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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/10/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1702/2022 + 1752/22 + 1775/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1702/2022 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IRENE LA MENDOLA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
già (P.I.: , Controparte_1 Controparte_2 P.VA_1 con il patrocinio dell'avv. LORENZA DONATI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
- (C.F. con il Parte_2 Controparte_3 P.VA_2 patrocinio dell'avv. CRISTIANO MARINESE, elettivamente domiciliata come da procura in atti
- - CP_4 Controparte_5 [...]
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti AVV. MARIA Controparte_6 P.VA_3
TE NI e AVV. VINCENZO GIANNUZZI, elettivamente domiciliata come da procura in atti (P.I. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_3 P.VA_4
NA AS, NI TT ed SS NI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. con Parte_4 C.F._2 il patrocinio dell'avv. STEFANO ANGELO STRATTA, elettivamente domiciliato come da procura in atti nonché contro
(P.Iva ) - terza chiamata da Prof. Controparte_7 P.VA_5
- con il patrocinio degli Avv.ti ANDREA SANTI e MARIA LETIZIA CARITI, CP_8 elettivamente domiciliata come da procura in atti
, già CP_9 Controparte_10
(P.I. - terza chiamata da Prof. - con il patrocinio dell'avv. P.VA_6 CP_8
CO OL ed elettivamente domiciliata come da procura in atti
(P.iva - terza chiamata da Prof. Controparte_7 P.VA_5
- con il patrocinio degli Avv.ti ANDREA PELLEGRINI e - Pt_4 Controparte_11 elettivamente domiciliata come da procura in atti
(P.I. ) - terza chiamata da Controparte_12 P.VA_7 Parte_3
- con il patrocinio degli Avv.ti MAURIZIO HAZAN, FILIPPO MARTINI e MARCO
[...]
RO - elettivamente domiciliata come da procura in atti
(P.Iva ) - terza chiamata da Controparte_13 P.VA_8 CP_14
- con il patrocinio degli Avv.ti AVVOCATI MILENA LIUZZI, FABIOLA LIUZZI e CARLO
CATELANI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
( , con il patrocinio degli Controparte_15 CodiceFiscale_3 avv.ti GIOVANNI ZACCARIA e PIETRO MOSCATI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATO e APPELLANTE nella causa riunita 1752/2022
già (c.f. CP_14 Controparte_16
), con il patrocinio degli avv.ti MICHELE MONNINI e ALESSANDRA P.VA_9
MARCHETTI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA e APPELLANTE nella causa riunita 1775/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante : Pt_1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma della sentenza non definitiva n. 2309/2021 pubblicata il 20/09/2021, notificata da il 21/09/2021, giusta riserva d'appello notificata dall'attore Controparte_1
Sig. alle altre parti il 18/10/2021 e depositata in telematico in pari data, nonchè Pt_1 della sentenza definitiva n. 2328/2022 pubblicata il 27/07/2022 e notificata il
29/08/2022 da (terza chiamata dal convenuto Dott. : Controparte_10 CP_8
accertare e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti, ciascuno se e per quanto di ragione, nella causazione dei gravissimi danni patiti e patiendi dall'attore in conseguenza della malpractice sanitaria descritta in ordine alle valutazioni effettuate, alle scelte chirurgiche, alle tempistiche osservate, al consenso informato e alle conseguenze lesive sia temporanee che permanenti causate e, per l'effetto,
condannare i convenuti, in solido tra loro, ovvero ciascuno se e per quanto di ragione secondo le rispettive e/o concorrenti responsabilità, al risarcimento, in favore dell'attore, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche all'esito dell'espletanda CTU di cui si chiede il rinnovo per tutti i motivi qui esposti e, comunque, in misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quantificabile nella complessiva somma qui ridotta di € 484.116,56 - come specificato e calcolato in diritto: danno non patrimoniale = € 259.161,00 (comprensivo di Invalidità
Permanente € 196.218,00 pari, con personalizzazione massima al 25%, ad € 228.921,00
e Inabilità Temporanea € 30.240,00), spese mediche € 18.635,39, danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica per il lavoro di magazziniere = € 95.298,00, danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica per lavori similari futuri
- € 111.022,17 - per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta più giusta ed equa, oltre il danno da ritardo nel pagamento e oltre rivalutazione e interessi come per legge ed il maggior danno ex art. 1224, II comma, c.c..
Con vittoria, per il primo grado di giudizio, delle spese di lite, oltre il 15% di spese generali e accessori, di contributo unificato, iscrizione a ruolo e spese di notifica, con distrazione in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario, a carico di tutti i convenuti in solido e, in via subordinata, ferma la condanna alle spese a carico del Dott.
e di in solido tra loro, con la compensazione delle spese di lite tra CP_8 CP_14 CP_ l'attore e i convenuti Dott. , e Pt_4 Controparte_1 Parte_2
e i terzi chiamati e , Parte_3 Controparte_7 Controparte_17 attesa la complessità della vicenda, come descritto dal CTU in primo grado e la violazione del c.d. consenso informato per tutti gli interventi subìti. In ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dall'attore a titolo di spese legali, di Ctu e di
Ctp nei confronti dei convenuti né dei terzi da essi chiamati, sia per il primo grado che per il secondo grado di giudizio.
Con vittoria, per il secondo grado di giudizio, delle spese di lite, oltre il 15% di spese generali e accessori, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, e rimborso delle spese attoree di contributo unificato, iscrizione a ruolo e successive e/o occorrende (Ctp,Ctu).”
Per parte appellante CP_8
Nel merito:
- Nel procedimento R.G.1752/2022 in cui lo stesso è appellante nei confronti di Sig.
, già Parte_1 CP_14 Controparte_9 Controparte_10
, .nel merito come ai punti 1,2,3,4,5,6,7 delle
[...] Controparte_7 conclusioni precisate nell'atto di citazione in appello, ovvero:
“Nel merito:
1) accertare e dichiarare che il Prof. ha esattamente Controparte_15 adempiuto la propria prestazione professionale nei confronti del Sig. Parte_1
negli interventi per cui è causa, sicché non ha alcun obbligo di risarcimento del
[...] danno verso quest'ultimo;
2) accertare e dichiarare che la polizza n. 801156214 stipulata dal Prof. Controparte_15 con poi ora è
[...] Controparte_10 Controparte_10 Controparte_9 operante e conseguentemente che quest'ultima è obbligata a tenere indenne il Prof.
[...] dal pagamento delle somme alle quali fosse condannato nei Controparte_15 confronti del Sig. ; Parte_1
3) accertare e dichiarare che la polizza n. 777029208773 stipulata dal Prof.
[...] con la è operante e conseguentemente che CP_15 Controparte_7 CP_ quest'ultima è obbligata a tenere indenne il Prof. dal Controparte_15 pagamento delle somme alle quali fosse condannato nei confronti del Sig.
[...]
; Parte_1
4) accertare e dichiarare inammissibile la domanda di mero accertamento della responsabilità esclusiva del Prof. nel rapporto interno di solidarietà proposta CP_8 dalla già casa di cura nei confronti del Prof. CP_14 CP_16 Controparte_15
[...]
5) disporre la compensazione parziale delle spese di lite tra l'attore e il Prof.
[...] nella misura della metà o in quella maggiore o minore ritenuta di CP_15 giustizia;
6) disporre la compensazione parziale delle spese di lite tra il Prof. Controparte_15
e la e la per
[...] Controparte_18 Controparte_7 ciascuna nella misura della metà o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
7) condannare la nel caso di accoglimento del presente appello, Controparte_18 al pagamento in favore del Prof. della somma di € 11.739,84 e Controparte_15 la della somma di € 11.373,84, in ripetizione di quanto già ricevuto da Parte_5 ciascuna compagnia assicuratrice in esecuzione della sentenza di primo grado in ordine alla liquidazione delle spese di lite ovvero di quella somma che sarà determinata di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi, quello di primo grado e il presente appello”.
- Nel procedimento R.G. 1702/2022 in cui lo stesso è appellato-convenuto nell'appello promosso dal sig. : nel merito come ai punti 1 e 2 delle Parte_1 conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
- Nel procedimento R.G. 1775/2022 in cui lo stesso è appellato-convenuto nell'appello promosso da nel merito come ai punti 1,2,3 delle conclusioni di cui alla CP_14 comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese ed onorari
Per parte appellante Pro.get:
Nel giudizio R.G. 1775/2022 promosso da e riunito al giudizio R.G. CP_14
1702/2022 (promosso dal Sig. , e a cui è stato riunito anche il Parte_1 giudizio R.G. 1752/2022 promosso dal Prof. , come da atto di citazione in CP_8 appello notificato il 30/9/2022 e precisamente:
“Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza non definitiva n.
2309/2021 pubblicata il 20.09.2021 e della sentenza definitiva n. 2328/2022 pubblicata il
27.07.2022,
A) in tesi, rigettare integralmente la domanda dell'attore in primo grado Sig.
[...]
nei confronti della convenuta P.VA (già Parte_6 CP_14 P.VA_9 soc. – P.VA , perché infondata e non provata, Controparte_16 P.VA_9 sia nell'an che nel quantum, la responsabilità della stessa e del medico operante Prof.
per tutti i rilievi e deduzioni di cui al primo motivo dell'atto di Controparte_15 citazione in appello;
B) in via subordinata, nella denegata ipotesi che non venga accolta la conclusione sub A)
e venga riconosciuta una responsabilità sanitaria per fatto del medico operante Prof.
[...]
rideterminare il quantum risarcitorio dovuto all'attore in primo Controparte_15 grado Sig. nei confronti della convenuta P.VA Parte_6 CP_14
(già soc. – P.VA in misura P.VA_9 Controparte_16 P.VA_9 inferiore a quella complessivamente riconosciuta dalla sentenza di prime cure di €
83.933,39, per tutti i rilievi e deduzioni di cui al primo motivo dell'atto di citazione in appello;
C) sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi che non venga accolta la conclusione sub A), ed anche in caso di accoglimento della conclusione sub B) e venga comunque riconosciuta una responsabilità sanitaria per fatto del medico operante Prof.
condannare la società garante chiamata Controparte_15 [...]
a prestare la Controparte_19 garanzia dovuta ai sensi di polizza e quindi manlevare la stessa soc. da ogni CP_14
e qualsiasi domanda e conseguente condanna, per tutti i rilievi e deduzioni di cui al secondo motivo dell'atto di citazione in appello.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio.
D) In via ulteriormente subordinata, anche qualora siano confermate la sentenza non definitiva n. 2309/2021 e la sentenza definitiva n. 2328/2022, D-I) disporre la compensazione totale o in subordine parziale delle spese di lite tra l'attore e la soc.
o, in subordine, l'apposizione delle stesse a carico, in toto o in misura CP_14 maggioritaria, soltanto del Prof. D-II) in ogni caso, disporre la Controparte_15 condanna del Prof. alla refusione totale o parziale delle spese Controparte_15 di lite della soc. a seguito dell'accoglimento della domanda trasversale tra CP_14 dette parti;
D-III) disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra la soc.
e la società garante chiamata CP_14 [...]
Controparte_19
Ferme nel resto le altre statuizioni della sentenza definitiva, ivi compreso l'accoglimento della domanda di accertamento proposta dalla soc. nei confronti del CP_14 convenuto Prof. che nei rapporti interni esclude ogni Controparte_15 CP_1 responsabilità della appellante CP_14
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio”.
Nel giudizio R.G. 1702/2022 promosso dal Sig. , a cui sono Parte_1 stati riuniti i giudizi R.G. 1775/2022 (promosso da e R.G. 1752/2022 CP_14
(promosso dal Prof. , come da comparsa di costituzione e risposta datata CP_8
12/5/2023 e precisamente:
“- nel merito, rigetto dell'appello del Sig. ; - vinte le spese”. Parte_1
Nel giudizio R.G. 1752/2022 promosso dal Prof. e riunito al giudizio R.G. CP_8
1702/2022 (promosso dal Sig. , e a cui è stato riunito anche il Parte_1 giudizio R.G. 1775/2022 promosso da , come da comparsa di costituzione e CP_14 risposta datata 12/5/2023 e precisamente: “- nel merito, rigetto del quarto motivo di appello del Prof. e quindi della CP_8 domanda di cui al punto 4 delle conclusioni dell'appellante - vinte le spese” Cont Per parte appellata
“Voglia la Corte D'Appello confermare la sentenza di primo grado e per l'effetto condannare in solido tra loro il dr e per l'intervento eseguito in CP_8 CP_16 data 9 dicembre 2008, al risarcimento del danno subito dal signor , con piena Pt_1 assoluzione di Controparte_1
Vittoria di spese di primo e secondo grado.”
Per parte appellata : Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello rigettare l'appello proposto dal Sig. Parte_1
nei motivi che la riguardano e, per l'effetto, confermare sia la sentenza non
[...] definitiva n. 2309/2021, pubblicata il 20/9/2021 sia la sentenza definitiva n. 2328/2022, pubblicata il 27/7/2022.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le domande dell'attore dovessero trovare accoglimento, anche solo parzialmente, nei confronti della ed in Controparte_21 accoglimento della spiegata azione di rivalsa e/o regresso, dichiarare il Dott.
[...]
tenuto a garantire e manlevare la in ordine alla Controparte_15 Controparte_21 richiesta di risarcimento dei danni tutti avanzata dal Sig. , in Parte_1 qualità di esclusivo responsabile del danno occorso all'attore in conseguenza dell'intervento di “Termorizotomia nervo zigoapofiseale L4 L5 bilaterale” del 17.09.2009, secondo le responsabilità che la Corte di Appello dovesse accertare provvedendo, in ogni caso, alla graduazione delle responsabilità stesse nella genesi dell'evento, in virtù dei rispettivi apporti causali tra i dottori , Controparte_15 Parte_4 nonché tra tutte le strutture sanitarie convenute nel presente giudizio, ai fini del regresso;
- sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della limitare in ogni caso la condanna della Controparte_21 [...]
stessa, per fatto dei propri ausiliari ex art. 1228 cod. civ. alla quota parte di CP_21 danno derivata al Sig. dall'intervento di “Termorizotomia nervo zigoapofiseale Pt_1
L4 L5 bilaterale” del 17.09.2009 eseguito presso la sua struttura dal Dott. nei CP_8 limiti dell'efficienza causale della condotta di quest'ultimo nell'eziologia della parte di danno stesso, rigettando la richiesta di condanna solidale con le altre strutture sanitarie e gli altri medici in quanto totalmente infondata per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i giudizi, anche generali, oltre accessori come per legge”. CP_ Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto di cui alla presente comparsa di costituzione:
I) Nella causa riunita n. 1702/2022 R.G., rigettare l'appello proposto dal Sig.
[...]
nei confronti di avverso la sentenza non definitiva n. Parte_1 CP_4
2309/2021 pubblicata il 20.9.2021 e la sentenza definitiva n. 2328/2022 pubblicata il
27.7.2022 entrambe emesse dal Tribunale di Firenze, nella persona del Dott. Massimo
Donnarumma, nel giudizio n. 879 0/2016 R.G. in quanto inammissibile ed infondato, in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare le suddette sentenze e confermare che la comparente è esente da ogni responsabilità; con vittoria di spese e CP_3 compensi anche del presente grado di giudizio;
II) Nelle cause riunite nn. 1752/2022 e 1775/2022 R.G., confermare tutte le statuizioni contenute nei due provvedimenti impugnati riguardanti e confermare che la CP_4 stessa è esente da ogni responsabilità per i fatti per cui è causa;
con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio;
In ogni caso in tutte le tre cause riunite nn. 1702/2022, 1752/2022 e 1775/2022 R.G., in tesi: rigettare tutte le domande da qualunque parte formulate nei confronti di
[...] perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: per la denegata ipotesi CP_4 di accoglimento, totale o parziale, di tutti o di alcuni dei suddetti appelli, ridurre le pretese risarcitorie del Sig. nei limiti in cui sarà data prova dei Parte_1 danni subiti e della relativa responsabilità̀ ascrivibile alla scrivente convenuta;
quindi, graduare la misura della responsabilità̀ ascrivibile a ciascuno dei convenuti ed accertare e dichiarare che, per quanto attiene la quota di responsabilità̀ eventualmente a carico dell la responsabilità̀ del fatto dannoso è Controparte_5 ascrivibile in via esclusiva o prevalente al Prof. per l'effetto, Controparte_15 condannare il Prof. al pagamento di quelle somme che Controparte_15 dovessero essere riconosciute in favore dell'attore, manlevando l
[...] da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse Controparte_5 derivare dal presente giudizio;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali sia del primo che del secondo grado di giudizio”.
Per parte appellata Parte_3
“Piaccia all'ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:
a) in via principale: respingere integralmente tutti i motivi di impugnativa svolti dal sig.
per le ragioni esposte in atto e, previa conferma della sentenza non definitiva n. Pt_1
2309/2021 e definitiva n. 2328/2022 del Tribunale di Firenze, sollevare da ogni responsabilità condannando parte appellante a rifondere alla Parte_3 concludente spese, diritti ed onorari di causa;
b) in via subordinata: per la denegata ipotesi in cui l'ecc.ma Corte adita accertasse e dichiarasse il diritto di parte appellante a vedersi risarcire per i presunti Pt_1 lamentati danni riconducendone la causazione, quanto agli addebiti mossi a
[...]
alla condotta posta in essere dal dott. condannare in via esclusiva il Parte_3 Pt_4 predetto sanitario, a detto risarcimento quale esclusivo responsabile dell'evento lesivo occorso al sig. per le motivazioni di cui in narrativa;
Pt_1
c) in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'ecc.ma Corte adita accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di
[...] anche in via solidale con il dott. e/o con le altre parti convenute in Parte_3 Pt_4 giudizio (strutture e/o sanitari), accertare e determinare le rispettive porzioni di responsabilità delle parti convenute, limitando l'eventuale condanna della concludente alla quota di sua propria competenza e, in ogni caso, condannare il dott. e/o gli Pt_4 altri convenuti (strutture e/o sanitari) a rimborsare a qualsivoglia Parte_3 somma che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere al sig. , in forza del Pt_1 vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale;
d) sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di Parte_3
- dichiarare il dott. quale esclusivo responsabile per i danni occorsi alla paziente, Pt_4 tenuto a manlevare e tenere indenne da quanto quest'ultima Parte_3 sarà eventualmente obbligata a pagare al sig. e, per l'effetto, condannare il Pt_1 dott. al pagamento di quanto eventualmente dovuto da in Pt_4 Parte_3 favore di parte attrice;
nonché
- dichiarare tenuta a manlevare e tenere indenne Controparte_17 [...] da quanto la struttura sarà eventualmente obbligata a pagare in Parte_3 conseguenza dei fatti di causa e, per l'effetto, condannare la predetta PA al pagamento di quanto eventualmente dovuto in favore del sig. , oltre che alla Pt_1 rifusione delle spese legali sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c.;
- In via istruttoria: si oppone a qualsivoglia tentativo avversario di Parte_3 rinnovazione della ctu medico legale nonché alla richiesta d'ammissione, da parte del sig.
, dei mezzi di prova articolati in primo grado. Pt_1
- In ogni caso: chiede il rigetto di qualsivoglia domanda svolta nei Parte_3 propri confronti e si rimette alla decisione di codesta ecc.ma Corte adita quanto alle impugnative del dott. e di CP_8 CP_14
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”. Cont Per parte appellata “Voglia la Corte di Appello di Firenze, Ecc.mo – contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE
• dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove proposte per la prima volta in appello, sia dall'appellate , sia in particolare dall'appellante Prof. in Pt_1 CP_8 riferimento al limite di due anni della pregressa assicurata per il periodo di validità della copertura assicurativa;
• dichiarare l'inammissibilità in appello del mutamento della domanda e delle conclusioni rispetto a quelle rassegnate in primo grado da parte del Prof. nei confronti CP_8 dell'assicuratore già in riferimento alla domanda di CP_9 Controparte_22 manleva, laddove in primo grado il Prof. aveva richiesto di essere CP_8 eventualmente manlevato da limitatamente “…all'attività professionale dal CP_10
24/05/2010 al 31/05/2013 …” (cfr. conclusioni contenute nell'atto chiamata in causa e nella mem. ex art. 190 cpc del Prof. in primo grado), richiedendo che per il Per_1 restante periodo fosse a manlevarlo, mentre in appello il Prof. Controparte_23 ha mutato la richiesta di manleva, estendendola a tutta la domanda risarcitoria CP_8 dell'attore e, quindi, anche al periodo precedente al 24.5.2010;
IN TESI
• respingere l'appello presentato dal sig. in quanto infondato in fatto ed in Pt_1 diritto, comunque non provato;
condanna alla rifusione delle spese di lite;
• respingere l'appello presentato dal Prof. per la parte di domanda di manleva CP_8 diversa da quella di primo grado, avanzata nei confronti dell'assicuratore CP_9 già con conferma della sentenza di primo grado impugnata in punto Controparte_22 di assenza di responsabilità medica e danno per l'intervento del 6 giugno 2011, unico ricadente nella richiesta di manleva avanzata in primo grado dal Prof. nei CP_8 confronti di , e fatto salvo l'accoglimento dell'appello presentato dal Prof. CP_10 in merito alla dedotta assenza di errore medico e di alcuna sua responsabilità CP_8 professionale per tutti gli interventi da questi eseguiti in favore del sig. . Pt_1
Condanna alla rifusione delle spese di lite.
IN IPOTESI
Per il solo caso di rigetto delle eccezioni che precedono e senza che ciò possa essere inteso quale accettazione del contraddittorio, ove ritenuta accertata una qualsivoglia responsabilità professionale dell'assicurato Prof. Controparte_15 limitatamente all'intervento da questi eseguito in data 6-7 giugno 2011, unico ricadente nel periodo per il quale il Prof. ha avanzato in primo grado richiesta di manleva CP_8 nei confronti di CP_10
• dichiarare la responsabilità solidale del Prof. con la Struttura Sanitaria IFCA CP_8 ove venne eseguito l'intervento del 6-7 giugno 2011; • determinare l'effettiva entità delle lesioni riportate da in Parte_1 conseguenza del solo intervento del 6-7 giugno 2011;
• accertata l'operatività a secondo rischio della Polizza stipulata con Controparte_22
ex art. 21 delle Condizioni Generali;
[...]
• determinare la eventuale obbligazione risarcitoria dell'impresa assicurativa
, oggi , nei limiti della domanda di manleva avanzata dal CP_22 CP_9
Prof. in primo grado e nei limiti di operatività della copertura assicurativa, per CP_8 massimale, scoperti e franchigie, operatività a secondo rischio, come previsti in polizza e nelle Condizioni Generali, respingendo – in ogni caso - le domande afferenti la richiesta di personalizzazione del danno in quanto infondate, comunque non provate;
• dichiarare compensate le spese del giudizio per sostanziale soccombenza della parte attrice stante l'eccessività della domanda azionata.
• dichiarare compensate le spese del giudizio con l'assicurato Prof. per non CP_8 essersi avvalso dell'assistenza legale prevista in polizza e con oneri a carico dell'assicuratore e per avere avuto questi la necessità di una difesa tecnica personalizzata ed ultronea rispetto alla copertura assicurativa con – e, tanto, per i CP_10 CP_9 diversi aspetti assicurativi con l'altra PA di Assicurazione, l CP_7
, nonché contrattuali con le molteplici Aziende Ospedaliere in cui vennero
[...] eseguiti gli interventi, aspetti di assistenza e difesa tecnica i cui oneri dovranno comunque restare interamente a carico del Prof. perché ultronei rispetto alla CP_8 copertura assicurativa prestata da oggi .” CP_10 CP_9
Per parte appellata CP_17
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale
Rigettare l'appello del sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1 di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui che esclude la responsabilità della Parte_3
In subordine
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte dovesse ravvisare una corresponsabilità della per i fatti di causa, rigettare la domanda di garanzia svolta dalla Parte_3
Struttura nei confronti di in ragione della franchigia fissa di euro 50mila. CP_17
In via di ulteriore subordine
Per la denegata ipotesi in cui il Giudice ravvisi una corresponsabilità della Parte_3 per i fatti di causa, tenuto conto della franchigia fissa di euro 50mila, contenere
[...]
l'obbligo di garanzia entro il limite del massimale di 1.500.000,00 euro e nel rispetto della franchigia franchigia annua aggregata residua ed entro la quota di corresponsabilità che venga accertata in capo a Parte_3 IN OGNI CASO: con vittoria delle spese di lite, oltre accessori per legge.”
Per parte appellata Controparte_19
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis,
a) Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza parziale Parte_1 del Tribunale di Firenze n.2309/2021 e avverso la sentenza definitiva del Tribunale di
Firenze n.2328/2022 in quanto inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge;
b) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto da
avverso la sentenza parziale del Tribunale di Firenze Parte_1
n.2309/2021 e avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Firenze n.2328/2022 accogliere le conclusioni precisate dalla in primo grado che qui Controparte_19 di seguito si riportano:
“1) Dichiarare che nessun genere di responsabilità è ascrivibile alla già CP_14 [...]
, da cui dipendeva la in relazione ai tre CP_16 Controparte_16 ricoveri del sig. ed agli interventi presso la predetta struttura Pt_1 Parte_1 eseguiti rispettivamente il 31.08.2007; 07.11.2008; 09.12.2008 in quanto infondati in fatto ed in diritto, con conseguente rigetto della domanda di manleva spiegata dalla nei confronti dell , con ogni conseguenza di legge;
CP_14 Controparte_19
2) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'attore nei confronti della già Parte_1 CP_14 Controparte_16
che gestiva la e della domanda di manleva da
[...] Controparte_16 quest'ultima svolta nei confronti dell , valutare l'attività svolta Controparte_19 dal prof. alla luce delle Linee guida e dei protocolli scientifici Controparte_15 applicabili al caso secondo quanto disposto dagli art. 5 e 6 della L.24/2017 che ha abrogato l'art.3 n.1 della L.189/2012, determinando le singole quote di responsabilità ascrivibili a tutti i convenuti coinvolti, valutando iuxta alligata et probata il danno effettivamente subito dall'attore ed effettivamente riconducibile agli interventi oggetto di causa, dichiarando, quanto alla domanda di garanzia svolta dalla già CP_14 [...]
nei confronti dell , quest'ultima tenuta a CP_16 Controparte_19 manlevare la predetta nei limiti della accertata quota di responsabilità ad essa CP_14 eventualmente ascrivibile, con possibilità di regresso nell'ipotesi in cui la stessa fosse tenuta a versare somme in eccesso rispetto a quelle effettivamente dovute limitatamente alla eventuale responsabilità della tenendo comunque conto di tutte le CP_14 clausole contrattuali delimitanti il contratto n.2011/07/6061983, con particolare riferimento, tra l'altro, al massimale ivi previsto, allo scoperto del 10% a carico dell con un massimo di € 15.500,00 (art. 1 Appendice 1), all'esclusione dalla Parte_7 garanzia della responsabilità dei medici non dipendenti (art.15 lett.E all.1), all'esclusione del rimborso delle spese per legali non designati dalla PA (art.19 mod.55121), con ogni conseguenza di legge;
3) In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Spese generali 15% CPA e VA nelle misure di legge.”
Quanto all'appello Rg. 1775/2022 proposto dalla e poi riunito le conclusioni CP_24 contenute nella comparsa di costituzione che pure si riportano integralmente:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis,
a) Accogliere i motivi 1,2,3 e 5 proposti dalla nei confronti del sig. CP_14 [...]
e parzialmente il 4°, avverso la sentenza parziale del Tribunale di Parte_1
Firenze n.2309/2021 con ogni conseguenza di legge;
b) Rigettare i motivi di gravame proposti dalla nei confronti della CP_14 [...]
avverso la sentenza definitiva n. 2383/2022 del Tribunale di Firenze in Controparte_19 quanto inammissibili e infondati nei termini proposti con ogni conseguenza di legge anche quanto alle spese di lite;
c) In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto tenere comunque conto di tutte le delimitazioni contrattuali previste dal contratto n.2011/07/6061983, con particolare riferimento, tra l'altro, al massimale ivi previsto, allo scoperto del 10% a carico dell'Assicurata con un massimo di € 15.500,00
(art. 1 Appendice 1), all'esclusione dalla garanzia della responsabilità dei medici non dipendenti (art.15 lett.E all.1), all'esclusione di operatività con riferimento all'art. 15 II co. Norme Particolari, all'esclusione del rimborso delle spese per legali non designati dalla
PA (art.19 mod.55121) all'esclusione del rimborso di spese mediche versate dal paziente, con ogni conseguenza di legge;
d) In via di ulteriore subordine accogliere le conclusioni formulate dalla
[...]
in primo grado che qui di seguito si riportano: Controparte_19
“1) Dichiarare che nessun genere di responsabilità è ascrivibile alla già CP_14 [...]
, da cui dipendeva la in relazione ai tre CP_16 Controparte_16 ricoveri del sig. e agli interventi presso la predetta struttura Parte_1 eseguiti rispettivamente il 31.08.2007; 07.11.2008; 09.12.2008 in quanto infondati in fatto ed in diritto, con conseguente rigetto della domanda di manleva spiegata dalla nei confronti dell , con ogni conseguenza di legge;
CP_14 Controparte_19
2) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'attore nei confronti della già Parte_1 CP_14 Controparte_16
che gestiva la e della domanda di manleva da
[...] Controparte_16 quest'ultima svolta nei confronti dell , valutare l'attività svolta Controparte_19 dal prof. alla luce delle Linee guida e dei protocolli scientifici Controparte_15 applicabili al caso secondo quanto disposto dagli art. 5 e 6 della L.24/2017 che ha abrogato l'art.3 n.1 della L.189/2012, determinando le singole quote di responsabilità ascrivibili a tutti i convenuti coinvolti, valutando iuxta alligata et probata il danno effettivamente subito dall'attore ed effettivamente riconducibile agli interventi oggetto di causa, dichiarando, quanto alla domanda di garanzia svolta dalla già CP_14 [...]
nei confronti dell , quest'ultima tenuta a CP_16 Controparte_19 manlevare la predetta nei limiti della accertata quota di responsabilità ad essa CP_14 eventualmente ascrivibile, con possibilità di regresso nell'ipotesi in cui la stessa fosse tenuta a versare somme in eccesso rispetto a quelle effettivamente dovute limitatamente alla eventuale responsabilità della tenendo comunque conto di tutte le CP_14 clausole contrattuali delimitanti il contratto n.2011/07/6061983, con particolare riferimento, tra l'altro, al massimale ivi previsto, allo scoperto del 10% a carico dell con un massimo di € 15.500,00 (art. 1 Appendice 1), all'esclusione dalla Parte_7 garanzia della responsabilità dei medici non dipendenti (art.15 lett.E all.1), all'esclusione del rimborso delle spese per legali non designati dalla PA (art.19 mod.55121) , con ogni conseguenza di legge;
3) In tutti i casi con vittoria di spese e compensi, oltre Spese generali 15% CPA e VA nelle misure di legge.”
Per parte appellata Pt_4
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, respingere l'appello proposto dal sig. nei confronti del dott. in quanto Pt_1 Pt_4 infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato con conferma della sentenza di primo grado impugnata in punto di assenza di responsabilità medica e danno e per l'effetto sollevare da ogni responsabilità il dott. con vittoria di spese ed onorari Pt_4 anche del presente grado di giudizio;
respingere l'appello incidentale proposto da nei confronti del dott. per essere inammissibile e, Controparte_7 Pt_4 comunque, infondato in fatto ed in diritto;
respingere la domanda di rivalsa/regresso proposta da e dalla sua compagnia assicurativa Parte_3 CP_17
nei confronti del dott. poiché infondata sia in fatto che in diritto.”
[...] Pt_4
Per parte appellata chiamata in causa da Controparte_7 Pt_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, con riferimento alla vicenda clinica contestata dal Sig. , e in particolare alla Pt_1 posizione del Dott. dare atto che si rimette alla difesa del Pt_4 Controparte_7 proprio chiamante in causa. in ogni caso per la denegata ipotesi subordinata in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di riformare la sentenza del Tribunale, tanto da prevedere la sussistenza di un obbligo risarcitorio in capo al Dott. e/o il coinvolgimento di (da lui Pt_4 Controparte_7 chiamata in garanzia), quindi anche a titolo di appello incidentale ed ex art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare, rispetto al rapporto assicurativo, la presenza delle esclusioni e dei limiti dedotti nel par. C) per il caso in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di dare ingresso alle residue istanze istruttorie, ammettere quelle della scrivente difesa citate sub C4) con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi compreso il contributo forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”.
Per parte appellata chiamata in causa da Controparte_7 CP_8
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis,
A - con riguardo all'appello proposto dal dott. Controparte_15
- in via principale, rigettare il terzo ed il quinto motivo di appello in quanto illegittimi ed infondati per le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza definitiva del
Tribunale di Firenze nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'inoperatività della polizza di e la condanna dell'assicurato al pagamento delle spese di lite;
Controparte_7
- in subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inoperativa la polizza ai sensi dell'art. 16 contratto, in riproposizione delle domande assorbite ex art. 346 c.p.c., respingere la domanda di garanzia proposta in forza dell'eccezione di inoperatività della garanzia ex art. 1892 c.c. e 17 contratto;
- in subordine, respingere la domanda del dott. per assenza di garanzia ai CP_8 sensi di quanto disposto dall'art. 2 contratto;
- in subordine, respingere la domanda di garanzia per essere il rischio escluso ex art. 18 lett. b) contratto;
- in subordine, respingere la domanda di garanzia per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1914 c.c.;
- in subordine, dichiarare la copertura della polizza limitatamente alla sola quota di responsabilità riconosciuta in capo al medico nonché gli ulteriori limiti di polizza.
Per il caso di cui sopra e con riferimento alle domande di rivalsa proposte dalle strutture sanitarie nei confronti del dott. CP_8 respingere le domande di rivalsa perché infondate per le ragioni esposte;
in ogni caso respingere ogni garanzia rispetto all'azione di rivalsa esercitata dalle strutture sanitarie, ai sensi dell'art. 16 contratto. dichiarare, in ogni caso non dovuto il rimborso delle spese legali da parte di CP_7
al dott.
[...] CP_8
B - con riguardo all'appello proposto dal signor : Pt_1
- in via principale, rigettare il terzo, quarto e quinto motivo di appello proposti dal signor in quanto illegittimi ed infondati;
Pt_1
C - con riguardo all'appello proposto da CP_14 - in via principale, rigettare il terzo motivo di appello nella parte in cui viene chiesta la condanna esclusiva del dott. al pagamento delle spese di lite delle controparti CP_8 in quanto illegittimo ed infondato;
Con vittoria delle spese legali del presente procedimento.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 2309/2021 e avverso la sentenza definitiva n. 2328/2022 del Tribunale di Firenze, in materia di responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Firenze l Parte_1 [...]
( , oggi Controparte_16 Controparte_16 CP_14 Controparte_25
( ), la ( ), Controparte_26 Parte_2 Controparte_3
l ( , il Controparte_5 Controparte_6 [...]
e al fine di sentir accertare Parte_3 Parte_4 Controparte_15
e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione, nella causazione dei gravissimi danni patiti (e patiendi) dall'attore - in conseguenza della malpractice medica, in ordine alle valutazioni effettuate, alle scelte chirurgiche, alle tempistiche osservate, al consenso informato e alle conseguenze lesive sia temporanee che permanenti causate - e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di ragione secondo le rispettive e/o concorrenti responsabilità, al risarcimento, in favore dell'attore, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali.
A sostegno delle proprie domande, aveva esposto:
• in data 18/04/2007, poiché avvertiva una lieve cervicalgia, egli su consiglio del personale medico dell'Ospedale di Aosta aveva effettuato una Risonanza Magnetica della colonna cervicale;
• l'esame eseguito presso IRV - Istituto Radiologico Valdostano - aveva evidenziato soltanto “Fisiologica curvatura lordotica cervicale con discreto allineamento metamerico somatico. Si evidenziano fenomeni di cervicoartrosi con uncoartrosi che in corrispondenza di C5-C6 e C6-C7 (tratto cervicale, ndr) riduce l'ampiezza del canale vertebrale.
Concomitante presenza a tale livello di una sporgenza discale posteriore in particolare in sede C6-C7 che riduce l'ampiezza degli spazi epidurali ventrali non provocando tuttavia significative impronte sulla superficie affrontata midollare né segni di conflitto disco- radicolare. Normalità a carico dei restanti dischi intersomatici in esame”; • in data 23/07/2007 egli si era recato a visita specialistica ortopedica dal Dott. CP_8 CP_1 presso la che, esaminata la suddetta Risonanza Magnetica, Controparte_27 dava inizio all'esame clinico del paziente e poi gli prescriveva una elettromiografia degli arti superiori, eseguita in data 21/08/2007;
• all'esito, il professionista gli comunicava la necessità di ricovero immediato per eseguire un intervento chirurgico, a pagamento, presso la Casa di Cura Privata Villa Cherubini;
• né gli esami strumentali né il quadro clinico (cervicalgia) ponevano l'indicazione per tale intervento, dovendosi invece adottare, da parte del sanitario, un comportamento di tipo conservativo e attendistico;
• dall'Agosto 2007 al Novembre 2011, esso attore veniva sottoposto a ben 7 interventi chirurgici non necessari alla colonna vertebrale - di cui i primi 6 eseguiti dal Dott.
ed il 7° intervento eseguito dal Dott. - sviluppando, tra un intervento e CP_8 Pt_4
l'altro, patologie sempre più gravi;
• oltre all'evidente imprudenza, negligenza e imperizia sia nella scelta di tecniche operatorie non adatte al caso di specie, sia nella esecuzione delle stesse, vi era stata anche insufficiente, carente e lacunosa informativa;
• detti interventi erano eseguiti presso le seguenti Case di Cura:
1° intervento: termorizotomia (Menchetti) del 31/08/2007 presso Villa Cherubini - Proget
Srl;
2° intervento: termorizotomia (Menchetti) del 17/07/2008 presso Poggio del Sole -
Centro Chirurgico Toscano;
3° intervento: discectomia laser (Menchetti) del 07/11/2008 presso Villa Cherubini -
Proget Srl;
4° intervento: stabilizzazione e foraminotomia destra (Menchetti) del 09/12/2008 presso
CP_16 CP_14
5° intervento: termorizotomia (Menchetti) del 16/03/2009 presso Controparte_28
[...]
6° intervento di termorizotomia (Menchetti) del 06-7/06/2011 presso la Casa di Cura
LL e NI - IFCA;
7° intervento: decompressione, laminectomia, foraminotomia bilaterale e artrodesi ossea
(Fabrizi) del 23/11/2011 presso Parte_3
Il Sig. aveva infine allegato che dopo il 7° intervento si era aggravato Pt_1 ulteriormente.
I convenuti si erano costituiti contestando la pretesa e chiamando in causa le proprie compagnie di assicurazione per essere tenuti indenni e manlevati. aveva chiesto CP_14 anche, per la denegata ipotesi in cui uno o più degli interventi eseguiti presso di lei fossero fonte di responsabilità, l'accertamento, nei rapporti interni con che il CP_8 pregiudizio subito dall'attore era riconducibile non ad una specifica condotta della casa di cura, ma esclusivamente alla impropria condotta sanitaria del medico.
Anche le terze chiamate (sia come terza chiamata da Controparte_7 Pt_4 che come terza chiamata da , (chiamata da CP_8 Controparte_19
, (chiamata da e CP_14 Controparte_17 Parte_3 [...]
(chiamata da si erano costituite in giudizio, aderendo nel Controparte_10 CP_8 merito alle difese dei rispettivi assicurati ed insistendo per il rigetto dell'avversa domanda risarcitoria;
, e avevano negato altresì la CP_19 Controparte_7 CP_10 copertura assicurativa.
L'istruttoria della causa passava attraverso acquisizioni documentali e l'espletamento di una CTU medico legale, poi oggetto di chiarimenti.
All'esito, il tribunale pronunciava la sentenza non definitiva n. 2309/21, con cui riteneva che gli interventi fonte di responsabilità professionale fossero il 1°, il 3° e il 4°, eseguiti da presso la casa di cura (poi , e Controparte_15 CP_16 CP_14 conseguentemente condannava, in solido, il convenuto e a CP_8 CP_14 corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per lesione dell'integrità psico-fisica, temporanea e permanente, la somma di € 65.298,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria da computare secondo il noto meccanismo delineato dalle S.U. N. 1712/1995, e, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche, la somma di € 18.635,39, oltre interessi e rivalutazione monetaria, respingendo invece la pretesa nei confronti degli ulteriori convenuti, nonché la domanda risarcitoria per perdita reddituale;
in particolare, affermava che il contegno di era errato sia perché CP_8 aveva indicato un trattamento cruento in presenza di un quadro clinico per il quale le linee guida lo escludevano, sia per difetto di consenso informato, precisando che da tali contegni era conseguito un peggioramento delle condizioni del paziente, che da lombalgico in assenza di ernia era divenuto portatore di ernia e, in tempo successivo, di instabilità vertebrale meritevole di artrodesi.
Avverso il suddetto provvedimento , Parte_1 Controparte_15
e notificavano riserva di appello. CP_14
Il primo giudice rimetteva invece la causa sul ruolo per decidere delle domande nei confronti degli assicuratori, previa acquisizione di precisazioni sul punto;
successivamente, pronunciava la sentenza definitiva n. 2328/22, con cui respingeva la domanda di manleva del Prof. verso motivando che la polizza CP_8 CP_10 azionata esplicava i propri effetti dal 24.5.2012 al 31.5.2013, per le “richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa … conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della polizza”, di talché a ricadere nel periodo di operatività della polizza era solo il sesto intervento chirurgico, quello del giugno 2011, eseguito dal presso la di Firenze, che tuttavia, CP_8 Controparte_6 come evidenziato dal CTU, non aveva procurato danni all'attore; quanto alla domanda di verso , pure affermava l'inoperatività della polizza CP_8 Controparte_7 perché essendo l'attività del medico assicurato stata svolta all'interno di una struttura sanitaria la garanzia era operante solo, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per l' ipotesi di insolvenza del medesimo Ente, e nel caso di specie non era stato né allegato né provato che versasse in stato di insolvenza. CP_16
Il tribunale escludeva l'operatività anche del contratto assicurativo stipulato dalla
(già con CP_14 Parte_8 [...]
esponendo che in forza della previsione di cui all'art. 15, lett. E), Controparte_19 erano espressamente esclusi dalla garanzia i danni derivanti dalla “responsabilità personale dei medici, paramedici ed altro personale non dipendente, salvo quanto disposto dal successivo art. 16 delle Norme Particolari”, e che se era vero che l'art. 16 delle Norme Particolari prevedeva un'estensione di garanzia “alla Responsabilità Civile derivante all per fatto di tali medici e/o paramedici (ovvero medici e Parte_9 paramedici non dipendenti) in relazione ad eventi verificatisi durante lo svolgimento della attività nei locali dell' ”, era vero anche la clausola disponeva che “tale Parte_9 estensione non è operante per i medici che operano nelle strutture dell' ma con Parte_9 un rapporto professionale diretto con il paziente”, e che nel caso di specie la stessa assicurata aveva ammesso che l'equipe del prof. aveva avuto rapporti CP_8 indipendenti e diretti con il proprio paziente.
Accoglieva infine la domanda – di mero accertamento – di affermando che il CP_14 pregiudizio subito dall'attore, in conseguenza dei tre interventi eseguiti presso
[...]
era riconducibile, non ad una specifica condotta della casa di cura, ma CP_16 esclusivamente alla impropria condotta sanitaria del convenuto CP_8
Quanto alle spese di lite, il primo giudice condannava: a) in solido, i convenuti CP_14
e a rimborsarle all'attore (ponendo definitivamente a
[...] Controparte_15 carico solidale di e di le spese di CTU); b) l'attore a rimborsarle al CP_14 CP_8
a alla Controparte_1 Parte_2 Controparte_6
a e a , nonché ai terzi Parte_3 Parte_4 Controparte_7 ed;
c) a rimborsarle a d) Controparte_17 CP_14 Controparte_19
a rimborsarle ad a ad CP_8 Controparte_7 Controparte_10
ha impugnato entrambe tali sentenze, facendo valere i seguenti motivi Pt_1
d'appello:
I Motivo. Responsabilità di entrambi i medici convenuti, ciascuno per quanto di ragione: il tribunale aveva errato nell'affermare che gli interventi chirurgici che, secondo l'impianto valutativo del CTU, erano alla base del pregiudizio accertato, fossero solo il primo, il terzo ed il quarto, posto che invece il ctu aveva ben spiegato che il danno anatomico riportato dal paziente (peraltro sottostimato) era dovuto alla molteplicità di atti invasivi;
da un canto, gli interventi eseguiti in radiofrequenza erano il 1°, il 2°, il 5° e il 6°, ed il ctu aveva accertato che il trattamento con radiofrequenza era sconsigliato tanto per l'acuto che per il cronico, e, dall'altro, le artrodesi erano due, una effettuata dal dott. (quarto intervento) e l'altra effettuata dal dott. (settimo CP_8 Pt_4 intervento); secondo l'appellante, era impossibile attribuire ad ogni intervento una precisa collocazione di danno invalidante per sommatoria, e l'evoluzione fenomenica dei singoli interventi aveva prodotto il danno complessivo, senza interruzione di nesso causale;
d'altra parte, anche gli interventi inutili erano fonte di responsabilità, quantomeno per il danno morale ed esistenziale;
II Motivo. Responsabilità di tutte le Case di Cura, per le ragioni esposte col primo motivo d'appello; peraltro, anche tali strutture erano corresponsabili del consenso informato e il CTU aveva chiarito che “i consensi (plurale) sono del tipo generico e su modulistica predisposta”;
III Motivo. Carenza del c.d. consenso informato per tutta la serie di interventi subiti: il giudice di primo grado aveva dichiarato la violazione dell'obbligo di informare il paziente (peraltro da parte del solo Dott. senza nulla disporre in termini di CP_8 risarcimento del danno, laddove invece la condotta omissiva dell'obbligo di informazione, che riguardava entrambi i chirurghi convenuti, comportava che l'atto medico fosse sempre illecito e fonte di responsabilità risarcitoria, di talché l'aggravamento delle condizioni di salute del paziente andava integralmente risarcito;
in particolare, anche qualora l'intervento eseguito dal Dott. dovesse essere ritenuto, per mera ipotesi, Pt_4 se non dannoso, anche soltanto inutile, il chirurgo sarebbe ugualmente responsabile per il danno “conseguenza” individuato: a) nella menomazione delle normali implicazioni dell'agire della persona e, quindi, nella relativa sofferenza per la detta privazione, per tutto il tempo preparatorio dell'intervento, durante quello necessario per la sua esecuzione e durante quello occorso per la fase postoperatoria;
b) nella sofferenza notoriamente ricollegabile alla successiva orribile percezione di aver subìto un intervento inutile, se non frutto di accanimento, perché non adeguatamente e preventivamente informato (il tutto, da liquidare secondo l'apposita voce della tabella milanese);
IV motivo. Danno non patrimoniale. Punto percentuale e inabilità temporanea: la ctu aveva erroneamente sottostimato tanto i postumi quanto l'invalidità temporanea, di talché andava rinnovata;
inoltre, la personalizzazione del danno nella misura del 20% riconosciuta dal primo giudice era insufficiente ed inadeguata;
V motivo. Danno patrimoniale. Incidenza del danno sulla capacità lavorativa sia generica che specifica del danneggiato. Spese future: la sentenza non definitiva aveva erroneamente recepito l'affermazione del ctu, a dire del quale, poiché il Pt_1 era “Pensionato per inabilità al lavoro”, non conoscendo i motivi clinici che avevano condotto al pensionamento non era possibile esprimersi sulla perdita della capacità lavorativa, tanto più che il paziente era portatore di altre patologie che avevano inciso in una complessiva valutazione;
per converso, il ctu avrebbe dovuto comunque chiarire come i postumi incidessero sulla capacità lavorativa specifica (di magazziniere) e generica del periziando, così come aveva fatto il proprio ctp, e avrebbe inoltre dovuto quantificare le spese future, per le indispensabili terapie;
anche per questo, l'appellante ha chiesto il rinnovo della ctu;
. Spese processuali. Condanna dell'attore alla rifusione delle spese CP_29 legali nei confronti di , , Dott. Controparte_1 Parte_2 CP_4
egli era stato condannato a rifondere le spese di lite al Pt_4 Parte_3
Dott. alle (2°intervento), Pt_4 Controparte_30 Parte_2 CP_ (5° intervento), (6° intervento) e (7°intervento), perché
[...] Parte_3 sarebbero esenti da responsabilità, quando invece erano corresponsabili, e comunque anche in caso di soccombenza la complessità della questione avrebbe giustificato la compensazione integrale delle spese;
VII Motivo. Spese processuali. Condanna dell'attore alla rifusione delle spese legali nei confronti di (terza chiamata dal Dott. e Controparte_7 Pt_4
(chiamata da . Infine, il tribunale aveva Controparte_17 Parte_3 errato nel condannarlo a rifondere le spese di lite delle Compagnie Assicuratrici chiamate in causa dai convenuti, in particolare, di chiamata dal Dott. Controparte_7 Pt_4
e di chiamata da senza esaminare la fondatezza Controparte_31 Parte_3 della domanda di manleva formulata dai rispettivi chiamanti;
invero, il Dott. CP_8 era stato condannato a pagare le spese ad , da lui chiamata in Controparte_7 garanzia, in virtù dell'art. 16 delle condizioni di polizza, secondo cui la PA medesima sarebbe tenuta alla copertura solo in caso di insolvenza dell'ente o casa di cura, laddove anche il Dott. aveva chiamato in causa con Pt_4 Controparte_7 cui aveva stipulato la stessa polizza, con la stessa formulazione;
quanto alla condanna dell'attore a rifondere le spese nei confronti di , chiamata da Controparte_17
(Casa di Cura in cui è stato effettuato il 7° intervento), la garanzia Parte_3 veniva pattuita con l'applicazione di una franchigia fissa di € 50.000,00 e, altresì, di una franchigia annua aggregata di € 1.500.000,00 interamente a carico dell'assicurato, dunque parimenti la domanda di manleva sarebbe risultata infondata. Avverso la sentenza non definitiva n. 2309/2021 e la sentenza definitiva n. 2328/2022 è stato in seguito proposto appello anche da parte di (R.G. 1775/2022) e di CP_14
(R.G. 1752/2022). CP_8
In particolare, nei confronti della sentenza non definitiva ha fatto valere i CP_14 seguenti motivi:
1) Erronea pronuncia in ordine alla responsabilità del prof. per gli CP_8 interventi effettuati presso la per acritico recepimento della ctu, CP_16 non condivisibile: il tribunale aveva affermato che il primo intervento chirurgico generatore delle successive patologie e disgrazie del sarebbe stato “con Pt_1 evidenza” quello eseguito dal Prof. a il 31.8.2007, che tuttavia il CP_8 CP_16
CTU non aveva tenuto in alcuna considerazione;
aveva per il resto aderito in modo acritico alle risultanze di una ctu immotivata e carente, che non aveva affatto confutato la corposa letteratura in materia indicata dal Prof. che evidenziava la CP_8 correttezza delle scelte terapeutiche;
l'appellante aveva quindi chiesto la rinnovazione della ctu;
2) Erronea pronuncia in ordine alla pretesa violazione dell'obbligo del consenso informato, laddove il rapporto inter partes si era protratto negli anni nella costante condivisione delle scelte terapeutiche;
3) Erroneo riconoscimento del nesso causale tra la condotta del prof. e i CP_8 danni subiti dal paziente, laddove alcuno dei trattamenti somministrati aveva determinato conseguenze lesive;
4) Erronea quantificazione dei postumi permanenti e dell'invalidità temporanea per acritica adesione del giudice alla ctu, che non aveva considerato lo stato preesistente legato alla limitazione funzionale del rachide lombare;
5) Erronea personalizzazione del danno nella misura incrementale del 20% in assenza dei presupposti e in carenza di adeguata prova.
