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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/06/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Regasto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 856 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 20.1.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) E (C.F. ), tutti elettivamente C.F._3 Parte_4 C.F._4 domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via Cavallerizza n. 2/B, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Marchese che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORI CONTRO
(C.F. ) E Controparte_1 C.F._5 [...]
(C.F. ), entrambe elettivamente domiciliate in Controparte_2 C.F._6
Lamezia Terme (CZ), corso G. Nicotera n. 158, presso lo studio dell'avv. Francesco De Sensi, che le rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTE OGGETTO: proprietà. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2
e , convenivano in giudizio innanzi al Tribunale in epigrafe, le
[...] Parte_3 Parte_4 dottoresse e al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 Controparte_2 conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, per le ragioni esposte in narrativa: 1) accertare e dichiarare - anche previa, occorrendo, dichiarazione di nullità delle planimetrie relative ai tre appartamenti in oggetto allegate all'atto di donazione per Notar del 28.12.2011, Rep n. 12043, e, Persona_1 comunque, della eventuale disposizione della donante di ricomprendere nell'appartamento donato a particella 274 sub 1, l'androne di ingresso al fabbricato condominiale - il diritto di Controparte_2 comproprietà degli attori, ex art. 1117 c.c. e/o per avvenuta usucapione, sull'androne di accesso al vano scale e sul relativo unico portone d'ingresso posti al piano terra, lato nord, del fabbricato ad uso residenziale sito in Lamezia Terme, Via Duca D'Aosta n. 49, censito nel C.E.U. del Comune di Lamezia Terme, Sezione Nicastro, al foglio di mappa 15, particella 274, e, per l'effetto, condannare le convenute e a lasciare alla libera disponibilità degli attori Controparte_1 Controparte_2 le suddette parti comuni, nonchè ad aprire la porta interna di comunicazione tra l'androne e le scale e/o comunque a consegnare copia della relativa chiave ed in ogni caso a rimuovere ogni relativo 1 ostacolo, ordinando agli Uffici Pubblici competenti le conseguenziali rettifiche e quant'altro necessario;
2) in subordine, accertare e dichiarare costituito ex art. 1062 c.c. il diritto di servitù di passaggio a carico dei suddetti androne di accesso al vano scale e relativo portone di ingresso descritti al superiore capo 1 ed in favore degli appartamenti degli attori, e, per l'effetto, condannare le convenute e a lasciare libero agli attori il passaggio Controparte_1 Controparte_2 attraverso gli stessi androne e portone, aprendo la porta interna di comunicazione tra l'androne e le scale e/o comunque a consegnare copia della relativa chiave ed in ogni caso a rimuovere tutti gli ostacoli al suddetto passaggio;
3) in via ancora più gradata, previo accertamento dell'interclusione degli appartamenti degli attori, e cioè di quello posto al piano primo (secondo fuori terra) censito nel C.E.U. del Comune di Lamezia Terme, Sezione Nicastro, al foglio di mappa 15, particella 274 sub 2, e di quello posto al piano seminterrato censito nel C.E.U. del Comune di Lamezia Terme, Sezione Nicastro, al foglio di mappa 15, particella 274 sub 3, costituire, a favore di detti appartamenti degli attori, ed a carico di quella parte dell'immobile delle convenute censito nel C.E.U. del Comune di Lamezia Terme, Sezione Nicastro, foglio 15, particella 274 sub 1 su cui insistono l'androne di accesso al vano scale ed il relativo portone di ingresso, e comunque su quella porzione dell'appartamento delle convenute che verrà individuato ai sensi di legge tramite CTU, previa eventuale determinazione dell'indennità, la servitù di passaggio, ai sensi dell'art. 1051 c.c. o ai sensi dell'art. 1052 e segg. c.c., e, per l'effetto, condannare le convenute e Controparte_1
a lasciare libero agli attori il relativo passaggio così come verrà accertato ed Controparte_2 individuato ed emettere ogni altra conseguenziale statuizione;
4) condannare le convenute al risarcimento dei danni morali, e comunque non patrimoniali, oltre che materiali e patrimoniali subiti dagli attori, da liquidarsi in via equitativa;
5) condannare le convenute alla refusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio”. A fondamento delle domande la difesa degli attori deduceva: che la moglie Parte_1
nonchè i figli ed , abitavano nel Parte_2 Parte_3 Parte_4 fabbricato ad uso residenziale sito in Lamezia Terme (CZ), via Duca D'Aosta n. 49; che, nello stesso fabbricato, abitava anche , germana di;
che l'immobile, Controparte_1 Parte_1
a destinazione residenziale, censito nel C.E.U. del Comune di Lamezia Terme, Sezione Nicastro, al foglio di mappa 15, particella 274, era stato costruito nei primi anni settanta, per essere destinato ad abitazione del loro nucleo familiare, dai coniugi ed , genitori di Parte_5 Parte_4
e , su concessione edilizia n. 86 rilasciata dal Comune Parte_1 Controparte_1 di Nicastro il 28.08.1968 a che tale immobile era stato concepito e realizzato Parte_5 come un'unica unità immobiliare;
che il fabbricato era di fatto composto dalle 4 unità immobiliari nelle quali fu successivamente suddiviso formalmente, e cioè: - appartamento posto al piano terra (primo fuori terra) censito nel C.E.U. del Comune di Lamezia Terme, Sezione Nicastro, al foglio di mappa 15, particella 274 sub 1; - appartamento posto al piano primo (secondo fuori terra) censito nel C.E.U. del Comune di Lamezia Terme, Sezione Nicastro, al foglio di mappa 15, particella 274 sub 2;
- appartamento posto al piano seminterrato con annesso e pertinente locale garage, censiti nel C.E.U. del Comune di Lamezia Terme, Sezione Nicastro, al foglio di mappa 15, particelle: 274 sub 3 (appartamento); 274 sub 4 (locale garage); che vi era anche un sottotetto (non censito presso il C.E.U) da molti anni occupato e posseduto da insieme alla sua famiglia;
che l'intero Parte_1 fabbricato, a garanzia dell'accesso ai vari piani, aveva un solo corpo scale;
che l'ingresso al fabbricato, e quindi a tutte le unità immobiliari, compreso ovviamente il sottotetto, fin dalla costruzione dell'edificio era sempre stato costituito dall'unico portone in legno a due ante posto al
2 piano terra, sul prospetto Nord su via Duca D'Aosta, attraverso il quale si accede al vano scale e relativo androne da cui si giunge al subalterno 1 (sulla destra per chi entra) e, tramite una porta, alla scala comune (sulla sinistra per chi entra) attraverso la quale si raggiungono gli ingressi alle altre unità immobiliari poste ai piani superiori (subalterno 2 e sottotetto) ed al piano inferiore (subalterno 3); che tutti i componenti della famiglia compresi gli attori, avevano sempre avuto le chiavi CP_1 del portone del fabbricato;
che le unità immobiliari sub 2 e sub 3 degli attori non avevano alcun altro ingresso;
che il locale garage (sub 4) aveva invece una sua porta di ingresso;
