con il quarto motivo (pagg. 22 – 25), l'appellante censura il “mancato riconoscimento della sussistenza dei requisiti per poter dichiarare che il complesso degli errati comportamenti tenuti dai sanitari avevano determinato l'inadempimento agli obblighi di protezione e cura ed avevano cagionato, almeno presuntivamente e secondo il canone probatorio civilistico del “più probabile che non”, l'omicidio colposo del paziente e non solamente la perdita di chance di sopravvivenza” (vd. pag. 8 dell'atto d'appello). Deduce che il “significato profondo ed intrinseco” dell'elaborato peritale svolto in sede di ATP sarebbe consistito “nell'avere accertato, pur avendolo detto in modo sfumato, che il complesso degli errati comportamenti tenuti dai sanitari dell' Parte_3 avevano determinato l'inadempimento agli obblighi di protezione e
[...] cura ed avevano cagionato, almeno presuntivamente e secondo il canone probatorio civilistico del “più probabile che non”, l'omicidio colposo di
e che, quindi, non si era trattato solamente di perdita di Persona_2 chance di sopravvivenza, anche se tale è stata la conclusione formale del lavoro degli ausiliari” (pagg. 22 – 23 atto d'appello).
11. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.
11.1. Va osservato preliminarmente che la responsabilità ascrivibile all'Ente ospedaliero è di tipo contrattuale (all'epoca del sinistro era in vigore il D.L.
158/2012, c.d. decreto Balduzzi), risultando fondata sul cd. contratto di spedalità, ossia il contratto in forza del quale la struttura sanitaria si obbligava a fornire al paziente una complessa prestazione di assistenza sanitaria (consistente nella predisposizione degli spazi necessari, di personale sanitario sufficiente ed efficiente e di attrezzature e macchinari adeguati), dovendo perciò rispondere, ex artt. 1218 c.c. e ss., per fatto proprio derivante dal rapporto instaurato con il paziente, ovvero per fatto proprio del personale sanitario in caso di negligenza ed imperizia del dipendente nell'ambito dell'esecuzione della prestazione, fermo restando l'onere della prova ex art. 2697 c.c. per chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno di provare il nesso di causa tra la condotta denunciata e l'evento dannoso. Pertanto il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili (tra le tante Cass. 21511/2024).
Inoltre, secondo il costante orientamento di legittimità, l'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico
(tra le tante Cass. 5922/2024). E dunque, in altre parole, l'accertamento del nesso causale, improntato al criterio giuridico del "più probabile che non", impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (Cass. 25805/2024).
Inoltre, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che l'eventuale incompletezza della cartella clinica, così come l'eventuale inottemperanza all'ordine di esibizione di documentazione sanitaria ex art.210 c.p.c. rilevante ai fini della ricostruzione dell'operato dei medici (Cass. 7250/2018) sono circostanze di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata, anche in via presuntiva, l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, ma soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (Cass.16373/2024).
11.2. Nel caso in scrutinio la ricostruzione di quanto accaduto e il conseguente accertamento tecnico medico-legale sulla responsabilità dell' sono avvenuti tramite due indagini peritali;
la Controparte_2 prima è stata eseguita, anche mediante esame autoptico e con la partecipazione del C.T.P. dott. dai consulenti dottori e Per_5 Per_6
nominati dal P.M. presso il Tribunale di Padova, nel procedimento Per_7 penale a cui aveva dato impulso la denuncia dei familiari del de cuius e conclusosi, anche all'esito dell'opposizione dei denuncianti, con l'archiviazione dell'1-8-2016; la seconda è stata effettuata successivamente in sede di A.T.P. dai dottori e . CP_6 Per_8
Osserva il Collegio, anticipando quanto di seguito in dettaglio si dirà, che la prima indagine si è conclusa con un giudizio chiaro, nitido e ampiamente motivato, con plurimi riscontri a supporto, di totale assenza di responsabilità dei sanitari e che, invece, con la seconda indagine non è stato espresso un giudizio altrettanto chiaro e nitido, ma piuttosto foriero di confusione e talora alquanto contraddittorio. D'altronde quest'ultima considerazione si evince dalle stesse difese dell'appellante, che sotto alcuni profili richiama, valorizzandole, le risultanze dell'A.T.P., sotto altri le contesta e sotto altri ancora tenta di interpretarle in senso a sé favorevole, dando però nel contempo atto che l'accertamento di responsabilità è “detto in modo sfumato” e che dovrebbe comprendersi il “significato profondo ed intrinseco” dell'elaborato peritale svolto in sede di A.T.P.