Nei confronti della sentenza definitiva ha invece censurato:
Quanto al rapporto assicurativo con : Controparte_32
• l'erronea esclusione della copertura assicurativa: il tribunale aveva dato dell'accordo contrattuale un'interpretazione errata, non tenendo conto dell'Appendice n.1 della polizza, che estendeva la garanzia anche al caso di errore compiuto da medico libero-professionista (limitatamente alla quota ex art. 1228 cc della struttura e al netto dello scoperto del 10%, con un tetto massimo di € 15.500,00).
Quanto alle spese di lite:
• l'ingiusta condanna alle spese di lite in favore dell'attore per non aver Pt_1 tenuto conto della parziale soccombenza dell'attore; • l'omessa condanna di a rifondere a lei le spese di lite, pur avendo CP_8 accolto la propria domanda di accertamento della esclusiva responsabilità del medico, quanto al profilo interno dell'obbligazione;
• l'ingiusta condanna alle spese di lite di , che avrebbero invece Controparte_32 dovuto essere compensate, trattandosi “di questione di non agevole interpretazione in fatto e in diritto”.
dal canto suo, ha censurato le sentenze in oggetto con articolate CP_8 argomentazioni che possono schematicamente essere così riassunte:
I. Primo motivo: il rapporto processuale col . Pt_1
I a. Errata affermazione di sua responsabilità. L'appellante ha intanto dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il ctu aveva dato primo rilievo soltanto all'intervento del 17.7.2008 (ovvero al secondo tra tutti gli interventi allegati dal
), non anche a quello del 31.8.2007; inoltre, ha rilevato plurime criticità della Pt_1 ctu, della quale ha chiesto il rinnovo, e sostenuto che: l'intervento di termorizotomia del
31.8.2007, effettuato oltre un anno dopo la comparsa delle problematiche dolorose del paziente e a seguito dell'inefficacia dei trattamenti conservativi, era corretto;
l'intervento del 7.11.2008 di discectomia laser percutanea era indicato dalla letteratura medica consolidata per casi quali quello del , al pari dell'intervento del 9.12.2008 di Pt_1 artrodesi, e le affermazioni contrarie del ctu erano apodittiche e prive di ogni supporto;
l'intervento di termorizotomia del 16/03/2009 non era stato preso in considerazione dal ctu;
quello del 7/06/2011 era stato giudicato espressamente non invasivo né dannoso, ciò che evidenziava l'incongruenza della contraria valutazione in ordine agli interventi del tutto analoghi precedenti;
I b: Errata valutazione del tribunale che egli non avesse compiutamente informato il paziente in ordine ad ogni atto terapeutico effettuato: lo stesso ctu aveva rilevato la prestazione del consenso;
peraltro, il paziente era onerato della prova che a fronte di una maggiore informazione la sua scelta sarebbe stata diversa, e non aveva assolto a tale onere;
I c: Errata quantificazione dei postumi e dell'invalidità temporanea asseritamente imputabili agli interventi: il tribunale non aveva considerato che il
, magazziniere con movimentazione manuale dei carichi che avevano Pt_1 determinato il sovraccarico del rachide lombare, il 23 novembre 2007 era stato licenziato dalla Simmetry S.r.l. per superamento del periodo di comporto;
dunque, il ctu prima e il giudice poi avrebbero dovuto tener conto delle gravi preesistenze;
II. Secondo motivo: il rapporto processuale con Controparte_10
Il primo giudice aveva errato nell'escludere la copertura assicurativa con CP_10 omettendo di valutare che una retroattività di soli due anni a favore dell'assicurato - a fronte di un termine quinquennale, se non addirittura decennale, previsto a favore del danneggiato per chiedere il risarcimento del danno nei confronti dell'assicurato - costituiva una clausola claims made “impura” non meritevole di tutela e concretamente illecita;
III. Terzo motivo: il rapporto processuale con Controparte_7
Era errata l'esclusione dell'efficacia della copertura assicurativa con CP_7
con la motivazione che il contratto subordinava la copertura alla duplice
[...] circostanza che la struttura sanitaria ne fosse priva nei confronti dell'assicurato e che si trovasse in stato di insolvenza, perché ciò realizzava un assetto di interessi diverso da quello astrattamente previsto dal legislatore e rimetteva la copertura ad un evento indipendente dall'assicurato (lo stato di insolvenza della struttura sanitaria) e da lui non conoscibile, peraltro destinato a non realizzarsi pressoché mai;
inoltre, il tribunale aveva erroneamente posto a fondamento della sua decisione l'edizione delle condizioni di polizza del 2010, depositata dall , ma non firmata dall'assicurato, Controparte_7 che aveva tenore diverso rispetto a quella n. 777029208773 (edizione 2009/A) firmata e depositata da lui;
IV. Quarto motivo: il rapporto processuale con la Controparte_16
Aveva errato il tribunale nell'accogliere la domanda della di accertamento nei CP_14 rapporti interni di una responsabilità esclusiva del Prof. posto che nei rapporti CP_8 interni l'obbligazione solidale si ripartisce in parti uguali (art. 1298, comma 2, c.c.) se non risulta diversamente, e nel caso di specie la responsabilità diretta e concorrente della struttura sanitaria era sancita dalla legge.
V. Quinto motivo: le spese di lite.
Infine, era errata la sua condanna alle spese di lite in favore del , in solido con Pt_1
perché non teneva conto del fatto che l'attore aveva chiesto la condanna del Prof. CP_14
e della al pagamento dell'importo complessivo di € 501.233,35 CP_8 CP_3 mentre poi la condanna effettiva era stata quantificata nel pagamento di soli € 65.298,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale e di € 18.635,39 per il risarcimento del danno patrimoniale, a fronte di una richiesta cinque volte superiore;
altrettanto era a dirsi per le spese di ctu e ctp. Parimenti, era errata la condanna in favore degli assicuratori perché, finanche in caso di conferma nel merito del difetto di copertura assicurativa, la complessità delle questioni avrebbe dovuto almeno suggerire la compensazione delle spese.
I tre giudizi di impugnazione sono stati riuniti d'ufficio (alla causa R.G. 1702/2022).
Sia sia il Prof. nei rispettivi giudizi di appello, hanno proposto istanza CP_14 CP_8 per la sospensione della esecutività delle suddette sentenze: il procedimento di inibitoria introdotto dal Prof. si è concluso con l'ordinanza del 15/12/2022 di conferma CP_8 della sospensione della provvisoria esecuzione delle sentenze impugnate già concessa inaudita altera parte con provvedimento del 28/10/2022, rispetto alle condanne in favore del ed in danno del stesso;
l'istanza di inibitoria presentata dalla Pt_1 CP_8 comparente è stata accolta, limitatamente al capo di condanna di a CP_14 CP_14 risarcire il danno in favore del , con ordinanza del 26/1/2023. Pt_1
Nel giudizio di merito si sono costituiti tutti i convenuti;
il Controparte_1 ha chiesto il rigetto di tutti gli appelli e, in ipotesi, reiterato la domanda di regresso/rivalsa ex art. 346 c.p.c., nei confronti del dr. (domanda non CP_8 esaminata e rimasta assorbita, in ragione del rigetto, in primo grado, della domanda di risarcimento svolta dal nei confronti di , per il Pt_1 Controparte_1 secondo intervento, ivi eseguito dal;
Ifca ha eccepito l'inammissibilità CP_8 dell'appello di ex art. 342 c.p.c. e comunque la sua infondatezza e anch'essa Pt_1 riproposto la domanda di manleva nei confronti del ex art. 346 c.p.c.; CP_8 [...] ha chiesto il rigetto dell'appello del e anch'essa riproposto le Parte_3 Pt_1 proprie difese e domande di manleva nei confronti di e della propria compagnia Pt_4 assicuratrice , rispetto a quanto dovesse essere condannata a Controparte_17 corrispondere in favore di parte attrice, ex art. 346 c.p.c. I tre appellanti hanno contestato le altrui impugnazioni, quanto ai capi di loro interesse, al pari degli assicuratori.
Con ordinanza in data 13.6.2023, la Corte ha disposto la rinnovazione della ctu, nominando tanto un medico-legale, la Prof. quanto un neurologo, il Prof. Persona_2
, e chiedendo loro di effettuare un'analitica disamina di ogni singolo Persona_3 intervento, specificando per ognuno di essi quale fosse lo stato preesistente del paziente e se, considerato tale stato, l'intervento fosse o non consigliato, nonché le singole conseguenze lesive.
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 6.6.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.5.2025.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. CP_ Preliminarmente va respinta l'eccezione con cui ha eccepito l'inammissibilità dell'appello di ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale formulazione Pt_1 dei motivi di impugnazione.
Invero, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha evidenziato le proprie Pt_1 doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma;
se poi ciò abbia fatto efficacemente o meno è valutazione che attiene al merito, e non all'ammissibilità, dell'appello.
3. Le responsabilità mediche per la dedotta erroneità degli interventi eseguiti: il primo e secondo motivo d'appello del , il primo motivo d'appello del Pt_1 ed il primo e terzo motivo d'appello di CP_8 CP_14
In punto di responsabilità, il tribunale con sentenza non definitiva aveva affermato:
“Tenuto conto delle risultanze istruttorie e dell'indagine eseguita dal C.T.U., dott. di Genova, può Persona_4 ritenersi accertata la responsabilità del convenuto in relazione ai danni dedotti dall'attore, pur con le CP_8 precisazioni che seguono.
Al contempo, si è stabilito che “gli altri sanitari intervenuti in tempi successivi non hanno posto in essere condotte pregiudizievoli o non diligenti. Non sono ravvisabili profili di colpa professionali”.
Non v'è motivo di disattendere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, poiché la relazione tecnica prodotta dal consulente tecnico d'ufficio – così come integrata dai chiarimenti resi nel gennaio 2021 –vanno indenni da vizi logici e metodologici, dando conto di una disamina obiettiva, meticolosa ed esaustiva del caso concreto, nonché di un'analisi scrupolosa della documentazione prodotta in giudizio.
Perché risultino perspicue le ragioni delle conclusioni, cui perverrà la presente pronuncia, è utile ripercorrere i passaggi salienti della consulenza medico – legale, che ricostruiscono ed inquadrano la condotta sanitaria, il nesso eziologico e l'evento ovvero tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità professionale.
B) Quanto alla condotta sanitaria, il c.t.u. ha rilevato: - “Il sanitario convenuto dott ha certamente commesso un errore di indicazione, optando per il trattamento CP_8 cruento in presenza di quel quadro clinico e di quella documentazione iconografica … Gli altri sanitari intervenuti in tempi successivi non hanno posto in essere condotte pregiudizievoli o non diligenti. Non sono ravvisabili profili di colpa professionali …”;
- “Il caso era di comune osservazione per un medico specialista”;
- “Il dott. non si attenne alle linee guida all'epoca presenti … se fosse intervenuta la doverosa condotta CP_8 prevista dalle linee guida non si sarebbe giunti allo stato oggi osservabile …”.
Ma non è tutto.
La condotta medica è stata contraddistinta da un ulteriore profilo di inadempienza, afferente al tema dell'acquisizione del consenso informato.
Il consenso informato, di norma, legittima il trattamento sanitario, poiché, senza di esso, l'intervento del medico è – eccettuati i casi di trattamento sanitario obbligatorio o di stato di necessità – sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente ed anche quando sia stato correttamente eseguito (cfr., ex multis, Cass. Civ., III, 27.11.2012, N.
20984 e Cass. Civ., III, 6.6.2014, N. 12830).
Secondo la definizione che ne ha dato la Corte costituzionale (vd. sentenza N. 438/2008), il consenso informato è espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e si configura come un vero e proprio diritto della persona, che trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La responsabilità del sanitario per violazione dell'obbligo del consenso informato presuppone:
- una condotta omissiva in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto;
- il verificarsi, in conseguenza dell'esecuzione del trattamento, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente.
Dopo di che, non rileva se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno.
Ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione, non sia stato messo nella condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica.
Quanto alle modalità ed ai caratteri, il consenso deve essere, innanzitutto, personale, nel senso che deve provenire dal paziente (ad esclusione evidentemente dei casi di incapacità di intendere e volere del paziente); deve, poi, essere specifico ed esplicito, oltre che reale ed effettivo, nel senso che non è consentito il consenso presunto;
ancora, nei casi in cui ciò sia possibile, deve essere anche attuale. Infine, il consenso deve essere pienamente consapevole, ossia deve essere "informato", dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico.
Sotto il profilo probatorio, si deve precisare che la prova del consenso, in caso di impossibilità di prova documentale, può essere fornita con altri mezzi.
Il consenso informato non richiede la prova scritta ad substantiam, richiede – come si è già detto – una manifestazione di volontà personale, consapevole, reale.
Quanto all'onere della prova, si deve muovere dal presupposto che, di norma, il rapporto tra il paziente ed il medico è di tipo contrattuale.
Di conseguenza, una volta che sia stata effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto, l'illustrazione delle conseguenze della terapia o dell'intervento - al fine di ottenere il necessario consenso all'esecuzione della prestazione terapeutica - costituisce un'obbligazione, il cui adempimento deve essere provato dal medico, a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente.
Nel caso di specie, alla luce degli atti e delle risultanze peritali, è emerso che l'attore non è stato dettagliatamente e puntualmente informato su tutti i trattamenti terapeutici che sono stati posti in essere, per cui non è stato messo nella condizione di poter prestare un consenso effettivamente consapevole, pieno e reale: ha stabilito il c.t.u. che “I consensi informati contenuti in cartella sono del tipo generico e su modulistica predisposta. Contengono numerose informazioni relative agli interventi sul rachide …”.
C) In ordine al nesso causale ed al danno, il perito d'ufficio ha compiuto le valutazioni che seguono:
- “A seguito del primo intervento ne è derivata una sequela-ossia una serie di interventi successivi, che ha poi condotto alle artrodesi … vi è stato per certo un danno anatomico dovuto alla molteplicità degli atti invasivi”;
- “Se fosse intervenuta la doverosa condotta prevista dalle linee guida non si sarebbe giunti allo stato oggi osservabile”;
- “… Il peggioramento è chiaramente dimostrato in immagini e attraverso la sequenza di interventi che i ha CP_33 effettuato …”;
- “È ovvio che i non fosse sano perché, diversamente interpretando, non si sarebbe rivolto ai sanitari. Non Pt_1 trattasi di danno differenziale iatrogeno in quanto i , da lombalgico in assenza di ernia, divenne portatore di Pt_1 ernia e, in tempo successivo, di instabilità vertebrale meritevole di artrodesi … l'ernia compare in immagini solo dopo l'intervento, a un mese circa di distanza … i non era affetto, in antecedenza all'intervento del novembre, da Pt_1 ernia discale. A seguito di questo intervento una ulteriore, immediata, comparsa di ernia discale …”;
- “… il caso, ben lungi dall'aver avuto una evoluzione lineare, è stato connotato da numerosi eventi che hanno condotto più volte i in Sala Operatoria per patologie di volta in volta più gravi di quella con la quale cominciò l'iter …”. Pt_1 D) Su tali presupposti, deve ritenersi acclarato che, nell'occasione, è stata posta in essere, dal dott. una CP_8 condotta sanitaria impropria, non conforme alle leges artis e non scusabile, avendo il c.t.u. chiarito, tra l'altro, che trattavasi di un caso “di comune osservazione per un medico specialista” [...]
. In tema di responsabilità civile derivante da attività medica, l'attore deve provare l'esistenza del contratto o il contatto sociale, l'insorgenza della patologia ed allegare un inadempimento qualificato del sanitario astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando a carico del medico o della struttura sanitaria la prova che tale inadempimento non si sia verificato ovvero che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essere mosso o che, pur essendovi stato un inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (cfr. Cass. Civ., III, 20.10.2014, N. 22222; Cass. Civ., III, 30.9.2014, N. 20547; Cass. Civ., III, 12.12.2013,
N. 27855).
Nel caso di specie, siffatto onere probatorio non è stato assolto dal convenuto né dalla CP_8 Controparte_16 per cui l'uno e l'altra devono rispondere dei danni patiti dall'attore”.
[...]
Con la sentenza definitiva, nello stabilire se e in che misura gli assicuratori dovessero tenere gli assicurati e indenni dalle conseguenze di tali responsabilità, il CP_8 CP_14 tribunale in ordine alla responsabilità sanitaria ha aggiunto le seguenti precisazioni:
“Conclusivamente, alla base della condanna solidale pronunciata nei confronti di vi sono le decisive CP_16 considerazioni che:
- il primo intervento (eseguito presso è stato frutto di un errore di indicazione, il che vuol dire che CP_16 quell'intervento non doveva essere eseguito;
- poi, a partire dal terzo intervento (anch'esso eseguito presso al pari del primo e del quarto), si è CP_16 instaurato quel quadro patologico che il CTU ha accertato e valutato e che è stato riportato e descritto nella sentenza non definitiva (“… i non era affetto, in antecedenza all'intervento del novembre, da ernia discale. A seguito di Pt_1 questo intervento una ulteriore, immediata, comparsa di ernia discale …”);
- il primo, il terzo ed il quarto sono, in definitiva, gli interventi chirurgici che, secondo l'impianto valutativo del CTU, sono alla base del pregiudizio accertato e liquidato con la sentenza non definitiva;
- al secondo intervento non si fa alcuna specifica menzione nella CTU e ad esso non si attribuisce alcuno specifico rilievo;
- il quinto ed il sesto intervento vanno esclusi dalla serie causale che ha condotto alla causazione del danno, avendo il
CTU affermato, a proposito del quinto, che “In data 17.11.18, sono pervenute note da parte dei dott.r Per_5 Per_6 che sostanzialmente affermano <<… pertanto non vi sono elementi di censura nell'operato dei sanitari e dell
[...]
. Si concorda con l'assenza di colpe a carico della citata casa di cur ”; Controparte_34 Parte_2 - a proposito del sesto intervento, nell'elaborato del CTU si legge che “In data 07.11.18 sono pervenute note da parte della dott CT di parte resistente . In risposta alle stesse, non si può che concordare con Persona_7 CP_10 quanto descritto e, in particolare: “l'intervento del 6-7 giugno 2011, è stato del tutto marginale, non invasivo e non ha procurato danni. Peraltro tale intervento non è neppure citato nella richiesta risarcitoria”;
- ed ancora, con riferimento allo stesso intervento, si legge che “Come descritto dal dott e, utilizzando le sue CP_35 parole <<… e, pertanto, logicamente, anch … relativamente a tale intervento, devesi ritenere del tutto estranea CP_4 alla vicenda per cui è causa>>. Tale affermazione si deve necessariamente condividere”;
- infine, “… Gli altri sanitari intervenuti in tempi successivi non hanno posto in essere condotte pregiudizievoli o non diligenti. Non sono ravvisabili profili di colpa professionali …” (vd. CTU).
Quanto argomentato dal tribunale è censurato nei tre atti d'impugnazione, non tanto per le astratte premesse in diritto, quanto in fatto, avendo tutti gli appellanti, ciascuno per il proprio verso, sostanzialmente lamentato che il primo giudice avesse recepito acriticamente affermazioni errate e comunque immotivate del ctu dott. Per_4
Questa Corte, in considerazione del fatto che la consulenza svolta in primo grado - peraltro da un ortopedico (anziché da un neurologo e da un medico legale) - appariva scarsamente supportata sotto il profilo fattuale e tecnico-scientifico, ha già scrutinato positivamente tale censura, tanto che ha preliminarmente disposto la rinnovazione della ctu, nominando consulenti la Prof. medico legale, ed il Prof. Persona_2 [...]
, neurologo, che, contrariamente al perito del primo grado, hanno Per_3 schematicamente distinto intervento per intervento il profilo della idoneità della scelta terapeutica, della corretta esecuzione del trattamento, della completezza dell'informazione e del relativo consenso, nonché delle conseguenze sulla salute del paziente, replicando altresì compiutamente ad ogni rilievo dei ccttpp, tanto del Pt_1 quanto del e di - ciò che comporta il rigetto delle istanze di chiamata CP_8 CP_14 dei ccttuu a chiarimenti (avendo appunto i consulenti già risposto compiutamente ed in modo convincente alle note critiche dei ccttpp).
In particolare, il Collegio peritale è giunto alla conclusione che la limitazione dei movimenti e una quota rilevante del peggioramento della sintomatologia del paziente non dipendono dagli interventi eseguiti, bensì dall'inarrestabile progressione della malattia da cui era, ed è tuttora, affetto il sig. . Pt_1
Inoltre, hanno efficacemente spiegato che, contrariamente a quanto ipotizzato dal ctu di primo grado, ma senza adeguata motivazione, gli interventi effettuati erano adeguati alla patologia di cui soffriva il paziente, e non vi era stato alcun errore d'indicazione né in relazione alle termorizotomie né in relazione alle discectomie ed alla stabilizzazione (evidenziando soltanto una colpa del Prof. Marchetti in relazione al quarto intervento, non però per ciò che aveva fatto, ma semmai per ciò che aveva omesso, ovvero la foraminotomia anche a sinistra, come s'andrà ad illustrare).
Nello specifico, i ccttuu hanno premesso che: “Il giorno 18/04/2007 il sig.
[...]
, nato il [...], effettuava una RM della colonna cervicale che Parte_1 evidenziava la “presenza di una sporgenza discale posteriore in particolare in sede C6-C7 con riduzione di ampiezza degli spazi epidurali ventrali senza tuttavia significative impronte sulla superficie affrontata midollare né segni di conflitto disco-radicolare”.
Si rivolgeva quindi al dott. che gli prescriveva l'esecuzione di una CP_8 elettromiografia degli arti superiori, risultata nella norma, e l'esecuzione di un intervento chirurgico.
Il paziente veniva quindi ricoverato nella casa di cura in data 31/08/2007, CP_16 con una diagnosi di “sindrome da intrappolamento branca mediale zona posteriore nervo zigoapofisario C5-C6-C7-T1 bilat e nervo piccolo occipitale sinistro”. L'anamnesi patologica, raccolta in tale sede, evidenziava cervicalgia, cefalea e brachialgia sinistra da un anno, con difficoltà alla flesso-estensione e rotazione del collo dopo postura coatta prolungata;
veniva inoltre eseguito un esame obiettivo che evidenziava rigidità del rachide cervicale con limitazione del range di movimento, dolorabilità viva su C5-C6-C7, ipostenia deltoidea e del tricipite brachiale a sinistra.
Il giorno stesso il paziente era sottoposto dal dott. a intervento di CP_8 termorizotomia con radiofrequenza della branca mediale del ramo posteriore nervo zigoapofisale C5-C6, C6-C7 e C7-T1 bilaterale e nervo piccolo occipitale sinistro.
Il giorno 03/06/2008 il sig. eseguiva RX, RM e RX con prove dinamiche del Pt_1 rachide lombo-sacrale presso l'Istituto L'esame RX dimostrava minime CP_16 irregolarità artrosiche sui contorni somatici delle vertebre lombari, parziale lombarizzazione del I metamero sacrale e una discopatia degenerativa L5-S1; la RM invece evidenziava nodi di Schmorl e microangiomi ossei nelle vertebre lombari, parziale lombizzazione di S1, protrusione circonferenziale del disco L5-S1 con impronta sul sacco durale e tasche radicolari a livello dei canali di coniugazione (soprattutto a destra).
In data 17/07/2008 veniva ricoverato presso la di Arezzo e Controparte_26 il giorno successivo veniva sottoposto, ancora dal dott. a intervento di CP_8
“Termorizotomia con radiofrequenza pulsata... branca mediale ramo posteriore primario nervo zigoapofisale L4-L5, L5-S1, S1-S2... da intrappolamento cronico” e dimesso con diagnosi di “Radicolite zigoapofisale sacroiliaca dx”.
Il 12/09/2008 venivano eseguiti RM e TC del rachide lombo-sacrale che evidenziavano reperti sovrapponibili agli esami precedenti, con l'eccezione di una moderata riduzione della protrusione discale L5-S1. Poiché il sig. soffriva di lombosciatalgia destra, Pt_1 il dott. proponeva un ricovero presso la casa di cura e il giorno CP_8 CP_16
07/11/2008 sottoponeva il paziente a una discectomia laser percutanea L5-S1 destra.
Dopo tale intervento i sintomi del paziente peggioravano, con la comparsa di lombalgia ingravescente e sciatalgia bilaterale (maggiore a destra) che impedivano al sig. Pt_1 lo svolgimento delle normali attività quotidiane. Il 05/12/2008 veniva eseguita una nuova
RM che mostrava una ernia discale L5-S1 laminare centrale e paramediana destra, recidivata dopo l'intervento chirurgico precedente.
Il dott. programmava quindi un nuovo ricovero presso la CP_8 Controparte_16 con diagnosi di “microinstabilità L5-S1 bilaterale con stenosi foraminale L5-S1
[...] destra” e il 09/12/2008 sottoponeva il paziente a una “stabilizzazione vertebrale L5-S1 con placca e viti e foraminotomia dx”.
Nei mesi successivi si assisteva ad una recidiva dei dolori lombari, per cui il sig. Pt_1 si rivolgeva nuovamente al dott. il quale disponeva un ricovero presso la casa CP_8 di cura in data 18/03/2009 con la diagnosi di “sindrome da intrappolamento Parte_2 ramo primitivo post. Nervo zigoapofisale L4-L5 bilaterale” e lo sottoponeva ad un nuovo intervento chirurgico, il cui verbale operatorio risulta illeggibile.
Il 20/05/2011 il paziente eseguiva TC, RM e RX del rachide lombosacrale, che evidenziavano come unico reperto patologico di nuova comparsa una modesta protrusione circonferenziale del disco L4-L5. Il 07/06/2011 il dott. decideva per CP_8 il ricovero del sig. presso la Casa di Cura Villa LL e NI per “radicolite Pt_1 sacroliaca lombosacrale bilaterale” allo scopo di effettuare un intervento di termorizotomia della branca mediale del ramo posteriore primario del nervo L4-L5 e branca laterale ramo posteriore primario del nervo S1-S2 bilaterale.
In data 26/07/2011 il sig. si sottoponeva a RX e TC del rachide lombo-sacrale Pt_1 presso l'istituto che mostravano modeste protrusioni circonferenziali dei CP_16 dischi L3-L4, L4-L5 e L5-S1. Una elettromiografia del 09/11/2011 degli arti interiori dimostrava moderata sofferenza radicolare L4-L5-S1 bilaterale, più evidente a sinistra.
Il paziente si rivolgeva ad un altro specialista, dott. il quale Parte_4 disponeva un ricovero presso la in data 23/11/2011 con Controparte_36 diagnosi di “failed back L4-L5 in stabilizzazione” e il giorno successivo eseguiva intervento di “Decompressione, laminectomia, foraminotomia bilaterale e artrodesi ossea”.
Il 28/12/2011 il eseguiva una nuova RX del rachide lombo-sacrale che Pt_1 evidenziava un regolare allineamento metamerico”.
Dunque, si deve intanto sottolineare come l'indagine peritale in appello smentisca la premessa del (ribadita anche negli scritti conclusivi di questo grado) che egli, Pt_1 prima del 2007, fosse solo affetto da una “lieve cervicalgia”. I ccttuu hanno poi preso in esame i singoli interventi:
“I. Termorizotomia con radiofrequenza della branca mediale del ramo posteriore nervo zigoapofisale C5-C6, C6-C7 e C7-T1 bilaterale e nervo piccolo occipitale sinistro, eseguito in data 31/8/07 presso dal dott. CP_16
CP_8
L'ablazione a radiofrequenza, chiamata anche rizotomia, è una procedura minimamente invasiva che utilizza il calore per ridurre o fermare la trasmissione del dolore. Le onde radiofrequenza ablano, o in altri termini "bruciano", il nervo che sta causando il dolore, impedendo la trasmissione dei segnali di dolore al cervello. Questa procedura è comunemente usata per trattare il dolore cronico e condizioni come l'artrite della colonna vertebrale, la spondilosi o la sacroileite. La termorizotomia, sia per il rachide cervicale che per il rachide lombare, è quindi un trattamento sintomatico, poiché mira alla eliminazione della trasmissione del dolore senza curare le cause primarie del dolore. Le patologie di base responsabili del dolore, come l'artrite e/o la spondilosi vertebrale, non subiscono modifiche dal trattamento.
L'ablazione del nervo a radiofrequenza è una procedura relativamente sicura con un rischio minimo di complicanze. Le complicanze riportate in letteratura includono: aumento temporaneo del dolore ai nervi, neurite, neuroma, intorpidimento localizzato, infezione e mancanza di sollievo dal dolore nel 30-35% dei pazienti.
All'epoca dei fatti non esistevano linee guida nazionali relative alla patologia degenerativa cervicale. Per determinare quali fossero le buone pratiche cliniche si farà quindi riferimento alla letteratura scientifica relativa all'epoca dei fatti, con particolare riferimento alle maggiori review e casistiche più numerose1, 2, 3, 4, 5, 6. La letteratura dell'epoca è sostanzialmente concorde nel riportare che esistano solamente evidenze moderate che la termorizotomia con radiofrequenza pulsatile sia efficace nell'ottenere una riduzione della sintomatologia algica a breve ed a lungo termine. I principali criteri di inclusione sono: sintomatologia algica refrattaria a terapie convenzionali;
possibilità di procrastinare o non indicazione a trattamenti più invasivi;
assenza di fattori di rischio, quali trattamenti farmacologici antitrombotici, che determinino un rapporto rischio/benefici non accettabile.
Il paziente prima dell'intervento riferiva un quadro caratterizzato da “…cervicalgia, cefalea e brachialgia sinistra da un anno, con difficoltà alla flesso-estensione e rotazione del collo dopo postura coatta prolungata…”. Dall'esame obiettivo effettuato dal dott. si evince una obiettività caratterizzata da “…rigidità del rachide cervicale con CP_8 limitazione del range di movimento, dolorabilità viva su C5-C6-C7, marcata ipostenia deltoidea sinistra;
ipostenia su C7 su tricipite brachiale;
ROT validi…”. La RM del
18/04/2007 mostrava “…cervicoartrosi…uncoartrosi…C5-C6 e C6-C7 che riduce l'ampiezza del canale vertebrale…sporgenza discale posteriore in particolare…C6-C7 che riduce l'ampiezza …non provocando tuttavia significative impronte sulla superficie affrontata midollare né segni di conflitto disco-radicolare…”.
Il caso di specie, soddisfacendo i criteri stabiliti dagli studi sopra discussi, rientra nei candidati alla termorizotomia. Il consenso informato a tale intervento risulta correttamente e completamente compilato in tutte le sue parti. In particolare, sono indicate le più frequenti complicanze dell'intervento e la possibilità di fallimento dell'intervento con persistenza dei sintomi: “infezione, sanguinamento, radicolite, ipo/diestesia arti superiori e parestesie arti superiori, persistenza sintomi, nevralgia occipitale, percentuale di successo 70-75%”.
La cartella clinica risulta correttamente compilata. Sono riportati il motivo del ricovero del paziente, l'esame obiettivo dello stesso, l'anamnesi patologica remota e prossima, il verbale operatorio, gli esami diagnostici effettuati e i farmaci somministrati.
In conclusione, non si ravvedono in questa fase errori o omissioni da parte dei sanitari che hanno avuto in cura il sig. . Pt_1
II. Termorizotomia con radiofrequenza pulsata della branca mediale ramo posteriore primario nervo zigoapofisale L4-L5, L5-S1, S1-S2, eseguita in data
17/07/2008 presso la di Arezzo dal dott. Controparte_26 CP_8
L'intervento chirurgico in esame è analogo a quello analizzato al punto precedente, ma è stato eseguito su un nervo differente. Tutte le considerazioni già espresse sulle caratteristiche, possibili complicanze e obiettivi dell'intervento, pertanto, possono essere applicate anche a questo secondo intervento chirurgico.
Prima dell'intervento il paziente riferiva una soggettività caratterizzata da “…lombalgia…”
e all'esame obiettivo mostrava “… AI e WA assenti bilat, dolorabilità +++ in sacroiliacadx;
bending test +++; ROT ipovalidi su S1 dx, dolorabilità rachide lombo- sacrale in iperestensione ++++” con un quadro radiologico di “…minime irregolarità artrosiche, lombarizzazione…nodi di Schmorl…protrusione circonferenziale del disco L5-
S1...”, evidenziando quindi la presenza di una ernia discale. Il dott. poneva CP_8 diagnosi di “…Radicolite zigoapofisale sacroiliaca dx…”. Per radicolite si intende una patologia che determina una irritazione o compressione di una radice nervosa che può determinare dolore, debolezza muscolare o perdita di sensibilità all'area innervata da tale radice. Una delle cause più comuni di radicolite è l'ernia del disco intervertebrale. Tale patologia è una protrusione del disco intervertebrale nel canale spinale, che può comprimere le radici spinali adiacenti ad essa determinando i sintomi sopra discussi.
L'ernia del disco è una patologia cronica, la cui storia naturale spesso vede un peggioramento dei sintomi col passare degli anni. In considerazione del quadro radiologico, che mostra una ernia L5-S1, e della sintomatologia del , tipica di un interessamento nervoso, la diagnosi del dott. Pt_1 può considerarsi corretta. CP_8
L'intervento di termorizotomia rappresenta, anche in questo caso, un trattamento minimamente invasivo in grado di controllare il dolore senza agire sulle sue cause. Il trattamento di tali cause, ossia dell'ernia, consisterebbe invece di un intervento chirurgico invasivo, con costi, tempi di recupero e potenziali complicanze ben maggiori.
La termorizotomia in esame può essere quindi considerata una scelta appropriata, nell'ottica di evitare di ricorrere a interventi invasivi con potenziali complicanze più gravi.
Il consenso informato all'intervento eseguito risulta correttamente e completamente compilato in tutte le sue parti. Tra le possibili complicanze dell'intervento vengono elencate: “infezione, sanguinamento, stupor, ipo/diestesia arti inferiori, parestesie arti inferiori”.
Nella cartella clinica sono riportati il motivo del ricovero del paziente, l'esame obiettivo dello stesso, l'anamnesi patologica remota e prossima, il verbale operatorio, gli esami diagnostici effettuati e i farmaci somministrati. Può quindi considerarsi correttamente compilata.
Non si ravvedono in questa fase errori a carico dei sanitari che hanno avuto in cura il
. Pt_1
III. Discectomia laser percutanea L5-S1 destra eseguita in data 07/11/2008 presso la dal dott. Controparte_16 CP_8
A distanza di 4 mesi dall'intervento precedente, il paziente viene ricoverato lamentando
“… episodi ricorrenti di lombosciatalgia dx da 6 mesi funzionale alla stazione seduta e dopo prolungata stazione eretta…”. L'esame obiettivo eseguito al momento del ricovero descrive: “… GU ++ a dx a 70; LE ++++ a dx;
ipostenia sn tricipite e sn ELA,
ECD dx, lieve iporiflessia sn…, dolorabilità in iperestensione su L5-S1 bilat, lieve disestesia su polpaccio e gluteo a dx…”. Dall'esame RM del 12/09/2008 si evince: “... Il disco L5-S1 degenerato e ridotto di spessore. Presenta un'ampia protrusione circonferenziale ed impronta sia sacco durale anteriormente che entrambe le tasche radicolari, reperto un po' più evidente a destra. La protrusione discale risulta moderatamente ridotta rispetto al controllo precedente. Tutti gli altri reperti disco- vertebrali sono invariati”.
Il sig. presentava quindi ancora una importante sintomatologia dolorosa. Pt_1
Apparivano inoltre segni nella clinica del paziente un interessamento più esteso e bilaterale (rispetto alla situazione precedente che mostrava unicamente un interessamento a destra) con “…ipostenia sinistra tricipite e sinistra ELA, lieve iporiflessia sinistra, dolorabilità in iperestensione su L5-S1 bilaterale….” Visto il fallimento della termorizotomia nel controllare il dolore, il dott. optava per un intervento più CP_8 invasivo, la “…discectomia laser percutanea L5-S1 destra…”.
La discectomia è un intervento chirurgico che prevede l'asportazione di parte di un disco intervertebrale erniato allo scopo di alleviare la compressione delle radici nervose adiacenti, e quindi i sintomi dolorosi e deficit nervosi. Tra le complicanze più comuni della discectommia si possono ricordare il sanguinamento o infezione della ferita chirurgica, la perdita di liquor e la lesione di vasi sanguigni o nervosi vicino all'area operata.
Le linee guida per l'appropriatezza della diagnosi e del trattamento chirurgico dell'ernia del disco lombare sintomatica del 20057 indicano che l'intervento chirurgico è indicato nei casi in cui vi sia congruità tra:
• sintomatologia riferita dal paziente (irradiazione dermatomerica del dolore e delle parestesie)
• quadro clinico obiettivo (test clinici e riflessi per la radice corrispondente)
• diagnosi strumentale (radiologica ed eventualmente neurofisiologica) che conferma il livello di interessamento discale
Nel caso di specie c'è congruità tra la sintomatologia riferita dal paziente e l'esame obiettivo, che indicano entrambi un interessamento della radice L5 di destra. Tuttavia, è solo parziale la corrispondenza con il dato strumentale. Difatti, seppure venga individuata Pa una discopatia L5, la non descrive un conflitto disco-radicolare che renderebbe ragione dell'infiammazione del nervo;
inoltre, viene descritta una diminuzione volumetrica dell'ernia L5 rispetto al precedente esame di imaging. Le linee guida, però, non riportano controindicazioni assolute all'esecuzione dell'intervento, lasciando ampio margine alla discrezionalità del singolo medico.
Nel caso di specie la scelta di limitare la chirurgia al lato destro del rachide è coerente con un tentativo di minimizzare l'invasività dell'intervento e quindi le possibili complicanze, nella speranza che la riduzione di volume del disco fosse sufficiente a risolvere l'interessamento radicolare bilaterale.
In conclusione, la mancanza di controindicazioni assolute, insieme al persistere della sintomatologia non responsiva a trattamenti conservativi o micro-invasivi, rende la scelta di ricorrere alla chirurgia congrua alla situazione del paziente. L'entità contenuta della sintomatologia a sinistra rende accettabile, nell'ottica di ridurre al minimo l'invasività della terapia, la scelta di limitare la discetomia al lato destro.
Il consenso informato a tale intervento chirurgico risulta correttamente compilato.
Vengono indicate, quali principali complicanze. “recidiva, discite, spondilite, peggioramento sintomi, stupor neuro-muscolare". Viene indicata una percentuale di successo del 70% e viene indicato che, in caso di insuccesso dell'intervento chirurgico, è indicato un intervento di artrodesi. La cartella clinica risulta compilata in modo completo. IV. Stabilizzazione vertebrale L5-S1 con placca e viti e foraminotomia dx eseguita in data 09/12/2008 presso la dal dott. Controparte_16
CP_8
A circa un mese dal precedente intervento, il paziente riferiva: “…lombalgia ingravescente associata a sciatalgia bilaterale (soprattutto a dx) e vivo mal di schiena dopo stazione eretta che impedisce al paziente di svolgere normali attività …”. L'esame obiettivo effettuato in occasione del ricovero descrive: “…lasegue +- bilat a 80; vailleux
+++ bilat, dolorabilità marcata su L5-S1 bilat in iperestensione…”. La RM del 05/12/2008 mostrava “… ernia discale laminare recidiva centrale e paramediana destra che impronta parzialmente il sacco durale iperintenso nella sequenza T2 dipendente, reperto che indica una recente insorgenza della recidiva erniaria…”. Venivano inoltre diagnosticate microinstabilità L5-S1 e stenosi foraminale destra L5-S1.
Si assiste a un aggravamento della sintomatologia algica sia per quanto riguarda
l'intensità, caratterizzata da un “…vivo mal di schiena dopo stazione eretta che impedisce al paziente di svolgere normali attività…” rispetto alla precedente lombalgia con limitazione “…funzionale alla stazione seduta e dopo prolungata stazione eretta…”, sia per quanto riguarda l'estensione caratterizzata da una “…lombalgia ingravescente associata a sciatalgia bilaterale (soprattutto a dx)...” rispetto alla precedente “… lombosciatalgia dx…”, un “…lasegue +- bilaterale a 80…” rispetto al precedente “… GU ++ a dx a
70…” e “…LL +++ bilaterali…” rispetto ai precedenti “…LE ++++ a dx…”.
Rimane invariato il rilievo clinico di “…dolorabilità marcata su L5-S1 bilat in iperestensione…” e non vi è alcuna menzione dei deficit motori e sensitivi presenti prima del precedente intervento.
Di fronte a questo peggioramento, Il dott. decideva per l'esecuzione di un CP_8 intervento di stabilizzazione vertebrale L5-S1 con foraminotomia L5-S1 destra.
La stabilizzazione vertebrale con placche e viti prevede l'utilizzo di mezzi di sintesi per assicurare un corretto posizionamento di una o più vertebre, correggendo sia alterazioni vertebrali che possono derivare da fratture o malformazioni congenite (es. scoliosi), sia la compressione delle radici nervose impedendo che un disco venga eccessivamente sollecitato e quindi sviluppi un'ernia. Questi mezzi di sintesi, ossia le placche e viti, vengono posizionati sulle vertebre e la loro tenuta viene assicurata dalla formazione di un callo osseo in seguito all'intervento. Sebbene i mezzi di sintesi e il callo osseo garantiscano che le vertebre interessate dall'operazione vengano mantenute nella posizione corretta, la struttura che deriva dall'operazione chirurgica è rigida, per cui la mobilità della colonna vertebrale nel distretto operato risulterà limitata. Questa rigidità rende condivisibile la scelta di procrastinare tale procedura, preferendo prima tecniche mininvasive con maggiore rispetto ed integrità della anatomia del paziente. Nel caso di specie, il fallimento di tutte le precedenti terapie applicate per controllare i sintomi (terapia conservativa, microinvasiva con termorizotomia, invasiva con discectomia) può rendere ragione della scelta di ricorrere alla stabilizzazione vertebrale.
All'epoca dei fatti la letteratura non forniva elementi assoluti, misurabili e quantificabili riguardo la diagnosi di microinstabilità, argomento tutt'ora oggetto di dibattito scientifico.
Per le conoscenze dell'epoca dei fatti, quindi, si può concordare con la strategia chirurgica adottata con una progressione della invasività.
Il dott. eseguiva, in concomitanza con la stabilizzazione vertebrale, una CP_8 foraminotomia destra. La foraminotomia è un intervento chirurgico che consiste nell'allargamento dei forami di coniugazione, ossia dei fori da cui fuoriescono le radici nervose. Essa può essere eseguita come singolo intervento o, più solitamente, a completare un intervento chirurgico di erniectomia, discectomia o stabilizzazione vertebrale. Quando si ravvede la necessità di ridurre ulteriormente la compressione della radice nervosa, oltre alla rimozione dell'ernia e/o del disco o alla fissazione vertebrale, si procede alla foraminotomia.
Questa tecnica rappresenta una opzione correlata alla condizione patologica del paziente
e non un obbligo della tecnica chirurgica della fissazione vertebrale. Se quindi nel caso di specie è stata scelta la fissazione vertebrale quale atto terapeutico per il trattamento della ritenuta microinstabilità data dalla recidiva erniaria, e se quindi è stata adottata
l'opzione di allargare il forame di coniugazione destro, che ha l'unico scopo di ridurre la compressione radicolare migliorando così la sofferenza radicolare destra, mal si comprende a questo punto perché non si è voluto agire anche sulla sofferenza radicolare controlaterale a sinistra, già presente, come illustrato, nel corredo sintomatologico del precedente intervento ed ulteriormente aggravatosi nella presentazione clinica di questo intervento La tecnica chirurgica della stabilizzazione vertebrale prevede, di per sè,
l'accesso alle lamine, ai legamenti gialli e alle strutture articolari, potendo così raggiungere i forami di coniugazione bilateralmente senza dover cruentare ulteriori strutture. Per tale motivo, l'esecuzione della foraminotomia non comporta in questo caso una maggiore invasività chirurgica.
Immediatamente in seguito all'intervento veniva rilevato un errato posizionamento della vite peduncolare S1 sinistra, giudicata in posizione laterale. Veniva quindi eseguito un nuovo intervento chirurgico allo scopo di riposizionare correttamente la vite. Questo errato posizionamento della vite si è un evento prevedibile in questo intervento chirurgico, ma non prevenibile. Non può essere quindi considerato un errore da parte dei sanitari che eseguirono l'intervento chirurgico. Si precisa, in ogni caso, che grazie al corretto riposizionamento della vite il paziente non ha subito né è affetto al momento da alcun sintomo o segno riconducibile all'errato posizionamento iniziale. Infatti, un eventuale danno anatomico della radice causato dal mal posizionamento della vite avrebbe portato un peggioramento immediato già al risveglio del paziente, evento che non si è verificato.
Tuttavia, mal si comprende perché la foraminotomia sia stata eseguita solo a destra e non bilateralmente. Difatti, il paziente presentava segni e sintomi di sofferenza radicolare controlaterale a sinistra, già presente, nel corredo sintomatologico del precedente intervento ed ulteriormente aggravatosi nella presentazione clinica di questo intervento, rendendo prevedibile che la malattia sarebbe evoluta fino a richiedere, in brevi tempi, una foraminotomia anche a sinistra. Considerando che la tecnica chirurgica della stabilizzazione vertebrale permette, senza ulteriori cruentazioni, di accedere a entrambi i forami di coniugazione, riteniamo che l'esecuzione della foraminotomia bilaterale sarebbe stata appropriata nel caso di specie.
Per tale ragione non riteniamo che l'intervento sia stato eseguito secondo le buone pratiche cliniche dell'epoca. Trattandosi di una patologia comune, senza comorbidità o altre situazioni in grado di complicare il quadro clinico, non riteniamo che il caso presentasse una complessità tale da scusare l'errore commesso.
Il consenso informato all'intervento risulta compilato in modo corretto e completo. Tra le possibili complicanze vengono indicate: “infezione, sanguinamento, mal posizionamento di viti, peggioramento sintomi, rottura viti”. La cartella clinica risulta compilata correttamente.
V. Termorizotomia del nervo zigoapofisale L4-L5 bilaterale eseguito in data
18/03/2009 presso la dal dott. Controparte_3 CP_8
Il paziente, tre mesi dopo il precedente intervento, riportava “recrudescenza di dolori lombari da qualche mese senza irradiazione agli arti inferiori. Riferisce limitazione funzionale antalgica a carico del rachide nei movimenti del tronco”. All'esame obiettivo veniva rilevata dolorabilità alla pressione su L4-L5 e test di GU positivo bilateralmente.
Tali sintomi indirizzavano il dott. verso una diagnosi di “sindrome da CP_8 intrappolamento ramo primitivo post. Nervo zigoapofiseale L4-L5 bilaterale”, per la quale eseguiva un intervento di termorizotomia del nervo zigoapofisale L4-L5 bilaterale.
Nel caso di specie, il fatto che il paziente avesse già subito un analogo intervento otto mesi prima, senza risoluzione dei sintomi, seguito da interventi più invasivi nel periodo intercorso per il persistere della stessa sintomatologia di lombalgia rappresenta un fattore prognostico negativo circa il successo dell'intervento chirurgico. Sebbene questo non sia una controindicazione assoluta, ma solo relativa, all'esecuzione di una nuova termorizotomia, la scarsa possibilità di successo avrebbe dovuto trasparire anche dal consenso informato compilato dal paziente. Quindi, pur potendo considerare l'intervento appropriato secondo le buone pratiche cliniche dell'epoca, il consenso informato non è completo nel caso di specie. Riguardo la correttezza della compilazione della cartella clinica, si segnala la completa illeggibilità del verbale dell'intervento eseguito.
VI. Termorizotomia con radiofrequenza della branca mediale ramo posteriore primario nervo L4, L5 e branca laterale ramo posteriore primario nervo S1, S2 bilaterale eseguito in data 07/06/2011 presso la Casa di Cura Villa LL e
NI dal dott. CP_8
Dopo più di due anni dai precedenti interventi, il paziente presentava “lombalgia cronica
... dolorabilità sacroiliaca bilaterale all'assunzione della stazione eretta da seduta e/o sdraiato” e l'esame obiettivo mostrava “lasegue +- bilat, dolorabilità sacroiliaca bilaterale, ROT ipovalidi simmetrici;
ipostenia al tricipite surale bilaterale;
bending + bilaterale”. La RM del 20/05/2011 mostrava “disco L5-S1 è degenerato e ridotto di spessore ma non si osservano nè ernie nè protrusioni. Nodi di Schmorl sulle limitanti somatiche vertebrali contrapposte. Note di disidratazione del disco L4-L5 che presenta una modesta protrusione circonferenziale”. Si assisteva quindi ad un peggioramento della situazione del disco L4-L5 che appariva protruso per tutta la sua circonferenza, mentre il Pa disco L5-S1 era sostanzialmente invariato rispetto alla del 23/10/2009 (da cui si trae
“... viti metalliche transpeduncolari nei metameri L5 ed S1. Il disco intervertebrale corrispondente è degenerato e assottigliato: attualmente non sono rilevabili in questa sede ernie nè protrusioni discali”). Di fronte a questo quadro radiologico, e in considerazione dei sintomi riportati dal , il dott. decideva per Pt_1 CP_8
l'esecuzione di una nuova termorizotomia bilaterale.
Riteniamo che per questo intervento valgano le medesime considerazioni espresse riguardo al precedente: sebbene la scelta sia comprensibile nell'ottica di minimizzare
l'invasività della terapia, doveva essere ben chiara al paziente la scarsa probabilità di successo, che invece non viene menzionata nel consenso informato firmato dal . Pt_1
Nello specifico, le uniche complicanze specifiche all'intervento leggibili nel modulo di consenso sono “infezione, stupor muscolare”. La cartella clinica è per il resto correttamente compilata.
A tal proposito, i CCTTUU ricordano che in nessuno dei due interventi citati il consenso informato firmato dal paziente esplica chiaramente le scarse probabilità di successo. Non riteniamo quindi condivisibile l'affermazione dei CCTTPP che il sig. abbia Pt_1 espresso il consenso in maniera informata. Né può, a nostro parere, essere chiamato a scusante il fatto che il sig. avesse eseguito altri interventi di rizotomia in Pt_1 precedenza, poiché il modificarsi delle condizioni cliniche del paziente nel tempo aveva determinato una diminuzione delle probabilità di successo degli interventi, di cui non risulta dalla documentazione esaminata che il paziente sia stato informato.
VII. Laminotomia bilaterale L4/L5, foraminotomia estesa, artrodesi ossea con barre/viti eseguita in data 23/11/2011 presso la Controparte_36 dal dr.
[...] Parte_4
A soli tre mesi dal precedente intervento, il sig. doveva essere nuovamente Pt_1 ricoverato per “persistenza di lombalgia sinistra” e “GU + 30° a sinistra, difficoltà alla postura eretta, ipostenia L5 sinistra”. L'imaging più recente, la TC del 26/07/2011, non mostrava sostanziali differenze rispetto al 20/05/2011.
Visto il fallimento della rizotomia nel controllare i sintomi, il dott. decideva per Pt_4
l'esecuzione di un intervento più invasivo ma con maggiori possibilità di successo, ossia una stabilizzazione vertebrale L4-L5 con foraminotomia. Questo intervento è analogo a quello eseguito dal dott. il 09/12/2008 sulle vertebre L5-S1, per cui si rimanda CP_8 al relativo paragrafo per le caratteristiche generali dell'intervento, le sue indicazioni e possibili complicanze.
Anche in questo caso, concordiamo sulla indicazione all'intervento visto il persistere della sintomatologia non controllato dagli interventi micro-invasivi. Si sottolinea come il dott.
interpretando correttamente la bilateralità della sofferenza radicolare del Pt_4 paziente, abbia eseguito, al contrario del dott. una foraminotomia bilaterale. CP_8
Non vi sono quindi elementi meritevoli di critica nella condotta del dott. Pt_4
Il consenso informato all'intervento è correttamente e completamente compilato. Si sottolinea, però, come tale consenso sia estremamente generico, al punto che gli unici campi che contengono informazioni specifiche all'intervento effettuato sono “intervento proposto” (dove viene indicato unicamente “revisione stabilizzazione”) e “tipo di anestesia” (dove viene indicato “generale”). Non viene fatta menzione di alcuna complicanza possibile. La cartella clinica è, per il resto, compilata in modo corretto e completo.
