Sentenza 4 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 04/04/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00372/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00558/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2017, proposto da NO D'OF e NC D'OF, rappresentati e difesi dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio e Jessica Quatrale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Sperlonga, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva:
- dell'ordinanza di demolizione n. 7809 datata 27/04/2017 del Comune di Sperlonga, Area IV - Gestione del Territorio (notificata a mezzo posta il 08/05/2017), con la quale, facendo riferimento alla nota della Capitaneria di Porto di Gaeta n. 2306 datata 03/02/2015, è stata ingiunta la demolizione di presunte opere abusive realizzate in Sperlonga, località Salette;
- della nota della Capitaneria di Porto di Gaeta n. 2306 datata 03/02/2015 (atto non conosciuto né esteso ai ricorrenti);
- di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sperlonga, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Capitaneria di Porto di Gaeta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. HE Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati, all’uopo allegando e deducendo che: sono nel godimento del terreno sito in Sperlonga, loc. Salette, censito in catasto al foglio n. 7, part.lle nn. 844/p e 859/p, sul quale il sig. NC D’OF esercita attività turistica ricreativa; detto terreno è sempre stato recintato con pali in legno e rete metallica e sul medesimo sono posizionati meri camminamenti in tufo, un gazebo, piattaforme in legno; su detto terreno era, inoltre, posizionato un chiosco prefabbricato in pvc ad uso bar (detto chiosco in pvc è stato rimosso ); con l’ordinanza impugnata, il Comune di Sperlonga, facendo acritico e pedissequo riferimento alla nota n. 2306 datata 03/02/2015 della Capitaneria di Porto di Gaeta, ha affermato che sussisterebbe un abusiva occupazione di area demaniale marittima, sulla quale sarebbero state realizzate recinzioni, camminamenti, un gazebo e un chiosco bar in pvc, in difetto di abilitazioni edilizie, il tutto in violazione: - dell’art. 35, D.P.R. 380/01 e dell’art. 36 del D.P.R. 380/01.
2. Tanto premesso in fatto, hanno lamentato l’erroneità e l’illegittimità della gravata ordinanza e tanto sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto:
I - Violazione di legge - eccesso di potere, in quanto il provvedimento impugnato: 1) farebbe generico riferimento alla nota n. 2306, datata 03/02/2015, della Capitaneria di Porto di Gaeta, con la quale sarebbe stata segnalata “Occupazione abusiva permanente del p.d.m.”, senza, tuttavia, indicare gli elementi dai quali si desume che l’area su cui sono ubicate le contestate opere appartiene al demanio marittimo; 2) si limiterebbe a constatare che dalla predetta nota della Capitaneria di Porto di Gaeta “si evince che risultano manufatti realizzati e collocati in maniera abusiva sul pubblico demanio marittimo senza titolo autorizzativo”, prescindendo da una propria compiuta istruttoria in grado di offrire elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l’iter motivazionale a sostegno della determinazione assunta.
II - Eccesso di potere – violazione di legge.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno eccepito che qualora, come per casi analoghi, la nota della Capitaneria di Porto di Gaeta n. 2306 datata 03/02/2015 (costituente unico ed esclusivo presupposto dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Sperlonga) affermi la natura demaniale marittima dell’area ove sono ubicate le contestate opere, facendo riferimento al verbale di delimitazione del 1930, come più volte affermato dall’A.G.O., in una pluralità di pronunciamenti, il verbale di delimitazione del 1930 sarebbe palesemente inidoneo ad attestare la demanialità dell’area.
III - Eccesso di potere – violazione di legge, atteso che la recinzione i camminamenti in tufo e le pedane in legno sono in sito da tempo immemore, ragion per cui, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, costituiva preciso onere dell’Amministrazione indicare il concreto interesse pubblico (diverso dal mero ripristino della legalità violata) idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato sia perché la recinzione, i camminamenti in tufo, le pedane ed il gazebo non configurano opere edilizie che comportano la necessità di un permesso di costruire.
IV - Eccesso di potere – violazione di legge.
Con ultimo motivo di ricorso, hanno contestato che, diversamente da quanto erroneamente indicato nel provvedimento impugnato, non sarebbe mai pervenuta, la comunicazione di avvio del procedimento n. 23332 del 18/11/2015.
3. Sulla scorta delle descritte causali, hanno invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5. Si è, altresì costituito, il Comune di Sperlonga.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 27 marzo 2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
7. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
8. Anzitutto, va detto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, si rivelano privi di pregio.
Invero, irrilevanti ai fini della presente decisione si palesano le contestazioni mosse in ordine alla natura demaniale del bene in cui sono state realizzate le opere abusive.
