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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3032 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del 18.8.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con gli avv.ti Gianluigi Raponi e Selma Guarino Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: servitù
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, , deducendo che: in data 6 luglio 2011 Controparte_1
acquistava da con atto di compravendita Parte_1 CP_2
1 stipulato a ministero del notaio un fondo nel Comune di SA Persona_1
CE (RM), situato in località “Faeta”, distinto al catasto terreni al foglio
62, particella 269, confinante con il fondo di proprietà di , Controparte_1
distinto al catasto terreni al foglio 62, particella 405; il accedeva al Pt_1
predetto terreno, adibito ad uliveto, tramite il cancello posto sul terreno di proprietà di il passaggio veniva sempre esercitato Controparte_1
pubblicamente e pacificamente all'interno della particella n. 405, con potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passaggio sia a piedi sia con mezzi meccanici anche dalla precedente proprietaria il CP_2
nel mese di giugno 2019, recandosi in loco, verificava che era stata Pt_1
asportata l'originaria serratura del cancello di ingresso alla proprietà di CP_1
, risultando il cancello chiuso con una nuova catena con diverso
[...]
lucchetto, tale da impedire il passaggio all'attore; sul fondo di parte convenuta vi è sempre stata la servitù di passaggio esercitata anche dai precedenti proprietari;
ad oggi l'attore per accedere al proprio terreno deve percorrere
500 metri a piedi transitando per le p.lle 236, 389, 248.
2. ha dunque soggiunto che “la servitù di passaggio di cui l'odierno Parte_1
attore vanta il possesso comporti l'attraversamento del terreno della sig.ra , Controparte_1
il passaggio sul terreno rende dell'odierno attore più agevole e confortevole l'utilizzo; 15. Si deduce che all' attore è venuto meno la titolarità del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio sul terreno dall'odierna convenuta;
16. l'incomodo esercizio della servitù, a causa della collocazione nel cancello con il cambio del lucchetto, costituisce un ostacolo per l'accesso al suo terreno impedendo il passaggio, ovvero il suo più incomodo esercizio”.
3. Parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la titolarità del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio sul terreno p.lla 405 – foglio
6; 2. condannare la convenuta alla consegna della chiave del lucchetto della catena posta sul cancello di ingresso chiesto l'accertamento della titolarità del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio;
3. condannare la convenuta al ripristino del passaggio in favore
2 dell'attore sulla particella p.lla 405- Foglio 6; 4. condannare al risarcimento dei danni cagionati dalla frapposizione delle limitazioni e degli ostacoli all'esercizio della servitù”.
4. , benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e Controparte_1
deve essere dichiarata contumace.
5. Con ordinanza in data 18.8.2024, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva in primo luogo il Tribunale, con riguardo alla qualificazione delle domande attoree, che sussiste una specifica differenza tra l'actio confessoria servitutis, con la quale venga dedotta l'esistenza di un preesistente diritto di servitù, quale che ne sia stata la fonte (exempli gratia, l'acquisto per usucapione)
e l'azione, disciplinata in via generale dall'articolo 1032 cod. civ., volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza che venga a costituire una servitù prima non esistente, sebbene in forza della legge già sussista il diritto di ottenere tale costituzione.
Nel primo caso, infatti, ad essere dedotta in giudizio è una preesistente servitù rispetto alla quale, una volta che il diritto sia stato posto a fondamento della domanda, risulta effettivamente neutra l'individuazione del fatto o atto generatore, conformemente ai principi generali in tema di diritti autodeterminati.
Nel caso della servitù coattiva, invece, la deduzione fondamentale svolta in giudizio non concerne la servitù stessa - la quale ancora non ha giuridica esistenza - bensì la presenza dei presupposti di legge per pervenire alla pronuncia di una sentenza costitutiva e non di accertamento, solo in presenza della quale la servitù potrà ritenersi sorta ed esistente.
3 In altri termini, l'actio confessoria servitutis (anche per usucapione) e l'azione costitutiva di servitù coattiva presentano petita e causae petendi del tutto distinte
- in quanto la prima deduce un diritto esistente, la seconda mira a costituire il diritto ex novo - con la conseguenza che la seconda costituisce domanda nuova rispetto alla prima (cfr., ex aliis, Cass. civ., sez. II, 28/07/2023, n. 23078).
2. Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto constare già a beneficio del proprio fondo la servitù di passaggio pedonale e carraio sul fondo servente della convenuta, rispetto alla quale ha dedotto esserne divenuto maggiormente incomodo l'esercizio a séguito dell'apposizione di catena e lucchetto a chiusura del cancello d'ingresso nel fondo servente, domandando dunque accertarsi la sussistenza della servitù e la condanna della convenuta alla rimozione dell'ostacolo apposto al suo esercizio, mediante la consegna delle chiavi del lucchetto, al ripristino del passaggio e al risarcimento del danno.
3. Le domande proposte dall'attore devono essere dunque qualificate nei termini di actio confessoria servitutis, disciplinata dall'art. 1079 cod. civ., che consente al titolare della servitù di farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesti l'esercizio, attribuendogli anche la facoltà di far cessare eventuali impedimenti e turbative, nonché di domandare la rimessione in pristino e il risarcimento del danno.
4. Al riguardo, per giurisprudenza costante l'attore che agisce in “confessoria servitutis”, ai sensi dell'art. 1079 cod. civ., ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (Cass. civ., Sez. II, n. 18890/14) - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt. 1058 ss. cod. civ.), non essendo all'uopo sufficiente la mera sussistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, ipso facto, un modo autonomo di acquisto della servitù, ma
4 solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (Cass. civ., Sez. II, n. 12008/04).
5. Sul tema, in punto di onere della prova, è stato, altresì, ritenuto che ai fini dell'accertamento della costituzione, per via negoziale, di una servitù di passaggio non sia richiesto l'uso di formule sacramentali, purché dalla relativa clausola siano determinabili con certezza il fondo dominante, il fondo servente e l'oggetto, rappresentato dall'assoggettamento dell'uno all'utilità dell'altro e che, pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 1079 cod. civ., non sia necessario risalire al contratto originario istitutivo della servitù medesima, essendo sufficiente il richiamo di esso nei successivi atti di acquisto (Cass. civ., Sez. II, n. 12766/08).
6. Orbene, parte attrice non ha dimostrato la pregressa esistenza della servitù di che trattasi, mediante l'articolazione di ammissibili istanze di prova precostituita e costituenda;
esistenza che non può, del resto, considerarsi provata in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ., attesa la contumacia della convenuta.
7. Da un lato, infatti, nel contratto di compravendita per notar
[...]
prodotto in atti, non vi è alcuna menzione dell'esistenza della Per_1
servitù, con individuazione dei fondi dominante e servente.
8. Dall'altro lato, parte attrice si è limitata ad articolare istanza di prova per testi mediante il rimando ai capitoli di cui alla narrativa dell'atto di citazione,
n.1, n. 2, n. 5 e n. 9 (del seguente tenore: “
1. In data 06 luglio 2011 il sig.
[...]
acquistava dalla Sig.ra con atto di compravendita stipulato con il Pt_1 CP_2
Notaio un terreno nel Comune di SA CE;
(doc.1) 2. Detto terreno Persona_1
è situato in località “Faeta” di mq 1170 distinto al catasto terreni foglio n. 62 particella
269 (doc. n. 2);
5. il passaggio è stato sempre esercitato pubblicamente e pacificamente all'interno della particella n.405, con potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di
5 servitù di passaggio sia a piedi e con mezzi meccanici anche dalla precedente proprietaria la sig. ra;
9. Infine occorre precisare che sul fondo di parte convenuta vi è CP_2
sempre stata la servitù di passaggio esercitata anche dai precedenti proprietari”), per come formulati inammissibili in quanto difettanti del requisito di specificità, non precisamente collocati nel tempo e contenenti il riferimento a concetti giuridici ed elementi valutativi (quali, a titolo esemplificativo: “servitù di passaggio”, “potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passaggio”,
“il passaggio è stato sempre esercitato pubblicamente e pacificamente”), esorbitanti dall'alveo della prova per testimoni che, come noto, deve avere per oggetto circostanze di fatto.
Per quanto concerne, altresì, l'istanza di interrogatorio formale della convenuta, anch'essa è stata articolata mediante il rimando ai paragrafi di cui alla narrativa dell'atto di citazione, numeri 3, 4, 5 e 9 (del seguente tenore: “3.
