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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 02/10/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 22/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Irene Colladet - presidente
- dott. Beniamino Margiotta - giudice estensore
- dott.ssa Gersa Gerbi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Martino Fogliato Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore in Belluno, come da procura in atti ricorrente contro
(c.f. ), con l'avv. Antonio Prade, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore in Belluno, come da procura in atti resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Conclusioni delle parti:
Conclusioni per la ricorrente: come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 17 aprile 2025, che qui si riportano.
“in via principale e nel merito: Voglia l'Ill.mo Sig. Tribunale in totale e/o parziale accoglimento del presente ricorso pagina 1 di 16 disporre che: I) disporre l'affido congiunto e condiviso ad entrambi i genitori del figlio come da piano genitoriale proposto nel presente atto che quivi si riproduce: Collocazione infrasettimanale: il minore potrà trascorrere presso l'abitazione del padre sita in Belluno via A. Pertile n, 9, un pomeriggio che conduce al fine settimana con il padre dalle 16.00 alle ore 21.00 e due pomeriggi con pernotto nella settimana che conduce al weekend con la madre dalle ore
16.00 (con accompagnamento del minore all'asilo) sino alle ore 21.00 con riconsegna alla madre;
Collocazione fine settimana: presso le abitazioni dei rispettivi genitori a fine settimana alternati dal venerdì sera ore 18.30 alla domenica sera sino alle ore 21.00 con pernotto con previsione di aumentare in progressione la collocazione del piccolo presso il padre per rafforzare sempre più la lori relazione e frequentazione, Calendario per le festività/ponti/compleanni: il minore trascorrerà dette festività a turnazione con ciascun genitore, compatibilmente con i loro eventuali impegni di lavoro e scolastici;
Le vacanze natalizie e festività pasquali: comprendendo alternativamente le festività di Natale e di Capodanno, con rotazione di anno in anno, verranno trascorse dal figlio per metà con ciascun genitore, alternando di anno in anno la rotazione del minore tra genitori;
il minore poi trascorrerà le vacanze estive per almeno 15 giorni anche non consecutivi con il padre. Il restante periodo feriale verrà trascorso dal minore come da turnazione che stabilita e proposta ai punti precedenti. Il padre e la madre si impegnano a concordare i periodi di permanenza dei minori per i 15 giorni presso di sé per il periodo estivo entro la fine del mese di maggio.
II) Assegno di mantenimento del figlio: il Sig. corrisponderà l'importo complessivo mensile di €. 300,00, da Pt_1 corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese mediante versamento sul conto corrente della signora le cui le coordinate sono già note. L'assegno unico universale oggi percepito dalla madre per il 50% potrà essere interamente distratto in suo favore anche per gli arretrati ad oggi non percepiti e beneficiati dal ricorrente
III) Le ulteriori spese straordinarie: per il figlio, che così, in via del tutto esemplificativa, si indicano nella retta dell'asilo nido, visite mediche specialistiche, farmaci e medicine di tal tipo, interventi ed operazioni chirurgiche, protesi, cure dentistiche, apparecchi odontoiatrici, occhiali da vista etc., tasse e spese scolastiche, libri di testo, nonché ogni diversa attività ricreativa che, in futuro, intenderà svolgere saranno a carico di ciascun genitore in ragione del 50% come da protocollo del Tribunale di Belluno che le parti dichiarano di conoscere e aver letto.
IV) sia data dal Tribunale autorizzazione al rilascio di passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche del minore. Con ogni provvedimento accessorio di legge.
V) con vittoria di spese diritti e onorari di lite.
In via istruttoria e processuale si insiste per la rimessione della causa in istruttoria al fine di: disporre CTU finalizzata a verificare la capacità e responsabilità genitoriale della convenuta e del ricorrente e la corretta collocazione del minore anche in via provvisoria ai fini di una valutazione del nucleo familiare e delle dinamiche relazionali esistenti tra le parti e di entrambi con il figlio, tenendo conto della complessità della situazione esistente e, conseguentemente, suggerire le corrette modalità di affido e visita del minore, tali da salvaguardare il corretto equilibrio, educazione e pagina 2 di 16 maturazione dello stesso ovvero mediante diverso quesito come quello di norma utilizzato dal Tribunale di Belluno che qui di seguito si rimette : “letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti sia attraverso colloqui congiunti che individuali dei genitori, estesa l'indagine alla qualità della relazione ge-nitoriale anche mediante l'osservazione genitore/figlio, nonché al rapporto con la rispettiva famiglia di origine descrivendo i contesti materno e paterno e le rispettive risorse, ed altresì all'ambiente familiare e sociale frequentato dal minore (abitazione, scuola, nonni), accerti la capacità genitoriale delle parti e fornisca tutte le in-formazioni necessarie per stabilire quale sia il regime di affidamento più idoneo a salvaguardare l'equilibrato sviluppo del minore. Formuli il consulente, anche in funzione del diverso regime di affidamento da indicare, un calendario di visite tra il minore ed il genitore non affidatario in caso di affidamento in via esclusiva, o presso il quale non risiederà in caso di affidamento condiviso;
verifichi il consulente la possibilità per le parti di raggiungere condizioni concordate nell'interesse del minore e le indichi nell'elaborato; suggerisca il CTU eventuali percorsi (es. mediazione familiare) che i genitori, individualmente e/o congiuntamente, potranno intra-prendere all'esito della CTU esplicitandone le finalità. Indichi il CTU l'eventuale necessità/opportunità di un monitoraggio, con la relativa tempistica”;
Nominando sin d'ora quale ctp il dottl di Belluno Persona_1
In via Istruttoria - prova per interpello della convenuta sui capitoli da 1 a 6 e testi con le persone e Controparte_2 sui capitoli da 1 a 16, via Urbano Pagani Cesa n. 27 in Belluno sui capitoli da CP_3 Testimone_1
1 a 14 preceduti da vero che:
1. vero che vede il figlio solo una volta la settimana per un' Parte_1 Per_2 ora presso una ludoteca sita in Belluno via Giorgetti;
2 . vero che la sig.ra omette di comunicare a Controparte_1 informazioni in ordine a visite mediche, scelte scolastiche e frequentazioni del minore 3 – vero che la Parte_1 sig.ra impedisce a di modificare il giorno di collocazione presso il padre quando Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo risulta avere impedienti lavoratiti o di salute 4 – vero che la sig.ra ha attivato un numero di CP_1 telefono dedicato alle comunicazioni inerenti il figlio dirette al padre, numero al quale la stessa risponde alla messaggistica dopo 3 e 4 giorni dal ricevimento del messaggio diretto a conoscere la salute e un momento di contatto padre – figlio;
5 – vero che la sig.ra ha bloccato il numero di telefono personale a CP_1 CP_1 Parte_1 impedendo comunicazioni e incontri video padre-figlio.
6- vero che quando incontra il figlio presso una Parte_1 ludoteca sita in Belluno via Giorgetti sono sempre presenti i nonni paterni e la fidanzata 7 – Dica Controparte_2 il teste quante volte ha visto sostituire gli abiti del figlio presso la Ludoteca con altri abiti Parte_1 Per_2
8- vero che quando cambia gli abiti al Figlio dice di compiere detta azione per evitare che il Parte_1 Per_2 bambino possa sporcare gli indumenti messi dalla madre 9- vero che lei ha visto entrare in ludoteca Controparte_1 consegnato dalla madre e dalla nonna materna al padre, nel giorno di collocazione con il padre, il bambino Per_2 che presentava sul corpo, braccia e volto, ecchimosi o piccole ferite 10- vero che lei conosce e Parte_1 CP_1
11 – dica il teste se ha visto negli anni 2017, 2018, 2109 , 2020 , 2021 e 2022 e
[...] Parte_1
pagina 3 di 16 2023 porre in essere atti di violenza fisica su persone o cose in sua presenza 12 – vero che lei conosceva e frequentava e negli anni 2017 e 2018 13 – dica il teste se negli anni 2017 e 2018 ha visto Controparte_1 Parte_1 porre in essere atti di violenza fisica o verbale nei confronti di 14 – dica il teste se Parte_1 Controparte_1
ha a lei riferito di aver subito atti di violenza nel 2017 e 2018 da parte di Controparte_1 Parte_1 consistiti in schiaffi, pugni, spinte, capelli tirati o cose similari 15 – Dica il teste se ha mai sentito il piccolo Per_2 durante l'incontro con il padre pronunciare frasi quali “..paura papà…” “ …ti meno….” 16 – Parte_1 dica il teste se ha visto percuotere il fratello alla presenza del figlio e se ha visto Parte_1 Per_3 Per_2 [...] sculacciare il figlio Parte_1 Per_2
Conclusioni per la resistente: come da nota di precisazione delle conclusioni depositate in data 28 aprile 2025, che qui si riportano. nel merito: 1) sia disposto l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337-quater Per_2
c.c., autorizzando la sig.ra ad assumere ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione CP_1 nell'interesse del figlio minore, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse, quali, a titolo esemplificativo, quelle di carattere medico, scolastico e relative alla richiesta di documenti validi per l'espatrio, propri e del figlio minore;
sia, altresì, disposto il collocamento e la residenza del minore presso la madre;
2) stante le conclusioni negative (da intendersi qui integralmente ritrascritte) cui sono pervenuti gli operatori del Consultorio incaricati dall'intestato
Tribunale di avviare un percorso di riavvicinamento del sig. al minore sia disposta la sospensione Pt_1 Per_2 delle visite padre-figlio in quanto ritenute pregiudizievoli per quest'ultimo; in subordine, nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale dovesse disporre un diritto di visita in favore del sig. sia disposto che gli incontri con il minore Pt_1 abbiano a svolgersi esclusivamente tra padre e figlio (con esclusione, pertanto, della partecipazione di qualsivoglia altra persona appartenente alla cerchia familiare e/o extra familiare del sig. ed esclusivamente in luogo protetto e, Pt_1 pertanto, presso il Consultorio di Belluno, alla presenza e con la supervisione degli operatori della struttura, con esclusione della possibilità che detti incontri possano avvenire in qualsivoglia altro luogo pubblico e/o privato e/o comunque non protetto, a garanzia dei diritti del minore e della sua incolumità; 3) sia disposto che il sig. versi Pt_1 alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore un CP_1 Per_2 importo non inferiore ad € 450,00 (da rivalutare annualmente in base agli indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie individuate in base al protocollo in uso presso il Tribunale di Belluno, con invito allo stesso a sanare il pregresso, pari a complessivi € 6.693,42 - di cui € 600,00 per mantenimento ordinario (mesi di settembre 2022 e giugno 2024) ed € 6.093,42 per spese straordinarie (asilo nido); 4) sia disposto che l'assegno unico familiare venga percepito integralmente dalla sig.ra con obbligo del sig. a sottoscrivere e/o a fornire ogni CP_1 Pt_1 documentazione si dovesse rendere necessaria a tal fine;
4) spese di causa, oltre accessori, integralmente rifuse;
- in via istruttoria:
pagina 4 di 16 ( I ) ci si oppone all'avversaria richiesta di c.t.u. così come formulata nel ricorso introduttivo del presente procedimento, in quanto volta alla verifica delle capacità genitoriali della sola resistente, trattandosi di richiesta del tutto strumentale dal momento che nessuna contestazione è stata svolta da controparte in merito all'idoneità genitoriale della sig.ra
[...]