In conclusione, dopo una disamina di tutti gli interventi effettuati l'unico errore rilevato risulta essere la mancata esecuzione della foraminotomia L5-S1 a sinistra durante
l'intervento del 9/12/2008.
La foraminotomia è una procedura volta a impedire, o minimizzare, la compressione delle radici nervose e i sintomi che da essa derivano. Essendo alcuni sintomi lamentati dal paziente ad oggi riconducibili ad una compressione della radice L5-S1 di sinistra (nello specifico, l'ipoestesia L5-S1 sinistra, la positività del segno di lasegue a 20°, il dolore alla digitopressione articolare a sinistra di L5-S1, il dolore al rachide lombare con irradiamento alla faccia posteriore dell'arto inferiore sinistro dal gluteo fino al tallone) è ragionevole ipotizzare, con un criterio del più probabile che non, che la foraminotomia avrebbe ridotto la severità di questi sintomi, rendendola sovrapponibile a quella dei sintomi di destra, lato dove la foraminotomia è effettivamente stata eseguita Ricordiamo inoltre che, fino all'esecuzione della foraminotomia destra, il paziente ha sempre manifestato sintomi più gravi al lato destro. È solo dopo tale intervento che l'intensità dei sintomi diventa maggiore a sinistra, ad ulteriore prova del fatto che l'intervento eseguito ha avuto maggiore efficacia sul lato destro rispetto al sinistro. Essendo la foraminotomia
l'unica procedura monolaterale eseguita, questa maggiore efficacia può essere attribuita proprio a tale procedura.
Ad oggi, il sig. è affetto da una sofferenza radicolare L4-L5 e L5-S1 bilaterale, Pt_1 presente nonostante i numerosi interventi chirurgici, che dipende dall'evoluzione della malattia che affligge il sig. : alla TC lombo-sacrale del 26/07/2011, infatti, Pt_1 veniva evidenziata ancora la presenza di protrusioni dei dischi L3-L4, L4-L5 e L5-S1.
Compatibilmente con tale quadro, il sig. soffre ad oggi di sintomi legati alla Pt_1 compressione delle radici L4, L5 e S1.
Appare quindi un quadro lievemente più compromesso all'arto sinistro rispetto al destro.
Considerando che alla TC eseguita in data 26/07/2011 la protrusione L5-S1 appariva simmetrica, la maggiore gravità dei sintomi legati alla radice L5-S1 all'arto di sinistra può essere attribuita alla mancata foraminotomia. Se tale intervento fosse stato eseguito, ad oggi il paziente soffrirebbe, con elevata probabilità, i sintomi legati alla radice L5-S1 dell'arto sinistro sarebbero stati della stessa gravità di quelli di cui soffre, ad oggi, all'arto destro.
Sono quindi legati alla mancata foraminotomia i seguenti sintomi: ipoestesia L5-S1 sinistra, positività del segno di lasegue a 20° (rispetto a 30° a destra), dolore alla digitopressione articolare a sinistra di L5-S1, dolore al rachide lombare, con irradiamento alla faccia posteriore dell'arto inferiore sinistro, dal gluteo fino al tallone. Il resto della sintomatologia, invece, è determinato dalla failed-back syndrome da cui è affetto il paziente, che non dipende da alcun errore medico.
In conclusione, il danno biologico indennizzabile può essere identificato, avendo come baréme le “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alle persone in ambito civilistico” della SIMLA come un danno differenziale del 5%, tra un danno del 20%, corrispondente al quadro menomativo che si sarebbe comunque realizzato in presenza di una condotta medica ideale, e un maggior danno del 25%.
Può inoltre essere identificato un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni
3, pari alla durata del ricovero per l'esecuzione dell'intervento di stabilizzazione L5-S1 e foraminotomia L5-S1 destra.
Per quanto attiene la probabilità logica, la valutazione dei criteri topografico e di adeguatezza qualitativa è soddisfatta dalla localizzazione dei deficit in corrispondenza delle zone innervate dalla radice S1 sinistra e dalla positività più precoce del segno di
a sinistra. Il criterio di adeguatezza quantitativo è soddisfatto dalla maggiore CP_37 entità dei sintomi al lato sinistro rispetto al lato destro.
Per quanto attiene il criterio di continuità fenomenologica esso appare corroborato dal fatto che la mancata foraminotomia sinistra su L5-S1 abbia determinato lo sviluppo di sintomi tipici della sofferenza radicolare a tale livello.
Il criterio cronologico nel caso in esame appare documentato dalla coerenza tra l'epoca di origine dal fatto che, mentre prima della stabilizzazione i sintomi erano più evidenti all'arto inferiore destro, in seguito ad essa l'intensità maggiore è all'arto sinistro.
Per quanto attiene il criterio di esclusione di altre cause, non si rilevano nel caso di specie ulteriori patologie che potrebbero influire sulla radice S1 oltre a quelle discusse nella presente relazione.
Sulla base di quanto sin qui espresso si può affermare che, nel caso in oggetto,
l'esecuzione di una foraminotomia bilaterale in occasione dell'intervento del 09/12/2008 avrebbe limitato la compressione della radice nervosa S1 di sinistra e, quindi, con un criterio del più probabile che non, evitato il peggioramento dei sintomi all'arto inferiore di sinistra.
Il criterio di credibilità razionale poggia sulla valutazione del caso in esame rispetto all'oggettiva esperienza e preparazione del personale medico realmente coinvolto. Ad avviso dei CCTTUU è possibile ritenere che il dott. avesse elementi sufficienti CP_8 ad individuare una sofferenza della radice nervosa S1 sinistra e, quindi, mettere in atto gli accorgimenti necessari a minimizzarla”.
I periti di parte e hanno aderito alle valutazioni peritali salvo contestare CP_8 CP_14 la responsabilità per non aver effettuato nel corso del IV intervento la foraminotomia anche a sinistra, deducendo nelle loro note critiche che “All'esame strumentale (RMN del
5/12/2008) sussisteva una stenosi del forame ovale con ernia discale destra, mentre a sinistra non si evidenziava stenosi. Sul piano clinico-sintomatologico sussisteva una lombosciatalgia destra. Quindi, i dati clinico-radiologici deponevano unicamente per una stenosi foraminale monolaterale a destra. Di conseguenza, non vi erano indicazioni cliniche (lombosciatalgia solo a destra) e strumentali (ernia discale mediana e paramediana solo a destra) che sostenessero e giustificassero un intervento di foramitomia anche a sinistra. Le linee guida, le indicazioni di scuola e le buone pratiche non prevedono in tali fattispecie che la foraminotomia debba essere effettuata bilateralmente”.
Tuttavia, come ben evidenziato (e replicato dai ccttuu), “A una rilettura citata i forami
L4-L5 dei due lati appaiono, a parere dei CCTTUU, della stessa dimensione, per cui non è possibile concordare con la presenza di una stenosi foraminale monolaterale. Il riscontro di forami di uguali dimensioni ai due lati, considerato insieme alla presenza dei sintomi e segni bilaterali di interessamento delle radici nervose, doveva portare all'esecuzione di una foraminotomia bilaterale”.
E che il giudizio peritale sia corretto è confermato, a posteriori, dalla circostanza - che ben emerge dalla documentazione sanitaria - che appunto il paziente, che aveva sempre manifestato sintomi più gravi al lato destro, dopo tale intervento ha avuto sintomi più intensi a sinistra.
Appare poi davvero curiosa la tesi del secondo cui egli aveva agito CP_8 correttamente perché, posto che il consenso del paziente era stato prestato solo per la foraminotomia destra, non avrebbe potuto effettuarla anche a sinistra: l'errore, infatti, era a monte, nel non aver compreso la necessità della bilateralità dell'intervento, munendosi di adeguato consenso.
Per quanto invece attiene alle note critiche del , che ha insistito nell'affermare Pt_1
l'invasività dei trattamenti praticati in assenza di indicazioni terapeutiche, i ccttuu hanno già ben replicato e ribadito:
• che la termorizotomia è un intervento minimamente invasivo, con rischi molto contenuti, in grado di controllare la sintomatologia dolorosa del paziente, pur senza andare ad agire sulle cause di tale dolore, e che dunque le sue caratteristiche di minima invasività e basso rischio lo rendevano ideale come terapia iniziale per il dolore, consentendo di passare a trattamenti più invasivi e legati a maggiori rischi solo qualora questo primo step si fosse rivelato inefficace;
• che anche la letteratura medica, già all'epoca dei fatti, riportava l'esistenza di prove, ancorché moderate, circa l'efficacia della termorizotomia, e negli studi più recenti conferma l'efficacia, se pure minore di altri interventi più invasivi, di tale procedura;
• che al momento dell'esecuzione dei successivi interventi (07/11/2008 per la discectomia e 09/12/2008 per l'artrodesi) la lombalgia, che ormai perdurava da più di quattro mesi, era da considerarsi cronica e non più acuta;
• che l'inefficacia delle precedenti terapie rendeva ragione della scelta del Dott. CP_8 di eseguire un intervento più invasivo, ma con maggiore possibilità di risoluzione dei sintomi.
Certo, è evidente che le terapie praticate avevano una ineliminabile possibilità
d'insuccesso, e tuttavia erano quelle che per la scienza dell'epoca - dopo un apprezzabile lasso di tempo in cui, come nel caso di specie, la terapia attendistica si fosse rivelata inidonea - apparivano le più indicate.
Quindi, in adesione alla motivata ctu si deve concludere che solo l'intervento del
9.12.2008 - il quarto tra tutti quelli effettuati - che fu eseguito presso la
[...] appare non conforme alle leges artis e, dunque, il prof. e CP_16 CP_8 debbono rispondere delle sole conseguenze di esso. CP_14
Sul punto, si deve ulteriormente valutare la doglianza del paziente secondo cui “la responsabilità del sanitario non sussiste solo nel caso in cui l'intervento chirurgico causi una menomazione fisica al paziente, ma sussiste anche nel caso di intervento palliativo
e/o inutile”.
Ebbene, tale affermazione è corretta in linea generale, ma a patto di chiarire il concetto di “intervento inutile”: tale non è infatti quello che a posteriori si riveli in concreto inefficace, per il realizzarsi del caso, sfortunato e però possibile, fisiologico ed ineludibile, di mancata risposta ad un trattamento. Se un trattamento ha buone probabilità di essere efficace, è giusto che il medico lo somministri anche sapendo che in taluni casi non lo è, se come nel caso di specie non ce ne sono di migliori. Certo, di tale possibilità
d'insuccesso deve avvisare il paziente, e tuttavia tale profilo verrà esaminato nel prossimo paragrafo.
È infondata anche la doglianza di secondo cui essa non sarebbe responsabile CP_14 della scelta del di non praticare la foraminotomia anche a sinistra - CP_8 quand'anche errata e benché effettuata nell'ambito di un intervento eseguito presso la sua struttura - per interruzione del nesso causale, posto che lo stesso Prof. a CP_8 brevissima distanza di tempo, in data 16/3/2009, aveva sottoposto il paziente a nuovo intervento.
Invero, l'intervento del marzo 2009 effettuato presso la casa di cura Parte_2 era di altro tipo e fu correttamente eseguito, e ad essere carente è proprio quello del dicembre 2008, che costituiva la sede deputata alla foraminotomia, che però avrebbe dovuto essere bilaterale anziché monolaterale.
Certo, è vero che la foraminotomia a sinistra avrebbe potuto essere espletata anche successivamente (ma con effetti differenti: v. infra), ma l'errore valutativo sul tipo d'intervento da effettuare (se mono o bilaterale) avvenne in tale sede, e per questo delle sue conseguenze debbono rispondere tanto il medico quanto la struttura.
Neppure è fondata la deduzione degli obbligati secondo cui “il danno differenziale valutato dalla CTU per la mancata esecuzione della “foraminotomia” di sinistra, non è un danno causato dall'operato del Prof. ma una preesistenza in capo al , CP_8 Pt_1 che, forse, avrebbe potuto essere eliminata con l'esecuzione bilaterale dell'intervento anche a sinistra, ma che, in quanto ancora eseguibile, potrebbe risultare risolutiva della problematica di cui soffre il ”, perché l'errore del sanitario attiene giustappunto Pt_1 alla scelta operativa, che avrebbe potuto essere maggiormente risolutiva e non lo fu, e che proprio per questo non ha emendato l'invalidità emendabile del 5% (come maggior danno dal 20 al 25%); sempre, infatti, la responsabilità omissiva è caratterizzata da un peculiare nesso causale, non materiale ma giuridico, che equipara alla causazione di una lesione la sua mancata eliminazione essendovi obbligati.
D'altro canto, proprio il dott. nel settimo intervento (il primo di tale Pt_4 professionista) eseguì una foraminotomia bilaterale, corretta, ma stante le condizioni del paziente, nel frattempo aggravatesi, non ha potuto più emendare quel 5% imputato dai ctu al prof. CP_8
Dunque, in conclusione l'errore medico in danno del è (solo) quello evidenziato, Pt_1 di cui debbono rispondere nei riguardi del paziente tanto il medico quanto la struttura.
4. Le responsabilità mediche per la dedotta lesione del consenso informato: il terzo motivo d'appello del , il primo motivo d'appello del ed Pt_1 CP_8 il secondo motivo d'appello di CP_14
Il col proprio terzo motivo d'appello ha lamentato che il giudice di primo grado Pt_1 avesse dichiarato la violazione dell'obbligo di informare il paziente - peraltro da parte del solo prof. - senza nulla disporre in termini di risarcimento del danno, laddove CP_8 invece la condotta omissiva dell'obbligo di informazione, che riguardava entrambi i chirurghi convenuti, comportava che l'atto medico fosse sempre illecito e fonte di responsabilità risarcitoria, di talché l'aggravamento delle condizioni di salute del paziente andava integralmente risarcito;
in particolare, anche qualora l'intervento eseguito dal dott. fosse stato ritenuto, per mera ipotesi, se non dannoso, anche soltanto Pt_4 inutile, il chirurgo sarebbe ugualmente responsabile per il danno “conseguenza” individuato: a) nella menomazione delle normali implicazioni dell'agire della persona e, quindi, nella relativa sofferenza per la detta privazione, per tutto il tempo preparatorio dell'intervento, durante quello necessario per la sua esecuzione e durante quello occorso per la fase postoperatoria;
b) nella sofferenza notoriamente ricollegabile alla successiva orribile percezione di aver subìto un intervento inutile, se non frutto di accanimento, perché non adeguatamente e preventivamente informato (il tutto, da liquidare secondo l'apposita voce della tabella milanese).
e hanno impugnato l'affermazione di genericità ed incompletezza CP_8 CP_14 dell'informazione resa effettuata dal primo giudice, e comunque evidenziato che il paziente non aveva affatto dimostrato che ove avesse ricevuto un'informazione maggiore non si sarebbe sottoposto agli interventi di causa, né aveva proposto una domanda risarcitoria correlata alla lesione del proprio diritto all'autodeterminazione, ma soltanto alla dedotta menomazione della sua salute.
Sul punto, il tribunale aveva rilevato che “Nel caso di specie, alla luce degli atti e delle risultanze peritali,
è emerso che l'attore non è stato dettagliatamente e puntualmente informato su tutti i trattamenti terapeutici che sono stati posti in essere, per cui non è stato messo nella condizione di poter prestare un consenso effettivamente consapevole, pieno e reale: ha stabilito il c.t.u. che “I consensi informati contenuti in cartella sono del tipo generico e su modulistica predisposta. Contengono numerose informazioni relative agli interventi sul rachide “, senza, tuttavia, ricollegare a tale affermazione alcun obbligo risarcitorio, che aveva invece ricondotto unicamente alla asserita malpractice (salvo però poi motivare il riconoscimento di una personalizzazione del danno alla salute anche con riferimento all'inadeguatezza dell'informazione e del relativo consenso: v. infra, sub 5).
I ccttuu Proff. e hanno ritenuto che rispetto ai primi quattro interventi vi Per_2 Per_3 fosse stato un adeguato consenso informato, mentre a partire dal quinto hanno rilevato delle criticità.
In particolare, per il quinto (e analogamente per il sesto) hanno evidenziato che: “Nel caso di specie, il fatto che il paziente avesse già subito un analogo intervento otto mesi prima, senza risoluzione dei sintomi, seguito da interventi più invasivi nel periodo intercorso per il persistere della stessa sintomatologia di lombalgia rappresenta un fattore prognostico negativo circa il successo dell'intervento chirurgico. Sebbene questo non sia una controindicazione assoluta, ma solo relativa, all'esecuzione di una nuova termorizotomia, la scarsa possibilità di successo avrebbe dovuto trasparire anche dal consenso informato compilato dal paziente.
Quindi, pur potendo considerare l'intervento appropriato secondo le buone pratiche cliniche dell'epoca, il consenso informato non è completo nel caso di specie.”
Per il settimo (quello effettuato dai hanno evidenziato che “Il consenso informato Pt_4 all'intervento è correttamente e completamente compilato. Si sottolinea, però, come tale consenso sia estremamente generico, al punto che gli unici campi che contengono informazioni specifiche all'intervento effettuato sono “intervento proposto” (dove viene indicato unicamente “revisione stabilizzazione”) e “tipo di anestesia” (dove viene indicato
“generale”). Non viene fatta menzione di alcuna complicanza possibile”.
Il giudizio di completezza dell'informativa riguardo ai primi quattro dev'essere confermato, come ben emerge leggendo gli atti di consenso, completi quanto ai rischi di complicanze e insuccesso: doc. 4 , relativo al primo intervento, del 31.8.2007 Pt_1 Doc. 10 , relativo al secondo intervento, del 18.7.2008 Pt_1
Doc. 15 , relativo al 3° intervento, di discectomia laser, del 07/11/2008 Pt_1
Doc. 19, relativo al 4° intervento, di stabilizzazione, del 09/12/2008
Parimenti, si deve concordare coi ccttuu circa il fatto che, visto che i precedenti identici interventi non avevano avuto l'esito sperato, l'informativa riguardo al quinto e al sesto avrebbe dovuto essere più specifica e rapportata allo specifico caso, rivelatosi problematico, del , così come si concorda in merito alla genericità del consenso Pt_1 fatto esprimere dal dott. Pt_4
Tuttavia, all'inadeguatezza dei tre ultimi consensi non consegue alcun diritto risarcitorio
(e ciò che si va ad esporre vale come argomento ad abundantiam anche per i primi quattro).
Al riguardo, si deve intanto premettere che l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute (v. ex plurimis Cass. 16633/23).
Secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (v. da ultimo Cass.
22/02/2025 n. 4682), dalla quale non v'è ragione di discostarsi, “nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute
(per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi, in linea generale, distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno -l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di fisiche ovvero di salute- e c) la condotta inadempiente o colposa del medico,
è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente fisico- relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico
e morale, da lesione del diritto alla persona, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè inerente alle conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate anche per presunzioni;
III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè,
l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione, sul piano puramente equitativo, mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in connessione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento e il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (Cass., 12/06/2023, n. 16633; Cass., 11/11/2019, n.
28985)”.
Sulla base di tali regole, si deve intanto rilevare che, pur avendo nel corpo dell'atto introduttivo di primo grado discettato, oltre che di accanimento terapeutico, anche di lesione della sua libertà di autodeterminazione, nel delineare il perimetro delle sue pretese risarcitorie , quanto al danno non patrimoniale, ha chiesto unicamente il Pt_1 danno per i postumi e per l'invalidità temporanea, come ben emerge dalle sue conclusioni
(peraltro del tutto in linea con la precedente esposizione delle voci risarcitorie azionate): A fronte dell'affermazione del tribunale che “La responsabilità del sanitario per violazione dell'obbligo del consenso informato presuppone: - una condotta omissiva in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto;
- il verificarsi, in conseguenza dell'esecuzione del trattamento, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente”, poi, non ha proposto alcuno specifico motivo d'impugnazione volto a sostenere che tale affermazione fosse errata nella parte in cui escludeva dall'ambito risarcitorio il caso in cui la salute del paziente non avesse subito un peggioramento, ma ne fosse comunque stata lesa la dignità. Così facendo egli ha da un canto confermato che non aveva inteso far valere tale profilo e dall'altro, comunque, determinato il passaggio in giudicato della pretermissione del danno da lesione del (solo) diritto all'autodeterminazione.
Ad abundantiam, si deve rilevare che il danno da lesione della libertà di autodeterminazione non è in re ipsa e presuppone pur sempre l'allegazione e la prova di concreti pregiudizi che nel caso in esame non ha affatto specificato. Pt_1
Dunque, poiché il contegno dei due medici non ha comportato un peggioramento della salute del paziente - che sconta purtroppo le conseguenze di una patologia degenerativa per la quale non sono stati individuati dai ccttuu (ma neppure dal medesimo) Pt_1 terapie diverse da quelle somministrate capaci di meglio contenere la malattia (salvo che per la ridetta omessa foraminotomia anche a sinistra) - si deve anche rilevare che il non ha provato, né offerto di provare, che se anche maggiormente informato Pt_1 avrebbe rifiutato di sottoporsi ad uno o più dei suddetti interventi.
Peraltro, proprio il fatto che i medesimi fossero adeguati al suo caso e non vi fossero concrete alternative più efficaci rende assai improbabile l'ipotesi che egli non avrebbe provato a percorrere le strade - corrette - suggeritegli;
ciò vale anche per il quinto e sesto trattamento di radiofrequenza, posto che fin dalla prima al era stato Pt_1 rappresentato che non sempre esso funzionava (ma solo nel 70-75% dei casi) e dunque v'è da pensare che proprio per la scarsa invasività del trattamento, da un canto, e per la sofferenza causata dalla malattia, dall'altro, se anche il avesse sottolineato che CP_8 la scarsa risposta alle precedenti termorizotomie induceva a prognosticare più basse percentuali di successo rispetto a quelle standard il paziente avrebbe comunque tentato.
Ciò vale a maggior ragione per il settimo intervento, col dott. che si poneva come Pt_4 necessario a rivedere il complessivo quadro, e che infatti qualche beneficio lo portò, seppur neppure esso poté essere risolutivo.
Una volta compreso che il peggiorare delle condizioni di salute del paziente non era dovuto agli interventi praticati (ma semmai in minima misura all'intervento omesso, di foraminotomia a sinistra), e che non vi erano alternative migliori, è insomma assai improbabile che il medesimo si sarebbe rassegnato senza provare a migliorare la propria condizione.
Non solo: una volta escluso che gli interventi praticati abbiano peggiorato le sue condizioni, il caso è riconducibile al n. IV, tra le ipotesi esemplificate dalla Suprema
Corte, in cui non è dovuto alcun risarcimento (se non per il quarto intervento, che comunque è già fonte di responsabilità risarcitoria per la malpractice e che peraltro è stato preceduto da un adeguato consenso informato).
Se anche, poi, si volesse sostenere che il danno iatrogeno è astrattamente ravvisabile in relazione alla invalidità temporanea causata da quegli interventi per i quali il consenso era inadeguato e che si erano rivelati del tutto inutili, si dovrebbe evidenziare che:
• per il quinto ed il sesto intervento (praticati da , che si sono risolti in CP_8 una radiofrequenza, non v'è alcuna prova della causazione di un periodo d'invalidità temporanea;
• il settimo (praticato da secondo i ccttuu ha migliorato lo stato del Pt_4
, rispetto a quello che sarebbe stato in mancanza, e dunque alcun danno Pt_1 iatrogeno è ipotizzabile.
5. La quantificazione del danno.
Il primo giudice, in punto di quantificazione del danno non patrimoniale, aveva affermato che: “A) Quanto ai danni non patrimoniali meritevoli di risarcimento, alla luce degli arresti delle Sezioni Unite (vd., tra l'altro, Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, N. 26972), è il caso di premettere che:
- il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica;
- la norma di riferimento (art. 2059 c.c.) è norma di rinvio, che rimanda alle leggi, che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (vd. art. 185 c.p., vd. i casi previsti da leggi ordinarie); - al di fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione;
- va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. anche il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.),
c.d. danno biologico;
- nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, il c.d. danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma tra i possibili pregiudizi non patrimoniali descrive un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva anche transeunte;
- lo stesso è a dirsi per il c.d. danno esistenziale, categoria, che, al pari dell'altra, ha funzione descrittiva ed, in particolare, descrive il pregiudizio alla vita di relazione;
- il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni;
- determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, tanto più ove questo venga liquidato in percentuale del primo;
- lo stesso è a dirsi per il cumulo del danno morale e di quello esistenziale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato;
- il giudice deve procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
B) Ciò posto, quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, la documentazione in atti e le risultanze della consulenza medico legale predisposta dal perito d'ufficio danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno biologico causalmente riconducibile all'infausta condotta medica.
Il c.t.u. ha accertato postumi permanenti nella misura del 15%, nonché una inabilità temporanea così connotata:
- ITA di giorni 60;
- ITP al 50% di giorni 60;
- ITP al 25% di giorni 90.
Ai fini della determinazione del quantum, questo Tribunale aderisce all'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, per cui, in assenza di precisi riferimenti normativi, si ravvisa un oggettivo parametro di valutazione nei valori tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano (sul primato del sistema meneghino si veda Cass. Civ. N.
20292/2012; Cass. Civ. N. 193762012). Su questi presupposti, l'importo risarcitorio tabellare ammonta ad € 54.415,00, che merita, però, di essere personalizzato con un incremento del 20%, tenuto conto:
- della gravità, natura e specificità del danno (“A seguito del primo intervento ne è derivata una sequela – ossia una serie di interventi successivi – che ha poi condotto alle artrodesi (blocco di una articolazione …). Vi è stato per certo un danno anatomico dovuto alla molteplicità degli atti invasivi, la necessità di arrivare a un risultato terapeutico attraverso altri interventi … lunghezza delle cure, postumi di natura invalidante …”;
- della vicenda clinica che, opportunamente e correttamente, il c.t.u. definisce come “complessa”;
- della circostanza che l'attore non è stato dettagliatamente e puntualmente informato sul trattamento terapeutico posto in essere, per cui non è stato messo nella condizione di poter prestare un consenso del tutto consapevole (ha stabilito, infatti, il c.t.u. che “I consensi informati contenuti in cartella sono del tipo generico e su modulistica predisposta. Contengono numerose informazioni relative agli interventi sul rachide …”).
Su questi presupposti, il ristoro più congruo, in relazione al danno non patrimoniale complessivamente ed effettivamente patito dall'attore, risulta corrispondente all'importo di € 65.298,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria da computare secondo il noto meccanismo delineato dalle S.U. N. 1712/1995: nello specifico si dovranno computare gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto (31.8.2007) e via via rivalutata anno per anno;
sulla somma così ottenuta al dì della sentenza si dovranno computare i soli interessi al tasso legale sino al soddisfo”.
In ordine al danno patrimoniale, il tribunale aveva rilevato che: “C) Va riconosciuto, infine, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente correlato all'esborso di spese mediche, l'importo di €
18.635,39, che il c.t.u. ha ritenuto documentato e congruo.
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno, è dovuta la rivalutazione monetaria, unitamente agli interessi compensativi, con la precisazione che, quand'anche il danneggiato abbia provveduto a proprie spese ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'illecito, l'obbligazione risarcitoria non perde la natura di debito di valore (vd.
Cass. Civ. N. 14193/2013; Cass. Civ. N. 1189/2016).
L'importo per il risarcimento del danno patrimoniale dovrà essere attualizzato a partire dal momento dell'esborso secondo gli indici ISTAT, nel senso che le somme corrispondenti alle singole spese andranno rivalutate ad oggi dal momento in cui ciascuna di esse è stata sostenuta.
Dopo di che, l'importo attualizzato dovrà esser devalutato all'epoca del fatto (31.8.2007) e sulla somma devalutata si computeranno gli interessi compensativi al tasso legale secondo il noto meccanismo indicato dalle Sezioni Unite cit.
(1712/1995), nel senso che gli interessi si applicheranno sulla somma via via rivalutata anno per anno. D) Null'altro è dovuto a titolo risarcitorio, rilevandosi, con particolare riferimento alla capacità lavorativa, che il CTU – chiamato a chiarimenti sul punto – ha testualmente precisato: “… trattasi di pz. Pensionato per inabilità al lavoro … non conoscendo i motivi clinici che hanno condotto al pensionamento, non è possibile esprimersi sulla perdita della capacità lavorativa. Tra l'altro il pz è anche portatore di altre patologie che hanno inciso in una complessiva valutazione”.
In forza dei contrapposti motivi d'appello, si debbono dunque rivalutare nell'an e nel quantum le diverse voci di danno:
a) per lesione dell'integrità psico-fisica;
b) per spese mediche;
c) per perdita di capacità lavorativa specifica (e/o generica).
a) Partendo dalla prima voce, come premesso secondo i ccttuu la menomazione imputabile a e a è del 5%, come maggior danno dal 20 al 25%. CP_8 CP_14
ha contestato tale quantificazione, ritenendo che essa partisse da un'erronea Pt_1 sovrastima della sua condizione clinica in difetto della malpractice. In particolare, ha sostenuto che la propria condizione di partenza fosse quella di lombalgico con protrusione
(manipolabile), in assenza di ernia e di danni periferici, che non poteva essere valutata nella misura del 20%, quando piuttosto, al massimo, nella misura del 6%.
Così facendo, tuttavia, pare non cogliere il punto della valutazione peritale: a rilevare non
è la condizione di partenza, ma quella che si sarebbe avuta a fonte di una condotta medica ideale, proprio perché, come anticipato, la patologia in esame era degenerativa.
Come correttamente replicato dai ccttuu alle note critiche del , “le protrusioni Pt_1 discali e le ernie del disco sono entrambe patologie croniche, la cui normale storia naturale prevede un peggioramento progressivo della sintomatologia col passare del tempo a causa della progressiva degenerazione dei dischi intervertebrali determinata dall'usura e dall'invecchiamento, eventi che possono essere rallentati e controllati, ma non arrestati dalle terapie mediche e chirurgiche.
È, quindi, evidente che nel calcolo del danno differenziale non dovrà essere considerato lo stato di salute del sig. del 2007 o del 2008, stato che mai si sarebbe potuto Pt_1 mantenere inalterato nonostante le migliori cure, ma dovrà essere considerato quello in cui, verosimilmente, si troverebbe il sig. ad oggi qualora non vi fosse stato Pt_1 alcun errore da parte dei sanitari che l'hanno avuto in cura.
Essendo la discectomia e stabilizzazione vertebrale interventi indicati e correttamente eseguiti, le loro conseguenze non potranno essere ricomprese nel maggior danno subito dal sig. , nonostante il fallimento degli stessi nel controllare la sintomatologia Pt_1 dolorosa a lungo termine, eventualità circa la quale il sig. era stato informato.” Pt_1
La quantificazione del danno differenziale, poi, è stata dai ccttuu ben motivata avuto riguardo ai baremes medico-legali; peraltro, utilizzando voci tabellari alternative il risultato sarebbe finanche peggiorativo per il danneggiato (come evidenziato dal Collegio peritale).
Sempre in replica ai rilievi critici del i ccttuu hanno altresì evidenziato come non Pt_1 sia ravvisabile alcun aumento ponderale del paziente (nè imputabile né non imputabile ai sanitari) e che mai nella documentazione sanitaria agli atti era evidenziato un nesso di causa tra la sindrome respiratoria del sig. e gli interventi chirurgici eseguiti, Pt_1 laddove peraltro la dimostrazione del nesso di causa in ambito medico-legale richiede che vengano soddisfatti una serie di stringenti criteri.
Nel caso de quo, i postumi conseguenti all'errore medico sono rappresentati da:
“ipoestesia L5-S1 sinistra, positività del segno di GU a 20° (rispetto a 30° a destra), dolore alla digitopressione articolare a sinistra di L5-S1, dolore al rachide lombare, con irradiamento alla faccia posteriore dell'arto inferiore sinistro, dal gluteo fino al tallone”, e da quantificare appunto in un 5% da 20 a 25%.
Tale danno deve pertanto essere liquidato non già riconoscendo l'importo che le tabelle ministeriali ex art. 139 cod. ass. prevedono per un'invalidità del 5%, come chiesto dagli obbligati, ma in modo da dar conto della peculiarità della situazione.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, nell'ipotesi in cui il danneggiato, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, abbia subito un aggravamento del suo stato di salute a causa di cure mediche inadeguate, la liquidazione del danno biologico c.d. differenziale non può avvenire sottraendo il grado di invalidità permanente indipendente dalla condotta colposa dei sanitari dalla percentuale di invalidità effettiva patita dal danneggiato all'esito dell'evento lesivo (cfr., ex multis,
Cass. n. 28986 del 11/11/2019).
Tale modalità di calcolo determinerebbe, invero, una sottostima del danno effettivamente patito dalla vittima, in violazione dell'art. 1223 c.c. nonché dei principi di integralità e proporzionalità del risarcimento del danno alla salute. Ciò in quanto, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, l'importo liquidato muovendo dal punto 0 risulterebbe inferiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal grado di invalidità preesistente all'evento lesivo imputabile al danneggiante (cfr. Cass. n. 18442 del 28/06/2023).
Per tali ragioni, “la liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (cfr., da ultimo, Cass. n. 20894 del
26/07/2024; in senso conforme, Cass. n. 26851/2023; Cass. n. 26117/2021).
Per procedere alla corretta liquidazione del danno, dunque, occorre:
a) in primis assumere come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante in corpore e convertirla in denaro;
b) in secondo luogo, considerare il grado di invalidità verosimilmente sussistente in assenza della malpractice e convertirlo in denaro;
c) infine, liquidare un risarcimento pari alla differenza tra tali due importi.
Alla luce di ciò, considerato che al momento del fatto il danneggiato aveva 43 anni, ed applicata la tabella milanese, il danno non patrimoniale liquidabile, comprensivo della componente biologica e di quella morale, è pari all'importo di euro 40.912,00 (euro
122.776,00 rapportato ad un'invalidità del 25% - euro 81.864,00 per un'invalidità del
20%).
Quanto alla personalizzazione del 20% concessa dal primo giudice sulla liquidazione standard del danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico e di quello morale
(danno standard che nella sentenza impugnata era maggiore in conseguenza di una maggiore estensione della responsabilità, qui ridimensionata), se ne deve escludere il riconoscimento (anche in accoglimento delle censure degli obbligati appellanti).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass.
04/03/2021 n. 5865), infatti, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
Come ben chiarito dai giudici di legittimità, “Le "peculiarità del caso concreto" che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette. Il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana: non è quindi concepibile un danno "da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da
"incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (così Cass. 7513/18, cit.). La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente
a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi”.
Nel caso di specie, il tribunale aveva giustificato la personalizzazione con la gravità del danno - che però è già compiutamente apprezzata dalla liquidazione standard - e con l'inadeguatezza dell'informazione sul trattamento terapeutico - che però non è ravvisabile in relazione al quarto intervento (come premesso), che è quello fonte di responsabilità risarcitoria.
Per ciò che attiene invece alla invalidità temporanea, i ccttu prima avevano affermato che: “Può inoltre essere identificato un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 3, pari alla durata del ricovero per l'esecuzione dell'intervento di stabilizzazione
L5-S1 e foraminotomia L5-S1 destra”.
Poi, nella CTU integrativa del 03/12/2024, a fronte dei rilievi del , avevano Pt_1 aggiunto che in linea generale ed astratta per un intervento di artrodesi erano riconoscibili un massimo di 21 giorni e ulteriori 25 giorni di inabilità temporanea al 50%, pur ribadendo che però non era stata prodotta alcuna documentazione sanitaria che testimoniasse un periodo di inabilità temporanea seguente alle dimissioni per nessuno dei suddetti interventi - ragion per cui essi avevano riconosciuto l'invalidità temporanea soltanto in concomitanza del periodo di ricovero (di 3 giorni).
Tuttavia, a parere di questa Corte la questione dev'essere impostata diversamente: il punto cruciale non è il quantum, ma l'an di tale voce risarcitoria che, a ben vedere, non si pone in nesso causale con la riconosciuta malpractice.
Una volta affermato che l'unico profilo di errore medico era da individuarsi nell'omessa foraminotomia a sinistra, alcun danno temporaneo emerge in relazione ad esso. Invero, nel caso di specie l'omissione ha solo determinato un'evoluzione peggiore della malattia degenerativa, non certo un allungamento del periodo di convalescenza.
Allora, per potersi ipotizzare un danno da invalidità temporanea sarebbe stato quantomeno necessario che tale omissione avesse comportato la successiva necessità di praticare la prestazione omessa effettuando un tipo di intervento tale da determinare un più lungo periodo d'invalidità temporanea rispetto al caso in cui la foraminotomia fosse stata praticata tempestivamente (il 9.12.2008). Tale necessità, però, non è stata evidenziata dai ccttuu e, ancor prima, non è stata neppure allegata dal . Pt_1 Dunque, a titolo d'invalidità temporanea non può essere riconosciuto alcunché.
Complessivamente, allora, il danno non patrimoniale ammonta ad euro 40.912,00; tale importo, oggetto di un'obbligazione di valore, e già attualizzato, dev'essere maggiorato degli interessi compensativi, ovvero degli interessi maturati sulla somma devalutata al momento del fatto (9.12.2008) e rivalutata anno per anno, per complessivi euro
49.438,03.
Sul suddetto complessivo importo sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
b) Quanto osservato per l'invalidità temporanea, vale anche per le spese mediche.
Delle complessive spese sostenute dal sig. , documentate per un totale di € Pt_1
19.420,19, i ccttuu dicono: “Le seguenti spese, che ammontano a € 8.086,33, sono relative a prestazioni mediche considerate dagli scriventi non eseguite secondo le buone pratiche cliniche:
Fattura n. 25424 del 05/12/2008 rilasciata da per esami ematici di Controparte_16
€ 24,20
Fattura n. 25428 del 05/12/2008 rilasciata da per RMN colonna LS Controparte_16 di € 36,15
Fattura n. A2036 del 10712/2008 rilasciata da UB OS RL per intervento del
09/12/2008, set screw spinal system di € 2078,02
Fattura n. 2478/02 del 12/12/2008 rilasciata da per Rx torace di € 91,81 CP_16
Fattura n. 2574/01 del 12/12/2008 rilasciata da per degenza II classe e CP_16 interventi a forfait di € 5820,00
Fattura n. 286049 del 24/12/2008 rilasciata da Parte_11 per Rx colonna di € 36,15
Le restanti spese, pari a € 9290,55, sono relative a interventi sanitari appropriati”.
Ora, a parte che non è spiegato in alcun modo - né dai ccttuu né da nessun altro - perché la somma di euro 8.086,33, sarebbe relativa a prestazioni mediche non eseguite secondo le buone pratiche cliniche, soprattutto si tratta di tema estraneo al giudizio e frutto di un fraintendimento dei ccttuu.
Ai ccttuu era stato infatti domandato di chiarire se le spese mediche affrontate dal fossero congrue e in nesso causale con la malpractice, non se le relative Pt_1 prestazioni fossero congrue perché mai l'attore aveva lamentato che gli fossero stati fatti
(e poi da chi?) esami errati o inutili.
Alla domanda sull'imputabilità delle spese sostenute alla malpractice - ovvero, in concreto, alla mancata foraminotomia a sinistra - i ccttuu non hanno risposto e tuttavia appare evidente come a fronte di un grave quadro di salute, con un'invalidità del 25%, non sia possibile imputare le singole spese a quel 5% di danno differenziale causato dal prof. CP_8
È infatti vero (e comunque l'attore non ha allegato il contrario) che tutti gli esami svolti sarebbero stati fatti identicamente anche con un 20% d'invalidità, perché comunque vi sarebbe stata identica l'esigenza di cura.
L'unica voce di danno emergente concretamente risarcibile, allora, è quella connessa alle valutazioni peritali di parte commissionate dall'attore: la perizia del dott. (v. Persona_8 doc. 41), costata euro 1.210,00 (v. doc. 72) e la valutazione del dott. (v. doc. Per_9
40), costata 501,81 (v. doc. 71), per complessivi euro 1.711,81. Si tratta infatti di spese congrue ed evidentemente connesse alle esigenze di difesa nel presente giudizio, e dunque in ultima analisi determinate dall'errore medico.
Ciò non vale, invece, per la spese connessa al parere del dott. perché relativo CP_38 unicamente all'operato del (cfr. doc. 43), che in questa sede è stato Parte_3 ritenuto esente da responsabilità.
Dunque, il complessivo danno patrimoniale per spese mediche ammonta ad euro
1.711,81; tale importo, oggetto di un'obbligazione di valore, dev'essere maggiorato della rivalutazione monetaria (intervenuta dal gennaio 2013 ad oggi) e degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, per un debito complessivo di euro 1.958,79.
Sulla suddetta somma sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
c) Riguardo, infine, al danno per lesione della capacità lavorativa del , i ccttuu Pt_1 hanno ricordato che questi nel 2007 era stato licenziato dal suo lavoro come magazziniere a causa di problemi di salute indipendenti dai fatti in esame (un episodio di pleurite, come riferito dallo stesso in occasione delle operazioni peritali), andando in pensione poco dopo, di talché, proprio perché era ormai pensionato, era inappropriato parlare di capacità lavorativa generica o specifica, dovendo invece discutere di capacità ad eseguire le attività proprie dell'età del periziando.
Il ha censurato tale modus procedendi, sostenendo che comunque i ccttuu Pt_1 avrebbero dovuto valutare l'incidenza del danno iatrogeno sulla sua capacità lavorativa, specifica e generica.
Il motivo è infondato.
Sul punto, appare opportuno intanto distinguere la capacità lavorativa specifica da quella generica.
La capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona e deve essere ricondotta all'attività lavorativa realmente svolta dal soggetto, rapportata al reddito da esso prodotto. La riduzione o perdita di tale capacità è, dunque, suscettibile di cagionare un danno se e nella misura in cui, a seguito della riduzione della capacità di lavoro, anche temporanea, si determini pure una conseguente riduzione della capacità di guadagno, e tale danno deve essere allegato e necessariamente provato nell'an e nel quantum (cfr. Cass. n. 15031/2008; n. 3290/2013; n. 11361/2014). In altri termini, tale tipologia di danno patrimoniale potrà essere liquidata soltanto qualora il danneggiato dimostri che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale, ovvero che lo stesso abbia subito una contrazione dei suoi redditi dopo il fatto lesivo.
Nel caso in esame tale voce appare priva di ogni supporto, non avendo il Pt_1 allegato e dimostrato né i redditi precedenti al fatto né l'ammontare della pensione, né che il pensionamento fosse imputabile ai fatti di causa.
La perdita della capacità lavorativa generica non richiede, invece, a differenza di quella specifica, che il soggetto svolgesse all'epoca del fatto un'attività produttiva di reddito cui comparare in concreto le future negative ripercussioni delle lesioni, ma presuppone che,
a fronte di lesioni di particolare gravità, il soggetto non sia più idoneo a svolgere un lavoro, ovvero non possa più svolgere alcuni lavori confacenti alle proprie aspirazioni e inclinazioni. Tale circostanza, invero, è suscettibile di riverberare i propri effetti non solo sul piano del danno biologico (sub specie di perdita della propria realizzazione personale e soddisfazione), ma anche da punto di vista più strettamente patrimoniale futuro.
A tale ultimo proposito, era onere dell'attore provare che, a seguito dei postumi riportati, gli sarebbero state precluse attività lavorative che, in mancanza del sinistro, sarebbero rientrate nell'ambito delle sue inclinazioni e/o aspirazioni e svolgendo le quali avrebbe guadagnato di più rispetto alle possibilità lavorative compatibili con l'invalidità riportata.
Tuttavia, nel caso in esame tale prova non è stata fornita e, anzi, stante l'estrema modestia dei postumi connessi all'errore medico (5%) si deve escludere già sul piano presuntivo che essi possano aver inciso sulla capacità lavorativa del , piuttosto Pt_1 compromessa dalle ineludibili conseguenze della malattia degenerativa che lo affligge, se non anche da ulteriori patologie - non avendo il danneggiato neppure documentato le ragioni del pensionamento, com'era suo onere.
Tra l'altro, lo stesso dott. nella propria perizia di parte, non ha affatto Persona_8 quantificato un'incapacità lavorativa del suo assistito, avendo piuttosto parlato, in modo assai generico, di una “incidenza in forma usurante” dei postumi (peraltro di quelli ben maggiori che l'attore intendeva addebitare ai convenuti), formula che farebbe piuttosto pensare ad un danno alla cenestesi lavorativa (dunque in ipotesi ad una ragione di personalizzazione del danno non patrimoniale, nel caso in esame però da escludere stante l'intervenuto pensionamento).
Il motivo d'appello deve quindi essere respinto anche sotto tale profilo. Conclusivamente, allora, il credito del , comprensivo egli accessori, ammonta ad Pt_1 euro 51.396,82 (1.958,79 + 49.438,03), e su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
6. La posizione delle cliniche e il quarto motivo d'appello di CP_8
Come premesso, l'unico intervento fonte di responsabilità sanitaria è quello del
09/12/2008, eseguito presso struttura di proprietà della di CP_16 CP_14 talché si deve confermare la totale assenza di responsabilità delle altre strutture sanitarie chiamate in giudizio, come già affermato dal primo giudice.
Diversa è la posizione di che già il tribunale aveva condannato in solido con CP_14
a rifondere a il danno, con statuizione non oggetto d'impugnazione in CP_8 Pt_1 sé considerata, ma solo in conseguenza della contestazione della malpractice.
In particolare, con la sentenza non definitiva il tribunale aveva affermato che: “In tema di responsabilità civile derivante da attività medica, l'attore deve provare l'esistenza del contratto o il contatto sociale,
l'insorgenza della patologia ed allegare un inadempimento qualificato del sanitario astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando a carico del medico o della struttura sanitaria la prova che tale inadempimento non si sia verificato ovvero che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essere mosso o che, pur essendovi stato un inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (cfr. Cass.
Civ., III, 20.10.2014, N. 22222; Cass. Civ., III, 30.9.2014, N. 20547; Cass. Civ., III, 12.12.2013, N. 27855).
Nel caso di specie, siffatto onere probatorio non è stato assolto dal convenuto né dalla CP_8 Controparte_16 per cui l'uno e l'altra devono rispondere dei danni patiti dall'attore.
[...]
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive, con effetti protettivi nei confronti del terzo, dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie.
Ne consegue che la responsabilità – di natura contrattuale – della struttura nei confronti del paziente può discendere sia dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente incombenti a suo carico, ex art. 1218 c.c. (fattispecie non configuratasi nel caso in esame); sia, ex art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Ciò in quanto sussiste un collegamento tra la prestazione effettuata dai sanitari e l'organizzazione aziendale, non rilevando la circostanza che il medico risulti di fiducia del paziente o comunque dal medesimo scelto (ex multis, Cass.
Civ., 14.7.2004, N. 13066)”. Con la sentenza definitiva, ha poi aggiunto che “Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il
10.4.2017, formulava, tra le altre conclusioni, la seguente domanda: CP_14
“… ove sussista una responsabilità del Dott dare atto, nel rapporto interno di solidarietà, la non rilevanza del CP_8 comportamento dell . Controparte_16
La domanda – che è di mero accertamento – può trovare accoglimento, emergendo chiaramente dalla sentenza non definitiva (vd., segnatamente, paragrafi 2B e 2C) che il pregiudizio subito dall'attore, in conseguenza dei tre interventi eseguiti presso è riconducibile, non ad una specifica condotta della casa di cura, ma esclusivamente alla CP_16 impropria condotta sanitaria del convenuto , inserendo in dispositivo un capo D) del CP_8
CP_1 seguente tenore: “i fini del rapporto interno tra e , dichiara che il pregiudizio Controparte_15 subito dall'attore, così come accertato e liquidato con la sentenza non definitiva, è ascrivibile esclusivamente alla condotta sanitaria di ”. Controparte_15 col suo quarto motivo ha censurato tale statuizione rilevando che nei rapporti CP_8 interni l'obbligazione solidale si ripartisce in parti uguali (art. 1298, comma 2, c.c.) se non risulta diversamente, e nel caso di specie la responsabilità diretta e concorrente della struttura sanitaria era sancita dalla legge.
compagnia assicuratrice di ha eccepito che, poiché l'atto d'appello CP_39 CP_14 di non era stato notificato a il motivo d'appello era inammissibile e CP_8 CP_14
l'affermazione del tribunale definitiva.
Tale eccezione è infondata.
Invero, è sufficiente visionare gli atti della causa riunita 1752/22 per verificare l'avvenuta rituale notifica dell'appello all'avv. Alessandra Marchetti, difensore di (peraltro, CP_14 ove anche la notifica fosse nulla - ma non indica alcun vizio - la riunione CP_19 dell'appello proposto da Marchetti a quello proposto da avrebbe sanato ogni vizio, CP_14 per raggiungimento dello scopo: v. sul punto anche Cass. 14/05/2019 n. 12795).
D'altro canto, il motivo d'impugnazione è fondato sul presupposto che il tribunale abbia affermato “una responsabilità esclusiva del Prof. nei confronti dell'attore CP_8 nonostante che nel caso di specie si tratti di un'ipotesi di solidarietà passiva (art. 1294
c.c.)”.
Se così fosse, certamente la sentenza sarebbe errata, posto che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato anche dal primo giudice l'azienda è responsabile per fatto proprio anche qualora la malpractice discenda da un errore del solo sanitario, e non da un'inadeguatezza dei mezzi allestiti dalla clinica.
Tuttavia, a ben vedere la sentenza impugnata non solo afferma la piena responsabilità della struttura nei confronti del paziente, ma anche nei rapporti non dichiara affatto che l'obbligazione debba gravare sul solo dott. né riconosce un diritto della clinica CP_8 ad essere da lui manlevata.
Il primo giudice si limita ad affermare un fatto - ovvero “la non rilevanza del comportamento della e che “il pregiudizio subito dall'attore, Controparte_16 così come accertato e liquidato con la sentenza non definitiva, è ascrivibile esclusivamente alla condotta sanitaria di ” - che Controparte_15 giuridicamente, una volta chiarito che la clinica risponde per fatto proprio anche in caso di errore del medico, è del tutto neutro, e non ne fa discendere alcuna conseguenza giuridica, neppure sotto il profilo del mero accertamento in positivo o in negativo di un obbligo in capo a taluna delle parti.
Proprio per questo, si dovrebbe dubitare della rilevanza della pronuncia del tribunale, e dell'opportunità addirittura di esternarla in dispositivo, posto che oggetto di pronunce anche dichiarative possono essere soltanto le situazioni giuridiche soggettive - ovvero l'affermazione o la negazione di un obbligo o di un diritto - non anche i fatti, se ad essi non si ricollegano conseguenze giuridiche.
Più correttamente, dunque, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la pretesa accertativa di per difetto di un interesse giuridico obiettivo, posto che il CP_14 dire che il pregiudizio subito dall'attore dipendeva esclusivamente dalla condotta sanitaria di non significava giuridicamente affermare che allora nei Controparte_15 rapporti interni l'obbligazione dovesse gravare solo su questi.
In difetto di un motivo d'appello così strutturato, tuttavia, non si può affermare l'inammissibilità della domanda di né della conseguente dichiarazione del CP_14 tribunale.
Peraltro, poiché l'interpretazione che della pronuncia accertativa ha paventato l'appellante è proprio quella propugnata da e dal suo assicuratore, è CP_8 CP_14 comunque opportuno chiarire, in accoglimento del relativo motivo d'appello, che non solo verso il paziente e sono coobbligati, ma che anche nei rapporti interni il CP_8 CP_14 debito non deve affatto gravare soltanto su CP_8
Come ben evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata dopo il noto decalogo del 2019 (cd. San Martino bis), ed in particolare dopo la pronuncia 11/11/2019
n. 28987 (ma vedi anche le successive Cass. 20/10/2021 n. 29001; 11/12/2023 n.
