TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 11703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11703 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
OV TE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4333 del R.G.A.C. dell'anno 2025 avente ad oggetto: appello titoli di credito
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone e dall'avv. Flavia Staiano
APPELLANTE
E
( ) e COroparte_1 C.F._1 COroparte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Sauro C.F._2
APPELLATI
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è solo in parte fondato e va accolto per le ragioni Parte_1
e nei limiti che la motivazione che segue chiarirà.
La causa ha ad oggetto n. 4 buoni postali fruttiferi a termine ed in particolare n. 2 buoni dell'importo di Euro 1.000,oo ciascuno, serie AA3, accesi presso l'ufficio postale di
Napoli in data 21-12-2021 da e n. 2 buoni dell'imporro di Euro 500,oo COroparte_1 ciascuno, serie AA5, accesi presso l'ufficio postale di Napoli in data 26-10-202 da
[...]
. CP_2
Il gravame essenzialmente ha ad oggetto il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dalla originaria parte convenuta . Parte_1
CO Occorre differenziare i oggetto di causa atteso che – come argomentato dal primo giudice (che ha accolto integralmente la domanda attorea) e non contestato dall'attuale CO appellante (cfr. documentazione esibita in primo grado) – n. 2 (quelli emessi in data CO 21-12-2001) erano privi della indicazione della serie mentre n. 2 (quelli emessi in data 26-10-2002) presentano indicazione della serie AA5 aggiunta a penna.
Deve ritenersi fondata – contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice –
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla originaria parte convenuta allorchè non ha
“pagato” gli importi portati nei titoli e reiterata nel giudizio di primo grado ma soltanto CO con riferimento ai n. 2 sui quali è stata indicata la serie.
Invero è incontestato tra le parti che i buoni postali oggetto del presente giudizio potevano essere liquidati in linea di capitale ed interessi al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione e quindi alla data di scadenza del 26-10-2009 per quelli sottoscritti in data 26-10-2002 ed alla data di scadenza del 21-12-2008 per quelli sottoscritti in data
21-12-2001. E' pure incontestato tra le parti che il termine di prescrizione (all'esito di disposizioni normative succedutesi nel tempo) è quello decennale decorrente dalla data di scadenza del BPF. In linea astratta i BPF oggetto di causa si sarebbero effettivamente prescritti (come eccepito da ) rispettivamente in data 27-10-2019 (quelli Parte_1
sottoscritti in data 26-10-2002) ed in data 22-12-2018 (quelli sottoscritti in data 21-12-
2001).
Le originarie parti attrici hanno dedotto, in sintesi, la inosservanza degli obblighi informativi da parte di che non avrebbe loro consentito di esercitare Parte_1
tempestivamente i diritti nascenti dai buoni.
L'assunto, sostanzialmente fatto proprio dal primo giudice nella motivazione della CO sentenza impugnata non è condivisibile con riferimento ai sui quali è indicata la serie.
Invero va rilevato come – contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice e conformemente a quanto argomentato dall'appellante – l'art. 8 del decreto ministeriale del 19-12-2000 (per espressa previsione per altro applicabile anche ai buoni emessi anteriormente) ha innovato in toto la disciplina della prescrizione dei buoni postali fruttiferi non solo allungando da 5 a dieci anni il termine ma anche modificando la decorrenza della prescrizione espressamente facendo riferimento non già al 1 gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità ma alla data di scadenza del titolo.
La nuova disciplina – certamente più favorevole ai titolari dei buoni – doveva considerarsi del tutto sostitutiva rispetto a quella precedente e quindi anche con riferimento alla decorrenza della prescrizione.
Deve sottolinearsi che i termini di scadenza e di prescrizione sono stabiliti dalla legge e pubblicati in G.U. e che nessuna prova hanno fornito le originarie parti istanti che nell'Ufficio postale dove sono stati acquistati i buoni non esistesse avviso sulle condizioni praticate (ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. del 19-12-2000).
Per altro a tergo di n. 2 dei buoni in oggetto sono riportati data di emissione e serie di appartenenza cosicchè deve ritenersi irrilevante la eventuale lamentata mancata consegna del foglio analitico informativo e ciò anche alla luce del recente orientamento della
Suprema Corte (Cass. S.U. n. 3963/2019) che ha ritenuto inapplicabile per i titoli in esame la disciplina della tutela del consumatore.