ci si oppone, altresì, alla richiesta di c.t.u. formulata da controparte negli atti successivi sia al ricorso CP_1 introduttivo che al deposito della relazione del Consultorio di Belluno e poi ex adverso riproposta anche all'udienza del
13.2.2025, in quanto superflua alla luce della richiamata relazione del Consultorio che evidenzia l'assenza nel sig. di una presa di coscienza del proprio ruolo genitoriale ed il persistente rifiuto di parte ricorrente di attivare, a Pt_1 proprio beneficio, percorsi di sostegno in tal senso;
( II ) si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che nel mese di dicembre
2018 mentre mi trovavo in Piazza dei Martiri a Belluno nei pressi delle casette che ivi vengono installate nel periodo di Natale, il sig. si avventava sulla sig.ra e chiedeva alla stessa spiegazioni per il fatto che Pt_1 Controparte_1 la stessa stava parlando con il sig. chiedendo che gli venissero fatte delle scuse pubbliche e che la Parte_2 sig.ra affermasse davanti a tutti che amava soltanto il sig.
2. vero che, nella circostanza di tempo e CP_1 Pt_1 di luogo di cui al capitolo precedente, la sig.ra rifiutava di fare quanto richiesto dal sig. che, a quel CP_1 Pt_1 punto, la colpiva con una sberla in volto, la prendeva per i capelli e la trascinava strattonandola, fino a quando un amico del sig. è intervenuto per liberare la ragazza;
3. vero che, dopo quanto descritto nel capitolo che precede, Pt_1
l'amico del sig. intervenuto per liberare la sig.ra si allontanava da lei irridendola e appellandola Pt_1 CP_1
“sfigata”;
4. vero che nel maggio 2022 il sig. ha partecipato alla riunione con le maestre dell'asilo nido Pt_1 frequentato dal figlio allontanandosi poi senza salutare il personale presente e senza più fare ritorno presso Per_2 la struttura;
5. vero che, nella circostanza di cui al capitolo che precede, le maestre presenti si sono scusate con la sig.ra per il comportamento tenuto dal sig.
6. vero che in occasione degli incontri padre-figlio la domenica CP_1 Pt_1 mattina alle ore 10.00 presso la palestra Spazio Anastasia 2.0 sito in via L. Corte 2, la nonna materna sig.ra accompagna il nipote e lo affida al sig. ed alla di lui madre, sig.ra Parte_3 Per_2 Pt_1 Persona_4 presenti presso la palestra;
7. vero che, nella circostanza di cui sopra, dopo che la nonna materna si allontana per tornare a casa, giungono presso la palestra e vi entrano anche il nonno paterno sig. , la sua compagna, CP_3 nonché la compagna del ricorrente 8. vero che dieci minuti prima delle ore 12.00, ovvero dell'orario Controparte_2 in cui termina la visita padre-figlio e la nonna materna si presenta per riprendere il nonno paterno sig. Per_2
, la sua compagna e la compagna del ricorrente si allontanano dalla palestra;
9. CP_3 Controparte_2 vero che nel tempo della visita padre-figlio (ovvero dalle 10.00 alle 12.00 della domenica mattina) al minore Per_2 vengono cambiati gli abiti con cui è arrivato in palestra;
10. vero che quando rientra a casa dopo la visita Per_2 padre-figlio chiede alla nonna materna “perché sei andata via?” ed afferma “paura papà ”, “papà dato botte sul culetto e detto basta”, “zio dato botte faccia”, “papà fatto male a , “ti meno”; 11. vero che Per_5 Per_3 Per_3
pagina 5 di 16 quando rientra a casa dopo la visita padre-figlio si rivolge alla madre dicendole “zitta mamma, brutta Per_2 mamma”, “ brutta, stai zitta, stai zitta”, oltre a mostrare e tirare pugni sia alla madre che alla nonna;
12. CP_1 vero che quando rientra a casa dopo la visita padre-figlio è inappetente, ha delle crisi di pianto ed è nervoso;
Per_2
13. vero che dal mese di novembre 2023 chiede di poter stare con il pannolino quando va all'incontro con il Per_2 papà; 14. vero che sabato 29.7.2023 il sig. si trovava a Jesolo in attesa di entrare ad una festa quando è Pt_1 andato in escandescenza perché voleva superare la fila ed è stato allontanato da un uomo della sicurezza;
15. vero che ho scattato la foto che mi si rammostra (doc. 1 del fascicolo di parte resistente) e l'ho postata sul mio profilo instagram taggando il sig. , autore del livido rappresentato in foto;
16. vero che nel corso della relazione tra la Parte_1 sig.ra ed il sig. ho visto con dei lividi alle braccia;
17. vero che ho visto Controparte_1 Parte_1 CP_1 sul corpo di il livido di cui alla foto che mi si rammostra (si esibisca al teste il doc. 1 del fascicolo di parte CP_1 resistente); 18. vero che il sig. in occasione di una serata presso il locale di Salce denominato J'Adore, il sig. Pt_1 mi ha rivolto le seguenti parole “ti picchio, ti tiro una sberla, perché mi guardi?” accompagnando dette Parte_1 frasi con parolacce;
19. vero che nel mese di aprile 2022 ho visto il sig. giungere nel parcheggio del Parte_1 supermercato Lidl di Belluno alla guida dell'autovettura targata CV509XZ rappresentata nella foto che mi si rammostra (si esibisca al teste il doc. 26 del fascicolo di parte resistente); 20. vero che nella circostanza di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede il sig. era da solo in macchina;
21. vero che nel 2018 a Polpet (BL) in Pt_1 occasione della sagra del paese, ero con la sig.ra ed ho assistito ad un episodio in cui il sig. Controparte_1 Pt_1 sputava su , sbatteva la testa contro i cartelli stradali e li prendeva a pugni, per poi dire a “ti amo, CP_1 CP_1 vieni qui”; 22. vero che il sig. ha posto in essere la condotta descritta al capitolo che precede perché la sig.ra Pt_1 [...]
quella sera aveva parlato con il sig. ; 23. vero che quella sera la sig.ra CP_1 Persona_6 CP_1 ha dormito a casa mia e nella notte ha ricevuto dei messaggi in cui il sig. scriveva che si sarebbe
[...] Parte_1 suicidato perché la sig.ra aveva parlato con il sig. , mandando alla stessa delle foto buie e CP_1 Persona_6 scrivendo che si trovava su un ponte;
24. vero che dopo nei giorni della sagra di Polpet (BL) del 2018 ho visto il sig. litigare con il sig. Parte_1
. Persona_6
Si indicano i seguenti testimoni: - sig. residente in [...] a 3 e sul Parte_2 capitolo 24); - sig.ra residente in [...] a 3, sul cap. 15 e sui cap. da 21 a Tes_2
23); - sig.ra , sig.ra e sig.ra , insegnanti presso l'asilo nido Happy CP_4 Controparte_5 Controparte_6
School di Belluno, via Rivizzola (cap. da 4 a 5);
- sig.ra e sig. residenti in [...] (cap. da 6 a 13 e sui cap. 19 e Parte_3 Controparte_7
20 la sola sig.ra ; - sig. residente a [...] e sig.ra , Pt_3 Testimone_3 Testimone_4
pagina 6 di 16 residente a [...] (cap. 14); - sig.ra , residente in [...]
Lorenzo 4 (capitoli da 1 a 3 e cap. da 16 a 18);
( III ) ci si oppone alle istanze istruttorie orali avversarie per tutti i motivi che si indicano di seguito;
- il capitolo nr. 1
è irrilevante ed inammissibile in quanto smentito dal documento nr. 4 di controparte che, nonostante la contestazione formulata in relazione all'avvenuto pagamento di quanto indicato, individua una fascia oraria di due ore (dalle 10.00 alle 12.00) e non certo di un'ora come invece capitolato: appare, peraltro, assolutamente inverosimile che controparte sia disposto a pagare due ore per l'affitto dello spazio se si vede con il figlio solo per un'ora; - il capitolo nr. 2 è irrilevante ed inammissibile in quanto presuppone delle specifiche richieste che il sig. avrebbe operato alla sig.ra Pt_1
e che non risultano in alcun modo documentate da controparte, ma anzi smentite dalla documentazione CP_1 dimessa in allegato alla memoria di costituzione circa le comunicazione tramite messaggi whatsapp tra le parti;
- la stessa motivata opposizione di cui al punto che precede viene qui richiamata in ordine al capitolo 3, ove peraltro la circostanza risulta sementita dai messaggi tra le parti allegati all'atto di costituzione e alla presente memoria;
- il capitolo nr. 4 è superfluo, stante la produzione documentale allegata dalla resistente sul punto (cfr. doc. 6 chat whatsapp); - lo stesso dicasi per il capitolo nr. 5, non solo superfluo, ma anche contrastato dal tenore dei messaggi scambiati e depositati (cfr. doc. 6 chat whatsapp) in cui mai il sig. ha chiesto incontri video con il figlio, Pt_1 servizio cui l'utenza della resistente è comunque abilitata;
- il capitolo nr. 6 è superfluo perché circostanza già ammessa da controparte e documentata dalla deducente;
- i capitoli nr. 7 e nr. 8 sono irrilevanti;
- il capitolo nr. 9 è inammissibile in quanto generico, non specificando in alcun modo l'arco temporale cui si riferisce;
- i capitoli nr. 11 e nr. 13 sono inammissibile in quanto sottopongono al teste una valutazione, non essendo precisata alcuna circostanza specifica (“violenza fisica su persone o cose”; “atti di violenza fisica o verbale”); - il capitolo nr. 12 è inammissibile in quanto generico, mancando la formulazione di circostanze specifiche da sottoporre al teste (“conosceva e frequentava”); - il capitolo nr. 14 è inammissibile in quanto chiaramente il teste sarebbe da considerarsi de relato;
- il capitolo nr. 15 è irrilevante, in quanto è precisato in comparsa come le riportate frasi vengano pronunciate dal piccolo quando Per_2 rientra a casa della madre dopo l'incontro con il padre. Si chiede fin d'ora di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli avversari, anche non opposti, che dovessero essere ammessi, con i testi già indicati a prova diretta. Ci si oppone, altresì, all'ammissione dei testi avversari indicati nelle persone del sig. che, in qualità di genitore del CP_3 ricorrente, risulta inattendibile e con lo stesso interesse in causa ex adverso eccepito per i nonni materni. La medesima inattendibilità viene, inoltre, rilevata nei confronti della teste , ugualmente inattendibile posta la Controparte_2 relazione sentimentale e la convivenza con il ricorrente e dallo stesso ammessa. Ci si oppone, infine, all'escussione della teste in quanto poterebbe riferire solo de relato su tutti i capitoli, dal momento che non è mai stata Testimone_1 presente agli incontri padre-figlio e non ha mai frequentato le parti all'epoca della loro relazione.
