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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 3089 del RGAC dell'anno 2017 avente ad oggetto: lesione personale, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' Avv. Magda Mellea, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via A. Turco n. 27/A
- attrice -
E
(P.I. , società titolare e di gestione della CP_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Casalinuovo e Bruno Nisticò, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in via A. De Gasperi 62 CP_2
- convenuta –
(P.IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sara Biglieri e
Davide Petris, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Anna Maria Grazia Sodano in via E. De Riso n. 83 CP_2
- terza chiamata -
1
Controparte_4
(P. IVA in persona del legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa a dall'Avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicola Mortoro, sito in
, Via A. Greco n. 6 giusta procura in calce alla comparsa di CP_2 costituzione e risposta
- terza chiamata -
CP_5 Controparte_6
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_4 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dagli avv.ti Saverio Occhipinti ed
Emanuele Occhipinti elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Domenico Currado, in Vibo Valentia alla Via della Gran Corte n. 2.
- terza chiamata -
Conclusioni: come da verbale del 20.12.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha convenuto in giudizio la e la Parte_1 CP_1 [...]
, al fine di sentirle condannare al risarcimento di tutti i Controparte_3 danni, patrimoniali e non, imputabili all'imprudente e negligente condotta dei sanitari della struttura sanitaria nonché al difetto di produzione delle protesi impiantatele.
A sostegno della pretesa ha assunto che il 02.11.2006 è stata sottoposta ad un intervento di arto protesi dell'anca destra, presso la casa di cura Villa Serena, ove le è stata impiantata una protesi d'anca ASR. CP_3
In data 13.06.2007 presso la medesima casa di cura è stata sottoposta ad altro intervento di arto protesi dell'anca sinistra, con impianto anche in questo caso di protesi d'anca ASR. CP_3
Dopo un periodo di riabilitazione, nell'anno 2009 ha accusato forte dolore all'anca destra e, sottopostasi a controllo medico, le è stata diagnosticato un
2 riversamento nell'articolazione coxo-femorale destra;
pertanto il 24.06.2009 è stata sottoposta a intervento di revisione della protesi destra.
Successivamente in data 20.07.2012 è stata invitata dalla casa di cura a presentarsi ad un controllo medico, come raccomandato dalla casa produttrice a seguito del richiamo volontario dal mercato delle protesi ASR, al fine di verificare le condizioni e la funzionalità dei dispositivi applicati.
Riscontrata difficolta deambulatoria in data 22.05.2013 è stata nuovamente ricoverata presso la struttura per un ulteriore intervento di revisione della protesi sinistra.
In ragione dei ripetuti interventi avvenuti tra il 2006 e il 2013 ha quindi dedotto di aver subito lunghe sofferenze fisiche e psicologiche con conseguente danno anche alla propria integrità psico-fisica.
Per tali ragioni ha concluso chiedendo volersi accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e della casa di Villa Serena e della con le conseguenze pregiudizievoli subite e per l'effetto ne CP_3 ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni.
1.2 Si è costituita in giudizio la società titolare e di gestione della CP_1
la quale ha impugnato e contestato le CP_2 Controparte_7 avverse deduzioni e conclusioni, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda per omessa tentativo di conciliazione e proposizione della procedura mediazione obbligatoria.
Nel merito ha rilevato la mancata allegazione di parte attrice del fatto doloso o colposo addebitabile ai sanitari oltre che del danno e del nesso eziologico, evidenziando inoltre che gli interventi eseguiti dai medici sono stati tutti realizzati seconda legis artis con la massima diligenza ed attenzione;
pertanto, nessuna ipotesi di colpa poteva ad essi essere imputata.
Sempre in ordine alla rilevata genericità dei fatti addotti nonché con riferimento alla mancata allegazione di un inadempimento specifico e di prove a sostegno delle proprie pretese, ha di contro riportato le considerazioni svolte sul caso clinico dal proprio consulente Dott. il quale, escludendo la Persona_1 responsabilità dei sanitari, essendo il difetto delle protesi non visibile e non prevedibile, ha ipotizzato la responsabilità esclusiva della sola casa produttrice.