In effetti la Suprema Corte ha più volte affermato (cfr. Cass. n. 27809/2005; Cass. n.
24527/2021; Cass. S.U. n. 3963/29019; Cass. n. 4384/2022) che i buoni postali fruttiferi sono meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cc e come tali privi dei requisiti della letteralità ed astrattezza. Ne consegue che sono certamente possibili anche variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti a modificare il contenuto del documento attraverso un meccanismo di integrazione automatica quel è previsto dall'art. 1339 cc.. In sintesi i buoni postali sono documenti che servono a identificare l'avente diritto alla prestazione e come tali non sono soggetti – a norma dell'art. 2002 cc – alle norme dettate per i titoli di credito. Ad essi restano estranei i principio di autonomia causale, incorporazione e letteralità. Per essi è operante il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.p.r. n. 156/1973 (cfr.
Cass. n. 22619/2023) – e dall'art. 1374 cc - che ha per presupposto proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (cfr. Cass. n. 6747/2014).
In effetti la normativa di riferimento per il decorso del temine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o rinvenuto dalle informazioni fornite o meno all'investitore (cfr. Cass. n. 23006/2023).
In particolare la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponde certamente ad interessi generali e la conoscenza del complessivo contenuto del documento – così come integrato dai D.M. relativi alla loro emissione – è affidata essenzialmente dal legislatore alla pubblicazione sulla G.U. senza che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato (cfr. Cass. S.U. n. 3963/2019; e da ultimo Cass. ord. n. 33631/2024 del 20-12-
2024).
CO Il mancato esercizio tempestivo del diritto – per i sui quali era indicata la serie - è ascrivibile esclusivamente ad ignoranza inescusabile (correlata alla assenza di una pur minima diligenza) dei titolari dei buoni – che si pone come causa unica di tale mancato esercizio del diritto - e non già ad un comportamento colpevole di . Il Parte_1 CO riferimento alla serie (visibile sul rendeva assai agevole la conoscibilità della scadenza del buono e quindi la data in cui il diritto a riscuoterlo si sarebbe prescritto.
CO Con riferimento ai n. 2 sui quali non era indicata la serie deve essere fatto un discorso diverso.
In questo caso, a differenza che per i n. 2 buoni in precedenza esaminati, i BFP a termine in oggetto non presentavano alcun elemento idoneo a rappresentare alle originarie parti istanti le loro caratteristiche (e quindi non solo il rendimento ma soprattutto la durata e perciò la scadenza da cui far decorrere la prescrizione decennale). Vi è sul retro soltanto un generico riferimento al “decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione” ma nemmeno viene esplicitamente indicato quale sia questo decreto ministeriale.
In sintesi la originaria parte istante non è stata in alcun modo messa COroparte_1
nelle condizioni di capire quando il titolo scadeva e quando perciò iniziava a decorrere la prescrizione decennale.
Del tutto inconferente è il richiamo operato dall'appellante alla necessità, per ogni cittadino, di conoscere la legge e le norme anche secondarie.
Nel caso di specie, proprio per la totale assenza delle caratteristiche ed in particolare della data di scadenza sul buono e per l'assenza di qualsiasi riferimento allo specifico D.M. di emissione atteso che nemmeno era indicata la serie, non è esigibile, soprattutto per i piccoli risparmiatori (quali di regola sono i soggetti che acquistano buoni simili),
l'esercizio di una particolare diligenza che obblighi a cercare sulla G.U. non tanto e non solo il D.M. 19-12-2000 che disciplina in modo astratto all'art. 8 la decorrenza della prescrizione ma proprio il D.M. di emissione del buono (si ripete neppure indicato sul buono medesimo e nemmeno facilmente individuabile a causa della mancata indicazione della serie) da cui ricavare la concreta scadenza dello stesso, onde, a distanza di alcuni anni dall'acquisto, comprendere quale sia la data di decorrenza della prescrizione.