pagina 7 di 16 ( IV ) richiamato tutto quanto dedotto ed eccepito negli scritti di parte deducente in punto al valore probatorio dei documenti dimessi dal ricorrente, ci si oppone, altresì, alla richiesta avversaria di voler autorizzare, ex art. 16-bis,
D.L. 179/2012, l'acquisizione in forma digitale-informatica tramite supporto “chiavetta” USB o formato DVD il filmato del 17.3.2024 (ovvero un incontro padre-figlio) in quanto irrilevante anche alla luce dell'osservazione svolta dal Consultorio.
Conclusioni per il Pubblico Ministero, come rassegnate in data 24 luglio 2025: “Il Pubblico
Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1
Con ricorso depositato in data 10 gennaio 2024, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale, in via principale, di volere disporre l'affido condiviso ai genitori del figlio
[...]
, nato a [...] l'[...], di volerne disporre il collocamento Persona_7 secondo le modalità indicate, e di volere disporre un assegno di mantenimento a suo carico di euro 300,00, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con decreto reso in data 16 gennaio 2024, il Giudice relatore e facente funzioni del presidente fissava l'udienza di comparizione delle parti avanti al collegio al 16 gennaio 2024, assegnando termini alla ricorrente per la notificazione del ricorso e al resistente per la costituzione in giudizio.
Con memoria tempestivamente depositata in cancelleria in data 11 marzo 2023, si costituiva in giudizio chiedendo l'affido esclusivo a proprio favore del minore, Controparte_1 che questo fosse collocato in via prevalente presso la madre e che fosse disposta una differente regolamentazione del diritto di visita con l'ausilio di professionisti specializzati.
Chiedeva inoltre che il contributo al mantenimento mensile fosse quantificato nella maggior somma di euro 450,00, oltre alla compartecipazione delle spese straordinarie nella misura del
50%.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, all'udienza del 11 aprile 2024, preso atto del deposito delle memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. depositate dalle parti, e sentita la discussione, il Tribunale si riservava la decisione.
Con ordinanza adottata in data 29 aprile 2024, a scioglimento della riserva assunta, il
Tribunale, ex art. 473bis.22 c.p.c. ed in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affido pagina 8 di 16 esclusivo del minore alla madre, il collocamento del minore presso la madre e stabiliva a carico del ricorrente un contributo al mantenimento ordinario mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile di euro 300,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. Inoltre, conferiva mandato ai Servizi sociali di predisporre un percorso di riavvicinamento tra il padre e il minore e rinviava il procedimento all'udienza da remoto del
5 dicembre 2024, poi rinviata al 13 febbraio 2025 al fine di consentire al consultorio incaricato la conclusione dell'incarico.
All'udienza del 13 febbraio 2025, il tribunale, preso atto delle risultanze della relazione dei servizi sociali, si riservava e, con ordinanza resa in data 20 febbraio 2025, a scioglimento della riserva, rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 3 luglio 2025.
Infine, all'udienza del 3 luglio 2025, il tribunale tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate con note depositate dalle parti, disponendo l'invio degli atti al PM per le sue conclusioni, che erano rassegnate in data 24 luglio 2025.
2.
Occorre in primo luogo deliberare in merito alle modalità di affido del minore Per_7
.
[...]
A riguardo, si argomenta che non è contestato che di anni 4, Persona_7 riconosciuto dapprima dalla madre e successivamente dal padre, vive ed ha sempre vissuto sin dalla nascita con la madre presso la sua abitazione che divide con i di lei genitori, e che frequenta la scuola materna, come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti.
Inoltre, il ricorrente, nell'evocare in giudizio non ha allegato alcun Controparte_1 comportamento pregiudizievole da parte della madre nei confronti del minore, come neanche alcuna specifica inidoneità educativa. Neanche ha contestato problematiche afferenti il luogo in cui vivono il minore e la madre, come neppure alcun atteggiamento scorretto da parte della famiglia di origine di quest'ultima. Egli si è limitato a contestare condotte inappropriate che sarebbero state poste in essere nei confronti del padre nel corso della vicenda sentimentale che ha visto coinvolti i due contendenti e nel momento del concepimento del figlio, nonché a rilevare che la madre sarebbe solita estromettere
[...] dal suo ruolo paterno. Né, d'altronde, sono aliunde emersi elementi tali da fare Parte_1 dubitare dell'idoneità educativa della madre.
pagina 9 di 16 Altrettanto non contestato è che il padre del minore non fosse solito incontrare il figlio da solo, e che, durante l'occasione di incontro settimanale presso la ludoteca, egli si facesse sempre accompagnare dai propri genitori.
3.
Inoltre, proprio al fine di ovviare alla distanza che vedeva frapposti il padre e il figlio, al
Consultorio familiare di Belluno è stato conferito l'incarico di avviare un percorso di graduale riavvicinamento da parte di al proprio figlio minore. Parte_1
Ebbene, gli operatori del servizio sociale, all'esito del percorso prescritto dal Tribunale, hanno dimesso una dettagliata relazione nella quale hanno descritto le iniziative poste in essere al fine di dare seguito all'incarico ricevuto. Il percorso è stato articolato come segue: definizione di un calendario di visite tra padre bambino, attivazione di uno spazio protetto per le predette visite, accertamenti sull'idoneità della casa del padre, attivazione di visite presso il domicilio del padre.
Ebbene, è emerso, in primo luogo, che abbia annullato gli incontri con gli Parte_1 operatori in dieci occasioni, principalmente dopo le vacanze estive. Inoltre, a pag. 9 della relazione, si legge: “Durante l'ultimo colloquio del 17 ottobre 2024, avvenuto dopo quasi due mesi di sospensione delle visite il signor riferiva il dispiacere di non vedere il figlio da tanto tempo di aver Pt_1 speso molto tempo e denaro nei tre anni di vita del bambino, di avere dovuto prendere molti permessi e di avere subito molto stress poter incontrare il figlio. A causa di questa situazione protrattasi nel tempo affermava di essersi privato di molte cose con conseguenze negative per la propria qualità di vita. Riferiva di non avere più un amico, di non essere più andato in ferie salvo quest'anno, né allo stadio che era sua grande passione. Riferiva di aver deciso nell'ultimo periodo di guardare anche a sé stesso riconoscendo che la privazione di tutto avrebbe compromesso il modo in cui avrebbe guardato suo figlio, rischiando di considerarlo un problema. Affermava quindi che non era sua intenzione che ciò accadesse, aggiungendo che “il problema casomai è ”. Riferiva di aver subito elevati livelli di stress nell'ultimo periodo con conseguente scelta di CP_1 prendersi una pausa dagli incontri, avvertiti come molto gravosi per la propria salute. Contestualmente si concretizzava la nuova opportunità lavorativa impegnativa ma gratificante. Riferiva l'emergere della consapevolezza che da quando non vedeva il bambino, da quando, cioè, non doveva recarsi agli incontri presso il servizio ed effettuare colloqui con gli operatori, si sentiva meno nervoso e più tranquillo. Avrebbe voluto trovare un equilibrio, una vita normale”.
pagina 10 di 16 Parte_ Da quanto riferito dagli operatori, che hanno anche riportato quanto esternato dal
, non può che prendersi atto di un atteggiamento poco costruttivo da parte di costui, il
[...] quale sembra essere preoccupato più del suo benessere personale che del recupero o, comunque, di un miglioramento, della sua relazione con il proprio figlio. Un tanto si deduce, da un lato del fatto che egli ha annullato diverse volte gli incontri con il servizio, e, dall'altro, che si duole del fatto che non va più allo stadio, che non ha più un amico e che, in generale, ha sentito l'esigenza di prendersi una pausa dagli incontri, percepiti addirittura come “molto gravosi per la propria salute”. Tali considerazioni lo hanno spinto ad esternare un miglioramento della sua condizione “da quando non vedeva più il bambino”.
Ritiene il Tribunale che la mancanza di motivazione e la refrattarietà da parte del ricorrente in punto alle numerose iniziative proposte dagli operatori, oltre all'evidente ed esclusiva preoccupazione del in punto alla qualità della propria vita, costituiscano un Pt_1 insormontabile ostacolo rispetto alla possibilità di intraprendere un percorso di costruzione di un rapporto con il proprio figlio e di supporto alla genitorialità, principalmente in un contesto indubbiamente difficile, quale quello che è emerso dalle narrazioni esternate negli scritti difensivi dimessi dalle parti.
Tali osservazioni sembrano essere fatte proprie anche dagli operatori del Servizio sociale, i quali rilevano che “Prevale al momento l'esigenza personale del sig. di vedere riconosciuti i propri Pt_1 bisogni e le proprie necessità che, sebbene comprensibili, non sembrano purtroppo tenere minimamente conto delle esigenze evolutive del figlio”.