Oggetto di contestazione è stata, inoltre, anche la pretesa risarcitoria sotto il profilo del quantum e alla richiesta di corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria.
3 Per tali ragioni ha, quindi, concluso chiedendo preliminarmente la chiamata in causa della gruppo assicurativo e della CP_8 Controparte_4 [...] al fine di essere manlevata e garantita da queste in forza delle CP_9 polizze assicurative stipulate;
sempre in via preliminare, ha chiesto volersi dichiarare l'improcedibilità della domanda per omesso tentativo di conciliazione e mediazione obbligatoria. Nel merito, ha chiesto il rigetto della pretesa avversaria e, in subordine, la riduzione del quantum con condanna delle compagnie in manleva.
1.3 Si è costituita in giudizio la Controparte_4
la quale ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda
[...] per mancato esperimento del tentativo di mediazione, nonché la nullità della citazione ai sensi degli art. 163 e 164 c.p.c.
Sempre preliminarmente ha eccepito l'inoperatività della polizza per inesistenza del rischio in forza della clausola claim made, la prescrizione del diritto alla garanzia e l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 4 lett. K delle condizioni generali. In subordine, ha comunque circoscritto l'eventuale risarcimento nei limiti del massimale di polizza con applicazione della franchigia prevista dal contratto, ha escluso l'operatività della garanzia per la responsabilità personale dei medici nonché la copertura per le spese e onorari sostenute dall'assicurato per la difesa legale. In ultimo, ha chiesto, sempre in subordine, l'applicazione dell'art. 1910 c.c., avendo l'assicurato sottoscritto una pluralità di polizze.
Nel merito, ha eccepito la carenza della domanda sotto il profilo dell'allegazione della prova e ha rilevato l'assenza di responsabilità in capo alla casa di cura, essendo gli interventi stati eseguiti con perizia e diligenza.
In subordine, nel merito ha contestato la sussistenza dei danni lamentati e la relativa quantificazione, oltre che la debenza di interessi e rivalutazione monetaria.
Per tali ragioni ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle eccezioni svolte in via preliminare e nel merito ha chiesto il rigetto della domanda e in subordine ha chiesto volersi ridurre la domanda nei limiti del danno dedotto e provato con condanna della In via ulteriormente subordinata, ha chiesto volersi CP_3 applicare l'art. 1910 c.c. e contenere la pretesa nei limiti del massimale di polizza.
1.4 Si è costituita in giudizio la che ha Controparte_3 preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione per inosservanza dei
4 termini minimi a comparire ex art. 163 -bis c.p.c. svolgendo tuttavia le proprie difese nel merito.
In accoglimento dell'eccezione preliminare;
il Giudice ha disposto la rinnovazione della citazione nei suoi confronti.
A seguito della rinnovata citazione la con comparsa Controparte_3 di costituzione e risposta ha formulato in via preliminare eccezione di prescrizione/decadenza del diritto al risarcimento del danno avanzato dall'attrice ai sensi dell'art 126 Codice del consumo. Nel merito ha negato la sussistenza di qualsivoglia difettosità delle protesi ASR ed ha rilevato la genericità delle contestazioni di controparte ritenendo, altresì, la possibile sussistenza di fattori indipendenti dai dispositivi nella causazione del danno lamentato.
In ordine al richiamo volontario delle protesi effettuato dalla società, ha rilevato che esso venne stato attuato in via meramente precauzionale e volontaria poiché da approfondimenti era emerso per un limitato numero di componenti ASR la sussistenza di un tasso di revisione precoce;
pertanto, escludendo la volontà di attribuire al richiamo dei prodotti alcun riconoscimento di responsabilità o di sussistenza di difetti, ha dedotto che il sorgere di complicanze legate all'utilizzo delle protesi doveva accertarsi in concreto.