Il diritto azionato dalla originaria parte attrice in primo grado non può perciò - per i n. 2
CO per Euro 1.000,oo ciascuno sui quali non era indicata la serie - ritenersi prescritto e la sentenza impugnata va, in questi limiti, confermata.
Per completezza deve rilevarsi come la sentenza di primo grado non è stata da
[...]
impugnata con riferimento alla misura e decorrenza degli interessi. Parte_1
In conseguenza, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta dalle originaria parte attrice va rigettata mentre va accolta, in tali limiti COroparte_2 confermandosi la sentenza impugnata, la domanda proposta dalla originaria parte attrice
. COroparte_1
L'accoglimento prevalente della domanda attorea giustifica che le spese processuali di primo grado siano interamente poste a carico della originaria parte convenuta ed in favore della parte istante . Per questa parte la sentenza di primo grado va COroparte_1
confermata. Invece sussistono gravi motivi per compensare le spese di primo grado tra e convenuta (anche per questa parte riformandosi COroparte_2 Parte_1
la sentenza impugnata).
La natura della controversia, l'esito della stessa (solo parziale accoglimento del gravame)
e la difficoltà delle questioni interpretative ad essa connesse (anche in considerazione di contrasti giurisprudenziali) costituiscono gravi motivi per compensare tra tutte le parti le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza n.
458/2025 del Giudice di Pace di Napoli, rigetta la domanda proposta dalla originaria parte attrice e conferma la sentenza con riferimento all'accoglimento COroparte_2
della domanda proposta da;
Conferma la sentenza impugnata con COroparte_1
riferimento alla condanna alle spese di in favore di Parte_1 COroparte_1
e compensa le spese di primo grado tra e;
COroparte_2 Parte_1
2) compensa tra tutte le parti le spese del secondo grado di giudizio
Così deciso in Napoli lì 12 dicembre 2025
Il G.U.
dott. OV TE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
OV TE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4333 del R.G.A.C. dell'anno 2025 avente ad oggetto: appello titoli di credito
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone e dall'avv. Flavia Staiano
APPELLANTE
E
( ) e COroparte_1 C.F._1 COroparte_2
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Sauro C.F._2
APPELLATI
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è solo in parte fondato e va accolto per le ragioni Parte_1
e nei limiti che la motivazione che segue chiarirà.
La causa ha ad oggetto n. 4 buoni postali fruttiferi a termine ed in particolare n. 2 buoni dell'importo di Euro 1.000,oo ciascuno, serie AA3, accesi presso l'ufficio postale di
Napoli in data 21-12-2021 da e n. 2 buoni dell'imporro di Euro 500,oo COroparte_1 ciascuno, serie AA5, accesi presso l'ufficio postale di Napoli in data 26-10-202 da
[...]
. CP_2
Il gravame essenzialmente ha ad oggetto il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dalla originaria parte convenuta . Parte_1
CO Occorre differenziare i oggetto di causa atteso che – come argomentato dal primo giudice (che ha accolto integralmente la domanda attorea) e non contestato dall'attuale CO appellante (cfr. documentazione esibita in primo grado) – n. 2 (quelli emessi in data CO 21-12-2001) erano privi della indicazione della serie mentre n. 2 (quelli emessi in data 26-10-2002) presentano indicazione della serie AA5 aggiunta a penna.
Deve ritenersi fondata – contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice –
l'eccezione di prescrizione sollevata dalla originaria parte convenuta allorchè non ha
“pagato” gli importi portati nei titoli e reiterata nel giudizio di primo grado ma soltanto CO con riferimento ai n. 2 sui quali è stata indicata la serie.
Invero è incontestato tra le parti che i buoni postali oggetto del presente giudizio potevano essere liquidati in linea di capitale ed interessi al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione e quindi alla data di scadenza del 26-10-2009 per quelli sottoscritti in data 26-10-2002 ed alla data di scadenza del 21-12-2008 per quelli sottoscritti in data
21-12-2001. E' pure incontestato tra le parti che il termine di prescrizione (all'esito di disposizioni normative succedutesi nel tempo) è quello decennale decorrente dalla data di scadenza del BPF. In linea astratta i BPF oggetto di causa si sarebbero effettivamente prescritti (come eccepito da ) rispettivamente in data 27-10-2019 (quelli Parte_1
sottoscritti in data 26-10-2002) ed in data 22-12-2018 (quelli sottoscritti in data 21-12-
2001).