Nella situazione sopra descritta, il proseguimento del supporto alla genitorialità potrebbe evidentemente rivelarsi, prima che inutile, dannoso per il minore, tanto che i medesimi operatori “Riscontrano un potenziale rischio per il minore alla riproposizione di percorsi di riavvicinamento al padre che lo possano esporre nuovamente ad interruzioni inaspettate e imprevedibili e che non ne garantiscano una continuità concreta e sostenibile”, tanto da spingerli a concludere che non vi siano le condizioni per un reale riavvicinamento tra il padre e il minore.
Deve ritenersi che tale monitoraggio sia avvenuto nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 473bis.27 c.p.c., in quanto è stato indicato in modo specifico l'attività demandata, è stato assicurato il contraddittorio con le parti in ordine alla relazione depositata, ove si tengono distinti i fatti accertati, le dichiarazioni delle parti e le valutazioni degli operatori. Inoltre,
pagina 11 di 16 nello scritto reso dagli operatori medesimi sono accuratamente descritti i fatti ed i passaggi nel monitoraggio, e sono riportate testualmente le parole del padre del minore, mai smentite da costui. L'interessato, peraltro, non ha contestato di avere proferito tali parole, e non ha allegato che le medesime siano state travisate o manipolate, e, pertanto, non si può che trarne le dovute conclusioni.
Non persuade quanto riportato nella memoria autorizzata dimessa da parte ricorrente in esito al deposito della relazione, laddove si sostiene che gli incontri sarebbero stati organizzati con modalità incompatibili con il lavoro del . Non risulta che costui Pt_1 abbia riportato tale esigenza agli operatori durante il monitoraggio o che abbia richiesto differenti modalità. Anche lo stress che la difesa del padre ritiene essere causato da questioni lavorative, nei colloqui con gli operatori è in realtà da egli attribuito proprio agli incontri con il figlio.
4.
Sulla scorta delle risultanze del monitoraggio attuato dal Servizio sociale, il tribunale ritiene superfluo, oltre che potenzialmente dannoso per il minore, dare corso alla CTU chiesta dalla difesa di Parte_1
Tale adempimento sarebbe inutile, in quanto, prima dell'intervento dei servizi sociali su incarico del tribunale, i genitori si erano già rivolti a stimati professionisti, senza che si sia raggiunto alcun risultato, e dannoso, in quanto il piccolo potrebbe vedersi ancora Per_2 una volta minata la propria serenità.
5.
D'altro canto, non sembrano emergere criticità con riguardo alla capacità genitoriale in capo alla madre In primo luogo, come accennato supra, ella si è Controparte_1 pacificamente presa cura del minore sin dalla nascita, e, inoltre, parte ricorrente non ha allegato alcun comportamento pregiudizievole da parte di costei, come neanche alcun pregiudizio in capo al minore.
Anche dall'osservazione attuata dai Servizi sociali emerge una situazione che non da adito a preoccupazioni. Gli operatori lo descrivono infatti come “un bambino dinamico vivace interattivo e socievole”, descrizione alla quale si associano le maestre del nido, che riferiscono che
è un bambino “socievole e sereno nel contesto scolastico;
Buone le relazioni con i compagni, Per_2
pagina 12 di 16 disponibile verso gli altri e premuroso nei confronti dei bambini più piccoli. Descritto autonomo sul piano personale trae sempre grandi soddisfazioni dalle attività motorie in cui si cimenta, ama giochi fisici e la lettura condivisa dei libretti (…) il suo linguaggio è ricco e accurato”.
D'altronde, l'atteggiamento asseritamente denigratorio ed alienante che sarebbe stato posto in essere dalla madre al fine di allontanare il figlio dal padre non ha trovato alcun riscontro neanche nella documentazione versata dalla stessa parte ricorrente che lamenta tali atteggiamenti. Viceversa, dallo scambio di messaggi depositato da parte resistente (docc. 6, 9,
10, 11), si deduce che si è sempre fatta parte diligente per assicurare gli Controparte_1 incontri tra padre e figlio, e ha sempre risposto in modo equilibrato e cortese alle poche richieste in tal senso avanzate dal . Pt_1
Ed invero, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. Civ. 28244/2019).
Le circostanze di fatto ampiamente viste sopra, alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali poc'anzi citati, portano a ritenere che l'affidamento esclusivo alla madre sia la soluzione più aderente al perseguimento dell'interesse morale e materiale della minore. Se è vero che, stante il disposto di cui all'art. 337 ter c.c., la regola in tema di affidamento dei minori nell'ambito della crisi della coppia genitoriale deve essere quella dell'affidamento condiviso,
l'opzione in favore dell'eccezione dell'affidamento esclusivo impone al giudice una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario;
in negativo, sulla inidoneità educativa (C. 1645/2022; C. 24841/2010; C. 24526/2010), ovvero sulla manifesta carenza,
pagina 13 di 16 dell'altro genitore (C. 17191/2011). Ebbene, ritiene il Tribunale che la madre abbia dato prova di ampia idoneità educativa, essendosi di fatto presa cura di , dalla nascita Per_2 del minore sino a tutt'oggi, mentre il padre resistente è rimasto assente per tutti i primi anni di vita del bambino, salvo le visite settimanali in compagnia della propria famiglia.
Dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione prodotta, dalla relazione dei servizi sociali, nonché dall'audizione, appare pertanto che la madre del minore sia il genitore maggiormente in grado di assicurare al proprio figlio quella stabilità necessaria ad assicurargli una crescita proficua ed armoniosa e, di conseguenza, appare opportuno disporre che a lei sia affidato in via esclusiva.
Non vi sono ad oggi, per converso, i presupposti per disporre un affido cd. super-esclusivo, presupposti che ricorrono laddove uno dei genitori si riveli del tutto inadatto a rivestire il ruolo genitoriale, sia perché abbia adottato scelte non confacenti all'interesse del minore, sia perché sia stato del tutto assente.
6.
Il minore deve essere inoltre collocato in via prevalente presso la madre affidataria esclusiva, ed ivi deve essere collocata la sua residenza, dando così seguito alle consolidate abitudini di vita in essere sin dalla nascita del bambino.
7.
Quanto al diritto/dovere di visita in capo a genitore non collocatario Parte_1 prevalente, il Tribunale, alla luce delle circostanze sopra ampiamente descritte, ritiene opportuno, almeno finché non avrà maturato una diversa consapevolezza Parte_1 in punto alla propria genitorialità, che l'esercizio di tale diritto sia sospeso, almeno in forma non protetta.
Si ricorda, a riguardo, che gli operatori del Servizio sociale, con ampia motivazione ed all'esito di un articolato iter, hanno ritenuto, non solo che il percorso di riavvicinamento sarebbe inopportuno, ma addirittura che sarebbe dannoso perseverare in tale percorso in quanto potenzialmente dannoso per il piccolo . Per_2
In ogni caso, affinché non sia del tutto reciso il rapporto tra padre e figlio, è opportuno che siano organizzati incontri in forma protetta con le modalità di cui in dispositivo e non prima di sei mesi dalla pubblicazione di questa sentenza..
pagina 14 di 16 8.
Quanto alle previsioni economiche permane contrasto, in quanto Controparte_1 chiede un contributo al mantenimento ordinario mensile di euro 450,00, mentre il Pt_1 chiede che il proprio contributo al mantenimento ordinario sia quantificato in euro 300,00.
Ebbene, tenuto conto degli oneri gravanti sulle parti, dell'età del minore e delle sue conseguenti esigenze, del collocamento esclusivo presso la madre, appare equo confermare le determinazioni adottate in via provvisoria ed urgente e disporre, pertanto, che Pt_1 versi a un assegno mensile di euro 300,00, a titolo di
[...] Controparte_1 mantenimento ordinario, e che percepisca in via esclusiva l'assegno Controparte_1 unico per i figli. Il tutto, peraltro, in continuità con quanto avveniva anche prima del radicamento della presente controversia.
Le spese straordinarie devono essere ripartite in misura paritaria tra i genitori.
Le eventuali detrazioni fiscali saranno poste a favore di entrambi i genitori in ragione del
50%.
9.
La particolare natura della controversia costituisce giustificati motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
l Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa, così decide:
1. Il minore è affidato, in via esclusiva, alla madre Persona_7 CP_1
alla quale spetterà l'esercizio della responsabilità genitoriale;
la madre potrà
[...] assumere ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del figlio minore, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse, quali, a titolo esemplificativo, quelle di carattere medico, scolastico e relative alla richiesta di documenti validi per l'espatrio, propri e del figlio minore, tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso, tenendo puntualmente informato il padre;
2. dispone che il minore sia collocato in via prevalente presso la Persona_7
madre e presso l'abitazione in Belluno, via Col di Lana 94, e che in tale luogo sia la sua residenza anagrafica;
pagina 15 di 16 3. il diritto di visita del padre è regolato come segue: i Servizi sociali del Consultorio di
Belluno organizzeranno incontri tra il padre e il minore in forma protetta con cadenza possibilmente quindicinale, con modalità tali da non ledere la serenità del minore, non prima di sei mesi dalla pubblicazione di questa sentenza;
4. verserà a a titolo di contributo per il Parte_1 Controparte_1
mantenimento ordinario del minore e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di costui, un assegno mensile di Euro 300,00, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese con rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
inoltre, le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, come disciplinate nel protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie adottato dal Tribunale di Belluno
(21.10.2021, protocollo 5534/2021), saranno suddivise come segue: 50% a carico della madre e 50% a carico del padre. L'assegno unico per i figli e le altre provvidenze economiche a supporto della genitorialità saranno percepite dalla madre. Le detrazioni fiscali eventualmente spettanti saranno poste a favore di entrambi i genitori in ragione del 50%;
5. Dichiara interamente compensate le spese di questo giudizio.
Si comunichi al Consultorio familiare di Belluno.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Belluno il giorno 23 settembre 2025.
La Presidente, dott.ssa Irene Colladet
L'estensore, dott. Beniamino Margiotta
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Irene Colladet - presidente
- dott. Beniamino Margiotta - giudice estensore
- dott.ssa Gersa Gerbi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Martino Fogliato Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore in Belluno, come da procura in atti ricorrente contro
(c.f. ), con l'avv. Antonio Prade, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il difensore in Belluno, come da procura in atti resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Conclusioni delle parti:
Conclusioni per la ricorrente: come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data 17 aprile 2025, che qui si riportano.