Inoltre e per quanto occorra, si deve precisare che gli accertamenti tecnici irripetibili disposti ai sensi dell'art. 360 c.p.p. (nella specie, esame autoptico), finanche qualora siano inutilizzabili nel dibattimento penale per violazione del contraddittorio, una volta prodotti nel processo civile entrano a far parte del thema probandum e sono soggetti alle regole del rito civile sull'acquisizione della prova (Cass. 32784/2019). Pertanto, gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, così come la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisiti al giudizio di cognizione, entrano a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio, anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al processo penale o al procedimento di istruzione preventiva. In altre parole, le risultanze dell'indagine svolta in sede penale e quelle dell'A.T.P. sono liberamente apprezzabili e utilizzabili, quali elementi di prova idonee a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo (Cass. 8496/2023;
Cass. 31312/2021).
Nella specie, invero, l'appellante non pone in discussione l'utilizzabilità della consulenza in sede penale, che si è svolta, peraltro, con la partecipazione del dott. C.T.P. dei familiari del de cuius, e sulla quale il Tribunale Per_5 ha fondato il proprio convincimento.
11.3. Tanto premesso, si deve procedere a dettagliato scrutinio delle risultanze delle suddette due consulenze, sì da poter vagliare la fondatezza delle censure di cui trattasi, facendo applicazione dei principi di diritto sul nesso causale affermati dalla Suprema Corte.
Con la relazione di consulenza tecnica medico legale-chirurgica svolta in sede penale (di seguito per brevità anche CTU PM), è stato accertato che:
a) la decisione di sottoporre il de cuius a trattamento Per_2 endovascolare dell'aneurisma dell'aorta addominale sottorenale di dimensioni superiori a 6 cm era stata corretta, stante il rilevante rischio
(39%) di rottura dell'aneurisma (pag. 21) con esiti letali e stante la valutazione necroscopica di assenza di controindicazione del trattamento dell'aneurisma con protesi endovascolare (pag.28 CTU PM); b) era stata corretta la tecnica di posizionamento della protesi nel corso del primo intervento ed anche la scelta di apporre stent della lunghezza di 3 cm per salvaguardare l'origine della diramazione ipogastrica sinistra;
a pag. 26 della citata CTU si legge “nel corso del primo intervento del 22 settembre, infatti, è documentata da immagini angiografiche e dal verbale di intervento la comparsa di soluzione di continuo nella parete a livello del tratto distale della parete iliaca comune sinistra con emorragia distrettuale, che veniva trattata con rilascio di stent, riferibile a quello di dimensioni pari a 3 cm., efficace nella risoluzione del sanguinamento”; c) lo stent di 3 cm. era adeguato in base all'esame necroscopico, la protesi era ben ancorata e stabile (pag.29 CTU PM) e la scelta di quella dimensione dello stent era giustificata dalla necessità di preservare “il flusso nell'arteria ipograstrica sinistra per evitare ischemia intestinale” (pag.30); d) parimenti adeguata, in base all'esplorazione necroscopica, era stata la scelta, con il secondo intervento, di apporre un nuovo stent di maggiore lunghezza (10 cm.) stante la persistenza del sanguinamento, pur a fronte di concreto rischio di ischemia intestinale (pag.30 CTU PM); e) la lacerazione dell'arteria iliaca sinistra, parimenti esplorata, che aveva determinato lo shock ipovolemico e condotto il paziente all'esito letale, era concretamente imprevedibile ed inevitabile (pag. 31 CTU PM); f) la complicanza era stata adeguatamente trattata e parimenti adeguata era stata la sorveglianza post operatoria (pag.
30 e 31; l'unica condotta ritenuta non corretta, addebitata al medico di guardia per non avere esteso gli esami di laboratorio all'emocromo dopo il secondo intervento, era risultata priva di incidenza causale).