Ad ogni buon fine, ha rilevato che il richiamo volontario era basato su dati ricevuti solo nell'anno 2010 e, pertanto, all'epoca dell'installazione delle protesi sulla paziente, risalente a tre anni prima, pur operando con la massima diligenza non si sarebbe potuto aver contezza né dell'esistenza di possibili difetti e né della necessità di dover effettuare una revisione precoce delle protesi.
Per tali ragioni ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea e della domanda di risarcimento formulata dalla . CP_8
1.5 Si è costituita in giudizio la la quale ha anch'essa CP_5 preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato avvio del procedimento di mediazione.
Nel merito, ha escluso la sussistenza di responsabilità in capo alla struttura sanitaria e nel caso di provato errore medico ha chiesto volersi applicare l'esimente ex art. 2236 c.c.
Ha, altresì, eccepito l'esosità della richiesta avversaria per le varie voci di danno dedotte e ha opposto la sussistenza dei limiti della garanzia prestata ai sensi dell'art. 3 lettera I e art. 15 delle condizioni di polizza.
5 Per tali ragioni ha, quindi, concluso chiedendo l'improcedibilità della domanda, nel merito ha chiesto il rigetto della pretesa avversaria e, in subordine, ha chiesto volersi accertare la responsabilità esclusivo o concorrente della sola In CP_3 subordine, sul quantum, ne ha chiesto la riduzione e l'eventuale manleva nei limiti contrattuali previsti dalla polizza.
Il giudizio è stato istruito mediante la prova per testi ed è stata espletata consulenza medico legale da parte del Dott. e Ing. Persona_2 Per_3
[...]
All'udienza del 20 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi degli art. 163 e 164 c.p.c svolta dalla
[...]
CP_10
Ed, invero, la nullità della citazione comminata dall'art. 164 co. 4 c.p.c. si produce solo qualora l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda vada operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese ( Cass. Civile
11751/2013; Cass. Civile 1681/2015).
Orbene, tenuto conto che l'attrice nell'atto di citazione ha dedotto le ragioni della domanda, allegando ragioni supportate da documentazione medica, deve ritenersi che l'atto non possa ritenersi nullo. Nondimeno poi si osserva che la
[...] pur avendo eccepito la genericità della narrazione dei fatti e il CP_10 difetto di allegazione dell'inadempimento specifico in capo ai sanitari nonché in ordine al nesso causale;
ha comunque argomentato nel merito sull'assenza di responsabilità della propria assicurata deducendo altresì la responsabilità esclusiva della sola società produttrice.
3. Venendo al merito della domanda, dalla disamina degli atti di causa emerge che parte attrice ha posto a fondamento della pretesa risarcitoria specificatamente per un verso il difetto di produzione delle protesi impiantate e dall'altro, seppur
6 genericamente, la negligenza del personale medico della struttura che la ebbe in cura, sotto il profilo della adeguata scelta della protesi impiantata.
3.1 Con riferimento alla domanda risarcitoria formulata nei confronti della
, essa è inammissibile per intervenuta decadenza dal Controparte_11 diritto al risarcimento.
La pretesa attorea formulata nei confronti della va riportata nell'alveo CP_3 della responsabilità del produttore per prodotto difettoso ai sensi degli art. 117 e ss. del D. Lgs 206/2005, avendo l'attrice allegato il difetto di produzione delle protesi ASR e avendo in parte ad esse imputato l'origine dei danni oggetto della domanda di risarcimento.
La normativa in materia di diritti e tutela del consumatore prevede all' art. 114 che: “il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”; mentre il successivo art. 117 precisa che: “1) un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze tra cui : a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 2). Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. 3). Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie. Se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie”.
La società convenuta ha eccepito la decadenza di parte attrice dal diritto al risarcimento del danno in ragione dell'art. 126 Codice del Consumo, il quale prevede espressamente che: “1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella
Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.”
La decorrenza del termine decennale dalla messa in circolazione del prodotto fonda l'eccezione del produttore per i danni causati dal prodotto.