Ciò in quanto le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare ed accertare che, sebbene la Capitaneria di Porto, giusta verbale n. 2306 del 03.02.2015, abbia accertato la presunta occupazione abusiva del demanio marittimo, il Comune di Sperlonga, dopo aver effettuato un’istruttoria, ha ritenuto di non dover emettere alcun provvedimento di sgombero o alcun provvedimento di diversa natura, in relazione alla presunta occupazione abusiva del demanio marittimo, essendosi limitato ad esercitare il proprio potere repressivo in tema di abusi edilizi; potere-dovere che, com’è noto, prescinde dalla natura demaniale del terreno.
8.1. Del resto, dalla piana lettura dell’ordinanza di demolizione impugnata, emerge inequivocamente come la stessa sia stata emanata dal Comune ai sensi delle disposizioni normative di cui al T.U. 380/2001 e non già dalla Capitaneria di Porto ex art. 54 del Codice della Navigazione per la rimozione di opere abusive su demanio marittimo.
9. Parimenti, infondate si rivelano le doglianze ad oggetto il difetto di motivazione edi istruttoria, in quanto smentite, in fatto, dalla puntuale qualificazione della natura degli interventi abusivi contenuta nell’ordinanza impugnata, con la precisazione dei titoli abilitativi ritenuti mancanti e dei vincoli gravanti sull’area.
Peraltro, contrariamente a quanto lamentato ed eccepito, l’atto di accertamento della Capitaneria è richiamato espressamente ed il suo contenuto essenziale è persino trascritto nel provvedimento demolitorio.
10. Vi è più che, in presenza di opere abusive, realizzate senza titolo, in un’area posta a pochi metri dal mare, circa 8 metri, vincolata sotto il profilo paesaggistico, sottoposta ad ineficabilità assoluta ed in presenza di un accertamento che riscontra le opere abusive realizzate in assenza di qualsivoglia titolo, l’Amministrazione non ha alcuna discrezionalità, sicchè deve necessariamente emettere l’ordinanza di demolizione.
Pertanto, è insussistente il lamentato difetto di motivazione, trattandosi di un’attività vincolata senza margini di discrezionalità a fronte della sussistenza del presupposto fattuale (l’abuso), positivamente riscontrato dall’amministrazione e di cui si è dato atto nell’ordine di demolizione.
Specificamente, alla luce di quanto chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze numeri 8 e 9 del 17 ottobre 2017, «il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino»; la giurisprudenza successiva si è conformata costantemente e univocamente a siffatto principio (cfr., ex aliis, Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2020, n. 7015, 9 ottobre 2020, n. 6023, 24 luglio 2020, n. 4725, 2 ottobre 2023, n. 8617 e 7 marzo 2024, n. 2220; Cons. Stato, sez. VI, 3 novembre 2020, n. 6771, e 26 ottobre 2020, n. 6498).
Pertanto, non occorreva alcuna motivazione rafforzata in ordine alla valutazione di peculiari ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, essendo l’ordine di demolizione di un abuso edilizio un atto vincolato e non essendovi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il mero decorso del tempo, anche per un lasso considerevole, non sana (cfr., ex aliis, Cons. Stato, sez. II, 19 gennaio 2026, n. 394; sez. VII, 6 novembre 2024, n. 8862; sez. VI, 3 maggio 2024, n. 4061, 24 marzo 2023, n. 3001, 24 gennaio 2023, n. 755 e 3 novembre 2022, n. 9656).
11. Le censure avanzate dalla parte ricorrente, secondo la quale sarebbe mancata, nel caso in esame, la comunicazione d’avvio del procedimento da parte del Comune, è disattesa dalla granitica giurisprudenza contraria, per la quale l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione, con la conseguenza che, ai fini dell'adozione dell'ordinanza di demolizione, non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all'annullamento dell'atto alla stregua dell'art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241 (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VII, 10/12/2025, n. 9714).
Le garanzie procedimentali, in tal senso, appaiono superflue, proprio in conseguenza del carattere automatico e vincolato del provvedimento demolitorio/acquisitivo, nel caso di specie anche in punto di perimetro dell’area di sedime ex art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001 (vedasi Cons. St., sez. VII sentenza 2/10/2025 n. 7702; idem: Cons. St., sez. VI, 21 gennaio 2025, n. 403).
12. Siffatta circostanza, unitamente ai rilievi innanzi descritti, non può che condurre al rigetto della domanda.
13. Nondimeno sussisto o giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, stante la risalenza del contenzioso e la peculiarità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Valerio Torano, Consigliere
HE Di NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE Di NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO