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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 04/04/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 120/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori
Dott. Andrea Carli Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice
Dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, con l'avv. F. Alosi CodiceFiscale_1
contro
, nata a [...] l'[...], c.f. Controparte_1
, con l'avv. G. Garbellotto C.F._2
con l'intervento del curatore speciale della minore avv. N. Verardo Persona_1
e del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per tutte le parti: come da verbale del 26 marzo 2025 per il P.M.: “”.
Con sentenza dell'8 gennaio 2025 questo Tribunale ha emesso sentenza pronunciando sullo stato e disponendo il proseguo del processo per trattare i temi accessori, nella fattispecie concernenti la figlia minore . Per_1
Le parti, all'udienza del 26 marzo 2025, hanno raggiunto un accordo, condiviso anche dal curatore speciale della minore, con il quale hanno chiesto a questo
Tribunale di:
-confermare la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori della figlia con affidamento ai servizi sociali del luogo di residenza Persona_1
abituale per la durata di 24 mesi:
-revocare l'affidamento ai servizi sociali del luogo di residenza abituale di Parte_2
stante il raggiungimento della maggiore età;
[...]
-prevedere che i servizi sociali a cui la minore è affidata compiano direttamente, anche in collaborazione con il servizio sanitario, atti finalizzati alla verifica periodica delle condizioni di salute della minore: visite pediatriche di routine per e Per_1
visite specialistiche (es. oculistiche e dentistiche); prenotazione delle visite alla NPI e monitoraggio in ordine all'accompagnamento da parte dei genitori agli appuntamenti;
iscrizione a scuola e monitoraggio ed eventuali attivazioni di risorse rispetto alle esigenze di supporti della minore in ambito scolastico;
-prevedere che i genitori possano compiere direttamente gli interventi urgenti in materia sanitaria e scolastica informandone immediatamente il servizio affidatario;
-prevedere che il servizio sociale affidatario, con periodicità di sei mesi riferisca al giudice tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dal minore con i genitori, sull'attuazione del progetto predisposto dal tribunale.
-prevedere che il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, tenga conto delle indicazioni dei genitori e della minore;
-collocare allo stato presso la madre con facoltà per il padre di vederla e Per_1
tenerla con sè a weekend alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera, precisando che tale regime di visite paterne sarà derogato durante il futuro ricovero del padre, periodo in cui la minore starà sostanzialmente presso la madre;
-disporre che per Natale, la prima metà dal 24.12 al 30.12, la minore starà con un genitore e la seconda metà, dal 31.12 al 6.1, con l'altro genitore. In caso di disaccordo tra i genitori negli anni pari rimarrà con la madre la prima metà e negli anni dispari con il padre;
- disporre che per Pasqua la minore starà un anno dall'inizio delle vacanze sino a
Pasqua compresa con un genitore e nei giorni di Pasquetta sino al rientro a scuola con l'altro genitore. In caso di disaccordo tra i genitori negli anni pari rimarrà con il padre la prima metà e negli anni dispari con la madre;
- disporre che durante le vacanze estive la minore rimarrà a settimane alternate a casa della madre e a casa del padre, oltre ad un periodo di vacanza di almeno due settimane con ciascun genitore, salvo diverso accordo tra gli stessi;
-prevedere che il padre versi alla madre la somma mensile di € 150,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario di e spese straordinarie al 50% per Per_1
ciascun genitore, cosi come previsto dal protocollo in uso presso questo Tribunale qui da intendersi integralmente richiamato.
Giudica questo Tribunale che le condizioni concordate dalle parti debbano trovare accoglimento in quanto non contrarie alla legge, conformi al preminente interesse della minore e condivise dal curatore speciale.
Le spese di lite sono compensate fra le parti come da accordo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo: omologa/prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, con revoca di ogni disposizione inerente all'affidamento, collocamento e mantenimento di Parte_2
in quanto divenuto maggiorenne ed autonomo.
[...]
Spese compensate. Biella, 26 marzo 2025
Il Presidente est.