Il terreno è confinante con il terreno di proprietaria del fondo Sig. Controparte_1
identificato al catasto terreni Foglio 62 P.lla 405 ( doc. n.3) 4. il Sig. per accedere Pt_1
nel suo terreno adibito ad “uliveto” entrava tramite il cancello posto sul terreno di proprietà della sig.ra come da foto che si allegano (doc.n.4) 5. il passaggio è stato Controparte_1
sempre esercitato pubblicamente e pacificamente all'interno della particella n.405, con potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passaggio sia a piedi e con mezzi meccanici anche dalla precedente proprietaria la sig. ra;
”, oltre al capitolo CP_2
9 suindicato), come tali inidonei a stimolare la confessione della parte convenuta e, vieppiù, a dimostrare la sussistenza del diritto reale per cui è causa.
9. Per quanto concerne l'istanza volta all'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, da ultimo svolta e non presente né in sede di atto introduttivo né di memoria istruttoria né formulata all'udienza di prima comparizione e trattazione, merita in ogni caso rammentarsi come la consulenza tecnica d'ufficio non sia un mezzo di prova in senso tecnico e non possa atteggiarsi a
6 strumento mediante il quale rilevare la parte su cui incombe l'onere probatorio dal relativo soddisfacimento, considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale alla cui stregua “La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.” (cfr., ex aliis, Cass. civ, Sez. 3, sentenza n.
6155 del 13/03/2009).
10. Le domande attoree devono conseguentemente respingersi in quanto infondate, ivi inclusa la domanda risarcitoria, dispiegata come consequenziale rispetto all'accertamento della sussistenza della servitù e della illegittima compressione del relativo esercizio, la quale è inoltre formulata in modo generico già in via di allegazione e a fortiori di asseverazione, con riguardo sia all'an sia al quantum debeatur.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
11. Le spese del giudizio sono dichiarate irripetibili in ragione della contumacia di parte convenuta.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge le domande attoree;
2. dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in data 8 marzo 2025
7 Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3032 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza del 18.8.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con gli avv.ti Gianluigi Raponi e Selma Guarino Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: servitù
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, , deducendo che: in data 6 luglio 2011 Controparte_1
acquistava da con atto di compravendita Parte_1 CP_2
1 stipulato a ministero del notaio un fondo nel Comune di SA Persona_1
CE (RM), situato in località “Faeta”, distinto al catasto terreni al foglio
62, particella 269, confinante con il fondo di proprietà di , Controparte_1
distinto al catasto terreni al foglio 62, particella 405; il accedeva al Pt_1
predetto terreno, adibito ad uliveto, tramite il cancello posto sul terreno di proprietà di il passaggio veniva sempre esercitato Controparte_1
pubblicamente e pacificamente all'interno della particella n. 405, con potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passaggio sia a piedi sia con mezzi meccanici anche dalla precedente proprietaria il CP_2
nel mese di giugno 2019, recandosi in loco, verificava che era stata Pt_1
asportata l'originaria serratura del cancello di ingresso alla proprietà di CP_1
, risultando il cancello chiuso con una nuova catena con diverso
[...]
lucchetto, tale da impedire il passaggio all'attore; sul fondo di parte convenuta vi è sempre stata la servitù di passaggio esercitata anche dai precedenti proprietari;
ad oggi l'attore per accedere al proprio terreno deve percorrere
500 metri a piedi transitando per le p.lle 236, 389, 248.
2. ha dunque soggiunto che “la servitù di passaggio di cui l'odierno Parte_1
attore vanta il possesso comporti l'attraversamento del terreno della sig.ra , Controparte_1
il passaggio sul terreno rende dell'odierno attore più agevole e confortevole l'utilizzo; 15. Si deduce che all' attore è venuto meno la titolarità del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio sul terreno dall'odierna convenuta;
16. l'incomodo esercizio della servitù, a causa della collocazione nel cancello con il cambio del lucchetto, costituisce un ostacolo per l'accesso al suo terreno impedendo il passaggio, ovvero il suo più incomodo esercizio”.
3. Parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la titolarità del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio sul terreno p.lla 405 – foglio
6; 2. condannare la convenuta alla consegna della chiave del lucchetto della catena posta sul cancello di ingresso chiesto l'accertamento della titolarità del diritto di servitù di passaggio pedonale e carraio;
3. condannare la convenuta al ripristino del passaggio in favore
2 dell'attore sulla particella p.lla 405- Foglio 6; 4. condannare al risarcimento dei danni cagionati dalla frapposizione delle limitazioni e degli ostacoli all'esercizio della servitù”.
4. , benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e Controparte_1
deve essere dichiarata contumace.
5. Con ordinanza in data 18.8.2024, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva in primo luogo il Tribunale, con riguardo alla qualificazione delle domande attoree, che sussiste una specifica differenza tra l'actio confessoria servitutis, con la quale venga dedotta l'esistenza di un preesistente diritto di servitù, quale che ne sia stata la fonte (exempli gratia, l'acquisto per usucapione)
e l'azione, disciplinata in via generale dall'articolo 1032 cod. civ., volta ad ottenere la pronuncia di una sentenza che venga a costituire una servitù prima non esistente, sebbene in forza della legge già sussista il diritto di ottenere tale costituzione.
Nel primo caso, infatti, ad essere dedotta in giudizio è una preesistente servitù rispetto alla quale, una volta che il diritto sia stato posto a fondamento della domanda, risulta effettivamente neutra l'individuazione del fatto o atto generatore, conformemente ai principi generali in tema di diritti autodeterminati.
Nel caso della servitù coattiva, invece, la deduzione fondamentale svolta in giudizio non concerne la servitù stessa - la quale ancora non ha giuridica esistenza - bensì la presenza dei presupposti di legge per pervenire alla pronuncia di una sentenza costitutiva e non di accertamento, solo in presenza della quale la servitù potrà ritenersi sorta ed esistente.
3 In altri termini, l'actio confessoria servitutis (anche per usucapione) e l'azione costitutiva di servitù coattiva presentano petita e causae petendi del tutto distinte
- in quanto la prima deduce un diritto esistente, la seconda mira a costituire il diritto ex novo - con la conseguenza che la seconda costituisce domanda nuova rispetto alla prima (cfr., ex aliis, Cass. civ., sez. II, 28/07/2023, n. 23078).
2. Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto constare già a beneficio del proprio fondo la servitù di passaggio pedonale e carraio sul fondo servente della convenuta, rispetto alla quale ha dedotto esserne divenuto maggiormente incomodo l'esercizio a séguito dell'apposizione di catena e lucchetto a chiusura del cancello d'ingresso nel fondo servente, domandando dunque accertarsi la sussistenza della servitù e la condanna della convenuta alla rimozione dell'ostacolo apposto al suo esercizio, mediante la consegna delle chiavi del lucchetto, al ripristino del passaggio e al risarcimento del danno.
3. Le domande proposte dall'attore devono essere dunque qualificate nei termini di actio confessoria servitutis, disciplinata dall'art. 1079 cod. civ., che consente al titolare della servitù di farne riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi ne contesti l'esercizio, attribuendogli anche la facoltà di far cessare eventuali impedimenti e turbative, nonché di domandare la rimessione in pristino e il risarcimento del danno.
4. Al riguardo, per giurisprudenza costante l'attore che agisce in “confessoria servitutis”, ai sensi dell'art. 1079 cod. civ., ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (Cass. civ., Sez. II, n. 18890/14) - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt. 1058 ss. cod. civ.), non essendo all'uopo sufficiente la mera sussistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta, ipso facto, un modo autonomo di acquisto della servitù, ma
4 solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (Cass. civ., Sez. II, n. 12008/04).
5. Sul tema, in punto di onere della prova, è stato, altresì, ritenuto che ai fini dell'accertamento della costituzione, per via negoziale, di una servitù di passaggio non sia richiesto l'uso di formule sacramentali, purché dalla relativa clausola siano determinabili con certezza il fondo dominante, il fondo servente e l'oggetto, rappresentato dall'assoggettamento dell'uno all'utilità dell'altro e che, pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 1079 cod. civ., non sia necessario risalire al contratto originario istitutivo della servitù medesima, essendo sufficiente il richiamo di esso nei successivi atti di acquisto (Cass. civ., Sez. II, n. 12766/08).