“in via principale e nel merito: Voglia l'Ill.mo Sig. Tribunale in totale e/o parziale accoglimento del presente ricorso pagina 1 di 16 disporre che: I) disporre l'affido congiunto e condiviso ad entrambi i genitori del figlio come da piano genitoriale proposto nel presente atto che quivi si riproduce: Collocazione infrasettimanale: il minore potrà trascorrere presso l'abitazione del padre sita in Belluno via A. Pertile n, 9, un pomeriggio che conduce al fine settimana con il padre dalle 16.00 alle ore 21.00 e due pomeriggi con pernotto nella settimana che conduce al weekend con la madre dalle ore
16.00 (con accompagnamento del minore all'asilo) sino alle ore 21.00 con riconsegna alla madre;
Collocazione fine settimana: presso le abitazioni dei rispettivi genitori a fine settimana alternati dal venerdì sera ore 18.30 alla domenica sera sino alle ore 21.00 con pernotto con previsione di aumentare in progressione la collocazione del piccolo presso il padre per rafforzare sempre più la lori relazione e frequentazione, Calendario per le festività/ponti/compleanni: il minore trascorrerà dette festività a turnazione con ciascun genitore, compatibilmente con i loro eventuali impegni di lavoro e scolastici;
Le vacanze natalizie e festività pasquali: comprendendo alternativamente le festività di Natale e di Capodanno, con rotazione di anno in anno, verranno trascorse dal figlio per metà con ciascun genitore, alternando di anno in anno la rotazione del minore tra genitori;
il minore poi trascorrerà le vacanze estive per almeno 15 giorni anche non consecutivi con il padre. Il restante periodo feriale verrà trascorso dal minore come da turnazione che stabilita e proposta ai punti precedenti. Il padre e la madre si impegnano a concordare i periodi di permanenza dei minori per i 15 giorni presso di sé per il periodo estivo entro la fine del mese di maggio.
II) Assegno di mantenimento del figlio: il Sig. corrisponderà l'importo complessivo mensile di €. 300,00, da Pt_1 corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese mediante versamento sul conto corrente della signora le cui le coordinate sono già note. L'assegno unico universale oggi percepito dalla madre per il 50% potrà essere interamente distratto in suo favore anche per gli arretrati ad oggi non percepiti e beneficiati dal ricorrente
III) Le ulteriori spese straordinarie: per il figlio, che così, in via del tutto esemplificativa, si indicano nella retta dell'asilo nido, visite mediche specialistiche, farmaci e medicine di tal tipo, interventi ed operazioni chirurgiche, protesi, cure dentistiche, apparecchi odontoiatrici, occhiali da vista etc., tasse e spese scolastiche, libri di testo, nonché ogni diversa attività ricreativa che, in futuro, intenderà svolgere saranno a carico di ciascun genitore in ragione del 50% come da protocollo del Tribunale di Belluno che le parti dichiarano di conoscere e aver letto.
IV) sia data dal Tribunale autorizzazione al rilascio di passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche del minore. Con ogni provvedimento accessorio di legge.
V) con vittoria di spese diritti e onorari di lite.
In via istruttoria e processuale si insiste per la rimessione della causa in istruttoria al fine di: disporre CTU finalizzata a verificare la capacità e responsabilità genitoriale della convenuta e del ricorrente e la corretta collocazione del minore anche in via provvisoria ai fini di una valutazione del nucleo familiare e delle dinamiche relazionali esistenti tra le parti e di entrambi con il figlio, tenendo conto della complessità della situazione esistente e, conseguentemente, suggerire le corrette modalità di affido e visita del minore, tali da salvaguardare il corretto equilibrio, educazione e pagina 2 di 16 maturazione dello stesso ovvero mediante diverso quesito come quello di norma utilizzato dal Tribunale di Belluno che qui di seguito si rimette : “letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti sia attraverso colloqui congiunti che individuali dei genitori, estesa l'indagine alla qualità della relazione ge-nitoriale anche mediante l'osservazione genitore/figlio, nonché al rapporto con la rispettiva famiglia di origine descrivendo i contesti materno e paterno e le rispettive risorse, ed altresì all'ambiente familiare e sociale frequentato dal minore (abitazione, scuola, nonni), accerti la capacità genitoriale delle parti e fornisca tutte le in-formazioni necessarie per stabilire quale sia il regime di affidamento più idoneo a salvaguardare l'equilibrato sviluppo del minore. Formuli il consulente, anche in funzione del diverso regime di affidamento da indicare, un calendario di visite tra il minore ed il genitore non affidatario in caso di affidamento in via esclusiva, o presso il quale non risiederà in caso di affidamento condiviso;
verifichi il consulente la possibilità per le parti di raggiungere condizioni concordate nell'interesse del minore e le indichi nell'elaborato; suggerisca il CTU eventuali percorsi (es. mediazione familiare) che i genitori, individualmente e/o congiuntamente, potranno intra-prendere all'esito della CTU esplicitandone le finalità. Indichi il CTU l'eventuale necessità/opportunità di un monitoraggio, con la relativa tempistica”;
Nominando sin d'ora quale ctp il dottl di Belluno Persona_1
In via Istruttoria - prova per interpello della convenuta sui capitoli da 1 a 6 e testi con le persone e Controparte_2 sui capitoli da 1 a 16, via Urbano Pagani Cesa n. 27 in Belluno sui capitoli da CP_3 Testimone_1
1 a 14 preceduti da vero che:
1. vero che vede il figlio solo una volta la settimana per un' Parte_1 Per_2 ora presso una ludoteca sita in Belluno via Giorgetti;
2 . vero che la sig.ra omette di comunicare a Controparte_1 informazioni in ordine a visite mediche, scelte scolastiche e frequentazioni del minore 3 – vero che la Parte_1 sig.ra impedisce a di modificare il giorno di collocazione presso il padre quando Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo risulta avere impedienti lavoratiti o di salute 4 – vero che la sig.ra ha attivato un numero di CP_1 telefono dedicato alle comunicazioni inerenti il figlio dirette al padre, numero al quale la stessa risponde alla messaggistica dopo 3 e 4 giorni dal ricevimento del messaggio diretto a conoscere la salute e un momento di contatto padre – figlio;
5 – vero che la sig.ra ha bloccato il numero di telefono personale a CP_1 CP_1 Parte_1 impedendo comunicazioni e incontri video padre-figlio.
6- vero che quando incontra il figlio presso una Parte_1 ludoteca sita in Belluno via Giorgetti sono sempre presenti i nonni paterni e la fidanzata 7 – Dica Controparte_2 il teste quante volte ha visto sostituire gli abiti del figlio presso la Ludoteca con altri abiti Parte_1 Per_2
8- vero che quando cambia gli abiti al Figlio dice di compiere detta azione per evitare che il Parte_1 Per_2 bambino possa sporcare gli indumenti messi dalla madre 9- vero che lei ha visto entrare in ludoteca Controparte_1 consegnato dalla madre e dalla nonna materna al padre, nel giorno di collocazione con il padre, il bambino Per_2 che presentava sul corpo, braccia e volto, ecchimosi o piccole ferite 10- vero che lei conosce e Parte_1 CP_1
11 – dica il teste se ha visto negli anni 2017, 2018, 2109 , 2020 , 2021 e 2022 e
[...] Parte_1
pagina 3 di 16 2023 porre in essere atti di violenza fisica su persone o cose in sua presenza 12 – vero che lei conosceva e frequentava e negli anni 2017 e 2018 13 – dica il teste se negli anni 2017 e 2018 ha visto Controparte_1 Parte_1 porre in essere atti di violenza fisica o verbale nei confronti di 14 – dica il teste se Parte_1 Controparte_1
ha a lei riferito di aver subito atti di violenza nel 2017 e 2018 da parte di Controparte_1 Parte_1 consistiti in schiaffi, pugni, spinte, capelli tirati o cose similari 15 – Dica il teste se ha mai sentito il piccolo Per_2 durante l'incontro con il padre pronunciare frasi quali “..paura papà…” “ …ti meno….” 16 – Parte_1 dica il teste se ha visto percuotere il fratello alla presenza del figlio e se ha visto Parte_1 Per_3 Per_2 [...] sculacciare il figlio Parte_1 Per_2
Conclusioni per la resistente: come da nota di precisazione delle conclusioni depositate in data 28 aprile 2025, che qui si riportano. nel merito: 1) sia disposto l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337-quater Per_2
c.c., autorizzando la sig.ra ad assumere ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione CP_1 nell'interesse del figlio minore, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse, quali, a titolo esemplificativo, quelle di carattere medico, scolastico e relative alla richiesta di documenti validi per l'espatrio, propri e del figlio minore;
sia, altresì, disposto il collocamento e la residenza del minore presso la madre;
2) stante le conclusioni negative (da intendersi qui integralmente ritrascritte) cui sono pervenuti gli operatori del Consultorio incaricati dall'intestato
Tribunale di avviare un percorso di riavvicinamento del sig. al minore sia disposta la sospensione Pt_1 Per_2 delle visite padre-figlio in quanto ritenute pregiudizievoli per quest'ultimo; in subordine, nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale dovesse disporre un diritto di visita in favore del sig. sia disposto che gli incontri con il minore Pt_1 abbiano a svolgersi esclusivamente tra padre e figlio (con esclusione, pertanto, della partecipazione di qualsivoglia altra persona appartenente alla cerchia familiare e/o extra familiare del sig. ed esclusivamente in luogo protetto e, Pt_1 pertanto, presso il Consultorio di Belluno, alla presenza e con la supervisione degli operatori della struttura, con esclusione della possibilità che detti incontri possano avvenire in qualsivoglia altro luogo pubblico e/o privato e/o comunque non protetto, a garanzia dei diritti del minore e della sua incolumità; 3) sia disposto che il sig. versi Pt_1 alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore un CP_1 Per_2 importo non inferiore ad € 450,00 (da rivalutare annualmente in base agli indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie individuate in base al protocollo in uso presso il Tribunale di Belluno, con invito allo stesso a sanare il pregresso, pari a complessivi € 6.693,42 - di cui € 600,00 per mantenimento ordinario (mesi di settembre 2022 e giugno 2024) ed € 6.093,42 per spese straordinarie (asilo nido); 4) sia disposto che l'assegno unico familiare venga percepito integralmente dalla sig.ra con obbligo del sig. a sottoscrivere e/o a fornire ogni CP_1 Pt_1 documentazione si dovesse rendere necessaria a tal fine;
4) spese di causa, oltre accessori, integralmente rifuse;
- in via istruttoria:
pagina 4 di 16 ( I ) ci si oppone all'avversaria richiesta di c.t.u. così come formulata nel ricorso introduttivo del presente procedimento, in quanto volta alla verifica delle capacità genitoriali della sola resistente, trattandosi di richiesta del tutto strumentale dal momento che nessuna contestazione è stata svolta da controparte in merito all'idoneità genitoriale della sig.ra
[...]