che , Parte_1 da quando si era sposato, e cioè dalla seconda metà degli anni ottanta, aveva in modo esclusivo posseduto ed abitato, assieme alla sua famiglia, l'appartamento posto al primo piano (secondo fuori terra), subalterno 2; che la convenuta , fin dagli anni novanta in modo Controparte_1 esclusivo aveva posseduto ed abitato, insieme alla sua famiglia, l'appartamento posto al piano terra (primo fuori terra), subalterno 1; che, da quando i suoi figli si erano sposati e sistemati nei suddetti appartamenti, la madre prima insieme al marito e poi, dopo il decesso di Parte_5 quest'ultimo, da sola, aveva abitato nell'appartamento posto al piano seminterrato, subalterno 3, fino alla sua morte, avvenuta il 30.12.2019; che, dopo tale data, l'appartamento era stato occupato e posseduto da;
che, con atto per Notar del 28.12.2011, Rep. 12043, tra le Parte_3 Per_1 altre disposizioni, aveva donato del fabbricato in oggetto: - alla nipote Parte_5 CP_2
(figlia di ), la nuda proprietà dell'appartamento censito alla
[...] Controparte_1 particella 274 sub 1 con l'usufrutto alla figlia;
- al nipote (figlio di Controparte_1 Parte_4
, la nuda proprietà dell'appartamento censito alla particella 274 sub 2, con Parte_1 usufrutto al figlio e, dopo di lui, alla moglie di quest'ultimo, - Parte_1 Parte_2 alla nipote (figlia di , la nuda proprietà dell'appartamento e Parte_3 Parte_1 dell'annesso locale censiti, rispettivamente, alle particelle 274 sub 3 e 274 sub 4; che, di tali immobili, aveva riservato per sé l'usufrutto; che, a seguito della morte di Parte_5
avvenuta il 30.12.2019, era diventata piena proprietaria di Parte_5 Parte_3 detti ultimi immobili;
che, nel suddetto atto di donazione, era stato precisato che la corte comune esterna all'intero fabbricato era diventata di proprietà di e Controparte_2 Parte_4 Parte_3 per 1/3 ciascuno, gravato dai diritti di usufrutto con lo stesso atto donati e riservati;
che, ciò
[...] malgrado, in data 29.12.2020, aveva chiuso a chiave la porta interna posta Controparte_1 tra l'androne e le scale senza consegnare le relative chiavi agli altri condomini, suoi familiari, ed impedendo a questi ultimi di uscire ed entrare nel fabbricato onde accedere alle loro abitazioni;
che, da allora, gli attori erano stati costretti a trasferirsi temporaneamente in una casa in campagna dove vivevano in condizioni precarie;
che, pertanto, i ricorrenti si erano rivolti al Tribunale di Lamezia Terme per ottenere la reintegra nel possesso ma la domanda possessoria era stata respinta con ordinanza che non era stata reclamata “per alcuni impedimenti e disguidi verificatisi”; che non era stata possibile alcuna conciliazione stragiudiziale della vertenza essendosi reso così necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti degli attori. Si costituivano in giudizio le dottoresse e le quali, in via Controparte_1 Controparte_2 preliminare, eccepivano l'inammissibilità delle domande attoree in quanto coperte dal giudicato costituito dall'ordinanza del 2.8.2021 del Tribunale di Lamezia Terme non seguita dal giudizio di merito possessorio;
nel merito, le convenute contestavano la ricostruzione degli attori insistendo per il rigetto di tutte le richieste di controparte siccome infondate in fatto e in diritto, concludendo nel modo seguente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:1) accertare e dichiarare che le domande avanzate dagli attori sono inammissibili in quanto coperte da giudicato e per l'effetto rigettare le domande svolte nei
3 confronti delle convenute;
2) in subordine, nel merito: accertare e dichiarare, per i fatti di cui in narrativa, che non vi è alcuna comproprietà né è maturata alcuna usucapione in riferimento alla porzione di immobile delle convenute e per l'effetto rigettare la relativa domanda;
3) in ulteriore subordine, nel merito: accertare e dichiarare, per i fatti di cui in narrativa, che non vi sono i presupposti per la dichiarazione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia in riferimento alla porzione di immobile delle convenute e per l'effetto rigettare la relativa domanda ex art. 1062 c.c.; 4) in ulteriore subordine, nel merito: accertare e dichiarare, per i fatti di cui in narrativa, che non vi sono i presupposti per la dichiarazione di servitù di passaggio coattiva in riferimento alla porzione di immobile delle convenute e per l'effetto rigettare la relativa domanda ex artt. 1051 e 1052 c.c.; 5) conseguentemente rigettare la domanda risarcitoria in quanto infondata e non dimostrata;
6) infine, accertare la responsabilità degli attori ex art. 96 c.p.c. per aver agito con colpa grave ed imprudentemente nei confronti delle convenute e per l'effetto condannarli al risarcimento del danno equitativamente determinato. Con condanna alla refusione delle spese del presente giudizio”. La controversia veniva istruita esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti perché di natura documentale. Indi la causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.1.2025, svoltasi in via cartolare, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale, nella odierna sede è chiamato a pronunciare sulle seguenti domande di parte attrice:
1) domanda principale finalizzata all'accertamento e alla dichiarazione del diritto di comproprietà degli attori, ex art. 1117 c.c. e/o per avvenuta usucapione, sull'androne di accesso al vano scale e sul relativo portone d'ingresso posti al piano terra, lato nord, del fabbricato ad uso residenziale sito in Lamezia Terme, via Duca D'Aosta n. 49, con conseguente condanna delle convenute a lasciare alla libera disponibilità degli attori le suddette parti comuni, nonchè ad aprire la porta interna di comunicazione tra l'androne e le scale e/o comunque a consegnare copia della relativa chiave ed in ogni caso a rimuovere ogni relativo ostacolo;
2) domanda subordinata volta ad ottenere la dichiarazione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia in riferimento alla porzione di immobile oggetto di causa ex art. 1062 c.c.; 3) domanda ulteriormente subordinata di accertamento e costituzione di una servitù di passaggio coattiva in riferimento sull'androne per cui è causa avanzata ai sensi degli artt. 1051 e 1052 c.c.; 4) domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dagli attori, da liquidarsi in via equitativa. Nel costituirsi in giudizio le convenute hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle domande di parte attrice perché, in tesi, coperte dal giudicato costituito dall'ordinanza possessoria del
2.8.2021 del Tribunale di Lamezia Terme, non reclamata e non seguita dalla introduzione del successivo giudizio di merito possessorio;
nel merito, le dottoresse e CP_1 Controparte_1
contestavano tutte le richieste delle controparti affermando l'insussistenza dei Persona_2 presupposti di legge per il loro accoglimento. Tanto sinteticamente ricostruito circa il thema decidendum ed il conseguente thema probandum va sottolineato, anzitutto, che l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree avanzata dalle convenute è priva di pregio e deve essere disattesa. Difatti, è certamente vero che “l'estinzione del giudizio possessorio per la mancata sua prosecuzione ai sensi dell'art. 703 c.p.c., comma 4 determini una preclusione pro iudicato (al pari di altre situazioni
