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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 19 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 276 RACL dell'anno 2022, proposta da in persona del Parte_1 [...]
in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli avvocati Roberto Di Parte_2
Tucci e Paolo Spiga, dai quali è rappresentato e difeso per mezzo di procura generale 12428, Fadda, del 5 aprile 2016
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
, nato a [...] il [...], ivi res.te, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo _1 studio degli avv.ti Valeria Atzeri, Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu, che lo rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso introduttivo del primo giudizio
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: come in atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
, operaio edile dal 1979, già titolare di indennizzo in rendita nella misura complessiva _1 _1 del 39% con decorrenza dal 11 ottobre 2018 (12% per esiti anatomici con limitazione della funzionalità della colonna lombare;
5% per sindrome del tunnel carpale;
4% per esiti di epicondilite/epitrocleite bilaterale;
12% per limitazione antalgica di circa un quarto della scapolo- omerale;
6% per BPCO e 4% per lesioni alla colonna cervicale), riconosciuta con sentenza n. 1050 del 20.11.2020 del Tribunale di Cagliari, ha dedotto di avere proposto domanda amministrativa in data 11 febbraio 2021 per ottenere il riconoscimento della natura professionale di un'altra patologia, la sindrome di Raynaud, in merito alla quale l'istituto aveva riconosciuto un danno biologico nella misura del 2% per angioneurosi (aumentando il danno complessivo conglobato al 40% con decorrenza dal giorno 11 febbraio 2021), da lui ritenuta insufficiente in quanto non compensava adeguatamente l'effettivo danno riportato.
Ha, quindi, impugnato in giudizio il provvedimento dell' per domandare il riconoscimento del _1 maggior indennizzo dovuto per la denunciata angioneurosi nella misura corrispondente al superiore danno accertato in causa, da conglobarsi con i danni per le altre patologie indennizzate e la conseguente condanna dell'istituto al pagamento degli importi dovuti, oltre accessori di legge.
L' ha contestato la fondatezza della domanda. _1
*
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 825 del 19.10.2022, ha accolto la domanda, riconoscendo il diritto di parte ricorrente ad un maggior indennizzo in rendita nella complessiva misura del 47%, per effetto del superiore danno da angioneurosi, rilevato nella misura del 8% dal consulente tecnico d'ufficio rispetto a quella del 2% riconosciuta dall'istituto, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 11.02.2021 ed ha quindi condannato l'istituto al riconoscimento, con tale decorrenza, del predetto indennizzo in rendita, nonché al pagamento della differenza sui ratei maturati e scaduti dalla medesima data, con gli accessori di legge ed alla rifusione delle spese del giudizio, quantificate in 1.247,50 €, sulla scorta della tabella di riferimento per la materia previdenziale di cui al DM 55 del 2014, per lo scaglione relativo al valore rapportato all'aumento della rendita.
Avverso la sentenza ha proposto appello l cui ha resistito , che ha a sua volta proposto _1 _1 appello incidentale.
*
L' ha appellato la sentenza precisando di non voler censurare la valutazione del 8% fatta dall'ausiliario _1 per l'angioneurosi, che pure era da considerarsi “a dir poco generosa”, ma quella complessiva del danno all'integrità fisica dell'assicurato, quantificato in sentenza nella misura del 47% attraverso una errata somma aritmetica dei due gradienti esaminati, senza considerare che nel caso di specie, in cui si verteva in ipotesi di menomazioni concorrenti, si sarebbe dovuto apprezzare il pregiudizio complessivo all'integrità fisica dell'assicurato attraverso formule non aritmetiche ma a scalare, che tenessero conto di un'integrità psico/fisica ridotta per effetto della preesistente inabilità, applicando quindi la formula del o il Parte_3 criterio della semisomma, che avrebbe portato al risultato non del 47%, ma del 45,44% e quindi del 45%
(stante il divieto di arrotondamento) ed in tal senso la sentenza doveva essere riformata.
si è difeso manifestando stupore per la proposizione dell'appello, dal momento che l _1 _1 mai aveva contestato davanti al Tribunale le conclusioni del consulente, né aveva formulato una proposta transattiva, dichiarandosi peraltro disposto ad accettare la percentuale del 45% indicata nell'atto di appello ed ha proposto, a sua volta, appello incidentale con riferimento alla liquidazione delle spese di lite, perché erroneamente quantificate in sentenza, in violazione degli artt. 10 e 13, comma secondo, c.p.c., e quindi in misura inferiore a quella prevista dalla legge.
