CASS
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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- 1. Esigenze cautelari: il riesame non deve esaminare singoli elementi ma valutare il quadro complessivo (Cass. Pen. n. 10081/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 marzo 2025
Con la sentenza n. 10081/2025, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Taranto, che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di A.A., avvocato accusato di peculato (art. 314 c.p.). La Corte ha affermato il seguente principio di diritto: il giudice deve motivare in modo specifico la scelta della misura cautelare più afflittiva, valutando attentamente se misure meno gravose possano comunque garantire le esigenze cautelari. Il caso: misura cautelare per peculato e contestazione sulla sua adeguatezza A.A., avvocato del Foro di Taranto, era stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'accusa di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2025, n. 10081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10081 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BA NT nato a [...] 1'8/07/1964 avverso l'ordinanza emessa il 29 agosto 2024 dal Tribunale di Taranto Udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette le richieste del difensore, Avv. Leonardo Pugliese, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Taranto ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NT BA avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen. 2. NT BA propone ricorso per cassazione e, premesso di aver Penale Sent. Sez. 6 Num. 10081 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 17/01/2025 rinunciato ai motivi di riesame sui gravi indizi di colpevolezza, ha dedotto due motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Mancanza di motivazione sulla idoneità esclusiva della misura applicata e sulla richiesta di sostituzione della misura con l'interdizione dall'esercizio della professione forense e sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento dal domicilio. In particolare, si rileva l'erronea valutazione delle "rinunce" e delle "revoche" degli incarichi, reputati come "aggravanti, anziché come sintomo di ravvedimento". 2.2 Violazione di legge in relazione alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari ed alla idoneità di misure più blande al contenimento del ricorrente. In particolare, si rileva che l'ordinanza ha considerato un pericolo di inquinamento probatorio non ravvisato dal Pubblico ministero. Si insiste, inoltre, per l'adeguatezza della misura dell'obbligo di dimora o della misura interdittiva alla luce della produzione documentale attestante la cancellazione del ricorrente dall'Albo Speciale di Taranto, «la sospensione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati» e «l'avvio della procedura di radiazione». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi di ricorso, da valutare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono fondati per le ragioni di seguito esposte. 2. L'ordinanza impugnata, infatti, pur motivando adeguatamente sulla sussistenza delle esigenze cautelari, in ragione della gravità della condotta e della personalità del ricorrente, desunta dai precedenti penali, anche specifici, non ha motivato adeguatamente sulla adeguatezza della misura cautelare applicata e sulla inidoneità di una misura meno afflittiva, alla luce della produzione documentale relativa non solo alle revoche e rinunce agli incarichi conferiti al ricorrente, ma anche alla sua cancellazione dall'Albo speciale, alla sospensione dall'esercizio della professione forense disposta in sede disciplinare nonché all'avvio del procedimento per la sua radiazione dall'albo degli avvocati. Tale documentazione, infatti, è stata valutata in termini frammentari e, a tratti, meramente congetturali: si è, infatti, esclusa la rilevanza della cancellazione dall'elenco dei professionisti presso il Tribunale di Taranto in considerazione della possibilità di iscrizione negli elenchi di altri Tribunali, omettendo, però, di valutare congiuntamente la eventuale incidenza dei provvedimenti adottati in sede disciplinare nei confronti del ricorrente. 3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sulla adeguatezza della 2 misura cautelare applicata al Tribunale di Taranto, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 17 gennaio 2025 Il President
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. lette le richieste del difensore, Avv. Leonardo Pugliese, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Taranto ha rigettato la richiesta di riesame proposta da NT BA avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen. 2. NT BA propone ricorso per cassazione e, premesso di aver Penale Sent. Sez. 6 Num. 10081 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: TRIPICCIONE DEBORA Data Udienza: 17/01/2025 rinunciato ai motivi di riesame sui gravi indizi di colpevolezza, ha dedotto due motivi di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Mancanza di motivazione sulla idoneità esclusiva della misura applicata e sulla richiesta di sostituzione della misura con l'interdizione dall'esercizio della professione forense e sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento dal domicilio. In particolare, si rileva l'erronea valutazione delle "rinunce" e delle "revoche" degli incarichi, reputati come "aggravanti, anziché come sintomo di ravvedimento". 2.2 Violazione di legge in relazione alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari ed alla idoneità di misure più blande al contenimento del ricorrente. In particolare, si rileva che l'ordinanza ha considerato un pericolo di inquinamento probatorio non ravvisato dal Pubblico ministero. Si insiste, inoltre, per l'adeguatezza della misura dell'obbligo di dimora o della misura interdittiva alla luce della produzione documentale attestante la cancellazione del ricorrente dall'Albo Speciale di Taranto, «la sospensione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati» e «l'avvio della procedura di radiazione». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I due motivi di ricorso, da valutare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono fondati per le ragioni di seguito esposte. 2. L'ordinanza impugnata, infatti, pur motivando adeguatamente sulla sussistenza delle esigenze cautelari, in ragione della gravità della condotta e della personalità del ricorrente, desunta dai precedenti penali, anche specifici, non ha motivato adeguatamente sulla adeguatezza della misura cautelare applicata e sulla inidoneità di una misura meno afflittiva, alla luce della produzione documentale relativa non solo alle revoche e rinunce agli incarichi conferiti al ricorrente, ma anche alla sua cancellazione dall'Albo speciale, alla sospensione dall'esercizio della professione forense disposta in sede disciplinare nonché all'avvio del procedimento per la sua radiazione dall'albo degli avvocati. Tale documentazione, infatti, è stata valutata in termini frammentari e, a tratti, meramente congetturali: si è, infatti, esclusa la rilevanza della cancellazione dall'elenco dei professionisti presso il Tribunale di Taranto in considerazione della possibilità di iscrizione negli elenchi di altri Tribunali, omettendo, però, di valutare congiuntamente la eventuale incidenza dei provvedimenti adottati in sede disciplinare nei confronti del ricorrente. 3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, va disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sulla adeguatezza della 2 misura cautelare applicata al Tribunale di Taranto, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 17 gennaio 2025 Il President