34516), “In tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per
l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
Dunque, si deve affermare che nei rapporti interni la quota di risarcimento del danno gravante su è, al pari di quella gravante su pari ad un mezzo. CP_14 CP_8
7. I rapporti assicurativi.
Il giudice di primo grado con la sentenza n. 2328/2022 ha rigettato la domanda di manleva nei confronti degli assicuratori tanto del Prof. quanto di e tali CP_8 CP_14 statuizioni sono state impugnate dai rispettivi assicurati.
7 a) La domanda di verso i suoi assicuratori. CP_8
In particolare, il tribunale ha respinto le domande di manleva avanzate da nei CP_8 Cont confronti degli assicuratori che aveva chiamato in causa - (oggi e CP_10
- così argomentando: Controparte_7
“2 – Sul rapporto di garanzia tra ed il convenuto Controparte_10 Controparte_15
Per ragioni logico – sistematiche è opportuno esaminare, innanzitutto, il rapporto tra ed il Controparte_10 convenuto poiché tale disamina ci dà l'occasione di inquadrare l'esatta portata delle statuizioni assunte con CP_8 la sentenza non definitiva.
Sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la terza chiamata eccepiva testualmente: Controparte_10
“La Polizza R.C. Professionale stipulata dal Prof co ha effetto dal 24.5.12, con un CP_8 Controparte_10 periodo di pregressa di due anni che spostano retroattivamente al 24.5.10 la copertura assicurativa. In tale periodo di validità della copertura assicurativa ricade il solo evento del 6-7 giugno 2011 di termorizotomia percutanea a carico delle articolazioni sacroiliache, unico intervento che dovrà e potrà essere considerato nel merito della domanda subordinata di manleva avanzata dal Prof. nei confronti di Nel complesso delle CP_8 Controparte_10 terapie cui si è sottoposto negli anni l'attor , quella del 6-7 giugno 2011 risulta essere del tutto marginale … né Pt_1
l'attore e neppure il suo legale ritennero di dover menzionare tale intervento nella richiesta risarcitoria del 23.7.12
(doc. 39 fasc. attore), proprio perché non ritenuto causa di alcuna conseguenza dannosa”.
L'eccezione è fondata e, conseguentemente, fa d'uopo rilevare che la polizza assicurativa in oggetto (N. 801156214) non opera nel caso di specie, poiché risulta per tabulas che:
- la polizza esplicava i propri effetti dal 24.5.2012 al 31.5.2013;
- ai sensi dell'art. 15 della polizza, l'assicurazione operava per le “richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa … conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della polizza”; - astrattamente, ricadrebbe nel periodo di operatività della polizza solo il sesto intervento chirurgico, quello del giugno
2011, eseguito dal presso la di Firenze;
CP_8 Controparte_6
- tuttavia, il CTU – le cui risultanze sono state poste a fondamento delle statuizioni assunte con la sentenza non definitiva (vd. pagg. 4 e 5 di tale sentenza) – ha espressamente escluso che l'intervento del giugno 2011 avesse procurato danni all'attore, tant'è che, a pag. 37 dell'elaborato tecnico del CTU, si legge testualmente: “In data 07.11.18 sono pervenute note da parte della dott CT di parte resistente . In risposta alle stesse, non Persona_7 CP_10 si può che concordare con quanto descritto e, in particolare: “l'intervento del 6-7 giugno 2011, è stato del tutto marginale, non invasivo e non ha procurato danni. Peraltro tale intervento non è neppure citato nella richiesta risarcitoria”.
Per chiarezza e completezza, è il caso di precisare che questo giudice, con la sentenza non definitiva, ha accertato e dichiarato la responsabilità solidale, ex art. 1228 c.c., della sola per le seguenti ragioni: CP_16
- al paragrafo 2B) della sentenza non definitiva, a proposito della condotta sanitaria del convenuto dott. si CP_8 rileva espressamente che “… ha certamente commesso un errore di indicazione, optando per il trattamento cruento in presenza di quel quadro clinico e di quella documentazione iconografica”;
- tale “errore di indicazione” afferisce, con ogni evidenza, alla decisione di eseguire il primo intervento, quello del
31.8.2007, che fu eseguito presso e che costituì primum movens della serie causale che condusse alla CP_16 determinazione del pregiudizio accertato e valutato dal CTU nei termini esplicitati nella sentenza non definitiva;
- inoltre, laddove il CTU afferma che “Vi è stato per certo un danno anatomico dovuto alla molteplicità degli atti invasivi
…” o laddove, analogamente, parla di “sequela” di interventi (vd., a tal proposito, pag. 9 della sentenza non definitiva), vengono in rilievo gli interventi eseguiti presso poiché solo presso tale struttura sono stati eseguiti CP_16 plurimi interventi, ben tre;
- infine, al paragrafo 2C) della sentenza non definitiva, riportando le affermazioni di cui a pag. 43 della relazione del
CTU, con riferimento al nesso causale, si evidenzia che “il , da lombalgico in assenza di ernia, divenne Pt_1 portatore di ernia e, in tempo successivo, di instabilità vertebrale meritevole di artrodesi … l'ernia compare in immagini solo dopo l'intervento, a un mese circa di distanza … il non era affetto, in antecedenza all'intervento del Pt_1 novembre, da ernia discale. A seguito di questo intervento una ulteriore, immediata, comparsa di ernia discale …”;
- l'intervento “del novembre” (per usare le parole del CTU) è quello del 7.11.2008, eseguito dal presso CP_8 [...]
CP_16
Conclusivamente, alla base della condanna solidale pronunciata nei confronti di vi sono le decisive CP_16 considerazioni che: - il primo intervento (eseguito presso è stato frutto di un errore di indicazione, il che vuol dire che CP_16 quell'intervento non doveva essere eseguito;
- poi, a partire dal terzo intervento (anch'esso eseguito presso al pari del primo e del quarto), si è CP_16 instaurato quel quadro patologico che il CTU ha accertato e valutato e che è stato riportato e descritto nella sentenza non definitiva (“… i non era affetto, in antecedenza all'intervento del novembre, da ernia discale. A seguito di Pt_1 questo intervento una ulteriore, immediata, comparsa di ernia discale …”);
- il primo, il terzo ed il quarto sono, in definitiva, gli interventi chirurgici che, secondo l'impianto valutativo del CTU, sono alla base del pregiudizio accertato e liquidato con la sentenza non definitiva;
- al secondo intervento non si fa alcuna specifica menzione nella CTU e ad esso non si attribuisce alcuno specifico rilievo;
- il quinto ed il sesto intervento vanno esclusi dalla serie causale che ha condotto alla causazione del danno, avendo il
CTU affermato, a proposito del quinto, che “In data 17.11.18, sono pervenute note da parte dei dott.r Per_5 Per_6 che sostanzialmente affermano <<… pertanto non vi sono elementi di censura nell'operato dei sanitari e dell
[...]
. Si concorda con l'assenza di colpe a carico della citata casa di cur ”; Controparte_34 Parte_2
- a proposito del sesto intervento, nell'elaborato del CTU si legge che “In data 07.11.18 sono pervenute note da parte della dott CT di parte resistente . In risposta alle stesse, non si può che concordare con Persona_7 CP_10 quanto descritto e, in particolare: “l'intervento del 6-7 giugno 2011, è stato del tutto marginale, non invasivo e non ha procurato danni. Peraltro tale intervento non è neppure citato nella richiesta risarcitoria”;
- ed ancora, con riferimento allo stesso intervento, si legge che “Come descritto dal dott e, utilizzando le sue CP_35 parole <<… e, pertanto, logicamente, anch … relativamente a tale intervento, devesi ritenere del tutto estranea CP_4 alla vicenda per cui è causa>>. Tale affermazione si deve necessariamente condividere”;
- infine, “… Gli altri sanitari intervenuti in tempi successivi non hanno posto in essere condotte pregiudizievoli o non diligenti. Non sono ravvisabili profili di colpa professionali …” (vd. CTU).
3 – Quanto al rapporto tra ed il convenuto Controparte_7 CP_8
Nelle note conclusive del 25.7.2022, ha richiamato la comparsa conclusionale del 9/10.12.2021, Controparte_7 ove la stessa terza chiamata ribadiva, tra le altre, l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa alla luce dell'art. 16 del contratto.
L'eccezione è fondata, poiché:
- in forza dei punti 2) e 3) dell'art. 16 del contratto concluso tra le parti, quando l'attività del medico assicurato è svolta all'interno di una casa di cura o di qualsiasi altra struttura sanitaria (sia che il medico svolga l'attività in regime di dipendenza o intramoenia sia che la svolga in regime libero professionale), “… la presente garanzia si intende operante
…, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”;
- nel caso di specie – come sarà chiarito nel prossimo paragrafo – non opera la copertura assicurativa invocata da
(ove il ha eseguito i tre interventi di cui si è detto poc'anzi) e non è allegato o provato che CP_16 CP_8 [...] versi in stato di insolvenza;
CP_16
- di conseguenza, la garanzia invocata dal non è operante. CP_8
Peraltro, è il caso di precisare, a proposito della clausola contrattuale qui esaminata, che, nel contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilità quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito (cfr., ex multis, Cass. Civ., III, 11.6.2019, N. 15598; Cass. Civ., III, 15.5.2018, N. 11757; Cass. Civ., III, 16/03/2012, N. 4254).
Nel caso in esame, l'art. 16 esaminato, non solo è testualmente rubricato “Oggetto dell'assicurazione”, ma, proprio per la sua formulazione, attiene effettivamente al contenuto ed ai limiti della garanzia assicurativa, per cui va esclusa la vessatorietà della clausola in oggetto.
Mette conto precisare, infine, che, nella fattispecie che ci occupa, non opera la previsione di cui all'art. 16, N. 4), del contratto (“… la presente assicurazione si intende operante in primo rischio limitatamente alla rivalsa azionata”), poiché la casa di cura non ha proposto, in questo giudizio, domanda di rivalsa nei confronti del CP_16 bensì solo una domanda di mero accertamento, di cui si dirà in seguito.” CP_8 ha appellato entrambe tali statuizioni, rilevando che la polizza stipulata con CP_8 CP_1 aveva una durata di cinque anni, con un premio complessivo annuo di € 7.492,50, e prevedeva nell'art. 17 una retroattività illimitata;
quella stipulata con (poi CP_10 Cont
e oggi , invece, aveva un premio complessivo di € 6.898,00 per il primo CP_10 anno e di € 6.785,00 per gli anni successivi, ed una retroattività di soli due anni a far data dal 24.5.2012.
Ha dunque sottolineato l'assurdità della situazione prospettata dal tribunale, che condurrebbe alla conclusione che, a fronte della stipula di due polizze assicurative, ciascuna con un premio di importo assai rilevante, l'assicurato non avrebbe alcun diritto nei confronti di nessuna delle due delle Compagnie di assicurazione.
Passando dunque all'esame delle sue doglianze, si deve premettere che entrambe le polizze azionate erano claims made, ma con diverse modalità operative: mentre la polizza stipulata con l nel 2009 era del tipo claims made “pura”, in Controparte_7 quanto prevedeva una retroattività illimitata, la polizza rilasciata dall'allora
[...] aveva un regime di claims made “impura” in quanto la retroattività era di CP_10 appena due anni. Contr 7a/I) La domanda di verso (ora . CP_8 CP_10 Cont Per ciò che attiene alla domanda verso si deve intanto rilevare che è documentale e pacifico che ai sensi dell'art. 15 della polizza tale assicurazione operava per le “richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa … conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della polizza”; dunque, stante il periodo d'incontestata vigenza della polizza - dal 24.5.2012 al 31.5.2013 - essa copriva i sinistri verificatisi a partire dal 24.5.2010.
Nonostante la parziale riforma della sentenza in punto di rapporto tra e Pt_1
poiché l'unico intervento per cui è stata ritenuta la responsabilità del Prof. CP_8 in questo grado è quello del 9.12.2008, mantiene rilevanza anche nel presente CP_8 grado la questione dei limiti temporali della polizza, dal momento che (al pari di quelli valutati dal tribunale, tra cui era peraltro compreso anche quello del 9 dicembre 2008) tale sinistro è ictu oculi precedente al 24.5.2010.
Nel proprio atto d'appello ha dedotto che il primo giudice aveva errato CP_8 nell'escludere la copertura assicurativa con omettendo di valutare che una CP_10 retroattività di soli due anni a favore dell'assicurato - a fronte di un termine quinquennale, se non addirittura decennale, previsto a favore del danneggiato per chiedere il risarcimento del danno nei confronti dell'assicurato - costituiva una clausola claims made “impura” non meritevole di tutela e concretamente illecita.
L'assicuratore dal canto suo ha eccepito l'inammissibilità della pretesa, e dunque del motivo d'appello, rilevando che nella chiamata in causa effettuata in primo grado l'aveva chiamato in causa chiedendo di essere da questa eventualmente CP_8 manlevato limitatamente “…all'attività professionale dal 24/05/2010 al 31/05/2013 …”
e richiedendo che per gli altri interventi fosse l' a rilevarlo indenne. Controparte_7
Effettivamente, nell'atto di citazione del terzo aveva dedotto: CP_8
“Il Prof. ha stipulato con per il tramite del Broker Controparte_15 CP_40
Assifidi spala polizza di assicurazione R.C. professionale n.801156214 con effetto dal
24/05/2012 al 31/05/2012 che all'art. 15 cosi recita" L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della polizza". Pertanto la detta Polizza copre l'attività professionale dal 24/05/2010 e quindi anche l'intervento del 06/06/2011 sul ”. Pt_1
Dunque, aveva chiesto:
“-In tesi nei confronti dei terzi chiamati: Piaccia al Giudice Hl.mo, nel caso di accoglimento totale o parziale della domanda attrice, condannare la
[...] a garantire e manlevare in forza della polizza 777029208773 e nei limiti Controparte_7 CP_ della medesima il Prof. dal pagamento delle somme dovute al Controparte_15 sig. ; la in forza della polizza 80ll56214 a Parte_1 Controparte_10 garantire e rilevare indenne il comparente limitamente all'attività professionale dal
24/05/2010 al 31/05/2013 provvedendo al pagamento diretto ovvero a rilevare indenne il comparente”.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., aveva in effetti, seppur CP_8 sommariamente, dedotto:
“[...] non può non rilevarsi che la richiamata polizza all'art. 15 prevede la CP_10 propria applicabilità “Per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della polizza...”. Si contesta comunque l'operatività del detto articolo poiché costituisce una clausola claim's che non è meritevole di tutela”.
Però, aveva ciò nonostante concluso:
“1) Nei confronti di parte attrice: Come in comparsa di costituzione e risposta, 2) Nei confronti dei propri chiamati in causa ed come in atto di Parte_5 CP_22 citazione per chiamata in causa, rigettando tutte le eccezioni e domande formulate dalla
e dalla Inoltre il Prof. chiede di essere rilevato Parte_5 CP_22 CP_8 indenne dalle proprie compagnie di assicurazione dalla eventuale condanna al risarcimento del danno in virtù delle domande a garanzia/regresso formulate dalle
[...]
. CP_30
Quindi a ben vedere non aveva espressamente ampliato le proprie conclusioni al periodo precedente il biennio, richiamando anzi le conclusioni dell'atto di chiamata di . CP_10
Infine, all'atto di precisare le conclusioni, con le note scritte per l'udienza del 4.4.2022, aveva così indicato la sua pretesa: CP_8
“B) Condannare la in forza della polizza 801156214 con effetto Controparte_10 dal 24/05/2012 al 31/05/2013 e dell'art. 15 della medesima a garantire e rilevare indenne il convenuto limitatamente all'attività professionale Controparte_15 prestata dal 24/05/2010 al 31/05/2013 al sig. .” - continuando dunque a Parte_1 contenere la sua domanda nei limiti del biennio.
E' vero che nella prima comparsa conclusionale aveva ancora coltivato l'eccezione di nullità, e tuttavia aveva pure in tale sede concluso come in citazione, limitando la propria domanda al periodo d'incontestata vigenza della polizza - dal 24.5.2012 al 31.5.2013 e per i sinistri verificatisi a partire dal 24.5.2010. Nella seconda comparsa conclusionale aveva addirittura omesso ogni doglianza in riferimento alla retroattività biennale, ed ancora concluso come in precedenza. Con il suo atto di appello ha proposto, e stavolta svolto più compiutamente, CP_8
l'eccezione di nullità della clausola claims made “impura”, ma ha anche mutato le Cont conclusioni e richiesto che (ora lo manlevi, non più “limitatamente CP_22 all'attività professionale prestata dal 24/05/2010 al 31/05/2013”, ma per tutti gli interventi da lui eseguiti sul , a partire dal primo del 31.8.07. Pt_1 Cont Come eccepito da tale pretesa è effettivamente inammissibile perché nuova. ha tentato di evitare la declaratoria d'inammissibilità deducendo che CP_8
l'eccezione di nullità era proponibile in ogni stato e grado, rilevabile anche d'ufficio e sottratta ad ogni preclusione, ma così facendo non ha colto il punto della questione: ciò di cui si discute non è la nullità di un contratto azionato dalla parte in contrasto col suo illegittimo tenore letterale, bensì il perimetro della domanda proposta e coltivata in primo grado, che aveva ad oggetto la copertura assicurativa soltanto per i fatti successivi al maggio 2010, e che per la prima volta in questo grado vorrebbe estendere ai CP_8 fatti precedenti.
Ciò, invero, è impedito dall'art. 345 c.p.c.
In altre parole, non è l'eccezione di nullità ad essere tardiva ed inammissibile, ma la domanda di manleva per il fatto oggetto di affermata responsabilità professionale.
Dunque, non si può che confermare che il sinistro effettivamente verificatosi è estraneo, ancor prima che alla polizza stipulata, alla domanda proposta in primo grado, e per Cont questo non può essere oggetto di copertura da parte di
7a/II) La domanda di verso . CP_8 Controparte_7 ha poi censurato la decisione del tribunale di negare l'operatività della polizza CP_8
(in considerazione del fatto che non era insolvente) sia in fatto che in diritto. CP_14
In fatto, ha sostenuto che tale clausola sarebbe presente solo nella copia prodotta dall'assicuratore e da lui non sottoscritta, e non anche in quella prodotta da lui.
Tale deduzione, nuova (v. comparse conclusionali del primo grado), appare smentita dal fatto - correttamente evidenziato da - che la copia prodotta dallo Controparte_7 stesso assicurato contiene proprio, esattamente, la clausola in oggetto, che si riporta estrapolandola dalla polizza (ri)prodotta da col proprio atto d'appello: CP_8
Si tratta, allora, di comprendere la portata di tale clausola (e nel caso valutarne la validità). In primo grado, aveva sostenuto che tale previsione, se intesa come impeditiva Pt_1 del suo diritto di medico libero professionista ad essere manlevato dall'assicuratore, era vessatoria e che applicandola la tutela sarebbe stata limitata a casi marginali e pressoché irrealizzabili.
In questo grado, nell'impugnare la decisione del tribunale, ha anche dedotto che la causa concreta dell'atto finirebbe per non essere rispettosa del primo comma dell'art. 1322 c.c.,
e poi rilevato che essa si fondava sull'ipotetica mancanza di assicurazione in capo alla struttura, quando “tutte le strutture sanitarie pubbliche o private hanno l'obbligo di essere assicurate, come è stato ribadito di recente dall'art. 10 della legge 8.3.2017, n.
24”, di talché era illecita per contrarietà a norma imperativa, ed in particolare all'art. 10 della legge Gelli-Bianco.
Tuttavia, tale ultimo argomento non appare condivisibile, posto che, da un canto, la L.
24/17 non appare applicabile ai fatti di causa ratione temporis e, dall'altro, finanche l'obbligo di assicurazione posto dall'art. 10 riguarda in realtà la responsabilità che grava sulla struttura e quella che grava sui dipendenti, non anche quella che grava sui medici liberi-professionisti.
Recita infatti l'art. 10: “
1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2”.
I sanitari di cui al comma 2 sono, appunto, coloro che operano all'interno della struttura in regime libero-professionale, come il Prof. La struttura non stipula alcuna CP_8 assicurazione in favore di essi, per la responsabilità civile gravante sui medesimi (ma solo in favore di se stessa, per la responsabilità civile cui essa è tenuta in proprio, seppur in conseguenza dell'operato del medico libero-professionista), che sono infatti tenuti (già in forza dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), a munirsi di una propria idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
Dunque, nel caso in esame aveva una propria assicurazione (vedremo nel CP_14 successivo paragrafo il relativo contenuto) che però, ciò è pacifico, non copriva la quota di responsabilità dell'assicurato, ma solo la propria.
Non è poi vero, come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. 3/4/2024 n. 8824; CP_1 4/9/2023 n. 25772), ed invocato da che la sola circostanza che la clausola in esame possa venire di fatto ad escludere dalla copertura proprio le “attività prevalenti” svolte dall'assicurato ne determini la nullità per illiceità della causa - posto che la causa del contratto resta pur sempre lo scambio del premio contro il trasferimento del rischio e la convenienza economica della pattuizione è sottratta al sindacato del giudice (e piuttosto, ove il contratto d'assicurazione risulti inadeguato rispetto alle esigenze dell'assicurato, per la scarsità di informazioni rese all'assicurato e/o per la fumosità della clausole, il rimedio è quello risarcitorio o dell'annullabilità del contratto per dolosa o colposa induzione a contrarre in violazione della regola di adeguatezza).
Tuttavia, è vero invece che il significato della clausola in esame non è quello propugnato da e attribuito dal tribunale. Controparte_7
Sul punto, è intanto opportuno premettere, onde fare chiarezza, che il caso in esame è diverso da quello all'esame delle suddette pronunce di legittimità (Cass. 3/4/2024 n.
8824; 4/9/2023 n. 25772, ma anche Cass. 22532/22), in cui il medico assicurato era dipendente della struttura o comunque operava intramoenia, e si trattava di stabilire se la copertura a secondo rischio valesse solo per la quota solidale, come sostenuto dalla corte di merito, o anche per la quota virile.
Si deve poi chiarire che, mentre l'art. 10 della L. 24/17 ha limitato la facoltà di rivalsa della clinica al caso di colpa grave anche nei confronti dei medici liberi-professionisti (di talché in caso di colpa lieve sulla struttura grava il carico non soltanto della propria quota di responsabilità, ma anche di quella del professionista), all'epoca dei fatti tale limitazione non c'era e dunque, ferma restando la responsabilità solidale del medico e della clinica verso il paziente, la clinica poteva liberamente rivalersi sul medico ove fosse stata chiamata a pagare anche per la quota di pertinenza del professionista.
Nell'interpretare la portata della pattuizione, allora, in applicazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 ss c.c:
a) sotto il profilo letterale, si deve rilevare che la clausola in esame regola l'attività del medico all'interno di struttura sanitaria tenuta ugualmente in responsabilità, laddove il concetto di identità della responsabilità evoca proprio il caso in cui l'azienda è tenuta, anche nei rapporti interni, a farsi carico della quota di obbligazione gravante sul medico;
dunque, un caso diverso da quello in esame in cui, come premesso, poteva rivalersi su per la quota di debito di CP_14 CP_8 lui, ovvero non era tenuta né per legge né per accordi inter partes a sollevarlo da tale peso;
b) sotto il profilo sistematico, ex art. 1363 c.c., si deve rilevare che tale clausola presuppone la stipula da parte della struttura sanitaria di un'assicurazione che copra anche il medico, come si desume dal riferimento ad un'operatività della polizza in secondo rischio: invero, intanto si può parlare di secondo rischio, in quanto vi sia un altro soggetto tenuto a garantire in via prioritaria il medesimo rischio (v. Cass. 30314/2019: la polizza di secondo rischio può “operare in eccesso”, rispetto ad altra polizza, solamente qualora i due contratti coprano il medesimo rischio (quindi, in tema di R.C, lo stesso patrimonio). Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione una copertura "a secondo rischio"); tuttavia, come anticipato, tale stipula non è prevista in favore dei medici liberi professionisti;
c) sotto il profilo della buona fede, ex art. 1366 c.c., si deve rilevare che subordinare l'operatività della polizza al fatto che la struttura abbia stipulato un'assicurazione e/o sia insolvente non avrebbe alcun senso nel caso di specie, posto che, poiché non era tenuta (nei rapporti interni) a farsi carico della quota di debito di CP_14 pertinenza del medico, il fatto che essa fosse assicurata e/o solvente non aveva alcun rilievo per il libero professionista, che comunque non avrebbe potuto far ricadere il peso del proprio debito né su di lei né sul suo assicuratore;
d) sotto il profilo dell'art. 1371 c.c., si deve infine sottolineare il favor nei confronti del contraente che non ha predisposto la clausola, in danno di chi l'ha predisposta, ogni qualvolta la clausola abbia un significato dubbio.
Dunque, dalla complessiva lettura dell'art. 16, onde attribuire un senso compiuto alla pattuizione del secondo comma, in conformità al suo scopo indennitario e nel rispetto dell'equilibrio tra i contrapposti interessi, non si può che concludere che la clausola in esame ha l'effetto di sollevare il medico da quelle conseguenze negative che altrimenti egli non potrebbe evitare, perché attengono strettamente alla sua personale responsabilità, come del resto è confermato dal comma 1, che precede immediatamente quello qui in esame, ove si afferma che l'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale.
Quindi, l'assicuratore non è tenuto a garantire quelle conseguenze che, effettivamente, nei rapporti interni debbono gravare sulla sola è invece tenuto a garantire Parte_12 quelle conseguenze che, nei rapporti interni, debbono gravare sul solo professionista. Ma se così è, tale secondo comma dell'art. 16 riguarda unicamente quei sanitari il cui operato, nei rapporti interni, fa carico sulla struttura sanitaria, dunque non chi operava, prima del 2017, in regime di libera professione ed in difetto di ogni stabile inserimento nella azienda sanitaria.
Di ciò, peraltro, si ha conferma anche nel fatto (risultante dalla sentenza della S.C.
8824/24 già citata), che in epoca successiva alla stipula del contratto in esame, del 2009, ovvero nel 2012, l'assicuratore, evidentemente per necessità di maggiore chiarezza, ha riformulato la clausola proprio nel senso qui indicato, esternando il sotteso ed espressamente riferendo la limitazione ai soli medici dipendenti e/o intramoenia (nello specifico, il nuovo testo prevede che:"1) l'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli invia solidale;
2) qualora l'attività del medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata all'interno di ASL, casa di cura, ente ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente).
Dunque, conclusivamente, l'art. 16 comma secondo non si applica ai liberi professionisti, come il prof. e pertanto non appare ostativo al riconoscimento della copertura CP_8 assicurativa.
Per questo, si debbono esaminare le ulteriori eccezioni d'inoperatività della polizza CP_1 formulate da rimaste assorbite in primo grado e riproposte in questo grado ex art. 346 c.p.c.
Intanto, l'assicuratore aveva eccepito l'inoperatività della polizza ex artt. 1892 c.c. e 17
c.g.a., deducendo che il Prof. aveva stipulato il contratto in oggetto con CP_8 decorrenza dal 31.12.2009, quindi dopo che il signor era stato sottoposto a ben Pt_1
5 interventi correttivi senza successo, laddove l'art. 17 (che si riporta a seguire) imponeva all'assicurato in sede di stipula di riferire all'assicuratore non soltanto eventuali richieste risarcitorie già ricevute, ma anche fatti da cui era percepibile l'esistenza dei presupposti di responsabilità professionale, escludendo la copertura qualora tale percezione vi fosse stata o fosse mancata per colpa. Nel caso in esame, tuttavia, è pacifico che non avesse avanzato alcuna richiesta Pt_1 risarcitoria nei confronti di al momento della stipula del contratto CP_8
d'assicurazione, né vi è prova - di cui era onerato l'assicuratore - che il paziente avesse imputato, fosse pure verbalmente, alcunché al professionista.
Se poi è vero che le condizioni del non miglioravano, è vero anche che Pt_1 purtroppo il medesimo soffriva di una malattia degenerativa ed aveva una situazione indubbiamente complessa, di talché il ben poteva ritenere in buona fede di CP_8 aver correttamente operato e che l'ingravescenza dei sintomi non fosse affatto imputabile a lui, tanto più che nel caso in esame non è che il peggioramento fosse dovuto ad un atto maldestro del sanitario, ma piuttosto (e come già argomentato in misura solo marginale) all'omessa estensione della foraminotomia praticata a sinistra anche a destra, dunque ad una scelta terapeutica in cui il professionista credeva e che è stata smentita solo dalla perizia di secondo grado.
Parimenti infondata è l'eccezione d'inoperatività della polizza ex art. 2 cga, ovvero perché essa opererebbe a secondo rischio, e dunque la presenza di una polizza stipulata dalla struttura sanitaria e di una polizza stipulata personalmente dal Prof. con CP_8 [...] Cont (poi e ora impedirebbero l'operare della polizza stipulata con CP_10 CP_10
[...]
, la polizza stipulata da come già evidenziato, copre un rischio diverso (la Pt_13 CP_14 responsabilità civile della clinica per la propria quota di responsabilità), mentre quella stipulata con non operava per l'evento in esame, posto in essere oltre due anni CP_10 prima dalla stipula della medesima.
Infine, neppure la clausola di cui all'art. 18 lett. b) CGA, che esclude la copertura assicurativa se le attività mediche non sono state precedute da un valido consenso informato, appare idonea ad impedire la copertura assicurativa, posto che, come ampiamente argomentato, l'intervento oggetto di responsabilità professionale è stato preceduto da un valido consenso del paziente. CP_1 Un'ultima notazione: la polizza azionata, contrariamente a quanto eccepito da copre anche il debito per le spese legali che dovrà rifondere a (v. sub CP_8 Pt_1
8).
E' vero che l'art. 28, collocato all'interno della sezione “norme che regolano la garanzia tutela giudiziaria”, ed invocato dall'assicuratore, nel limitare temporalmente la copertura per le spese di lite ai soli sinistri verificatisi nel periodo di validità del contratto (laddove invece nel caso in esame il sinistro si è verificato in epoca precedente alla stipula della polizza) recita:
Esso, però, fa chiaro riferimento non già alle spese cd. di soccombenza, da rifondere al danneggiato, che concorrono a determinare le conseguenze dell'illecito e sono per definizione indennizzabili se l'illecito è coperto dalla polizza, bensì alle spese cd. di resistenza, che sono quelle spese che l'assicurato deve sostenere per resistere all'azione del danneggiato;
ciò ben si comprende leggendo l'art. 25, che apre la sezione in oggetto:
Invero, come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. da ult. Cass. 16/02/2024
n. 4275), “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”. CP_1 Dunque, semmai teoricamente l'eccezione di potrebbe valere per le spese di resistenza - in ordine alle quali si dovrebbe peraltro valutare la legittimità della clausola, posto che la deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c. è di per sé nulla ex art. 1932 (cfr. Cass. 07/2022 n. 21220 - ma poiché tali spese non sono state chieste -
e secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale su riportato vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono invece costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi (e la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub a non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub b)
- la questione non assume rilievo pratico. CP_1 Allora, deve tenere indenne il prof. dalle conseguenze della condanna in CP_8 favore di disposta con la presente sentenza, a titolo risarcitorio e per spese di Pt_1 lite, seppur limitatamente alla quota del 50% di responsabilità del professionista, ai sensi del primo comma dell'art. 16 c.g.a.
7 b) La domanda di verso il suo assicuratore. CP_14
Il primo giudice ha respinto anche la domanda di manleva di verso CP_14 [...]
rilevando che: CP_19
“Tanto nella comparsa di costituzione quanto nelle note conclusive di si invoca l'art. 15 lett. E) del Controparte_19 contratto assicurativo, rubricato testualmente “Rischi esclusi dalla Assicurazione”.
Infatti, anche da ultimo, nelle note conclusive del 18.7.2022, si richiamano testualmente “tutte le clausole contrattuali delimitanti il contratto n.2011/07/6061983, con particolare riferimento, tra l'altro … all'esclusione dalla garanzia della responsabilità dei medici non dipendenti (art.15 lett. E all.1) …”.
Il mentovato art. 15, se correttamente interpretato, depone per la inoperatività della copertura assicurativa in relazione al caso di specie, in quanto:
- in forza della previsione di cui all'art. 15, lett. E), sono espressamente esclusi dalla garanzia i danni derivanti dalla
“responsabilità personale dei medici, paramedici ed altro personale non dipendente, salvo quanto disposto dal successivo art. 16 delle Norme Particolari”;
- all'art. 16 delle Norme Particolari (art. 16 nei contratti assicurativi prodotti come doc. 2 e doc. 3 da
[...]
art. 15 nel contratto assicurativo prodotto come doc. 1) è prevista un'estensione di garanzia “alla CP_19
Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatto di tali medici e/o paramedici (ovvero medici e paramedici non dipendenti) in relazione ad eventi verificatisi durante lo svolgimento della attività nei locali del ”; Parte_9
- ma, lo stesso art. 16 (art. 15 nel contratto assicurativo prodotto come doc. 1 da chiosa Controparte_19 stabilendo che “tale estensione non è operante per i medici che operano nelle strutture del ma con un Parte_9 rapporto professionale diretto con il paziente ed a tale proposito conferma che in questi casi anche il Parte_9 rapporto economico è diretto fra il medico ed il paziente”; - in data 16.5.2012, l' (quindi, lo stesso istituto che oggi invoca la copertura assicurativa di cui si Controparte_16 discute), riscontrando la richiesta di risarcimento danni dell'odierno attore datata 27.4.2012, affermava testualmente che “le equipe chirurgiche che hanno effettuato gli interventi, dirette dal Prof svolgevano Controparte_15
l'attività presso in regime di libera professione, con rapporti economici indipendenti e diretti con il CP_16 proprio paziente, con il quale avevano deciso, prima dell'accesso alla Casa di Cura, il tipo di intervento e di terapia da effettuare” (doc. 5 di richiamato ed allegato come doc. 38 nell'atto di citazione del ); Controparte_19 Pt_1
- ciò implica che, nel caso in esame, vale l'esclusione di garanzia prevista dall'art. 15 lett. E) e non opera l'estensione di garanzia ex art. 16 Norme Particolari, con la precisazione ulteriore che non depone in senso contrario o diverso il punto
1 dell'Appendice N. 1 alla polizza, poiché in tale disposizione sono fatte espressamente salve le esclusioni previste dall'art. 15 (“fermo restando le esclusioni disposte dall'art. 15”), che, per quanto emerge dallo stesso art. 15, va letto in combinato disposto con l'art. 16 delle Norme Particolari”. ha lamentato l'erroneità di tale statuizione, da un canto sostenendo che il CP_14 tribunale aveva ignorato l'espressa estensione della copertura della struttura per i contegni dei liberi professionisti e dall'altro contestando che il prof. operasse CP_8 nella struttura sanitaria con un rapporto professionale diretto con il paziente.
Il motivo è fondato.
Se è vero, infatti, che il tribunale ha in realtà ben compreso che nel caso in esame vi era un'estensione pattizia della copertura anche alla responsabilità derivante alla clinica dai contegni dei medici liberi professionisti, è vero anche che ha comunque negato la copertura ritenendo applicabile una deroga a tale regola i cui presupposti fattuali – della cui prova era onerato l'assicuratore, trattandosi di eccezione, ovvero di fatto impeditivo del diritto che sarebbe in forza della previsione generale spettato all'assicurato – non sono dimostrati.
Benvero, il solo fatto che nella missiva inviata dall' - oggi - Controparte_16 CP_14 all'avv. La Mendola, difensore del , il 16/5/2012 (v. doc. 5 di ) la clinica Pt_1 CP_19 replicasse alle richieste risarcitorie del paziente: “L'08 maggio u.s. abbiamo ricevuto la
Sua raccomandata datata 27/4/12 e siamo spiacenti di quanto lamentato, ma precisiamo che le equipe chirurgiche dirette dal Prof. svolgevano l'attività Controparte_15 presso “ in regime di libera professione, con rapporti economici diretti con CP_16 il proprio paziente, con il quale avevano deciso, prima dell'accesso alla Casa di Cura, il tipo di intervento e di terapia da effettuare”) non appare dirimente.
Tale dichiarazione, resa ad un terzo ed in quanto tale liberamente apprezzabile ex art. 2735 c.c., non solo nello specifico aveva una funzione difensiva (perché rispetto al paziente la dichiarazione era volta a liberare la confitente da responsabilità), ma soprattutto non si riferiva allo specifico intervento del 9.12.2008, il solo fonte di responsabilità di CP_14
Ciò è particolarmente rilevante, perché a ben vedere ci sono effettivamente degli interventi - quello di termorizotomia del 31.8.2007 e quello di discectomia del 7.11.2008
(entrambi effettuati presso e dunque fatturati da - in cui il CP_16 CP_14 compenso percepito da è troppo basso per potersi riferire anche al costo della CP_14 prestazione di ed infatti vi è autonoma ricevuta del chirurgo (v. docc. 47, 48 e CP_8
50 ), e dunque è plausibile che in quei casi, effettivamente, il rapporto anche Pt_1 economico fosse intercorso direttamente tra il medico ed il paziente.
Dunque, in un momento in cui chiedeva il danno alla clinica per tutti gli Pt_1 interventi eseguiti presso la generica risposta di questa non poteva CP_16 assumere un effettivo valore confessorio del fatto che anche per l'intervento del
9.12.2008 il rapporto economico col paziente fosse stato intrattenuto direttamente dal chirurgo, per la parte di sua spettanza.
D'altro canto, per l'intervento oggetto di disamina (l'unico, lo si ricorda, fonte di responsabilità per e dunque di necessità di copertura assicurativa), non v'è alcuna CP_14 prova esaustiva del concreto atteggiarsi dei rapporti economici tra le parti e, semmai, sul piano indiziario, vi sono elementi per ipotizzare una fatturazione omnicomprensiva da parte di CP_14
Per esso, infatti, l'esborso fatturato dalla clinica è piuttosto elevato (5.820,00 euro) e il
(che pure ha scrupolosamente depositato ogni documento di spesa) non ha Pt_1 prodotto alcuna ricevuta o fattura del nei suoi riguardi;
d'altro canto, CP_8 [...] non ha neppure allegato che il costo complessivo dell'intervento per il CP_19 paziente fosse stato superiore e che la suddetta somma, in sé non spiegabile con la breve degenza né con l'assistenza infermieristica, si riferisse a prestazioni diverse
(quali?) da quelle rese dal chirurgo.
Poiché come anticipato era l'assicuratore a dover dimostrare che per lo specifico intervento fonte di responsabilità dell'assicurato il Prof. aveva intrattenuto CP_8 rapporti economici indipendenti e diretti con il proprio paziente, l'incertezza sul punto non può non andare a suo danno.
Anch'essa, dunque, è tenuta a manlevare da quanto corrisposto a in CP_14 Pt_1 conseguenza della presente sentenza.
In forza delle riproposte eccezioni dell'assicuratore, l'obbligo di manleva è limitato alla quota di responsabilità dell'assicurato e gode di una franchigia del 10%.
8. I motivi d'appello in punto di spese di lite.
Poiché i rapporti processuali tra e da un canto, e , dall'altro, CP_8 CP_14 Pt_1 sono oggetto di riforma, i motivi d'appello in punto di spese di lite sollevati da CP_8 e nei confronti di tale soggetto rimangono assorbiti, posto che la riforma della CP_14 decisione impugnata determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, ed impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite (v. sub 9).
Per converso, poiché viene confermato il rigetto della pretesa di nei confronti di Pt_1 Cont CP_
, e mantengono rilevanza i motivi Pt_4 Parte_2 Parte_3
d'appello nn. 6 e 7 del . Pt_1
Con essi, il paziente ha dedotto che, stante la complessità delle questioni medico-legali oggetto di accertamento, anche in caso di soccombenza ciò avrebbe giustificato la compensazione integrale delle spese nei confronti di tali soggetti e dei loro assicuratori;
per questi ultimi, poi, ha ulteriormente rilevato che le chiamata in causa di CP_7
, da parte del Dott. e di , da parte
[...] Pt_4 Controparte_31 Parte_3 erano infondate – la prima per l'operare dell'art. 16 comma secondo già esaminato per e la seconda per l'operare della franchigia annua aggregata. CP_8 CP_1 Tali specifiche deduzioni relative agli assicuratori non sono fondate, per perché per quanto argomentato per anche avrebbe avuto diritto alla copertura CP_8 Pt_4 assicurativa, e per perché l'operare della franchigia era obiettivamente CP_17 controverso, e secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. tra le tante
Cass. 07/03/2024 n. 6144) le spese del terzo chiamato debbono gravare sull'attore soccombente salvo il caso – qui non ravvisabile – in cui la chiamata fosse manifestamente infondata o palesemente arbitraria.
Per tutti tali soggetti ( le suddette cliniche e i suddetti due assicuratori), però, Pt_4 ricorre effettivamente una ragione di compensazione parziale, al 50%.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può invero essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), anche in quei casi che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Ebbene, a giudizio della Corte è ravvisabile uno di tali casi.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (seppur ai fini di ampliare lo ius poenitendi: v. Cass. 10901/24, e già 13269/12), per il paziente ante causam è infatti estremamente difficile percepire gli specifici profili di inadempimento del medico che gli hanno causato danno, stante l'estrema tecnicità del tema.
Ciò è particolarmente vero in un caso come quello in esame, in cui in ultima analisi il paziente ha realmente subito una malpractice ma, a fronte dei numerosissimi interventi subiti, ha avuto difficoltà a comprendere a quale/i di essi imputare le proprie condizioni di salute. D'altro canto, il medesimo era stato diligente, e si era munito di una perizia di parte, seppur poi largamente smentita dai ccttuu.
Anche la difformità tra le risultanze peritali del primo grado e quelle del secondo, del resto, conferma la natura eccezionalmente complessa delle questioni medico-legali coinvolte dal giudizio.
Se, poi, ciò è particolarmente vero per le cliniche dove ha effettuato i CP_8 molteplici interventi (2°, 5° e 6°) che non davano i risultati attesi e che, a partire dal quinto, erano anche preceduti da un'inadeguata informazione in merito a quali risultati si potevano realisticamente attendere, non è meno vero per e il Pt_4 Parte_3 perché seppur tale intervento sia stato realizzato a regola d'arte ed abbia avuto una qualche utilità è stato anch'esso preceduto da una gravemente carente informativa, che proprio per il calvario che il paziente stava vivendo avrebbe invece dovuto essere particolarmente puntuale.
Dunque, le spese di primo grado – ma come si andrà ad esporre sub 9 anche del secondo Cont
- debbono essere compensate per un mezzo tra il , da un canto, e Pt_1 Pt_4 CP_
, , ed i loro assicuratori, dall'altro, e dovrà Parte_2 Parte_3 Pt_1 rifondere a tali soggetti la residua metà di tali spese, pari al 50% di quanto già liquidato dal tribunale in favore dei suddetti soggetti.
Quanto agli appelli in punto di spese di e contro gli assicuratori, poiché CP_8 CP_14 verso e gli appelli (rispettivamente di Controparte_19 Controparte_7 CP_14
e di vengono accolti, i motivi d'appello restano assorbiti. CP_8 Cont Viceversa, poiché la pronuncia che esclude la manleva da parte di in favore di viene confermata, il motivo va esaminato, e tuttavia non coglie nel segno. CP_8
Invero, la ragione per cui non avrebbe dovuto essere condannato alle spese di CP_8 Cont lite in favore di non è la complessità giuridica della questione assicurativa bensì, ben più banalmente, il fatto che l'intervento oggetto di responsabilità non è tra quelli per i quali aveva chiesto la copertura assicurativa ad;
effettivamente, CP_8 CP_10 allora, il primo giudice avrebbe dovuto semplicemente ritenere la domanda di manleva assorbita e nulla disporre tra assicurato ed assicuratore in punto di spese (non avendo, peraltro, espressamente domandato le spese cd. Di resistenza). CP_8
Tuttavia, tale motivo d'impugnazione non è stato proposto, e dunque tale capo della sentenza va confermato.
9. Le spese di lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Dunque, per il rapporto processuale tra , da un canto, e e Pt_1 CP_8 CP_14 dall'altro, in relazione al quale il primo giudice aveva condannato integralmente alle spese e già in adesione alle doglianze degli obbligati, e a maggior CP_8 CP_14 ragione all'esito del presente grado, che ha ulteriormente ridimensionato la pretesa del danneggiato, si deve ritenere che tali spese debbano essere invece compensate per un terzo, vuoi perché dei sei interventi effettuati solo uno è caratterizzato da errore medico, vuoi perché la domanda di danno patrimoniale da lucro cessante è stata integralmente respinta.
Pertanto, e debbono rifondere a i residui 2/3 di tali spese che, CP_8 CP_14 Pt_1 sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, ed adottato lo scaglione da
26.001 a 52.000, in considerazione del credito riconosciuto, ammontano ad euro
5.077,33 (2/3 x 7.616,00) per il primo grado e ad euro 6.660,66 (2/3 x 9.991,00) per il secondo. Tali spese devono essere corrisposte dagli obbligati all'avv. La Mendola, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c. CP_1 Parimenti, per la regola della soccombenza, deve rifondere le spese dei due gradi a e a applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000 CP_8 Controparte_19 CP_14
(essendo gli assicuratori tenuti solo per la quota di ½, pari alla percentuale di responsabilità del proprio assicurato nei rapporti interni), ed i valori medi, vanno liquidati euro 5.077,00 per il primo grado ed euro 5.809,00 per l'appello (per ciascun assicurato,
a carico del rispettivo assicuratore). Cont Tra e invece, le spese del secondo grado debbono seguire la CP_8 soccombenza e dunque essere rifuse da che ha proposto una domanda CP_8 Cont inammissibile, a e quantificate nell'importo di euro 5.809,00 come sopra.
Tra e per il rigetto dell'ambigua domanda di le spese vanno CP_8 CP_14 CP_14 compensate, proprio perché la richiesta di – l'unica legittimamente avanzata – CP_14 appariva piva di portata giuridica ed era in ultima analisi irrilevante. CP_ Tra e CCT, , , ed i loro assicuratori, Pt_1 Pt_4 Parte_2 Parte_3 infine, per le gravi ed eccezionali ragioni esposte nel paragrafo precedente, tali spese debbono essere compensate per un mezzo e condannato a corrispondere a tali Pt_1 soggetti la residua metà; trattandosi di rigetto nei confronti di tali soggetti di appello di valore indeterminabile (perché volto a conseguire un maggior danno rispetto a quello qui riconosciuto), esse vanno liquidate, secondo lo scaglione “valore indeterminabile - complessità media”, nella somma di euro 6.078,00 (12.156,00/2), ad eccezione che CP_1 quelle in favore di che ha dimesso notula per euro 6.079,00 (rapportata all'intero credito), a cui vanno quindi liquidati euro 3.039,50 (6.079/2) .
Parimenti, le spese delle ctu di primo e secondo grado in via definitiva debbono gravare CP_1 Cont per un terzo su , per 1/3 su e per 1/3 su Pt_1
10. Le restituzioni.
L'appellante ha dedotto e documentato di aver pagato alle proprie compagnie CP_8 assicuratrici e le spese e onorari Controparte_9 Controparte_7 rispettivamente loro liquidate dal Tribunale di Firenze con la sentenza definitiva, con riserva di ripetizione, pari alla somma di € 11.373,84 ciascuna (in data 19.9.2022 a Cont e in data 24.9.2022 a . Controparte_41
Esso ha chiesto la restituzione di tali importi. Cont Nei confronti di tale domanda non può essere accolta, per quanto esposto sub 9, mentre, in considerazione della riforma del capo della sentenza di primo grado relativo CP_1 alla condanna di al pagamento delle spese di lite di tale compagnia deve CP_8 effettivamente restituire all'assicurato la somma di euro 11.373,84, oltre interessi legali dal 19.9.2022.
Benvero, l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n° 34011/2021).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e, con atti distinti, da Parte_1 [...]
e da avverso la sentenza non definitiva n. CP_15 CP_14
2309/2021 e avverso la sentenza definitiva n. 2328/2022 del Tribunale di
Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in parziale accoglimento dei tre appelli così provvede:
• conferma la condanna solidale di e a risarcire il danno a CP_8 CP_14
, ma quantifica tale danno nella minor somma (rispetto a quanto Pt_1 riconosciuto in primo grado) di euro 51.396,82, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
• condanna a tenere indenne dalle Controparte_7 CP_8 conseguenze di tale condanna (anche per spese di lite sostenute da
), limitatamente alla quota di sua personale responsabilità, pari Pt_1 al 50%;
• condanna a tenere indenne dalle Controparte_19 CP_14 conseguenze di tale condanna (anche per spese di lite sostenute da
), limitatamente alla quota di sua personale responsabilità, pari Pt_1 al 50%;
• conferma il rigetto delle domande di nei confronti del dott. Pt_1 Cont e delle cliniche , , Pt_4 Parte_2 CP_4 Parte_3 Contr
• conferma che la copertura assicurativa garantita da non riguarda
l'intervento di causa e dichiara inammissibile la pretesa di di CP_8 estenderla oltre il biennio;
• compensa per un terzo le spese di lite tra , da un canto, e Pt_1
e dall'altro, e condanna e a rifondere CP_8 CP_14 CP_8 CP_14
a - e per lui al suo difensore avv. Irene La Mandola – i residui Pt_1
2/3 di tali spese, che liquida nella somma (già proporzionata) di euro
5.077,33 per il primo grado e di euro 6.660,66 per l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
• condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_7 CP_8 dei due gradi, che liquida nell'importo di euro 5.077,00 per il primo grado
e di euro 5.809,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva
e cap come per legge;
• condanna a rifondere a le spese di lite dei Controparte_19 CP_14 due gradi, che liquida nell'importo di euro 5.077,00 per il primo grado e di euro 5.809,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
• compensa le spese di lite tra e CP_8 CP_14
• compensa per un mezzo le spese di lite del secondo grado tra e Pt_1
CCT, , , Pt_4 Parte_2 CP_4 Parte_3 Controparte_7 chiamata in causa da e , e condanna Pt_4 Controparte_17
a corrispondere a tali appellati la residua metà di tali spese, che Pt_1 liquida nella somma già proporzionata di euro 3.039,50 in favore di
e di euro 6.078,00 in favore di ciascuna delle altre Controparte_7 suddette parti, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
• condanna a restituire a la somma di Controparte_7 CP_8 euro 11.373,84, oltre interessi legali dal 19.9.2022;
• dispone che le spese di ctu dei due gradi gravino in via definitiva per un Contr terzo su , per 1/3 su e per 1/3 su Pt_1 CP_12
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1702/2022 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IRENE LA MENDOLA, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
già (P.I.: , Controparte_1 Controparte_2 P.VA_1 con il patrocinio dell'avv. LORENZA DONATI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
- (C.F. con il Parte_2 Controparte_3 P.VA_2 patrocinio dell'avv. CRISTIANO MARINESE, elettivamente domiciliata come da procura in atti
- - CP_4 Controparte_5 [...]
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti AVV. MARIA Controparte_6 P.VA_3
TE NI e AVV. VINCENZO GIANNUZZI, elettivamente domiciliata come da procura in atti (P.I. , con il patrocinio degli avv.ti Parte_3 P.VA_4
NA AS, NI TT ed SS NI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. con Parte_4 C.F._2 il patrocinio dell'avv. STEFANO ANGELO STRATTA, elettivamente domiciliato come da procura in atti nonché contro
(P.Iva ) - terza chiamata da Prof. Controparte_7 P.VA_5
- con il patrocinio degli Avv.ti ANDREA SANTI e MARIA LETIZIA CARITI, CP_8 elettivamente domiciliata come da procura in atti
, già CP_9 Controparte_10
(P.I. - terza chiamata da Prof. - con il patrocinio dell'avv. P.VA_6 CP_8
CO OL ed elettivamente domiciliata come da procura in atti
(P.iva - terza chiamata da Prof. Controparte_7 P.VA_5
- con il patrocinio degli Avv.ti ANDREA PELLEGRINI e - Pt_4 Controparte_11 elettivamente domiciliata come da procura in atti
(P.I. ) - terza chiamata da Controparte_12 P.VA_7 Parte_3
- con il patrocinio degli Avv.ti MAURIZIO HAZAN, FILIPPO MARTINI e MARCO
[...]
RO - elettivamente domiciliata come da procura in atti
(P.Iva ) - terza chiamata da Controparte_13 P.VA_8 CP_14
- con il patrocinio degli Avv.ti AVVOCATI MILENA LIUZZI, FABIOLA LIUZZI e CARLO
CATELANI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATI
( , con il patrocinio degli Controparte_15 CodiceFiscale_3 avv.ti GIOVANNI ZACCARIA e PIETRO MOSCATI, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATO e APPELLANTE nella causa riunita 1752/2022
già (c.f. CP_14 Controparte_16
), con il patrocinio degli avv.ti MICHELE MONNINI e ALESSANDRA P.VA_9
MARCHETTI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA e APPELLANTE nella causa riunita 1775/2022
CONCLUSIONI
Per parte appellante : Pt_1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma della sentenza non definitiva n. 2309/2021 pubblicata il 20/09/2021, notificata da il 21/09/2021, giusta riserva d'appello notificata dall'attore Controparte_1
Sig. alle altre parti il 18/10/2021 e depositata in telematico in pari data, nonchè Pt_1 della sentenza definitiva n. 2328/2022 pubblicata il 27/07/2022 e notificata il
29/08/2022 da (terza chiamata dal convenuto Dott. : Controparte_10 CP_8
accertare e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti, ciascuno se e per quanto di ragione, nella causazione dei gravissimi danni patiti e patiendi dall'attore in conseguenza della malpractice sanitaria descritta in ordine alle valutazioni effettuate, alle scelte chirurgiche, alle tempistiche osservate, al consenso informato e alle conseguenze lesive sia temporanee che permanenti causate e, per l'effetto,
condannare i convenuti, in solido tra loro, ovvero ciascuno se e per quanto di ragione secondo le rispettive e/o concorrenti responsabilità, al risarcimento, in favore dell'attore, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche all'esito dell'espletanda CTU di cui si chiede il rinnovo per tutti i motivi qui esposti e, comunque, in misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, quantificabile nella complessiva somma qui ridotta di € 484.116,56 - come specificato e calcolato in diritto: danno non patrimoniale = € 259.161,00 (comprensivo di Invalidità
Permanente € 196.218,00 pari, con personalizzazione massima al 25%, ad € 228.921,00
e Inabilità Temporanea € 30.240,00), spese mediche € 18.635,39, danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica per il lavoro di magazziniere = € 95.298,00, danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica per lavori similari futuri
- € 111.022,17 - per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta più giusta ed equa, oltre il danno da ritardo nel pagamento e oltre rivalutazione e interessi come per legge ed il maggior danno ex art. 1224, II comma, c.c..
Con vittoria, per il primo grado di giudizio, delle spese di lite, oltre il 15% di spese generali e accessori, di contributo unificato, iscrizione a ruolo e spese di notifica, con distrazione in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario, a carico di tutti i convenuti in solido e, in via subordinata, ferma la condanna alle spese a carico del Dott.
e di in solido tra loro, con la compensazione delle spese di lite tra CP_8 CP_14 CP_ l'attore e i convenuti Dott. , e Pt_4 Controparte_1 Parte_2
e i terzi chiamati e , Parte_3 Controparte_7 Controparte_17 attesa la complessità della vicenda, come descritto dal CTU in primo grado e la violazione del c.d. consenso informato per tutti gli interventi subìti. In ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dall'attore a titolo di spese legali, di Ctu e di
Ctp nei confronti dei convenuti né dei terzi da essi chiamati, sia per il primo grado che per il secondo grado di giudizio.
Con vittoria, per il secondo grado di giudizio, delle spese di lite, oltre il 15% di spese generali e accessori, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario, e rimborso delle spese attoree di contributo unificato, iscrizione a ruolo e successive e/o occorrende (Ctp,Ctu).”
Per parte appellante CP_8
Nel merito:
- Nel procedimento R.G.1752/2022 in cui lo stesso è appellante nei confronti di Sig.
, già Parte_1 CP_14 Controparte_9 Controparte_10
, .nel merito come ai punti 1,2,3,4,5,6,7 delle
[...] Controparte_7 conclusioni precisate nell'atto di citazione in appello, ovvero:
“Nel merito:
1) accertare e dichiarare che il Prof. ha esattamente Controparte_15 adempiuto la propria prestazione professionale nei confronti del Sig. Parte_1
negli interventi per cui è causa, sicché non ha alcun obbligo di risarcimento del
[...] danno verso quest'ultimo;
2) accertare e dichiarare che la polizza n. 801156214 stipulata dal Prof. Controparte_15 con poi ora è
[...] Controparte_10 Controparte_10 Controparte_9 operante e conseguentemente che quest'ultima è obbligata a tenere indenne il Prof.
[...] dal pagamento delle somme alle quali fosse condannato nei Controparte_15 confronti del Sig. ; Parte_1
3) accertare e dichiarare che la polizza n. 777029208773 stipulata dal Prof.
[...] con la è operante e conseguentemente che CP_15 Controparte_7 CP_ quest'ultima è obbligata a tenere indenne il Prof. dal Controparte_15 pagamento delle somme alle quali fosse condannato nei confronti del Sig.
[...]
; Parte_1
4) accertare e dichiarare inammissibile la domanda di mero accertamento della responsabilità esclusiva del Prof. nel rapporto interno di solidarietà proposta CP_8 dalla già casa di cura nei confronti del Prof. CP_14 CP_16 Controparte_15
[...]
5) disporre la compensazione parziale delle spese di lite tra l'attore e il Prof.
[...] nella misura della metà o in quella maggiore o minore ritenuta di CP_15 giustizia;
6) disporre la compensazione parziale delle spese di lite tra il Prof. Controparte_15
e la e la per
[...] Controparte_18 Controparte_7 ciascuna nella misura della metà o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
7) condannare la nel caso di accoglimento del presente appello, Controparte_18 al pagamento in favore del Prof. della somma di € 11.739,84 e Controparte_15 la della somma di € 11.373,84, in ripetizione di quanto già ricevuto da Parte_5 ciascuna compagnia assicuratrice in esecuzione della sentenza di primo grado in ordine alla liquidazione delle spese di lite ovvero di quella somma che sarà determinata di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i giudizi, quello di primo grado e il presente appello”.
- Nel procedimento R.G. 1702/2022 in cui lo stesso è appellato-convenuto nell'appello promosso dal sig. : nel merito come ai punti 1 e 2 delle Parte_1 conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta;
- Nel procedimento R.G. 1775/2022 in cui lo stesso è appellato-convenuto nell'appello promosso da nel merito come ai punti 1,2,3 delle conclusioni di cui alla CP_14 comparsa di costituzione e risposta.
Con vittoria di spese ed onorari
Per parte appellante Pro.get:
Nel giudizio R.G. 1775/2022 promosso da e riunito al giudizio R.G. CP_14
1702/2022 (promosso dal Sig. , e a cui è stato riunito anche il Parte_1 giudizio R.G. 1752/2022 promosso dal Prof. , come da atto di citazione in CP_8 appello notificato il 30/9/2022 e precisamente:
“Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza non definitiva n.
2309/2021 pubblicata il 20.09.2021 e della sentenza definitiva n. 2328/2022 pubblicata il
27.07.2022,
A) in tesi, rigettare integralmente la domanda dell'attore in primo grado Sig.
[...]
nei confronti della convenuta P.VA (già Parte_6 CP_14 P.VA_9 soc. – P.VA , perché infondata e non provata, Controparte_16 P.VA_9 sia nell'an che nel quantum, la responsabilità della stessa e del medico operante Prof.
per tutti i rilievi e deduzioni di cui al primo motivo dell'atto di Controparte_15 citazione in appello;
B) in via subordinata, nella denegata ipotesi che non venga accolta la conclusione sub A)
e venga riconosciuta una responsabilità sanitaria per fatto del medico operante Prof.
[...]
rideterminare il quantum risarcitorio dovuto all'attore in primo Controparte_15 grado Sig. nei confronti della convenuta P.VA Parte_6 CP_14
(già soc. – P.VA in misura P.VA_9 Controparte_16 P.VA_9 inferiore a quella complessivamente riconosciuta dalla sentenza di prime cure di €
83.933,39, per tutti i rilievi e deduzioni di cui al primo motivo dell'atto di citazione in appello;
C) sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi che non venga accolta la conclusione sub A), ed anche in caso di accoglimento della conclusione sub B) e venga comunque riconosciuta una responsabilità sanitaria per fatto del medico operante Prof.
condannare la società garante chiamata Controparte_15 [...]
a prestare la Controparte_19 garanzia dovuta ai sensi di polizza e quindi manlevare la stessa soc. da ogni CP_14
e qualsiasi domanda e conseguente condanna, per tutti i rilievi e deduzioni di cui al secondo motivo dell'atto di citazione in appello.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio.
D) In via ulteriormente subordinata, anche qualora siano confermate la sentenza non definitiva n. 2309/2021 e la sentenza definitiva n. 2328/2022, D-I) disporre la compensazione totale o in subordine parziale delle spese di lite tra l'attore e la soc.
o, in subordine, l'apposizione delle stesse a carico, in toto o in misura CP_14 maggioritaria, soltanto del Prof. D-II) in ogni caso, disporre la Controparte_15 condanna del Prof. alla refusione totale o parziale delle spese Controparte_15 di lite della soc. a seguito dell'accoglimento della domanda trasversale tra CP_14 dette parti;
D-III) disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra la soc.
e la società garante chiamata CP_14 [...]
Controparte_19
Ferme nel resto le altre statuizioni della sentenza definitiva, ivi compreso l'accoglimento della domanda di accertamento proposta dalla soc. nei confronti del CP_14 convenuto Prof. che nei rapporti interni esclude ogni Controparte_15 CP_1 responsabilità della appellante CP_14
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi del giudizio”.
Nel giudizio R.G. 1702/2022 promosso dal Sig. , a cui sono Parte_1 stati riuniti i giudizi R.G. 1775/2022 (promosso da e R.G. 1752/2022 CP_14
(promosso dal Prof. , come da comparsa di costituzione e risposta datata CP_8
12/5/2023 e precisamente:
“- nel merito, rigetto dell'appello del Sig. ; - vinte le spese”. Parte_1
Nel giudizio R.G. 1752/2022 promosso dal Prof. e riunito al giudizio R.G. CP_8
1702/2022 (promosso dal Sig. , e a cui è stato riunito anche il Parte_1 giudizio R.G. 1775/2022 promosso da , come da comparsa di costituzione e CP_14 risposta datata 12/5/2023 e precisamente: “- nel merito, rigetto del quarto motivo di appello del Prof. e quindi della CP_8 domanda di cui al punto 4 delle conclusioni dell'appellante - vinte le spese” Cont Per parte appellata
“Voglia la Corte D'Appello confermare la sentenza di primo grado e per l'effetto condannare in solido tra loro il dr e per l'intervento eseguito in CP_8 CP_16 data 9 dicembre 2008, al risarcimento del danno subito dal signor , con piena Pt_1 assoluzione di Controparte_1
Vittoria di spese di primo e secondo grado.”
Per parte appellata : Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello rigettare l'appello proposto dal Sig. Parte_1
nei motivi che la riguardano e, per l'effetto, confermare sia la sentenza non
[...] definitiva n. 2309/2021, pubblicata il 20/9/2021 sia la sentenza definitiva n. 2328/2022, pubblicata il 27/7/2022.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui le domande dell'attore dovessero trovare accoglimento, anche solo parzialmente, nei confronti della ed in Controparte_21 accoglimento della spiegata azione di rivalsa e/o regresso, dichiarare il Dott.
[...]
tenuto a garantire e manlevare la in ordine alla Controparte_15 Controparte_21 richiesta di risarcimento dei danni tutti avanzata dal Sig. , in Parte_1 qualità di esclusivo responsabile del danno occorso all'attore in conseguenza dell'intervento di “Termorizotomia nervo zigoapofiseale L4 L5 bilaterale” del 17.09.2009, secondo le responsabilità che la Corte di Appello dovesse accertare provvedendo, in ogni caso, alla graduazione delle responsabilità stesse nella genesi dell'evento, in virtù dei rispettivi apporti causali tra i dottori , Controparte_15 Parte_4 nonché tra tutte le strutture sanitarie convenute nel presente giudizio, ai fini del regresso;
- sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nei confronti della limitare in ogni caso la condanna della Controparte_21 [...]
stessa, per fatto dei propri ausiliari ex art. 1228 cod. civ. alla quota parte di CP_21 danno derivata al Sig. dall'intervento di “Termorizotomia nervo zigoapofiseale Pt_1
L4 L5 bilaterale” del 17.09.2009 eseguito presso la sua struttura dal Dott. nei CP_8 limiti dell'efficienza causale della condotta di quest'ultimo nell'eziologia della parte di danno stesso, rigettando la richiesta di condanna solidale con le altre strutture sanitarie e gli altri medici in quanto totalmente infondata per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i giudizi, anche generali, oltre accessori come per legge”. CP_ Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni di fatto e di diritto di cui alla presente comparsa di costituzione:
I) Nella causa riunita n. 1702/2022 R.G., rigettare l'appello proposto dal Sig.
[...]
nei confronti di avverso la sentenza non definitiva n. Parte_1 CP_4
2309/2021 pubblicata il 20.9.2021 e la sentenza definitiva n. 2328/2022 pubblicata il
27.7.2022 entrambe emesse dal Tribunale di Firenze, nella persona del Dott. Massimo
Donnarumma, nel giudizio n. 879 0/2016 R.G. in quanto inammissibile ed infondato, in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare le suddette sentenze e confermare che la comparente è esente da ogni responsabilità; con vittoria di spese e CP_3 compensi anche del presente grado di giudizio;
II) Nelle cause riunite nn. 1752/2022 e 1775/2022 R.G., confermare tutte le statuizioni contenute nei due provvedimenti impugnati riguardanti e confermare che la CP_4 stessa è esente da ogni responsabilità per i fatti per cui è causa;
con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio;
In ogni caso in tutte le tre cause riunite nn. 1702/2022, 1752/2022 e 1775/2022 R.G., in tesi: rigettare tutte le domande da qualunque parte formulate nei confronti di
[...] perché infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: per la denegata ipotesi CP_4 di accoglimento, totale o parziale, di tutti o di alcuni dei suddetti appelli, ridurre le pretese risarcitorie del Sig. nei limiti in cui sarà data prova dei Parte_1 danni subiti e della relativa responsabilità̀ ascrivibile alla scrivente convenuta;
quindi, graduare la misura della responsabilità̀ ascrivibile a ciascuno dei convenuti ed accertare e dichiarare che, per quanto attiene la quota di responsabilità̀ eventualmente a carico dell la responsabilità̀ del fatto dannoso è Controparte_5 ascrivibile in via esclusiva o prevalente al Prof. per l'effetto, Controparte_15 condannare il Prof. al pagamento di quelle somme che Controparte_15 dovessero essere riconosciute in favore dell'attore, manlevando l
[...] da ogni qualsivoglia conseguenza pregiudizievole dovesse Controparte_5 derivare dal presente giudizio;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali sia del primo che del secondo grado di giudizio”.
Per parte appellata Parte_3
“Piaccia all'ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:
a) in via principale: respingere integralmente tutti i motivi di impugnativa svolti dal sig.
per le ragioni esposte in atto e, previa conferma della sentenza non definitiva n. Pt_1
2309/2021 e definitiva n. 2328/2022 del Tribunale di Firenze, sollevare da ogni responsabilità condannando parte appellante a rifondere alla Parte_3 concludente spese, diritti ed onorari di causa;
b) in via subordinata: per la denegata ipotesi in cui l'ecc.ma Corte adita accertasse e dichiarasse il diritto di parte appellante a vedersi risarcire per i presunti Pt_1 lamentati danni riconducendone la causazione, quanto agli addebiti mossi a
[...]
alla condotta posta in essere dal dott. condannare in via esclusiva il Parte_3 Pt_4 predetto sanitario, a detto risarcimento quale esclusivo responsabile dell'evento lesivo occorso al sig. per le motivazioni di cui in narrativa;
Pt_1
c) in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'ecc.ma Corte adita accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di
[...] anche in via solidale con il dott. e/o con le altre parti convenute in Parte_3 Pt_4 giudizio (strutture e/o sanitari), accertare e determinare le rispettive porzioni di responsabilità delle parti convenute, limitando l'eventuale condanna della concludente alla quota di sua propria competenza e, in ogni caso, condannare il dott. e/o gli Pt_4 altri convenuti (strutture e/o sanitari) a rimborsare a qualsivoglia Parte_3 somma che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere al sig. , in forza del Pt_1 vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità e/o di apporto causale;
d) sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di Parte_3
- dichiarare il dott. quale esclusivo responsabile per i danni occorsi alla paziente, Pt_4 tenuto a manlevare e tenere indenne da quanto quest'ultima Parte_3 sarà eventualmente obbligata a pagare al sig. e, per l'effetto, condannare il Pt_1 dott. al pagamento di quanto eventualmente dovuto da in Pt_4 Parte_3 favore di parte attrice;
nonché
- dichiarare tenuta a manlevare e tenere indenne Controparte_17 [...] da quanto la struttura sarà eventualmente obbligata a pagare in Parte_3 conseguenza dei fatti di causa e, per l'effetto, condannare la predetta PA al pagamento di quanto eventualmente dovuto in favore del sig. , oltre che alla Pt_1 rifusione delle spese legali sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 c.c.;
- In via istruttoria: si oppone a qualsivoglia tentativo avversario di Parte_3 rinnovazione della ctu medico legale nonché alla richiesta d'ammissione, da parte del sig.
, dei mezzi di prova articolati in primo grado. Pt_1
- In ogni caso: chiede il rigetto di qualsivoglia domanda svolta nei Parte_3 propri confronti e si rimette alla decisione di codesta ecc.ma Corte adita quanto alle impugnative del dott. e di CP_8 CP_14
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.”. Cont Per parte appellata “Voglia la Corte di Appello di Firenze, Ecc.mo – contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE
• dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove proposte per la prima volta in appello, sia dall'appellate , sia in particolare dall'appellante Prof. in Pt_1 CP_8 riferimento al limite di due anni della pregressa assicurata per il periodo di validità della copertura assicurativa;
• dichiarare l'inammissibilità in appello del mutamento della domanda e delle conclusioni rispetto a quelle rassegnate in primo grado da parte del Prof. nei confronti CP_8 dell'assicuratore già in riferimento alla domanda di CP_9 Controparte_22 manleva, laddove in primo grado il Prof. aveva richiesto di essere CP_8 eventualmente manlevato da limitatamente “…all'attività professionale dal CP_10
24/05/2010 al 31/05/2013 …” (cfr. conclusioni contenute nell'atto chiamata in causa e nella mem. ex art. 190 cpc del Prof. in primo grado), richiedendo che per il Per_1 restante periodo fosse a manlevarlo, mentre in appello il Prof. Controparte_23 ha mutato la richiesta di manleva, estendendola a tutta la domanda risarcitoria CP_8 dell'attore e, quindi, anche al periodo precedente al 24.5.2010;
IN TESI
• respingere l'appello presentato dal sig. in quanto infondato in fatto ed in Pt_1 diritto, comunque non provato;
condanna alla rifusione delle spese di lite;
• respingere l'appello presentato dal Prof. per la parte di domanda di manleva CP_8 diversa da quella di primo grado, avanzata nei confronti dell'assicuratore CP_9 già con conferma della sentenza di primo grado impugnata in punto Controparte_22 di assenza di responsabilità medica e danno per l'intervento del 6 giugno 2011, unico ricadente nella richiesta di manleva avanzata in primo grado dal Prof. nei CP_8 confronti di , e fatto salvo l'accoglimento dell'appello presentato dal Prof. CP_10 in merito alla dedotta assenza di errore medico e di alcuna sua responsabilità CP_8 professionale per tutti gli interventi da questi eseguiti in favore del sig. . Pt_1
Condanna alla rifusione delle spese di lite.
IN IPOTESI
Per il solo caso di rigetto delle eccezioni che precedono e senza che ciò possa essere inteso quale accettazione del contraddittorio, ove ritenuta accertata una qualsivoglia responsabilità professionale dell'assicurato Prof. Controparte_15 limitatamente all'intervento da questi eseguito in data 6-7 giugno 2011, unico ricadente nel periodo per il quale il Prof. ha avanzato in primo grado richiesta di manleva CP_8 nei confronti di CP_10
• dichiarare la responsabilità solidale del Prof. con la Struttura Sanitaria IFCA CP_8 ove venne eseguito l'intervento del 6-7 giugno 2011; • determinare l'effettiva entità delle lesioni riportate da in Parte_1 conseguenza del solo intervento del 6-7 giugno 2011;
• accertata l'operatività a secondo rischio della Polizza stipulata con Controparte_22
ex art. 21 delle Condizioni Generali;
[...]
• determinare la eventuale obbligazione risarcitoria dell'impresa assicurativa
, oggi , nei limiti della domanda di manleva avanzata dal CP_22 CP_9
Prof. in primo grado e nei limiti di operatività della copertura assicurativa, per CP_8 massimale, scoperti e franchigie, operatività a secondo rischio, come previsti in polizza e nelle Condizioni Generali, respingendo – in ogni caso - le domande afferenti la richiesta di personalizzazione del danno in quanto infondate, comunque non provate;
• dichiarare compensate le spese del giudizio per sostanziale soccombenza della parte attrice stante l'eccessività della domanda azionata.
• dichiarare compensate le spese del giudizio con l'assicurato Prof. per non CP_8 essersi avvalso dell'assistenza legale prevista in polizza e con oneri a carico dell'assicuratore e per avere avuto questi la necessità di una difesa tecnica personalizzata ed ultronea rispetto alla copertura assicurativa con – e, tanto, per i CP_10 CP_9 diversi aspetti assicurativi con l'altra PA di Assicurazione, l CP_7
, nonché contrattuali con le molteplici Aziende Ospedaliere in cui vennero
[...] eseguiti gli interventi, aspetti di assistenza e difesa tecnica i cui oneri dovranno comunque restare interamente a carico del Prof. perché ultronei rispetto alla CP_8 copertura assicurativa prestata da oggi .” CP_10 CP_9
Per parte appellata CP_17
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale
Rigettare l'appello del sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi Parte_1 di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui che esclude la responsabilità della Parte_3
In subordine
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte dovesse ravvisare una corresponsabilità della per i fatti di causa, rigettare la domanda di garanzia svolta dalla Parte_3
Struttura nei confronti di in ragione della franchigia fissa di euro 50mila. CP_17
In via di ulteriore subordine
Per la denegata ipotesi in cui il Giudice ravvisi una corresponsabilità della Parte_3 per i fatti di causa, tenuto conto della franchigia fissa di euro 50mila, contenere
[...]
l'obbligo di garanzia entro il limite del massimale di 1.500.000,00 euro e nel rispetto della franchigia franchigia annua aggregata residua ed entro la quota di corresponsabilità che venga accertata in capo a Parte_3 IN OGNI CASO: con vittoria delle spese di lite, oltre accessori per legge.”
Per parte appellata Controparte_19
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis,
a) Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza parziale Parte_1 del Tribunale di Firenze n.2309/2021 e avverso la sentenza definitiva del Tribunale di
Firenze n.2328/2022 in quanto inammissibile oltre che infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge;
b) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto da
avverso la sentenza parziale del Tribunale di Firenze Parte_1
n.2309/2021 e avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Firenze n.2328/2022 accogliere le conclusioni precisate dalla in primo grado che qui Controparte_19 di seguito si riportano:
“1) Dichiarare che nessun genere di responsabilità è ascrivibile alla già CP_14 [...]
, da cui dipendeva la in relazione ai tre CP_16 Controparte_16 ricoveri del sig. ed agli interventi presso la predetta struttura Pt_1 Parte_1 eseguiti rispettivamente il 31.08.2007; 07.11.2008; 09.12.2008 in quanto infondati in fatto ed in diritto, con conseguente rigetto della domanda di manleva spiegata dalla nei confronti dell , con ogni conseguenza di legge;
CP_14 Controparte_19
2) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'attore nei confronti della già Parte_1 CP_14 Controparte_16
che gestiva la e della domanda di manleva da
[...] Controparte_16 quest'ultima svolta nei confronti dell , valutare l'attività svolta Controparte_19 dal prof. alla luce delle Linee guida e dei protocolli scientifici Controparte_15 applicabili al caso secondo quanto disposto dagli art. 5 e 6 della L.24/2017 che ha abrogato l'art.3 n.1 della L.189/2012, determinando le singole quote di responsabilità ascrivibili a tutti i convenuti coinvolti, valutando iuxta alligata et probata il danno effettivamente subito dall'attore ed effettivamente riconducibile agli interventi oggetto di causa, dichiarando, quanto alla domanda di garanzia svolta dalla già CP_14 [...]
nei confronti dell , quest'ultima tenuta a CP_16 Controparte_19 manlevare la predetta nei limiti della accertata quota di responsabilità ad essa CP_14 eventualmente ascrivibile, con possibilità di regresso nell'ipotesi in cui la stessa fosse tenuta a versare somme in eccesso rispetto a quelle effettivamente dovute limitatamente alla eventuale responsabilità della tenendo comunque conto di tutte le CP_14 clausole contrattuali delimitanti il contratto n.2011/07/6061983, con particolare riferimento, tra l'altro, al massimale ivi previsto, allo scoperto del 10% a carico dell con un massimo di € 15.500,00 (art. 1 Appendice 1), all'esclusione dalla Parte_7 garanzia della responsabilità dei medici non dipendenti (art.15 lett.E all.1), all'esclusione del rimborso delle spese per legali non designati dalla PA (art.19 mod.55121), con ogni conseguenza di legge;
3) In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Spese generali 15% CPA e VA nelle misure di legge.”
Quanto all'appello Rg. 1775/2022 proposto dalla e poi riunito le conclusioni CP_24 contenute nella comparsa di costituzione che pure si riportano integralmente:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis,
a) Accogliere i motivi 1,2,3 e 5 proposti dalla nei confronti del sig. CP_14 [...]
e parzialmente il 4°, avverso la sentenza parziale del Tribunale di Parte_1
Firenze n.2309/2021 con ogni conseguenza di legge;
b) Rigettare i motivi di gravame proposti dalla nei confronti della CP_14 [...]
avverso la sentenza definitiva n. 2383/2022 del Tribunale di Firenze in Controparte_19 quanto inammissibili e infondati nei termini proposti con ogni conseguenza di legge anche quanto alle spese di lite;
c) In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto tenere comunque conto di tutte le delimitazioni contrattuali previste dal contratto n.2011/07/6061983, con particolare riferimento, tra l'altro, al massimale ivi previsto, allo scoperto del 10% a carico dell'Assicurata con un massimo di € 15.500,00
(art. 1 Appendice 1), all'esclusione dalla garanzia della responsabilità dei medici non dipendenti (art.15 lett.E all.1), all'esclusione di operatività con riferimento all'art. 15 II co. Norme Particolari, all'esclusione del rimborso delle spese per legali non designati dalla
PA (art.19 mod.55121) all'esclusione del rimborso di spese mediche versate dal paziente, con ogni conseguenza di legge;
d) In via di ulteriore subordine accogliere le conclusioni formulate dalla
[...]
in primo grado che qui di seguito si riportano: Controparte_19
“1) Dichiarare che nessun genere di responsabilità è ascrivibile alla già CP_14 [...]
, da cui dipendeva la in relazione ai tre CP_16 Controparte_16 ricoveri del sig. e agli interventi presso la predetta struttura Parte_1 eseguiti rispettivamente il 31.08.2007; 07.11.2008; 09.12.2008 in quanto infondati in fatto ed in diritto, con conseguente rigetto della domanda di manleva spiegata dalla nei confronti dell , con ogni conseguenza di legge;
CP_14 Controparte_19
2) Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte dall'attore nei confronti della già Parte_1 CP_14 Controparte_16
che gestiva la e della domanda di manleva da
[...] Controparte_16 quest'ultima svolta nei confronti dell , valutare l'attività svolta Controparte_19 dal prof. alla luce delle Linee guida e dei protocolli scientifici Controparte_15 applicabili al caso secondo quanto disposto dagli art. 5 e 6 della L.24/2017 che ha abrogato l'art.3 n.1 della L.189/2012, determinando le singole quote di responsabilità ascrivibili a tutti i convenuti coinvolti, valutando iuxta alligata et probata il danno effettivamente subito dall'attore ed effettivamente riconducibile agli interventi oggetto di causa, dichiarando, quanto alla domanda di garanzia svolta dalla già CP_14 [...]
nei confronti dell , quest'ultima tenuta a CP_16 Controparte_19 manlevare la predetta nei limiti della accertata quota di responsabilità ad essa CP_14 eventualmente ascrivibile, con possibilità di regresso nell'ipotesi in cui la stessa fosse tenuta a versare somme in eccesso rispetto a quelle effettivamente dovute limitatamente alla eventuale responsabilità della tenendo comunque conto di tutte le CP_14 clausole contrattuali delimitanti il contratto n.2011/07/6061983, con particolare riferimento, tra l'altro, al massimale ivi previsto, allo scoperto del 10% a carico dell con un massimo di € 15.500,00 (art. 1 Appendice 1), all'esclusione dalla Parte_7 garanzia della responsabilità dei medici non dipendenti (art.15 lett.E all.1), all'esclusione del rimborso delle spese per legali non designati dalla PA (art.19 mod.55121) , con ogni conseguenza di legge;
3) In tutti i casi con vittoria di spese e compensi, oltre Spese generali 15% CPA e VA nelle misure di legge.”
Per parte appellata Pt_4
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis e previe le declaratorie del caso, respingere l'appello proposto dal sig. nei confronti del dott. in quanto Pt_1 Pt_4 infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato con conferma della sentenza di primo grado impugnata in punto di assenza di responsabilità medica e danno e per l'effetto sollevare da ogni responsabilità il dott. con vittoria di spese ed onorari Pt_4 anche del presente grado di giudizio;
respingere l'appello incidentale proposto da nei confronti del dott. per essere inammissibile e, Controparte_7 Pt_4 comunque, infondato in fatto ed in diritto;
respingere la domanda di rivalsa/regresso proposta da e dalla sua compagnia assicurativa Parte_3 CP_17
nei confronti del dott. poiché infondata sia in fatto che in diritto.”
[...] Pt_4
Per parte appellata chiamata in causa da Controparte_7 Pt_4
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, con riferimento alla vicenda clinica contestata dal Sig. , e in particolare alla Pt_1 posizione del Dott. dare atto che si rimette alla difesa del Pt_4 Controparte_7 proprio chiamante in causa. in ogni caso per la denegata ipotesi subordinata in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di riformare la sentenza del Tribunale, tanto da prevedere la sussistenza di un obbligo risarcitorio in capo al Dott. e/o il coinvolgimento di (da lui Pt_4 Controparte_7 chiamata in garanzia), quindi anche a titolo di appello incidentale ed ex art. 346 c.p.c., accertare e dichiarare, rispetto al rapporto assicurativo, la presenza delle esclusioni e dei limiti dedotti nel par. C) per il caso in cui l'Ecc.ma Corte ritenesse di dare ingresso alle residue istanze istruttorie, ammettere quelle della scrivente difesa citate sub C4) con vittoria di spese, competenze ed onorari, ivi compreso il contributo forfettario, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.”.
Per parte appellata chiamata in causa da Controparte_7 CP_8
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis,
A - con riguardo all'appello proposto dal dott. Controparte_15
- in via principale, rigettare il terzo ed il quinto motivo di appello in quanto illegittimi ed infondati per le ragioni esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza definitiva del
Tribunale di Firenze nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'inoperatività della polizza di e la condanna dell'assicurato al pagamento delle spese di lite;
Controparte_7
- in subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inoperativa la polizza ai sensi dell'art. 16 contratto, in riproposizione delle domande assorbite ex art. 346 c.p.c., respingere la domanda di garanzia proposta in forza dell'eccezione di inoperatività della garanzia ex art. 1892 c.c. e 17 contratto;
- in subordine, respingere la domanda del dott. per assenza di garanzia ai CP_8 sensi di quanto disposto dall'art. 2 contratto;
- in subordine, respingere la domanda di garanzia per essere il rischio escluso ex art. 18 lett. b) contratto;
- in subordine, respingere la domanda di garanzia per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1914 c.c.;
- in subordine, dichiarare la copertura della polizza limitatamente alla sola quota di responsabilità riconosciuta in capo al medico nonché gli ulteriori limiti di polizza.
Per il caso di cui sopra e con riferimento alle domande di rivalsa proposte dalle strutture sanitarie nei confronti del dott. CP_8 respingere le domande di rivalsa perché infondate per le ragioni esposte;
in ogni caso respingere ogni garanzia rispetto all'azione di rivalsa esercitata dalle strutture sanitarie, ai sensi dell'art. 16 contratto. dichiarare, in ogni caso non dovuto il rimborso delle spese legali da parte di CP_7
al dott.
[...] CP_8
B - con riguardo all'appello proposto dal signor : Pt_1
- in via principale, rigettare il terzo, quarto e quinto motivo di appello proposti dal signor in quanto illegittimi ed infondati;
Pt_1
C - con riguardo all'appello proposto da CP_14 - in via principale, rigettare il terzo motivo di appello nella parte in cui viene chiesta la condanna esclusiva del dott. al pagamento delle spese di lite delle controparti CP_8 in quanto illegittimo ed infondato;
Con vittoria delle spese legali del presente procedimento.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza non definitiva n. 2309/2021 e avverso la sentenza definitiva n. 2328/2022 del Tribunale di Firenze, in materia di responsabilità sanitaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
aveva convenuto innanzi al Tribunale di Firenze l Parte_1 [...]
( , oggi Controparte_16 Controparte_16 CP_14 Controparte_25
( ), la ( ), Controparte_26 Parte_2 Controparte_3
l ( , il Controparte_5 Controparte_6 [...]
e al fine di sentir accertare Parte_3 Parte_4 Controparte_15
e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione, nella causazione dei gravissimi danni patiti (e patiendi) dall'attore - in conseguenza della malpractice medica, in ordine alle valutazioni effettuate, alle scelte chirurgiche, alle tempistiche osservate, al consenso informato e alle conseguenze lesive sia temporanee che permanenti causate - e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, ovvero ciascuno per quanto di ragione secondo le rispettive e/o concorrenti responsabilità, al risarcimento, in favore dell'attore, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali.
A sostegno delle proprie domande, aveva esposto:
• in data 18/04/2007, poiché avvertiva una lieve cervicalgia, egli su consiglio del personale medico dell'Ospedale di Aosta aveva effettuato una Risonanza Magnetica della colonna cervicale;
• l'esame eseguito presso IRV - Istituto Radiologico Valdostano - aveva evidenziato soltanto “Fisiologica curvatura lordotica cervicale con discreto allineamento metamerico somatico. Si evidenziano fenomeni di cervicoartrosi con uncoartrosi che in corrispondenza di C5-C6 e C6-C7 (tratto cervicale, ndr) riduce l'ampiezza del canale vertebrale.
Concomitante presenza a tale livello di una sporgenza discale posteriore in particolare in sede C6-C7 che riduce l'ampiezza degli spazi epidurali ventrali non provocando tuttavia significative impronte sulla superficie affrontata midollare né segni di conflitto disco- radicolare. Normalità a carico dei restanti dischi intersomatici in esame”; • in data 23/07/2007 egli si era recato a visita specialistica ortopedica dal Dott. CP_8 CP_1 presso la che, esaminata la suddetta Risonanza Magnetica, Controparte_27 dava inizio all'esame clinico del paziente e poi gli prescriveva una elettromiografia degli arti superiori, eseguita in data 21/08/2007;
• all'esito, il professionista gli comunicava la necessità di ricovero immediato per eseguire un intervento chirurgico, a pagamento, presso la Casa di Cura Privata Villa Cherubini;
• né gli esami strumentali né il quadro clinico (cervicalgia) ponevano l'indicazione per tale intervento, dovendosi invece adottare, da parte del sanitario, un comportamento di tipo conservativo e attendistico;
• dall'Agosto 2007 al Novembre 2011, esso attore veniva sottoposto a ben 7 interventi chirurgici non necessari alla colonna vertebrale - di cui i primi 6 eseguiti dal Dott.
ed il 7° intervento eseguito dal Dott. - sviluppando, tra un intervento e CP_8 Pt_4
l'altro, patologie sempre più gravi;
• oltre all'evidente imprudenza, negligenza e imperizia sia nella scelta di tecniche operatorie non adatte al caso di specie, sia nella esecuzione delle stesse, vi era stata anche insufficiente, carente e lacunosa informativa;
• detti interventi erano eseguiti presso le seguenti Case di Cura:
1° intervento: termorizotomia (Menchetti) del 31/08/2007 presso Villa Cherubini - Proget
Srl;
2° intervento: termorizotomia (Menchetti) del 17/07/2008 presso Poggio del Sole -
Centro Chirurgico Toscano;
3° intervento: discectomia laser (Menchetti) del 07/11/2008 presso Villa Cherubini -
Proget Srl;
4° intervento: stabilizzazione e foraminotomia destra (Menchetti) del 09/12/2008 presso
CP_16 CP_14
5° intervento: termorizotomia (Menchetti) del 16/03/2009 presso Controparte_28
[...]
6° intervento di termorizotomia (Menchetti) del 06-7/06/2011 presso la Casa di Cura
LL e NI - IFCA;
7° intervento: decompressione, laminectomia, foraminotomia bilaterale e artrodesi ossea
(Fabrizi) del 23/11/2011 presso Parte_3
Il Sig. aveva infine allegato che dopo il 7° intervento si era aggravato Pt_1 ulteriormente.
I convenuti si erano costituiti contestando la pretesa e chiamando in causa le proprie compagnie di assicurazione per essere tenuti indenni e manlevati. aveva chiesto CP_14 anche, per la denegata ipotesi in cui uno o più degli interventi eseguiti presso di lei fossero fonte di responsabilità, l'accertamento, nei rapporti interni con che il CP_8 pregiudizio subito dall'attore era riconducibile non ad una specifica condotta della casa di cura, ma esclusivamente alla impropria condotta sanitaria del medico.
Anche le terze chiamate (sia come terza chiamata da Controparte_7 Pt_4 che come terza chiamata da , (chiamata da CP_8 Controparte_19
, (chiamata da e CP_14 Controparte_17 Parte_3 [...]
(chiamata da si erano costituite in giudizio, aderendo nel Controparte_10 CP_8 merito alle difese dei rispettivi assicurati ed insistendo per il rigetto dell'avversa domanda risarcitoria;
, e avevano negato altresì la CP_19 Controparte_7 CP_10 copertura assicurativa.
L'istruttoria della causa passava attraverso acquisizioni documentali e l'espletamento di una CTU medico legale, poi oggetto di chiarimenti.
All'esito, il tribunale pronunciava la sentenza non definitiva n. 2309/21, con cui riteneva che gli interventi fonte di responsabilità professionale fossero il 1°, il 3° e il 4°, eseguiti da presso la casa di cura (poi , e Controparte_15 CP_16 CP_14 conseguentemente condannava, in solido, il convenuto e a CP_8 CP_14 corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, per lesione dell'integrità psico-fisica, temporanea e permanente, la somma di € 65.298,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria da computare secondo il noto meccanismo delineato dalle S.U. N. 1712/1995, e, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche, la somma di € 18.635,39, oltre interessi e rivalutazione monetaria, respingendo invece la pretesa nei confronti degli ulteriori convenuti, nonché la domanda risarcitoria per perdita reddituale;
in particolare, affermava che il contegno di era errato sia perché CP_8 aveva indicato un trattamento cruento in presenza di un quadro clinico per il quale le linee guida lo escludevano, sia per difetto di consenso informato, precisando che da tali contegni era conseguito un peggioramento delle condizioni del paziente, che da lombalgico in assenza di ernia era divenuto portatore di ernia e, in tempo successivo, di instabilità vertebrale meritevole di artrodesi.
Avverso il suddetto provvedimento , Parte_1 Controparte_15
e notificavano riserva di appello. CP_14
Il primo giudice rimetteva invece la causa sul ruolo per decidere delle domande nei confronti degli assicuratori, previa acquisizione di precisazioni sul punto;
successivamente, pronunciava la sentenza definitiva n. 2328/22, con cui respingeva la domanda di manleva del Prof. verso motivando che la polizza CP_8 CP_10 azionata esplicava i propri effetti dal 24.5.2012 al 31.5.2013, per le “richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa … conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della polizza”, di talché a ricadere nel periodo di operatività della polizza era solo il sesto intervento chirurgico, quello del giugno 2011, eseguito dal presso la di Firenze, che tuttavia, CP_8 Controparte_6 come evidenziato dal CTU, non aveva procurato danni all'attore; quanto alla domanda di verso , pure affermava l'inoperatività della polizza CP_8 Controparte_7 perché essendo l'attività del medico assicurato stata svolta all'interno di una struttura sanitaria la garanzia era operante solo, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per l' ipotesi di insolvenza del medesimo Ente, e nel caso di specie non era stato né allegato né provato che versasse in stato di insolvenza. CP_16
Il tribunale escludeva l'operatività anche del contratto assicurativo stipulato dalla
(già con CP_14 Parte_8 [...]
esponendo che in forza della previsione di cui all'art. 15, lett. E), Controparte_19 erano espressamente esclusi dalla garanzia i danni derivanti dalla “responsabilità personale dei medici, paramedici ed altro personale non dipendente, salvo quanto disposto dal successivo art. 16 delle Norme Particolari”, e che se era vero che l'art. 16 delle Norme Particolari prevedeva un'estensione di garanzia “alla Responsabilità Civile derivante all per fatto di tali medici e/o paramedici (ovvero medici e Parte_9 paramedici non dipendenti) in relazione ad eventi verificatisi durante lo svolgimento della attività nei locali dell' ”, era vero anche la clausola disponeva che “tale Parte_9 estensione non è operante per i medici che operano nelle strutture dell' ma con Parte_9 un rapporto professionale diretto con il paziente”, e che nel caso di specie la stessa assicurata aveva ammesso che l'equipe del prof. aveva avuto rapporti CP_8 indipendenti e diretti con il proprio paziente.
Accoglieva infine la domanda – di mero accertamento – di affermando che il CP_14 pregiudizio subito dall'attore, in conseguenza dei tre interventi eseguiti presso
[...]
era riconducibile, non ad una specifica condotta della casa di cura, ma CP_16 esclusivamente alla impropria condotta sanitaria del convenuto CP_8
Quanto alle spese di lite, il primo giudice condannava: a) in solido, i convenuti CP_14
e a rimborsarle all'attore (ponendo definitivamente a
[...] Controparte_15 carico solidale di e di le spese di CTU); b) l'attore a rimborsarle al CP_14 CP_8
a alla Controparte_1 Parte_2 Controparte_6
a e a , nonché ai terzi Parte_3 Parte_4 Controparte_7 ed;
c) a rimborsarle a d) Controparte_17 CP_14 Controparte_19
a rimborsarle ad a ad CP_8 Controparte_7 Controparte_10
ha impugnato entrambe tali sentenze, facendo valere i seguenti motivi Pt_1
d'appello:
I Motivo. Responsabilità di entrambi i medici convenuti, ciascuno per quanto di ragione: il tribunale aveva errato nell'affermare che gli interventi chirurgici che, secondo l'impianto valutativo del CTU, erano alla base del pregiudizio accertato, fossero solo il primo, il terzo ed il quarto, posto che invece il ctu aveva ben spiegato che il danno anatomico riportato dal paziente (peraltro sottostimato) era dovuto alla molteplicità di atti invasivi;
da un canto, gli interventi eseguiti in radiofrequenza erano il 1°, il 2°, il 5° e il 6°, ed il ctu aveva accertato che il trattamento con radiofrequenza era sconsigliato tanto per l'acuto che per il cronico, e, dall'altro, le artrodesi erano due, una effettuata dal dott. (quarto intervento) e l'altra effettuata dal dott. (settimo CP_8 Pt_4 intervento); secondo l'appellante, era impossibile attribuire ad ogni intervento una precisa collocazione di danno invalidante per sommatoria, e l'evoluzione fenomenica dei singoli interventi aveva prodotto il danno complessivo, senza interruzione di nesso causale;
d'altra parte, anche gli interventi inutili erano fonte di responsabilità, quantomeno per il danno morale ed esistenziale;
II Motivo. Responsabilità di tutte le Case di Cura, per le ragioni esposte col primo motivo d'appello; peraltro, anche tali strutture erano corresponsabili del consenso informato e il CTU aveva chiarito che “i consensi (plurale) sono del tipo generico e su modulistica predisposta”;
III Motivo. Carenza del c.d. consenso informato per tutta la serie di interventi subiti: il giudice di primo grado aveva dichiarato la violazione dell'obbligo di informare il paziente (peraltro da parte del solo Dott. senza nulla disporre in termini di CP_8 risarcimento del danno, laddove invece la condotta omissiva dell'obbligo di informazione, che riguardava entrambi i chirurghi convenuti, comportava che l'atto medico fosse sempre illecito e fonte di responsabilità risarcitoria, di talché l'aggravamento delle condizioni di salute del paziente andava integralmente risarcito;
in particolare, anche qualora l'intervento eseguito dal Dott. dovesse essere ritenuto, per mera ipotesi, Pt_4 se non dannoso, anche soltanto inutile, il chirurgo sarebbe ugualmente responsabile per il danno “conseguenza” individuato: a) nella menomazione delle normali implicazioni dell'agire della persona e, quindi, nella relativa sofferenza per la detta privazione, per tutto il tempo preparatorio dell'intervento, durante quello necessario per la sua esecuzione e durante quello occorso per la fase postoperatoria;
b) nella sofferenza notoriamente ricollegabile alla successiva orribile percezione di aver subìto un intervento inutile, se non frutto di accanimento, perché non adeguatamente e preventivamente informato (il tutto, da liquidare secondo l'apposita voce della tabella milanese);
IV motivo. Danno non patrimoniale. Punto percentuale e inabilità temporanea: la ctu aveva erroneamente sottostimato tanto i postumi quanto l'invalidità temporanea, di talché andava rinnovata;
inoltre, la personalizzazione del danno nella misura del 20% riconosciuta dal primo giudice era insufficiente ed inadeguata;
V motivo. Danno patrimoniale. Incidenza del danno sulla capacità lavorativa sia generica che specifica del danneggiato. Spese future: la sentenza non definitiva aveva erroneamente recepito l'affermazione del ctu, a dire del quale, poiché il Pt_1 era “Pensionato per inabilità al lavoro”, non conoscendo i motivi clinici che avevano condotto al pensionamento non era possibile esprimersi sulla perdita della capacità lavorativa, tanto più che il paziente era portatore di altre patologie che avevano inciso in una complessiva valutazione;
per converso, il ctu avrebbe dovuto comunque chiarire come i postumi incidessero sulla capacità lavorativa specifica (di magazziniere) e generica del periziando, così come aveva fatto il proprio ctp, e avrebbe inoltre dovuto quantificare le spese future, per le indispensabili terapie;
anche per questo, l'appellante ha chiesto il rinnovo della ctu;
. Spese processuali. Condanna dell'attore alla rifusione delle spese CP_29 legali nei confronti di , , Dott. Controparte_1 Parte_2 CP_4
egli era stato condannato a rifondere le spese di lite al Pt_4 Parte_3
Dott. alle (2°intervento), Pt_4 Controparte_30 Parte_2 CP_ (5° intervento), (6° intervento) e (7°intervento), perché
[...] Parte_3 sarebbero esenti da responsabilità, quando invece erano corresponsabili, e comunque anche in caso di soccombenza la complessità della questione avrebbe giustificato la compensazione integrale delle spese;
VII Motivo. Spese processuali. Condanna dell'attore alla rifusione delle spese legali nei confronti di (terza chiamata dal Dott. e Controparte_7 Pt_4
(chiamata da . Infine, il tribunale aveva Controparte_17 Parte_3 errato nel condannarlo a rifondere le spese di lite delle Compagnie Assicuratrici chiamate in causa dai convenuti, in particolare, di chiamata dal Dott. Controparte_7 Pt_4
e di chiamata da senza esaminare la fondatezza Controparte_31 Parte_3 della domanda di manleva formulata dai rispettivi chiamanti;
invero, il Dott. CP_8 era stato condannato a pagare le spese ad , da lui chiamata in Controparte_7 garanzia, in virtù dell'art. 16 delle condizioni di polizza, secondo cui la PA medesima sarebbe tenuta alla copertura solo in caso di insolvenza dell'ente o casa di cura, laddove anche il Dott. aveva chiamato in causa con Pt_4 Controparte_7 cui aveva stipulato la stessa polizza, con la stessa formulazione;
quanto alla condanna dell'attore a rifondere le spese nei confronti di , chiamata da Controparte_17
(Casa di Cura in cui è stato effettuato il 7° intervento), la garanzia Parte_3 veniva pattuita con l'applicazione di una franchigia fissa di € 50.000,00 e, altresì, di una franchigia annua aggregata di € 1.500.000,00 interamente a carico dell'assicurato, dunque parimenti la domanda di manleva sarebbe risultata infondata. Avverso la sentenza non definitiva n. 2309/2021 e la sentenza definitiva n. 2328/2022 è stato in seguito proposto appello anche da parte di (R.G. 1775/2022) e di CP_14
(R.G. 1752/2022). CP_8
In particolare, nei confronti della sentenza non definitiva ha fatto valere i CP_14 seguenti motivi:
1) Erronea pronuncia in ordine alla responsabilità del prof. per gli CP_8 interventi effettuati presso la per acritico recepimento della ctu, CP_16 non condivisibile: il tribunale aveva affermato che il primo intervento chirurgico generatore delle successive patologie e disgrazie del sarebbe stato “con Pt_1 evidenza” quello eseguito dal Prof. a il 31.8.2007, che tuttavia il CP_8 CP_16
CTU non aveva tenuto in alcuna considerazione;
aveva per il resto aderito in modo acritico alle risultanze di una ctu immotivata e carente, che non aveva affatto confutato la corposa letteratura in materia indicata dal Prof. che evidenziava la CP_8 correttezza delle scelte terapeutiche;
l'appellante aveva quindi chiesto la rinnovazione della ctu;
2) Erronea pronuncia in ordine alla pretesa violazione dell'obbligo del consenso informato, laddove il rapporto inter partes si era protratto negli anni nella costante condivisione delle scelte terapeutiche;
3) Erroneo riconoscimento del nesso causale tra la condotta del prof. e i CP_8 danni subiti dal paziente, laddove alcuno dei trattamenti somministrati aveva determinato conseguenze lesive;
4) Erronea quantificazione dei postumi permanenti e dell'invalidità temporanea per acritica adesione del giudice alla ctu, che non aveva considerato lo stato preesistente legato alla limitazione funzionale del rachide lombare;
5) Erronea personalizzazione del danno nella misura incrementale del 20% in assenza dei presupposti e in carenza di adeguata prova.
Nei confronti della sentenza definitiva ha invece censurato:
Quanto al rapporto assicurativo con : Controparte_32
• l'erronea esclusione della copertura assicurativa: il tribunale aveva dato dell'accordo contrattuale un'interpretazione errata, non tenendo conto dell'Appendice n.1 della polizza, che estendeva la garanzia anche al caso di errore compiuto da medico libero-professionista (limitatamente alla quota ex art. 1228 cc della struttura e al netto dello scoperto del 10%, con un tetto massimo di € 15.500,00).