4 simili, come quella della seconda ipotesi dell'art. 653 c.p.c., comma 1 operante non solo per il decreto ingiuntivo, ma anche per l'ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. 186-ter c.p.c.). In tal caso, esclusa per incompatibilità l'applicazione dell'art. 669-octies c.p.c., u.c., la parte che non abbia raccolto la provocatio ad prosequendum contenuta nell'art. 703 c.p.c., comma 4 e, con essa, la possibilità di ottenere una sentenza sul c.d. merito possessorio, pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza possessoria, munendola di una stabilità (non meramente endoprocessuale, ma) esterna, parificarle a quella della sentenza passata in giudicato” (v. Cassazione civile sez. VI, 15/06/2015, (ud. 05/03/2015, dep. 15/06/2015), n.12361). Purtuttavia, tale stabilità riguarda esclusivamente la questione possessoria e non certamente altri aspetti, tra cui quelli petitori e contrattuali, che costituiscono l'oggetto principale del presente giudizio e non sono sovrapponibili ai profili già affrontati nel giudizio sommario interdittale, fermo restando che, comunque, il prefato provvedimento, contiene accertamenti e valutazioni certamente utilizzabili nel presente giudizio nei limiti di attinenza e rilevanza. Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto il riconoscimento di diritti, che coinvolgono anche questioni di nullità contrattuali, azioni di costituzione di servitù di passaggio coattiva e per destinazione del padre di famiglia, chiaramente diverse rispetto a quelle affrontate nella pronuncia cautelare del 2.8.2021 del Tribunale di Lamezia Terme. Ne deriva il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda attorea sollevata dalle convenute. Passando al merito della res litigiosa deve osservarsi che, nell'atto di citazione, sono state formulate delle domande in via subordinata tra loro e non in via alternativa. La differenza tra la formulazione delle domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una “species iuris” piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta (v, ex multis Cassazione civile, sez. III, 19/10/2016, n. 21083). Nel caso di specie, pertanto, si procederà ad esaminare le domande di parte attrice secondo il loro ordine iniziale nonostante che la domanda principale dei ricorrenti si appalesi come infondata. Orbene, gli attori hanno domandato in via principale l'accertamento del loro diritto di comproprietà, ex art. 1117 c.c. e/o per avvenuta usucapione, sull'androne di accesso al vano scale e sul relativo unico portone d'ingresso posti al piano terra, lato nord, del fabbricato ad uso residenziale sito in Lamezia Terme, Via Duca D'Aosta n. 49. L'art. 1117 c.c. stabilisce che tutte “le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate” sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio se non risulta il contrario dal titolo. Nel caso di specie, è proprio dalla lettura del titolo (la donazione del 28.12.2011 accettata anche dagli attori), che può desumersi che l'accesso e l'androne oggetto di causa sono di esclusiva proprietà delle parti convenute e non costituiscono, invece, area comune del fabbricato, così come accertato da questo Tribunale nell'ordinanza del 2.8.2021. Depongono in questo senso, secondo il Giudice del prefato provvedimento “1) il chiaro tenore letterale dell'atto di donazione del 28.12.2011 con cui ha trasferito alla nipote Parte_5
(in nuda proprietà) e alla figlia (in usufrutto) Controparte_2 Controparte_3
5 “appartamento posto al piano terra (primo fuori terra), composto da ingresso, salone cucina, due stanze, bagno, antibagno, ripostiglio, disimpegno, oltre balconi”; 2) l'indicazione dei confini del detto appartamento nei termini “confinante con corte comune all'intero fabbricato da tutti i lati, salvo altri più precisi confini” laddove – se l'androne e il vano scale fosse stato inteso come di proprietà comune
– nella descrizione dei confini dell'appartamento in commento avrebbero dovuto essere indicati, appunto, l'androne e il vano scale (che, invece, quindi, risultano compresi nella porzione di proprietà esclusiva); 3) la planimetria del piano terra allegata al menzionato atto di donazione, sottoscritta dagli eredi e dagli altri donatari “in segno di piena accettazione” riporta chiaramente l'area CP_1 dell'androne per cui è causa che, quindi, risulta “ricevuto” dalla resistente in usufrutto (e da sua figlia in nuda proprietà) in quanto nella detta planimetria “graficamente esattamente descritto”; 4) la circostanza che nel medesimo atto di donazione è espressamente ed esclusivamente indicato come area comune il giardino intorno al fabbricato e niente altro (“precisano le parti che la corte comune all'intero fabbricato sito nel Comune di Lamezia Terme alla Via Duca d'Aosta n. 49 censito in catasto al foglio di mappa 15, particella 274, subalterni 1, 2, 3 e 4 diviene di proprietà dei signori CP_2
e per 1/3 (un terzo) ciascuno gravati dai diritti di usufrutto
[...] Parte_4 Parte_3 donati e riservati con il presente atto”. Essendo esclusa dal titolo, non può essere dichiarata alcuna comproprietà ai sensi dell'art. 1117 c.c. sulle scale e l'androne indicati dalle parti attrici. Parimenti deve essere disattesa la domanda di usucapione avanzata dai ricorrenti. A tale riguardo occorre evidenziare che, in materia di usucapione, la corte di nomofilachia, seguendo una linea esegetica oramai consolidata, ha precisato a più riprese che "per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. In particolare un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto" (vedi, ex plurimis, Cass. n. 22191.2013). Occorre, inoltre, che l'acquisto dapprima e l'esercizio poi del possesso, siano avvenuti "in modo visibile da tutti o almeno da un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto" con il possessore medesimo (cfr. Cass. 23 luglio 2013, n. 17881) e che la condotta di quest'ultimo sia "incompatibile con l'altrui diritto di proprietà", abbia "la valenza inequivoca" di una specifica signoria (ovvero di un potere corrispondente a quello - a seconda dei casi - del proprietario o del titolare dello ius in re aliena che s'intende usucapire) sulla cosa (cfr. Cass. 8 maggio 2013, n. 10894) e non possa essere, invece, giustificata semplicemente dalla mera tolleranza (spirito di condiscendenza, ragioni di amicizia o buon vicinato, parentela) del proprietario. Sul versante dell'elemento soggettivo, da riscontrarsi necessariamente in capo all'usucapiente, la Suprema Corte ha invece chiarito che “l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod.civ. Pertanto quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un
6 proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio” (cfr. Cass. n. 5964 del 01/07/1996). In altre parole, il possesso (e cioè il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale), utile ai fini dell'usucapione, consiste nel rapporto materiale con il bene (cd. corpus) accompagnato dall'animus rem sibi habendi (quale l'intenzione di esercitare la signoria sul bene come cosa propria), in ciò distinguendosi il possesso dalla mera detenzione, caratterizzata dall'animus detinendi, che implica il riconoscimento dell'altrui signoria. Nella fattispecie che qui occupa, la sussistenza di qualsiasi possesso giuridicamente rilevante è stata già esclusa dal Tribunale di Lamezia Terme nella più volte richiamata ordinanza del 2.8.2021 sia con riguardo alla possessio corporis sia con riguardo all'animus possidendi. In particolare, il giudice della fase interdittale ha chiarito che “se anche si volesse ritenere provato il corpus del dedotto possesso, alla luce della produzione documentale, risulta inequivocabilmente superata la presunzione che in esso sia integrato anche l'animus possidendi, avendo parte resistente dimostrato che il potere di fatto eventualmente esercitato dai ricorrenti è avvenuto per mera tolleranza dell'avente diritto (a rigore, il nudo proprietario nella sostanza l'usufruttuario Controparte_2 [...]
)”. Controparte_1
Secondo l'accertamento compiuto dal Tribunale di Lamezia Terme l'esercizio del potere di fatto degli attori sulla res è avvenuto all'esito della “permissio” della titolare del diritto reale la convenuta
, non potendo essere utilizzato, pertanto, ai fini del riconoscimento dell'usucapione. CP_1
Del resto, nella denuncia del 4.1.2021 ha dichiarato di non avere mai Parte_1 avuto le chiavi che collegano la porta che dall'ingresso della dott.ssa conduce alle scale (v. CP_1 doc. 3 fascicolo di parte convenuta). Nell'ordinanza del 2.8.2021 si legge ancora che “detto potere di fatto, per essere qualificato come possesso ai fini dell'invocata tutela, avrebbe dovuto esplicarsi nell'esercizio di attività corrispondente al diritto di (com)proprietà (avendo i ricorrenti dedotto che l'androne è area comune del fabbricato) e, quindi, manifestarsi in termini di piena disponibilità dell'area androne e del varco che da questo conduce al vano scale sì da essere nelle condizioni materiali di utilizzare, aprire e chiudere quell'accesso come fosse “proprio”, appunto. Ed invece, i ricorrenti, lamentando di non aver mai disposto delle chiavi di quella porta, evidenziano di averla utilizzata in quanto, semplicemente, era rimasta sempre aperta. Questa circostanza, allora, considerato che la porta è sempre esistita e che la sua serratura non è mai cambiata (non vi è contestazione sul punto), rafforza il convincimento del Tribunale che, dopo la donazione del 2011 e dopo la scomparsa della Sig.ra quel passaggio Pt_5
è rimasto fruibile agli altri familiari per semplice accondiscendenza dell'avente diritto e, in sostanza, della resistente che, non a caso (e nonostante il dedotto pregresso compossesso di tutti i , è CP_1
l'unica tra tutti a disporre delle chiavi della detta porta che collega il suo appartamento, ovvero l'androne, al vano scale. Ancora, la circostanza che ricorrenti non vantassero al momento del presunto
“spoglio” alcuna pretesa, nemmeno in termini di possesso sulla porta di ingresso, sull'androne e sulla porta che da questo conduce al vano scala del fabbricato, emerge dal tenore dell'accordo sottoscritto dai fratelli il 3.7.2020 in cui non risulta alcun riferimento al detto ingresso né all'androne né CP_1 alla porta di accesso al vano scala, avendo i contraenti inteso concordare unicamente (per quel che rileva in questa sede) che “l'entrata e lo spazio antistante l'abitazione di via Duca d'Aosta sono riservati all'uso di tutti gli appartamenti”.
7 Se le domande ex artt. 1117 e 1058 c.c. di parte attrice non possono trovare accoglimento per le ragioni innanzi esposta miglior sorte non tocca a quelle di nullità contrattuale proposte sempre in via principale dai ricorrenti. Gli attori, nello specifico, hanno eccepito la nullità delle planimetrie allegate all'atto di donazione. Essi ritengono che il fabbricato in questione fu concepito originariamente come una unica abitazione mentre il successivo accatastamento aveva individuato tre unità immobiliari senza che fosse stata presentata una pratica urbanistica di divisione in più unità immobiliari autonome e separate con l'individuazione dei beni comuni non censibili. Tale assunto è poco persuasivo tenuto presente che le planimetrie allegate all'atto di donazione del 28.12.2011 sono state accettate dai ricorrenti che le hanno anche sottoscritte e che questi ultimi non potevano non essere a conoscenza dello stato dei luoghi e della sua corrispondenza o meno alle planimetrie allegate all'atto di liberalità. Anzi, nell'atto di donazione poc'anzi richiamato, le parti donatarie, accettando le planimetrie catastali sottoscritte ed allegate all'atto di liberalità, hanno espressamente dichiarato, con riguardo proprio alle planimetrie, che “quanto ricevuto è in queste graficamente esattamente descritto” (cfr. doc. 4 fascicolo di parte attrice). Ad ogni buon conto la eventuale non conformità catastale “oggettiva” potrebbe determinare la nullità dell'atto di donazione (quindi anche delle liberalità eseguite a favore degli attori), ma si tratta di domanda di nullità che non è stata avanzata nel presente giudizio e che, all'evidenza, neanche realizzerebbe un interesse degli attori. Né è nulla, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, la sola disposizione della donante a favore di “perché contraria alla legge e ad ogni principio di ragionevolezza in Controparte_2 considerazione del fatto che non esiste altro ingresso” alle abitazioni degli attori, visto che nell'ordinanza del Tribunale del 2.8.2021 è stato accertato che nel fabbricato sono presenti altri ingressi utilizzabili dalle parti attrici (v. pag. 7 ordinanza del 2.8.2021 fascicolo di parte convenuta). La domanda principale degli attori, pertanto, non può trovare accoglimento. Con la prima domanda subordinata gli attori agiscono in confessoria servitutis, in relazione all'androne di accesso al vano scale e al relativo portone di ingresso del fabbricato in questione, invocando all'uopo l'acquisto della servitù per destinazione del buon padre di famiglia. Risulta necessario, quindi, premettere cenni di teoria generale sull'istituto di cui all'art. 1062 c.c.. Orbene, la costituzione per destinazione, limitata alle servitù apparenti (v. art. 1061 c.c.) è il risultato di una somma di svariati atti, che si susseguono nel tempo, non preordinati alla costituzione della servitù, la quale è l'effetto giuridico del compimento di essi. Il Codice Civile vigente, innovando rispetto al codice del 1865, ammette la costituzione di servitù per destinazione anche in caso di servitù apparenti discontinue, come quelle di passaggio, purché la fattispecie si sia esaurita dopo la sua entrata in vigore (Cass. 7911/2001; Cass. 10475/1998; Cass. 3156/1998; Cass. 6682/1995; Cass. 6815/1988). La dottrina è sostanzialmente concorde nel ritenere che la costituzione per destinazione sia un modo di acquisto di servitù a titolo derivativo, in quanto essa nasce sulla base del diritto più ampio di proprietà che il proprietario dei due fondi aveva sul fondo divenuto servente. La costituzione per destinazione non è dalla legge ricollegata ad una manifestazione di volontà negoziale ma avviene automaticamente, ope legis, per il solo fatto oggettivo dello stato di servizio esistente tra un fondo e l'altro al momento della loro separazione ed in mancanza di una volontà contraria.
