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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2024, n. 10171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10171 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli- Sezione Civile Prima - nelle persone dei magistrati:
Dott. Raffaele Sdino PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Rosetti GIUDICE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino GIUDICE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3724/24 del Ruolo Generale degli Affari Non
Contenziosi- Camera di ConIGlio avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 bis n. 29 c.c
(art. 9 l.divorzio) vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Lipardi, , giusta Parte_1 procura in atti
Ricorrente
e , rappresentate e difese dall'avv. Controparte_1 CP_2
Rosanna Adessi, giusta procura in atti,
Resistenti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.2.2024, il SI. esponeva: Parte_1
Con sentenza n. 1513/02 il Tribunale Di Napoli sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso del 26.07.2000 nei confronti di , pronunciava la
[...] Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09.05.1992 in Arzano da essi coniugi. In sentenza veniva stabilito che la figlia nata dal matrimonio venisse CP_2 affidata alla madre con l'obbligo del marito di corrispondere alla stessa a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'assegno mensile di € 260,00 (lire 503.430) oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.- Con lo stesso provvedimento il
Tribunale assegnava a la casa coniugale sita in Arzano alla via San Controparte_1
Remo n. 16 acquistata da e in regime di Parte_1 Controparte_1 comunione tra loro con atto per notar dell'11.10.1995 Persona_1 registrato a Napoli il 26.10.1995. Dal mese di gennaio 2023 sono mutate le condizione in base alle quali fu determinato l'assegno di mantenimento a carico di Parte_1
. Ed infatti, la IG.na in favore della quale il Tribunale con la
[...] CP_2 richiamata sentenza n. 1513/02 aveva fissato in € 260,00 il contributo a carico del ricorrente da corrispondere alla figlia, è stata assunta a tempo indeterminati dalla ASL di Caserta. A decorrere dal mese di gennaio 2023, a seguito di detta assunzione,
[...] ha raggiunto una propria indipendenza economica tale da renderla CP_2 pacificamente soggetto autosufficiente e, quindi, in grado di provvedere autonomamente alle proprie eIGenze di vita. Per tali motivi ricorrono indubbiamente i requisiti affinchè il Tribunale adito provveda alla revoca dell'assegno di mantenimento
1 2
disposto a carico del SIor a far data dal mese di gennaio 2023. Parte_1 (…) A norma dell'art. 337 quinquies c.c. introdotto con il d.lgs 154/2013 i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Con l'assunzione a tempo indeterminato della SIorina alle dipendenze CP_2 della ASL di Caserta ricorrono indubbiamente i requisiti affinchè l'Ecc.mo Tribunale adito provveda alla revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico del SIor
dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 1513/02, a far data dal Parte_1 mese di gennaio 2023. (…) viene meno anche l'assegnazione della casa coniugale. E ciò sul presupposto che l'assegnazione della casa coniugale ad uno dei genitori, a prescindere dal relativo titolo di proprietà, ha come pressoché unica finalità, quella di garantire la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Ciò posto, se tale assegnazione avviene solo nell'interesse dei figli, questo vuol dire che non vi può essere assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi o ex coniugi, in difetto di questo interesse: o perché i figli vivono altrove o perchè, come nel caso di specie, quando il figlio è divenuto economicamente autosufficiente. In virtù dei superiori rilievi la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento, nonché dell'affidamento della casa coniugale, è più che legittima e deve essere accolta. Ha chiesto: Revocare l'assegno di mantenimento posto con sentenza n.1513/02 del Tribunale di Napoli a suo carico ed a favore della SI.na ; Per l'effetto CP_2 revocare l'assegnazione della casa coniugale a favore della ex moglie CP
; con vittoria di spese e competenze del procedimento con attribuzione al
[...] sottoscritto procuratore anticipatario.
Fissata l'udienza per la trattazione scritta (nuovo rito Cartabia) in data 18.4.2024, si costituiva la resistente e deduceva: Sebbene non si contesti che la IG.ra è stata, assunta dalla ASL Caserta e CP_2 che sia, pertanto divenuta economicamente autosufficiente, deve riferirsi che il IG.