7 Orbene, dalla disamina degli atti di causa e dalla ricostruzione storica degli eventi emerge che il primo intervento di artoprotesi d'anca destra è stato eseguito il 4 novembre 2006 mentre la seconda protesi è stata impiantata il 15 giugno
2007.
Ciò posto, tenuto conto che in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, al fine di individuare la data certa sull'immissione in circolazione del prodotto l'art. 126 co 1 Codice del Consumo può essere interpretato nel senso
“che un prodotto difettoso si considera messo in circolazione quando è utilizzato in occasione della prestazione concreta di un servizio medico” (Corte giustizia
UE sez. V, 10/05/2001, n.203); nel caso di specie la messa in circolazione delle protesi ASR può essere fatta corrispondere con la data dell'installazione CP_3 della prima protesi;
sicché deve ritenersi che il diritto all'azione di risarcimento, alla data della notifica dell'atto di citazione nei confronti della avvenuto CP_3 quasi undici anni dopo, ossia in data 29 giugno 2017, risultava essere già estinto.
L'eccezione di decadenza risulta quindi essere fondata a nulla rilevando ai fini dell'interruzione del termine decadenziale, l'allegata diffida datata 30.07.2015, in quanto atto stragiudiziale non rientrante tra quelli indicati dal comma 2 dell'art. 126 Codice del Consumo.
Altresì l'eccezione di decadenza non può ritenersi superata in ragione dell'avviso di sicurezza del 24 agosto 2010.
Di fatti l'allegazione in parola ha avuto come fine quello di informare i destinatari degli esiti degli studi eseguiti nel Regno Unito relativi all'elevato rischio di revisione dei sistemi di protesi di rivestimento DePuy ASR a cinque anni dall'installazione, altresì riportava quanto contenuto nel Medical Device
Allert del 22 aprile 2010, ove si faceva riferimento a casi di un ridotto numero di pazienti che avevano sviluppato reazioni progressive dei tessuti molli ai detriti causati dall'usura del metallo, e in ultimo invitava inoltre in base al Device Allert del 25 maggio 2010 a procedere ad un follow up dei pazienti e valutare l'opportunità di eseguire un intervento di revisione qualora in base a RM o ecografia fosse stata rilevata reazione dei tessuti molli, raccolte di liquidi o masse testuali.Appare chiaro il tenore informativo e la natura meramente precauzionale del documento in parola cui non può essere quindi attribuito alcun valore di confessorio sulla difettosità delle protesi.
Deve quindi ritenersi che il diritto al risarcimento del danno azionato dall'attore debba considerarsi prescritto essendo stato azionato in giudizio tardivamente oltre il termine di decadenza decennale previsto dall'art. 126 del Codice del
Consumo. 8 4. Proseguendo nel merito, con riferimento alla dedotta responsabilità della
[...] convenuta deve precisarsi preliminarmente, in punto di diritto, come CP_2 all'epoca di commissione dei fatti, la responsabilità del medico e della struttura sanitaria deve inquadrarsi nell'alveo della responsabilità contrattuale (v. Cass. n. 28811 dell'8 novembre 2019); pertanto il riparto dell'onere probatorio segue i generali criteri operanti in tema di prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento,
Per quanto sopra la domanda attorea va, quindi, esaminata, tenendo conto che era onere dell'attrice dimostrare l'esistenza del contratto con la Casa di Cura ed allegarne l'inadempimento o l'inesatto adempimento delle prestazioni mediche rese in suo favore;
ed era a carico della struttura sanitaria fornire di contro la prova che le medesime prestazioni erano state rese in modo diligente e che quindi i problemi lamentati erano stati determinati da un evento impresto o imprevedibile ovvero non erano evitabili.
Ciò posto anche la domanda di risarcimento avanzato da sotto Parte_1 il profilo della dedotta responsabilità della struttura è da ritenersi infondata.
In base alle regole probatorie testé ricordate, il titolo del rapporto oltre a non essere stato contestato dalla risulta altresì provato dalla CP_2 documentazione in atti ed in particolare dalle relazioni di degenza nel reparto di ortopedia presso Villa Serena e dalle missive allegate da parte attrice.