8 Anche la giurisprudenza più recente ha riportato la materia al fatto oggettivo, sganciandola dall'indagine su una volontà espressa o tacita del proprietario diretta alla costituzione della servitù medesima. Infatti, si afferma che il requisito per l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia non è una manifestazione di volontà negoziale ma la sua apparenza, cioè l'esistenza di segni visibili che si concretino in opere permanenti, necessarie per l'acquisto della servitù e rivelatrici della sua esistenza (Cass. 4646/2024; Cass. 277/1997; Cass. 10309/1996). Pertanto, non è acquistabile per destinazione del padre di famiglia la servitù di luce irregolare (priva cioè di titolo e fondata solo sulla tolleranza del vicino (Cass. 17475/2023). I presupposti per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia sono indicati da costante giurisprudenza nel senso che, per aversi tale fattispecie acquisitiva, occorre: a) che i due fondi, appartenuti in origine allo stesso proprietario, siano da lui posti in una situazione di oggettiva subordinazione o di servizio, l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale;
b) che tale situazione persista o perduri nel momento in cui i due fondi cessino di appartenere al medesimo proprietario;
c) l'esistenza di opere visibili e permanenti evidenzianti, in termini inequivoci, la relazione di asservimento (Cass. 14292/2017); d) l'assenza di disposizioni relative alla servitù (Cass. 12381/2023; Cass. 3389/2009; Cass. 5699/2001; Cass. 3399/1999; Cass. 277/1997). Non ha invece alcuna rilevanza il fatto che l'opera in questione non fosse in regola con le prescrizioni di legge (Cass. 1269/2013). Il loro accertamento appartiene alla competenza esclusiva del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità qualora sia adeguatamente motivato (Cass. 1043/2001; Cass. 277/1997). La norma in esame parla di «stesso proprietario che abbia posseduto i fondi attualmente divisi». Il presupposto dell'esistenza dei due fondi non va interpretato in senso puramente letterale, giacché la relazione di asservimento può sussistere anche tra due porzioni dello stesso fondo allorquando queste cessino di appartenere allo stesso proprietario (Cass. 7068/1988). Inoltre, i due fondi (o le due parti di fondo) possono anche non essere contigui. La nozione di unico proprietario non va intesa in senso restrittivo ma va riferita anche all'ipotesi di più proprietari in comunione (Cass. 7074/1995; Cass. 6884/1991), dato che sia nell'uno che nell'altro caso ricorre l'estremo essenziale dell'unicità del diritto dominicale sui fondi collegati dal rapporto di fatto della subordinazione che dà poi luogo, con la separazione giuridica dei fondi stessi, alla costituzione della servitù. Di conseguenza, quando a seguito della morte dell'unico proprietario di un fondo siano subentrati nella contitolarità di esso i suoi eredi, la costituzione della servitù va riscontrata non in riferimento al tempo della successione ma al tempo della divisione del bene e cioè dell'atto con cui la proprietà del fondo viene acquistata da due soggetti distinti (Cass. 14714/2022; Cass. 7476/2001; Cass. 2930/1986; Cass. 1595/1986). L'istituto è applicabile anche quando la separazione dei due fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di uno solo di essi e comproprietario dell'altro fondo (Cass. 33751/2023; ma, in senso contrario, cfr. Cass. 713/2004; Cass. 282/1997; Cass. 196/1995). La dottrina più recente ha affermato la compatibilità dell'istituto della servitù prediale con quello del condominio, con la conseguente ammissibilità di una servitù su bene condominiale in favore della proprietà esclusiva di un condomino, nel caso in cui sia possibile riconoscere un'autonoma individuazione dei beni tra cui si instaura il rapporto di asservimento.
9 Negli stessi termini si è espressa la giurisprudenza, ammettendo la possibilità di costituire una servitù per destinazione del padre di famiglia a favore di un condomino sulle parti comuni di un edificio (Cass. 11207/1993). In dottrina sussiste disaccordo circa la legittimazione da parte di titolari di diritti reali limitati a costituire una servitù per destinazione. In genere è stato ritenuto che il superficiario, in quanto proprietario della costruzione edificata sul suolo altrui, può approfittare della separazione dei fondi per acquistare la servitù. Si ammette, inoltre, la costituzione per destinazione anche per l'enfiteusi in quanto assimilata alla proprietà. Viceversa, poiché il soggetto legittimato alla costituzione della servitù per destinazione dev'essere proprietario e possessore, è negata la legittimazione al mero proprietario e non possessore, al mero possessore e non proprietario, al titolare di un diritto personale di godimento (conduttore) che non possegga per il proprietario, al titolare di un diritto reale su cosa altrui (usufrutto, uso, abitazione). In giurisprudenza, tuttavia, è stato sostenuto che può sussistere una servitù per destinazione anche nel caso in cui il possessore dei due fondi, che pone e lascia le cose nello stato dal quale risulti la servitù, sia usufruttuario del fondo a favore del quale si costituisce la servitù medesima e proprietario dell'altro fondo su cui la servitù andrà a gravare (T. Bari 9.3.1982). La destinazione, infine, è priva di efficacia se è impressa da un proprietario il cui titolo venga annullato o risoluto con effetto retroattivo. L'orientamento dominante in dottrina, ritiene che il legislatore, con le parole «posseduti dallo stesso proprietario», abbia voluto indicare due requisiti distinti: quello all'appartenenza dei fondi ad un'unica persona e quello del possesso, in senso tecnico, degli stessi (v. art. 1140 c.c.). Infatti, è possesso anche quello che si esercita per mezzo di altri;
l'importante è che il proprietario non ignori la presenza delle opere, dalle quali risulterà in seguito la servitù, o non si opponga alla loro esecuzione. In senso conforme, la giurisprudenza ha ritenuto non essere necessario il possesso diretto dei due fondi da parte del proprietario, essendo sufficiente, ai fini della costituzione della servitù per destinazione, che un terzo (ad es. il detentore) li abbia posseduti per lui (Cass. 3314/2001; Cass. 5714/1991). L'atto di destinazione (ossia il porre o lasciare), fondamento dell'istituto in questione, rientra nella categoria degli atti materiali produttivi di effetti giuridici. È un atto volontario, ma la volontà del proprietario non è rivolta a conseguire la servitù ma a determinare soltanto la situazione di fatto, in quanto egli esercita il diritto di proprietà nel proprio interesse. Ponendo in essere quella situazione, il proprietario mira solo ad assicurarsi un vantaggio, esercitando il diritto di proprietà rispetto ad entrambi i fondi, senza pensare che ciò possa dar luogo al sorgere di una situazione giuridica permanente quale è la servitù. Il comportamento del porre o lasciare può essere tenuto efficacemente, ai fini della costituzione della servitù, anche dal rappresentante legale o volontario del proprietario. In particolare, se il proprietario è incapace, è rilevante il comportamento del suo rappresentante legale;
nel caso di rappresentanza volontaria, rileva il comportamento del rappresentante. La destinazione di un fondo a servizio dell'altro deve avere carattere fondiario e duraturo e non deve risolversi in un vantaggio meramente personale e transitorio per l'unico proprietario. Una destinazione meramente provvisoria o temporanea non può determinare la costituzione della servitù; le opere devono realizzare l'esercizio stesso della servitù ed essere ad esso strumentali (Cass. 277/1997;