ci si oppone, altresì, alla richiesta di c.t.u. formulata da controparte negli atti successivi sia al ricorso CP_1 introduttivo che al deposito della relazione del Consultorio di Belluno e poi ex adverso riproposta anche all'udienza del
13.2.2025, in quanto superflua alla luce della richiamata relazione del Consultorio che evidenzia l'assenza nel sig. di una presa di coscienza del proprio ruolo genitoriale ed il persistente rifiuto di parte ricorrente di attivare, a Pt_1 proprio beneficio, percorsi di sostegno in tal senso;
( II ) si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che nel mese di dicembre
2018 mentre mi trovavo in Piazza dei Martiri a Belluno nei pressi delle casette che ivi vengono installate nel periodo di Natale, il sig. si avventava sulla sig.ra e chiedeva alla stessa spiegazioni per il fatto che Pt_1 Controparte_1 la stessa stava parlando con il sig. chiedendo che gli venissero fatte delle scuse pubbliche e che la Parte_2 sig.ra affermasse davanti a tutti che amava soltanto il sig.
2. vero che, nella circostanza di tempo e CP_1 Pt_1 di luogo di cui al capitolo precedente, la sig.ra rifiutava di fare quanto richiesto dal sig. che, a quel CP_1 Pt_1 punto, la colpiva con una sberla in volto, la prendeva per i capelli e la trascinava strattonandola, fino a quando un amico del sig. è intervenuto per liberare la ragazza;
3. vero che, dopo quanto descritto nel capitolo che precede, Pt_1
l'amico del sig. intervenuto per liberare la sig.ra si allontanava da lei irridendola e appellandola Pt_1 CP_1
“sfigata”;
4. vero che nel maggio 2022 il sig. ha partecipato alla riunione con le maestre dell'asilo nido Pt_1 frequentato dal figlio allontanandosi poi senza salutare il personale presente e senza più fare ritorno presso Per_2 la struttura;
5. vero che, nella circostanza di cui al capitolo che precede, le maestre presenti si sono scusate con la sig.ra per il comportamento tenuto dal sig.
6. vero che in occasione degli incontri padre-figlio la domenica CP_1 Pt_1 mattina alle ore 10.00 presso la palestra Spazio Anastasia 2.0 sito in via L. Corte 2, la nonna materna sig.ra accompagna il nipote e lo affida al sig. ed alla di lui madre, sig.ra Parte_3 Per_2 Pt_1 Persona_4 presenti presso la palestra;
7. vero che, nella circostanza di cui sopra, dopo che la nonna materna si allontana per tornare a casa, giungono presso la palestra e vi entrano anche il nonno paterno sig. , la sua compagna, CP_3 nonché la compagna del ricorrente 8. vero che dieci minuti prima delle ore 12.00, ovvero dell'orario Controparte_2 in cui termina la visita padre-figlio e la nonna materna si presenta per riprendere il nonno paterno sig. Per_2
, la sua compagna e la compagna del ricorrente si allontanano dalla palestra;
9. CP_3 Controparte_2 vero che nel tempo della visita padre-figlio (ovvero dalle 10.00 alle 12.00 della domenica mattina) al minore Per_2 vengono cambiati gli abiti con cui è arrivato in palestra;
10. vero che quando rientra a casa dopo la visita Per_2 padre-figlio chiede alla nonna materna “perché sei andata via?” ed afferma “paura papà ”, “papà dato botte sul culetto e detto basta”, “zio dato botte faccia”, “papà fatto male a , “ti meno”; 11. vero che Per_5 Per_3 Per_3
pagina 5 di 16 quando rientra a casa dopo la visita padre-figlio si rivolge alla madre dicendole “zitta mamma, brutta Per_2 mamma”, “ brutta, stai zitta, stai zitta”, oltre a mostrare e tirare pugni sia alla madre che alla nonna;
12. CP_1 vero che quando rientra a casa dopo la visita padre-figlio è inappetente, ha delle crisi di pianto ed è nervoso;
Per_2
13. vero che dal mese di novembre 2023 chiede di poter stare con il pannolino quando va all'incontro con il Per_2 papà; 14. vero che sabato 29.7.2023 il sig. si trovava a Jesolo in attesa di entrare ad una festa quando è Pt_1 andato in escandescenza perché voleva superare la fila ed è stato allontanato da un uomo della sicurezza;
15. vero che ho scattato la foto che mi si rammostra (doc. 1 del fascicolo di parte resistente) e l'ho postata sul mio profilo instagram taggando il sig. , autore del livido rappresentato in foto;
16. vero che nel corso della relazione tra la Parte_1 sig.ra ed il sig. ho visto con dei lividi alle braccia;
17. vero che ho visto Controparte_1 Parte_1 CP_1 sul corpo di il livido di cui alla foto che mi si rammostra (si esibisca al teste il doc. 1 del fascicolo di parte CP_1 resistente); 18. vero che il sig. in occasione di una serata presso il locale di Salce denominato J'Adore, il sig. Pt_1 mi ha rivolto le seguenti parole “ti picchio, ti tiro una sberla, perché mi guardi?” accompagnando dette Parte_1 frasi con parolacce;
19. vero che nel mese di aprile 2022 ho visto il sig. giungere nel parcheggio del Parte_1 supermercato Lidl di Belluno alla guida dell'autovettura targata CV509XZ rappresentata nella foto che mi si rammostra (si esibisca al teste il doc. 26 del fascicolo di parte resistente); 20. vero che nella circostanza di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede il sig. era da solo in macchina;
21. vero che nel 2018 a Polpet (BL) in Pt_1 occasione della sagra del paese, ero con la sig.ra ed ho assistito ad un episodio in cui il sig. Controparte_1 Pt_1 sputava su , sbatteva la testa contro i cartelli stradali e li prendeva a pugni, per poi dire a “ti amo, CP_1 CP_1 vieni qui”; 22. vero che il sig. ha posto in essere la condotta descritta al capitolo che precede perché la sig.ra Pt_1 [...]
quella sera aveva parlato con il sig. ; 23. vero che quella sera la sig.ra CP_1 Persona_6 CP_1 ha dormito a casa mia e nella notte ha ricevuto dei messaggi in cui il sig. scriveva che si sarebbe
[...] Parte_1 suicidato perché la sig.ra aveva parlato con il sig. , mandando alla stessa delle foto buie e CP_1 Persona_6 scrivendo che si trovava su un ponte;
24. vero che dopo nei giorni della sagra di Polpet (BL) del 2018 ho visto il sig. litigare con il sig. Parte_1
. Persona_6
Si indicano i seguenti testimoni: - sig. residente in [...] a 3 e sul Parte_2 capitolo 24); - sig.ra residente in [...] a 3, sul cap. 15 e sui cap. da 21 a Tes_2
23); - sig.ra , sig.ra e sig.ra , insegnanti presso l'asilo nido Happy CP_4 Controparte_5 Controparte_6
School di Belluno, via Rivizzola (cap. da 4 a 5);
- sig.ra e sig. residenti in [...] (cap. da 6 a 13 e sui cap. 19 e Parte_3 Controparte_7
20 la sola sig.ra ; - sig. residente a [...] e sig.ra , Pt_3 Testimone_3 Testimone_4
pagina 6 di 16 residente a [...] (cap. 14); - sig.ra , residente in [...]
Lorenzo 4 (capitoli da 1 a 3 e cap. da 16 a 18);
( III ) ci si oppone alle istanze istruttorie orali avversarie per tutti i motivi che si indicano di seguito;
- il capitolo nr. 1
è irrilevante ed inammissibile in quanto smentito dal documento nr. 4 di controparte che, nonostante la contestazione formulata in relazione all'avvenuto pagamento di quanto indicato, individua una fascia oraria di due ore (dalle 10.00 alle 12.00) e non certo di un'ora come invece capitolato: appare, peraltro, assolutamente inverosimile che controparte sia disposto a pagare due ore per l'affitto dello spazio se si vede con il figlio solo per un'ora; - il capitolo nr. 2 è irrilevante ed inammissibile in quanto presuppone delle specifiche richieste che il sig. avrebbe operato alla sig.ra Pt_1
e che non risultano in alcun modo documentate da controparte, ma anzi smentite dalla documentazione CP_1 dimessa in allegato alla memoria di costituzione circa le comunicazione tramite messaggi whatsapp tra le parti;
- la stessa motivata opposizione di cui al punto che precede viene qui richiamata in ordine al capitolo 3, ove peraltro la circostanza risulta sementita dai messaggi tra le parti allegati all'atto di costituzione e alla presente memoria;
- il capitolo nr. 4 è superfluo, stante la produzione documentale allegata dalla resistente sul punto (cfr. doc. 6 chat whatsapp); - lo stesso dicasi per il capitolo nr. 5, non solo superfluo, ma anche contrastato dal tenore dei messaggi scambiati e depositati (cfr. doc. 6 chat whatsapp) in cui mai il sig. ha chiesto incontri video con il figlio, Pt_1 servizio cui l'utenza della resistente è comunque abilitata;
- il capitolo nr. 6 è superfluo perché circostanza già ammessa da controparte e documentata dalla deducente;
- i capitoli nr. 7 e nr. 8 sono irrilevanti;
- il capitolo nr. 9 è inammissibile in quanto generico, non specificando in alcun modo l'arco temporale cui si riferisce;
- i capitoli nr. 11 e nr. 13 sono inammissibile in quanto sottopongono al teste una valutazione, non essendo precisata alcuna circostanza specifica (“violenza fisica su persone o cose”; “atti di violenza fisica o verbale”); - il capitolo nr. 12 è inammissibile in quanto generico, mancando la formulazione di circostanze specifiche da sottoporre al teste (“conosceva e frequentava”); - il capitolo nr. 14 è inammissibile in quanto chiaramente il teste sarebbe da considerarsi de relato;
- il capitolo nr. 15 è irrilevante, in quanto è precisato in comparsa come le riportate frasi vengano pronunciate dal piccolo quando Per_2 rientra a casa della madre dopo l'incontro con il padre. Si chiede fin d'ora di essere abilitati alla prova contraria sui capitoli avversari, anche non opposti, che dovessero essere ammessi, con i testi già indicati a prova diretta. Ci si oppone, altresì, all'ammissione dei testi avversari indicati nelle persone del sig. che, in qualità di genitore del CP_3 ricorrente, risulta inattendibile e con lo stesso interesse in causa ex adverso eccepito per i nonni materni. La medesima inattendibilità viene, inoltre, rilevata nei confronti della teste , ugualmente inattendibile posta la Controparte_2 relazione sentimentale e la convivenza con il ricorrente e dallo stesso ammessa. Ci si oppone, infine, all'escussione della teste in quanto poterebbe riferire solo de relato su tutti i capitoli, dal momento che non è mai stata Testimone_1 presente agli incontri padre-figlio e non ha mai frequentato le parti all'epoca della loro relazione.