Quanto alle spese di lite:
• l'ingiusta condanna alle spese di lite in favore dell'attore per non aver Pt_1 tenuto conto della parziale soccombenza dell'attore; • l'omessa condanna di a rifondere a lei le spese di lite, pur avendo CP_8 accolto la propria domanda di accertamento della esclusiva responsabilità del medico, quanto al profilo interno dell'obbligazione;
• l'ingiusta condanna alle spese di lite di , che avrebbero invece Controparte_32 dovuto essere compensate, trattandosi “di questione di non agevole interpretazione in fatto e in diritto”.
dal canto suo, ha censurato le sentenze in oggetto con articolate CP_8 argomentazioni che possono schematicamente essere così riassunte:
I. Primo motivo: il rapporto processuale col . Pt_1
I a. Errata affermazione di sua responsabilità. L'appellante ha intanto dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il ctu aveva dato primo rilievo soltanto all'intervento del 17.7.2008 (ovvero al secondo tra tutti gli interventi allegati dal
), non anche a quello del 31.8.2007; inoltre, ha rilevato plurime criticità della Pt_1 ctu, della quale ha chiesto il rinnovo, e sostenuto che: l'intervento di termorizotomia del
31.8.2007, effettuato oltre un anno dopo la comparsa delle problematiche dolorose del paziente e a seguito dell'inefficacia dei trattamenti conservativi, era corretto;
l'intervento del 7.11.2008 di discectomia laser percutanea era indicato dalla letteratura medica consolidata per casi quali quello del , al pari dell'intervento del 9.12.2008 di Pt_1 artrodesi, e le affermazioni contrarie del ctu erano apodittiche e prive di ogni supporto;
l'intervento di termorizotomia del 16/03/2009 non era stato preso in considerazione dal ctu;
quello del 7/06/2011 era stato giudicato espressamente non invasivo né dannoso, ciò che evidenziava l'incongruenza della contraria valutazione in ordine agli interventi del tutto analoghi precedenti;
I b: Errata valutazione del tribunale che egli non avesse compiutamente informato il paziente in ordine ad ogni atto terapeutico effettuato: lo stesso ctu aveva rilevato la prestazione del consenso;
peraltro, il paziente era onerato della prova che a fronte di una maggiore informazione la sua scelta sarebbe stata diversa, e non aveva assolto a tale onere;
I c: Errata quantificazione dei postumi e dell'invalidità temporanea asseritamente imputabili agli interventi: il tribunale non aveva considerato che il
, magazziniere con movimentazione manuale dei carichi che avevano Pt_1 determinato il sovraccarico del rachide lombare, il 23 novembre 2007 era stato licenziato dalla Simmetry S.r.l. per superamento del periodo di comporto;
dunque, il ctu prima e il giudice poi avrebbero dovuto tener conto delle gravi preesistenze;
II. Secondo motivo: il rapporto processuale con Controparte_10
Il primo giudice aveva errato nell'escludere la copertura assicurativa con CP_10 omettendo di valutare che una retroattività di soli due anni a favore dell'assicurato - a fronte di un termine quinquennale, se non addirittura decennale, previsto a favore del danneggiato per chiedere il risarcimento del danno nei confronti dell'assicurato - costituiva una clausola claims made “impura” non meritevole di tutela e concretamente illecita;
III. Terzo motivo: il rapporto processuale con Controparte_7
Era errata l'esclusione dell'efficacia della copertura assicurativa con CP_7
con la motivazione che il contratto subordinava la copertura alla duplice
[...] circostanza che la struttura sanitaria ne fosse priva nei confronti dell'assicurato e che si trovasse in stato di insolvenza, perché ciò realizzava un assetto di interessi diverso da quello astrattamente previsto dal legislatore e rimetteva la copertura ad un evento indipendente dall'assicurato (lo stato di insolvenza della struttura sanitaria) e da lui non conoscibile, peraltro destinato a non realizzarsi pressoché mai;
inoltre, il tribunale aveva erroneamente posto a fondamento della sua decisione l'edizione delle condizioni di polizza del 2010, depositata dall , ma non firmata dall'assicurato, Controparte_7 che aveva tenore diverso rispetto a quella n. 777029208773 (edizione 2009/A) firmata e depositata da lui;
IV. Quarto motivo: il rapporto processuale con la Controparte_16
Aveva errato il tribunale nell'accogliere la domanda della di accertamento nei CP_14 rapporti interni di una responsabilità esclusiva del Prof. posto che nei rapporti CP_8 interni l'obbligazione solidale si ripartisce in parti uguali (art. 1298, comma 2, c.c.) se non risulta diversamente, e nel caso di specie la responsabilità diretta e concorrente della struttura sanitaria era sancita dalla legge.
V. Quinto motivo: le spese di lite.
Infine, era errata la sua condanna alle spese di lite in favore del , in solido con Pt_1
perché non teneva conto del fatto che l'attore aveva chiesto la condanna del Prof. CP_14
e della al pagamento dell'importo complessivo di € 501.233,35 CP_8 CP_3 mentre poi la condanna effettiva era stata quantificata nel pagamento di soli € 65.298,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale e di € 18.635,39 per il risarcimento del danno patrimoniale, a fronte di una richiesta cinque volte superiore;
altrettanto era a dirsi per le spese di ctu e ctp. Parimenti, era errata la condanna in favore degli assicuratori perché, finanche in caso di conferma nel merito del difetto di copertura assicurativa, la complessità delle questioni avrebbe dovuto almeno suggerire la compensazione delle spese.
I tre giudizi di impugnazione sono stati riuniti d'ufficio (alla causa R.G. 1702/2022).
Sia sia il Prof. nei rispettivi giudizi di appello, hanno proposto istanza CP_14 CP_8 per la sospensione della esecutività delle suddette sentenze: il procedimento di inibitoria introdotto dal Prof. si è concluso con l'ordinanza del 15/12/2022 di conferma CP_8 della sospensione della provvisoria esecuzione delle sentenze impugnate già concessa inaudita altera parte con provvedimento del 28/10/2022, rispetto alle condanne in favore del ed in danno del stesso;
l'istanza di inibitoria presentata dalla Pt_1 CP_8 comparente è stata accolta, limitatamente al capo di condanna di a CP_14 CP_14 risarcire il danno in favore del , con ordinanza del 26/1/2023. Pt_1
Nel giudizio di merito si sono costituiti tutti i convenuti;
il Controparte_1 ha chiesto il rigetto di tutti gli appelli e, in ipotesi, reiterato la domanda di regresso/rivalsa ex art. 346 c.p.c., nei confronti del dr. (domanda non CP_8 esaminata e rimasta assorbita, in ragione del rigetto, in primo grado, della domanda di risarcimento svolta dal nei confronti di , per il Pt_1 Controparte_1 secondo intervento, ivi eseguito dal;
Ifca ha eccepito l'inammissibilità CP_8 dell'appello di ex art. 342 c.p.c. e comunque la sua infondatezza e anch'essa Pt_1 riproposto la domanda di manleva nei confronti del ex art. 346 c.p.c.; CP_8 [...] ha chiesto il rigetto dell'appello del e anch'essa riproposto le Parte_3 Pt_1 proprie difese e domande di manleva nei confronti di e della propria compagnia Pt_4 assicuratrice , rispetto a quanto dovesse essere condannata a Controparte_17 corrispondere in favore di parte attrice, ex art. 346 c.p.c. I tre appellanti hanno contestato le altrui impugnazioni, quanto ai capi di loro interesse, al pari degli assicuratori.
Con ordinanza in data 13.6.2023, la Corte ha disposto la rinnovazione della ctu, nominando tanto un medico-legale, la Prof. quanto un neurologo, il Prof. Persona_2
, e chiedendo loro di effettuare un'analitica disamina di ogni singolo Persona_3 intervento, specificando per ognuno di essi quale fosse lo stato preesistente del paziente e se, considerato tale stato, l'intervento fosse o non consigliato, nonché le singole conseguenze lesive.
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza in data 6.6.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.5.2025.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. CP_ Preliminarmente va respinta l'eccezione con cui ha eccepito l'inammissibilità dell'appello di ex art. 342 c.p.c., per mancata specifica e puntuale formulazione Pt_1 dei motivi di impugnazione.
Invero, per la formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non si può ritenere che sussistano formule sacramentali ma occorre verificare che vengano investiti di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella censurata e, nella specie, l'appello risponde a tali requisiti, come si andrà a dire esaminando i singoli motivi di gravame.
Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il rispetto dalla norma non esige lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma, solo, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Tanto premesso, nella fattispecie l'appellante ha evidenziato le proprie Pt_1 doglianze, ponendosi nell'ottica dialettica richiesta dalla norma;
se poi ciò abbia fatto efficacemente o meno è valutazione che attiene al merito, e non all'ammissibilità, dell'appello.
3. Le responsabilità mediche per la dedotta erroneità degli interventi eseguiti: il primo e secondo motivo d'appello del , il primo motivo d'appello del Pt_1 ed il primo e terzo motivo d'appello di CP_8 CP_14
In punto di responsabilità, il tribunale con sentenza non definitiva aveva affermato:
“Tenuto conto delle risultanze istruttorie e dell'indagine eseguita dal C.T.U., dott. di Genova, può Persona_4 ritenersi accertata la responsabilità del convenuto in relazione ai danni dedotti dall'attore, pur con le CP_8 precisazioni che seguono.
Al contempo, si è stabilito che “gli altri sanitari intervenuti in tempi successivi non hanno posto in essere condotte pregiudizievoli o non diligenti. Non sono ravvisabili profili di colpa professionali”.
Non v'è motivo di disattendere le conclusioni cui è pervenuto il CTU, poiché la relazione tecnica prodotta dal consulente tecnico d'ufficio – così come integrata dai chiarimenti resi nel gennaio 2021 –vanno indenni da vizi logici e metodologici, dando conto di una disamina obiettiva, meticolosa ed esaustiva del caso concreto, nonché di un'analisi scrupolosa della documentazione prodotta in giudizio.
Perché risultino perspicue le ragioni delle conclusioni, cui perverrà la presente pronuncia, è utile ripercorrere i passaggi salienti della consulenza medico – legale, che ricostruiscono ed inquadrano la condotta sanitaria, il nesso eziologico e l'evento ovvero tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità professionale.
B) Quanto alla condotta sanitaria, il c.t.u. ha rilevato: - “Il sanitario convenuto dott ha certamente commesso un errore di indicazione, optando per il trattamento CP_8 cruento in presenza di quel quadro clinico e di quella documentazione iconografica … Gli altri sanitari intervenuti in tempi successivi non hanno posto in essere condotte pregiudizievoli o non diligenti. Non sono ravvisabili profili di colpa professionali …”;
- “Il caso era di comune osservazione per un medico specialista”;
- “Il dott. non si attenne alle linee guida all'epoca presenti … se fosse intervenuta la doverosa condotta CP_8 prevista dalle linee guida non si sarebbe giunti allo stato oggi osservabile …”.
Ma non è tutto.
La condotta medica è stata contraddistinta da un ulteriore profilo di inadempienza, afferente al tema dell'acquisizione del consenso informato.
Il consenso informato, di norma, legittima il trattamento sanitario, poiché, senza di esso, l'intervento del medico è – eccettuati i casi di trattamento sanitario obbligatorio o di stato di necessità – sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente ed anche quando sia stato correttamente eseguito (cfr., ex multis, Cass. Civ., III, 27.11.2012, N.
20984 e Cass. Civ., III, 6.6.2014, N. 12830).
Secondo la definizione che ne ha dato la Corte costituzionale (vd. sentenza N. 438/2008), il consenso informato è espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e si configura come un vero e proprio diritto della persona, che trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La responsabilità del sanitario per violazione dell'obbligo del consenso informato presuppone:
- una condotta omissiva in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto;
- il verificarsi, in conseguenza dell'esecuzione del trattamento, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente.
Dopo di che, non rileva se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno.
Ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione, non sia stato messo nella condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica.
Quanto alle modalità ed ai caratteri, il consenso deve essere, innanzitutto, personale, nel senso che deve provenire dal paziente (ad esclusione evidentemente dei casi di incapacità di intendere e volere del paziente); deve, poi, essere specifico ed esplicito, oltre che reale ed effettivo, nel senso che non è consentito il consenso presunto;
ancora, nei casi in cui ciò sia possibile, deve essere anche attuale. Infine, il consenso deve essere pienamente consapevole, ossia deve essere "informato", dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico.
Sotto il profilo probatorio, si deve precisare che la prova del consenso, in caso di impossibilità di prova documentale, può essere fornita con altri mezzi.
Il consenso informato non richiede la prova scritta ad substantiam, richiede – come si è già detto – una manifestazione di volontà personale, consapevole, reale.
Quanto all'onere della prova, si deve muovere dal presupposto che, di norma, il rapporto tra il paziente ed il medico è di tipo contrattuale.
Di conseguenza, una volta che sia stata effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto, l'illustrazione delle conseguenze della terapia o dell'intervento - al fine di ottenere il necessario consenso all'esecuzione della prestazione terapeutica - costituisce un'obbligazione, il cui adempimento deve essere provato dal medico, a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente.
Nel caso di specie, alla luce degli atti e delle risultanze peritali, è emerso che l'attore non è stato dettagliatamente e puntualmente informato su tutti i trattamenti terapeutici che sono stati posti in essere, per cui non è stato messo nella condizione di poter prestare un consenso effettivamente consapevole, pieno e reale: ha stabilito il c.t.u. che “I consensi informati contenuti in cartella sono del tipo generico e su modulistica predisposta. Contengono numerose informazioni relative agli interventi sul rachide …”.
C) In ordine al nesso causale ed al danno, il perito d'ufficio ha compiuto le valutazioni che seguono:
- “A seguito del primo intervento ne è derivata una sequela-ossia una serie di interventi successivi, che ha poi condotto alle artrodesi … vi è stato per certo un danno anatomico dovuto alla molteplicità degli atti invasivi”;
- “Se fosse intervenuta la doverosa condotta prevista dalle linee guida non si sarebbe giunti allo stato oggi osservabile”;
- “… Il peggioramento è chiaramente dimostrato in immagini e attraverso la sequenza di interventi che i ha CP_33 effettuato …”;
- “È ovvio che i non fosse sano perché, diversamente interpretando, non si sarebbe rivolto ai sanitari. Non Pt_1 trattasi di danno differenziale iatrogeno in quanto i , da lombalgico in assenza di ernia, divenne portatore di Pt_1 ernia e, in tempo successivo, di instabilità vertebrale meritevole di artrodesi … l'ernia compare in immagini solo dopo l'intervento, a un mese circa di distanza … i non era affetto, in antecedenza all'intervento del novembre, da Pt_1 ernia discale. A seguito di questo intervento una ulteriore, immediata, comparsa di ernia discale …”;
- “… il caso, ben lungi dall'aver avuto una evoluzione lineare, è stato connotato da numerosi eventi che hanno condotto più volte i in Sala Operatoria per patologie di volta in volta più gravi di quella con la quale cominciò l'iter …”. Pt_1 D) Su tali presupposti, deve ritenersi acclarato che, nell'occasione, è stata posta in essere, dal dott. una CP_8 condotta sanitaria impropria, non conforme alle leges artis e non scusabile, avendo il c.t.u. chiarito, tra l'altro, che trattavasi di un caso “di comune osservazione per un medico specialista” [...]
. In tema di responsabilità civile derivante da attività medica, l'attore deve provare l'esistenza del contratto o il contatto sociale, l'insorgenza della patologia ed allegare un inadempimento qualificato del sanitario astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando a carico del medico o della struttura sanitaria la prova che tale inadempimento non si sia verificato ovvero che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essere mosso o che, pur essendovi stato un inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (cfr. Cass. Civ., III, 20.10.2014, N. 22222; Cass. Civ., III, 30.9.2014, N. 20547; Cass. Civ., III, 12.12.2013,
N. 27855).
Nel caso di specie, siffatto onere probatorio non è stato assolto dal convenuto né dalla CP_8 Controparte_16 per cui l'uno e l'altra devono rispondere dei danni patiti dall'attore”.
[...]
Con la sentenza definitiva, nello stabilire se e in che misura gli assicuratori dovessero tenere gli assicurati e indenni dalle conseguenze di tali responsabilità, il CP_8 CP_14 tribunale in ordine alla responsabilità sanitaria ha aggiunto le seguenti precisazioni:
“Conclusivamente, alla base della condanna solidale pronunciata nei confronti di vi sono le decisive CP_16 considerazioni che:
- il primo intervento (eseguito presso è stato frutto di un errore di indicazione, il che vuol dire che CP_16 quell'intervento non doveva essere eseguito;
- poi, a partire dal terzo intervento (anch'esso eseguito presso al pari del primo e del quarto), si è CP_16 instaurato quel quadro patologico che il CTU ha accertato e valutato e che è stato riportato e descritto nella sentenza non definitiva (“… i non era affetto, in antecedenza all'intervento del novembre, da ernia discale. A seguito di Pt_1 questo intervento una ulteriore, immediata, comparsa di ernia discale …”);
- il primo, il terzo ed il quarto sono, in definitiva, gli interventi chirurgici che, secondo l'impianto valutativo del CTU, sono alla base del pregiudizio accertato e liquidato con la sentenza non definitiva;
- al secondo intervento non si fa alcuna specifica menzione nella CTU e ad esso non si attribuisce alcuno specifico rilievo;
- il quinto ed il sesto intervento vanno esclusi dalla serie causale che ha condotto alla causazione del danno, avendo il
CTU affermato, a proposito del quinto, che “In data 17.11.18, sono pervenute note da parte dei dott.r Per_5 Per_6 che sostanzialmente affermano <<… pertanto non vi sono elementi di censura nell'operato dei sanitari e dell
[...]
. Si concorda con l'assenza di colpe a carico della citata casa di cur ”; Controparte_34 Parte_2 - a proposito del sesto intervento, nell'elaborato del CTU si legge che “In data 07.11.18 sono pervenute note da parte della dott CT di parte resistente . In risposta alle stesse, non si può che concordare con Persona_7 CP_10 quanto descritto e, in particolare: “l'intervento del 6-7 giugno 2011, è stato del tutto marginale, non invasivo e non ha procurato danni. Peraltro tale intervento non è neppure citato nella richiesta risarcitoria”;
- ed ancora, con riferimento allo stesso intervento, si legge che “Come descritto dal dott e, utilizzando le sue CP_35 parole <<… e, pertanto, logicamente, anch … relativamente a tale intervento, devesi ritenere del tutto estranea CP_4 alla vicenda per cui è causa>>. Tale affermazione si deve necessariamente condividere”;
- infine, “… Gli altri sanitari intervenuti in tempi successivi non hanno posto in essere condotte pregiudizievoli o non diligenti. Non sono ravvisabili profili di colpa professionali …” (vd. CTU).
Quanto argomentato dal tribunale è censurato nei tre atti d'impugnazione, non tanto per le astratte premesse in diritto, quanto in fatto, avendo tutti gli appellanti, ciascuno per il proprio verso, sostanzialmente lamentato che il primo giudice avesse recepito acriticamente affermazioni errate e comunque immotivate del ctu dott. Per_4
Questa Corte, in considerazione del fatto che la consulenza svolta in primo grado - peraltro da un ortopedico (anziché da un neurologo e da un medico legale) - appariva scarsamente supportata sotto il profilo fattuale e tecnico-scientifico, ha già scrutinato positivamente tale censura, tanto che ha preliminarmente disposto la rinnovazione della ctu, nominando consulenti la Prof. medico legale, ed il Prof. Persona_2 [...]
, neurologo, che, contrariamente al perito del primo grado, hanno Per_3 schematicamente distinto intervento per intervento il profilo della idoneità della scelta terapeutica, della corretta esecuzione del trattamento, della completezza dell'informazione e del relativo consenso, nonché delle conseguenze sulla salute del paziente, replicando altresì compiutamente ad ogni rilievo dei ccttpp, tanto del Pt_1 quanto del e di - ciò che comporta il rigetto delle istanze di chiamata CP_8 CP_14 dei ccttuu a chiarimenti (avendo appunto i consulenti già risposto compiutamente ed in modo convincente alle note critiche dei ccttpp).
In particolare, il Collegio peritale è giunto alla conclusione che la limitazione dei movimenti e una quota rilevante del peggioramento della sintomatologia del paziente non dipendono dagli interventi eseguiti, bensì dall'inarrestabile progressione della malattia da cui era, ed è tuttora, affetto il sig. . Pt_1
Inoltre, hanno efficacemente spiegato che, contrariamente a quanto ipotizzato dal ctu di primo grado, ma senza adeguata motivazione, gli interventi effettuati erano adeguati alla patologia di cui soffriva il paziente, e non vi era stato alcun errore d'indicazione né in relazione alle termorizotomie né in relazione alle discectomie ed alla stabilizzazione (evidenziando soltanto una colpa del Prof. Marchetti in relazione al quarto intervento, non però per ciò che aveva fatto, ma semmai per ciò che aveva omesso, ovvero la foraminotomia anche a sinistra, come s'andrà ad illustrare).
Nello specifico, i ccttuu hanno premesso che: “Il giorno 18/04/2007 il sig.
[...]
, nato il [...], effettuava una RM della colonna cervicale che Parte_1 evidenziava la “presenza di una sporgenza discale posteriore in particolare in sede C6-C7 con riduzione di ampiezza degli spazi epidurali ventrali senza tuttavia significative impronte sulla superficie affrontata midollare né segni di conflitto disco-radicolare”.
Si rivolgeva quindi al dott. che gli prescriveva l'esecuzione di una CP_8 elettromiografia degli arti superiori, risultata nella norma, e l'esecuzione di un intervento chirurgico.
Il paziente veniva quindi ricoverato nella casa di cura in data 31/08/2007, CP_16 con una diagnosi di “sindrome da intrappolamento branca mediale zona posteriore nervo zigoapofisario C5-C6-C7-T1 bilat e nervo piccolo occipitale sinistro”. L'anamnesi patologica, raccolta in tale sede, evidenziava cervicalgia, cefalea e brachialgia sinistra da un anno, con difficoltà alla flesso-estensione e rotazione del collo dopo postura coatta prolungata;
veniva inoltre eseguito un esame obiettivo che evidenziava rigidità del rachide cervicale con limitazione del range di movimento, dolorabilità viva su C5-C6-C7, ipostenia deltoidea e del tricipite brachiale a sinistra.
Il giorno stesso il paziente era sottoposto dal dott. a intervento di CP_8 termorizotomia con radiofrequenza della branca mediale del ramo posteriore nervo zigoapofisale C5-C6, C6-C7 e C7-T1 bilaterale e nervo piccolo occipitale sinistro.
Il giorno 03/06/2008 il sig. eseguiva RX, RM e RX con prove dinamiche del Pt_1 rachide lombo-sacrale presso l'Istituto L'esame RX dimostrava minime CP_16 irregolarità artrosiche sui contorni somatici delle vertebre lombari, parziale lombarizzazione del I metamero sacrale e una discopatia degenerativa L5-S1; la RM invece evidenziava nodi di Schmorl e microangiomi ossei nelle vertebre lombari, parziale lombizzazione di S1, protrusione circonferenziale del disco L5-S1 con impronta sul sacco durale e tasche radicolari a livello dei canali di coniugazione (soprattutto a destra).
In data 17/07/2008 veniva ricoverato presso la di Arezzo e Controparte_26 il giorno successivo veniva sottoposto, ancora dal dott. a intervento di CP_8
“Termorizotomia con radiofrequenza pulsata... branca mediale ramo posteriore primario nervo zigoapofisale L4-L5, L5-S1, S1-S2... da intrappolamento cronico” e dimesso con diagnosi di “Radicolite zigoapofisale sacroiliaca dx”.
Il 12/09/2008 venivano eseguiti RM e TC del rachide lombo-sacrale che evidenziavano reperti sovrapponibili agli esami precedenti, con l'eccezione di una moderata riduzione della protrusione discale L5-S1. Poiché il sig. soffriva di lombosciatalgia destra, Pt_1 il dott. proponeva un ricovero presso la casa di cura e il giorno CP_8 CP_16
07/11/2008 sottoponeva il paziente a una discectomia laser percutanea L5-S1 destra.
Dopo tale intervento i sintomi del paziente peggioravano, con la comparsa di lombalgia ingravescente e sciatalgia bilaterale (maggiore a destra) che impedivano al sig. Pt_1 lo svolgimento delle normali attività quotidiane. Il 05/12/2008 veniva eseguita una nuova
RM che mostrava una ernia discale L5-S1 laminare centrale e paramediana destra, recidivata dopo l'intervento chirurgico precedente.
Il dott. programmava quindi un nuovo ricovero presso la CP_8 Controparte_16 con diagnosi di “microinstabilità L5-S1 bilaterale con stenosi foraminale L5-S1
[...] destra” e il 09/12/2008 sottoponeva il paziente a una “stabilizzazione vertebrale L5-S1 con placca e viti e foraminotomia dx”.
Nei mesi successivi si assisteva ad una recidiva dei dolori lombari, per cui il sig. Pt_1 si rivolgeva nuovamente al dott. il quale disponeva un ricovero presso la casa CP_8 di cura in data 18/03/2009 con la diagnosi di “sindrome da intrappolamento Parte_2 ramo primitivo post. Nervo zigoapofisale L4-L5 bilaterale” e lo sottoponeva ad un nuovo intervento chirurgico, il cui verbale operatorio risulta illeggibile.
Il 20/05/2011 il paziente eseguiva TC, RM e RX del rachide lombosacrale, che evidenziavano come unico reperto patologico di nuova comparsa una modesta protrusione circonferenziale del disco L4-L5. Il 07/06/2011 il dott. decideva per CP_8 il ricovero del sig. presso la Casa di Cura Villa LL e NI per “radicolite Pt_1 sacroliaca lombosacrale bilaterale” allo scopo di effettuare un intervento di termorizotomia della branca mediale del ramo posteriore primario del nervo L4-L5 e branca laterale ramo posteriore primario del nervo S1-S2 bilaterale.
In data 26/07/2011 il sig. si sottoponeva a RX e TC del rachide lombo-sacrale Pt_1 presso l'istituto che mostravano modeste protrusioni circonferenziali dei CP_16 dischi L3-L4, L4-L5 e L5-S1. Una elettromiografia del 09/11/2011 degli arti interiori dimostrava moderata sofferenza radicolare L4-L5-S1 bilaterale, più evidente a sinistra.
Il paziente si rivolgeva ad un altro specialista, dott. il quale Parte_4 disponeva un ricovero presso la in data 23/11/2011 con Controparte_36 diagnosi di “failed back L4-L5 in stabilizzazione” e il giorno successivo eseguiva intervento di “Decompressione, laminectomia, foraminotomia bilaterale e artrodesi ossea”.
Il 28/12/2011 il eseguiva una nuova RX del rachide lombo-sacrale che Pt_1 evidenziava un regolare allineamento metamerico”.
Dunque, si deve intanto sottolineare come l'indagine peritale in appello smentisca la premessa del (ribadita anche negli scritti conclusivi di questo grado) che egli, Pt_1 prima del 2007, fosse solo affetto da una “lieve cervicalgia”. I ccttuu hanno poi preso in esame i singoli interventi:
“I. Termorizotomia con radiofrequenza della branca mediale del ramo posteriore nervo zigoapofisale C5-C6, C6-C7 e C7-T1 bilaterale e nervo piccolo occipitale sinistro, eseguito in data 31/8/07 presso dal dott. CP_16
CP_8
L'ablazione a radiofrequenza, chiamata anche rizotomia, è una procedura minimamente invasiva che utilizza il calore per ridurre o fermare la trasmissione del dolore. Le onde radiofrequenza ablano, o in altri termini "bruciano", il nervo che sta causando il dolore, impedendo la trasmissione dei segnali di dolore al cervello. Questa procedura è comunemente usata per trattare il dolore cronico e condizioni come l'artrite della colonna vertebrale, la spondilosi o la sacroileite. La termorizotomia, sia per il rachide cervicale che per il rachide lombare, è quindi un trattamento sintomatico, poiché mira alla eliminazione della trasmissione del dolore senza curare le cause primarie del dolore. Le patologie di base responsabili del dolore, come l'artrite e/o la spondilosi vertebrale, non subiscono modifiche dal trattamento.
L'ablazione del nervo a radiofrequenza è una procedura relativamente sicura con un rischio minimo di complicanze. Le complicanze riportate in letteratura includono: aumento temporaneo del dolore ai nervi, neurite, neuroma, intorpidimento localizzato, infezione e mancanza di sollievo dal dolore nel 30-35% dei pazienti.
All'epoca dei fatti non esistevano linee guida nazionali relative alla patologia degenerativa cervicale. Per determinare quali fossero le buone pratiche cliniche si farà quindi riferimento alla letteratura scientifica relativa all'epoca dei fatti, con particolare riferimento alle maggiori review e casistiche più numerose1, 2, 3, 4, 5, 6. La letteratura dell'epoca è sostanzialmente concorde nel riportare che esistano solamente evidenze moderate che la termorizotomia con radiofrequenza pulsatile sia efficace nell'ottenere una riduzione della sintomatologia algica a breve ed a lungo termine. I principali criteri di inclusione sono: sintomatologia algica refrattaria a terapie convenzionali;
possibilità di procrastinare o non indicazione a trattamenti più invasivi;
assenza di fattori di rischio, quali trattamenti farmacologici antitrombotici, che determinino un rapporto rischio/benefici non accettabile.
Il paziente prima dell'intervento riferiva un quadro caratterizzato da “…cervicalgia, cefalea e brachialgia sinistra da un anno, con difficoltà alla flesso-estensione e rotazione del collo dopo postura coatta prolungata…”. Dall'esame obiettivo effettuato dal dott. si evince una obiettività caratterizzata da “…rigidità del rachide cervicale con CP_8 limitazione del range di movimento, dolorabilità viva su C5-C6-C7, marcata ipostenia deltoidea sinistra;
ipostenia su C7 su tricipite brachiale;
ROT validi…”. La RM del
18/04/2007 mostrava “…cervicoartrosi…uncoartrosi…C5-C6 e C6-C7 che riduce l'ampiezza del canale vertebrale…sporgenza discale posteriore in particolare…C6-C7 che riduce l'ampiezza …non provocando tuttavia significative impronte sulla superficie affrontata midollare né segni di conflitto disco-radicolare…”.
Il caso di specie, soddisfacendo i criteri stabiliti dagli studi sopra discussi, rientra nei candidati alla termorizotomia. Il consenso informato a tale intervento risulta correttamente e completamente compilato in tutte le sue parti. In particolare, sono indicate le più frequenti complicanze dell'intervento e la possibilità di fallimento dell'intervento con persistenza dei sintomi: “infezione, sanguinamento, radicolite, ipo/diestesia arti superiori e parestesie arti superiori, persistenza sintomi, nevralgia occipitale, percentuale di successo 70-75%”.
La cartella clinica risulta correttamente compilata. Sono riportati il motivo del ricovero del paziente, l'esame obiettivo dello stesso, l'anamnesi patologica remota e prossima, il verbale operatorio, gli esami diagnostici effettuati e i farmaci somministrati.
In conclusione, non si ravvedono in questa fase errori o omissioni da parte dei sanitari che hanno avuto in cura il sig. . Pt_1
II. Termorizotomia con radiofrequenza pulsata della branca mediale ramo posteriore primario nervo zigoapofisale L4-L5, L5-S1, S1-S2, eseguita in data
17/07/2008 presso la di Arezzo dal dott. Controparte_26 CP_8
L'intervento chirurgico in esame è analogo a quello analizzato al punto precedente, ma è stato eseguito su un nervo differente. Tutte le considerazioni già espresse sulle caratteristiche, possibili complicanze e obiettivi dell'intervento, pertanto, possono essere applicate anche a questo secondo intervento chirurgico.
Prima dell'intervento il paziente riferiva una soggettività caratterizzata da “…lombalgia…”
e all'esame obiettivo mostrava “… AI e WA assenti bilat, dolorabilità +++ in sacroiliacadx;
bending test +++; ROT ipovalidi su S1 dx, dolorabilità rachide lombo- sacrale in iperestensione ++++” con un quadro radiologico di “…minime irregolarità artrosiche, lombarizzazione…nodi di Schmorl…protrusione circonferenziale del disco L5-
S1...”, evidenziando quindi la presenza di una ernia discale. Il dott. poneva CP_8 diagnosi di “…Radicolite zigoapofisale sacroiliaca dx…”. Per radicolite si intende una patologia che determina una irritazione o compressione di una radice nervosa che può determinare dolore, debolezza muscolare o perdita di sensibilità all'area innervata da tale radice. Una delle cause più comuni di radicolite è l'ernia del disco intervertebrale. Tale patologia è una protrusione del disco intervertebrale nel canale spinale, che può comprimere le radici spinali adiacenti ad essa determinando i sintomi sopra discussi.
L'ernia del disco è una patologia cronica, la cui storia naturale spesso vede un peggioramento dei sintomi col passare degli anni. In considerazione del quadro radiologico, che mostra una ernia L5-S1, e della sintomatologia del , tipica di un interessamento nervoso, la diagnosi del dott. Pt_1 può considerarsi corretta. CP_8
L'intervento di termorizotomia rappresenta, anche in questo caso, un trattamento minimamente invasivo in grado di controllare il dolore senza agire sulle sue cause. Il trattamento di tali cause, ossia dell'ernia, consisterebbe invece di un intervento chirurgico invasivo, con costi, tempi di recupero e potenziali complicanze ben maggiori.
La termorizotomia in esame può essere quindi considerata una scelta appropriata, nell'ottica di evitare di ricorrere a interventi invasivi con potenziali complicanze più gravi.
Il consenso informato all'intervento eseguito risulta correttamente e completamente compilato in tutte le sue parti. Tra le possibili complicanze dell'intervento vengono elencate: “infezione, sanguinamento, stupor, ipo/diestesia arti inferiori, parestesie arti inferiori”.
Nella cartella clinica sono riportati il motivo del ricovero del paziente, l'esame obiettivo dello stesso, l'anamnesi patologica remota e prossima, il verbale operatorio, gli esami diagnostici effettuati e i farmaci somministrati. Può quindi considerarsi correttamente compilata.
Non si ravvedono in questa fase errori a carico dei sanitari che hanno avuto in cura il
. Pt_1
III. Discectomia laser percutanea L5-S1 destra eseguita in data 07/11/2008 presso la dal dott. Controparte_16 CP_8
A distanza di 4 mesi dall'intervento precedente, il paziente viene ricoverato lamentando
“… episodi ricorrenti di lombosciatalgia dx da 6 mesi funzionale alla stazione seduta e dopo prolungata stazione eretta…”. L'esame obiettivo eseguito al momento del ricovero descrive: “… GU ++ a dx a 70; LE ++++ a dx;
ipostenia sn tricipite e sn ELA,
ECD dx, lieve iporiflessia sn…, dolorabilità in iperestensione su L5-S1 bilat, lieve disestesia su polpaccio e gluteo a dx…”. Dall'esame RM del 12/09/2008 si evince: “... Il disco L5-S1 degenerato e ridotto di spessore. Presenta un'ampia protrusione circonferenziale ed impronta sia sacco durale anteriormente che entrambe le tasche radicolari, reperto un po' più evidente a destra. La protrusione discale risulta moderatamente ridotta rispetto al controllo precedente. Tutti gli altri reperti disco- vertebrali sono invariati”.
Il sig. presentava quindi ancora una importante sintomatologia dolorosa. Pt_1
Apparivano inoltre segni nella clinica del paziente un interessamento più esteso e bilaterale (rispetto alla situazione precedente che mostrava unicamente un interessamento a destra) con “…ipostenia sinistra tricipite e sinistra ELA, lieve iporiflessia sinistra, dolorabilità in iperestensione su L5-S1 bilaterale….” Visto il fallimento della termorizotomia nel controllare il dolore, il dott. optava per un intervento più CP_8 invasivo, la “…discectomia laser percutanea L5-S1 destra…”.
La discectomia è un intervento chirurgico che prevede l'asportazione di parte di un disco intervertebrale erniato allo scopo di alleviare la compressione delle radici nervose adiacenti, e quindi i sintomi dolorosi e deficit nervosi. Tra le complicanze più comuni della discectommia si possono ricordare il sanguinamento o infezione della ferita chirurgica, la perdita di liquor e la lesione di vasi sanguigni o nervosi vicino all'area operata.
Le linee guida per l'appropriatezza della diagnosi e del trattamento chirurgico dell'ernia del disco lombare sintomatica del 20057 indicano che l'intervento chirurgico è indicato nei casi in cui vi sia congruità tra:
• sintomatologia riferita dal paziente (irradiazione dermatomerica del dolore e delle parestesie)
• quadro clinico obiettivo (test clinici e riflessi per la radice corrispondente)
• diagnosi strumentale (radiologica ed eventualmente neurofisiologica) che conferma il livello di interessamento discale
Nel caso di specie c'è congruità tra la sintomatologia riferita dal paziente e l'esame obiettivo, che indicano entrambi un interessamento della radice L5 di destra. Tuttavia, è solo parziale la corrispondenza con il dato strumentale. Difatti, seppure venga individuata Pa una discopatia L5, la non descrive un conflitto disco-radicolare che renderebbe ragione dell'infiammazione del nervo;
inoltre, viene descritta una diminuzione volumetrica dell'ernia L5 rispetto al precedente esame di imaging. Le linee guida, però, non riportano controindicazioni assolute all'esecuzione dell'intervento, lasciando ampio margine alla discrezionalità del singolo medico.
Nel caso di specie la scelta di limitare la chirurgia al lato destro del rachide è coerente con un tentativo di minimizzare l'invasività dell'intervento e quindi le possibili complicanze, nella speranza che la riduzione di volume del disco fosse sufficiente a risolvere l'interessamento radicolare bilaterale.
In conclusione, la mancanza di controindicazioni assolute, insieme al persistere della sintomatologia non responsiva a trattamenti conservativi o micro-invasivi, rende la scelta di ricorrere alla chirurgia congrua alla situazione del paziente. L'entità contenuta della sintomatologia a sinistra rende accettabile, nell'ottica di ridurre al minimo l'invasività della terapia, la scelta di limitare la discetomia al lato destro.
Il consenso informato a tale intervento chirurgico risulta correttamente compilato.
Vengono indicate, quali principali complicanze. “recidiva, discite, spondilite, peggioramento sintomi, stupor neuro-muscolare". Viene indicata una percentuale di successo del 70% e viene indicato che, in caso di insuccesso dell'intervento chirurgico, è indicato un intervento di artrodesi. La cartella clinica risulta compilata in modo completo. IV. Stabilizzazione vertebrale L5-S1 con placca e viti e foraminotomia dx eseguita in data 09/12/2008 presso la dal dott. Controparte_16
CP_8
A circa un mese dal precedente intervento, il paziente riferiva: “…lombalgia ingravescente associata a sciatalgia bilaterale (soprattutto a dx) e vivo mal di schiena dopo stazione eretta che impedisce al paziente di svolgere normali attività …”. L'esame obiettivo effettuato in occasione del ricovero descrive: “…lasegue +- bilat a 80; vailleux
+++ bilat, dolorabilità marcata su L5-S1 bilat in iperestensione…”. La RM del 05/12/2008 mostrava “… ernia discale laminare recidiva centrale e paramediana destra che impronta parzialmente il sacco durale iperintenso nella sequenza T2 dipendente, reperto che indica una recente insorgenza della recidiva erniaria…”. Venivano inoltre diagnosticate microinstabilità L5-S1 e stenosi foraminale destra L5-S1.
Si assiste a un aggravamento della sintomatologia algica sia per quanto riguarda
l'intensità, caratterizzata da un “…vivo mal di schiena dopo stazione eretta che impedisce al paziente di svolgere normali attività…” rispetto alla precedente lombalgia con limitazione “…funzionale alla stazione seduta e dopo prolungata stazione eretta…”, sia per quanto riguarda l'estensione caratterizzata da una “…lombalgia ingravescente associata a sciatalgia bilaterale (soprattutto a dx)...” rispetto alla precedente “… lombosciatalgia dx…”, un “…lasegue +- bilaterale a 80…” rispetto al precedente “… GU ++ a dx a
70…” e “…LL +++ bilaterali…” rispetto ai precedenti “…LE ++++ a dx…”.
Rimane invariato il rilievo clinico di “…dolorabilità marcata su L5-S1 bilat in iperestensione…” e non vi è alcuna menzione dei deficit motori e sensitivi presenti prima del precedente intervento.
Di fronte a questo peggioramento, Il dott. decideva per l'esecuzione di un CP_8 intervento di stabilizzazione vertebrale L5-S1 con foraminotomia L5-S1 destra.
La stabilizzazione vertebrale con placche e viti prevede l'utilizzo di mezzi di sintesi per assicurare un corretto posizionamento di una o più vertebre, correggendo sia alterazioni vertebrali che possono derivare da fratture o malformazioni congenite (es. scoliosi), sia la compressione delle radici nervose impedendo che un disco venga eccessivamente sollecitato e quindi sviluppi un'ernia. Questi mezzi di sintesi, ossia le placche e viti, vengono posizionati sulle vertebre e la loro tenuta viene assicurata dalla formazione di un callo osseo in seguito all'intervento. Sebbene i mezzi di sintesi e il callo osseo garantiscano che le vertebre interessate dall'operazione vengano mantenute nella posizione corretta, la struttura che deriva dall'operazione chirurgica è rigida, per cui la mobilità della colonna vertebrale nel distretto operato risulterà limitata. Questa rigidità rende condivisibile la scelta di procrastinare tale procedura, preferendo prima tecniche mininvasive con maggiore rispetto ed integrità della anatomia del paziente. Nel caso di specie, il fallimento di tutte le precedenti terapie applicate per controllare i sintomi (terapia conservativa, microinvasiva con termorizotomia, invasiva con discectomia) può rendere ragione della scelta di ricorrere alla stabilizzazione vertebrale.
All'epoca dei fatti la letteratura non forniva elementi assoluti, misurabili e quantificabili riguardo la diagnosi di microinstabilità, argomento tutt'ora oggetto di dibattito scientifico.
Per le conoscenze dell'epoca dei fatti, quindi, si può concordare con la strategia chirurgica adottata con una progressione della invasività.
Il dott. eseguiva, in concomitanza con la stabilizzazione vertebrale, una CP_8 foraminotomia destra. La foraminotomia è un intervento chirurgico che consiste nell'allargamento dei forami di coniugazione, ossia dei fori da cui fuoriescono le radici nervose. Essa può essere eseguita come singolo intervento o, più solitamente, a completare un intervento chirurgico di erniectomia, discectomia o stabilizzazione vertebrale. Quando si ravvede la necessità di ridurre ulteriormente la compressione della radice nervosa, oltre alla rimozione dell'ernia e/o del disco o alla fissazione vertebrale, si procede alla foraminotomia.
Questa tecnica rappresenta una opzione correlata alla condizione patologica del paziente
e non un obbligo della tecnica chirurgica della fissazione vertebrale. Se quindi nel caso di specie è stata scelta la fissazione vertebrale quale atto terapeutico per il trattamento della ritenuta microinstabilità data dalla recidiva erniaria, e se quindi è stata adottata
l'opzione di allargare il forame di coniugazione destro, che ha l'unico scopo di ridurre la compressione radicolare migliorando così la sofferenza radicolare destra, mal si comprende a questo punto perché non si è voluto agire anche sulla sofferenza radicolare controlaterale a sinistra, già presente, come illustrato, nel corredo sintomatologico del precedente intervento ed ulteriormente aggravatosi nella presentazione clinica di questo intervento La tecnica chirurgica della stabilizzazione vertebrale prevede, di per sè,
l'accesso alle lamine, ai legamenti gialli e alle strutture articolari, potendo così raggiungere i forami di coniugazione bilateralmente senza dover cruentare ulteriori strutture. Per tale motivo, l'esecuzione della foraminotomia non comporta in questo caso una maggiore invasività chirurgica.
Immediatamente in seguito all'intervento veniva rilevato un errato posizionamento della vite peduncolare S1 sinistra, giudicata in posizione laterale. Veniva quindi eseguito un nuovo intervento chirurgico allo scopo di riposizionare correttamente la vite. Questo errato posizionamento della vite si è un evento prevedibile in questo intervento chirurgico, ma non prevenibile. Non può essere quindi considerato un errore da parte dei sanitari che eseguirono l'intervento chirurgico. Si precisa, in ogni caso, che grazie al corretto riposizionamento della vite il paziente non ha subito né è affetto al momento da alcun sintomo o segno riconducibile all'errato posizionamento iniziale. Infatti, un eventuale danno anatomico della radice causato dal mal posizionamento della vite avrebbe portato un peggioramento immediato già al risveglio del paziente, evento che non si è verificato.
Tuttavia, mal si comprende perché la foraminotomia sia stata eseguita solo a destra e non bilateralmente. Difatti, il paziente presentava segni e sintomi di sofferenza radicolare controlaterale a sinistra, già presente, nel corredo sintomatologico del precedente intervento ed ulteriormente aggravatosi nella presentazione clinica di questo intervento, rendendo prevedibile che la malattia sarebbe evoluta fino a richiedere, in brevi tempi, una foraminotomia anche a sinistra. Considerando che la tecnica chirurgica della stabilizzazione vertebrale permette, senza ulteriori cruentazioni, di accedere a entrambi i forami di coniugazione, riteniamo che l'esecuzione della foraminotomia bilaterale sarebbe stata appropriata nel caso di specie.
Per tale ragione non riteniamo che l'intervento sia stato eseguito secondo le buone pratiche cliniche dell'epoca. Trattandosi di una patologia comune, senza comorbidità o altre situazioni in grado di complicare il quadro clinico, non riteniamo che il caso presentasse una complessità tale da scusare l'errore commesso.
Il consenso informato all'intervento risulta compilato in modo corretto e completo. Tra le possibili complicanze vengono indicate: “infezione, sanguinamento, mal posizionamento di viti, peggioramento sintomi, rottura viti”. La cartella clinica risulta compilata correttamente.
V. Termorizotomia del nervo zigoapofisale L4-L5 bilaterale eseguito in data
18/03/2009 presso la dal dott. Controparte_3 CP_8
Il paziente, tre mesi dopo il precedente intervento, riportava “recrudescenza di dolori lombari da qualche mese senza irradiazione agli arti inferiori. Riferisce limitazione funzionale antalgica a carico del rachide nei movimenti del tronco”. All'esame obiettivo veniva rilevata dolorabilità alla pressione su L4-L5 e test di GU positivo bilateralmente.
Tali sintomi indirizzavano il dott. verso una diagnosi di “sindrome da CP_8 intrappolamento ramo primitivo post. Nervo zigoapofiseale L4-L5 bilaterale”, per la quale eseguiva un intervento di termorizotomia del nervo zigoapofisale L4-L5 bilaterale.
Nel caso di specie, il fatto che il paziente avesse già subito un analogo intervento otto mesi prima, senza risoluzione dei sintomi, seguito da interventi più invasivi nel periodo intercorso per il persistere della stessa sintomatologia di lombalgia rappresenta un fattore prognostico negativo circa il successo dell'intervento chirurgico. Sebbene questo non sia una controindicazione assoluta, ma solo relativa, all'esecuzione di una nuova termorizotomia, la scarsa possibilità di successo avrebbe dovuto trasparire anche dal consenso informato compilato dal paziente. Quindi, pur potendo considerare l'intervento appropriato secondo le buone pratiche cliniche dell'epoca, il consenso informato non è completo nel caso di specie. Riguardo la correttezza della compilazione della cartella clinica, si segnala la completa illeggibilità del verbale dell'intervento eseguito.
VI. Termorizotomia con radiofrequenza della branca mediale ramo posteriore primario nervo L4, L5 e branca laterale ramo posteriore primario nervo S1, S2 bilaterale eseguito in data 07/06/2011 presso la Casa di Cura Villa LL e
NI dal dott. CP_8
Dopo più di due anni dai precedenti interventi, il paziente presentava “lombalgia cronica
... dolorabilità sacroiliaca bilaterale all'assunzione della stazione eretta da seduta e/o sdraiato” e l'esame obiettivo mostrava “lasegue +- bilat, dolorabilità sacroiliaca bilaterale, ROT ipovalidi simmetrici;
ipostenia al tricipite surale bilaterale;
bending + bilaterale”. La RM del 20/05/2011 mostrava “disco L5-S1 è degenerato e ridotto di spessore ma non si osservano nè ernie nè protrusioni. Nodi di Schmorl sulle limitanti somatiche vertebrali contrapposte. Note di disidratazione del disco L4-L5 che presenta una modesta protrusione circonferenziale”. Si assisteva quindi ad un peggioramento della situazione del disco L4-L5 che appariva protruso per tutta la sua circonferenza, mentre il Pa disco L5-S1 era sostanzialmente invariato rispetto alla del 23/10/2009 (da cui si trae
“... viti metalliche transpeduncolari nei metameri L5 ed S1. Il disco intervertebrale corrispondente è degenerato e assottigliato: attualmente non sono rilevabili in questa sede ernie nè protrusioni discali”). Di fronte a questo quadro radiologico, e in considerazione dei sintomi riportati dal , il dott. decideva per Pt_1 CP_8
l'esecuzione di una nuova termorizotomia bilaterale.
Riteniamo che per questo intervento valgano le medesime considerazioni espresse riguardo al precedente: sebbene la scelta sia comprensibile nell'ottica di minimizzare
l'invasività della terapia, doveva essere ben chiara al paziente la scarsa probabilità di successo, che invece non viene menzionata nel consenso informato firmato dal . Pt_1
Nello specifico, le uniche complicanze specifiche all'intervento leggibili nel modulo di consenso sono “infezione, stupor muscolare”. La cartella clinica è per il resto correttamente compilata.
A tal proposito, i CCTTUU ricordano che in nessuno dei due interventi citati il consenso informato firmato dal paziente esplica chiaramente le scarse probabilità di successo. Non riteniamo quindi condivisibile l'affermazione dei CCTTPP che il sig. abbia Pt_1 espresso il consenso in maniera informata. Né può, a nostro parere, essere chiamato a scusante il fatto che il sig. avesse eseguito altri interventi di rizotomia in Pt_1 precedenza, poiché il modificarsi delle condizioni cliniche del paziente nel tempo aveva determinato una diminuzione delle probabilità di successo degli interventi, di cui non risulta dalla documentazione esaminata che il paziente sia stato informato.
VII. Laminotomia bilaterale L4/L5, foraminotomia estesa, artrodesi ossea con barre/viti eseguita in data 23/11/2011 presso la Controparte_36 dal dr.
[...] Parte_4
A soli tre mesi dal precedente intervento, il sig. doveva essere nuovamente Pt_1 ricoverato per “persistenza di lombalgia sinistra” e “GU + 30° a sinistra, difficoltà alla postura eretta, ipostenia L5 sinistra”. L'imaging più recente, la TC del 26/07/2011, non mostrava sostanziali differenze rispetto al 20/05/2011.
Visto il fallimento della rizotomia nel controllare i sintomi, il dott. decideva per Pt_4
l'esecuzione di un intervento più invasivo ma con maggiori possibilità di successo, ossia una stabilizzazione vertebrale L4-L5 con foraminotomia. Questo intervento è analogo a quello eseguito dal dott. il 09/12/2008 sulle vertebre L5-S1, per cui si rimanda CP_8 al relativo paragrafo per le caratteristiche generali dell'intervento, le sue indicazioni e possibili complicanze.
Anche in questo caso, concordiamo sulla indicazione all'intervento visto il persistere della sintomatologia non controllato dagli interventi micro-invasivi. Si sottolinea come il dott.
interpretando correttamente la bilateralità della sofferenza radicolare del Pt_4 paziente, abbia eseguito, al contrario del dott. una foraminotomia bilaterale. CP_8
Non vi sono quindi elementi meritevoli di critica nella condotta del dott. Pt_4
Il consenso informato all'intervento è correttamente e completamente compilato. Si sottolinea, però, come tale consenso sia estremamente generico, al punto che gli unici campi che contengono informazioni specifiche all'intervento effettuato sono “intervento proposto” (dove viene indicato unicamente “revisione stabilizzazione”) e “tipo di anestesia” (dove viene indicato “generale”). Non viene fatta menzione di alcuna complicanza possibile. La cartella clinica è, per il resto, compilata in modo corretto e completo.
