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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/09/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Maria Balletti, Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1161 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Luciano Botti, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
, , in RT Controparte_2 proprio e nella qualità di soci della
[...]
rappresentati e difesi CO dall'avvocato Antonella Tortorelli, come in atti domiciliati,
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
924/24 del Tribunale di Vallo della Lucania, pubblicata in data 23 luglio 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 31 ottobre 2024, proponeva Parte_1 appello, affidandone l'accoglimento a quattro motivi di gravame, avverso la sentenza numero 924/24, pubblicata in data 23 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Vallo della
Lucania aveva accolto la domanda proposta da CP
e , in proprio e nella qualità di soci
[...] Controparte_2 della , e lo aveva CO condannato al pagamento, in loro favore, della somma di euro
108.792,16 -oltre Iva ed accessori di legge- a titolo di corrispettivo residuo dovuto per l'esecuzione di un contratto d'appalto avente ad oggetto una struttura turistico-alberghiera.
2. Costituitisi in giudizio, e RT P_
, in proprio e nella qualità testé specificata,
[...] impugnavano le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocavano la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da è, nei limitati Parte_1 termini di seguito specificati, fondato e, per quanto di ragione, merita accoglimento.
2. Con i quattro motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, l'appellante ha messo in rilievo che: a) il
Giudice di primo grado, ancorché richiamando il principio della ragione più liquida, aveva deciso tutte le questioni “e non solo quella più evidente”, pervenendo inopinatamente ad una statuizione di condanna in favore non solo della
[...]
[..
[...] , ma anche in favore di Controparte_4 CP
e , in proprio, attribuendo a questi
[...] Controparte_2 ultimi l'insussistente qualità di creditori, pur essendo l'atto di ricognizione di debito dell'8 luglio 1999 rivolto alla compagine sociale e non ai soci o a persone fisiche;
b) aveva reputato, altresì, priva di fondamento l'eccezione da lui formulata circa l'inesigibilità del credito per il mancato avveramento della condizione sospensiva pattuita alla lettera N del contratto d'appalto del 7 maggio 1991, sostenendo che una clausola di tal fatta non era rinvenibile nel regolamento negoziale, sebbene la circostanza fosse pacifica tra le parti ed il contenuto della pattuizione, letteralmente trascritto nella comparsa di costituzione e risposta del 28 novembre 2005, fosse stato oggetto di discussione tra le parti;
c) aveva richiamato, inoltre, il principio secondo il quale l'effetto giuridico principale della ricognizione di debito fosse quello “dell'inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del sottostante rapporto obbligatorio” ed aveva ritenuto che tale inversione riguardasse anche l'esigibilità della somma ex adverso vantata e che, quindi, spettasse a lui dimostrare il mancato avveramento della condizione sospensiva e, cioè, l'omessa erogazione, da parte della Regione Campania, dei finanziamenti necessari per l'esecuzione dei lavori, in tal modo violando il principio secondo il quale, in materia di elementi accidentali del contratto, l'onere di provare l'avveramento della condizione grava su colui il quale afferma il suo verificarsi;
d) aveva rigettato, infine, la domanda riconvenzionale da lui proposta al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'incompleta ed irregolare esecuzione delle opere, trascurando di considerare che la disciplina applicabile era quella dettata dall'articolo 1453 -e non 1667- del codice civile, non essendo stati portati a termine i lavori, ed, ancora, che i vizi erano occulti, per cui non poteva ipotizzarsi alcuna
3 accettazione da parte del committente e, conseguentemente, alcuna decadenza, fermo restando che, essendo stato convenuto per il pagamento del corrispettivo, poteva sempre eccepire l'altrui inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, a maggior ragione considerando che non corrispondeva al vero che avesse ammesso, in sede di interrogatorio formale, la regolare esecuzione dei lavori, essendosi espresso solamente con riferimento ad eventuali vizi conosciuti e non certo a quelli occulti (cfr. l'atto d'appello del
31 ottobre 2024, alle pagine da 2 a 9).
3. Il Giudice di primo grado, invero, aveva fatto presente che: a) la domanda proposta dagli attori, in applicazione del principio della ragione più liquida, doveva essere accolta;
b) era infondata, infatti, l'eccezione, sollevata dal convenuto, di difetto di legittimazione attiva, come era possibile evincere dalla ricognizione di debito dell'8 luglio 1999, il cui contenuto era stato confermato da in sede di Parte_1 interrogatorio formale;
c) altrettanto priva di fondamento era l'eccezione, anch'essa sollevata dal convenuto, di inesigibilità del credito per il mancato avveramento della condizione sospensiva, giacché il contratto di appalto versato in atti dagli attori -in uno alle sue integrazioni- non conteneva alcuna clausola integrante una condizione sospensiva;
d) peraltro, laddove fosse stata apposta una clausola di tal fatta, sarebbe stato onere di dimostrare il suo mancato Parte_1 avveramento, attesa la sottoscrizione della ricognizione di debito e l'effetto di inversione dell'onere della prova che aveva determinato;
e) il convenuto, ad ogni modo, non aveva dimostrato l'omessa erogazione dei contributi regionali per l'esecuzione dei lavori, essendosi limitato “ad affermazioni apodittiche”, del tutto inidonee a suffragare i suoi assunti;
f) parimenti infondata doveva reputarsi, infine, la domanda
4 riconvenzionale proposta da , in quanto, con Parte_1 la ricognizione di debito dell'8 luglio 1999, aveva accettato i lavori, con conseguente decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni relative alla loro esecuzione, avendo reputato l'opera, in relazione ad eventuali vizi conosciuti, correttamente eseguita, come aveva confermato in sede di interrogatorio formale (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 2 a 5).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Vallo della Lucania sono in gran parte condivisibili, dovendo essere rivisitate criticamente solamente con riferimento alla riconosciuta legittimazione attiva -o meglio, titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio- di e RT
, oltre a quella -non più messa in discussione Controparte_2 in questa sede- della CO
.