pagina 7 di 16 ( IV ) richiamato tutto quanto dedotto ed eccepito negli scritti di parte deducente in punto al valore probatorio dei documenti dimessi dal ricorrente, ci si oppone, altresì, alla richiesta avversaria di voler autorizzare, ex art. 16-bis,
D.L. 179/2012, l'acquisizione in forma digitale-informatica tramite supporto “chiavetta” USB o formato DVD il filmato del 17.3.2024 (ovvero un incontro padre-figlio) in quanto irrilevante anche alla luce dell'osservazione svolta dal Consultorio.
Conclusioni per il Pubblico Ministero, come rassegnate in data 24 luglio 2025: “Il Pubblico
Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1
Con ricorso depositato in data 10 gennaio 2024, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale, in via principale, di volere disporre l'affido condiviso ai genitori del figlio
[...]
, nato a [...] l'[...], di volerne disporre il collocamento Persona_7 secondo le modalità indicate, e di volere disporre un assegno di mantenimento a suo carico di euro 300,00, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con decreto reso in data 16 gennaio 2024, il Giudice relatore e facente funzioni del presidente fissava l'udienza di comparizione delle parti avanti al collegio al 16 gennaio 2024, assegnando termini alla ricorrente per la notificazione del ricorso e al resistente per la costituzione in giudizio.
Con memoria tempestivamente depositata in cancelleria in data 11 marzo 2023, si costituiva in giudizio chiedendo l'affido esclusivo a proprio favore del minore, Controparte_1 che questo fosse collocato in via prevalente presso la madre e che fosse disposta una differente regolamentazione del diritto di visita con l'ausilio di professionisti specializzati.
Chiedeva inoltre che il contributo al mantenimento mensile fosse quantificato nella maggior somma di euro 450,00, oltre alla compartecipazione delle spese straordinarie nella misura del
50%.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, all'udienza del 11 aprile 2024, preso atto del deposito delle memorie ex art. 473bis.17 c.p.c. depositate dalle parti, e sentita la discussione, il Tribunale si riservava la decisione.
Con ordinanza adottata in data 29 aprile 2024, a scioglimento della riserva assunta, il
Tribunale, ex art. 473bis.22 c.p.c. ed in via provvisoria ed urgente, disponeva l'affido pagina 8 di 16 esclusivo del minore alla madre, il collocamento del minore presso la madre e stabiliva a carico del ricorrente un contributo al mantenimento ordinario mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento mensile di euro 300,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie. Inoltre, conferiva mandato ai Servizi sociali di predisporre un percorso di riavvicinamento tra il padre e il minore e rinviava il procedimento all'udienza da remoto del
5 dicembre 2024, poi rinviata al 13 febbraio 2025 al fine di consentire al consultorio incaricato la conclusione dell'incarico.
All'udienza del 13 febbraio 2025, il tribunale, preso atto delle risultanze della relazione dei servizi sociali, si riservava e, con ordinanza resa in data 20 febbraio 2025, a scioglimento della riserva, rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 3 luglio 2025.
Infine, all'udienza del 3 luglio 2025, il tribunale tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate con note depositate dalle parti, disponendo l'invio degli atti al PM per le sue conclusioni, che erano rassegnate in data 24 luglio 2025.
2.
Occorre in primo luogo deliberare in merito alle modalità di affido del minore Per_7
.
[...]
A riguardo, si argomenta che non è contestato che di anni 4, Persona_7 riconosciuto dapprima dalla madre e successivamente dal padre, vive ed ha sempre vissuto sin dalla nascita con la madre presso la sua abitazione che divide con i di lei genitori, e che frequenta la scuola materna, come pacificamente riconosciuto da entrambe le parti.
Inoltre, il ricorrente, nell'evocare in giudizio non ha allegato alcun Controparte_1 comportamento pregiudizievole da parte della madre nei confronti del minore, come neanche alcuna specifica inidoneità educativa. Neanche ha contestato problematiche afferenti il luogo in cui vivono il minore e la madre, come neppure alcun atteggiamento scorretto da parte della famiglia di origine di quest'ultima. Egli si è limitato a contestare condotte inappropriate che sarebbero state poste in essere nei confronti del padre nel corso della vicenda sentimentale che ha visto coinvolti i due contendenti e nel momento del concepimento del figlio, nonché a rilevare che la madre sarebbe solita estromettere
[...] dal suo ruolo paterno. Né, d'altronde, sono aliunde emersi elementi tali da fare Parte_1 dubitare dell'idoneità educativa della madre.
pagina 9 di 16 Altrettanto non contestato è che il padre del minore non fosse solito incontrare il figlio da solo, e che, durante l'occasione di incontro settimanale presso la ludoteca, egli si facesse sempre accompagnare dai propri genitori.
3.
Inoltre, proprio al fine di ovviare alla distanza che vedeva frapposti il padre e il figlio, al
Consultorio familiare di Belluno è stato conferito l'incarico di avviare un percorso di graduale riavvicinamento da parte di al proprio figlio minore. Parte_1
Ebbene, gli operatori del servizio sociale, all'esito del percorso prescritto dal Tribunale, hanno dimesso una dettagliata relazione nella quale hanno descritto le iniziative poste in essere al fine di dare seguito all'incarico ricevuto. Il percorso è stato articolato come segue: definizione di un calendario di visite tra padre bambino, attivazione di uno spazio protetto per le predette visite, accertamenti sull'idoneità della casa del padre, attivazione di visite presso il domicilio del padre.
Ebbene, è emerso, in primo luogo, che abbia annullato gli incontri con gli Parte_1 operatori in dieci occasioni, principalmente dopo le vacanze estive. Inoltre, a pag. 9 della relazione, si legge: “Durante l'ultimo colloquio del 17 ottobre 2024, avvenuto dopo quasi due mesi di sospensione delle visite il signor riferiva il dispiacere di non vedere il figlio da tanto tempo di aver Pt_1 speso molto tempo e denaro nei tre anni di vita del bambino, di avere dovuto prendere molti permessi e di avere subito molto stress poter incontrare il figlio. A causa di questa situazione protrattasi nel tempo affermava di essersi privato di molte cose con conseguenze negative per la propria qualità di vita. Riferiva di non avere più un amico, di non essere più andato in ferie salvo quest'anno, né allo stadio che era sua grande passione. Riferiva di aver deciso nell'ultimo periodo di guardare anche a sé stesso riconoscendo che la privazione di tutto avrebbe compromesso il modo in cui avrebbe guardato suo figlio, rischiando di considerarlo un problema. Affermava quindi che non era sua intenzione che ciò accadesse, aggiungendo che “il problema casomai è ”. Riferiva di aver subito elevati livelli di stress nell'ultimo periodo con conseguente scelta di CP_1 prendersi una pausa dagli incontri, avvertiti come molto gravosi per la propria salute. Contestualmente si concretizzava la nuova opportunità lavorativa impegnativa ma gratificante. Riferiva l'emergere della consapevolezza che da quando non vedeva il bambino, da quando, cioè, non doveva recarsi agli incontri presso il servizio ed effettuare colloqui con gli operatori, si sentiva meno nervoso e più tranquillo. Avrebbe voluto trovare un equilibrio, una vita normale”.
pagina 10 di 16 Parte_ Da quanto riferito dagli operatori, che hanno anche riportato quanto esternato dal
, non può che prendersi atto di un atteggiamento poco costruttivo da parte di costui, il
[...] quale sembra essere preoccupato più del suo benessere personale che del recupero o, comunque, di un miglioramento, della sua relazione con il proprio figlio. Un tanto si deduce, da un lato del fatto che egli ha annullato diverse volte gli incontri con il servizio, e, dall'altro, che si duole del fatto che non va più allo stadio, che non ha più un amico e che, in generale, ha sentito l'esigenza di prendersi una pausa dagli incontri, percepiti addirittura come “molto gravosi per la propria salute”. Tali considerazioni lo hanno spinto ad esternare un miglioramento della sua condizione “da quando non vedeva più il bambino”.
Ritiene il Tribunale che la mancanza di motivazione e la refrattarietà da parte del ricorrente in punto alle numerose iniziative proposte dagli operatori, oltre all'evidente ed esclusiva preoccupazione del in punto alla qualità della propria vita, costituiscano un Pt_1 insormontabile ostacolo rispetto alla possibilità di intraprendere un percorso di costruzione di un rapporto con il proprio figlio e di supporto alla genitorialità, principalmente in un contesto indubbiamente difficile, quale quello che è emerso dalle narrazioni esternate negli scritti difensivi dimessi dalle parti.
Tali osservazioni sembrano essere fatte proprie anche dagli operatori del Servizio sociale, i quali rilevano che “Prevale al momento l'esigenza personale del sig. di vedere riconosciuti i propri Pt_1 bisogni e le proprie necessità che, sebbene comprensibili, non sembrano purtroppo tenere minimamente conto delle esigenze evolutive del figlio”.