10 Cass. 1456/1995; Cass. 11020/1991; Cass. 1990/1987). Pertanto, non è possibile la costituzione per destinazione a favore o a carico di edificio da costruire qualora la costruzione non implichi un'opera sufficiente a denotare la destinazione medesima. Poiché la destinazione ha efficacia solo per le servitù apparenti, non basta il semplice intento di destinare un fondo al servizio di un altro, ma occorre che questo sia tradotto in un'opera visibile e permanente, preesistente rispetto alla divisione del fondo, che per la sua struttura e consistenza denunci inequivocabilmente il peso imposto su un fondo a favore dell'altro (Cass. 6592/2016; Cass. 1328/2004; Cass. 10309/1996; Cass. 5020/1996; Cass. 1456/1995). L'apparenza dev'essere tale da rendere certi e manifesti a chiunque, e perciò anche all'acquirente del fondo gravato, il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto (Cass. 11348/2004; Cass. 10425/2001). Inoltre, è necessario che vi sia la possibilità di attuare, in via immediata, tale diritto all'atto della separazione dei fondi, senza necessità di una ulteriore attività per il suo esercizio (Cass. 4842/1988). Ne consegue che il requisito della subordinazione non va ricercato nell'intenzione del proprietario del fondo ma nella natura delle opere oggettivamente considerate, in quanto nel loro uso normale determinino il permanente assoggettamento del fondo vicino all'onere proprio della servitù (Cass. 3219/2014; Cass. 14654/2007; Cass. 12197/1997; Cass. 592/1996; Cass. 5801/1992). Recentemente la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha stabilito che ai fini della costituzione della servitù di presa d'acqua per destinazione del padre di famiglia occorre che l'originario unico proprietario abbia impresso un'oggettiva situazione di subordinazione o servizio tra i fondi, mediante collocazione nel fondo servente di tubazioni di conduzione dell'acqua che, fuoriuscendo dalla fonte o dallo sbocco ed essendo idonee ad irrigare il fondo dominante nel quale confluiscono, siano visibili e stabilmente destinate a soddisfare le esigenze idriche del fondo dominante (Cass., S.U., 2949/2016). La situazione di subordinazione o di servizio può derivare anche da una divisione immobiliare effettuata dal giudice la quale, sebbene non operi di per sé come provvedimento costitutivo delle eventuali servitù imposte, opera come fatto giuridico che, in correlazione con la situazione obiettiva dei luoghi, determina il sorgere della servitù secondo lo schema della costituzione per destinazione del padre di famiglia (Cass. 4805/2024; Cass. 12950/2000). Il presupposto della obiettiva situazione di asservimento dev'essere accertato attraverso la ricostruzione storica dei luoghi esistenti nel momento in cui, per effetto dell'alienazione di uno o di entrambi, i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario (Cass. 32684/2020; Cass. 10662/2015; Cass. 3634/2007; Cass. 10165/1993; Cass. 7655/1990). Ciò che rileva, infatti, è lo stato dei luoghi nel momento in cui i fondi hanno cessato di appartenere allo stesso proprietario, essendo ininfluenti eventuali successivi mutamenti (Cass. 40824/2021). Il momento della separazione dei due fondi a due soggetti distinti determina la costituzione della servitù per destinazione, sempreché lo stato di asservimento tra gli stessi rimanga inalterato. L'apparenza, quindi, deve sussistere al momento della separazione (Cass. 17380/2023; Cass. 11348/2004; Cass. 1328/2004), in modo da evidenziare all'acquirente e da consentire allo stesso di tenerne conto per la scelta dell'acquisto e delle relative condizioni dell'affare (Cass. 10425/2001). Viceversa, non è necessario, ai fini della opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo servente, la permanenza di tale requisito anche successivamente al momento della separazione (Cass. 7698/1999). La costituzione di una servitù per destinazione deve escludersi quando le opere destinate all'esercizio della stessa siano state realizzate dopo che il fondo, inizialmente unico, è stato diviso tra più proprietari (Cass. 14693/2002; Cass. 12551/1992; Cass. 7655/1990).
11 Allo stesso modo, non si ha costituzione per destinazione se le opere non esistevano al momento in cui il fondo apparteneva ad un unico proprietario, essendo esecutive del titolo che ha dato origine al frazionamento (Cass. 5120/1998). Inoltre, la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, purché inserita in una clausola contrattuale (C. 6520/2008). Invece, la servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere anche quando la divisione del fondo sia stata disposta dal giudice dell'esecuzione in sede di vendita forzata del terreno, a meno che il medesimo giudice manifesti una volontà contraria, ad esempio tramite l'ordine di rimozione delle opere apparenti che sarebbero state manifestazione della suddetta servitù (Cass. 14481/2018). Il trasferimento della titolarità dei fondi può avvenire per effetto di qualsiasi fatto giuridico, e quindi a seguito di un atto di alienazione onerosa (compravendita) o di un trasferimento gratuito (donazione) o di un trasferimento mortis causa;
si reputa sufficiente anche la concessione da parte del proprietario del diritto reale di enfiteusi o di usufrutto (in giurisprudenza, da ultimo cfr. Cass. 12113/2018). La formula prevista dall'articolo in esame va interpretata nel senso che occorre un'espressa manifestazione di volontà, proveniente dal soggetto che dà luogo alla separazione, idonea validamente a contrastare l'automatismo voluto dalla legge per la costituzione di una servitù per destinazione (Cass. 1381/1998). Deve trattarsi, cioè, di una dichiarazione di volontà che svaluti la situazione di fatto nella sua attitudine a divenire situazione di servitù o che comunque dia origine ad una situazione incompatibile con quella derivante dalla destinazione del padre di famiglia. La manifestazione di volontà contraria alla costituzione della servitù per destinazione può rinvenirsi non solo in una clausola negoziale contestuale (Cass. 1853/1986) o precedente (Cass. 7542/2023; Cass. 24853/2015; Cass. 1720/2000; Cass. 3300/1996; Cass. 124/1995) all'atto di separazione dei due fondi, in cui espressamente si convenga di voler escludere il sorgere della servitù medesima, ma anche in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare immutata la situazione di fatto che determinerebbe il sorgere della corrispondente servitù (Cass. 5312/1998; Cass. 281/1997; Cass. 11207/1993; Cass. 4829/1988). Non sarà allora sufficiente una clausola di stile o generica, dove si dichiari che il fondo è trasferito «libero e franco da servitù» ad impedire la costituzione del diritto, in quanto in essa non può rinvenirsi la disposizione contraria che dev'essere inequivoca, anche se implicita, e deve riferirsi specificatamente a quella servitù che, senza la disposizione stessa, si costituirebbe per destinazione (Appello Firenze 13.4.1990). La dottrina appare divisa sulla rilevanza da attribuire ai fatti concludenti: alcuni ammettono che la disposizione contraria alla costituzione della servitù per destinazione possa dedursi anche da fatti concludenti che si rivelino incompatibili con l'intenzione di lasciare immutato lo stato di fatto da assumere come presupposto della costituenda servitù; altri la negano, ritenendo la necessità di una disposizione espressa, anche se implicitamente risultante dal contesto dell'atto di distacco. La giurisprudenza ha condiviso quest'ultima tesi, affermando che la volontà impeditiva della costituzione della servitù non può desumersi per facta concludentia (Cass. n. 6520/2008; Cass. n. 5312/1998; Cass. n. 3116/1995; Cass. n. 6183/1994; Cass. n. 4647/1991). La parte che deduce di aver acquistato la servitù per destinazione può assolvere con qualsiasi mezzo l'onere della prova dei suddetti requisiti (Cass. n. 3773/1996). Inoltre, per l'opponibilità del diritto ai successivi acquirenti del fondo servente non è necessaria la permanenza del requisito della visibilità delle opere (Cass. n. 4214/2014).