In conclusione, dopo una disamina di tutti gli interventi effettuati l'unico errore rilevato risulta essere la mancata esecuzione della foraminotomia L5-S1 a sinistra durante
l'intervento del 9/12/2008.
La foraminotomia è una procedura volta a impedire, o minimizzare, la compressione delle radici nervose e i sintomi che da essa derivano. Essendo alcuni sintomi lamentati dal paziente ad oggi riconducibili ad una compressione della radice L5-S1 di sinistra (nello specifico, l'ipoestesia L5-S1 sinistra, la positività del segno di lasegue a 20°, il dolore alla digitopressione articolare a sinistra di L5-S1, il dolore al rachide lombare con irradiamento alla faccia posteriore dell'arto inferiore sinistro dal gluteo fino al tallone) è ragionevole ipotizzare, con un criterio del più probabile che non, che la foraminotomia avrebbe ridotto la severità di questi sintomi, rendendola sovrapponibile a quella dei sintomi di destra, lato dove la foraminotomia è effettivamente stata eseguita Ricordiamo inoltre che, fino all'esecuzione della foraminotomia destra, il paziente ha sempre manifestato sintomi più gravi al lato destro. È solo dopo tale intervento che l'intensità dei sintomi diventa maggiore a sinistra, ad ulteriore prova del fatto che l'intervento eseguito ha avuto maggiore efficacia sul lato destro rispetto al sinistro. Essendo la foraminotomia
l'unica procedura monolaterale eseguita, questa maggiore efficacia può essere attribuita proprio a tale procedura.
Ad oggi, il sig. è affetto da una sofferenza radicolare L4-L5 e L5-S1 bilaterale, Pt_1 presente nonostante i numerosi interventi chirurgici, che dipende dall'evoluzione della malattia che affligge il sig. : alla TC lombo-sacrale del 26/07/2011, infatti, Pt_1 veniva evidenziata ancora la presenza di protrusioni dei dischi L3-L4, L4-L5 e L5-S1.
Compatibilmente con tale quadro, il sig. soffre ad oggi di sintomi legati alla Pt_1 compressione delle radici L4, L5 e S1.
Appare quindi un quadro lievemente più compromesso all'arto sinistro rispetto al destro.
Considerando che alla TC eseguita in data 26/07/2011 la protrusione L5-S1 appariva simmetrica, la maggiore gravità dei sintomi legati alla radice L5-S1 all'arto di sinistra può essere attribuita alla mancata foraminotomia. Se tale intervento fosse stato eseguito, ad oggi il paziente soffrirebbe, con elevata probabilità, i sintomi legati alla radice L5-S1 dell'arto sinistro sarebbero stati della stessa gravità di quelli di cui soffre, ad oggi, all'arto destro.
Sono quindi legati alla mancata foraminotomia i seguenti sintomi: ipoestesia L5-S1 sinistra, positività del segno di lasegue a 20° (rispetto a 30° a destra), dolore alla digitopressione articolare a sinistra di L5-S1, dolore al rachide lombare, con irradiamento alla faccia posteriore dell'arto inferiore sinistro, dal gluteo fino al tallone. Il resto della sintomatologia, invece, è determinato dalla failed-back syndrome da cui è affetto il paziente, che non dipende da alcun errore medico.
In conclusione, il danno biologico indennizzabile può essere identificato, avendo come baréme le “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alle persone in ambito civilistico” della SIMLA come un danno differenziale del 5%, tra un danno del 20%, corrispondente al quadro menomativo che si sarebbe comunque realizzato in presenza di una condotta medica ideale, e un maggior danno del 25%.
Può inoltre essere identificato un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni
3, pari alla durata del ricovero per l'esecuzione dell'intervento di stabilizzazione L5-S1 e foraminotomia L5-S1 destra.
Per quanto attiene la probabilità logica, la valutazione dei criteri topografico e di adeguatezza qualitativa è soddisfatta dalla localizzazione dei deficit in corrispondenza delle zone innervate dalla radice S1 sinistra e dalla positività più precoce del segno di
a sinistra. Il criterio di adeguatezza quantitativo è soddisfatto dalla maggiore CP_37 entità dei sintomi al lato sinistro rispetto al lato destro.
Per quanto attiene il criterio di continuità fenomenologica esso appare corroborato dal fatto che la mancata foraminotomia sinistra su L5-S1 abbia determinato lo sviluppo di sintomi tipici della sofferenza radicolare a tale livello.
Il criterio cronologico nel caso in esame appare documentato dalla coerenza tra l'epoca di origine dal fatto che, mentre prima della stabilizzazione i sintomi erano più evidenti all'arto inferiore destro, in seguito ad essa l'intensità maggiore è all'arto sinistro.
Per quanto attiene il criterio di esclusione di altre cause, non si rilevano nel caso di specie ulteriori patologie che potrebbero influire sulla radice S1 oltre a quelle discusse nella presente relazione.
Sulla base di quanto sin qui espresso si può affermare che, nel caso in oggetto,
l'esecuzione di una foraminotomia bilaterale in occasione dell'intervento del 09/12/2008 avrebbe limitato la compressione della radice nervosa S1 di sinistra e, quindi, con un criterio del più probabile che non, evitato il peggioramento dei sintomi all'arto inferiore di sinistra.
Il criterio di credibilità razionale poggia sulla valutazione del caso in esame rispetto all'oggettiva esperienza e preparazione del personale medico realmente coinvolto. Ad avviso dei CCTTUU è possibile ritenere che il dott. avesse elementi sufficienti CP_8 ad individuare una sofferenza della radice nervosa S1 sinistra e, quindi, mettere in atto gli accorgimenti necessari a minimizzarla”.
I periti di parte e hanno aderito alle valutazioni peritali salvo contestare CP_8 CP_14 la responsabilità per non aver effettuato nel corso del IV intervento la foraminotomia anche a sinistra, deducendo nelle loro note critiche che “All'esame strumentale (RMN del
5/12/2008) sussisteva una stenosi del forame ovale con ernia discale destra, mentre a sinistra non si evidenziava stenosi. Sul piano clinico-sintomatologico sussisteva una lombosciatalgia destra. Quindi, i dati clinico-radiologici deponevano unicamente per una stenosi foraminale monolaterale a destra. Di conseguenza, non vi erano indicazioni cliniche (lombosciatalgia solo a destra) e strumentali (ernia discale mediana e paramediana solo a destra) che sostenessero e giustificassero un intervento di foramitomia anche a sinistra. Le linee guida, le indicazioni di scuola e le buone pratiche non prevedono in tali fattispecie che la foraminotomia debba essere effettuata bilateralmente”.
Tuttavia, come ben evidenziato (e replicato dai ccttuu), “A una rilettura citata i forami
L4-L5 dei due lati appaiono, a parere dei CCTTUU, della stessa dimensione, per cui non è possibile concordare con la presenza di una stenosi foraminale monolaterale. Il riscontro di forami di uguali dimensioni ai due lati, considerato insieme alla presenza dei sintomi e segni bilaterali di interessamento delle radici nervose, doveva portare all'esecuzione di una foraminotomia bilaterale”.
E che il giudizio peritale sia corretto è confermato, a posteriori, dalla circostanza - che ben emerge dalla documentazione sanitaria - che appunto il paziente, che aveva sempre manifestato sintomi più gravi al lato destro, dopo tale intervento ha avuto sintomi più intensi a sinistra.
Appare poi davvero curiosa la tesi del secondo cui egli aveva agito CP_8 correttamente perché, posto che il consenso del paziente era stato prestato solo per la foraminotomia destra, non avrebbe potuto effettuarla anche a sinistra: l'errore, infatti, era a monte, nel non aver compreso la necessità della bilateralità dell'intervento, munendosi di adeguato consenso.
Per quanto invece attiene alle note critiche del , che ha insistito nell'affermare Pt_1
l'invasività dei trattamenti praticati in assenza di indicazioni terapeutiche, i ccttuu hanno già ben replicato e ribadito:
• che la termorizotomia è un intervento minimamente invasivo, con rischi molto contenuti, in grado di controllare la sintomatologia dolorosa del paziente, pur senza andare ad agire sulle cause di tale dolore, e che dunque le sue caratteristiche di minima invasività e basso rischio lo rendevano ideale come terapia iniziale per il dolore, consentendo di passare a trattamenti più invasivi e legati a maggiori rischi solo qualora questo primo step si fosse rivelato inefficace;
• che anche la letteratura medica, già all'epoca dei fatti, riportava l'esistenza di prove, ancorché moderate, circa l'efficacia della termorizotomia, e negli studi più recenti conferma l'efficacia, se pure minore di altri interventi più invasivi, di tale procedura;
• che al momento dell'esecuzione dei successivi interventi (07/11/2008 per la discectomia e 09/12/2008 per l'artrodesi) la lombalgia, che ormai perdurava da più di quattro mesi, era da considerarsi cronica e non più acuta;
• che l'inefficacia delle precedenti terapie rendeva ragione della scelta del Dott. CP_8 di eseguire un intervento più invasivo, ma con maggiore possibilità di risoluzione dei sintomi.
Certo, è evidente che le terapie praticate avevano una ineliminabile possibilità
d'insuccesso, e tuttavia erano quelle che per la scienza dell'epoca - dopo un apprezzabile lasso di tempo in cui, come nel caso di specie, la terapia attendistica si fosse rivelata inidonea - apparivano le più indicate.
Quindi, in adesione alla motivata ctu si deve concludere che solo l'intervento del
9.12.2008 - il quarto tra tutti quelli effettuati - che fu eseguito presso la
[...] appare non conforme alle leges artis e, dunque, il prof. e CP_16 CP_8 debbono rispondere delle sole conseguenze di esso. CP_14
Sul punto, si deve ulteriormente valutare la doglianza del paziente secondo cui “la responsabilità del sanitario non sussiste solo nel caso in cui l'intervento chirurgico causi una menomazione fisica al paziente, ma sussiste anche nel caso di intervento palliativo
e/o inutile”.
Ebbene, tale affermazione è corretta in linea generale, ma a patto di chiarire il concetto di “intervento inutile”: tale non è infatti quello che a posteriori si riveli in concreto inefficace, per il realizzarsi del caso, sfortunato e però possibile, fisiologico ed ineludibile, di mancata risposta ad un trattamento. Se un trattamento ha buone probabilità di essere efficace, è giusto che il medico lo somministri anche sapendo che in taluni casi non lo è, se come nel caso di specie non ce ne sono di migliori. Certo, di tale possibilità
d'insuccesso deve avvisare il paziente, e tuttavia tale profilo verrà esaminato nel prossimo paragrafo.
È infondata anche la doglianza di secondo cui essa non sarebbe responsabile CP_14 della scelta del di non praticare la foraminotomia anche a sinistra - CP_8 quand'anche errata e benché effettuata nell'ambito di un intervento eseguito presso la sua struttura - per interruzione del nesso causale, posto che lo stesso Prof. a CP_8 brevissima distanza di tempo, in data 16/3/2009, aveva sottoposto il paziente a nuovo intervento.
Invero, l'intervento del marzo 2009 effettuato presso la casa di cura Parte_2 era di altro tipo e fu correttamente eseguito, e ad essere carente è proprio quello del dicembre 2008, che costituiva la sede deputata alla foraminotomia, che però avrebbe dovuto essere bilaterale anziché monolaterale.
Certo, è vero che la foraminotomia a sinistra avrebbe potuto essere espletata anche successivamente (ma con effetti differenti: v. infra), ma l'errore valutativo sul tipo d'intervento da effettuare (se mono o bilaterale) avvenne in tale sede, e per questo delle sue conseguenze debbono rispondere tanto il medico quanto la struttura.
Neppure è fondata la deduzione degli obbligati secondo cui “il danno differenziale valutato dalla CTU per la mancata esecuzione della “foraminotomia” di sinistra, non è un danno causato dall'operato del Prof. ma una preesistenza in capo al , CP_8 Pt_1 che, forse, avrebbe potuto essere eliminata con l'esecuzione bilaterale dell'intervento anche a sinistra, ma che, in quanto ancora eseguibile, potrebbe risultare risolutiva della problematica di cui soffre il ”, perché l'errore del sanitario attiene giustappunto Pt_1 alla scelta operativa, che avrebbe potuto essere maggiormente risolutiva e non lo fu, e che proprio per questo non ha emendato l'invalidità emendabile del 5% (come maggior danno dal 20 al 25%); sempre, infatti, la responsabilità omissiva è caratterizzata da un peculiare nesso causale, non materiale ma giuridico, che equipara alla causazione di una lesione la sua mancata eliminazione essendovi obbligati.
D'altro canto, proprio il dott. nel settimo intervento (il primo di tale Pt_4 professionista) eseguì una foraminotomia bilaterale, corretta, ma stante le condizioni del paziente, nel frattempo aggravatesi, non ha potuto più emendare quel 5% imputato dai ctu al prof. CP_8
Dunque, in conclusione l'errore medico in danno del è (solo) quello evidenziato, Pt_1 di cui debbono rispondere nei riguardi del paziente tanto il medico quanto la struttura.
4. Le responsabilità mediche per la dedotta lesione del consenso informato: il terzo motivo d'appello del , il primo motivo d'appello del ed Pt_1 CP_8 il secondo motivo d'appello di CP_14
Il col proprio terzo motivo d'appello ha lamentato che il giudice di primo grado Pt_1 avesse dichiarato la violazione dell'obbligo di informare il paziente - peraltro da parte del solo prof. - senza nulla disporre in termini di risarcimento del danno, laddove CP_8 invece la condotta omissiva dell'obbligo di informazione, che riguardava entrambi i chirurghi convenuti, comportava che l'atto medico fosse sempre illecito e fonte di responsabilità risarcitoria, di talché l'aggravamento delle condizioni di salute del paziente andava integralmente risarcito;
in particolare, anche qualora l'intervento eseguito dal dott. fosse stato ritenuto, per mera ipotesi, se non dannoso, anche soltanto Pt_4 inutile, il chirurgo sarebbe ugualmente responsabile per il danno “conseguenza” individuato: a) nella menomazione delle normali implicazioni dell'agire della persona e, quindi, nella relativa sofferenza per la detta privazione, per tutto il tempo preparatorio dell'intervento, durante quello necessario per la sua esecuzione e durante quello occorso per la fase postoperatoria;
b) nella sofferenza notoriamente ricollegabile alla successiva orribile percezione di aver subìto un intervento inutile, se non frutto di accanimento, perché non adeguatamente e preventivamente informato (il tutto, da liquidare secondo l'apposita voce della tabella milanese).
e hanno impugnato l'affermazione di genericità ed incompletezza CP_8 CP_14 dell'informazione resa effettuata dal primo giudice, e comunque evidenziato che il paziente non aveva affatto dimostrato che ove avesse ricevuto un'informazione maggiore non si sarebbe sottoposto agli interventi di causa, né aveva proposto una domanda risarcitoria correlata alla lesione del proprio diritto all'autodeterminazione, ma soltanto alla dedotta menomazione della sua salute.
Sul punto, il tribunale aveva rilevato che “Nel caso di specie, alla luce degli atti e delle risultanze peritali,
è emerso che l'attore non è stato dettagliatamente e puntualmente informato su tutti i trattamenti terapeutici che sono stati posti in essere, per cui non è stato messo nella condizione di poter prestare un consenso effettivamente consapevole, pieno e reale: ha stabilito il c.t.u. che “I consensi informati contenuti in cartella sono del tipo generico e su modulistica predisposta. Contengono numerose informazioni relative agli interventi sul rachide “, senza, tuttavia, ricollegare a tale affermazione alcun obbligo risarcitorio, che aveva invece ricondotto unicamente alla asserita malpractice (salvo però poi motivare il riconoscimento di una personalizzazione del danno alla salute anche con riferimento all'inadeguatezza dell'informazione e del relativo consenso: v. infra, sub 5).
I ccttuu Proff. e hanno ritenuto che rispetto ai primi quattro interventi vi Per_2 Per_3 fosse stato un adeguato consenso informato, mentre a partire dal quinto hanno rilevato delle criticità.
In particolare, per il quinto (e analogamente per il sesto) hanno evidenziato che: “Nel caso di specie, il fatto che il paziente avesse già subito un analogo intervento otto mesi prima, senza risoluzione dei sintomi, seguito da interventi più invasivi nel periodo intercorso per il persistere della stessa sintomatologia di lombalgia rappresenta un fattore prognostico negativo circa il successo dell'intervento chirurgico. Sebbene questo non sia una controindicazione assoluta, ma solo relativa, all'esecuzione di una nuova termorizotomia, la scarsa possibilità di successo avrebbe dovuto trasparire anche dal consenso informato compilato dal paziente.
Quindi, pur potendo considerare l'intervento appropriato secondo le buone pratiche cliniche dell'epoca, il consenso informato non è completo nel caso di specie.”
Per il settimo (quello effettuato dai hanno evidenziato che “Il consenso informato Pt_4 all'intervento è correttamente e completamente compilato. Si sottolinea, però, come tale consenso sia estremamente generico, al punto che gli unici campi che contengono informazioni specifiche all'intervento effettuato sono “intervento proposto” (dove viene indicato unicamente “revisione stabilizzazione”) e “tipo di anestesia” (dove viene indicato
“generale”). Non viene fatta menzione di alcuna complicanza possibile”.
Il giudizio di completezza dell'informativa riguardo ai primi quattro dev'essere confermato, come ben emerge leggendo gli atti di consenso, completi quanto ai rischi di complicanze e insuccesso: doc. 4 , relativo al primo intervento, del 31.8.2007 Pt_1 Doc. 10 , relativo al secondo intervento, del 18.7.2008 Pt_1
Doc. 15 , relativo al 3° intervento, di discectomia laser, del 07/11/2008 Pt_1
Doc. 19, relativo al 4° intervento, di stabilizzazione, del 09/12/2008
Parimenti, si deve concordare coi ccttuu circa il fatto che, visto che i precedenti identici interventi non avevano avuto l'esito sperato, l'informativa riguardo al quinto e al sesto avrebbe dovuto essere più specifica e rapportata allo specifico caso, rivelatosi problematico, del , così come si concorda in merito alla genericità del consenso Pt_1 fatto esprimere dal dott. Pt_4
Tuttavia, all'inadeguatezza dei tre ultimi consensi non consegue alcun diritto risarcitorio
(e ciò che si va ad esporre vale come argomento ad abundantiam anche per i primi quattro).
Al riguardo, si deve intanto premettere che l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute (v. ex plurimis Cass. 16633/23).
Secondo la ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (v. da ultimo Cass.
22/02/2025 n. 4682), dalla quale non v'è ragione di discostarsi, “nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute
(per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi, in linea generale, distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno -l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di fisiche ovvero di salute- e c) la condotta inadempiente o colposa del medico,
è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente fisico- relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico
e morale, da lesione del diritto alla persona, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè inerente alle conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate anche per presunzioni;
III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè,
l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione, sul piano puramente equitativo, mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in connessione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento e il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente (Cass., 12/06/2023, n. 16633; Cass., 11/11/2019, n.
28985)”.
Sulla base di tali regole, si deve intanto rilevare che, pur avendo nel corpo dell'atto introduttivo di primo grado discettato, oltre che di accanimento terapeutico, anche di lesione della sua libertà di autodeterminazione, nel delineare il perimetro delle sue pretese risarcitorie , quanto al danno non patrimoniale, ha chiesto unicamente il Pt_1 danno per i postumi e per l'invalidità temporanea, come ben emerge dalle sue conclusioni
(peraltro del tutto in linea con la precedente esposizione delle voci risarcitorie azionate): A fronte dell'affermazione del tribunale che “La responsabilità del sanitario per violazione dell'obbligo del consenso informato presuppone: - una condotta omissiva in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto;
- il verificarsi, in conseguenza dell'esecuzione del trattamento, di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente”, poi, non ha proposto alcuno specifico motivo d'impugnazione volto a sostenere che tale affermazione fosse errata nella parte in cui escludeva dall'ambito risarcitorio il caso in cui la salute del paziente non avesse subito un peggioramento, ma ne fosse comunque stata lesa la dignità. Così facendo egli ha da un canto confermato che non aveva inteso far valere tale profilo e dall'altro, comunque, determinato il passaggio in giudicato della pretermissione del danno da lesione del (solo) diritto all'autodeterminazione.
Ad abundantiam, si deve rilevare che il danno da lesione della libertà di autodeterminazione non è in re ipsa e presuppone pur sempre l'allegazione e la prova di concreti pregiudizi che nel caso in esame non ha affatto specificato. Pt_1
Dunque, poiché il contegno dei due medici non ha comportato un peggioramento della salute del paziente - che sconta purtroppo le conseguenze di una patologia degenerativa per la quale non sono stati individuati dai ccttuu (ma neppure dal medesimo) Pt_1 terapie diverse da quelle somministrate capaci di meglio contenere la malattia (salvo che per la ridetta omessa foraminotomia anche a sinistra) - si deve anche rilevare che il non ha provato, né offerto di provare, che se anche maggiormente informato Pt_1 avrebbe rifiutato di sottoporsi ad uno o più dei suddetti interventi.
Peraltro, proprio il fatto che i medesimi fossero adeguati al suo caso e non vi fossero concrete alternative più efficaci rende assai improbabile l'ipotesi che egli non avrebbe provato a percorrere le strade - corrette - suggeritegli;
ciò vale anche per il quinto e sesto trattamento di radiofrequenza, posto che fin dalla prima al era stato Pt_1 rappresentato che non sempre esso funzionava (ma solo nel 70-75% dei casi) e dunque v'è da pensare che proprio per la scarsa invasività del trattamento, da un canto, e per la sofferenza causata dalla malattia, dall'altro, se anche il avesse sottolineato che CP_8 la scarsa risposta alle precedenti termorizotomie induceva a prognosticare più basse percentuali di successo rispetto a quelle standard il paziente avrebbe comunque tentato.
Ciò vale a maggior ragione per il settimo intervento, col dott. che si poneva come Pt_4 necessario a rivedere il complessivo quadro, e che infatti qualche beneficio lo portò, seppur neppure esso poté essere risolutivo.
Una volta compreso che il peggiorare delle condizioni di salute del paziente non era dovuto agli interventi praticati (ma semmai in minima misura all'intervento omesso, di foraminotomia a sinistra), e che non vi erano alternative migliori, è insomma assai improbabile che il medesimo si sarebbe rassegnato senza provare a migliorare la propria condizione.
Non solo: una volta escluso che gli interventi praticati abbiano peggiorato le sue condizioni, il caso è riconducibile al n. IV, tra le ipotesi esemplificate dalla Suprema
Corte, in cui non è dovuto alcun risarcimento (se non per il quarto intervento, che comunque è già fonte di responsabilità risarcitoria per la malpractice e che peraltro è stato preceduto da un adeguato consenso informato).
Se anche, poi, si volesse sostenere che il danno iatrogeno è astrattamente ravvisabile in relazione alla invalidità temporanea causata da quegli interventi per i quali il consenso era inadeguato e che si erano rivelati del tutto inutili, si dovrebbe evidenziare che:
• per il quinto ed il sesto intervento (praticati da , che si sono risolti in CP_8 una radiofrequenza, non v'è alcuna prova della causazione di un periodo d'invalidità temporanea;
• il settimo (praticato da secondo i ccttuu ha migliorato lo stato del Pt_4
, rispetto a quello che sarebbe stato in mancanza, e dunque alcun danno Pt_1 iatrogeno è ipotizzabile.
5. La quantificazione del danno.
Il primo giudice, in punto di quantificazione del danno non patrimoniale, aveva affermato che: “A) Quanto ai danni non patrimoniali meritevoli di risarcimento, alla luce degli arresti delle Sezioni Unite (vd., tra l'altro, Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008, N. 26972), è il caso di premettere che:
- il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica;
- la norma di riferimento (art. 2059 c.c.) è norma di rinvio, che rimanda alle leggi, che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (vd. art. 185 c.p., vd. i casi previsti da leggi ordinarie); - al di fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione;
- va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. anche il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.),
c.d. danno biologico;
- nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, il c.d. danno morale non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma tra i possibili pregiudizi non patrimoniali descrive un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva anche transeunte;
- lo stesso è a dirsi per il c.d. danno esistenziale, categoria, che, al pari dell'altra, ha funzione descrittiva ed, in particolare, descrive il pregiudizio alla vita di relazione;
- il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che il pregiudizio deve essere interamente ristorato, ma si devono evitare duplicazioni;
- determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, tanto più ove questo venga liquidato in percentuale del primo;
- lo stesso è a dirsi per il cumulo del danno morale e di quello esistenziale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato;
- il giudice deve procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
B) Ciò posto, quanto alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, la documentazione in atti e le risultanze della consulenza medico legale predisposta dal perito d'ufficio danno adeguatamente conto della ricorrenza di un danno biologico causalmente riconducibile all'infausta condotta medica.
Il c.t.u. ha accertato postumi permanenti nella misura del 15%, nonché una inabilità temporanea così connotata:
- ITA di giorni 60;
- ITP al 50% di giorni 60;
- ITP al 25% di giorni 90.
Ai fini della determinazione del quantum, questo Tribunale aderisce all'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, per cui, in assenza di precisi riferimenti normativi, si ravvisa un oggettivo parametro di valutazione nei valori tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano (sul primato del sistema meneghino si veda Cass. Civ. N.
20292/2012; Cass. Civ. N. 193762012). Su questi presupposti, l'importo risarcitorio tabellare ammonta ad € 54.415,00, che merita, però, di essere personalizzato con un incremento del 20%, tenuto conto:
- della gravità, natura e specificità del danno (“A seguito del primo intervento ne è derivata una sequela – ossia una serie di interventi successivi – che ha poi condotto alle artrodesi (blocco di una articolazione …). Vi è stato per certo un danno anatomico dovuto alla molteplicità degli atti invasivi, la necessità di arrivare a un risultato terapeutico attraverso altri interventi … lunghezza delle cure, postumi di natura invalidante …”;
- della vicenda clinica che, opportunamente e correttamente, il c.t.u. definisce come “complessa”;
- della circostanza che l'attore non è stato dettagliatamente e puntualmente informato sul trattamento terapeutico posto in essere, per cui non è stato messo nella condizione di poter prestare un consenso del tutto consapevole (ha stabilito, infatti, il c.t.u. che “I consensi informati contenuti in cartella sono del tipo generico e su modulistica predisposta. Contengono numerose informazioni relative agli interventi sul rachide …”).
Su questi presupposti, il ristoro più congruo, in relazione al danno non patrimoniale complessivamente ed effettivamente patito dall'attore, risulta corrispondente all'importo di € 65.298,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria da computare secondo il noto meccanismo delineato dalle S.U. N. 1712/1995: nello specifico si dovranno computare gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto (31.8.2007) e via via rivalutata anno per anno;
sulla somma così ottenuta al dì della sentenza si dovranno computare i soli interessi al tasso legale sino al soddisfo”.
In ordine al danno patrimoniale, il tribunale aveva rilevato che: “C) Va riconosciuto, infine, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente correlato all'esborso di spese mediche, l'importo di €
18.635,39, che il c.t.u. ha ritenuto documentato e congruo.
Ai fini dell'integrale risarcimento del danno, è dovuta la rivalutazione monetaria, unitamente agli interessi compensativi, con la precisazione che, quand'anche il danneggiato abbia provveduto a proprie spese ad eliminare o ridurre le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'illecito, l'obbligazione risarcitoria non perde la natura di debito di valore (vd.
Cass. Civ. N. 14193/2013; Cass. Civ. N. 1189/2016).
L'importo per il risarcimento del danno patrimoniale dovrà essere attualizzato a partire dal momento dell'esborso secondo gli indici ISTAT, nel senso che le somme corrispondenti alle singole spese andranno rivalutate ad oggi dal momento in cui ciascuna di esse è stata sostenuta.
Dopo di che, l'importo attualizzato dovrà esser devalutato all'epoca del fatto (31.8.2007) e sulla somma devalutata si computeranno gli interessi compensativi al tasso legale secondo il noto meccanismo indicato dalle Sezioni Unite cit.
(1712/1995), nel senso che gli interessi si applicheranno sulla somma via via rivalutata anno per anno. D) Null'altro è dovuto a titolo risarcitorio, rilevandosi, con particolare riferimento alla capacità lavorativa, che il CTU – chiamato a chiarimenti sul punto – ha testualmente precisato: “… trattasi di pz. Pensionato per inabilità al lavoro … non conoscendo i motivi clinici che hanno condotto al pensionamento, non è possibile esprimersi sulla perdita della capacità lavorativa. Tra l'altro il pz è anche portatore di altre patologie che hanno inciso in una complessiva valutazione”.
In forza dei contrapposti motivi d'appello, si debbono dunque rivalutare nell'an e nel quantum le diverse voci di danno:
a) per lesione dell'integrità psico-fisica;
b) per spese mediche;
c) per perdita di capacità lavorativa specifica (e/o generica).
a) Partendo dalla prima voce, come premesso secondo i ccttuu la menomazione imputabile a e a è del 5%, come maggior danno dal 20 al 25%. CP_8 CP_14
ha contestato tale quantificazione, ritenendo che essa partisse da un'erronea Pt_1 sovrastima della sua condizione clinica in difetto della malpractice. In particolare, ha sostenuto che la propria condizione di partenza fosse quella di lombalgico con protrusione
(manipolabile), in assenza di ernia e di danni periferici, che non poteva essere valutata nella misura del 20%, quando piuttosto, al massimo, nella misura del 6%.
Così facendo, tuttavia, pare non cogliere il punto della valutazione peritale: a rilevare non
è la condizione di partenza, ma quella che si sarebbe avuta a fonte di una condotta medica ideale, proprio perché, come anticipato, la patologia in esame era degenerativa.
Come correttamente replicato dai ccttuu alle note critiche del , “le protrusioni Pt_1 discali e le ernie del disco sono entrambe patologie croniche, la cui normale storia naturale prevede un peggioramento progressivo della sintomatologia col passare del tempo a causa della progressiva degenerazione dei dischi intervertebrali determinata dall'usura e dall'invecchiamento, eventi che possono essere rallentati e controllati, ma non arrestati dalle terapie mediche e chirurgiche.
È, quindi, evidente che nel calcolo del danno differenziale non dovrà essere considerato lo stato di salute del sig. del 2007 o del 2008, stato che mai si sarebbe potuto Pt_1 mantenere inalterato nonostante le migliori cure, ma dovrà essere considerato quello in cui, verosimilmente, si troverebbe il sig. ad oggi qualora non vi fosse stato Pt_1 alcun errore da parte dei sanitari che l'hanno avuto in cura.
Essendo la discectomia e stabilizzazione vertebrale interventi indicati e correttamente eseguiti, le loro conseguenze non potranno essere ricomprese nel maggior danno subito dal sig. , nonostante il fallimento degli stessi nel controllare la sintomatologia Pt_1 dolorosa a lungo termine, eventualità circa la quale il sig. era stato informato.” Pt_1
La quantificazione del danno differenziale, poi, è stata dai ccttuu ben motivata avuto riguardo ai baremes medico-legali; peraltro, utilizzando voci tabellari alternative il risultato sarebbe finanche peggiorativo per il danneggiato (come evidenziato dal Collegio peritale).
Sempre in replica ai rilievi critici del i ccttuu hanno altresì evidenziato come non Pt_1 sia ravvisabile alcun aumento ponderale del paziente (nè imputabile né non imputabile ai sanitari) e che mai nella documentazione sanitaria agli atti era evidenziato un nesso di causa tra la sindrome respiratoria del sig. e gli interventi chirurgici eseguiti, Pt_1 laddove peraltro la dimostrazione del nesso di causa in ambito medico-legale richiede che vengano soddisfatti una serie di stringenti criteri.
Nel caso de quo, i postumi conseguenti all'errore medico sono rappresentati da:
“ipoestesia L5-S1 sinistra, positività del segno di GU a 20° (rispetto a 30° a destra), dolore alla digitopressione articolare a sinistra di L5-S1, dolore al rachide lombare, con irradiamento alla faccia posteriore dell'arto inferiore sinistro, dal gluteo fino al tallone”, e da quantificare appunto in un 5% da 20 a 25%.
Tale danno deve pertanto essere liquidato non già riconoscendo l'importo che le tabelle ministeriali ex art. 139 cod. ass. prevedono per un'invalidità del 5%, come chiesto dagli obbligati, ma in modo da dar conto della peculiarità della situazione.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, nell'ipotesi in cui il danneggiato, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, abbia subito un aggravamento del suo stato di salute a causa di cure mediche inadeguate, la liquidazione del danno biologico c.d. differenziale non può avvenire sottraendo il grado di invalidità permanente indipendente dalla condotta colposa dei sanitari dalla percentuale di invalidità effettiva patita dal danneggiato all'esito dell'evento lesivo (cfr., ex multis,
Cass. n. 28986 del 11/11/2019).
Tale modalità di calcolo determinerebbe, invero, una sottostima del danno effettivamente patito dalla vittima, in violazione dell'art. 1223 c.c. nonché dei principi di integralità e proporzionalità del risarcimento del danno alla salute. Ciò in quanto, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, l'importo liquidato muovendo dal punto 0 risulterebbe inferiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal grado di invalidità preesistente all'evento lesivo imputabile al danneggiante (cfr. Cass. n. 18442 del 28/06/2023).
Per tali ragioni, “la liquidazione del danno biologico c.d. differenziale, va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., convertendo la percentuale di invalidità ascritta all'agente sul piano della causalità materiale e quella non imputabile all'errore medico in somme di denaro, per poi procedere a sottrarre dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità preesistente, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto” (cfr., da ultimo, Cass. n. 20894 del
26/07/2024; in senso conforme, Cass. n. 26851/2023; Cass. n. 26117/2021).
Per procedere alla corretta liquidazione del danno, dunque, occorre:
a) in primis assumere come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante in corpore e convertirla in denaro;
b) in secondo luogo, considerare il grado di invalidità verosimilmente sussistente in assenza della malpractice e convertirlo in denaro;
c) infine, liquidare un risarcimento pari alla differenza tra tali due importi.
Alla luce di ciò, considerato che al momento del fatto il danneggiato aveva 43 anni, ed applicata la tabella milanese, il danno non patrimoniale liquidabile, comprensivo della componente biologica e di quella morale, è pari all'importo di euro 40.912,00 (euro
122.776,00 rapportato ad un'invalidità del 25% - euro 81.864,00 per un'invalidità del
20%).
Quanto alla personalizzazione del 20% concessa dal primo giudice sulla liquidazione standard del danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico e di quello morale
(danno standard che nella sentenza impugnata era maggiore in conseguenza di una maggiore estensione della responsabilità, qui ridimensionata), se ne deve escludere il riconoscimento (anche in accoglimento delle censure degli obbligati appellanti).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass.
04/03/2021 n. 5865), infatti, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.
Come ben chiarito dai giudici di legittimità, “Le "peculiarità del caso concreto" che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette. Il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana: non è quindi concepibile un danno "da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da
"incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (così Cass. 7513/18, cit.). La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria. Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente
a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi”.
Nel caso di specie, il tribunale aveva giustificato la personalizzazione con la gravità del danno - che però è già compiutamente apprezzata dalla liquidazione standard - e con l'inadeguatezza dell'informazione sul trattamento terapeutico - che però non è ravvisabile in relazione al quarto intervento (come premesso), che è quello fonte di responsabilità risarcitoria.
Per ciò che attiene invece alla invalidità temporanea, i ccttu prima avevano affermato che: “Può inoltre essere identificato un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 3, pari alla durata del ricovero per l'esecuzione dell'intervento di stabilizzazione
L5-S1 e foraminotomia L5-S1 destra”.
Poi, nella CTU integrativa del 03/12/2024, a fronte dei rilievi del , avevano Pt_1 aggiunto che in linea generale ed astratta per un intervento di artrodesi erano riconoscibili un massimo di 21 giorni e ulteriori 25 giorni di inabilità temporanea al 50%, pur ribadendo che però non era stata prodotta alcuna documentazione sanitaria che testimoniasse un periodo di inabilità temporanea seguente alle dimissioni per nessuno dei suddetti interventi - ragion per cui essi avevano riconosciuto l'invalidità temporanea soltanto in concomitanza del periodo di ricovero (di 3 giorni).
Tuttavia, a parere di questa Corte la questione dev'essere impostata diversamente: il punto cruciale non è il quantum, ma l'an di tale voce risarcitoria che, a ben vedere, non si pone in nesso causale con la riconosciuta malpractice.
Una volta affermato che l'unico profilo di errore medico era da individuarsi nell'omessa foraminotomia a sinistra, alcun danno temporaneo emerge in relazione ad esso. Invero, nel caso di specie l'omissione ha solo determinato un'evoluzione peggiore della malattia degenerativa, non certo un allungamento del periodo di convalescenza.
Allora, per potersi ipotizzare un danno da invalidità temporanea sarebbe stato quantomeno necessario che tale omissione avesse comportato la successiva necessità di praticare la prestazione omessa effettuando un tipo di intervento tale da determinare un più lungo periodo d'invalidità temporanea rispetto al caso in cui la foraminotomia fosse stata praticata tempestivamente (il 9.12.2008). Tale necessità, però, non è stata evidenziata dai ccttuu e, ancor prima, non è stata neppure allegata dal . Pt_1 Dunque, a titolo d'invalidità temporanea non può essere riconosciuto alcunché.
Complessivamente, allora, il danno non patrimoniale ammonta ad euro 40.912,00; tale importo, oggetto di un'obbligazione di valore, e già attualizzato, dev'essere maggiorato degli interessi compensativi, ovvero degli interessi maturati sulla somma devalutata al momento del fatto (9.12.2008) e rivalutata anno per anno, per complessivi euro
49.438,03.
Sul suddetto complessivo importo sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
b) Quanto osservato per l'invalidità temporanea, vale anche per le spese mediche.
Delle complessive spese sostenute dal sig. , documentate per un totale di € Pt_1
19.420,19, i ccttuu dicono: “Le seguenti spese, che ammontano a € 8.086,33, sono relative a prestazioni mediche considerate dagli scriventi non eseguite secondo le buone pratiche cliniche:
Fattura n. 25424 del 05/12/2008 rilasciata da per esami ematici di Controparte_16
€ 24,20
Fattura n. 25428 del 05/12/2008 rilasciata da per RMN colonna LS Controparte_16 di € 36,15
Fattura n. A2036 del 10712/2008 rilasciata da UB OS RL per intervento del
09/12/2008, set screw spinal system di € 2078,02
Fattura n. 2478/02 del 12/12/2008 rilasciata da per Rx torace di € 91,81 CP_16
Fattura n. 2574/01 del 12/12/2008 rilasciata da per degenza II classe e CP_16 interventi a forfait di € 5820,00
Fattura n. 286049 del 24/12/2008 rilasciata da Parte_11 per Rx colonna di € 36,15
Le restanti spese, pari a € 9290,55, sono relative a interventi sanitari appropriati”.
Ora, a parte che non è spiegato in alcun modo - né dai ccttuu né da nessun altro - perché la somma di euro 8.086,33, sarebbe relativa a prestazioni mediche non eseguite secondo le buone pratiche cliniche, soprattutto si tratta di tema estraneo al giudizio e frutto di un fraintendimento dei ccttuu.
Ai ccttuu era stato infatti domandato di chiarire se le spese mediche affrontate dal fossero congrue e in nesso causale con la malpractice, non se le relative Pt_1 prestazioni fossero congrue perché mai l'attore aveva lamentato che gli fossero stati fatti
(e poi da chi?) esami errati o inutili.
Alla domanda sull'imputabilità delle spese sostenute alla malpractice - ovvero, in concreto, alla mancata foraminotomia a sinistra - i ccttuu non hanno risposto e tuttavia appare evidente come a fronte di un grave quadro di salute, con un'invalidità del 25%, non sia possibile imputare le singole spese a quel 5% di danno differenziale causato dal prof. CP_8
È infatti vero (e comunque l'attore non ha allegato il contrario) che tutti gli esami svolti sarebbero stati fatti identicamente anche con un 20% d'invalidità, perché comunque vi sarebbe stata identica l'esigenza di cura.
L'unica voce di danno emergente concretamente risarcibile, allora, è quella connessa alle valutazioni peritali di parte commissionate dall'attore: la perizia del dott. (v. Persona_8 doc. 41), costata euro 1.210,00 (v. doc. 72) e la valutazione del dott. (v. doc. Per_9
40), costata 501,81 (v. doc. 71), per complessivi euro 1.711,81. Si tratta infatti di spese congrue ed evidentemente connesse alle esigenze di difesa nel presente giudizio, e dunque in ultima analisi determinate dall'errore medico.
Ciò non vale, invece, per la spese connessa al parere del dott. perché relativo CP_38 unicamente all'operato del (cfr. doc. 43), che in questa sede è stato Parte_3 ritenuto esente da responsabilità.
Dunque, il complessivo danno patrimoniale per spese mediche ammonta ad euro
1.711,81; tale importo, oggetto di un'obbligazione di valore, dev'essere maggiorato della rivalutazione monetaria (intervenuta dal gennaio 2013 ad oggi) e degli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, per un debito complessivo di euro 1.958,79.
Sulla suddetta somma sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
c) Riguardo, infine, al danno per lesione della capacità lavorativa del , i ccttuu Pt_1 hanno ricordato che questi nel 2007 era stato licenziato dal suo lavoro come magazziniere a causa di problemi di salute indipendenti dai fatti in esame (un episodio di pleurite, come riferito dallo stesso in occasione delle operazioni peritali), andando in pensione poco dopo, di talché, proprio perché era ormai pensionato, era inappropriato parlare di capacità lavorativa generica o specifica, dovendo invece discutere di capacità ad eseguire le attività proprie dell'età del periziando.
Il ha censurato tale modus procedendi, sostenendo che comunque i ccttuu Pt_1 avrebbero dovuto valutare l'incidenza del danno iatrogeno sulla sua capacità lavorativa, specifica e generica.
Il motivo è infondato.
Sul punto, appare opportuno intanto distinguere la capacità lavorativa specifica da quella generica.
La capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona e deve essere ricondotta all'attività lavorativa realmente svolta dal soggetto, rapportata al reddito da esso prodotto. La riduzione o perdita di tale capacità è, dunque, suscettibile di cagionare un danno se e nella misura in cui, a seguito della riduzione della capacità di lavoro, anche temporanea, si determini pure una conseguente riduzione della capacità di guadagno, e tale danno deve essere allegato e necessariamente provato nell'an e nel quantum (cfr. Cass. n. 15031/2008; n. 3290/2013; n. 11361/2014). In altri termini, tale tipologia di danno patrimoniale potrà essere liquidata soltanto qualora il danneggiato dimostri che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale, ovvero che lo stesso abbia subito una contrazione dei suoi redditi dopo il fatto lesivo.
Nel caso in esame tale voce appare priva di ogni supporto, non avendo il Pt_1 allegato e dimostrato né i redditi precedenti al fatto né l'ammontare della pensione, né che il pensionamento fosse imputabile ai fatti di causa.
La perdita della capacità lavorativa generica non richiede, invece, a differenza di quella specifica, che il soggetto svolgesse all'epoca del fatto un'attività produttiva di reddito cui comparare in concreto le future negative ripercussioni delle lesioni, ma presuppone che,
a fronte di lesioni di particolare gravità, il soggetto non sia più idoneo a svolgere un lavoro, ovvero non possa più svolgere alcuni lavori confacenti alle proprie aspirazioni e inclinazioni. Tale circostanza, invero, è suscettibile di riverberare i propri effetti non solo sul piano del danno biologico (sub specie di perdita della propria realizzazione personale e soddisfazione), ma anche da punto di vista più strettamente patrimoniale futuro.
A tale ultimo proposito, era onere dell'attore provare che, a seguito dei postumi riportati, gli sarebbero state precluse attività lavorative che, in mancanza del sinistro, sarebbero rientrate nell'ambito delle sue inclinazioni e/o aspirazioni e svolgendo le quali avrebbe guadagnato di più rispetto alle possibilità lavorative compatibili con l'invalidità riportata.
Tuttavia, nel caso in esame tale prova non è stata fornita e, anzi, stante l'estrema modestia dei postumi connessi all'errore medico (5%) si deve escludere già sul piano presuntivo che essi possano aver inciso sulla capacità lavorativa del , piuttosto Pt_1 compromessa dalle ineludibili conseguenze della malattia degenerativa che lo affligge, se non anche da ulteriori patologie - non avendo il danneggiato neppure documentato le ragioni del pensionamento, com'era suo onere.
Tra l'altro, lo stesso dott. nella propria perizia di parte, non ha affatto Persona_8 quantificato un'incapacità lavorativa del suo assistito, avendo piuttosto parlato, in modo assai generico, di una “incidenza in forma usurante” dei postumi (peraltro di quelli ben maggiori che l'attore intendeva addebitare ai convenuti), formula che farebbe piuttosto pensare ad un danno alla cenestesi lavorativa (dunque in ipotesi ad una ragione di personalizzazione del danno non patrimoniale, nel caso in esame però da escludere stante l'intervenuto pensionamento).
Il motivo d'appello deve quindi essere respinto anche sotto tale profilo. Conclusivamente, allora, il credito del , comprensivo egli accessori, ammonta ad Pt_1 euro 51.396,82 (1.958,79 + 49.438,03), e su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
6. La posizione delle cliniche e il quarto motivo d'appello di CP_8
Come premesso, l'unico intervento fonte di responsabilità sanitaria è quello del
09/12/2008, eseguito presso struttura di proprietà della di CP_16 CP_14 talché si deve confermare la totale assenza di responsabilità delle altre strutture sanitarie chiamate in giudizio, come già affermato dal primo giudice.
Diversa è la posizione di che già il tribunale aveva condannato in solido con CP_14
a rifondere a il danno, con statuizione non oggetto d'impugnazione in CP_8 Pt_1 sé considerata, ma solo in conseguenza della contestazione della malpractice.
In particolare, con la sentenza non definitiva il tribunale aveva affermato che: “In tema di responsabilità civile derivante da attività medica, l'attore deve provare l'esistenza del contratto o il contatto sociale,
l'insorgenza della patologia ed allegare un inadempimento qualificato del sanitario astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando a carico del medico o della struttura sanitaria la prova che tale inadempimento non si sia verificato ovvero che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essere mosso o che, pur essendovi stato un inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (cfr. Cass.
Civ., III, 20.10.2014, N. 22222; Cass. Civ., III, 30.9.2014, N. 20547; Cass. Civ., III, 12.12.2013, N. 27855).
Nel caso di specie, siffatto onere probatorio non è stato assolto dal convenuto né dalla CP_8 Controparte_16 per cui l'uno e l'altra devono rispondere dei danni patiti dall'attore.
[...]
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive, con effetti protettivi nei confronti del terzo, dal quale, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie.
Ne consegue che la responsabilità – di natura contrattuale – della struttura nei confronti del paziente può discendere sia dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente incombenti a suo carico, ex art. 1218 c.c. (fattispecie non configuratasi nel caso in esame); sia, ex art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Ciò in quanto sussiste un collegamento tra la prestazione effettuata dai sanitari e l'organizzazione aziendale, non rilevando la circostanza che il medico risulti di fiducia del paziente o comunque dal medesimo scelto (ex multis, Cass.
Civ., 14.7.2004, N. 13066)”. Con la sentenza definitiva, ha poi aggiunto che “Nella comparsa di costituzione e risposta depositata il
10.4.2017, formulava, tra le altre conclusioni, la seguente domanda: CP_14
“… ove sussista una responsabilità del Dott dare atto, nel rapporto interno di solidarietà, la non rilevanza del CP_8 comportamento dell . Controparte_16
La domanda – che è di mero accertamento – può trovare accoglimento, emergendo chiaramente dalla sentenza non definitiva (vd., segnatamente, paragrafi 2B e 2C) che il pregiudizio subito dall'attore, in conseguenza dei tre interventi eseguiti presso è riconducibile, non ad una specifica condotta della casa di cura, ma esclusivamente alla CP_16 impropria condotta sanitaria del convenuto , inserendo in dispositivo un capo D) del CP_8
CP_1 seguente tenore: “i fini del rapporto interno tra e , dichiara che il pregiudizio Controparte_15 subito dall'attore, così come accertato e liquidato con la sentenza non definitiva, è ascrivibile esclusivamente alla condotta sanitaria di ”. Controparte_15 col suo quarto motivo ha censurato tale statuizione rilevando che nei rapporti CP_8 interni l'obbligazione solidale si ripartisce in parti uguali (art. 1298, comma 2, c.c.) se non risulta diversamente, e nel caso di specie la responsabilità diretta e concorrente della struttura sanitaria era sancita dalla legge.
compagnia assicuratrice di ha eccepito che, poiché l'atto d'appello CP_39 CP_14 di non era stato notificato a il motivo d'appello era inammissibile e CP_8 CP_14
l'affermazione del tribunale definitiva.
Tale eccezione è infondata.
Invero, è sufficiente visionare gli atti della causa riunita 1752/22 per verificare l'avvenuta rituale notifica dell'appello all'avv. Alessandra Marchetti, difensore di (peraltro, CP_14 ove anche la notifica fosse nulla - ma non indica alcun vizio - la riunione CP_19 dell'appello proposto da Marchetti a quello proposto da avrebbe sanato ogni vizio, CP_14 per raggiungimento dello scopo: v. sul punto anche Cass. 14/05/2019 n. 12795).
D'altro canto, il motivo d'impugnazione è fondato sul presupposto che il tribunale abbia affermato “una responsabilità esclusiva del Prof. nei confronti dell'attore CP_8 nonostante che nel caso di specie si tratti di un'ipotesi di solidarietà passiva (art. 1294
c.c.)”.
Se così fosse, certamente la sentenza sarebbe errata, posto che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale richiamato anche dal primo giudice l'azienda è responsabile per fatto proprio anche qualora la malpractice discenda da un errore del solo sanitario, e non da un'inadeguatezza dei mezzi allestiti dalla clinica.
Tuttavia, a ben vedere la sentenza impugnata non solo afferma la piena responsabilità della struttura nei confronti del paziente, ma anche nei rapporti non dichiara affatto che l'obbligazione debba gravare sul solo dott. né riconosce un diritto della clinica CP_8 ad essere da lui manlevata.
Il primo giudice si limita ad affermare un fatto - ovvero “la non rilevanza del comportamento della e che “il pregiudizio subito dall'attore, Controparte_16 così come accertato e liquidato con la sentenza non definitiva, è ascrivibile esclusivamente alla condotta sanitaria di ” - che Controparte_15 giuridicamente, una volta chiarito che la clinica risponde per fatto proprio anche in caso di errore del medico, è del tutto neutro, e non ne fa discendere alcuna conseguenza giuridica, neppure sotto il profilo del mero accertamento in positivo o in negativo di un obbligo in capo a taluna delle parti.
Proprio per questo, si dovrebbe dubitare della rilevanza della pronuncia del tribunale, e dell'opportunità addirittura di esternarla in dispositivo, posto che oggetto di pronunce anche dichiarative possono essere soltanto le situazioni giuridiche soggettive - ovvero l'affermazione o la negazione di un obbligo o di un diritto - non anche i fatti, se ad essi non si ricollegano conseguenze giuridiche.
Più correttamente, dunque, il tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la pretesa accertativa di per difetto di un interesse giuridico obiettivo, posto che il CP_14 dire che il pregiudizio subito dall'attore dipendeva esclusivamente dalla condotta sanitaria di non significava giuridicamente affermare che allora nei Controparte_15 rapporti interni l'obbligazione dovesse gravare solo su questi.
In difetto di un motivo d'appello così strutturato, tuttavia, non si può affermare l'inammissibilità della domanda di né della conseguente dichiarazione del CP_14 tribunale.