*
Il collegio, preso atto della posizione delle parti, con provvedimento datato 28 novembre 2024, ha inviato le stesse “a valutare attentamente la possibilità di definire bonariamente la vertenza accordandosi non solo per il riconoscimento di un maggior indennizzo in rendita nella misura del 45%, con decorrenza di legge, dalla data della domanda amministrativa, ma anche per il riconoscimento di un contributo a titolo di spese legali che comprenda tutte le fasi, calcolate sui valori minimi, per il giudizio di primo grado, considerando un valore intermedio tra quello che si otterrebbe con lo scaglione di valore indicato dall' e quello che si otterrebbe con lo scaglione di valore rivendicato _1 dalla parte appellata, con compensazione integrale invece delle spese del giudizio di appello in ragione del complessivo andamento della lite.
Con note di trattazione scritta in data 16/01/2025, facendo seguito all'ordinanza sopra citata, i difensori di hanno dichiarato di voler aderire alla proposta conciliativa formulata dal collegio, quantificando le _1 maggiori spese legali, dovute per il giudizio di primo grado, secondo i criteri indicati dal collegio, nella complessiva misura di 3.666,15 € ed hanno perciò concluso domandando che la Corte, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarasse il diritto di ad una rendita complessiva del 45% _1 con decorrenza dal giorno 11 febbraio 2021, condannando l' al pagamento delle spese del giudizio di _1 primo grado nella misura di 3.666,25 €, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge, da distrarsi in loro favore in quanto distrattari, detratto quanto già liquidato in esecuzione della sentenza di primo grado, come da fattura allegata, disponendo invece la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello e confermando nel resto la sentenza impugnata.
L' con note di trattazione scritta in data 22/01/2025, ha dichiarato di voler aderire alla proposta della _1
Corte, oltre che con riferimento al gradiente complessivo, anche in ordine alle spese legali di primo grado, quantificate, “come da coordinate della proposta”, in 3.666,25 €, oltre 15% e accessori come per legge concludendo perciò perché la Corte, in parziale di forma della sentenza di primo grado, dichiarasse il diritto di al maggior indennizzo in rendita nella complessiva misura del 45%, condannando _1
l'istituto al pagamento in suo favore delle spese di primo grado nella misura di 3.666,25 euro, oltre 15% e accessori come per legge, a favore dei difensori distrattari dell'appellato, detratto quanto già ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado, come da fattura 276/2023, compensando integralmente le spese del giudizio di appello.
Ed ha, altresì, precisato che l'assicurato stava già percependo un rateo commisurato ad una rendita del 45%, con decorrenza dal giorno 11 febbraio 2021, in parziale esecuzione della sentenza appellata.
Ciò premesso, sull'accordo delle parti ed in parziale riforma della sentenza n. 825/2022 del 19.10.2022 del
Tribunale di Cagliari qui impugnata, che per il resto va confermata, deve essere dichiarato il diritto di di percepire un complessivo indennizzo in rendita nella misura del 45%, con decorrenza _1 dal 11.02.2021.
L' va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore di _1 _1
, come concordate tra le parti, nella superiore misura di 3.666,25 €, oltre alle spese forfettarie al 15%
[...]
e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei suoi difensori distrattari, dalle quali va però detratto quanto già liquidato in esecuzione della sentenza di primo grado, come da fattura allegata agli atti, n. 276 del 4 settembre 2023.
Le spese del giudizio d'appello, in conformità agli accordi raggiunti dalle parti, vanno invece compensate interamente tra loro.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando in merito all'appello principale proposto dall' e all'appello incidentale proposto da , _1 _1 sull'accordo delle parti ed in parziale riforma della sentenza n. 825/2022 del 19.10.2022 del Tribunale di
Cagliari, sezione lavoro, qui impugnata, che conferma per il resto, dichiara il diritto di di _1 percepire un complessivo indennizzo in rendita nella misura del 45%, con decorrenza dal 11.02.2021.
Condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore di , che _1 _1 liquida nella complessiva misura di 3.666,25 €, oltre alle spese forfettarie al 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei suoi difensori distrattari, detratto quanto già liquidato in esecuzione della sentenza di primo grado, come da fattura n. 276 del 4 settembre 2023.
Dichiara compensate interamente tra le parti le spese del giudizio di appello.
Cagliari, 20 febbraio 2025
La Presidente relatrice
Maria Luisa Scarpa