Le originarie parti attrici hanno dedotto, in sintesi, la inosservanza degli obblighi informativi da parte di che non avrebbe loro consentito di esercitare Parte_1
tempestivamente i diritti nascenti dai buoni.
L'assunto, sostanzialmente fatto proprio dal primo giudice nella motivazione della CO sentenza impugnata non è condivisibile con riferimento ai sui quali è indicata la serie.
Invero va rilevato come – contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice e conformemente a quanto argomentato dall'appellante – l'art. 8 del decreto ministeriale del 19-12-2000 (per espressa previsione per altro applicabile anche ai buoni emessi anteriormente) ha innovato in toto la disciplina della prescrizione dei buoni postali fruttiferi non solo allungando da 5 a dieci anni il termine ma anche modificando la decorrenza della prescrizione espressamente facendo riferimento non già al 1 gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità ma alla data di scadenza del titolo.
La nuova disciplina – certamente più favorevole ai titolari dei buoni – doveva considerarsi del tutto sostitutiva rispetto a quella precedente e quindi anche con riferimento alla decorrenza della prescrizione.
Deve sottolinearsi che i termini di scadenza e di prescrizione sono stabiliti dalla legge e pubblicati in G.U. e che nessuna prova hanno fornito le originarie parti istanti che nell'Ufficio postale dove sono stati acquistati i buoni non esistesse avviso sulle condizioni praticate (ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. del 19-12-2000).
Per altro a tergo di n. 2 dei buoni in oggetto sono riportati data di emissione e serie di appartenenza cosicchè deve ritenersi irrilevante la eventuale lamentata mancata consegna del foglio analitico informativo e ciò anche alla luce del recente orientamento della
Suprema Corte (Cass. S.U. n. 3963/2019) che ha ritenuto inapplicabile per i titoli in esame la disciplina della tutela del consumatore.
In effetti la Suprema Corte ha più volte affermato (cfr. Cass. n. 27809/2005; Cass. n.
24527/2021; Cass. S.U. n. 3963/29019; Cass. n. 4384/2022) che i buoni postali fruttiferi sono meri titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 cc e come tali privi dei requisiti della letteralità ed astrattezza. Ne consegue che sono certamente possibili anche variazioni derivanti dalla sopravvenienza di eventuali decreti ministeriali modificativi volti a modificare il contenuto del documento attraverso un meccanismo di integrazione automatica quel è previsto dall'art. 1339 cc.. In sintesi i buoni postali sono documenti che servono a identificare l'avente diritto alla prestazione e come tali non sono soggetti – a norma dell'art. 2002 cc – alle norme dettate per i titoli di credito. Ad essi restano estranei i principio di autonomia causale, incorporazione e letteralità. Per essi è operante il meccanismo di integrazione contrattuale previsto dall'art. 173 d.p.r. n. 156/1973 (cfr.
Cass. n. 22619/2023) – e dall'art. 1374 cc - che ha per presupposto proprio l'incompleta o ambigua espressione della volontà dei contraenti (cfr. Cass. n. 6747/2014).
In effetti la normativa di riferimento per il decorso del temine di prescrizione si rinviene nell'assetto normativo complessivo al di là di quanto può essere annotato sul titolo stesso o rinvenuto dalle informazioni fornite o meno all'investitore (cfr. Cass. n. 23006/2023).
In particolare la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponde certamente ad interessi generali e la conoscenza del complessivo contenuto del documento – così come integrato dai D.M. relativi alla loro emissione – è affidata essenzialmente dal legislatore alla pubblicazione sulla G.U. senza che sussistano obblighi informativi specifici a carico dell'Ente dalla cui osservanza dipenda la vincolatività del contenuto legislativamente integrato (cfr. Cass. S.U. n. 3963/2019; e da ultimo Cass. ord. n. 33631/2024 del 20-12-
2024).