[...]
non ha mai versato alcunchè per il mantenimento della figlia tagliando Parte_1 inoltre ogni via di comunicazioni fin dalla separazione dalla , e sono in corso CP procedimenti penali a suo carico. Il comportamento del ricorrente appare ancor più grave in considerazione del fatto che era a conoscenza del grave stato di invalidità della IG.ra , sopravvenuto alla sentenza di divorzio, e che la minore Controparte_1
ha dovuto sobbarcarsi un carico di responsabilità di grave entità. CP_2
Il IG. o l'avvocato presso cui è domiciliato non ha mai inviato alcuna lettera Pt_1 alla figlia o alla ex moglie con la quale chiedeva di mutare le condizioni di divorzio , anche se mai rispettate La IG.ra è invalida al 100%. CP
Per quanto esposto la IG.ra e hanno chiesto: CP_2 Controparte_1 decidere come di giustizia con vittoria o compensazione delle spese legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
All'udienza in presenza del 22.10.,2024, è stato sentito il solo ricorrente che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Nessuna delle resistenti era presente. Nel merito, il ricorso, a parere del Collegio, è fondato, e va accolto.
Va osservato che l' art. 9, comma 1, della legge 1 ° dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74) , - oggi confluito nell'art. 473 bis n. 29 cc (Modificabilità dei provvedimenti) - nel consentire la revisione in ogni tempo delle statuizioni giudiziali in materia di assegno di divorzio allorché sopravvengano
2 3
"giustificati motivi", rende palese come dette disposizioni - secondo una regola comune alle pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione al soggetto obbligato di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo - siano adottate rebus sic stantibus, rimanendo suscettive di modifica a fronte di successive variazioni della situazione di fatto posta a fondamento della decisione.
Il giudizio di revisione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, presuppone, com'è noto, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, la sopravvenienza di un fatto nuovo, tale da alterare l'equilibrio, così come stabilito nella stessa sentenza. In tale direzione, il giudice della modifica non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno (già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio) sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, dovendo, in definitiva, solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed eventualmente anche la cessazione dell'obbligo di versamento (Cass. n. 22249/2007; Cass. n. 14143/2014).
La sentenza di divorzio dà luogo, infatti, ad un giudicato "rebus sic stantibus", non modificabile in relazione ai fatti già verificatisi, e che dunque avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio, ovvero a circostanze di cui le parti avrebbero comunque dovuto tener conto al momento della conclusione di eventuali accordi. A tal riguardo, una circostanza sopravvenuta non sempre conduce alla revoca ovvero alla modifica dell'obbligo di corrispondere l'assegno, ma è necessario che tale nuovo fatto sia idoneo a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca o alla modifica dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, che l'ex coniuge, titolare dell'emolumento, abbia acquisito la disponibilità di mezzi adeguati ovvero l'effettiva possibilità di procurarseli, in relazione all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, o che le condizioni economiche del coniuge obbligato si siano a tal punto deteriorate da rendere insostenibile l'onere posto a suo carico (cfr. Cass. n. 10133/2007).
Avuto riguardo alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia posto a carico del ricorrente con sentenza di divorzio n. 1513/2002 (passata CP_2 in cosa giudicata) il Collegio ritiene sussistano le condizioni per potersi richiedere la modifica dei patti di divorzio formulata dal padre.
Le resistenti, entrambe costituite, non hanno contestato la raggiunta indipendenza economica di In comparsa, infatti, è stato dato atto della circostanza che CP_2 CP_2 lavora stabilmente.
Orbene, - alla luce delle recenti sentenze della Cassazione sul mantenimento dei figli maggiorenni (n. 4219/2021, n. 26875/2023) che questo Collegio condivide - e tenuto conto della non contestazione, revoca dalla domanda di cui al ricorso l'assegno posto a carico del padre per il suo mantenimento come stabilito nella sentenza n. 1513/2002 di questo Tribunale.
3 4
Avuto riguardo alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, venuta meno l'eIGenza di tutela della prole minorenne o maggiorenne non autonoma, il Collegio dispone, in parziale modifica della sentenza n. 1513/2002, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra Controparte_1
Le spese del giudizio possono trovare integrale compensazione, stante la non opposizione alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica della sentenza n. 1513/2002,
- revoca l'assegno di contributo al mantenimento della figlia posto CP_2 a carico di nella misura di € 250,00 a far data dalla domanda Parte_1 di cui al ricorso;
- revoca l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra Controparte_1
- conferma nel resto la sentenza.
- Compensa le spese di giudizio.