Deve precisarsi che l'attrice non ha prospettato una specifica condotta inadempiente della struttura in ordine alla diagnosi, all'esecuzione degli interventi di artoprotesi e alle operazioni di revisione ma ha ricondotto la causa dei danni lamentati al “difetto” delle protesi utilizzate.
Orbene, la scelta di impiantare nella paziente le protesi del tipo MoM della non è censurabile in base alla scienza medica dell'epoca. Parte_2
Le protesi MoM, infatti, già in uso nel campo medico da diversi anni, come riferisce il ctu, erano state immesse sul mercato internazionale da tempo con l'intento di offrire una serie di vantaggi: - minore usura delle superfici meccaniche rispetto agli impianti con accoppiamento di tipo convenzionale
(metallo-polietilene; ceramica-ceramica; ceramica-polietilene; ceramica- metallo); - minore possibilità di mobilizzazione dell'impianto; - minore possibilità di rottura protesica;
risultando particolarmente adatte ad un utilizzo nei soggetti più giovani e attivi, ai quali garantivano quindi una maggiore durata dell'impianto. Anche in base agli esami svolti sulla paziente , come Pt_1
9 riferito di CTU, sussistevano le indicazioni per l'utilizzo di protesi MoM, trattandosi peraltro di una donna di 30 anni, per la quale era possibile prevedere una vita attiva, anche lavorativamente. (cfr. ctu pag.20)
Negli anni in cui sono stati effettuati interventi di artroprotesi d'anca oggetto di causa (2006-2007) non erano ancora stati portati all'attenzione della comunità scientifica le problematiche inerenti l'uso delle artroprotesi MoM.
Ed, infatti, le protesi metallo-metallo erano considerate il gold standard Pt_3
e solo a partire dal 2010 negli Stati Uniti, successivamente in Europa, si ebbe evidenza dell'aumento patologico di ioni OM e CO che oltre ad una reazione infiammatoria locale potevano portare ad uno scollamento della protesi stessa;
dal 2011-2012 vennero finanziati dalle stesse ditte produttrici controlli periodici per valutare le condizioni cliniche dei pazienti.
Dunque, nel 2006 e nel 2007 l'utilizzo di una protesi metallo-metallo era ampiamente giustificato perché ancora non erano riconosciuti i potenziali effetti lesivi di tale metodica. Alla data dell'impianto non vi era alcuna evidenza scientifica che comprovasse il rischio di un elevato tasso di dispersione di ioni metallici nell'organismo risultando, anzi, quel tipo di protesi il gold standard.
Solo dal 2010 la letteratura scientifica in materia ha iniziato a dibattere sull'effettiva efficacia delle predette protesi e correttamente la inviava Pt_3 avvisi di richiamo volontario di detti prodotti sulla base di dati relativi al Regno
Unito da cui emergeva un maggiore tasso di revisione rispetto a quello atteso.
Come innanzi precisato, l'avviso di sicurezza non equivale a riconoscimento di difettosità del prodotto potendo, al più, evincersi - e senza considerare che la necessità di sostituire la protesi non dipende necessariamente da un difetto di fabbricazione della stessa, ma può dipendere da fattori eterogenei, legati, fra l'altro, alla soggettività del singolo individuo e alla correttezza dell'operazione di Part impianto - che alcune protesi uy del tipo di quella impianta all'attore fossero difettose, in misura comunque non superiore al 12-13%, e non certamente che tutte le protesi di quel tipo recassero difetti, cioè non offrissero il livello di sicurezza che si può legittimamente attendere ai sensi dell'art. 117 Codice del
Consumo. Il richiamo delle protesi aveva un chiaro fine precauzionale, tanto che non è stata raccomandata l'immediata sostituzione delle protesi già impiantate, ma è stato indicato un programma di monitoraggio finalizzato ad individuare precocemente eventuali reazioni avverse nei pazienti.