[...]
5. E' opportuno rammentare, innanzi tutto, che la società di fatto, pur essendo priva di personalità giuridica, è un soggetto distinto dalle persone dei soci ed è titolare dei rapporti giuridici instaurati nell'esercizio dell'attività sociale, tanto è vero che la titolarità dei crediti e dei debiti sociali si radica in capo alla compagine sociale e non in capo ai singoli soci.
Nel caso di specie, i contratti del 7 maggio 1991 e del 20 gennaio 1994 fanno tutti riferimento alla società e non ai singoli soci e la ricognizione di debito -che il Giudice di primo grado ha posto a fondamento del convincimento trasfuso nel dictum giudiziale- è indirizzata espressamente alla società di fatto e non a e , in proprio (cfr., RT Controparte_2 allegata in copia al fascicolo degli appellati, la ricognizione di debito dell'8 luglio 1999, alla quale si è or ora fatto cenno), per cui è possibile ritenere che il credito vantato, azionato in giudizio e reputato sussistente dal Tribunale di Vallo della
5 Lucania sia riconducibile alla compagine sociale e non alle persone fisiche che di essa facevano parte.
Conseguentemente, non è corretta la statuizione del Giudice di primo grado -ed in ciò la sentenza impugnata deve essere riformata- nella parte in cui ha condannato al Parte_1 pagamento della somma dovuta anche in favore di CP
e , in proprio, e non solo in favore
[...] Controparte_2 della . CO
5.1. Non sono meritevoli di condivisione, invece, le ragioni di doglianza articolate dall'appellante riguardo alla condizione sospensiva che caratterizzerebbe il rapporto contrattuale instaurato dalle parti ed agli effetti che ne scaturirebbero sul piano dell'esigibilità del credito.
Ed, invero, nel contratto del 7 maggio 1991, prodotto in giudizio dagli attori, non è rinvenibile alcuna clausola contraddistinta dalla lettera N, né è rinvenibile, in esso, alcuna condizione sospensiva (cfr., allegato in copia al fascicolo degli appellati, il contratto del 7 maggio 1991, costituito da dieci articoli ed, all'interno dell'articolo 9, da sei punti contrassegnati dalle lettere A, B, C, D, E ed F).
5.2. Nel contratto, anch'esso datato 7 maggio 1991, prodotto in giudizio da , peraltro, in sede di Controparte_5 gravame- è presente, invece, una clausola, effettivamente contraddistinta dalla lettera N, con la quale, però, le parti si sono limitate a stabilire che, in caso di ritardo nell'erogazione dei fondi pubblici, gli effetti cambiari con i quali sarebbe dovuto avvenire il pagamento sarebbero stati “rinnovati a nuove scadenze” (cfr., allegato in copia al fascicolo dell'appellante, il contratto del 7 maggio 1991 al quale si è fatto cenno).
Ed, infatti, a prescindere dalle perplessità che è lecito nutrire riguardo alla compresenza di due atti negoziali, stipulati in pari data, aventi ad oggetto le medesime opere, in nessuno dei
6 quali, oltre tutto, è fatta menzione -meno che mai in termini specifici e dettagliati- della sottoscrizione dell'altro, non è possibile in alcun modo ritenere -e senza considerare affatto che il deposito del succitato documento è avvenuto solamente nel secondo grado di giudizio- che la clausola contenuta alla lettera N, addotta da a sostegno della Parte_1 fondatezza dei suoi assunti, integri una condizione sospensiva dell'efficacia del contratto.
E ciò è possibile sostenere non solo sulla scorta di un'interpretazione meramente letterale della clausola, oltre che sistematica e teleologica, espletata in relazione all'intero ordito negoziale, ma anche in forza della condotta tenuta, successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale e, quindi, nella sua fase esecutiva, dai contraenti (cfr., in ordine ai criteri ermeneutici ai quali è possibile ispirarsi nell'interpretazione di un contratto, enucleabili dagli articoli
1362 e seguenti del codice civile, Cass. civ. n. 13595/20, Cass. civ. n. 32786/22, Cass. civ. n. 31811/24 e Cass. civ. n.
6444/25).
5.3. La clausola contrassegnata dalla lettera N, del resto, non subordina l'efficacia del contratto all'erogazione di fondi pubblici, né, tanto meno, all'erogazione di fondi pubblici per un determinato ammontare, ma prevede solamente che, in caso di ritardo nell'elargizione dei benefici, fossero rinnovate le scadenze degli effetti cambiari menzionati nella clausola - contenuta alla lettera B- inerente alle modalità di pagamento del prezzo.
A ben vedere, i paciscenti, più che condizionare sospensivamente l'efficacia del contratto all'erogazione dei suddetti contributi (e, quindi, l'esecuzione delle opere, oltre che, ovviamente, il versamento del corrispettivo pattuito), hanno disciplinato meramente le modalità temporali del
7 pagamento del prezzo, prevedendo una rinnovazione dei titoli
“a nuove scadenze” e, cioè, una sorta di differimento nel tempo dell'epoca in cui sarebbe dovuta essere estinta l'obbligazione, ma non certo sine die o nel senso di condizionare tout court il pagamento alla concessione dei finanziamenti richiesti dal committente.