11.4. A fronte di dette conclusioni, espresse all'esito di accurata indagine supportata dal riscontro dell'esplorazione necroscopica di cui dettagliatamente si dà conto nell'elaborato e poste a fondamento del convincimento espresso dal Tribunale, l'appellante concentra le proprie critiche sulla valorizzazione, non sempre coerente, di alcune affermazioni contenute nella relazione di cui all'ATP e oblitera, invece, di confutare compiutamente i risultati della CTU svolta in sede penale e anche di considerare il tenore letterale e complessivo dell'elaborato di cui all'ATP, che venne richiesta ed espletata anche e principalmente, come afferma pure l'appellante, ai fini di eventuale definizione conciliativa.
Nello specifico e in buona sostanza, quattro sono gli inadempimenti e le correlate questioni che l'appellante contesta alla struttura ospedaliera e che si porrebbero, in tesi e in via presuntiva, in nesso causale con l'evento dannoso.
Il primo afferisce alla scelta chirurgica in luogo di quella alternativa di una terapia conservativa ed astensionistica. Al riguardo nell'ATP diffusamente è trattata la questione (da pag. 73 a pag. 86) e si afferma che, anche se stabile ed asintomatico, l'aneurisma aortico del de cuius Per_2 rientrava, per le dimensioni, nelle indicazioni a trattamento chirurgico, che tuttavia nel caso specifico poteva reputarsi “controverso” in base
“all'assenza dei sintomi specifici, alla grave comorbidità e all'età del soggetto già oltre la media di attesa di vita per il sesso maschile” (pag.77).
Nell'ATP (pag. 83 e 84) si legge inoltre “Anche se di incidenza inferiore all'1%, nella popolazione generale degli operati di qualsiasi età, la gravità in termini di mortalità perioperatoria della complicanza emorragica da rottura arteriosa in corso di procedura endovascolare aortica conferma il ruolo fondamentale della selezione dei pazienti non solo su base clinica ma anche dell'anatomia vascolare”; si indica, pertanto, (pag. 86) propensione per l'atteggiamento astensionistico, per “i relativi rischi differenziali nonché il differenziale possibile guadagno di sopravvivenza”, invero non chiaramente e compiutamente precisati e quantificati. Infine, nella risposta a quesito (pag.99) si legge: “l'indicazione al trattamento appare quindi controversa ed un atteggiamento astensionistico sarebbe stato ampiamente giustificato come scelta alternativa”.
Ritiene il Collegio, comparate le diverse spiegazioni alternative, che si debba dare prevalenza alla spiegazione causale fornita dalla consulenza espletata in sede penale, e ciò in quanto l'altra, quella dell'ATP, non è espressa in termini di probabilità, ma con la generica affermazione conclusiva della controvertibilità della scelta chirurgica. Inoltre è parimenti generico il riferimento ai “relativi rischi differenziali nonché il differenziale possibile guadagno di sopravvivenza”, che non sono compiutamente e chiaramente indicati, mentre è chiara e precisa, oltre che fondata su riscontri tratti dall'esame autoptico, la conclusione espressa sul punto dai consulenti del
PM (cfr. § 11.3. sub a).
La seconda questione posta dall'appellante riguarda la mancata esibizione delle immagini angiografiche intraoperatorie, richieste dal C.T.U., che non avrebbero reso possibile accertare se gli interventi fossero stati eseguiti correttamente, in particolare per il posizionamento nel primo intervento di uno stent troppo corto, e se la lacerazione fosse stata causata dall'operazione.
Anche a tale riguardo ritiene il Collegio, comparate le diverse spiegazioni alternative, che si debba dare prevalenza alla spiegazione causale fornita dalla consulenza espletata in sede penale e che, invero e in realtà, sia del tutto insussistente l'incertezza causale, tra l'altro solo lumeggiata nell'ATP.
Parte appellante diffusamente argomenta in ordine alla suesposta questione, sul rilievo che l'incompletezza della documentazione esaminata nel corso dell'ATP aveva reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, in quanto la struttura ospedaliera, onerata di dimostrare il proprio corretto adempimento, non aveva fornito le immagini angiografiche intraoperatorie, e che i medici avevano comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno.