E' infatti con l'avviso di sicurezza del 24 agosto 2010 che la Controparte_12
avviò la campagna di richiamo delle protesi, sospendendone la
[...] commercializzazione, avendo rilevato in base a degli studi condotti nel Regno 10 Unito un tasso di revisione a 5 anni del 13% evidenziando che i motivi per la revisione identificati comprendevano allentamento della componente, disallineamento della componente, infezione, frattura dell'osso, dislocazione, sensibilizzazione al metallo e dolore e che, un ridotto numero di pazienti avrebbe potuto sviluppare reazioni progressive dei tessuti molli ai detriti causati dall'usura del metallo, per come riportato nel Device Alert del 22 aprile 2010. In tal caso era specificato che “la revisione precoce degli impianti d'anca con prestazioni insoddisfacenti che generano detriti metallici dovrebbe permettere di ottenere risultati migliori”
Sempre nell'avviso di sicurezza era richiamato altresì il Device Alert del 25 maggio 2010, relativo ai i sistemi ASR il quale indicava una serie di azioni specifiche quali l'annuale follow up dei pazienti per un periodo di cinque anni e successivamente in base ai protocolli locali;
mentre per i pazienti sintomatici ovvero in quelli impiantati con un angolo di coppa superiore a 45° era indicato effettuare la misurazione degli ioni di cobalto e cromo, e in caso di valori superiori a 7 parti per miliardo , invitava ad effettuare un secondo test a distanza di tre mesi e se la RM o l'ecografia avesse rivelato reazioni dei tessuti molli, raccolte di liquidi o masse tissutali, si sarebbe dovuto valutare la necessità di un intervento di revisione.
Altresì anche il Ministero con le due circolari emanate l'una in data CP_13
7 dicembre 2011 e l'altra 24 gennaio 2012, ribadiva la necessità di richiamare i pazienti trattati con protesi MoM per valutarne la sintomatologia e disporre l'eventuale revisione.
Soltanto nel settembre 2014 il Comitato Scientifico indipendente sui rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (SCENIHR), organismo della
Commissione Europea, ha reso pubblico uno studio sulla sicurezza delle sostituzioni articolari metallo su metallo con particolare attenzione alle protesi d'anca, nel quale è stato evidenziato il rischio legato alla metallosi nelle protesi
MoM.; e raccomandando per la fase post operatoria di monitorare i pazienti con dei controlli di routine al fine di effettuare la misurazione degli ioni metallici.
Alla luce delle indicazioni in parola può ritenersi che la abbia CP_2 correttamente agito al momento in cui ebbe a procedere all'impianto, non essendo al momento conosciute le possibili criticità delle protesi, e successivamente ebbe a prestare la dovuta assistenza alla paziente secondo le indicazioni ricevute e le conoscenze medico scientifiche del tempo.
In particolare, ancor prima dell'emissione dell'avviso di sicurezza, la struttura sanitaria avendo rilevato la presenza di versamento nell'articolazione coxo- 11 femorale dx, il 26 giugno 2009 eseguiva l'intervento chirurgico di revisione della protesi d'anca destra cui seguivano le dimissioni del 30 giugno con diagnosi d'uscita: “Artroprotesi anca destra dolorosa in metallosi (revisione cotile)”
Successivamente con lettera del 20 luglio 2012 (in atti), in seguito alla campagna di richiamo delle protesi l'attrice era richiamata dalla Casa di cura Parte_2 per valutare l'eventuale revisione protesica.
In occasione della visita si evidenziava dolore all'anca sinistra con difficoltà deambulatorie e pertanto si procedeva in data 30.11.2012 ad un prelievo ematico, che era inviato al Laboratorio di Chimica clinica dell'Imperial College Healtcare
NHS Trust di Londra, per la ricerca delle tracce di metalli. Il referto, datato 17 gennaio 2013 evidenzia livelli ematici elevati di CO: 1729 nmol/L e OM
1142 nmol/L.