5.4. La circostanza che fosse tenuto a Parte_1 versare il corrispettivo dei lavori -secondo la volontà espressa dagli stessi contendenti successivamente all'accordo negoziale intervenuto in data 7 maggio 1991- è dimostrata, peraltro, dalla stipula del contratto del 20 gennaio 1994, con il quale, dopo avere dato atto della sospensione delle opere e del fatto che residuava un debito del committente di lire 128.743.000, oltre Iva, in relazione al conteggio contenuto nel terzo stato di avanzamento dei lavori, “al netto degli acconti già versati”, le parti hanno stabilito di riprendere l'esecuzione delle opere senza condizionare il pagamento del prezzo ad alcun evento, prevedendo precisamente, anzi, le date dei versamenti, anche con riferimento all'Iva ed agli interessi, con la specificazione - alla lettera I- che il committente non avrebbe potuto recedere dal contratto nemmeno “in caso di revoca o decadenza della concessione con la Regione Campania per i benefici di cui alla legge numero 556 del 30 dicembre 1988” (cfr., allegato in copia al fascicolo degli appellati, il contratto del 20 gennaio 1994).
E tale contratto comprova -potendo assurgere senz'altro ad elemento idoneo ad orientare vieppiù nell'interpretazione della volontà delle parti, anche con riferimento agli accordi presi in data 7 maggio 1991- come il committente e la società appaltatrice non avessero mai avuto -e di sicuro non l'avessero in data 20 gennaio 1994- l'intenzione di condizionare l'efficacia del contratto all'erogazione dei contributi pubblici e non solo con riferimento allo svolgimento dei lavori, ma anche al
8 pagamento del prezzo, in relazione al quale i contraenti avevano originariamente previsto -non è superfluo rimarcarlo ancora una volta- un mero differimento, giusta rinnovazione dei titoli “a nuove scadenze”, e non certo una sospensione, indefinita temporalmente o subordinata all'erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge, dell'obbligo di versare il corrispettivo.
Non a caso, con la stipula del contratto del 20 gennaio 1994, le parti hanno concordato di riprendere i lavori (dando atto - circostanza non certo indifferente nell'esegesi del rapporto divisato dai contraenti- del fatto che avesse Parte_1 già versato “acconti”, a riprova della sua consapevolezza, antecedente, oltre che coeva alla sottoscrizione del prefato contratto, della sussistenza dell'obbligo di pagamento del prezzo, per niente condizionato sul piano dell'esigibilità) ed hanno individuato esattamente le modalità, anche temporali, di versamento, precisando -come si è già avuto modo di dire- che l'eventuale revoca o decadenza dalla concessione o dai correlati benefici non legittimasse a recedere dal Parte_1 contratto e, quindi, dalle obbligazioni da esso scaturenti.
Per di più, il committente, con la sottoscrizione della ricognizione di debito dell'8 luglio 1999 (riguardo alla quale si è espresso, confermandola, in sede di interrogatorio formale), ha ammesso di avere già versato gran parte delle somme dovute
-ancora una volta a dimostrazione della sua consapevolezza riguardo al fatto che fosse obbligato al pagamento del prezzo e che non esistesse alcuna condizione sospensiva tale da incidere sull'esigibilità del credito- e di dover ancora versare l'importo di lire 210.651.000, pari ad euro 108.792,16, oltre Iva, che non aveva corrisposto perché non in grado “di fronteggiare le obbligazioni assunte”, che evidentemente, oltre a sussistere, potevano -e dovevano- essere adempiute -senza alcun
9 impedimento o preclusione sul piano dell'esigibilità- e non lo erano state solamente per difficoltà economiche del debitore.
5.5. Prive di pregio si rivelano anche le ragioni di doglianza articolate da con riferimento al rigetto della Parte_1 domanda riconvenzionale da lui proposta, tendente ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per non essere state le opere eseguite secondo le regole dell'arte.
E' opportuno rammentare, innanzi tutto, che non è possibile ritenere -come ha sostenuto l'appellante- che i lavori non fossero stati portati a termine, avendo Parte_1 ammesso apertis verbis il contrario -richiamando, per giunta,
“l'allegato computo metrico”- con l'atto di ricognizione di debito dell'8 luglio 1999.
Non è applicabile, conseguentemente, la disciplina ordinaria dettata, in materia di inadempimento contrattuale, dagli articoli
1453 e 1455 del codice civile, bensì quella prevista dall'articolo
1667 del codice civile (cfr. Cass. civ. n. 5771/25), con onere per il committente di dimostrare la sussistenza dei vizi e delle difformità denunciate, atteso che l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei difetti, essendo onerato l'appaltatore di dimostrare di aver eseguito l'opera in conformità al contratto ed alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'abbia accettata e che ne abbia la disponibilità fisica e giuridica, comprovare l'esistenza dei vizi e delle difformità lamentate e -qualora la domanda attenga al risarcimento del danno, come nella vicenda in esame- delle conseguenze dannose derivatene, anche in
10 ragione del principio della vicinanza della prova (cfr. Cass. civ.
n. 19146/13 e, nello stesso senso, Cass. civ. n. 7267/23).
5.6. Non a caso, è stato recentemente sostenuto, su questa scia, che, laddove il committente si limiti a sollevare l'eccezione generale di inadempimento, l'onere della prova dell'esatto adempimento grava sull'appaltatore, mentre, quando non si limiti a tanto, ma alleghi la sussistenza di vizi o difformità dell'opera, ampliando il thema decidendum e facendo valere, quindi, la garanzia prevista dall'articolo 1667 del codice civile, al fine di conseguire uno dei rimedi in cui si estrinseca, contemplati dall'articolo 1668 del codice civile, spetta al committente, il quale abbia accettato l'opera e della quale abbia la disponibilità, dimostrare l'esistenza dei vizi o delle difformità denunciate e le conseguenze perniciose scaturitene (cfr. Cass. civ. n. 1701/25).