Peraltro, poiché l'interpretazione che della pronuncia accertativa ha paventato l'appellante è proprio quella propugnata da e dal suo assicuratore, è CP_8 CP_14 comunque opportuno chiarire, in accoglimento del relativo motivo d'appello, che non solo verso il paziente e sono coobbligati, ma che anche nei rapporti interni il CP_8 CP_14 debito non deve affatto gravare soltanto su CP_8
Come ben evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata dopo il noto decalogo del 2019 (cd. San Martino bis), ed in particolare dopo la pronuncia 11/11/2019
n. 28987 (ma vedi anche le successive Cass. 20/10/2021 n. 29001; 11/12/2023 n.
34516), “In tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per
l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
Dunque, si deve affermare che nei rapporti interni la quota di risarcimento del danno gravante su è, al pari di quella gravante su pari ad un mezzo. CP_14 CP_8
7. I rapporti assicurativi.
Il giudice di primo grado con la sentenza n. 2328/2022 ha rigettato la domanda di manleva nei confronti degli assicuratori tanto del Prof. quanto di e tali CP_8 CP_14 statuizioni sono state impugnate dai rispettivi assicurati.
7 a) La domanda di verso i suoi assicuratori. CP_8
In particolare, il tribunale ha respinto le domande di manleva avanzate da nei CP_8 Cont confronti degli assicuratori che aveva chiamato in causa - (oggi e CP_10
- così argomentando: Controparte_7
“2 – Sul rapporto di garanzia tra ed il convenuto Controparte_10 Controparte_15
Per ragioni logico – sistematiche è opportuno esaminare, innanzitutto, il rapporto tra ed il Controparte_10 convenuto poiché tale disamina ci dà l'occasione di inquadrare l'esatta portata delle statuizioni assunte con CP_8 la sentenza non definitiva.
Sin dalla comparsa di costituzione e risposta, la terza chiamata eccepiva testualmente: Controparte_10
“La Polizza R.C. Professionale stipulata dal Prof co ha effetto dal 24.5.12, con un CP_8 Controparte_10 periodo di pregressa di due anni che spostano retroattivamente al 24.5.10 la copertura assicurativa. In tale periodo di validità della copertura assicurativa ricade il solo evento del 6-7 giugno 2011 di termorizotomia percutanea a carico delle articolazioni sacroiliache, unico intervento che dovrà e potrà essere considerato nel merito della domanda subordinata di manleva avanzata dal Prof. nei confronti di Nel complesso delle CP_8 Controparte_10 terapie cui si è sottoposto negli anni l'attor , quella del 6-7 giugno 2011 risulta essere del tutto marginale … né Pt_1
l'attore e neppure il suo legale ritennero di dover menzionare tale intervento nella richiesta risarcitoria del 23.7.12
(doc. 39 fasc. attore), proprio perché non ritenuto causa di alcuna conseguenza dannosa”.
L'eccezione è fondata e, conseguentemente, fa d'uopo rilevare che la polizza assicurativa in oggetto (N. 801156214) non opera nel caso di specie, poiché risulta per tabulas che:
- la polizza esplicava i propri effetti dal 24.5.2012 al 31.5.2013;
- ai sensi dell'art. 15 della polizza, l'assicurazione operava per le “richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa … conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della polizza”; - astrattamente, ricadrebbe nel periodo di operatività della polizza solo il sesto intervento chirurgico, quello del giugno
2011, eseguito dal presso la di Firenze;
CP_8 Controparte_6
- tuttavia, il CTU – le cui risultanze sono state poste a fondamento delle statuizioni assunte con la sentenza non definitiva (vd. pagg. 4 e 5 di tale sentenza) – ha espressamente escluso che l'intervento del giugno 2011 avesse procurato danni all'attore, tant'è che, a pag. 37 dell'elaborato tecnico del CTU, si legge testualmente: “In data 07.11.18 sono pervenute note da parte della dott CT di parte resistente . In risposta alle stesse, non Persona_7 CP_10 si può che concordare con quanto descritto e, in particolare: “l'intervento del 6-7 giugno 2011, è stato del tutto marginale, non invasivo e non ha procurato danni. Peraltro tale intervento non è neppure citato nella richiesta risarcitoria”.
Per chiarezza e completezza, è il caso di precisare che questo giudice, con la sentenza non definitiva, ha accertato e dichiarato la responsabilità solidale, ex art. 1228 c.c., della sola per le seguenti ragioni: CP_16
- al paragrafo 2B) della sentenza non definitiva, a proposito della condotta sanitaria del convenuto dott. si CP_8 rileva espressamente che “… ha certamente commesso un errore di indicazione, optando per il trattamento cruento in presenza di quel quadro clinico e di quella documentazione iconografica”;
- tale “errore di indicazione” afferisce, con ogni evidenza, alla decisione di eseguire il primo intervento, quello del
31.8.2007, che fu eseguito presso e che costituì primum movens della serie causale che condusse alla CP_16 determinazione del pregiudizio accertato e valutato dal CTU nei termini esplicitati nella sentenza non definitiva;
- inoltre, laddove il CTU afferma che “Vi è stato per certo un danno anatomico dovuto alla molteplicità degli atti invasivi
…” o laddove, analogamente, parla di “sequela” di interventi (vd., a tal proposito, pag. 9 della sentenza non definitiva), vengono in rilievo gli interventi eseguiti presso poiché solo presso tale struttura sono stati eseguiti CP_16 plurimi interventi, ben tre;
- infine, al paragrafo 2C) della sentenza non definitiva, riportando le affermazioni di cui a pag. 43 della relazione del
CTU, con riferimento al nesso causale, si evidenzia che “il , da lombalgico in assenza di ernia, divenne Pt_1 portatore di ernia e, in tempo successivo, di instabilità vertebrale meritevole di artrodesi … l'ernia compare in immagini solo dopo l'intervento, a un mese circa di distanza … il non era affetto, in antecedenza all'intervento del Pt_1 novembre, da ernia discale. A seguito di questo intervento una ulteriore, immediata, comparsa di ernia discale …”;
- l'intervento “del novembre” (per usare le parole del CTU) è quello del 7.11.2008, eseguito dal presso CP_8 [...]
CP_16
Conclusivamente, alla base della condanna solidale pronunciata nei confronti di vi sono le decisive CP_16 considerazioni che: - il primo intervento (eseguito presso è stato frutto di un errore di indicazione, il che vuol dire che CP_16 quell'intervento non doveva essere eseguito;
- poi, a partire dal terzo intervento (anch'esso eseguito presso al pari del primo e del quarto), si è CP_16 instaurato quel quadro patologico che il CTU ha accertato e valutato e che è stato riportato e descritto nella sentenza non definitiva (“… i non era affetto, in antecedenza all'intervento del novembre, da ernia discale. A seguito di Pt_1 questo intervento una ulteriore, immediata, comparsa di ernia discale …”);
- il primo, il terzo ed il quarto sono, in definitiva, gli interventi chirurgici che, secondo l'impianto valutativo del CTU, sono alla base del pregiudizio accertato e liquidato con la sentenza non definitiva;
- al secondo intervento non si fa alcuna specifica menzione nella CTU e ad esso non si attribuisce alcuno specifico rilievo;
- il quinto ed il sesto intervento vanno esclusi dalla serie causale che ha condotto alla causazione del danno, avendo il
CTU affermato, a proposito del quinto, che “In data 17.11.18, sono pervenute note da parte dei dott.r Per_5 Per_6 che sostanzialmente affermano <<… pertanto non vi sono elementi di censura nell'operato dei sanitari e dell
[...]
. Si concorda con l'assenza di colpe a carico della citata casa di cur ”; Controparte_34 Parte_2
- a proposito del sesto intervento, nell'elaborato del CTU si legge che “In data 07.11.18 sono pervenute note da parte della dott CT di parte resistente . In risposta alle stesse, non si può che concordare con Persona_7 CP_10 quanto descritto e, in particolare: “l'intervento del 6-7 giugno 2011, è stato del tutto marginale, non invasivo e non ha procurato danni. Peraltro tale intervento non è neppure citato nella richiesta risarcitoria”;
- ed ancora, con riferimento allo stesso intervento, si legge che “Come descritto dal dott e, utilizzando le sue CP_35 parole <<… e, pertanto, logicamente, anch … relativamente a tale intervento, devesi ritenere del tutto estranea CP_4 alla vicenda per cui è causa>>. Tale affermazione si deve necessariamente condividere”;
- infine, “… Gli altri sanitari intervenuti in tempi successivi non hanno posto in essere condotte pregiudizievoli o non diligenti. Non sono ravvisabili profili di colpa professionali …” (vd. CTU).
3 – Quanto al rapporto tra ed il convenuto Controparte_7 CP_8
Nelle note conclusive del 25.7.2022, ha richiamato la comparsa conclusionale del 9/10.12.2021, Controparte_7 ove la stessa terza chiamata ribadiva, tra le altre, l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa alla luce dell'art. 16 del contratto.
L'eccezione è fondata, poiché:
- in forza dei punti 2) e 3) dell'art. 16 del contratto concluso tra le parti, quando l'attività del medico assicurato è svolta all'interno di una casa di cura o di qualsiasi altra struttura sanitaria (sia che il medico svolga l'attività in regime di dipendenza o intramoenia sia che la svolga in regime libero professionale), “… la presente garanzia si intende operante
…, in mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo Ente”;
- nel caso di specie – come sarà chiarito nel prossimo paragrafo – non opera la copertura assicurativa invocata da
(ove il ha eseguito i tre interventi di cui si è detto poc'anzi) e non è allegato o provato che CP_16 CP_8 [...] versi in stato di insolvenza;
CP_16
- di conseguenza, la garanzia invocata dal non è operante. CP_8
Peraltro, è il caso di precisare, a proposito della clausola contrattuale qui esaminata, che, nel contratto di assicurazione, sono da considerare clausole limitative della responsabilità quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito (cfr., ex multis, Cass. Civ., III, 11.6.2019, N. 15598; Cass. Civ., III, 15.5.2018, N. 11757; Cass. Civ., III, 16/03/2012, N. 4254).
Nel caso in esame, l'art. 16 esaminato, non solo è testualmente rubricato “Oggetto dell'assicurazione”, ma, proprio per la sua formulazione, attiene effettivamente al contenuto ed ai limiti della garanzia assicurativa, per cui va esclusa la vessatorietà della clausola in oggetto.
Mette conto precisare, infine, che, nella fattispecie che ci occupa, non opera la previsione di cui all'art. 16, N. 4), del contratto (“… la presente assicurazione si intende operante in primo rischio limitatamente alla rivalsa azionata”), poiché la casa di cura non ha proposto, in questo giudizio, domanda di rivalsa nei confronti del CP_16 bensì solo una domanda di mero accertamento, di cui si dirà in seguito.” CP_8 ha appellato entrambe tali statuizioni, rilevando che la polizza stipulata con CP_8 CP_1 aveva una durata di cinque anni, con un premio complessivo annuo di € 7.492,50, e prevedeva nell'art. 17 una retroattività illimitata;
quella stipulata con (poi CP_10 Cont
e oggi , invece, aveva un premio complessivo di € 6.898,00 per il primo CP_10 anno e di € 6.785,00 per gli anni successivi, ed una retroattività di soli due anni a far data dal 24.5.2012.
Ha dunque sottolineato l'assurdità della situazione prospettata dal tribunale, che condurrebbe alla conclusione che, a fronte della stipula di due polizze assicurative, ciascuna con un premio di importo assai rilevante, l'assicurato non avrebbe alcun diritto nei confronti di nessuna delle due delle Compagnie di assicurazione.
Passando dunque all'esame delle sue doglianze, si deve premettere che entrambe le polizze azionate erano claims made, ma con diverse modalità operative: mentre la polizza stipulata con l nel 2009 era del tipo claims made “pura”, in Controparte_7 quanto prevedeva una retroattività illimitata, la polizza rilasciata dall'allora
[...] aveva un regime di claims made “impura” in quanto la retroattività era di CP_10 appena due anni. Contr 7a/I) La domanda di verso (ora . CP_8 CP_10 Cont Per ciò che attiene alla domanda verso si deve intanto rilevare che è documentale e pacifico che ai sensi dell'art. 15 della polizza tale assicurazione operava per le “richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa … conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della polizza”; dunque, stante il periodo d'incontestata vigenza della polizza - dal 24.5.2012 al 31.5.2013 - essa copriva i sinistri verificatisi a partire dal 24.5.2010.
Nonostante la parziale riforma della sentenza in punto di rapporto tra e Pt_1
poiché l'unico intervento per cui è stata ritenuta la responsabilità del Prof. CP_8 in questo grado è quello del 9.12.2008, mantiene rilevanza anche nel presente CP_8 grado la questione dei limiti temporali della polizza, dal momento che (al pari di quelli valutati dal tribunale, tra cui era peraltro compreso anche quello del 9 dicembre 2008) tale sinistro è ictu oculi precedente al 24.5.2010.
Nel proprio atto d'appello ha dedotto che il primo giudice aveva errato CP_8 nell'escludere la copertura assicurativa con omettendo di valutare che una CP_10 retroattività di soli due anni a favore dell'assicurato - a fronte di un termine quinquennale, se non addirittura decennale, previsto a favore del danneggiato per chiedere il risarcimento del danno nei confronti dell'assicurato - costituiva una clausola claims made “impura” non meritevole di tutela e concretamente illecita.
L'assicuratore dal canto suo ha eccepito l'inammissibilità della pretesa, e dunque del motivo d'appello, rilevando che nella chiamata in causa effettuata in primo grado l'aveva chiamato in causa chiedendo di essere da questa eventualmente CP_8 manlevato limitatamente “…all'attività professionale dal 24/05/2010 al 31/05/2013 …”
e richiedendo che per gli altri interventi fosse l' a rilevarlo indenne. Controparte_7
Effettivamente, nell'atto di citazione del terzo aveva dedotto: CP_8
“Il Prof. ha stipulato con per il tramite del Broker Controparte_15 CP_40
Assifidi spala polizza di assicurazione R.C. professionale n.801156214 con effetto dal
24/05/2012 al 31/05/2012 che all'art. 15 cosi recita" L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della polizza". Pertanto la detta Polizza copre l'attività professionale dal 24/05/2010 e quindi anche l'intervento del 06/06/2011 sul ”. Pt_1
Dunque, aveva chiesto:
“-In tesi nei confronti dei terzi chiamati: Piaccia al Giudice Hl.mo, nel caso di accoglimento totale o parziale della domanda attrice, condannare la
[...] a garantire e manlevare in forza della polizza 777029208773 e nei limiti Controparte_7 CP_ della medesima il Prof. dal pagamento delle somme dovute al Controparte_15 sig. ; la in forza della polizza 80ll56214 a Parte_1 Controparte_10 garantire e rilevare indenne il comparente limitamente all'attività professionale dal
24/05/2010 al 31/05/2013 provvedendo al pagamento diretto ovvero a rilevare indenne il comparente”.
Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., aveva in effetti, seppur CP_8 sommariamente, dedotto:
“[...] non può non rilevarsi che la richiamata polizza all'art. 15 prevede la CP_10 propria applicabilità “Per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della polizza...”. Si contesta comunque l'operatività del detto articolo poiché costituisce una clausola claim's che non è meritevole di tutela”.
Però, aveva ciò nonostante concluso:
“1) Nei confronti di parte attrice: Come in comparsa di costituzione e risposta, 2) Nei confronti dei propri chiamati in causa ed come in atto di Parte_5 CP_22 citazione per chiamata in causa, rigettando tutte le eccezioni e domande formulate dalla
e dalla Inoltre il Prof. chiede di essere rilevato Parte_5 CP_22 CP_8 indenne dalle proprie compagnie di assicurazione dalla eventuale condanna al risarcimento del danno in virtù delle domande a garanzia/regresso formulate dalle
[...]
. CP_30
Quindi a ben vedere non aveva espressamente ampliato le proprie conclusioni al periodo precedente il biennio, richiamando anzi le conclusioni dell'atto di chiamata di . CP_10
Infine, all'atto di precisare le conclusioni, con le note scritte per l'udienza del 4.4.2022, aveva così indicato la sua pretesa: CP_8
“B) Condannare la in forza della polizza 801156214 con effetto Controparte_10 dal 24/05/2012 al 31/05/2013 e dell'art. 15 della medesima a garantire e rilevare indenne il convenuto limitatamente all'attività professionale Controparte_15 prestata dal 24/05/2010 al 31/05/2013 al sig. .” - continuando dunque a Parte_1 contenere la sua domanda nei limiti del biennio.
E' vero che nella prima comparsa conclusionale aveva ancora coltivato l'eccezione di nullità, e tuttavia aveva pure in tale sede concluso come in citazione, limitando la propria domanda al periodo d'incontestata vigenza della polizza - dal 24.5.2012 al 31.5.2013 e per i sinistri verificatisi a partire dal 24.5.2010. Nella seconda comparsa conclusionale aveva addirittura omesso ogni doglianza in riferimento alla retroattività biennale, ed ancora concluso come in precedenza. Con il suo atto di appello ha proposto, e stavolta svolto più compiutamente, CP_8
l'eccezione di nullità della clausola claims made “impura”, ma ha anche mutato le Cont conclusioni e richiesto che (ora lo manlevi, non più “limitatamente CP_22 all'attività professionale prestata dal 24/05/2010 al 31/05/2013”, ma per tutti gli interventi da lui eseguiti sul , a partire dal primo del 31.8.07. Pt_1 Cont Come eccepito da tale pretesa è effettivamente inammissibile perché nuova. ha tentato di evitare la declaratoria d'inammissibilità deducendo che CP_8
l'eccezione di nullità era proponibile in ogni stato e grado, rilevabile anche d'ufficio e sottratta ad ogni preclusione, ma così facendo non ha colto il punto della questione: ciò di cui si discute non è la nullità di un contratto azionato dalla parte in contrasto col suo illegittimo tenore letterale, bensì il perimetro della domanda proposta e coltivata in primo grado, che aveva ad oggetto la copertura assicurativa soltanto per i fatti successivi al maggio 2010, e che per la prima volta in questo grado vorrebbe estendere ai CP_8 fatti precedenti.
Ciò, invero, è impedito dall'art. 345 c.p.c.
In altre parole, non è l'eccezione di nullità ad essere tardiva ed inammissibile, ma la domanda di manleva per il fatto oggetto di affermata responsabilità professionale.
Dunque, non si può che confermare che il sinistro effettivamente verificatosi è estraneo, ancor prima che alla polizza stipulata, alla domanda proposta in primo grado, e per Cont questo non può essere oggetto di copertura da parte di
7a/II) La domanda di verso . CP_8 Controparte_7 ha poi censurato la decisione del tribunale di negare l'operatività della polizza CP_8
(in considerazione del fatto che non era insolvente) sia in fatto che in diritto. CP_14
In fatto, ha sostenuto che tale clausola sarebbe presente solo nella copia prodotta dall'assicuratore e da lui non sottoscritta, e non anche in quella prodotta da lui.
Tale deduzione, nuova (v. comparse conclusionali del primo grado), appare smentita dal fatto - correttamente evidenziato da - che la copia prodotta dallo Controparte_7 stesso assicurato contiene proprio, esattamente, la clausola in oggetto, che si riporta estrapolandola dalla polizza (ri)prodotta da col proprio atto d'appello: CP_8
Si tratta, allora, di comprendere la portata di tale clausola (e nel caso valutarne la validità). In primo grado, aveva sostenuto che tale previsione, se intesa come impeditiva Pt_1 del suo diritto di medico libero professionista ad essere manlevato dall'assicuratore, era vessatoria e che applicandola la tutela sarebbe stata limitata a casi marginali e pressoché irrealizzabili.
In questo grado, nell'impugnare la decisione del tribunale, ha anche dedotto che la causa concreta dell'atto finirebbe per non essere rispettosa del primo comma dell'art. 1322 c.c.,
e poi rilevato che essa si fondava sull'ipotetica mancanza di assicurazione in capo alla struttura, quando “tutte le strutture sanitarie pubbliche o private hanno l'obbligo di essere assicurate, come è stato ribadito di recente dall'art. 10 della legge 8.3.2017, n.
24”, di talché era illecita per contrarietà a norma imperativa, ed in particolare all'art. 10 della legge Gelli-Bianco.
Tuttavia, tale ultimo argomento non appare condivisibile, posto che, da un canto, la L.
24/17 non appare applicabile ai fatti di causa ratione temporis e, dall'altro, finanche l'obbligo di assicurazione posto dall'art. 10 riguarda in realtà la responsabilità che grava sulla struttura e quella che grava sui dipendenti, non anche quella che grava sui medici liberi-professionisti.
Recita infatti l'art. 10: “
1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2”.
I sanitari di cui al comma 2 sono, appunto, coloro che operano all'interno della struttura in regime libero-professionale, come il Prof. La struttura non stipula alcuna CP_8 assicurazione in favore di essi, per la responsabilità civile gravante sui medesimi (ma solo in favore di se stessa, per la responsabilità civile cui essa è tenuta in proprio, seppur in conseguenza dell'operato del medico libero-professionista), che sono infatti tenuti (già in forza dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), a munirsi di una propria idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
Dunque, nel caso in esame aveva una propria assicurazione (vedremo nel CP_14 successivo paragrafo il relativo contenuto) che però, ciò è pacifico, non copriva la quota di responsabilità dell'assicurato, ma solo la propria.
Non è poi vero, come evidenziato dalla Suprema Corte (v. Cass. 3/4/2024 n. 8824; CP_1 4/9/2023 n. 25772), ed invocato da che la sola circostanza che la clausola in esame possa venire di fatto ad escludere dalla copertura proprio le “attività prevalenti” svolte dall'assicurato ne determini la nullità per illiceità della causa - posto che la causa del contratto resta pur sempre lo scambio del premio contro il trasferimento del rischio e la convenienza economica della pattuizione è sottratta al sindacato del giudice (e piuttosto, ove il contratto d'assicurazione risulti inadeguato rispetto alle esigenze dell'assicurato, per la scarsità di informazioni rese all'assicurato e/o per la fumosità della clausole, il rimedio è quello risarcitorio o dell'annullabilità del contratto per dolosa o colposa induzione a contrarre in violazione della regola di adeguatezza).
Tuttavia, è vero invece che il significato della clausola in esame non è quello propugnato da e attribuito dal tribunale. Controparte_7
Sul punto, è intanto opportuno premettere, onde fare chiarezza, che il caso in esame è diverso da quello all'esame delle suddette pronunce di legittimità (Cass. 3/4/2024 n.
8824; 4/9/2023 n. 25772, ma anche Cass. 22532/22), in cui il medico assicurato era dipendente della struttura o comunque operava intramoenia, e si trattava di stabilire se la copertura a secondo rischio valesse solo per la quota solidale, come sostenuto dalla corte di merito, o anche per la quota virile.
Si deve poi chiarire che, mentre l'art. 10 della L. 24/17 ha limitato la facoltà di rivalsa della clinica al caso di colpa grave anche nei confronti dei medici liberi-professionisti (di talché in caso di colpa lieve sulla struttura grava il carico non soltanto della propria quota di responsabilità, ma anche di quella del professionista), all'epoca dei fatti tale limitazione non c'era e dunque, ferma restando la responsabilità solidale del medico e della clinica verso il paziente, la clinica poteva liberamente rivalersi sul medico ove fosse stata chiamata a pagare anche per la quota di pertinenza del professionista.
Nell'interpretare la portata della pattuizione, allora, in applicazione delle regole ermeneutiche di cui agli artt. 1362 ss c.c:
a) sotto il profilo letterale, si deve rilevare che la clausola in esame regola l'attività del medico all'interno di struttura sanitaria tenuta ugualmente in responsabilità, laddove il concetto di identità della responsabilità evoca proprio il caso in cui l'azienda è tenuta, anche nei rapporti interni, a farsi carico della quota di obbligazione gravante sul medico;
dunque, un caso diverso da quello in esame in cui, come premesso, poteva rivalersi su per la quota di debito di CP_14 CP_8 lui, ovvero non era tenuta né per legge né per accordi inter partes a sollevarlo da tale peso;
b) sotto il profilo sistematico, ex art. 1363 c.c., si deve rilevare che tale clausola presuppone la stipula da parte della struttura sanitaria di un'assicurazione che copra anche il medico, come si desume dal riferimento ad un'operatività della polizza in secondo rischio: invero, intanto si può parlare di secondo rischio, in quanto vi sia un altro soggetto tenuto a garantire in via prioritaria il medesimo rischio (v. Cass. 30314/2019: la polizza di secondo rischio può “operare in eccesso”, rispetto ad altra polizza, solamente qualora i due contratti coprano il medesimo rischio (quindi, in tema di R.C, lo stesso patrimonio). Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione una copertura "a secondo rischio"); tuttavia, come anticipato, tale stipula non è prevista in favore dei medici liberi professionisti;
c) sotto il profilo della buona fede, ex art. 1366 c.c., si deve rilevare che subordinare l'operatività della polizza al fatto che la struttura abbia stipulato un'assicurazione e/o sia insolvente non avrebbe alcun senso nel caso di specie, posto che, poiché non era tenuta (nei rapporti interni) a farsi carico della quota di debito di CP_14 pertinenza del medico, il fatto che essa fosse assicurata e/o solvente non aveva alcun rilievo per il libero professionista, che comunque non avrebbe potuto far ricadere il peso del proprio debito né su di lei né sul suo assicuratore;
d) sotto il profilo dell'art. 1371 c.c., si deve infine sottolineare il favor nei confronti del contraente che non ha predisposto la clausola, in danno di chi l'ha predisposta, ogni qualvolta la clausola abbia un significato dubbio.
Dunque, dalla complessiva lettura dell'art. 16, onde attribuire un senso compiuto alla pattuizione del secondo comma, in conformità al suo scopo indennitario e nel rispetto dell'equilibrio tra i contrapposti interessi, non si può che concludere che la clausola in esame ha l'effetto di sollevare il medico da quelle conseguenze negative che altrimenti egli non potrebbe evitare, perché attengono strettamente alla sua personale responsabilità, come del resto è confermato dal comma 1, che precede immediatamente quello qui in esame, ove si afferma che l'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale.
Quindi, l'assicuratore non è tenuto a garantire quelle conseguenze che, effettivamente, nei rapporti interni debbono gravare sulla sola è invece tenuto a garantire Parte_12 quelle conseguenze che, nei rapporti interni, debbono gravare sul solo professionista. Ma se così è, tale secondo comma dell'art. 16 riguarda unicamente quei sanitari il cui operato, nei rapporti interni, fa carico sulla struttura sanitaria, dunque non chi operava, prima del 2017, in regime di libera professione ed in difetto di ogni stabile inserimento nella azienda sanitaria.
Di ciò, peraltro, si ha conferma anche nel fatto (risultante dalla sentenza della S.C.
8824/24 già citata), che in epoca successiva alla stipula del contratto in esame, del 2009, ovvero nel 2012, l'assicuratore, evidentemente per necessità di maggiore chiarezza, ha riformulato la clausola proprio nel senso qui indicato, esternando il sotteso ed espressamente riferendo la limitazione ai soli medici dipendenti e/o intramoenia (nello specifico, il nuovo testo prevede che:"1) l'assicurazione vale per la sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli invia solidale;
2) qualora l'attività del medico assicurato sia svolta in regime di dipendenza e/o intramoenia allargata all'interno di ASL, casa di cura, ente ospedaliero o altra struttura sanitaria, tenuti egualmente in responsabilità, la presente garanzia si intende operante in secondo rischio, oltre il massimale assicurato dall'ente stesso ovvero, in mancanza di copertura assicurativa dell'ente, per la sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente).
Dunque, conclusivamente, l'art. 16 comma secondo non si applica ai liberi professionisti, come il prof. e pertanto non appare ostativo al riconoscimento della copertura CP_8 assicurativa.
Per questo, si debbono esaminare le ulteriori eccezioni d'inoperatività della polizza CP_1 formulate da rimaste assorbite in primo grado e riproposte in questo grado ex art. 346 c.p.c.
Intanto, l'assicuratore aveva eccepito l'inoperatività della polizza ex artt. 1892 c.c. e 17
c.g.a., deducendo che il Prof. aveva stipulato il contratto in oggetto con CP_8 decorrenza dal 31.12.2009, quindi dopo che il signor era stato sottoposto a ben Pt_1
5 interventi correttivi senza successo, laddove l'art. 17 (che si riporta a seguire) imponeva all'assicurato in sede di stipula di riferire all'assicuratore non soltanto eventuali richieste risarcitorie già ricevute, ma anche fatti da cui era percepibile l'esistenza dei presupposti di responsabilità professionale, escludendo la copertura qualora tale percezione vi fosse stata o fosse mancata per colpa. Nel caso in esame, tuttavia, è pacifico che non avesse avanzato alcuna richiesta Pt_1 risarcitoria nei confronti di al momento della stipula del contratto CP_8
d'assicurazione, né vi è prova - di cui era onerato l'assicuratore - che il paziente avesse imputato, fosse pure verbalmente, alcunché al professionista.
Se poi è vero che le condizioni del non miglioravano, è vero anche che Pt_1 purtroppo il medesimo soffriva di una malattia degenerativa ed aveva una situazione indubbiamente complessa, di talché il ben poteva ritenere in buona fede di CP_8 aver correttamente operato e che l'ingravescenza dei sintomi non fosse affatto imputabile a lui, tanto più che nel caso in esame non è che il peggioramento fosse dovuto ad un atto maldestro del sanitario, ma piuttosto (e come già argomentato in misura solo marginale) all'omessa estensione della foraminotomia praticata a sinistra anche a destra, dunque ad una scelta terapeutica in cui il professionista credeva e che è stata smentita solo dalla perizia di secondo grado.
Parimenti infondata è l'eccezione d'inoperatività della polizza ex art. 2 cga, ovvero perché essa opererebbe a secondo rischio, e dunque la presenza di una polizza stipulata dalla struttura sanitaria e di una polizza stipulata personalmente dal Prof. con CP_8 [...] Cont (poi e ora impedirebbero l'operare della polizza stipulata con CP_10 CP_10
[...]
, la polizza stipulata da come già evidenziato, copre un rischio diverso (la Pt_13 CP_14 responsabilità civile della clinica per la propria quota di responsabilità), mentre quella stipulata con non operava per l'evento in esame, posto in essere oltre due anni CP_10 prima dalla stipula della medesima.
Infine, neppure la clausola di cui all'art. 18 lett. b) CGA, che esclude la copertura assicurativa se le attività mediche non sono state precedute da un valido consenso informato, appare idonea ad impedire la copertura assicurativa, posto che, come ampiamente argomentato, l'intervento oggetto di responsabilità professionale è stato preceduto da un valido consenso del paziente. CP_1 Un'ultima notazione: la polizza azionata, contrariamente a quanto eccepito da copre anche il debito per le spese legali che dovrà rifondere a (v. sub CP_8 Pt_1
8).
E' vero che l'art. 28, collocato all'interno della sezione “norme che regolano la garanzia tutela giudiziaria”, ed invocato dall'assicuratore, nel limitare temporalmente la copertura per le spese di lite ai soli sinistri verificatisi nel periodo di validità del contratto (laddove invece nel caso in esame il sinistro si è verificato in epoca precedente alla stipula della polizza) recita:
Esso, però, fa chiaro riferimento non già alle spese cd. di soccombenza, da rifondere al danneggiato, che concorrono a determinare le conseguenze dell'illecito e sono per definizione indennizzabili se l'illecito è coperto dalla polizza, bensì alle spese cd. di resistenza, che sono quelle spese che l'assicurato deve sostenere per resistere all'azione del danneggiato;
ciò ben si comprende leggendo l'art. 25, che apre la sezione in oggetto:
Invero, come reiteratamente chiarito dalla Suprema Corte (v. da ult. Cass. 16/02/2024
n. 4275), “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”. CP_1 Dunque, semmai teoricamente l'eccezione di potrebbe valere per le spese di resistenza - in ordine alle quali si dovrebbe peraltro valutare la legittimità della clausola, posto che la deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c. è di per sé nulla ex art. 1932 (cfr. Cass. 07/2022 n. 21220 - ma poiché tali spese non sono state chieste -
e secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale su riportato vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, i tre crediti debbono invece costituire oggetto di altrettante domande, ben chiare ed univocamente formulate, con specifica indicazione anche della rispettiva causa petendi (e la domanda di condanna alla rifusione delle spese sub a non comporta la possibilità per il giudice di condannare l'assicuratore anche alle spese sub b)
- la questione non assume rilievo pratico. CP_1 Allora, deve tenere indenne il prof. dalle conseguenze della condanna in CP_8 favore di disposta con la presente sentenza, a titolo risarcitorio e per spese di Pt_1 lite, seppur limitatamente alla quota del 50% di responsabilità del professionista, ai sensi del primo comma dell'art. 16 c.g.a.
7 b) La domanda di verso il suo assicuratore. CP_14
Il primo giudice ha respinto anche la domanda di manleva di verso CP_14 [...]
rilevando che: CP_19
“Tanto nella comparsa di costituzione quanto nelle note conclusive di si invoca l'art. 15 lett. E) del Controparte_19 contratto assicurativo, rubricato testualmente “Rischi esclusi dalla Assicurazione”.
Infatti, anche da ultimo, nelle note conclusive del 18.7.2022, si richiamano testualmente “tutte le clausole contrattuali delimitanti il contratto n.2011/07/6061983, con particolare riferimento, tra l'altro … all'esclusione dalla garanzia della responsabilità dei medici non dipendenti (art.15 lett. E all.1) …”.
Il mentovato art. 15, se correttamente interpretato, depone per la inoperatività della copertura assicurativa in relazione al caso di specie, in quanto:
- in forza della previsione di cui all'art. 15, lett. E), sono espressamente esclusi dalla garanzia i danni derivanti dalla
“responsabilità personale dei medici, paramedici ed altro personale non dipendente, salvo quanto disposto dal successivo art. 16 delle Norme Particolari”;
- all'art. 16 delle Norme Particolari (art. 16 nei contratti assicurativi prodotti come doc. 2 e doc. 3 da
[...]
art. 15 nel contratto assicurativo prodotto come doc. 1) è prevista un'estensione di garanzia “alla CP_19
Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per fatto di tali medici e/o paramedici (ovvero medici e paramedici non dipendenti) in relazione ad eventi verificatisi durante lo svolgimento della attività nei locali del ”; Parte_9
- ma, lo stesso art. 16 (art. 15 nel contratto assicurativo prodotto come doc. 1 da chiosa Controparte_19 stabilendo che “tale estensione non è operante per i medici che operano nelle strutture del ma con un Parte_9 rapporto professionale diretto con il paziente ed a tale proposito conferma che in questi casi anche il Parte_9 rapporto economico è diretto fra il medico ed il paziente”; - in data 16.5.2012, l' (quindi, lo stesso istituto che oggi invoca la copertura assicurativa di cui si Controparte_16 discute), riscontrando la richiesta di risarcimento danni dell'odierno attore datata 27.4.2012, affermava testualmente che “le equipe chirurgiche che hanno effettuato gli interventi, dirette dal Prof svolgevano Controparte_15
l'attività presso in regime di libera professione, con rapporti economici indipendenti e diretti con il CP_16 proprio paziente, con il quale avevano deciso, prima dell'accesso alla Casa di Cura, il tipo di intervento e di terapia da effettuare” (doc. 5 di richiamato ed allegato come doc. 38 nell'atto di citazione del ); Controparte_19 Pt_1
- ciò implica che, nel caso in esame, vale l'esclusione di garanzia prevista dall'art. 15 lett. E) e non opera l'estensione di garanzia ex art. 16 Norme Particolari, con la precisazione ulteriore che non depone in senso contrario o diverso il punto
1 dell'Appendice N. 1 alla polizza, poiché in tale disposizione sono fatte espressamente salve le esclusioni previste dall'art. 15 (“fermo restando le esclusioni disposte dall'art. 15”), che, per quanto emerge dallo stesso art. 15, va letto in combinato disposto con l'art. 16 delle Norme Particolari”. ha lamentato l'erroneità di tale statuizione, da un canto sostenendo che il CP_14 tribunale aveva ignorato l'espressa estensione della copertura della struttura per i contegni dei liberi professionisti e dall'altro contestando che il prof. operasse CP_8 nella struttura sanitaria con un rapporto professionale diretto con il paziente.
Il motivo è fondato.
Se è vero, infatti, che il tribunale ha in realtà ben compreso che nel caso in esame vi era un'estensione pattizia della copertura anche alla responsabilità derivante alla clinica dai contegni dei medici liberi professionisti, è vero anche che ha comunque negato la copertura ritenendo applicabile una deroga a tale regola i cui presupposti fattuali – della cui prova era onerato l'assicuratore, trattandosi di eccezione, ovvero di fatto impeditivo del diritto che sarebbe in forza della previsione generale spettato all'assicurato – non sono dimostrati.
Benvero, il solo fatto che nella missiva inviata dall' - oggi - Controparte_16 CP_14 all'avv. La Mendola, difensore del , il 16/5/2012 (v. doc. 5 di ) la clinica Pt_1 CP_19 replicasse alle richieste risarcitorie del paziente: “L'08 maggio u.s. abbiamo ricevuto la
Sua raccomandata datata 27/4/12 e siamo spiacenti di quanto lamentato, ma precisiamo che le equipe chirurgiche dirette dal Prof. svolgevano l'attività Controparte_15 presso “ in regime di libera professione, con rapporti economici diretti con CP_16 il proprio paziente, con il quale avevano deciso, prima dell'accesso alla Casa di Cura, il tipo di intervento e di terapia da effettuare”) non appare dirimente.
Tale dichiarazione, resa ad un terzo ed in quanto tale liberamente apprezzabile ex art. 2735 c.c., non solo nello specifico aveva una funzione difensiva (perché rispetto al paziente la dichiarazione era volta a liberare la confitente da responsabilità), ma soprattutto non si riferiva allo specifico intervento del 9.12.2008, il solo fonte di responsabilità di CP_14
Ciò è particolarmente rilevante, perché a ben vedere ci sono effettivamente degli interventi - quello di termorizotomia del 31.8.2007 e quello di discectomia del 7.11.2008
(entrambi effettuati presso e dunque fatturati da - in cui il CP_16 CP_14 compenso percepito da è troppo basso per potersi riferire anche al costo della CP_14 prestazione di ed infatti vi è autonoma ricevuta del chirurgo (v. docc. 47, 48 e CP_8
50 ), e dunque è plausibile che in quei casi, effettivamente, il rapporto anche Pt_1 economico fosse intercorso direttamente tra il medico ed il paziente.
Dunque, in un momento in cui chiedeva il danno alla clinica per tutti gli Pt_1 interventi eseguiti presso la generica risposta di questa non poteva CP_16 assumere un effettivo valore confessorio del fatto che anche per l'intervento del
9.12.2008 il rapporto economico col paziente fosse stato intrattenuto direttamente dal chirurgo, per la parte di sua spettanza.
D'altro canto, per l'intervento oggetto di disamina (l'unico, lo si ricorda, fonte di responsabilità per e dunque di necessità di copertura assicurativa), non v'è alcuna CP_14 prova esaustiva del concreto atteggiarsi dei rapporti economici tra le parti e, semmai, sul piano indiziario, vi sono elementi per ipotizzare una fatturazione omnicomprensiva da parte di CP_14
Per esso, infatti, l'esborso fatturato dalla clinica è piuttosto elevato (5.820,00 euro) e il
(che pure ha scrupolosamente depositato ogni documento di spesa) non ha Pt_1 prodotto alcuna ricevuta o fattura del nei suoi riguardi;
d'altro canto, CP_8 [...] non ha neppure allegato che il costo complessivo dell'intervento per il CP_19 paziente fosse stato superiore e che la suddetta somma, in sé non spiegabile con la breve degenza né con l'assistenza infermieristica, si riferisse a prestazioni diverse
(quali?) da quelle rese dal chirurgo.
Poiché come anticipato era l'assicuratore a dover dimostrare che per lo specifico intervento fonte di responsabilità dell'assicurato il Prof. aveva intrattenuto CP_8 rapporti economici indipendenti e diretti con il proprio paziente, l'incertezza sul punto non può non andare a suo danno.
Anch'essa, dunque, è tenuta a manlevare da quanto corrisposto a in CP_14 Pt_1 conseguenza della presente sentenza.
In forza delle riproposte eccezioni dell'assicuratore, l'obbligo di manleva è limitato alla quota di responsabilità dell'assicurato e gode di una franchigia del 10%.
8. I motivi d'appello in punto di spese di lite.
Poiché i rapporti processuali tra e da un canto, e , dall'altro, CP_8 CP_14 Pt_1 sono oggetto di riforma, i motivi d'appello in punto di spese di lite sollevati da CP_8 e nei confronti di tale soggetto rimangono assorbiti, posto che la riforma della CP_14 decisione impugnata determina la caducazione della pronuncia inclusa quella accessoria sulle spese, ed impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite (v. sub 9).
Per converso, poiché viene confermato il rigetto della pretesa di nei confronti di Pt_1 Cont CP_
, e mantengono rilevanza i motivi Pt_4 Parte_2 Parte_3
d'appello nn. 6 e 7 del . Pt_1
Con essi, il paziente ha dedotto che, stante la complessità delle questioni medico-legali oggetto di accertamento, anche in caso di soccombenza ciò avrebbe giustificato la compensazione integrale delle spese nei confronti di tali soggetti e dei loro assicuratori;
per questi ultimi, poi, ha ulteriormente rilevato che le chiamata in causa di CP_7
, da parte del Dott. e di , da parte
[...] Pt_4 Controparte_31 Parte_3 erano infondate – la prima per l'operare dell'art. 16 comma secondo già esaminato per e la seconda per l'operare della franchigia annua aggregata. CP_8 CP_1 Tali specifiche deduzioni relative agli assicuratori non sono fondate, per perché per quanto argomentato per anche avrebbe avuto diritto alla copertura CP_8 Pt_4 assicurativa, e per perché l'operare della franchigia era obiettivamente CP_17 controverso, e secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. tra le tante
Cass. 07/03/2024 n. 6144) le spese del terzo chiamato debbono gravare sull'attore soccombente salvo il caso – qui non ravvisabile – in cui la chiamata fosse manifestamente infondata o palesemente arbitraria.
Per tutti tali soggetti ( le suddette cliniche e i suddetti due assicuratori), però, Pt_4 ricorre effettivamente una ragione di compensazione parziale, al 50%.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può invero essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), anche in quei casi che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Ebbene, a giudizio della Corte è ravvisabile uno di tali casi.
Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (seppur ai fini di ampliare lo ius poenitendi: v. Cass. 10901/24, e già 13269/12), per il paziente ante causam è infatti estremamente difficile percepire gli specifici profili di inadempimento del medico che gli hanno causato danno, stante l'estrema tecnicità del tema.
Ciò è particolarmente vero in un caso come quello in esame, in cui in ultima analisi il paziente ha realmente subito una malpractice ma, a fronte dei numerosissimi interventi subiti, ha avuto difficoltà a comprendere a quale/i di essi imputare le proprie condizioni di salute. D'altro canto, il medesimo era stato diligente, e si era munito di una perizia di parte, seppur poi largamente smentita dai ccttuu.
Anche la difformità tra le risultanze peritali del primo grado e quelle del secondo, del resto, conferma la natura eccezionalmente complessa delle questioni medico-legali coinvolte dal giudizio.
Se, poi, ciò è particolarmente vero per le cliniche dove ha effettuato i CP_8 molteplici interventi (2°, 5° e 6°) che non davano i risultati attesi e che, a partire dal quinto, erano anche preceduti da un'inadeguata informazione in merito a quali risultati si potevano realisticamente attendere, non è meno vero per e il Pt_4 Parte_3 perché seppur tale intervento sia stato realizzato a regola d'arte ed abbia avuto una qualche utilità è stato anch'esso preceduto da una gravemente carente informativa, che proprio per il calvario che il paziente stava vivendo avrebbe invece dovuto essere particolarmente puntuale.
Dunque, le spese di primo grado – ma come si andrà ad esporre sub 9 anche del secondo Cont
- debbono essere compensate per un mezzo tra il , da un canto, e Pt_1 Pt_4 CP_
, , ed i loro assicuratori, dall'altro, e dovrà Parte_2 Parte_3 Pt_1 rifondere a tali soggetti la residua metà di tali spese, pari al 50% di quanto già liquidato dal tribunale in favore dei suddetti soggetti.
Quanto agli appelli in punto di spese di e contro gli assicuratori, poiché CP_8 CP_14 verso e gli appelli (rispettivamente di Controparte_19 Controparte_7 CP_14
e di vengono accolti, i motivi d'appello restano assorbiti. CP_8 Cont Viceversa, poiché la pronuncia che esclude la manleva da parte di in favore di viene confermata, il motivo va esaminato, e tuttavia non coglie nel segno. CP_8
Invero, la ragione per cui non avrebbe dovuto essere condannato alle spese di CP_8 Cont lite in favore di non è la complessità giuridica della questione assicurativa bensì, ben più banalmente, il fatto che l'intervento oggetto di responsabilità non è tra quelli per i quali aveva chiesto la copertura assicurativa ad;
effettivamente, CP_8 CP_10 allora, il primo giudice avrebbe dovuto semplicemente ritenere la domanda di manleva assorbita e nulla disporre tra assicurato ed assicuratore in punto di spese (non avendo, peraltro, espressamente domandato le spese cd. Di resistenza). CP_8
Tuttavia, tale motivo d'impugnazione non è stato proposto, e dunque tale capo della sentenza va confermato.
9. Le spese di lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Dunque, per il rapporto processuale tra , da un canto, e e Pt_1 CP_8 CP_14 dall'altro, in relazione al quale il primo giudice aveva condannato integralmente alle spese e già in adesione alle doglianze degli obbligati, e a maggior CP_8 CP_14 ragione all'esito del presente grado, che ha ulteriormente ridimensionato la pretesa del danneggiato, si deve ritenere che tali spese debbano essere invece compensate per un terzo, vuoi perché dei sei interventi effettuati solo uno è caratterizzato da errore medico, vuoi perché la domanda di danno patrimoniale da lucro cessante è stata integralmente respinta.
Pertanto, e debbono rifondere a i residui 2/3 di tali spese che, CP_8 CP_14 Pt_1 sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, ed adottato lo scaglione da
26.001 a 52.000, in considerazione del credito riconosciuto, ammontano ad euro
5.077,33 (2/3 x 7.616,00) per il primo grado e ad euro 6.660,66 (2/3 x 9.991,00) per il secondo. Tali spese devono essere corrisposte dagli obbligati all'avv. La Mendola, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c. CP_1 Parimenti, per la regola della soccombenza, deve rifondere le spese dei due gradi a e a applicato lo scaglione da 5.201 a 26.000 CP_8 Controparte_19 CP_14
(essendo gli assicuratori tenuti solo per la quota di ½, pari alla percentuale di responsabilità del proprio assicurato nei rapporti interni), ed i valori medi, vanno liquidati euro 5.077,00 per il primo grado ed euro 5.809,00 per l'appello (per ciascun assicurato,
a carico del rispettivo assicuratore). Cont Tra e invece, le spese del secondo grado debbono seguire la CP_8 soccombenza e dunque essere rifuse da che ha proposto una domanda CP_8 Cont inammissibile, a e quantificate nell'importo di euro 5.809,00 come sopra.
Tra e per il rigetto dell'ambigua domanda di le spese vanno CP_8 CP_14 CP_14 compensate, proprio perché la richiesta di – l'unica legittimamente avanzata – CP_14 appariva piva di portata giuridica ed era in ultima analisi irrilevante. CP_ Tra e CCT, , , ed i loro assicuratori, Pt_1 Pt_4 Parte_2 Parte_3 infine, per le gravi ed eccezionali ragioni esposte nel paragrafo precedente, tali spese debbono essere compensate per un mezzo e condannato a corrispondere a tali Pt_1 soggetti la residua metà; trattandosi di rigetto nei confronti di tali soggetti di appello di valore indeterminabile (perché volto a conseguire un maggior danno rispetto a quello qui riconosciuto), esse vanno liquidate, secondo lo scaglione “valore indeterminabile - complessità media”, nella somma di euro 6.078,00 (12.156,00/2), ad eccezione che CP_1 quelle in favore di che ha dimesso notula per euro 6.079,00 (rapportata all'intero credito), a cui vanno quindi liquidati euro 3.039,50 (6.079/2) .
Parimenti, le spese delle ctu di primo e secondo grado in via definitiva debbono gravare CP_1 Cont per un terzo su , per 1/3 su e per 1/3 su Pt_1
10. Le restituzioni.
L'appellante ha dedotto e documentato di aver pagato alle proprie compagnie CP_8 assicuratrici e le spese e onorari Controparte_9 Controparte_7 rispettivamente loro liquidate dal Tribunale di Firenze con la sentenza definitiva, con riserva di ripetizione, pari alla somma di € 11.373,84 ciascuna (in data 19.9.2022 a Cont e in data 24.9.2022 a . Controparte_41
Esso ha chiesto la restituzione di tali importi. Cont Nei confronti di tale domanda non può essere accolta, per quanto esposto sub 9, mentre, in considerazione della riforma del capo della sentenza di primo grado relativo CP_1 alla condanna di al pagamento delle spese di lite di tale compagnia deve CP_8 effettivamente restituire all'assicurato la somma di euro 11.373,84, oltre interessi legali dal 19.9.2022.
Benvero, l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n° 34011/2021).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e, con atti distinti, da Parte_1 [...]
e da avverso la sentenza non definitiva n. CP_15 CP_14
2309/2021 e avverso la sentenza definitiva n. 2328/2022 del Tribunale di
Firenze, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, in parziale accoglimento dei tre appelli così provvede:
• conferma la condanna solidale di e a risarcire il danno a CP_8 CP_14
, ma quantifica tale danno nella minor somma (rispetto a quanto Pt_1 riconosciuto in primo grado) di euro 51.396,82, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
• condanna a tenere indenne dalle Controparte_7 CP_8 conseguenze di tale condanna (anche per spese di lite sostenute da
), limitatamente alla quota di sua personale responsabilità, pari Pt_1 al 50%;
• condanna a tenere indenne dalle Controparte_19 CP_14 conseguenze di tale condanna (anche per spese di lite sostenute da
), limitatamente alla quota di sua personale responsabilità, pari Pt_1 al 50%;
• conferma il rigetto delle domande di nei confronti del dott. Pt_1 Cont e delle cliniche , , Pt_4 Parte_2 CP_4 Parte_3 Contr
• conferma che la copertura assicurativa garantita da non riguarda
l'intervento di causa e dichiara inammissibile la pretesa di di CP_8 estenderla oltre il biennio;
• compensa per un terzo le spese di lite tra , da un canto, e Pt_1
e dall'altro, e condanna e a rifondere CP_8 CP_14 CP_8 CP_14
a - e per lui al suo difensore avv. Irene La Mandola – i residui Pt_1
2/3 di tali spese, che liquida nella somma (già proporzionata) di euro
5.077,33 per il primo grado e di euro 6.660,66 per l'appello, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
• condanna a rifondere a le spese di lite Controparte_7 CP_8 dei due gradi, che liquida nell'importo di euro 5.077,00 per il primo grado
e di euro 5.809,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva
e cap come per legge;
• condanna a rifondere a le spese di lite dei Controparte_19 CP_14 due gradi, che liquida nell'importo di euro 5.077,00 per il primo grado e di euro 5.809,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
• compensa le spese di lite tra e CP_8 CP_14
• compensa per un mezzo le spese di lite del secondo grado tra e Pt_1
CCT, , , Pt_4 Parte_2 CP_4 Parte_3 Controparte_7 chiamata in causa da e , e condanna Pt_4 Controparte_17
a corrispondere a tali appellati la residua metà di tali spese, che Pt_1 liquida nella somma già proporzionata di euro 3.039,50 in favore di
e di euro 6.078,00 in favore di ciascuna delle altre Controparte_7 suddette parti, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
• condanna a restituire a la somma di Controparte_7 CP_8 euro 11.373,84, oltre interessi legali dal 19.9.2022;
• dispone che le spese di ctu dei due gradi gravino in via definitiva per un Contr terzo su , per 1/3 su e per 1/3 su Pt_1 CP_12
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.