In data 24 maggio 2013 era eseguito l'intervento chirurgico di revisione della protesi sinistra nell'atto operatorio si legge: “Si opera a sinistra: paziente in decubito laterale destro;
incisione centrata sulla pregressa cicatrice chirurgica per strati si giunge sul piano osseo protesico ove si reperta metallosi della regione cotiloidea;
un campione della capsula articolare viene inviato per es. istologico” Il campione della capsula articolare dell'anca sinistra era così descritto nel referto dell'U.O.C. di Anatomia e Istologia patologica e di Citopatologia dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro del 28 maggio: frammenti fibroadiposi brunastri di cm 5 × 3 × 3 (1-5). Diagnosi: tessuto fibroso capsulare sede di intensa flogosi linfoistioide e gigantocellulare da corpo estraneo. In data 31 maggio era dimessa con diagnosi: Metallosi artroprotesi anca sinistra (revisione cotile). (cfr. pag 13 ctu).
Alla luce di quanto sopra non può ritenersi che la abbia tenuto un CP_2 comportamento negligente, avendo impiantato dispositivi, della tipologia MoM già largamente utilizzata, regolarmente immessi sul mercato ed in possesso all'epoca dei fatti delle necessarie certificazioni comunitarie in ordine ai requisiti di sicurezza e qualità come documentalmente provato.
La scelta di una protesi MoM (metallo-metallo) in quel momento storico si conformava ad una delle scelte più diffuse nella comunità scientifica.
Vi è di più. La Casa di Cura, anticipando le stesse indicazioni contenute nell'avviso di sicurezza e la circolare ministeriale, in presenza di versamento nell'articolazione coxo-femorale dx nel giugno 2009, eseguiva correttamente l'intervento chirurgico di revisione della protesi destra. Inoltre, successivamente per come indicato dalla e come richiesto anche dal CP_3 Controparte_14
12 si è attivata per eseguire le visite di follow up e monitorare le condizioni della paziente, eseguendo gli opportuni accertamenti per monitorare i livelli degli ioni metallici e intervenendo, secondo le indicazioni ricevute, con la revisione della protesi.
La corretta applicazione dei protocolli suggeriti dalla casa produttrice e dalle autorità escludono che la abbia negligentemente operato nei CP_2 confronti dell'attrice; d'altronde non altra accortezza poteva essere richiesta alla Co Casa Cura anche in considerazione del fatto che all'epoca dei fatti le protesi come detto, rappresentavano le gold standard della categoria delle protesi CP_3
d'anca; allorquando, il ebbe ad indicare di procedere alla Controparte_14 revisione delle protesi MoM in funzione della sintomatologia rilevata nelle visite di richiamo, cosi fu fatto.
Orbene, in disparte che la parte attrice neppure ha allegato la circostanza di una non idonea esecuzione dell'impianto, deve rilevarsi come dall'espletata CTU è stato pure evidenziato come l'impianto sia avvenuto a regola d'arte.
Per tali motivi la domanda proposta non può essere accolta.
In ragione del rigetto della domanda principale deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti di tutti i convenuti in base al principio di causazione, congiunto a quello della soccombenza che governa la distribuzione delle spese legali, per cui le spese processuali sostenute dal terzo evocato in causa dal convenuto devono essere a carico dell'attore quando la convocazione del terzo è necessaria rispetto alle argomentazioni dell'attore e tali argomentazioni si rivelano infondate e ciò indipendentemente dal fatto che l'attore non abbia mosso alcuna rivendicazione nei confronti del terzo.
(Cassazione civile sez. III, 07/03/2024, n.6144).
La liquidazione, come in dispositivo, è fatta in conformità ai parametri indicati al
D.M. 147/2022, (scaglione ricompreso tra euro 260.001 – 520.000 euro).
Altresì le spese di c.t.u. sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentate pro tempore;
Controparte_3
13 2) Rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
3) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3
e di di
[...] CP_1 [...]
ed Controparte_4 [...] delle spese di lite che Controparte_15 si liquidano per ciascuna delle parti in euro 11.229,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
4) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. medico Parte_1 legale.
Catanzaro, lì 25.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Ferraro
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