A tale conclusione, d'altronde, è giunto lo stesso appellante, il quale -articolando precipuamente le sue ragioni di doglianza in questo senso, circoscrivendo specificamente, in tal modo, il devolutum- ha affermato -dopo avere richiamato l'applicabilità dell'articolo 1460 del codice civile ed avere lamentato l'erroneità del riparto dell'onere della prova, quale applicato dal
Tribunale di Vallo della Lucania- che l'accettazione dell'opera non sarebbe stata suscettibile di comportare affatto “la conseguente decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni relative all'esecuzione dei lavori”, ma solamente che, “a seguito dell'accettazione dell'opera, i difetti occulti e/o le difformità dell'opera” sarebbero dovuti essere “non soltanto allegati, ma anche provati dal committente”, atteso che “nell'appalto è effettivamente previsto un temperamento alla regola generale in tema di prova dell'inadempimento … secondo cui il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, essendo la prova della corretta esecuzione della prestazione a carico del
11 debitore”, perché, fino a quando -e solo fino a quando- “non vi sia stata accettazione, espressa o tacita, al committente che faccia valere la garanzia è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sulla controparte, quale debitore della prestazione, l'onere di provare di avere regolarmente eseguito l'opera” (cfr. l'atto d'appello del 31 ottobre 2024, alle pagine da 8 a 9).
5.7. Ebbene, , nel caso di specie, ha Parte_1 accettato l'opera -come è dimostrato dalla ricognizione di debito dell'8 luglio 1999- ed avrebbe dovuto comprovare la sussistenza dei difetti denunciati, forieri dei danni dei quali ha lamentato la sussistenza, diversamente da quanto è avvenuto.
Vale la pena di ricordare, a tal proposito, che l'appellante, con la sottoscrizione del più volte menzionato atto ricognitivo dell'8 luglio 1999, ha ammesso, tra l'altro, che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte e, quindi, che, a circa tre anni dal loro completamento, non erano emersi vizi e/o difformità, così come negli anni immediatamente successivi, avendone
[...]
denunciato la sussistenza -secondo quanto Parte_1 sostenuto nell'atto di gravame- con la lettera del 9 settembre
2002 -che non è stata prodotta in giudizio e, comunque, non è rinvenibile agli atti, non essendo presente nel fascicolo d'ufficio, nemmeno cartaceo, né in quello di parte- e, cioè, dopo circa sei anni dalla conclusione dei lavori e, comunque, dopo essere stato sollecitato -circostanza non indifferente nella valutazione del comportamento complessivamente tenuto dalle parti- al pagamento del prezzo residuo dovuto (cfr., allegata in copia al fascicolo degli appellati, la lettera del 3 settembre 2002, con la quale -come si è detto- l'appellante è stato sollecitato alla corresponsione dell'ammontare residuo dovuto).
Oltre tutto, , sul piano assertivo, non ha Parte_1 specificato adeguatamente la natura e la tipologia dei difetti de
12 quibus, né, tanto meno, la loro consistenza, essendosi limitato ad affermazioni piuttosto generiche (cfr. la comparsa di costituzione e risposta del 28 novembre 2005, a pagina 2), né ha dimostrato -a conferma del deficit non solo assertivo, ma anche probatorio che ne ha contraddistinto le difese- se, quali e quanti vizi o difformità caratterizzassero le opere, in relazione ai quali non è emerso alcun elemento -documentale, fotografico, ecc.- tale da indurre a ritenere -anche solo in una prospettiva indiziaria o presuntiva- che realmente sussistessero e che avessero natura occulta (in relazione alla cui emersione ed, in particolare, all'epoca in cui sarebbe avvenuta, parimenti, nulla è dato arguire, né sul piano assertivo, né su quello più eminentemente probatorio), ad onta di quanto l'appellante -in maniera appagante e convincente- avrebbe dovuto comprovare, in ragione della sottoscrizione della ricognizione di debito dell'8 luglio 1999 e delle ammissioni con essa fatte.
E ciò fermo restando quanto si è precedentemente detto e, cioè, che, applicandosi alla fattispecie la disciplina dettata dall'articolo 1667 del codice civile ed avendo il committente accettato l'opera, l'onere della prova della sussistenza dei vizi sarebbe dovuto essere assolto -al di là della sottoscrizione del più volte menzionato atto ricognitivo dell'8 luglio 1999- da
, il quale non ha provveduto a tanto. Parte_1
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto da , sia pure nei Parte_1 limitati termini enunciati nelle pagine che precedono, deve essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che, nel resto, deve essere confermata, il committente deve essere sì condannato al pagamento della somma indicata nella pronuncia gravata, ma solamente in
13 favore della e non CO anche di , in proprio, Controparte_6 Controparte_2 oltre interessi, al saggio e con la decorrenza indicati nella decisione, non oggetto di gravame.
7. Le spese di lite, sia del primo, che del secondo grado del giudizio (da regolare secondo il suo esito complessivo: cfr.
Cass. civ. n. 9064/18), devono essere poste a carico di
[...]
, per due terzi (2/3), in ragione dell'accertata Parte_1 sussistenza del credito -di consistente entità- vantato dalla società appaltatrice, con compensazione del residuo terzo
(1/3), in ragione dell'accertata insussistenza, in capo a e in proprio, della RT Controparte_2 titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed in prossimità dei valori intermedi tra i minimi ed i medi tabellari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei termini specificati in motivazione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto deve essere confermata, condanna
[...]
al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
(e non anche di CO CP_6
, in proprio), della somma di
[...] Controparte_2 euro 108.792,16, oltre Iva, ed interessi, al saggio legale, a far data dall'8 luglio 1999 al saldo;
2) condanna alla refusione, in favore degli Parte_1 appellati, dei due terzi (2/3) delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida nella somma complessiva (1/1)
14 di euro 10.500,00, di cui euro 10.000,00 per compensi di avvocato ed euro 500,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con compensazione del residuo terzo (1/3);
3) condanna alla refusione, in favore degli Parte_1 appellati, dei due terzi (2/3) delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida nella somma complessiva
(1/1) di euro 10.600,00 per compensi di avvocato, oltre Iva,
Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con compensazione del residuo terzo (1/3).
