Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 5691/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa MICHELE MAGLIULO Presidente
Dr. PAOLO MARIANI ConIGliere
Dr.ssa MONICA CACACE ConIGliere est.
Riunita in Camera di ConIGlio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5691/2017 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3149/2017, pubblicata in data
16.03.2017
TRA
, in qualità di erede di rappresentata e difesa Parte_1 Persona_1
dall'Avv. Dario Barca (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso lo studio di quest'ultimo sito in Bacoli (NA), Via Nerva n. 7
APPELLANTE
E
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall' Avv. Capolino Valeria (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio di quest' ultima sito in Bacoli (NA) alla Via Roma 188,
APPELLATA
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto di citazione notificato in data 10.01.201, conveniva in Persona_1
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il per sentirlo condannare Controparte_1
al risarcimento delle lesioni personali dalla stessa patite in data 28.02.2009 allorché, alle ore 10.50 mentre transitava a piedi in Bacoli (NA) alla via Miseno, insieme ai figli, presso l'area del mercatino settimanale, urtava contro una sporgenza esterna in ferro che fuoriusciva dal terreno, non segnalata, rovinando al suolo e riportando a causa di ciò danni fisici. Si costituiva il convenuto, il quale nel contestare le CP_1
avverse pretese, deduceva l'assenza di ogni responsabilità ad esso imputabile nella causazione dell'evento. Nelle more del giudizio, a seguito del decesso di Per_1
in data 15.11.2016 si costituiva con comparsa di intervento volontario
[...] [...]
, in qualità di erede della defunta. Con sentenza n. 3149/2017, pubblicata in Pt_1
data 16.03.2017, il Tribunale di Napoli così provvedeva:” Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, applicato l'art. 1227 cc, condanna il CP_1
a pagare a quale erede di la complessiva
[...] Parte_1 Persona_1
somma di €46.744,00 oltre interessi legali dall'1/1/2012 al saldo. Condanna il al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come nel separato Controparte_1
decreto e delle spese processuali sopportate da parte attrice che si liquidano in complessive €3.990,00 di cui €390,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge, rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.”
Con atto di citazione notificato in data 9.10.2017, proponeva appello, avverso la predetta sentenza, , deducendone la parziale erroneità sulla base di un Parte_1
unico motivo di gravame. Chiedeva, in particolare all'adita Corte accogliersi le seguenti conclusioni: “Condannare il convenuto in persona del Controparte_1
pagina 2 di 8 sindaco p.t., al pagamento in favore della IG.ra , in qualità di erede Parte_1
della IG.ra , al pagamento della somma ulteriore di € 46.744,00 oltre Persona_1
interessi legali dall'evento al saldo;
Condannarsi l'appellato al pagamento di spese ed onorari del giudizio con attribuzione in favore del procuratore antistatario.”
Nel giudizio così incardinato, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, il il quale, opponendosi alle avverse Controparte_1
pretese, chiedeva in via principale l'integrale riforma della pronuncia impugnata ed in subordine la rideterminazione del quantum liquidato dal giudice di prime cure a titolo di risarcimento del danno, chiedendo alla Corte così provvedere: “a) Rigettare
l'appello proposto da parte istante perché improcedibile, inammissibile oltre che infondato in fatto e in diritto ed accogliere l'appello incidentale sul primo motivo di merito e quindi dichiarare la totale assenza di responsabilità del Controparte_1
con conseguente condanna alla restituzione delle somme eventualmente già ottenute dall'attrice in esecuzione della sentenza di primo grado. b) In subordine, in caso di conferma della sentenza di primo grado o di accoglimento dell'appello nel merito, disporre una rinnovazione della CTU, da espletare sulla scorta di tutta la documentazione in atti (documenti sanitari e CTU espletata), rideterminare
l'ammontare, natura ed entità delle lesioni riportate dalla de cuius, sia con riferimento ai postumi invalidanti, tenuto conto della formula riduzionistica di
Balthazard, sia con riferimento alla inabilità temporanea. c) Ancora in via subordinata, liquidare eventualmente il danno biologico risultante dagli ulteriori accertamenti, tenendo conto della concreta durata della vita della danneggiata e non delle aspettative di vita media, operando la riduzione dell'importo da liquidare, al concreto pregiudizio prodottosi, salvo poi a rapportarlo al grado di corresponsabilità accertato. d) Vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare rileva la Corte che la paventata inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. deve essere esclusa, in ragione della già espletata analisi sulla non manifesta infondatezza del gravame proposto. Secondo la norma in questione, infatti, il giudice d'appello è chiamato a compiere in via preliminare un'analisi circa la
'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Se l'impugnazione non supera tale accertamento preliminare, il giudice ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza, secondo la previsione di cui all'art. 348 ter c.p.c. La disposizione prevede quindi che la dichiarazione d'inammissibilità avvenga non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., o al più a scioglimento della riserva assunta in quell'occasione ai sensi dell'art. 186 c.p.c.
Nel caso di specie, trattandosi di un giudizio che ha seguito l'ordinario iter processuale appare chiaro come il filtro dell'inammissibilità sia stato già chiaramente superato positivamente dal Giudicante, essendo quindi la causa meritevole di essere scrutinata nel merito.
Venendo al merito, è opportuna la disamina innanzitutto dell'appello incidentale proposto dal che investe l'an debeatur. Con il primo motivo di Controparte_1
gravame, infatti, il si duole della pronuncia di prime cure nella parte Controparte_1
in cui, il Tribunale ha accolto la domanda dell'attrice in prime cure ritenendo che “il comportamento della è idoneo, non ad escludere, ma a diminuire la Per_1
responsabilità del convenuto nella proporzione del 50% ai sensi dell'art. 1227 comma
1° c.c. tenuto conto della circostanza che la strada in quel punto era palesemente rovinata e dissestata e lo stato di cattiva manutenzione era ben visibile, tanto più in orario di piena luce.” (Cfr. sentenza di primo grado).