Si comunichi
Napoli, 25.10.2024
Il G.rel. IL PRESIDENTE Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli- Sezione Civile Prima - nelle persone dei magistrati:
Dott. Raffaele Sdino PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Rosetti GIUDICE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino GIUDICE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3724/24 del Ruolo Generale degli Affari Non
Contenziosi- Camera di ConIGlio avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 bis n. 29 c.c
(art. 9 l.divorzio) vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Lipardi, , giusta Parte_1 procura in atti
Ricorrente
e , rappresentate e difese dall'avv. Controparte_1 CP_2
Rosanna Adessi, giusta procura in atti,
Resistenti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.2.2024, il SI. esponeva: Parte_1
Con sentenza n. 1513/02 il Tribunale Di Napoli sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso del 26.07.2000 nei confronti di , pronunciava la
[...] Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09.05.1992 in Arzano da essi coniugi. In sentenza veniva stabilito che la figlia nata dal matrimonio venisse CP_2 affidata alla madre con l'obbligo del marito di corrispondere alla stessa a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'assegno mensile di € 260,00 (lire 503.430) oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.- Con lo stesso provvedimento il
Tribunale assegnava a la casa coniugale sita in Arzano alla via San Controparte_1
Remo n. 16 acquistata da e in regime di Parte_1 Controparte_1 comunione tra loro con atto per notar dell'11.10.1995 Persona_1 registrato a Napoli il 26.10.1995. Dal mese di gennaio 2023 sono mutate le condizione in base alle quali fu determinato l'assegno di mantenimento a carico di Parte_1
. Ed infatti, la IG.na in favore della quale il Tribunale con la
[...] CP_2 richiamata sentenza n. 1513/02 aveva fissato in € 260,00 il contributo a carico del ricorrente da corrispondere alla figlia, è stata assunta a tempo indeterminati dalla ASL di Caserta. A decorrere dal mese di gennaio 2023, a seguito di detta assunzione,
[...] ha raggiunto una propria indipendenza economica tale da renderla CP_2 pacificamente soggetto autosufficiente e, quindi, in grado di provvedere autonomamente alle proprie eIGenze di vita. Per tali motivi ricorrono indubbiamente i requisiti affinchè il Tribunale adito provveda alla revoca dell'assegno di mantenimento
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disposto a carico del SIor a far data dal mese di gennaio 2023. Parte_1 (…) A norma dell'art. 337 quinquies c.c. introdotto con il d.lgs 154/2013 i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Con l'assunzione a tempo indeterminato della SIorina alle dipendenze CP_2 della ASL di Caserta ricorrono indubbiamente i requisiti affinchè l'Ecc.mo Tribunale adito provveda alla revoca dell'assegno di mantenimento disposto a carico del SIor
dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 1513/02, a far data dal Parte_1 mese di gennaio 2023. (…) viene meno anche l'assegnazione della casa coniugale. E ciò sul presupposto che l'assegnazione della casa coniugale ad uno dei genitori, a prescindere dal relativo titolo di proprietà, ha come pressoché unica finalità, quella di garantire la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Ciò posto, se tale assegnazione avviene solo nell'interesse dei figli, questo vuol dire che non vi può essere assegnazione della casa familiare ad uno dei due coniugi o ex coniugi, in difetto di questo interesse: o perché i figli vivono altrove o perchè, come nel caso di specie, quando il figlio è divenuto economicamente autosufficiente. In virtù dei superiori rilievi la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento, nonché dell'affidamento della casa coniugale, è più che legittima e deve essere accolta. Ha chiesto: Revocare l'assegno di mantenimento posto con sentenza n.1513/02 del Tribunale di Napoli a suo carico ed a favore della SI.na ; Per l'effetto CP_2 revocare l'assegnazione della casa coniugale a favore della ex moglie CP
; con vittoria di spese e competenze del procedimento con attribuzione al
[...] sottoscritto procuratore anticipatario.
Fissata l'udienza per la trattazione scritta (nuovo rito Cartabia) in data 18.4.2024, si costituiva la resistente e deduceva: Sebbene non si contesti che la IG.ra è stata, assunta dalla ASL Caserta e CP_2 che sia, pertanto divenuta economicamente autosufficiente, deve riferirsi che il IG.