12 La giurisprudenza ha precisato che la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per facta concludentia, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù (Cass. n. 8000/2018). L'acquisto per destinazione non è soggetto a trascrizione in quanto si tratta di elementi costitutivi di fatto. Tuttavia, la mancata trascrizione della clausola contenente una disposizione relativa alla servitù rende la clausola medesima inopponibile ai terzi. È, altresì, necessaria, ai fini della pubblicità, la trascrizione della sentenza che dichiari costituita la servitù per destinazione (v. art. 2651 c.c.). Fatte tutte le superiori indispensabili premesse di diritto, tornando al caso di specie, si rileva che è stato già incidentalmente affermato che l'androne e il portone di ingresso di cui si discute rientrano nella proprietà esclusiva della parte convenuta (in particolare della dott.ssa . Controparte_2
Tuttavia, nella fattispecie concreta ricorrono tutti i su illustrati presupposti della destinazione del buon padre di famiglia. Innanzitutto, ricorre il requisito dell'appartenenza all'origine dei fondi poi divisi ad un unico proprietario. Difatti è incontestato che l'intero fabbricato di via Duca D'Aosta n. 49 in Lamezia Terme (CZ) apparteneva a la quale ha donato alle parti in causa i vari piani che costituivano Parte_5
l'immobile, così realizzando di fatto una “divisione”. In particolare, la con atto per Notar Pt_5
del 28.12.2011 ha donato, riservandosi l'usufrutto: 1) alla nipote la nuda Per_1 Controparte_2 proprietà dell'appartamento censito alla particella 274 sub 1; 2) al nipote la nuda Parte_4 proprietà dell'appartamento censito alla particella 274 sub 2; 3) alla nipote la nuda Parte_3 proprietà dell'appartamento e dell'annesso locale censiti, rispettivamente, alle particelle 274 sub 3 e 274 sub 4. Tale circostanza è stata evidenziata anche nella perizia di parte delle convenute laddove si legge che
“l'intero fabbricato, originariamente apparteneva alla sig.ra precisare Parte_6 che, quando la casa è stata realizzata, i vari piani dell'immobile costituivano un'unica abitazione, erano interamente di proprietà del medesimo soggetto, che utilizzava le scale ivi presenti, quale collegamento interno delle diverse unità immobiliari, essendo i vari piani così adibiti: piano seminterrato (lato strada, terra lato giardino), zona giorno a servizio della famiglia;
piano terra (lato strada, primo lato giardino), zona giorno di rappresentanza;
piano primo (lato strada, secondo lato giardino), la zona notte;
piano sottotetto, deposito”. Inoltre, sussiste, dall'origine, anche una situazione di fatto creata dall'unico proprietario di asservimento di un fondo all'altro, e quello della apparenza della servitù. Il portone di ingresso e l'androne di accesso, oggetto di domanda, permettono di arrivare ad una porta (che è sempre esistita) attraverso la quale, a sua volta, è possibile accedere al vano scale che mette in comunicazione i vari piani di proprietà esclusiva dell'immobile. Si tratta, dunque, di opere visibili e permanenti, peraltro utilizzate nel tempo dalle parti attrici sino al mese di dicembre del 2020 (sebbene, come detto, con la tolleranza delle convenute).
13 Si riscontra anche l'insussistenza al momento della donazione/divisione di una volontà contraria alla permanenza della servitù. Tale volontà, come sopra illustrato, non può desumersi tacitamente, ma deve emergere vuoi da una clausola espressa, vuoi da una clausola incompatibile con il permanere della situazione di fatto corrispondente all'esercizio della servitù (Cass. n. 4872/2018: “A norma dell'art. 1062 c.c., la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia è impedita solo dalla contraria manifestazione di volontà del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione, e tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per "facta concludentia", ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra ed immutata la situazione di fatto che, in forza della legge, determinerebbe la nascita della servitù”). Nell'atto di donazione del 28.12.2011, all'art. 7, è previsto che “…oggi stesso si trasferiscono a favore dei donatari la proprietà e il possesso di quanto rispettivamente donato, salvo che per gli immobili di cui la donante si è riservata l'usufrutto vitalizio e di cui resta nel possesso e detenzione, con tutti i diritti, accessioni, accessori, azioni, ragioni, dipendenze, pertinenze, parti comuni ed in condominio, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto in oggetto attualmente si trova” (vedi doc. 4 fascicolo di parte attrice). Nessuna incompatibilità con il permanere della situazione di fatto corrispondente all'esercizio della servitù pertanto può riscontrarsi dall'atto di liberalità in oggetto. In pratica, nulla si può desumere dagli atti, nel senso che il “pater familias” (la volle Pt_5 inibire il passaggio nel portone e androne di ingresso (e sulla scala) a favore di alcuni dei successivi donatari (gli odierni attori). Né può assumere rilievo la circostanza che gli attori dispongano di altri accessi, giacché l'esistenza di passaggi alternativi è comunque irrilevante (Cass. n. 6973/2011: “L'"utilitas" di una servitù di passaggio sussiste anche quando il fondo dominante disponga pure di altri e più comodi accessi”). La situazione di subordinazione o di servizio peraltro può essere accertata attraverso la ricostruzione storica dei luoghi esistenti nel momento in cui, per effetto della donazione, i vari piani del fabbricato di proprietà di hanno cessato di appartenere ad uno stesso proprietario. Parte_5
Il documentale è sufficiente per la soluzione della controversia, per questo si sono respinte tutte le richieste istruttorie delle parti. Di qui l'accoglimento della domanda subordinata degli attori svolta ai sensi dell'art. 1062 c.c. con assorbimento di quella proposta in via di ulteriore subordine di accertamento e costituzione di una servitù di passaggio coattiva in riferimento alla porzione di immobile per cui è causa avanzata ex artt. 1051 e 1052 c.c. la cui trattazione, all'evidenza, è superflua. In ogni caso deve andare reietta la domanda risarcitoria della parte attrice. Invero, per il principio dell'onere della prova, l'attore che agisce per il risarcimento del danno deve fornire una precisa dimostrazione del danno stesso sia sotto l'aspetto della sua esistenza sia sotto il profilo della sua quantificazione, attraverso la dimostrazione degli elementi costitutivi del pregiudizio sofferto, sia per quanto attiene agli eventi lesivi, sia per quanto attiene agli effetti economici negativi ed al nesso di causalità. Vale ricordare gli oneri di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi delle pretese giudiziali (quale nella specie quella risarcitoria), evidenziando che secondo i principi generali,
14 l'attività processuale delle parti si articola in allegazione del fatto, affermazione (o invocazione) dei suoi effetti giuridici e prova del medesimo (fatto allegato) ovvero, sotto altro profilo, in disponibilità dell'oggetto, disponibilità degli effetti (ove non automatici), disponibilità delle prove. Schematizzazione che va coordinata con il principio dettato dall'art. 115 c.p.c., nel senso che il giudice deve ignorare quanto le parti non hanno allegato e provato (Cass. n. 7878/2000). Con le allegazioni le parti individuano i fatti rilevanti, prospettandone un'ipotesi ricostruttiva ritenuta funzionale alla pretesa fatta valere in giudizio. Con le domande o con le eccezioni le parti postulano gli effetti giuridici che assumono siano previsti dalla legge per i fatti allegati. Con le richieste e le deduzioni probatorie le parti tendono a verificare le ipotesi ricostruttive formulate, adoperandosi per dimostrare l'attendibilità, vale a dire la veridicità, delle proprie affermazioni in ordine ai fatti allegati (Cass. n. 7878/2000). Il potere d'ufficio del giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici di fatti che siano stati pur sempre allegati dalla parte. Il potere di allegazione è, infatti, in questi limiti, riflesso processuale dell'autonomia sostanziale delle parti, la quale resterebbe vulnerata, ove soggetta all'iniziativa officiosa;