CO Il mancato esercizio tempestivo del diritto – per i sui quali era indicata la serie - è ascrivibile esclusivamente ad ignoranza inescusabile (correlata alla assenza di una pur minima diligenza) dei titolari dei buoni – che si pone come causa unica di tale mancato esercizio del diritto - e non già ad un comportamento colpevole di . Il Parte_1 CO riferimento alla serie (visibile sul rendeva assai agevole la conoscibilità della scadenza del buono e quindi la data in cui il diritto a riscuoterlo si sarebbe prescritto.
CO Con riferimento ai n. 2 sui quali non era indicata la serie deve essere fatto un discorso diverso.
In questo caso, a differenza che per i n. 2 buoni in precedenza esaminati, i BFP a termine in oggetto non presentavano alcun elemento idoneo a rappresentare alle originarie parti istanti le loro caratteristiche (e quindi non solo il rendimento ma soprattutto la durata e perciò la scadenza da cui far decorrere la prescrizione decennale). Vi è sul retro soltanto un generico riferimento al “decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione” ma nemmeno viene esplicitamente indicato quale sia questo decreto ministeriale.
In sintesi la originaria parte istante non è stata in alcun modo messa COroparte_1
nelle condizioni di capire quando il titolo scadeva e quando perciò iniziava a decorrere la prescrizione decennale.
Del tutto inconferente è il richiamo operato dall'appellante alla necessità, per ogni cittadino, di conoscere la legge e le norme anche secondarie.
Nel caso di specie, proprio per la totale assenza delle caratteristiche ed in particolare della data di scadenza sul buono e per l'assenza di qualsiasi riferimento allo specifico D.M. di emissione atteso che nemmeno era indicata la serie, non è esigibile, soprattutto per i piccoli risparmiatori (quali di regola sono i soggetti che acquistano buoni simili),
l'esercizio di una particolare diligenza che obblighi a cercare sulla G.U. non tanto e non solo il D.M. 19-12-2000 che disciplina in modo astratto all'art. 8 la decorrenza della prescrizione ma proprio il D.M. di emissione del buono (si ripete neppure indicato sul buono medesimo e nemmeno facilmente individuabile a causa della mancata indicazione della serie) da cui ricavare la concreta scadenza dello stesso, onde, a distanza di alcuni anni dall'acquisto, comprendere quale sia la data di decorrenza della prescrizione.
Il diritto azionato dalla originaria parte attrice in primo grado non può perciò - per i n. 2
CO per Euro 1.000,oo ciascuno sui quali non era indicata la serie - ritenersi prescritto e la sentenza impugnata va, in questi limiti, confermata.
Per completezza deve rilevarsi come la sentenza di primo grado non è stata da
[...]
impugnata con riferimento alla misura e decorrenza degli interessi. Parte_1
In conseguenza, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta dalle originaria parte attrice va rigettata mentre va accolta, in tali limiti COroparte_2 confermandosi la sentenza impugnata, la domanda proposta dalla originaria parte attrice
. COroparte_1
L'accoglimento prevalente della domanda attorea giustifica che le spese processuali di primo grado siano interamente poste a carico della originaria parte convenuta ed in favore della parte istante . Per questa parte la sentenza di primo grado va COroparte_1
confermata. Invece sussistono gravi motivi per compensare le spese di primo grado tra e convenuta (anche per questa parte riformandosi COroparte_2 Parte_1
la sentenza impugnata).
La natura della controversia, l'esito della stessa (solo parziale accoglimento del gravame)
e la difficoltà delle questioni interpretative ad essa connesse (anche in considerazione di contrasti giurisprudenziali) costituiscono gravi motivi per compensare tra tutte le parti le spese del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza n.
458/2025 del Giudice di Pace di Napoli, rigetta la domanda proposta dalla originaria parte attrice e conferma la sentenza con riferimento all'accoglimento COroparte_2
della domanda proposta da;
Conferma la sentenza impugnata con COroparte_1
riferimento alla condanna alle spese di in favore di Parte_1 COroparte_1
e compensa le spese di primo grado tra e;
COroparte_2 Parte_1
2) compensa tra tutte le parti le spese del secondo grado di giudizio
Così deciso in Napoli lì 12 dicembre 2025
Il G.U.
dott. OV TE