6. Orbene, parte attrice non ha dimostrato la pregressa esistenza della servitù di che trattasi, mediante l'articolazione di ammissibili istanze di prova precostituita e costituenda;
esistenza che non può, del resto, considerarsi provata in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ., attesa la contumacia della convenuta.
7. Da un lato, infatti, nel contratto di compravendita per notar
[...]
prodotto in atti, non vi è alcuna menzione dell'esistenza della Per_1
servitù, con individuazione dei fondi dominante e servente.
8. Dall'altro lato, parte attrice si è limitata ad articolare istanza di prova per testi mediante il rimando ai capitoli di cui alla narrativa dell'atto di citazione,
n.1, n. 2, n. 5 e n. 9 (del seguente tenore: “
1. In data 06 luglio 2011 il sig.
[...]
acquistava dalla Sig.ra con atto di compravendita stipulato con il Pt_1 CP_2
Notaio un terreno nel Comune di SA CE;
(doc.1) 2. Detto terreno Persona_1
è situato in località “Faeta” di mq 1170 distinto al catasto terreni foglio n. 62 particella
269 (doc. n. 2);
5. il passaggio è stato sempre esercitato pubblicamente e pacificamente all'interno della particella n.405, con potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di
5 servitù di passaggio sia a piedi e con mezzi meccanici anche dalla precedente proprietaria la sig. ra;
9. Infine occorre precisare che sul fondo di parte convenuta vi è CP_2
sempre stata la servitù di passaggio esercitata anche dai precedenti proprietari”), per come formulati inammissibili in quanto difettanti del requisito di specificità, non precisamente collocati nel tempo e contenenti il riferimento a concetti giuridici ed elementi valutativi (quali, a titolo esemplificativo: “servitù di passaggio”, “potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passaggio”,
“il passaggio è stato sempre esercitato pubblicamente e pacificamente”), esorbitanti dall'alveo della prova per testimoni che, come noto, deve avere per oggetto circostanze di fatto.
Per quanto concerne, altresì, l'istanza di interrogatorio formale della convenuta, anch'essa è stata articolata mediante il rimando ai paragrafi di cui alla narrativa dell'atto di citazione, numeri 3, 4, 5 e 9 (del seguente tenore: “3.
Il terreno è confinante con il terreno di proprietaria del fondo Sig. Controparte_1
identificato al catasto terreni Foglio 62 P.lla 405 ( doc. n.3) 4. il Sig. per accedere Pt_1
nel suo terreno adibito ad “uliveto” entrava tramite il cancello posto sul terreno di proprietà della sig.ra come da foto che si allegano (doc.n.4) 5. il passaggio è stato Controparte_1
sempre esercitato pubblicamente e pacificamente all'interno della particella n.405, con potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passaggio sia a piedi e con mezzi meccanici anche dalla precedente proprietaria la sig. ra;
”, oltre al capitolo CP_2
9 suindicato), come tali inidonei a stimolare la confessione della parte convenuta e, vieppiù, a dimostrare la sussistenza del diritto reale per cui è causa.
9. Per quanto concerne l'istanza volta all'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio, da ultimo svolta e non presente né in sede di atto introduttivo né di memoria istruttoria né formulata all'udienza di prima comparizione e trattazione, merita in ogni caso rammentarsi come la consulenza tecnica d'ufficio non sia un mezzo di prova in senso tecnico e non possa atteggiarsi a
6 strumento mediante il quale rilevare la parte su cui incombe l'onere probatorio dal relativo soddisfacimento, considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale alla cui stregua “La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.” (cfr., ex aliis, Cass. civ, Sez. 3, sentenza n.
6155 del 13/03/2009).
10. Le domande attoree devono conseguentemente respingersi in quanto infondate, ivi inclusa la domanda risarcitoria, dispiegata come consequenziale rispetto all'accertamento della sussistenza della servitù e della illegittima compressione del relativo esercizio, la quale è inoltre formulata in modo generico già in via di allegazione e a fortiori di asseverazione, con riguardo sia all'an sia al quantum debeatur.
Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida del decidere, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., determina l'assorbimento di ogni altra questione.
11. Le spese del giudizio sono dichiarate irripetibili in ragione della contumacia di parte convenuta.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge le domande attoree;
2. dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in data 8 marzo 2025
7 Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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