[...]
non ha mai versato alcunchè per il mantenimento della figlia tagliando Parte_1 inoltre ogni via di comunicazioni fin dalla separazione dalla , e sono in corso CP procedimenti penali a suo carico. Il comportamento del ricorrente appare ancor più grave in considerazione del fatto che era a conoscenza del grave stato di invalidità della IG.ra , sopravvenuto alla sentenza di divorzio, e che la minore Controparte_1
ha dovuto sobbarcarsi un carico di responsabilità di grave entità. CP_2
Il IG. o l'avvocato presso cui è domiciliato non ha mai inviato alcuna lettera Pt_1 alla figlia o alla ex moglie con la quale chiedeva di mutare le condizioni di divorzio , anche se mai rispettate La IG.ra è invalida al 100%. CP
Per quanto esposto la IG.ra e hanno chiesto: CP_2 Controparte_1 decidere come di giustizia con vittoria o compensazione delle spese legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
All'udienza in presenza del 22.10.,2024, è stato sentito il solo ricorrente che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Nessuna delle resistenti era presente. Nel merito, il ricorso, a parere del Collegio, è fondato, e va accolto.
Va osservato che l' art. 9, comma 1, della legge 1 ° dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74) , - oggi confluito nell'art. 473 bis n. 29 cc (Modificabilità dei provvedimenti) - nel consentire la revisione in ogni tempo delle statuizioni giudiziali in materia di assegno di divorzio allorché sopravvengano
2 3
"giustificati motivi", rende palese come dette disposizioni - secondo una regola comune alle pronunce preordinate al soddisfacimento dei bisogni di vita della persona tramite imposizione al soggetto obbligato di prestazioni destinate a protrarsi nel tempo - siano adottate rebus sic stantibus, rimanendo suscettive di modifica a fronte di successive variazioni della situazione di fatto posta a fondamento della decisione.
Il giudizio di revisione delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio, presuppone, com'è noto, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, la sopravvenienza di un fatto nuovo, tale da alterare l'equilibrio, così come stabilito nella stessa sentenza. In tale direzione, il giudice della modifica non può procedere ad una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno (già accertati dal giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio) sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale, dovendo, in definitiva, solo valutare se sono sopravvenute circostanze che giustifichino una diversa misura o modalità di corresponsione ed eventualmente anche la cessazione dell'obbligo di versamento (Cass. n. 22249/2007; Cass. n. 14143/2014).
La sentenza di divorzio dà luogo, infatti, ad un giudicato "rebus sic stantibus", non modificabile in relazione ai fatti già verificatisi, e che dunque avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio, ovvero a circostanze di cui le parti avrebbero comunque dovuto tener conto al momento della conclusione di eventuali accordi. A tal riguardo, una circostanza sopravvenuta non sempre conduce alla revoca ovvero alla modifica dell'obbligo di corrispondere l'assegno, ma è necessario che tale nuovo fatto sia idoneo a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca o alla modifica dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, che l'ex coniuge, titolare dell'emolumento, abbia acquisito la disponibilità di mezzi adeguati ovvero l'effettiva possibilità di procurarseli, in relazione all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, o che le condizioni economiche del coniuge obbligato si siano a tal punto deteriorate da rendere insostenibile l'onere posto a suo carico (cfr. Cass. n. 10133/2007).
Avuto riguardo alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia posto a carico del ricorrente con sentenza di divorzio n. 1513/2002 (passata CP_2 in cosa giudicata) il Collegio ritiene sussistano le condizioni per potersi richiedere la modifica dei patti di divorzio formulata dal padre.
Le resistenti, entrambe costituite, non hanno contestato la raggiunta indipendenza economica di In comparsa, infatti, è stato dato atto della circostanza che CP_2 CP_2 lavora stabilmente.
Orbene, - alla luce delle recenti sentenze della Cassazione sul mantenimento dei figli maggiorenni (n. 4219/2021, n. 26875/2023) che questo Collegio condivide - e tenuto conto della non contestazione, revoca dalla domanda di cui al ricorso l'assegno posto a carico del padre per il suo mantenimento come stabilito nella sentenza n. 1513/2002 di questo Tribunale.
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Avuto riguardo alla domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, venuta meno l'eIGenza di tutela della prole minorenne o maggiorenne non autonoma, il Collegio dispone, in parziale modifica della sentenza n. 1513/2002, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra Controparte_1
Le spese del giudizio possono trovare integrale compensazione, stante la non opposizione alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica della sentenza n. 1513/2002,
- revoca l'assegno di contributo al mantenimento della figlia posto CP_2 a carico di nella misura di € 250,00 a far data dalla domanda Parte_1 di cui al ricorso;
- revoca l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra Controparte_1
- conferma nel resto la sentenza.
- Compensa le spese di giudizio.
Si comunichi
Napoli, 25.10.2024
Il G.rel. IL PRESIDENTE Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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