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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 08/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1601/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/4/2024 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato RAFFAELLA Parte_1 C.F._1
ANNUNZIATA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Gaetano
Luporini n. 807, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANTONIO Parte_2 C.F._2
TODISCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Avellino (AV), via Barone n.
3, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di RI.
2. Confermare le seguenti condizioni con riferimento ai figli:
a) la casa familiare, posta nel comune di RI, fraz. Lunata (Lucca), via Guido Rossa, 22, di proprietà di terzi, verrà lasciata da entrambi i coniugi nella disponibilità della proprietaria, signora
(madre della signora ); mentre la signora ed il signor Persona_1 Pt_2 Pt_2 Pt_1 stabiliranno la propria residenza altrove;
b) il figlio minore sarà affidato in via esclusiva al sig. , con collocamento Persona_2 Parte_1 esclusivo e con residenza anagrafica presso il padre. La responsabilità genitoriale sarà
1 esclusivamente a carico del sig. così le decisioni di maggior interesse per il figlio relative Parte_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e/o domicilio prevalente del medesimo;
c) in ordine alle modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario le stesse verranno concordate di volta in volta secondo le esigenze e le disponibilità del figlio;
Per_2
d) la figlia maggiorenne , non ancora autosufficiente in ragione della precarietà della Per_3 posizione lavorativa, attualmente rimarrà presso l'abitazione della nonna materia Persona_1 senza modificare la sua residenza;
e) in ragione della collocazione esclusiva del figlio presso il padre, quest'ultimo provvederà in Per_2 via diretta al mantenimento dello stesso con spese straordinarie integralmente a suo carico. Con riferimento alla individuazione delle spese straordinarie ed alle modalità di refusione delle stesse i ricorrenti si riportano al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca nel mese di ottobre 2020 ben dagli stessi conosciuto (doc. 12), tutte le detrazioni per il figlio saranno ad appannaggio del Per_2 sig. e con la sottoscrizione della presente la sig.ra autorizza alla richiamata percezione Pt_1 Pt_2 delle somme;
mentre la signora provvederà in via diretta al mantenimento della figlia Pt_2 Per_3 con spese straordinarie integralmente a suo carico, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
f) il signor avrà diritto a percepire l'assegno unico nella misura del 100% nell'interesse del figlio Pt_1 minore e della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e con Per_2 Per_3 la sottoscrizione della presente la sig.ra autorizza alla richiamata integrale percezione delle Pt_2 somme;
g) con riferimento ai loro rapporti economici e patrimoniali, i ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti, in grado ognuno di provvedere al proprio mantenimento in via autonoma. Rinunciano quindi, per quanto occorrer possa, al reciproco assegno di mantenimento dichiarando inoltre di aver regolato ogni rapporto economico tra loro intercorso;
h) le parti si rilasciano sin da ora il più ampio consenso al rilascio dei rispettivi documenti di identità, anche validi per l'espatrio, con riferimento sia ai loro documenti personali che a quelli del figlio minore;
i) le spese del presente giudizio devono intendersi interamente compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in RI (LU) il 3/5/2003, dal quale sono nati i due figli
(nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e (nato Per_3 Per_2 il 18/6/2007), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di
2 essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
in RI (LU) in data 3/5/2003, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di RI (LU) all'Atto Numero 12, Parte 1, Ufficio 1, dell'Anno
2003;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di RI (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/4/2024 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato RAFFAELLA Parte_1 C.F._1
ANNUNZIATA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Gaetano
Luporini n. 807, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANTONIO Parte_2 C.F._2
TODISCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Avellino (AV), via Barone n.
3, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di RI.
2. Confermare le seguenti condizioni con riferimento ai figli:
a) la casa familiare, posta nel comune di RI, fraz. Lunata (Lucca), via Guido Rossa, 22, di proprietà di terzi, verrà lasciata da entrambi i coniugi nella disponibilità della proprietaria, signora
(madre della signora ); mentre la signora ed il signor Persona_1 Pt_2 Pt_2 Pt_1 stabiliranno la propria residenza altrove;
b) il figlio minore sarà affidato in via esclusiva al sig. , con collocamento Persona_2 Parte_1 esclusivo e con residenza anagrafica presso il padre. La responsabilità genitoriale sarà
1 esclusivamente a carico del sig. così le decisioni di maggior interesse per il figlio relative Parte_1 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale e/o domicilio prevalente del medesimo;
c) in ordine alle modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario le stesse verranno concordate di volta in volta secondo le esigenze e le disponibilità del figlio;
Per_2
d) la figlia maggiorenne , non ancora autosufficiente in ragione della precarietà della Per_3 posizione lavorativa, attualmente rimarrà presso l'abitazione della nonna materia Persona_1 senza modificare la sua residenza;
e) in ragione della collocazione esclusiva del figlio presso il padre, quest'ultimo provvederà in Per_2 via diretta al mantenimento dello stesso con spese straordinarie integralmente a suo carico. Con riferimento alla individuazione delle spese straordinarie ed alle modalità di refusione delle stesse i ricorrenti si riportano al Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca nel mese di ottobre 2020 ben dagli stessi conosciuto (doc. 12), tutte le detrazioni per il figlio saranno ad appannaggio del Per_2 sig. e con la sottoscrizione della presente la sig.ra autorizza alla richiamata percezione Pt_1 Pt_2 delle somme;
mentre la signora provvederà in via diretta al mantenimento della figlia Pt_2 Per_3 con spese straordinarie integralmente a suo carico, sino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
f) il signor avrà diritto a percepire l'assegno unico nella misura del 100% nell'interesse del figlio Pt_1 minore e della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e con Per_2 Per_3 la sottoscrizione della presente la sig.ra autorizza alla richiamata integrale percezione delle Pt_2 somme;
g) con riferimento ai loro rapporti economici e patrimoniali, i ricorrenti si dichiarano economicamente indipendenti, in grado ognuno di provvedere al proprio mantenimento in via autonoma. Rinunciano quindi, per quanto occorrer possa, al reciproco assegno di mantenimento dichiarando inoltre di aver regolato ogni rapporto economico tra loro intercorso;
h) le parti si rilasciano sin da ora il più ampio consenso al rilascio dei rispettivi documenti di identità, anche validi per l'espatrio, con riferimento sia ai loro documenti personali che a quelli del figlio minore;
i) le spese del presente giudizio devono intendersi interamente compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in RI (LU) il 3/5/2003, dal quale sono nati i due figli
(nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e (nato Per_3 Per_2 il 18/6/2007), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di
2 essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
in RI (LU) in data 3/5/2003, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di RI (LU) all'Atto Numero 12, Parte 1, Ufficio 1, dell'Anno
2003;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di RI (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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