Nella situazione sopra descritta, il proseguimento del supporto alla genitorialità potrebbe evidentemente rivelarsi, prima che inutile, dannoso per il minore, tanto che i medesimi operatori “Riscontrano un potenziale rischio per il minore alla riproposizione di percorsi di riavvicinamento al padre che lo possano esporre nuovamente ad interruzioni inaspettate e imprevedibili e che non ne garantiscano una continuità concreta e sostenibile”, tanto da spingerli a concludere che non vi siano le condizioni per un reale riavvicinamento tra il padre e il minore.
Deve ritenersi che tale monitoraggio sia avvenuto nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 473bis.27 c.p.c., in quanto è stato indicato in modo specifico l'attività demandata, è stato assicurato il contraddittorio con le parti in ordine alla relazione depositata, ove si tengono distinti i fatti accertati, le dichiarazioni delle parti e le valutazioni degli operatori. Inoltre,
pagina 11 di 16 nello scritto reso dagli operatori medesimi sono accuratamente descritti i fatti ed i passaggi nel monitoraggio, e sono riportate testualmente le parole del padre del minore, mai smentite da costui. L'interessato, peraltro, non ha contestato di avere proferito tali parole, e non ha allegato che le medesime siano state travisate o manipolate, e, pertanto, non si può che trarne le dovute conclusioni.
Non persuade quanto riportato nella memoria autorizzata dimessa da parte ricorrente in esito al deposito della relazione, laddove si sostiene che gli incontri sarebbero stati organizzati con modalità incompatibili con il lavoro del . Non risulta che costui Pt_1 abbia riportato tale esigenza agli operatori durante il monitoraggio o che abbia richiesto differenti modalità. Anche lo stress che la difesa del padre ritiene essere causato da questioni lavorative, nei colloqui con gli operatori è in realtà da egli attribuito proprio agli incontri con il figlio.
4.
Sulla scorta delle risultanze del monitoraggio attuato dal Servizio sociale, il tribunale ritiene superfluo, oltre che potenzialmente dannoso per il minore, dare corso alla CTU chiesta dalla difesa di Parte_1
Tale adempimento sarebbe inutile, in quanto, prima dell'intervento dei servizi sociali su incarico del tribunale, i genitori si erano già rivolti a stimati professionisti, senza che si sia raggiunto alcun risultato, e dannoso, in quanto il piccolo potrebbe vedersi ancora Per_2 una volta minata la propria serenità.
5.
D'altro canto, non sembrano emergere criticità con riguardo alla capacità genitoriale in capo alla madre In primo luogo, come accennato supra, ella si è Controparte_1 pacificamente presa cura del minore sin dalla nascita, e, inoltre, parte ricorrente non ha allegato alcun comportamento pregiudizievole da parte di costei, come neanche alcun pregiudizio in capo al minore.
Anche dall'osservazione attuata dai Servizi sociali emerge una situazione che non da adito a preoccupazioni. Gli operatori lo descrivono infatti come “un bambino dinamico vivace interattivo e socievole”, descrizione alla quale si associano le maestre del nido, che riferiscono che
è un bambino “socievole e sereno nel contesto scolastico;
Buone le relazioni con i compagni, Per_2
pagina 12 di 16 disponibile verso gli altri e premuroso nei confronti dei bambini più piccoli. Descritto autonomo sul piano personale trae sempre grandi soddisfazioni dalle attività motorie in cui si cimenta, ama giochi fisici e la lettura condivisa dei libretti (…) il suo linguaggio è ricco e accurato”.
D'altronde, l'atteggiamento asseritamente denigratorio ed alienante che sarebbe stato posto in essere dalla madre al fine di allontanare il figlio dal padre non ha trovato alcun riscontro neanche nella documentazione versata dalla stessa parte ricorrente che lamenta tali atteggiamenti. Viceversa, dallo scambio di messaggi depositato da parte resistente (docc. 6, 9,
10, 11), si deduce che si è sempre fatta parte diligente per assicurare gli Controparte_1 incontri tra padre e figlio, e ha sempre risposto in modo equilibrato e cortese alle poche richieste in tal senso avanzate dal . Pt_1
Ed invero, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (Cass. Civ. 28244/2019).
Le circostanze di fatto ampiamente viste sopra, alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali poc'anzi citati, portano a ritenere che l'affidamento esclusivo alla madre sia la soluzione più aderente al perseguimento dell'interesse morale e materiale della minore. Se è vero che, stante il disposto di cui all'art. 337 ter c.c., la regola in tema di affidamento dei minori nell'ambito della crisi della coppia genitoriale deve essere quella dell'affidamento condiviso,
l'opzione in favore dell'eccezione dell'affidamento esclusivo impone al giudice una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario;
in negativo, sulla inidoneità educativa (C. 1645/2022; C. 24841/2010; C. 24526/2010), ovvero sulla manifesta carenza,
pagina 13 di 16 dell'altro genitore (C. 17191/2011). Ebbene, ritiene il Tribunale che la madre abbia dato prova di ampia idoneità educativa, essendosi di fatto presa cura di , dalla nascita Per_2 del minore sino a tutt'oggi, mentre il padre resistente è rimasto assente per tutti i primi anni di vita del bambino, salvo le visite settimanali in compagnia della propria famiglia.
Dalle allegazioni delle parti, dalla documentazione prodotta, dalla relazione dei servizi sociali, nonché dall'audizione, appare pertanto che la madre del minore sia il genitore maggiormente in grado di assicurare al proprio figlio quella stabilità necessaria ad assicurargli una crescita proficua ed armoniosa e, di conseguenza, appare opportuno disporre che a lei sia affidato in via esclusiva.
Non vi sono ad oggi, per converso, i presupposti per disporre un affido cd. super-esclusivo, presupposti che ricorrono laddove uno dei genitori si riveli del tutto inadatto a rivestire il ruolo genitoriale, sia perché abbia adottato scelte non confacenti all'interesse del minore, sia perché sia stato del tutto assente.
6.
Il minore deve essere inoltre collocato in via prevalente presso la madre affidataria esclusiva, ed ivi deve essere collocata la sua residenza, dando così seguito alle consolidate abitudini di vita in essere sin dalla nascita del bambino.
7.
Quanto al diritto/dovere di visita in capo a genitore non collocatario Parte_1 prevalente, il Tribunale, alla luce delle circostanze sopra ampiamente descritte, ritiene opportuno, almeno finché non avrà maturato una diversa consapevolezza Parte_1 in punto alla propria genitorialità, che l'esercizio di tale diritto sia sospeso, almeno in forma non protetta.
Si ricorda, a riguardo, che gli operatori del Servizio sociale, con ampia motivazione ed all'esito di un articolato iter, hanno ritenuto, non solo che il percorso di riavvicinamento sarebbe inopportuno, ma addirittura che sarebbe dannoso perseverare in tale percorso in quanto potenzialmente dannoso per il piccolo . Per_2
In ogni caso, affinché non sia del tutto reciso il rapporto tra padre e figlio, è opportuno che siano organizzati incontri in forma protetta con le modalità di cui in dispositivo e non prima di sei mesi dalla pubblicazione di questa sentenza..
pagina 14 di 16 8.
Quanto alle previsioni economiche permane contrasto, in quanto Controparte_1 chiede un contributo al mantenimento ordinario mensile di euro 450,00, mentre il Pt_1 chiede che il proprio contributo al mantenimento ordinario sia quantificato in euro 300,00.
Ebbene, tenuto conto degli oneri gravanti sulle parti, dell'età del minore e delle sue conseguenti esigenze, del collocamento esclusivo presso la madre, appare equo confermare le determinazioni adottate in via provvisoria ed urgente e disporre, pertanto, che Pt_1 versi a un assegno mensile di euro 300,00, a titolo di
[...] Controparte_1 mantenimento ordinario, e che percepisca in via esclusiva l'assegno Controparte_1 unico per i figli. Il tutto, peraltro, in continuità con quanto avveniva anche prima del radicamento della presente controversia.
Le spese straordinarie devono essere ripartite in misura paritaria tra i genitori.
Le eventuali detrazioni fiscali saranno poste a favore di entrambi i genitori in ragione del
50%.
9.
La particolare natura della controversia costituisce giustificati motivi per dichiarare compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
l Tribunale in composizione collegiale, ogni diversa istanza disattesa, così decide:
1. Il minore è affidato, in via esclusiva, alla madre Persona_7 CP_1
alla quale spetterà l'esercizio della responsabilità genitoriale;
la madre potrà
[...] assumere ogni decisione di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse del figlio minore, ivi comprese le decisioni di maggiore interesse, quali, a titolo esemplificativo, quelle di carattere medico, scolastico e relative alla richiesta di documenti validi per l'espatrio, propri e del figlio minore, tenendo conto dei bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dello stesso, tenendo puntualmente informato il padre;
2. dispone che il minore sia collocato in via prevalente presso la Persona_7
madre e presso l'abitazione in Belluno, via Col di Lana 94, e che in tale luogo sia la sua residenza anagrafica;
pagina 15 di 16 3. il diritto di visita del padre è regolato come segue: i Servizi sociali del Consultorio di
Belluno organizzeranno incontri tra il padre e il minore in forma protetta con cadenza possibilmente quindicinale, con modalità tali da non ledere la serenità del minore, non prima di sei mesi dalla pubblicazione di questa sentenza;
4. verserà a a titolo di contributo per il Parte_1 Controparte_1
mantenimento ordinario del minore e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di costui, un assegno mensile di Euro 300,00, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese con rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
inoltre, le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, come disciplinate nel protocollo per la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie adottato dal Tribunale di Belluno
(21.10.2021, protocollo 5534/2021), saranno suddivise come segue: 50% a carico della madre e 50% a carico del padre. L'assegno unico per i figli e le altre provvidenze economiche a supporto della genitorialità saranno percepite dalla madre. Le detrazioni fiscali eventualmente spettanti saranno poste a favore di entrambi i genitori in ragione del 50%;
5. Dichiara interamente compensate le spese di questo giudizio.
Si comunichi al Consultorio familiare di Belluno.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Belluno il giorno 23 settembre 2025.
La Presidente, dott.ssa Irene Colladet
L'estensore, dott. Beniamino Margiotta
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