Osserva questa Corte che la doglianza non ha fondamento sotto più profili.
In primo luogo, come peraltro avvenuto in una delle fattispecie scrutinate dalla Cassazione con le pronunce infra citate (Cass. 16373/2024), non ricorre affatto la dedotta incompletezza del quadro probatorio sul nesso causale, in quanto nella consulenza espletata in sede penale si dà atto
(pag.26) che il giudizio sulla correttezza del primo intervento è avvenuto anche sulla base delle immagini angiografiche (cfr. § 11.3. sub b) e il tenore della suddetta relazione sta ad indicare che, in allora, le immagini angiografiche intraoperatorie erano state messe a disposizione dei consulenti e vennero esaminate.
Secondariamente, non risulta, né è allegato dall'appellante che nel giudizio di merito venne chiesta dagli attori l'esibizione di dette immagini ex art.210
c.p.c. e che il successivo ordine del Giudice rimase inadempiuto, ma risulta solo che, nel distinto ed autonomo procedimento ex art. 696 bis c.p.c., venne chiesta dai consulenti quella documentazione e non venne fornita, sicché la valenza processuale e probatoria del comportamento dell'azienda ospedaliera è ben diversa da quella ora invocata dall'appellante, considerato che non rientra certamente nei poteri del consulente tecnico quello di ordinare ex art.210 c.p.c. l'esibizione di documenti (Cass. 31886/2019), avuto riguardo anche all'importanza che la stessa parte appellante attribuisce a quel referto, di rilievo sulla prova di un fatto costitutivo, e non secondario e tecnico.
Infine, anche in relazione alla seconda questione, indubbia è la prevalenza da attribuire alle risultanze della CTU svolta in sede penale, che non ha rilevato alcuna incompletezza della documentazione esaminata ed ha espresso un giudizio dettagliato e chiaro basato sull'esame autoptico diretto
(cfr. cfr. infra § 11.3. sub b, c, d, e, f;
cfr. pag.26 CTU PM circa il posizionamento degli stent, rimossi, e l'individuazione e ubicazione della lacerazione), quindi non solo su alcuni reperti anatomici e su documenti come avvenuto per gli altri consulenti. In particolare, i consulenti hanno dato atto che le protesi erano ben ancorate e stabili, hanno verificato, mobilizzandoli, le posizioni dei due stent ed hanno concluso affermando che la lacerazione dell'arteria iliaca sinistra, parimenti esplorata, causativa dello shock ipovolemico e di seguito dell'esito letale, era concretamente imprevedibile ed inevitabile (pag. 31 CTU PM).
Resta da aggiungere che, per contro, le considerazioni espresse sul punto nell'ATP sono formulate in termini ipotetici ed eventuali (pag. 91 stent troppo corto), senza un puntuale confronto con i chiari riscontri ed opinamenti degli altri consulenti, ed in ogni caso mai si assume dimostrato il nesso eziologico tra le condotte dei medici e l'evento dannoso secondo il criterio del più probabile che non, tant'è che l'unica proposta conciliativa formalizzata nell'ATP è quella che riguarda la perdita di chance di sopravvivenza (cfr. pag.105, in cui si legge che, dato il rischio significativo di mortalità perioperatoria, il danno non può che essere espresso in termini di perdita di chances).
Di ciò, peraltro, è all'evidenza consapevole la stessa appellante, benché a tratti sembri sostenere il contrario, dato che con il quarto motivo censura proprio detto aspetto, sostenendo che nella specie ricorra l'ipotesi di omicidio colposo. Analoghe considerazioni devono esprimersi con riguardo alle doglianze sia relative all'esecuzione del secondo intervento, sia inerenti alla fase post operatoria. Nell'ATP, quanto al secondo intervento, si legge che era condivisibile la scelta della tecnica endovalvolare, ma si assume una sottovalutazione dei sintomi e che fosse “raccomandabile” eseguire un'angiotac dopo il primo intervento (pag.101 ATP). Tuttavia nulla è esplicitato sul nesso causale e anzi si legge che la situazione verosimilmente non era più recuperabile (pag.98 ATP), il che necessariamente esclude il nesso causale, in conformità a quanto affermato dai consulenti del PM.