Salerno, 22 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Maria Balletti
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Maria Balletti, Presidente
dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1161 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Luciano Botti, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
, , in RT Controparte_2 proprio e nella qualità di soci della
[...]
rappresentati e difesi CO dall'avvocato Antonella Tortorelli, come in atti domiciliati,
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
924/24 del Tribunale di Vallo della Lucania, pubblicata in data 23 luglio 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 31 ottobre 2024, proponeva Parte_1 appello, affidandone l'accoglimento a quattro motivi di gravame, avverso la sentenza numero 924/24, pubblicata in data 23 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Vallo della
Lucania aveva accolto la domanda proposta da CP
e , in proprio e nella qualità di soci
[...] Controparte_2 della , e lo aveva CO condannato al pagamento, in loro favore, della somma di euro
108.792,16 -oltre Iva ed accessori di legge- a titolo di corrispettivo residuo dovuto per l'esecuzione di un contratto d'appalto avente ad oggetto una struttura turistico-alberghiera.
2. Costituitisi in giudizio, e RT P_
, in proprio e nella qualità testé specificata,
[...] impugnavano le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocavano la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado e disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da è, nei limitati Parte_1 termini di seguito specificati, fondato e, per quanto di ragione, merita accoglimento.
2. Con i quattro motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, l'appellante ha messo in rilievo che: a) il
Giudice di primo grado, ancorché richiamando il principio della ragione più liquida, aveva deciso tutte le questioni “e non solo quella più evidente”, pervenendo inopinatamente ad una statuizione di condanna in favore non solo della
[...]
[..
[...] , ma anche in favore di Controparte_4 CP
e , in proprio, attribuendo a questi
[...] Controparte_2 ultimi l'insussistente qualità di creditori, pur essendo l'atto di ricognizione di debito dell'8 luglio 1999 rivolto alla compagine sociale e non ai soci o a persone fisiche;
b) aveva reputato, altresì, priva di fondamento l'eccezione da lui formulata circa l'inesigibilità del credito per il mancato avveramento della condizione sospensiva pattuita alla lettera N del contratto d'appalto del 7 maggio 1991, sostenendo che una clausola di tal fatta non era rinvenibile nel regolamento negoziale, sebbene la circostanza fosse pacifica tra le parti ed il contenuto della pattuizione, letteralmente trascritto nella comparsa di costituzione e risposta del 28 novembre 2005, fosse stato oggetto di discussione tra le parti;
c) aveva richiamato, inoltre, il principio secondo il quale l'effetto giuridico principale della ricognizione di debito fosse quello “dell'inversione dell'onere della prova in ordine all'esistenza del sottostante rapporto obbligatorio” ed aveva ritenuto che tale inversione riguardasse anche l'esigibilità della somma ex adverso vantata e che, quindi, spettasse a lui dimostrare il mancato avveramento della condizione sospensiva e, cioè, l'omessa erogazione, da parte della Regione Campania, dei finanziamenti necessari per l'esecuzione dei lavori, in tal modo violando il principio secondo il quale, in materia di elementi accidentali del contratto, l'onere di provare l'avveramento della condizione grava su colui il quale afferma il suo verificarsi;
d) aveva rigettato, infine, la domanda riconvenzionale da lui proposta al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per l'incompleta ed irregolare esecuzione delle opere, trascurando di considerare che la disciplina applicabile era quella dettata dall'articolo 1453 -e non 1667- del codice civile, non essendo stati portati a termine i lavori, ed, ancora, che i vizi erano occulti, per cui non poteva ipotizzarsi alcuna
3 accettazione da parte del committente e, conseguentemente, alcuna decadenza, fermo restando che, essendo stato convenuto per il pagamento del corrispettivo, poteva sempre eccepire l'altrui inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, a maggior ragione considerando che non corrispondeva al vero che avesse ammesso, in sede di interrogatorio formale, la regolare esecuzione dei lavori, essendosi espresso solamente con riferimento ad eventuali vizi conosciuti e non certo a quelli occulti (cfr. l'atto d'appello del
31 ottobre 2024, alle pagine da 2 a 9).
3. Il Giudice di primo grado, invero, aveva fatto presente che: a) la domanda proposta dagli attori, in applicazione del principio della ragione più liquida, doveva essere accolta;
b) era infondata, infatti, l'eccezione, sollevata dal convenuto, di difetto di legittimazione attiva, come era possibile evincere dalla ricognizione di debito dell'8 luglio 1999, il cui contenuto era stato confermato da in sede di Parte_1 interrogatorio formale;
c) altrettanto priva di fondamento era l'eccezione, anch'essa sollevata dal convenuto, di inesigibilità del credito per il mancato avveramento della condizione sospensiva, giacché il contratto di appalto versato in atti dagli attori -in uno alle sue integrazioni- non conteneva alcuna clausola integrante una condizione sospensiva;
d) peraltro, laddove fosse stata apposta una clausola di tal fatta, sarebbe stato onere di dimostrare il suo mancato Parte_1 avveramento, attesa la sottoscrizione della ricognizione di debito e l'effetto di inversione dell'onere della prova che aveva determinato;
e) il convenuto, ad ogni modo, non aveva dimostrato l'omessa erogazione dei contributi regionali per l'esecuzione dei lavori, essendosi limitato “ad affermazioni apodittiche”, del tutto inidonee a suffragare i suoi assunti;
f) parimenti infondata doveva reputarsi, infine, la domanda
4 riconvenzionale proposta da , in quanto, con Parte_1 la ricognizione di debito dell'8 luglio 1999, aveva accettato i lavori, con conseguente decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni relative alla loro esecuzione, avendo reputato l'opera, in relazione ad eventuali vizi conosciuti, correttamente eseguita, come aveva confermato in sede di interrogatorio formale (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 2 a 5).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Vallo della Lucania sono in gran parte condivisibili, dovendo essere rivisitate criticamente solamente con riferimento alla riconosciuta legittimazione attiva -o meglio, titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio- di e RT
, oltre a quella -non più messa in discussione Controparte_2 in questa sede- della CO
.
