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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/11/2024, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1282/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati:
▪ dr.ssa Annamaria ANTONINI - Presidente;
▪ dr. Fabio LUONGO - Giudice relatore;
▪ dr.ssa Marta DIAMANTE - Giudice;
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di n. 1282/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 473- bis.12 cod. proc. civ., notificato ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ.
DA
(Cod. Fisc. ), difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv. dom. Luca Palvarini, come da procura unita in via telematica al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
(Cod. Fisc. nato il [...] a CP_1 C.F._2
WOLLONGONG (Australia) e residente a [...].;
- resistente contumace -
CON L'INTERVENTO DI
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
- intervenuto necessario -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. gli ex coniugi sono economicamente indipendenti e ogni altra questione di pagina 1 di 3 carattere patrimoniale è già stata definita;
2. nessun provvedimento in ordine al mantenimento e la sig.ra nulla avrà a pretendere Parte_1
a titolo di mantenimento e/o di alimenti nei confronti del sig. CP_1 che del pari nulla avrà a pretendere dalla sig.ra Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.5.2024 e notificato a controparte ex art. 139 cod. proc. civ., premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile l'8.3.2001 con e che dall'unione non erano CP_1 nati figli, ha riferito che il Tribunale di UDINE, con decreto del 24.6.2004, aveva già omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, previa comparizione all'udienza presidenziale del 16.6.2004, e che, pertanto, era ampiamente decorso il termine di sei mesi di cui all'art. 3,
n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, senza che fosse ripresa la convivenza dei coniugi, né, in alcun modo, ricostruita l'unità familiare, insistendo, pertanto, per la declaratoria di scioglimento del predetto matrimonio.
All'udienza dell'8.10.2024, nella contumacia del resistente, il patrocinio attoreo si riportava alle conclusioni di cui al ricorso.
Fermo questo, quanto alla domanda di divorzio, il Collegio osserva, in via preliminare, che ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla Legge 6 maggio 2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto…”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, quindi, ricorrono pienamente i suddetti presupposti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio di cui trattasi.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione risulta che l'udienza pagina 2 di 3 presidenziale si è svolta in data 16.6.2004, sicché, alla data del deposito dell'odierno ricorso (13.5.2024), erano abbondantemente trascorsi i sei mesi dalla predetta udienza che ha preceduto il decreto di omologa della separazione personale consensuale. È da escludere, del resto, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ciò desumendosi agevolmente, da un lato, dalla ferma volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio da parte della sig.ra e, Pt_1 dall'altro lato, dal sostanziale disinteresse per il mantenimento del legame coniugale da parte del resistente, che non si è neppure costituito.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile, sulla quale nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Quanto alle questioni economiche, poi, nessuna statuizione dev'essere assunta dal Collegio, avendo dichiarato la ricorrente di essere economicamente autosufficiente.
Da ultimo, nulla dovrà parimenti disporsi sulle spese di lite, attesa la proposizione della sola domanda sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti:
▪ DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1 nel Comune di UDINE in data 8.3.2001; CP_1
▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UDINE di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 29 parte 1, del Registro degli
Atti di Matrimonio dell'anno 2001;
▪ NULLA in ordine al mantenimento;
▪ NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Udine nella Camera di Consiglio del 14.11.2024.
IL PRESIDENTE dott.ssa Annamaria ANTONINI
IL GIUDICE EST.
dott. Fabio LUONGO
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