Circa la fase post operatoria, parimenti i consulenti dell'ATP enunciano alcune condotte dei sanitari a loro dire censurabili, in contrasto con quanto risulta dall'altra consulenza e senza prendere posizione critica al riguardo, ma ad ogni buon conto neppure con riferimento a questa fase affermano la sussistenza del nesso causale, anche mediante giudizio controfattuale
(ossia che con le cure adeguate il paziente si sarebbe salvato;
cfr. pagg.
103-106 ATP). Va aggiunto, per completezza espositiva, che la CTU svolta in sede penale ha rilevato un solo errore, imputato al medico di guardia e avvenuto dopo l'esecuzione del secondo intervento (cfr. pag. 34 e 35 CTU
PM, errore consistito nel non aver esteso gli esami di laboratorio all'emocromo), ma chiaramente è esplicitato che detto errore, peraltro non rilevato, invece, dai consulenti in sede di ATP, è stato privo di incidenza causale secondo il principio del più probabile che non.
Infine, nel contesto appena descritto, il richiamo dell'appellante all'art. 96, co. 3, c.p.c. è del tutto inconferente, nonché in ogni caso infondato.
In conclusione, le censure non colgono nel segno sotto nessuno dei molteplici profili prospettati e deve pertanto giungersi, in conformità a quanto statuito dal Tribunale, alla conclusione che non è stato dimostrato in causa il nesso di causalità tra le condotte dei sanitari e l'evento lesivo.
12. Con il terzo motivo (pagg. 13 -22) l'appellante lamenta sostanzialmente anche il “mancato riconoscimento del difetto di informazione iniziale del paziente sulla possibilità di astenersi dall'intervento e, quindi, sull'evitabilità dello stesso, con conseguente carenza di consenso informato e violazione del principio di autodeterminazione” (come sinteticamente esposto a pag. 8 dell'atto d'appello), sostenendo “tale errore come causa prima dell'evento morte” (pag. 15 atto d'appello).
La Cassazione ha avuto modo di chiarire che in tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico
(Cass. 31026/2023). Poiché l'appellante allega la violazione del diritto all'autodeterminazione, va precisato che l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (Cass.24471/2020). Pertanto è onere del paziente dimostrare la relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione e conseguenze pregiudizievoli che da quello siano derivate secondo un nesso eziologico inteso come causalità giuridica ex art. 1223 c.c., considerando che il discostamento della scelta dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'"id quod plerumque accidit", nonché di aver subito un danno apprezzabile.
Questa Corte ritiene che non sia stata fornita la prova di una effettiva carenza di adeguata informazione in relazione al trattamento sanitario, tenuto conto che è emerso per tabulas (vd. doc. 2, in particolare pagg. 61 – 69, dell'appellata) che il de cuius – acconsentendo ad essere Per_2 sottoposto al trattamento - era stato reso edotto “dei possibili tipi di trattamenti della patologia di cui sono affetto, delle relative tecniche di esecuzione, dei benefici e rischi e delle possibili complicanze di ciascuno di essi, compreso il post-operatorio, le istruzioni da seguire ed i comportamenti da tenere dopo le dimissioni nonché delle possibili conseguenze in caso di ritardo o rifiuto del trattamento chirurgico;
in particolare nel nostro centro la mortalità è inferiore al 1%- le complicanze maggiori sono inferiori al 2% - di aver ricevuto, ad integrazione del colloquio, e letto una copia del foglio illustrativo – di aver avuto la possibilità di fare domande e chiedere chiarimenti riguardo alle informazioni fornite e contenute nel suddetto foglio e di aver avuto risposte esaustive;
- di aver compreso tutte le informazioni fornite” (così il citato doc.2). Non è invece stata acclarata, neppure in via presuntiva, una diversa e/o incompleta carenza informativa, vieppiù alla luce dell'ulteriore specifica documentazione medica prodotta (cfr. sempre doc. 2 citato) a conforto informativo delle visite e dell'iter terapeutico a cui era stato sottoposto il paziente, ed in particolare si deve rimarcare che l'intervento era stato programmato e preceduto dalla visita del 25-6-2015 con il medico specialistica di chirurgia vascolare.