[...]
5. E' opportuno rammentare, innanzi tutto, che la società di fatto, pur essendo priva di personalità giuridica, è un soggetto distinto dalle persone dei soci ed è titolare dei rapporti giuridici instaurati nell'esercizio dell'attività sociale, tanto è vero che la titolarità dei crediti e dei debiti sociali si radica in capo alla compagine sociale e non in capo ai singoli soci.
Nel caso di specie, i contratti del 7 maggio 1991 e del 20 gennaio 1994 fanno tutti riferimento alla società e non ai singoli soci e la ricognizione di debito -che il Giudice di primo grado ha posto a fondamento del convincimento trasfuso nel dictum giudiziale- è indirizzata espressamente alla società di fatto e non a e , in proprio (cfr., RT Controparte_2 allegata in copia al fascicolo degli appellati, la ricognizione di debito dell'8 luglio 1999, alla quale si è or ora fatto cenno), per cui è possibile ritenere che il credito vantato, azionato in giudizio e reputato sussistente dal Tribunale di Vallo della
5 Lucania sia riconducibile alla compagine sociale e non alle persone fisiche che di essa facevano parte.
Conseguentemente, non è corretta la statuizione del Giudice di primo grado -ed in ciò la sentenza impugnata deve essere riformata- nella parte in cui ha condannato al Parte_1 pagamento della somma dovuta anche in favore di CP
e , in proprio, e non solo in favore
[...] Controparte_2 della . CO
5.1. Non sono meritevoli di condivisione, invece, le ragioni di doglianza articolate dall'appellante riguardo alla condizione sospensiva che caratterizzerebbe il rapporto contrattuale instaurato dalle parti ed agli effetti che ne scaturirebbero sul piano dell'esigibilità del credito.
Ed, invero, nel contratto del 7 maggio 1991, prodotto in giudizio dagli attori, non è rinvenibile alcuna clausola contraddistinta dalla lettera N, né è rinvenibile, in esso, alcuna condizione sospensiva (cfr., allegato in copia al fascicolo degli appellati, il contratto del 7 maggio 1991, costituito da dieci articoli ed, all'interno dell'articolo 9, da sei punti contrassegnati dalle lettere A, B, C, D, E ed F).
5.2. Nel contratto, anch'esso datato 7 maggio 1991, prodotto in giudizio da , peraltro, in sede di Controparte_5 gravame- è presente, invece, una clausola, effettivamente contraddistinta dalla lettera N, con la quale, però, le parti si sono limitate a stabilire che, in caso di ritardo nell'erogazione dei fondi pubblici, gli effetti cambiari con i quali sarebbe dovuto avvenire il pagamento sarebbero stati “rinnovati a nuove scadenze” (cfr., allegato in copia al fascicolo dell'appellante, il contratto del 7 maggio 1991 al quale si è fatto cenno).
Ed, infatti, a prescindere dalle perplessità che è lecito nutrire riguardo alla compresenza di due atti negoziali, stipulati in pari data, aventi ad oggetto le medesime opere, in nessuno dei
6 quali, oltre tutto, è fatta menzione -meno che mai in termini specifici e dettagliati- della sottoscrizione dell'altro, non è possibile in alcun modo ritenere -e senza considerare affatto che il deposito del succitato documento è avvenuto solamente nel secondo grado di giudizio- che la clausola contenuta alla lettera N, addotta da a sostegno della Parte_1 fondatezza dei suoi assunti, integri una condizione sospensiva dell'efficacia del contratto.
E ciò è possibile sostenere non solo sulla scorta di un'interpretazione meramente letterale della clausola, oltre che sistematica e teleologica, espletata in relazione all'intero ordito negoziale, ma anche in forza della condotta tenuta, successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale e, quindi, nella sua fase esecutiva, dai contraenti (cfr., in ordine ai criteri ermeneutici ai quali è possibile ispirarsi nell'interpretazione di un contratto, enucleabili dagli articoli
1362 e seguenti del codice civile, Cass. civ. n. 13595/20, Cass. civ. n. 32786/22, Cass. civ. n. 31811/24 e Cass. civ. n.
6444/25).
5.3. La clausola contrassegnata dalla lettera N, del resto, non subordina l'efficacia del contratto all'erogazione di fondi pubblici, né, tanto meno, all'erogazione di fondi pubblici per un determinato ammontare, ma prevede solamente che, in caso di ritardo nell'elargizione dei benefici, fossero rinnovate le scadenze degli effetti cambiari menzionati nella clausola - contenuta alla lettera B- inerente alle modalità di pagamento del prezzo.
A ben vedere, i paciscenti, più che condizionare sospensivamente l'efficacia del contratto all'erogazione dei suddetti contributi (e, quindi, l'esecuzione delle opere, oltre che, ovviamente, il versamento del corrispettivo pattuito), hanno disciplinato meramente le modalità temporali del
7 pagamento del prezzo, prevedendo una rinnovazione dei titoli
“a nuove scadenze” e, cioè, una sorta di differimento nel tempo dell'epoca in cui sarebbe dovuta essere estinta l'obbligazione, ma non certo sine die o nel senso di condizionare tout court il pagamento alla concessione dei finanziamenti richiesti dal committente.
