Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/02/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
704 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA
Composto da:
Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE rel/est
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE
Dott. Alberto BALZANI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 704/2024 R.G. avente ad oggetto separazione personale dei coniugi promossa da:
nata a [...], il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
parte rappresentata e difesa dall'avv. Christian Greco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in atti
Parte ammessa al PSS
-parte attrice- contro nato a [...], il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
parte rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Carecchio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in forza di procura speciale in atti;
-parte convenuta-
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Come in atti
PER IL P.M.
Accoglimento dell' accordo raggiunto alle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio a Chivasso il Parte_1 CP_1
29.5.2011, con atto trascritto nel medesimo Comune (Atto n. 1, Parte II, Serie A, anno 2011).
Dalla unione, nascevano (il13.1.2013) e (18.12.2016) Per_1 Per_2
Con ricorso iscritto a ruolo in data 11.3.2024 ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
di pronunciare la separazione personale dal marito.
Parte convenuta si è costituita.
A seguito del deposito di memorie, all'udienza del 30.10.2024 le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad un componimento bonario, cosicchè, all'udienza del 19.12.2024, tenutasi in trattazione scritta, le parti rassegnavano conclusioni congiunte, chiedendo la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
1. la IG.ra rinuncia alla richiesta di addebito di colpa della separazione al marito Pt_1
avanzata in sede di deposito di ricorso giudiziale;
2. la casa coniugale - sita in Verrua Savoia (TO) alla Località Campasso n. 8, di proprietà del
IGnor (N.C.E.U. Comune Verrua Savoia, Foglio 51, Mappale 597, subalterno Parte_2
2) - viene assegnata alla IG.ra con tutto il mobilio che la arreda, salve successive Pt_1
divisioni;
3. le figlie minori, ed , vengono affidate congiuntamente ai genitori e manterranno Per_1 Per_2
dimora preferenziale e residenza anagrafica presso la madre in Verrua Savoia (TO) Località
Campasso n. 8 presso la casa coniugale;
4. salvo ogni e migliore accordo tra i genitori, durante la settimana il padre potrà fare visita alle figlie a piacere secondo i suoi impegni lavorativi e tenerle con sé due ore un pomeriggio alla settimana, previo avviso ed accordo con la madre che tenga conto in primo luogo degli impegni di studio ma anche delle attività ludiche e delle preferenze delle figlie;
5. il padre potrà tenere con sé le figlie ogni fine settimana dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sino al dopo cena con rientro presso la madre entro le ore 21,30;
6. il Natale e la Pasqua saranno trascorse dalle figlie con un genitore e con l'altro secondo il criterio dell'alternanza e ad anni alterni;
quando il Natale viene trascorso con un genitore la
Vigilia di Natale o il S. Stefano possono essere trascorsi con l'altro; quando la Pasqua viene trascorsa con un genitore la Pasquetta può essere trascorsa con l'altro;
7. durante le vacanze natalizie e pasquali le figlie potranno trascorrere più giorni consecutivi con il padre, sempre secondo accordi e avendo come riferimento primario il gradimento delle figlie e così: durante le vacanze scolastiche natalizie, indicativamente dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
durante le vacanze pasquali due/tre giorni liberi con un genitore e due/tre con l'altro;
i ponti e le festività infrasettimanali dell'anno saranno equamente divisi tra i genitori per garantire un'equa permanenza con entrambi;
durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, con le figlie da stabilire in accordo entro il 31 maggio di ogni anno;
tutto quanto precede salvo diverso accordo tra i genitori a seconda delle necessità e delle contingenze;
8. la madre percepirà per intero l'assegno unico per le figlie ad oggi pari a circa 360,00/380,00
€ al mese;
le parti si impegnano alla collaborazione per condurre le necessarie pratiche per l'accredito dell'AUF in favore della madre;
fino ad allora il IG. si impegna e si obbliga CP_1
a pagare alla IG.ra le somme da lui percepite a titolo di AUF;
Pt_1
9. i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da
Linee Guida in essere presso il Tribunale di Ivrea, che quivi si hanno come integralmente riportate, fatta eccezione per le spese della mensa scolastica della figlia che saranno Per_2
interamente a carico del IG. CP_1
10. in ragione delle condizioni economiche e reddituali del padre, del tempo di permanenza delle figlie presso di lui e delle attuali esigenze delle figlie, le parti dichiarano e concordano che il padre soddisfa il mantenimento delle figlie, oltre che direttamente per il tempo di permanenza presso di sé, con quanto stabilito al punto 7, 8 ultimo periodo e 10 del presente accordo;
11. il IG. rinuncia a chiedere alla IG.ra il rimborso pro quota ovvero CP_1 Pt_1
ogni altro contributo o pagamento in regresso dei diversi finanziamenti contratti in costanza di matrimonio nell'interesse della famiglia ed ancora in essere, per la restituzione dei quali egli è
l'unico obbligato nei confronti delle finanziarie o banche erogatrici;
12. la IG.ra si impegna e si obbliga a restituire al IG. l'autovettura Fiat Panda, Pt_1 CP_1 targata GH494KB, di proprietà di quest'ultimo, entro e non oltre la data del 31.12.2024;
13. i coniugi riservano la divisione amichevole del mobilio e degli arredi secondo accordi a latere, lasciando salve in ogni caso le proprietà e gli effetti personali delle parti;
il IG. CP_1
potrà provvedere al ritiro di questi ultimi previo accordo con la moglie;
[...]
14. i genitori si danno reciproco assenso per il rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti e del passaporto delle figlie minori. Qualsiasi viaggio o soggiorno all'estero delle figlie dovrà comunque essere concordato ed autorizzato da entrambi i genitori;
15. le Parti danno atto di aver definito ogni questione, anche patrimoniale o restitutoria, tra le stesse pendente e di non avere, pertanto, più nulla a che pretendere l'una dall'altra ad eccezione dell'esatto adempimento di quanto previsto nel presente accordo;
16. le spese e competenze legali del presente giudizio si intendono compensate fra le parti.
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verrua Savoia (TO) di annotare e trascrivere la emananda sentenza e di procedere ad ogni ulteriore incombenza di legge che si rendesse, all'uopo, necessaria.
La causa veniva rimessa in decisione previa trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento dell' accordo raggiunto alle parti.
Ebbene, il Collegio ritiene di provvedere in conformità all'accordo delle parti, essendo pacifica la rottura dell'affectio coniugalis e non presentando lo stesso profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Spese compensate.
Il Collegio provvede in via separata circa il patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, viste le conclusioni del
P.M. ed in conformità all'accordo delle parti, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 CP_1
condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 5.2.2025
IL PRESIDENTE est./rel.
Alessandro Scialabba