la disponibilità della situazione giuridica sostanziale si atteggia, in sede giurisdizionale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 761 del 2002 anche in motivazione). L'attività di allegazione non si soddisfa però con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare (Cass. n. 7878/2000; Cass. n. 4392/2000; Cass. n. 7153/2000; Cass. n. 15142/2003). Al riguardo, occorre dare atto – innanzitutto - che nella fattispecie in esame manca la puntuale allegazione, prima ancora della prova, dei danni asseritamente subiti per effetto delle condotte delle convenute che si assumono essere state pregiudizievoli. Parte attrice si è limitata a richiedere nell'atto introduttivo del giudizio il risarcimento di danni di natura patrimoniale con allegazioni del tutto generiche e prive di precisazioni non essendo stato indicato in maniera specifica e puntuale il concreto decremento patrimoniale che avrebbe sopportato. Tanto evidenziato sotto il profilo della allegazione, sotto il profilo probatorio giova ricordare che ad ogni illecito lamentato non consegue un'automatica risarcibilità, giacchè non può parlarsi in alcun caso di danno in re ipsa. Qualsiasi pregiudizio, non patrimoniale o patrimoniale che sia, deve essere provato secondo le regole ordinarie, dovendosi dimostrare il pregiudizio alla sfera patrimoniale o personale, quale ne sia l'entità e quale che sia la difficoltà di dimostrare tale entità. Ed invero:
- è noto che l'attore che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
- può farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 15/02/2008). In tema di obbligazioni contrattuali, infatti, la liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo - la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa - per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto
15 possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 11/07/2007). Ciò vuol dire che - mirando il risarcimento del danno alla reintegrazione del pregiudizio che determini una effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato, attraverso il raffronto tra il suo valore attuale e quello che sarebbe stato ove la obbligazione fosse stata esattamente adempiuta - ove diminuzione non vi sia stata (perdita subita e/o mancato guadagno), ovvero non sia stata provata in giudizio, il diritto al risarcimento non è configurabile (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6572 del 2006 in motivazione). In altri termini, la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione (che qui si vorrebbe ottenere), finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6572 del 2006 in motivazione;
per l'inesistenza nel nostro ordinamento dell'istituto dei cd. 'danni punitivi' cfr. da ultimo Cass. sent. n. 1183 del 19.1.2007). Nel caso di specie, si ripete, gli attori, relativamente al presunto danno patrimoniale subito si sono limitati a dedurre in modo generico (e per ciò solo processualmente irrilevante) di avere subito danni, il tutto senza ulteriori specificazioni e precisazioni in ordine alle perdite economiche o ai maggiori esborsi che avrebbero affrontato a causa delle asserite condotte illecite della controparte. Nel caso di specie, come già detto, la parte attrice ha richiesto anche il risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali. Al riguardo, sempre in termini generali, va chiarito quanto segue:
- Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.. L'art. 2059 c.c., non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno- conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008). L'art. 2059 c.c., è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela. La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria. In ogni caso, il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato, pur potendosi fare ricorso a criteri di carattere presuntivo. Il danneggiato dovrà
16 tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto. Comunque, il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi "in re ipsa", ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici. (cfr. Cass. n. 10527 del 2011 e prima Cass. n. 20987 del 2007). Ferma restando l'impossibilità di etichettare con distinte sottocategorie il danno non patrimoniale, stando alla generica e poco puntuale allegazione di parte, i pregiudizi subiti potrebbero afferire al disagio subito ed all'ansia vissuta, non annoverabili in difetto di un riscontro medico specialistico in un pregiudizio alla salute. Sennonché, giova osservare che:
- la autonoma configurabilità di tali tipologie di danni, talvolta etichettati come esistenziali, è stata esclusa dalla nota giurisprudenza delle Sezioni Unite sopra citata (Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972) –cfr. Cass. cit.-. In tema di risarcimento del danno, non è infatti ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo. (cfr. Cass. n. 3290 del 2013). Al contempo, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, la discussa ed ormai tramontata categoria del danno esistenziale, è da intendersi comunque quale pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Questo pregiudizio va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno. (cfr. Cass. n. 29832 del 2008). Per quanto concerne il danno 'esistenziale' o danno per le ripercussioni negative sulla serenità personale o danno da stress in generale si osserva dunque che:
- non può essere risarcito il danno non patrimoniale consistente nella sola modifica delle abitudini di vita del danneggiato, in difetto di specifica prospettazione di un danno attuale e concreto alla sua salute che sia eziologicamente riconducibile al fatto illecito e documentalmente dimostrabile;
- la categoria del c.d. danno esistenziale non ha più ragione di esistere ed ove si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa deve ormai ritenersi illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua dell'art. 2059 c.c. nell'esegesi datane dalle S.U. citate. Anche a voler ammettere ancora l'esistenza del danno esistenziale (non quale autonoma voce di danno ma come pregiudizio facente parte dell'autonoma categoria di danno non patrimoniale) si richiede la prova di una lesione oggettivamente accertabile, provocata sul fare areddittuale del soggetto, che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno incidente tuttavia su valori costituzionalmente tutelati, sempre tenendo conto che non sono risarcibili meri disturbi, fastidi
17 o stress. Si può dire dunque che il danno non patrimoniale è danno conseguenza, non è la lesione in sé ad essere risarcita, ma le conseguenze che detta lesione provoca sul fare areddituale del soggetto e, per quanto qui rileva, sulle abitudini di vita sue e del nucleo familiare, sconvolgendo la tranquillità e la serenità dei componenti in maniera oggettiva, grave e non meramente transeunte. Nel caso specifico non risulta essere stato pregiudicato il bene della salute degli attori, ed il danno non patrimoniale lamentato esula dalle ipotesi normativamente previste per accedere al risarcimento, non ravvisandosi alcuna incidenza su valori costituzionalmente tutelati (secondo la giurisprudenza richiamata l'interesse leso e non già il pregiudizio sofferto deve avere rilevanza costituzionale). Dunque, non essendovi prova dei pregiudizi patrimoniali e non subiti, nulla può essere riconosciuto, comunque, in favore degli attori a titolo di risarcimento del danno. L'accoglimento della domanda attorea ex art. 1062 c.c. comporta automaticamente il rigetto di quella risarcitoria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalle due convenute. Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca, della peculiarità e complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate con sporadici precedenti giurisprudenziali specifici e degli stretti legami di parentela esistenti tra le parti, si ritiene equa e di giustizia una pronuncia di integrale compensazione delle stesse, anche al fine di non esasperare ulteriormente i rapporti tra le parti e, auspicabilmente, facilitare la loro riconciliazione futura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- respinge la domanda principale degli attori;
- accoglie la domanda subordinata della parte attrice, e, per l'effetto, accerta e dichiara la costituzione ex art. 1062 c.c. del diritto di servitù di passaggio a carico dell'androne di accesso al vano scale e del relativo portone di ingresso posti al piano terra, lato nord, del fabbricato ad uso residenziale sito in Lamezia Terme, Via Duca D'Aosta n. 49, censito nel C.E.U. del Comune di Lamezia Terme, Sezione Nicastro, al foglio di mappa 15, particella 274, ed in favore degli appartamenti degli attori;
- condanna le convenute e a lasciare libero agli attori il Controparte_1 Controparte_2 passaggio attraverso l'androne e il portone, aprendo la porta interna di comunicazione tra l'androne e le scale e/o a consegnare copia della relativa chiave con conseguente rimozione di tutti gli ostacoli al suddetto passaggio;
- dichiara assorbita la domanda ulteriormente gradata degli attori di accertamento e costituzione di servitù coattiva di passaggio ai sensi degli artt. 1051 e 1052 c.c.;
- respinge la domanda di risarcimento dei danni di parte attrice;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria formulata dalle convenute;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nel provvedimento. Lamezia Terme, 23 giugno 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
18 La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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