5.4. La circostanza che fosse tenuto a Parte_1 versare il corrispettivo dei lavori -secondo la volontà espressa dagli stessi contendenti successivamente all'accordo negoziale intervenuto in data 7 maggio 1991- è dimostrata, peraltro, dalla stipula del contratto del 20 gennaio 1994, con il quale, dopo avere dato atto della sospensione delle opere e del fatto che residuava un debito del committente di lire 128.743.000, oltre Iva, in relazione al conteggio contenuto nel terzo stato di avanzamento dei lavori, “al netto degli acconti già versati”, le parti hanno stabilito di riprendere l'esecuzione delle opere senza condizionare il pagamento del prezzo ad alcun evento, prevedendo precisamente, anzi, le date dei versamenti, anche con riferimento all'Iva ed agli interessi, con la specificazione - alla lettera I- che il committente non avrebbe potuto recedere dal contratto nemmeno “in caso di revoca o decadenza della concessione con la Regione Campania per i benefici di cui alla legge numero 556 del 30 dicembre 1988” (cfr., allegato in copia al fascicolo degli appellati, il contratto del 20 gennaio 1994).
E tale contratto comprova -potendo assurgere senz'altro ad elemento idoneo ad orientare vieppiù nell'interpretazione della volontà delle parti, anche con riferimento agli accordi presi in data 7 maggio 1991- come il committente e la società appaltatrice non avessero mai avuto -e di sicuro non l'avessero in data 20 gennaio 1994- l'intenzione di condizionare l'efficacia del contratto all'erogazione dei contributi pubblici e non solo con riferimento allo svolgimento dei lavori, ma anche al
8 pagamento del prezzo, in relazione al quale i contraenti avevano originariamente previsto -non è superfluo rimarcarlo ancora una volta- un mero differimento, giusta rinnovazione dei titoli “a nuove scadenze”, e non certo una sospensione, indefinita temporalmente o subordinata all'erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge, dell'obbligo di versare il corrispettivo.
Non a caso, con la stipula del contratto del 20 gennaio 1994, le parti hanno concordato di riprendere i lavori (dando atto - circostanza non certo indifferente nell'esegesi del rapporto divisato dai contraenti- del fatto che avesse Parte_1 già versato “acconti”, a riprova della sua consapevolezza, antecedente, oltre che coeva alla sottoscrizione del prefato contratto, della sussistenza dell'obbligo di pagamento del prezzo, per niente condizionato sul piano dell'esigibilità) ed hanno individuato esattamente le modalità, anche temporali, di versamento, precisando -come si è già avuto modo di dire- che l'eventuale revoca o decadenza dalla concessione o dai correlati benefici non legittimasse a recedere dal Parte_1 contratto e, quindi, dalle obbligazioni da esso scaturenti.
Per di più, il committente, con la sottoscrizione della ricognizione di debito dell'8 luglio 1999 (riguardo alla quale si è espresso, confermandola, in sede di interrogatorio formale), ha ammesso di avere già versato gran parte delle somme dovute
-ancora una volta a dimostrazione della sua consapevolezza riguardo al fatto che fosse obbligato al pagamento del prezzo e che non esistesse alcuna condizione sospensiva tale da incidere sull'esigibilità del credito- e di dover ancora versare l'importo di lire 210.651.000, pari ad euro 108.792,16, oltre Iva, che non aveva corrisposto perché non in grado “di fronteggiare le obbligazioni assunte”, che evidentemente, oltre a sussistere, potevano -e dovevano- essere adempiute -senza alcun
9 impedimento o preclusione sul piano dell'esigibilità- e non lo erano state solamente per difficoltà economiche del debitore.
5.5. Prive di pregio si rivelano anche le ragioni di doglianza articolate da con riferimento al rigetto della Parte_1 domanda riconvenzionale da lui proposta, tendente ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per non essere state le opere eseguite secondo le regole dell'arte.
E' opportuno rammentare, innanzi tutto, che non è possibile ritenere -come ha sostenuto l'appellante- che i lavori non fossero stati portati a termine, avendo Parte_1 ammesso apertis verbis il contrario -richiamando, per giunta,
“l'allegato computo metrico”- con l'atto di ricognizione di debito dell'8 luglio 1999.
Non è applicabile, conseguentemente, la disciplina ordinaria dettata, in materia di inadempimento contrattuale, dagli articoli
1453 e 1455 del codice civile, bensì quella prevista dall'articolo
1667 del codice civile (cfr. Cass. civ. n. 5771/25), con onere per il committente di dimostrare la sussistenza dei vizi e delle difformità denunciate, atteso che l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei difetti, essendo onerato l'appaltatore di dimostrare di aver eseguito l'opera in conformità al contratto ed alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'abbia accettata e che ne abbia la disponibilità fisica e giuridica, comprovare l'esistenza dei vizi e delle difformità lamentate e -qualora la domanda attenga al risarcimento del danno, come nella vicenda in esame- delle conseguenze dannose derivatene, anche in
10 ragione del principio della vicinanza della prova (cfr. Cass. civ.
n. 19146/13 e, nello stesso senso, Cass. civ. n. 7267/23).
5.6. Non a caso, è stato recentemente sostenuto, su questa scia, che, laddove il committente si limiti a sollevare l'eccezione generale di inadempimento, l'onere della prova dell'esatto adempimento grava sull'appaltatore, mentre, quando non si limiti a tanto, ma alleghi la sussistenza di vizi o difformità dell'opera, ampliando il thema decidendum e facendo valere, quindi, la garanzia prevista dall'articolo 1667 del codice civile, al fine di conseguire uno dei rimedi in cui si estrinseca, contemplati dall'articolo 1668 del codice civile, spetta al committente, il quale abbia accettato l'opera e della quale abbia la disponibilità, dimostrare l'esistenza dei vizi o delle difformità denunciate e le conseguenze perniciose scaturitene (cfr. Cass. civ. n. 1701/25).
