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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/09/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 6509/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il 28.05.2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Boris Ventura Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Boris Ventura CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra (C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PD) il 23/04/1979 e (C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._2
(PD) il 26/05/1975.
2) Ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di LA di annotare l'emananda sentenza nell'atto di matrimonio sopra indicato.
3) Confermare definitivamente la assegnazione della casa coniugale a , con Parte_1
i relativi arredi che la compongono.
4) Dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti e non hanno nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento, avendo già provveduto a dividere i beni in comune.
5) Confermare tutti i provvedimenti già assunti in sede di separazione relativi all'affidamento della figlia minore e alla modalità di sua permanenza presso la Per_1 madre e il padre. 6) Confermare l'assegno di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT per il mantenimento della figlia minore da porre a Per_1 carico del padre e da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico alle coordinate bancarie della madre. Le spese straordinarie, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Padova, saranno divise tra le parti nella misura del 50%. La figlia continuerà Per_1
a frequentare pallavolo, o in alternativa altri sport simili da individuare in futuro, con divisione al 50% tra i genitori del relativo costo.
7) Confermare che i coniugi, avendo già definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio ed essendo economicamente autosufficienti, nulla hanno reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento.
8) Confermare che gli assegni famigliari saranno percepiti nella misura del 100% dalla sig.ra
. Parte_1
9) I coniugi si danno sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e si impegnano a prestare tale consenso al momento opportuno avanti all'Autorità competente”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1
LA in data 07.06.2003, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di LA al n. 34, Parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 2003.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di
Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 17.09.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 572/2024 pubblicata il 01.10.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci Pers interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli della figlia (nata il [...]) minore e non economicamente autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto. Quanto al punto 8) delle rassegnate conclusioni, si dà atto che pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune CP_1 di LA al n. 34, Parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 2003;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 19.09.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 6509/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il 28.05.2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Boris Ventura Parte_1
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Boris Ventura CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra (C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PD) il 23/04/1979 e (C.F. ), nato a [...] CP_1 C.F._2
(PD) il 26/05/1975.
2) Ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di LA di annotare l'emananda sentenza nell'atto di matrimonio sopra indicato.
3) Confermare definitivamente la assegnazione della casa coniugale a , con Parte_1
i relativi arredi che la compongono.
4) Dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti e non hanno nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento, avendo già provveduto a dividere i beni in comune.
5) Confermare tutti i provvedimenti già assunti in sede di separazione relativi all'affidamento della figlia minore e alla modalità di sua permanenza presso la Per_1 madre e il padre. 6) Confermare l'assegno di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT per il mantenimento della figlia minore da porre a Per_1 carico del padre e da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico alle coordinate bancarie della madre. Le spese straordinarie, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Padova, saranno divise tra le parti nella misura del 50%. La figlia continuerà Per_1
a frequentare pallavolo, o in alternativa altri sport simili da individuare in futuro, con divisione al 50% tra i genitori del relativo costo.
7) Confermare che i coniugi, avendo già definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dal rapporto di coniugio ed essendo economicamente autosufficienti, nulla hanno reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento.
8) Confermare che gli assegni famigliari saranno percepiti nella misura del 100% dalla sig.ra
. Parte_1
9) I coniugi si danno sin d'ora il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e si impegnano a prestare tale consenso al momento opportuno avanti all'Autorità competente”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in Parte_1 CP_1
LA in data 07.06.2003, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di LA al n. 34, Parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 2003.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di
Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 17.09.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 572/2024 pubblicata il 01.10.2024 e passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci Pers interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli della figlia (nata il [...]) minore e non economicamente autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto. Quanto al punto 8) delle rassegnate conclusioni, si dà atto che pur essendo volti alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della natura e dell'esito del procedimento nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune CP_1 di LA al n. 34, Parte II, Serie A, Ufficio 1 dell'anno 2003;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 19.09.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari