Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/05/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3733/2023 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. STOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliata in Chieri, via delle Orfane n. 5, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(P.IVA: Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. CALLERI DENISA, elettivamente domiciliata P.IVA_1
in Torino, via Montecuccoli n. 6, presso lo studio professionale del difensore
CONVENUTA
OGGETTO: riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive
1
Come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 26/5/2023, ha allegato: Parte_1
- di avere lavorato, senza regolarizzazione, per la ditta individuale della Controparte_1
attiva nel settore delle pulizie civili, quale addetta alle pulizie, appunto, di condomini,
[...]
nella città di Torino;
- di avere prestato la propria attività quale lavoratrice subordinata dal 2/7/2019 al 5/1/2022 (data nella quale il rapporto cessava in seguito a litigio avuto con la datrice di lavoro), con orario dalle 6.30 alle 15.30, dal lunedì al sabato;
- di essersi sempre recata alla mattina, nell'orario di inizio della giornata di lavoro, presso punto di ritrovo sito in piazza Bernini, a Torino;
in tale piazza il personale alle dipendenze della era poi diviso in tre gruppi da quattro persone ciascuna, che erano caricate su Controparte_1
tre furgoni ed accompagnate presso i luoghi di esecuzione dell'attività di pulizie;
- che il gruppo di lavoro nel quale era inserita l'esponente era composto da , Persona_1
, e che a guidare il furgone usato per il trasporto del personale Persona_2 Persona_3
presso i condomini erano, in genere, o la o il di lei figlio, . Per_1 Persona_4
La ha quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi euro Pt_1
20.150,67, a titolo di differenze retributive maturate in corso di rapporto di lavoro.
Si è costituita in giudizio in qualità di titolare della , Controparte_1 CP_1
chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto, secondo la stessa:
- la non ha mai lavorato nel settore delle pulizie;
la ricorrente era stata da lei conosciuta Pt_1
in occasione di attività lavorativa svolta presso il condominio di via Tripoli 116, Torino, ove la
2 svolgeva attività di collaboratrice domestica;
ne era seguita proposta di assunzione della Pt_1
ricorrente, da parte sua, quale collaboratrice domestica e baby-sitter, con conseguente tentativo persino di regolarizzazione della presenza della sul territorio dello Stato Pt_1
(regolarizzazione in quel momento assente);
- che il procedimento amministrativo di regolarizzazione non era poi portato a termine per negligenza della , la quale peraltro manifestava anche l'assenza di volontà di eseguire il Pt_1
rapporto di lavoro propostole, con conseguente licenziamento da parte della convenuta esponente;
- che quindi la tesi della ricorrente è infondata, e che una delle persone indicate dalla stessa quali colleghe nel periodo oggetto di causa ( ) neppure ha mai lavorato per la Persona_3
. CP_1
In sede di prima udienza di trattazione la costituzione della convenuta è stata dichiarata tardiva,
con conseguente decadenza della parte dalla possibilità di offrire mezzi di prova.
In corso di causa sono stati sentiti testimoni dedotti da parte ricorrente.
2. Le domande della ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
Deve anzitutto rilevarsi che la non ha portato alcuna prova o principio di prova di natura Pt_1
documentale per dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro qui rivendicato;
ne consegue che la sola istruttoria orale poteva portare all'accertamento delle circostanze dedotte in ricorso.
Si devono quindi esaminare le risultanze delle deposizioni acquisite in corso di causa (delle quali, tre sono state acquisite da GOP delegato a tale attività, ed una acquisita all'odierna udienza, prima della discussione della causa).
Anzitutto, integralmente irrilevante è la deposizione del , compagno e Persona_5
convivente more uxorio della ricorrente dal 2019, ed in quanto tale di scarsa attendibilità. Ma
in ogni caso il merito della deposizione del è di contenuto quasi nullo con Per_5
riferimento alle esigenze istruttorie, posto che questi ha riferito di essere al corrente del rapporto
3 di lavoro qui rivendicato solo in ragione del fatto che avrebbe accompagnato la al lavoro Pt_1
la mattina, verso le 6.00, presso il punto di ritrovo di piazza Bernini, Torino, sapendo che poi la ricorrente da lì partiva per occuparsi di attività di pulizie, assieme ad altre colleghe, ed in ragione del fatto che a volte sarebbe andato a riprenderla presso lo stesso luogo, alle 15.30, alla fine della giornata di lavoro;
il tutto, tra il 2019 ed il 2020/2021, per circa 3 o 4 anni
(dichiarazione lievemente incoerente). Il avrebbe poi conosciuto, secondo quanto Per_5
dallo stesso dichiarato, una collega della , di nome (cognome non conosciuto) ed Pt_1 Per_1
altra collega di cui non conosceva il nome. Non vi è un solo elemento, nelle dichiarazioni del teste, che permetta di ricollegare univocamente quanto riferito all'impresa della convenuta, e comunque il teste non ha riferito nulla, in modo diretto, sull'effettiva attività di lavoro della ricorrente. Il ha poi dichiarato di essere a conoscenza del fatto che il rapporto di Per_5
lavoro della sarebbe cessato in seguito a ligio avuto dalla stessa con la datrice di lavoro, Pt_1
ma ha collocato tale evento in un periodo estivo, laddove, secondo la tesi sostenuta in ricorso,
l'evento interruttivo sarebbe avvenuto nel periodo dicembre 2021-gennaio 2022.
Vi è poi la deposizione della teste la quale ha invece dichiarato di essere stata Persona_2
collega della , alle dipendenze della per alcuni mesi nel corso del 2021, e di Pt_1 CP_1
avere addirittura lavorato nel medesimo gruppo della ricorrente per parte del periodo indicato.
La ha anche confermato alcuni elementi della narrativa del ricorso introduttivo, Per_2
ovvero la collocazione del punto di ritrovo del personale dipendente della convenuta in piazza
Bernini, l'orario di lavoro (dal lunedì al sabato, dalle 6.00 alle 15.30), la presenza nel gruppo di lavoro di e di “suo figlio ”, i quali provvedevano a guidare il furgone Per_1 Per_3
utilizzato per l'accompagnamento dei dipendenti presso i diversi condomini oggetto dell'appalto del servizio di pulizia.
Tali dichiarazioni parrebbero confermare la tesi della ricorrente, anche se per limitato periodo di tempo, ben inferiore a quello indicato nell'atto introduttivo del giudizio, ma si scontrano con
4 le dichiarazioni, di segno ben diverso (anzi, opposto) dei testi (comunque dedotti da parte ricorrente) ed . Persona_1 Testimone_1
In merito alla deposizione della prima, deve anzitutto rigettarsi l'eccezione di incapacità
formulata da parte ricorrente all'udienza di escussione, in quanto non è stata precisata dalla parte alcuna sua situazione di interesse alla partecipazione in giudizio, come invece esigito dall'art. 246 cpc, non potendosi dedurre una simile fattispecie dalla semplice prosecuzione,
nell'attualità (e da circa 15 anni), del rapporto di lavoro tra essa e la convenuta (e comunque trattasi di teste indicato dalla stessa parte ricorrente).
Analizzandosi quindi il merito della testimonianza, deve rilevarsi che per la Persona_1
la non ha mai lavorato alle dipendenze della convenuta, pur avendola conosciuta anni Pt_1
fa, quando, lavorando in condominio per conto della la teste ha incontrato la CP_1
ricorrente, la quale svolgeva attività di pulizie in una delle abitazioni comprese nel plesso, e ha poi provveduto a metterla in contatto con la stessa convenuta, per la quale, sempre secondo la la avrebbe lavorato per un periodo quale baby-sitter. La teste in esame ha poi Per_1 Pt_1
dichiarato che l'altra teste ha sì lavorato alle dipendenze della , ma solo per Per_2 CP_1
un paio di mesi (“in quel periodo, intendo quello del Covid”, e quindi all'incirca nel 2020/2021),
e mai nel suo gruppo di lavoro, che era composto dalla stessa da suo figlio e Per_1 Per_3
da CP_2
Le dichiarazioni della teste sono state confermate dal di lei figlio , sentito in Per_1 Per_3
data odierna anch'egli come teste. L' ha dichiarato di non avere mai sentito Testimone_1
nominare la , e neppure la dichiarando poi che il punto di ritrovo del Pt_1 Persona_2
suo gruppo di lavoro era sito in via Michele Lessona (vicino all'abitazione sua e della madre,
ben distante da piazza Bernini), e che tale gruppo era composto solo da lui stesso, dalla madre e da tale (secondo il teste forse il cognome di questa era . CP_2 CP_2
La parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità di tale teste, in quanto ex dipendente della
5 convenuta e comunque figlio della e con lei convivente, ma si deve osservare Persona_1
che:
- il teste ha dichiarato di avere cessato il rapporto di lavoro con la nel corso del CP_1
2021, e di non avere pendenze nei confronti della sua ex datrice di lavoro;
non si comprende quindi come da una tale situazione possa derivare il dubbio sulla genuinità delle sue dichiarazioni;
anzi, proprio la distanza temporale della cessazione del rapporto dalla data della deposizione depongono per la veridicità delle dichiarazioni;
- anche l'essere il teste figlio di altra testimone, ritenuta dalla parte ricorrente non genuina (ed a torto, come si è visto) non è elemento valutabile.
In conclusione, i dati istruttori esaminati non solo non portano a ritenere integrata la prova della sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in ricorso, ma depongono per la falsità delle dichiarazioni della teste in quanto positivamente smentita, come si è visto, da altri Per_2
due testimoni comunque indicati dalla stessa parte ricorrente. Deve quindi disporsi la trasmissione degli atti del procedimento alla Procura della Repubblica – sede, perché si proceda contro la per il reato di cui all'art. 372 c.p.. Per_2
Quanto al merito del ricorso, esso deve essere rigettato, come si è anticipato.
3. In punto spese di lite, non vi sono ragioni per discostarsi dalla regola della soccombenza. Le
spese sono liquidate in dispositivo, sulla base del valore di causa (euro 20.150,67) e tenendo conto della concreta complessità dell'attività istruttoria svolta.
P. Q. M.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
6 - rigetta il ricorso;
- visto l'art. 91 cpc, condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
; spese liquidate in complessivi euro 5.816,00, Controparte_1
oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Si dispone la trasmissione del presente provvedimento e degli atti di causa alla Procura della
Repubblica – sede, perché si proceda per il reato di cui all'art. 372 c.p. nei confronti di nata in [...] il [...], res. in Torino, via Baiardi n. 25, scala A. Persona_2
Torino, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
7