A tale conclusione, d'altronde, è giunto lo stesso appellante, il quale -articolando precipuamente le sue ragioni di doglianza in questo senso, circoscrivendo specificamente, in tal modo, il devolutum- ha affermato -dopo avere richiamato l'applicabilità dell'articolo 1460 del codice civile ed avere lamentato l'erroneità del riparto dell'onere della prova, quale applicato dal
Tribunale di Vallo della Lucania- che l'accettazione dell'opera non sarebbe stata suscettibile di comportare affatto “la conseguente decadenza dalla possibilità di sollevare eccezioni relative all'esecuzione dei lavori”, ma solamente che, “a seguito dell'accettazione dell'opera, i difetti occulti e/o le difformità dell'opera” sarebbero dovuti essere “non soltanto allegati, ma anche provati dal committente”, atteso che “nell'appalto è effettivamente previsto un temperamento alla regola generale in tema di prova dell'inadempimento … secondo cui il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, essendo la prova della corretta esecuzione della prestazione a carico del
11 debitore”, perché, fino a quando -e solo fino a quando- “non vi sia stata accettazione, espressa o tacita, al committente che faccia valere la garanzia è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sulla controparte, quale debitore della prestazione, l'onere di provare di avere regolarmente eseguito l'opera” (cfr. l'atto d'appello del 31 ottobre 2024, alle pagine da 8 a 9).
5.7. Ebbene, , nel caso di specie, ha Parte_1 accettato l'opera -come è dimostrato dalla ricognizione di debito dell'8 luglio 1999- ed avrebbe dovuto comprovare la sussistenza dei difetti denunciati, forieri dei danni dei quali ha lamentato la sussistenza, diversamente da quanto è avvenuto.
Vale la pena di ricordare, a tal proposito, che l'appellante, con la sottoscrizione del più volte menzionato atto ricognitivo dell'8 luglio 1999, ha ammesso, tra l'altro, che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte e, quindi, che, a circa tre anni dal loro completamento, non erano emersi vizi e/o difformità, così come negli anni immediatamente successivi, avendone
[...]
denunciato la sussistenza -secondo quanto Parte_1 sostenuto nell'atto di gravame- con la lettera del 9 settembre
2002 -che non è stata prodotta in giudizio e, comunque, non è rinvenibile agli atti, non essendo presente nel fascicolo d'ufficio, nemmeno cartaceo, né in quello di parte- e, cioè, dopo circa sei anni dalla conclusione dei lavori e, comunque, dopo essere stato sollecitato -circostanza non indifferente nella valutazione del comportamento complessivamente tenuto dalle parti- al pagamento del prezzo residuo dovuto (cfr., allegata in copia al fascicolo degli appellati, la lettera del 3 settembre 2002, con la quale -come si è detto- l'appellante è stato sollecitato alla corresponsione dell'ammontare residuo dovuto).
Oltre tutto, , sul piano assertivo, non ha Parte_1 specificato adeguatamente la natura e la tipologia dei difetti de
12 quibus, né, tanto meno, la loro consistenza, essendosi limitato ad affermazioni piuttosto generiche (cfr. la comparsa di costituzione e risposta del 28 novembre 2005, a pagina 2), né ha dimostrato -a conferma del deficit non solo assertivo, ma anche probatorio che ne ha contraddistinto le difese- se, quali e quanti vizi o difformità caratterizzassero le opere, in relazione ai quali non è emerso alcun elemento -documentale, fotografico, ecc.- tale da indurre a ritenere -anche solo in una prospettiva indiziaria o presuntiva- che realmente sussistessero e che avessero natura occulta (in relazione alla cui emersione ed, in particolare, all'epoca in cui sarebbe avvenuta, parimenti, nulla è dato arguire, né sul piano assertivo, né su quello più eminentemente probatorio), ad onta di quanto l'appellante -in maniera appagante e convincente- avrebbe dovuto comprovare, in ragione della sottoscrizione della ricognizione di debito dell'8 luglio 1999 e delle ammissioni con essa fatte.
E ciò fermo restando quanto si è precedentemente detto e, cioè, che, applicandosi alla fattispecie la disciplina dettata dall'articolo 1667 del codice civile ed avendo il committente accettato l'opera, l'onere della prova della sussistenza dei vizi sarebbe dovuto essere assolto -al di là della sottoscrizione del più volte menzionato atto ricognitivo dell'8 luglio 1999- da
, il quale non ha provveduto a tanto. Parte_1
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto da , sia pure nei Parte_1 limitati termini enunciati nelle pagine che precedono, deve essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che, nel resto, deve essere confermata, il committente deve essere sì condannato al pagamento della somma indicata nella pronuncia gravata, ma solamente in
13 favore della e non CO anche di , in proprio, Controparte_6 Controparte_2 oltre interessi, al saggio e con la decorrenza indicati nella decisione, non oggetto di gravame.
7. Le spese di lite, sia del primo, che del secondo grado del giudizio (da regolare secondo il suo esito complessivo: cfr.
Cass. civ. n. 9064/18), devono essere poste a carico di
[...]
, per due terzi (2/3), in ragione dell'accertata Parte_1 sussistenza del credito -di consistente entità- vantato dalla società appaltatrice, con compensazione del residuo terzo
(1/3), in ragione dell'accertata insussistenza, in capo a e in proprio, della RT Controparte_2 titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed in prossimità dei valori intermedi tra i minimi ed i medi tabellari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei termini specificati in motivazione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto deve essere confermata, condanna
[...]
al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
(e non anche di CO CP_6
, in proprio), della somma di
[...] Controparte_2 euro 108.792,16, oltre Iva, ed interessi, al saggio legale, a far data dall'8 luglio 1999 al saldo;
2) condanna alla refusione, in favore degli Parte_1 appellati, dei due terzi (2/3) delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida nella somma complessiva (1/1)
14 di euro 10.500,00, di cui euro 10.000,00 per compensi di avvocato ed euro 500,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con compensazione del residuo terzo (1/3);
3) condanna alla refusione, in favore degli Parte_1 appellati, dei due terzi (2/3) delle spese di lite del giudizio di secondo grado, che liquida nella somma complessiva
(1/1) di euro 10.600,00 per compensi di avvocato, oltre Iva,
Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con compensazione del residuo terzo (1/3).
Salerno, 22 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Maria Balletti
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