Il modulo sottoscritto dal de cuius è composto di n. 8 pagine in cui sono approfondite le indicazioni e tipologie dei trattamenti, le complicanze intraoperatorie e postoperatorie – anche tardive – le complicanze del trattamento endovascolare, ed è pertanto preciso e dettagliato, il che consente di escludere la sussistenza del dissenso presunto. Di un tanto dà atto anche la stessa CTU resa in sede di ATP, in cui si legge che “in cartella
è presente opuscolo informativo in cui vengono illustrate le caratteristiche della patologia aneurismatica aterosclerotica addominale e le possibili alternative terapeutiche. Vengono, correttamente, indicate le percentuali di mortalità rispetto alle possibili alternative terapeutiche sia riportate nella letteratura generale, sia quelle registrate nel reparto di ricovero” (pag. 25). I testi assunti hanno inoltre confermato che l'attività informativa venne in concreta effettuata (testi e , come rimarcato nella Tes_4 Tes_5 sentenza impugnata, ove si evidenzia pure che il de cuius, in base a quanto allegato dagli stessi originari attori, “era particolarmente attento alla propria salute e negli anni si è sottoposto a numerose visite specialistiche ed interventi chirurgici, pertanto sapeva – e poteva – porre ai medici curanti tutti i suoi dubbi e le sue incertezze in merito all'intervento proposto” (il paziente, di anni 85 all'epoca del decesso, era affetto da numerose morbilità
– cfr. CTU PM “importante panvasculopatia aterosclerotica polidistrettuale, per la quale il paziente era stato operato bilateralmente di stenosi carotidea nel 2001 e nel 2010 ed ancora nel 2010 di duplice bypass coronarico - rivascolarizzazione che all'autopsia risulta evoluta in occlusione per uno di due bypass e gravemente compromessa nell'altro; da anni era claudicante per arteriopatia degli arti inferiori;
era seguito in cardiologia e in medicina per fibrillo-flutter atriale permanente in trattamento dicumarolico;
iperteso
e dislipidemico;
BPCO in ex tabagista. Nel passato era stato operato di lobectomia polmonare superiore dx per carcinoma (1996) e di emicolectomia sn per diverticolosi nel 1999”).
Ad ogni buon conto e per quanto occorra, va aggiunto che neppure è provato che il de cuius avrebbe opposto il rifiuto alla terapia alla luce delle sue condizioni di salute ovvero che, atteso il suo stato, avrebbe atteso invece di sottoporsi all'intervento, come ora sostiene l'appellante, la quale, peraltro, a supporto della censura indica una percentuale di rottura dell'aneurisma del 10% (pag.17 appello), di gran lunga inferiore a quella indicata nelle indagini peritali, come si è visto.
13. Con il quinto motivo (pagg. 26 – 29), l'appellante si duole, in via subordinata, del mancato riconoscimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza subito dal de cuius e deduce che con l'indagine in sede di
ATP, erroneamente disattesa dal Tribunale, era stata accertata la “perdita di chance di sopravvivenza tra il 45% e il 55%, con conseguente obbligo di liquidazione almeno di tale danno cagionato al paziente ed ai suoi cari” (pag.
8 atto d'appello).
Inoltre l'appellante lamenta, con lo stesso motivo, l'erroneità della statuizione in punto di mancata compensazione delle spese dell'ATP, poste dal Tribunale interamente a carico degli originari attori.
13.1. Non è fondato il primo profilo di doglianza, che attiene al danno iure hereditatis, cioè subito dal congiunto deceduto e trasmesso ai suoi eredi, avente ad oggetto la perdita della possibilità per il de cuius di vivere più a lungo.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, anche nelle fattispecie di
“perdita di chance”, il nesso causale, secondo l'ordinario criterio del “più probabile che non”, va accertato rigorosamente in relazione alla concreta ed effettiva perdita della possibilità, che deve essere connotata da consistenza, apprezzabilità e serietà, di conseguire un risultato positivo, e non, invece, con riguardo alla concreta probabilità di conseguire il risultato stesso (cfr. Cass. 28993/2019; Cass. 24050/2022; Cass. 26851/2023;
Cass. 24050/2023). Dunque la condotta illecita deve essere messa in relazione causale con una possibilità di prolungamento della vita del paziente e solo qualora sia stata raggiunta una soglia di certezza, o comunque di preponderanza dell'evidenza, rispetto a quella concreta possibilità, può riconoscersi il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, da calcolarsi in via equitativa, in quanto l'incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico, ossia resta incerta solo l'evenienza che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata (così le citate pronunce di legittimità).