L'appello incidentale, così come formulato dalla difesa del è fondato. Controparte_1
Invero, va ricordato che secondo gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità “In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere
pagina 4 di 8 prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso”. (cfr.: Cass. Civ. Sentenza n. 287/ 2015).
Orbene, a riguardo, questa Corte ritiene non condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Napoli in primo grado, il quale ha ritenuto che la condotta negligente tenuta dalla danneggiata fosse idonea solo a diminuire la responsabilità Persona_1
del convenuto e non anche ad escluderla. Difatti, va osservato che ove si CP_1
verifichi un sinistro a seguito della non corretta manutenzione del manto stradale da parte dell'ente preposto alla sua tutela, la responsabilità gravante sulla P.A., ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'obbligo di custodia delle strade demaniali, è esclusa laddove il custode convenuto offra la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del causo fortuito. La SC ha chiarito che, il caso fortuito, con effetto liberatorio, può essere rappresentato, oltre che dal fatto del terzo, anche dal fatto del danneggiato avente una efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico fra la cosa e l'evento dannoso (CASS.
8229/2010), come nell'ipotesi in cui la vittima, non prestando attenzione al proprio incedere, in luogo normalmente illuminato, inciampi su cose oggettivamente percepibili, con successiva sua caduta. (Cass. N 993/2009). Ebbene, nel caso in esame l'imprudente condotta tenuta dalla danneggiata esclude totalmente la responsabilità del Persona_1
convenuto in primo grado, atteso che l'evento dannoso non si sarebbe CP_1
verificato se la danneggiata ed i suoi accompagnatori avessero usato l'ordinaria diligenza nel percorrere una strada che sapevano essere in pessime condizioni manutentive (ex art 1227, comma 2 c.c.). Ed invero, non è revocabile in dubbio la sussistenza nel caso in esame della concreta possibilità per la (accompagnata Per_1
nell'occasione dai suoi figli), di percepire o prevedere la situazione di pericolo rappresentato dal dissesto stradale sul quale è inciampata con l'uso della pagina 5 di 8 diligenza che si richiede normalmente all'uomo medio. In tal senso depone innanzitutto il fatto che il luogo del sinistro era ben conosciuto sia dalla danneggiata che dai suoi accompagnatori, atteso che l'area mercato in cui è avvenuto l'evento dannoso, è sita di fronte all'abitazione della e dei figli della defunta attrice. In altri termini, le Per_1
condizioni di manutenzione del tratto di strada de quo, non solo erano ben noti all'appellante, ma le sconnessioni ed i dislivelli presenti sul luogo del sinistro erano anche ben visibili, posto che l'evento per cui è causa è avvenuto durante le ore diurne, precisamente intorno alle ore 10.50. A ciò si aggiunga, poi, che dalle produzioni fotografiche depositate in primo grado la strada de qua appare palesemente rovinata e dissestata per un lungo tratto, dovendosi, pertanto, concludere per l'esclusione di
“insidie o trabocchetti” (cfr.: allegati iconografici in atti). Né possono essere condivise le deduzioni di parte appellante secondo cui l'insidia costituita dalla sconnessione stradale suddetta non sarebbe stata visibile per la presenza di carte, fogliame e rifiuti sul selciato.
Anzi, tale situazione, confermerebbe ulteriormente l'imprudente condotta della danneggiata, atteso che la presenza di carte e rifiuti sulla strada avrebbe dovuto suggerire di procedere con maggiore cautela, evitando di calpestare carte e/o rifiuti, che avrebbero potuto sia celare insidie e/o costituire essi stessi possibili cause di caduta accidentale.
In definitiva, tenuto conto delle concrete circostanze e modalità di verificazione dell'evento, la poteva agevolmente gestire, con una minima attenzione, la Per_1
situazione di potenziale pericolo, in quanto visibile e prevedibile ove si consideri, come detto innanzi, che l'incidente per cui è causa si è verificato in condizioni di piena visibilità ed in una strada conosciuta dalla danneggiata.
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, l'appello incidentale va accolto, e per l'effetto l'impugnata sentenza integralmente riformata, con conseguente condanna dell'appellante principale alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado. L'accoglimento dell'appello incidentale comporta l'assorbimento, oltre che del secondo motivo di gravame incidentale, della pagina 6 di 8 domanda avanzata dall'odierna appellante principale volta all'accertamento della esclusiva responsabilità del Controparte_1
La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10), e delle spese di C.T.U. sostenute in primo grado.
Pertanto, le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante principale secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si Parte_1
liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi previsti in tabella, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi nel solo grado di appello. Parimenti vanno poste a carico della parte soccombente le spese di
C.T.U., così come liquidate dal Tribunale in primo grado.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello principale respinto,
, ha l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1- bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da contro il avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
3149/2017 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 16.03.2017, nonché sull'appello incidentale proposto dal così provvede: Controparte_1
pagina 7 di 8 a) Rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da
[...]
; Pt_1
b) Condanna l'appellante principale alla restituzione in favore del Controparte_1
delle somme eventualmente ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado;
c) Condanna l'appellante principale al pagamento, delle spese del doppio grado di giudizio in favore del che liquida, quanto al primo grado, in € Controparte_1
80,00 per spese vive ed € 3.809,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, e, per il presente grado di giudizio, in €
800,00 per spese vive ed € 3.473,00 per competenze, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
d) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del
D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante principale di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
e) Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'appellante in via principale;
Così deciso in Napoli, nella camera di conIGlio del 23.01.2025
Il ConIGliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr. Michele Magliulo
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