Art. 1. Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale
degli spedizionieri doganali 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, di seguito denominato "Fondo", istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , e' soppresso.
2. Con effetto dalla data di cui al comma 1 resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal 1 gennaio 1998.
3. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 :
a) gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego gia' iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo;
b) gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , reca: "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali".
- Il testo dell' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e' il seguente: "26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all' art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'".
degli spedizionieri doganali 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, di seguito denominato "Fondo", istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , e' soppresso.
2. Con effetto dalla data di cui al comma 1 resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal 1 gennaio 1998.
3. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione di cui all' articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 :
a) gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego gia' iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo;
b) gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , reca: "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali".
- Il testo dell' art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e' il seguente: "26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all' art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'".