Tanto precisato, nel caso di specie non è dato evincere dagli accertamenti peritali in sede di ATP il collegamento causale, in termini di “più probabile che non”, tra le condotte assunte come errate e la possibilità, seria e apprezzabile, del verificarsi dell'evento “incerto” (aspettativa più lunga di vita, peraltro di un soggetto che, come enunciano gli stessi consulenti, – pag.105 ATP -, aveva già raggiunto il massimo della speranza media di vita nel sesso maschile in Italia).
Sul punto osserva, infatti, questa Corte che non solo la consulenza espletata in sede di ATP si esprime in termini del tutto generici, senza precisi riferimenti a dati scientifici oggettivi e senza spiegare compiutamente il ragionamento seguito, e quindi non consente, in realtà, di apprezzare il nocumento in questione, ma anche e soprattutto, ancora una volta, non viene chiaramente espresso un giudizio secondo “il più probabile che non” sulla sussistenza del nesso di causalità tra la perdita di possibilità per il de cuius di vivere più a lungo e le condotte dei medici ritenute censurabili
(scelta terapeutica attendista invece che chirurgica;
angiotac dopo gli interventi;
incertezza sulla corretta esecuzione degli interventi), e ciò in disparte l'ulteriore e dirimente rilievo che le risultanze della CTU svolta in sede penale, più persuasive e condivisibili per quanto si è detto, conducono ad un giudizio del tutto diverso circa la correttezza delle medesime condotte.
D'altronde è significativo che i consulenti dell'ATP, dopo essere addivenuti alla conclusione della sussistenza del danno da perdita di chance di sopravvivenza, quantificato percentualmente nel range “tra il 45% e il
55%”, in capo ad un soggetto “grande anziano”, affetto da importanti comorbilità e su cui gravava un rischio significativo di mortalità perioperatoria, si fossero di seguito immediatamente affrettati a precisare che si trattava di “stime” finalizzate ad una definizione conciliativa (pag.122
e 123) e soggette a valutazioni molto differenti (pag.105), il che ulteriormente avvalora il convincimento che la “possibilità” riconosciuta in sede di ATP difetta delle necessarie connotazioni di consistenza, apprezzabilità e serietà di conseguire il risultato positivo della sopravvivenza, tra l'altro per un periodo temporale pure rimasto non precisamente indicato nell'ATP (per quanto è dato comprendere solo inferiore a cinque anni). 13.2. Quanto al secondo profilo di doglianza, relativo alle spese di ATP ante causam, esse devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte che l'ha richiesta in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, poiché rientrano nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della vertenza e vanno liquidate nel merito ove necessarie, provate e documentate (Cass. n. 30854/2023).
Nel caso di specie, la domanda risarcitoria è stata integralmente rigettata e la compensazione delle spese di lite disposta dal Tribunale, nonostante l'integrale soccombenza degli originari attori, non è oggetto di appello incidentale;
in questo contesto, il Collegio reputa corretto che le spese di
ATP restino a carico della parte rimasta integralmente soccombente anche in questo grado, per il noto principio di causalità, anche in considerazione dell'esaustività delle risultanze della CTU svolta in sede penale, per quanto si è detto.
14. Resta assorbito il sesto motivo (pagg. 30 – 36) attinente alla mancata liquidazione delle voci di danno.
15. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento (indeterminato, tariffa media), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, a difficoltà e valore economico dell'affare, nonché all'importanza dell'attività prestata.
Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR
115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché l'appellante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere le spese del giudizio di secondo Parte_1 grado a favore dell'appellata, liquidate in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali (15%) ed accessori di legge;
3. dichiara che vi sono i presupposti a carico dell'appellante per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003; manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise