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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16487 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44330/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa NT AN, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 44330 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio fissato sino al 29.10.2025 e vertente
T R A
C.F. con sede in Roma, in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore, che agisce per il tramite del suo socio unico ed amministratore, sig. Parte_2
Parte_3 elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'Avv. Antonio Caselli, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
OPPONENTE
E quale mandataria di giusta mandato per atto notaio di CP_1 Controparte_2 Persona_1
Roma (repertorio n. 43.026 del 16.06.2015) – nella persona dell'Avv. Alessandra BOCCANERA, procuratore dell' in virtù di apposita procura conferita dall'Amministratore Delegato della stessa società per CP_1 atto a rogito Notaio di Roma (repertorio n.51.999 del 16.11.2016), Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Abronzino ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma,
Piazzale Ostiense n.2, giusta procura alle liti in atti pagina 1 di 6 OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso l'atto di ingiunzione n.156 del 21.07.2023, notificato in Parte_4 pari data, con cui è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro 106.860,78 per mancato pagamento di 56 fatture relative a forniture idriche, descritte nel prospetto in calce all'ingiunzione, emessa da ex art.2 del R.D. 14.04.1910 n. 639 e artt. 17, commi 3 bis e 3 ter, D.Lgs. 26.02.1999 n. Controparte_2
46, autorizzata alla riscossione coattiva mediante ruoli ex Decreto Ministero dell'Economia del 16.09.2015, pubblicato nella G.U. del 30.09.2015.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti nei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025 fissata per la rimessione della causa in decisione, da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 20.09.2023, il Roma si opponeva Parte_5 all'ingiunzione indicata in epigrafe, con cui gli era stato ingiunto da quale mandataria di CP_1 CP_2
2, il pagamento dell'importo complessivo di euro 106.860,78, in relazione a 56 fatture emesse a fronte della
[...] erogazione di forniture idriche.
L'opponente eccepiva: -la prescrizione di parte del credito ingiunto, per decorrenza del termine biennale (in virtù della legge di bilancio del 2018, con decorrenza dal gennaio 2020) e quinquennale di prescrizione;
- la mancanza di prova dei consumi della fornitura, contestando i consumi conteggiati trattandosi di consumi indicati da un contatore “neanche indicato nell'atto di ingiunzione e la cui funzionalità, tra l'altro, è stata reiteratamente contestata”.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito
In via principale – revocare / annullare l'ingiunzione impugnata per i motivi di cui in narrativa e, comunque, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi all'ingiunzione stessa”.
Si costituiva quale mandataria di , deducendo che: - il Condominio opponente era titolare CP_1 CP_2 del contratto di fornitura idrica stipulato per alimentare gli appartamenti delle scale M/N dello stabile di
[...]
- Roma, contraddistinto dal numero utenza 200000544217, con tariffa per utenza Parte_1
pagina 2 di 6 condominiale domestica e con in dotazione il contatore matricola 262636F; - forniva Parte_4
l'acqua al in esecuzione del citato contratto, emettendo fatture con cadenza mensile che Parte_1 riportavano la matricola (n.262636F) del misuratore in dotazione all'utenza idrica n. 200000544217; - il aveva omesso il pagamento delle 56 fatture descritte analiticamente nel prospetto allegato Parte_1 all'ingiunzione opposta.
Ciò detto, depositava le 56 fatture azionate e i files, recanti le videate attestanti le autoletture inviate dal cliente tramite Web o le mail di invio dell'autolettura, nonché le foto delle letture effettive rilevate dal personale
. In ordine alla eccezione di prescrizione formulata da controparte, riconosceva la prescrizione biennale CP_1 del credito relativamente a 15 fatture emesse dopo il 1°gennaio 2020 per un importo di euro 14.839,98.
Riguardo alle restanti fatture ingiunte depositava atti interruttivi della prescrizione. Chiedeva la condanna del opponente alla minor somma di euro 92.020,80. Parte_1
In particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) rigettare, perché infondata in fatto ed in diritto, e comunque perché non provata, l'opposizione proposta dal . 7 avverso l'atto di ingiunzione Parte_1 Parte_6 Parte_4
n.156 del 21.07.2023 e, preso atto della riduzione della domanda operata dalla convenuta per i motivi di cui in premessa (decurtazione degli importi delle 15 fatture in relazione alle quali è decorso il termine biennale di prescrizione), condannare il opponente al pagamento della minor somma di euro 92.020,80, oltre Parte_1 interessi legali dalle scadenze di pagamento delle fatture.
2) Condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di nella qualità di CP_1 mandataria di Controparte_2
La causa, istruita mediante produzione documentale, era rimessa in decisione con ordinanza del 13.11.2025
(secondo il c.d. rito Cartabia).
Deve darsi atto che parte opposta ha riconosciuto la prescrizione relativamente alle seguenti fatture
2020011000097178 emessa il 13/01/2020 per euro 31,90
2020011000437381 emessa il 12/02/2020 per euro 954,33
2020011000743848 emessa il 10/03/2020 per euro 1.284,26
2020011000998416 emessa il 15/04/2020 per euro 1.032,86
pagina 3 di 6 2020011001340391 emessa il 12/05/2020 per euro 2.138,31
2020011001667239 emessa il 11/06/2020 per euro 1.252,63
2020011001939619 emessa il 08/07/2020 per euro 1.031,87
2020011002274524 emessa il 11/08/2020 per euro 1.252,63
2020011002584613 emessa il 09/09/2020 per euro 1.070,85
2020011002905380 emessa il 12/10/2020 per euro 181,59
2020011003180928 emessa il 10/11/2020 per euro 1.187,36
2020011003549029 emessa il 10/12/2020 per euro 828,24
2021011000140364 emessa il 15/01/2021 per euro 1.218,92
2021011000536281 emessa il 12/02/2021 per euro 631,22
2021011000888629 emessa il 11/03/2021 per euro 743,01, per un importo complessivo di euro 14.839,98.
Con riguardo alle restanti fatture, parte opposta ha allegato gli atti interruttivi della prescrizione.
Invero, riguardo alle fatture emesse nel 2018, rispetto alle quali è applicabile la prescrizione quinquennale, è stata prodotta la raccomandata a/r di costituzione in mora dell'08.09.2020 con ricevuta di ritorno digitale (cfr. docc. 37, 37 bis e 37 ter del fascicolo ). CP_1
Quanto alle altre successive fatture emesse dal 12 agosto 2018 e nel 2019, il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso al momento della notifica dell'ingiunzione (in data 21.07.2023).
Riguardo alle altre fatture (le nn. 2021011001733854 13/05/2021, sc. 12/06/2021, €.136,83;
2021011002122286 15/06/2021, sc. 15/07/2021, di €.1.814,89; 2021011002468364 13/07/2021, sc.
12/08/2021, di €.147,91) la prescrizione biennale - introdotta dalla legge di bilancio 2018 per il settore idrico, art. 1, co. da 4 a 10, legge n.205/2017, applicabile alle fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020 - è stata interrotta con raccomandata pec del 12.06.2023 (cfr. docc. 38, 38 bis, 38 ter del fascicolo , mentre CP_1 per le fatture emesse dal 12 agosto 2021 al 09 maggio 2023, la prescrizione biennale non era ancora decorsa al momento della notifica dell'ingiunzione.
Quanto al merito, e quindi alla contestazione attinente alla mancata prova dei consumi, giova ricordare i principi che regolano la materia riguardo agli oneri probatori delle parti del contratto di somministrazione. In
pagina 4 di 6 tema di somministrazione di energia elettrica, fattispecie analoga a quella oggetto di scrutinio, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito che “ l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto
(impresa, famiglia o persona singola)” (cfr. Cass. n. 20140/2024; Cass. 17401/2024).
Nel caso di specie parte opponente ha contestato i conteggi dei consumi, limitandosi ad eccepire che il contatore non era indicato nell'ingiunzione e che la funzionalità del contatore era stata reiteratamente contestata.
Tuttavia, ha prodotto tutte le 56 fatture azionate (doc.2 da cui è desumibile la matricola del contatore). Le CP_1 fatture sono state emesse proprio sulla base delle autoletture inviate dal (in relazione a 38 fatture, Parte_1 docc. 3-5-6-7-8-9-10 e da 12 a 36 del fascicolo ) e sulla base di letture rilevate dal personale (per CP_1 CP_1 due fatture, docc. 4 e 11).
Parte opponente non allegato alcuna documentazione a riscontro delle asserite reiterate contestazioni sulla funzionalità del contatore, né ha spiegato le circostanze da cui dovrebbe evincersi un non corretto funzionamento del medesimo contatore. Alla luce delle generiche contestazioni di parte opponente e in difetto di specifica contestazione sul funzionamento del contatore a servizio del la pretesa di quest'ultimo Parte_1 di ritenere errate le fatture azionate e comunque non provati i consumi e gli importi addebitati è del tutto sfornita di prova, in mancanza peraltro di qualsivoglia specifica allegazione riguardo agli asseriti errori denunciati e ai minori consumi effettuati nel periodo di riferimento delle fatture.
In conclusione, deve ritenersi provato il credito richiesto nell'ingiunzione per sorte capitale limitatamente ad euro 92.020,80, oltre agli interessi legali dalle scadenze di pagamento delle fatture.
Ne consegue che l'ingiunzione opposta deve essere revocata e parte opponente deve essere condannata in favore di parte opposta al pagamento di 92.020,80, oltre agli interessi legali dalle scadenze di pagamento delle fatture.
pagina 5 di 6 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di cui al d.m. n.155/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (euro 92.20,80) e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- annulla l'ingiunzione opposta e condanna il , con sede in Roma, al Parte_1 pagamento in favore di parte opposta di euro 92.020,80, oltre agli interessi legali dalle scadenze di pagamento delle fatture sino al soddisfo;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio, quantificate in euro
9.142,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma 24.11.2025 Il Giudice
NT AN
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice designato dott.ssa NT AN, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 44330 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, rimessa in decisione all'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine perentorio fissato sino al 29.10.2025 e vertente
T R A
C.F. con sede in Roma, in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore, che agisce per il tramite del suo socio unico ed amministratore, sig. Parte_2
Parte_3 elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell'Avv. Antonio Caselli, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
OPPONENTE
E quale mandataria di giusta mandato per atto notaio di CP_1 Controparte_2 Persona_1
Roma (repertorio n. 43.026 del 16.06.2015) – nella persona dell'Avv. Alessandra BOCCANERA, procuratore dell' in virtù di apposita procura conferita dall'Amministratore Delegato della stessa società per CP_1 atto a rogito Notaio di Roma (repertorio n.51.999 del 16.11.2016), Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Abronzino ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma,
Piazzale Ostiense n.2, giusta procura alle liti in atti pagina 1 di 6 OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso l'atto di ingiunzione n.156 del 21.07.2023, notificato in Parte_4 pari data, con cui è stato ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro 106.860,78 per mancato pagamento di 56 fatture relative a forniture idriche, descritte nel prospetto in calce all'ingiunzione, emessa da ex art.2 del R.D. 14.04.1910 n. 639 e artt. 17, commi 3 bis e 3 ter, D.Lgs. 26.02.1999 n. Controparte_2
46, autorizzata alla riscossione coattiva mediante ruoli ex Decreto Ministero dell'Economia del 16.09.2015, pubblicato nella G.U. del 30.09.2015.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti nei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29.10.2025 fissata per la rimessione della causa in decisione, da intendersi richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 20.09.2023, il Roma si opponeva Parte_5 all'ingiunzione indicata in epigrafe, con cui gli era stato ingiunto da quale mandataria di CP_1 CP_2
2, il pagamento dell'importo complessivo di euro 106.860,78, in relazione a 56 fatture emesse a fronte della
[...] erogazione di forniture idriche.
L'opponente eccepiva: -la prescrizione di parte del credito ingiunto, per decorrenza del termine biennale (in virtù della legge di bilancio del 2018, con decorrenza dal gennaio 2020) e quinquennale di prescrizione;
- la mancanza di prova dei consumi della fornitura, contestando i consumi conteggiati trattandosi di consumi indicati da un contatore “neanche indicato nell'atto di ingiunzione e la cui funzionalità, tra l'altro, è stata reiteratamente contestata”.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Nel merito
In via principale – revocare / annullare l'ingiunzione impugnata per i motivi di cui in narrativa e, comunque, dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi all'ingiunzione stessa”.
Si costituiva quale mandataria di , deducendo che: - il Condominio opponente era titolare CP_1 CP_2 del contratto di fornitura idrica stipulato per alimentare gli appartamenti delle scale M/N dello stabile di
[...]
- Roma, contraddistinto dal numero utenza 200000544217, con tariffa per utenza Parte_1
pagina 2 di 6 condominiale domestica e con in dotazione il contatore matricola 262636F; - forniva Parte_4
l'acqua al in esecuzione del citato contratto, emettendo fatture con cadenza mensile che Parte_1 riportavano la matricola (n.262636F) del misuratore in dotazione all'utenza idrica n. 200000544217; - il aveva omesso il pagamento delle 56 fatture descritte analiticamente nel prospetto allegato Parte_1 all'ingiunzione opposta.
Ciò detto, depositava le 56 fatture azionate e i files, recanti le videate attestanti le autoletture inviate dal cliente tramite Web o le mail di invio dell'autolettura, nonché le foto delle letture effettive rilevate dal personale
. In ordine alla eccezione di prescrizione formulata da controparte, riconosceva la prescrizione biennale CP_1 del credito relativamente a 15 fatture emesse dopo il 1°gennaio 2020 per un importo di euro 14.839,98.
Riguardo alle restanti fatture ingiunte depositava atti interruttivi della prescrizione. Chiedeva la condanna del opponente alla minor somma di euro 92.020,80. Parte_1
In particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) rigettare, perché infondata in fatto ed in diritto, e comunque perché non provata, l'opposizione proposta dal . 7 avverso l'atto di ingiunzione Parte_1 Parte_6 Parte_4
n.156 del 21.07.2023 e, preso atto della riduzione della domanda operata dalla convenuta per i motivi di cui in premessa (decurtazione degli importi delle 15 fatture in relazione alle quali è decorso il termine biennale di prescrizione), condannare il opponente al pagamento della minor somma di euro 92.020,80, oltre Parte_1 interessi legali dalle scadenze di pagamento delle fatture.
2) Condannare l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di nella qualità di CP_1 mandataria di Controparte_2
La causa, istruita mediante produzione documentale, era rimessa in decisione con ordinanza del 13.11.2025
(secondo il c.d. rito Cartabia).
Deve darsi atto che parte opposta ha riconosciuto la prescrizione relativamente alle seguenti fatture
2020011000097178 emessa il 13/01/2020 per euro 31,90
2020011000437381 emessa il 12/02/2020 per euro 954,33
2020011000743848 emessa il 10/03/2020 per euro 1.284,26
2020011000998416 emessa il 15/04/2020 per euro 1.032,86
pagina 3 di 6 2020011001340391 emessa il 12/05/2020 per euro 2.138,31
2020011001667239 emessa il 11/06/2020 per euro 1.252,63
2020011001939619 emessa il 08/07/2020 per euro 1.031,87
2020011002274524 emessa il 11/08/2020 per euro 1.252,63
2020011002584613 emessa il 09/09/2020 per euro 1.070,85
2020011002905380 emessa il 12/10/2020 per euro 181,59
2020011003180928 emessa il 10/11/2020 per euro 1.187,36
2020011003549029 emessa il 10/12/2020 per euro 828,24
2021011000140364 emessa il 15/01/2021 per euro 1.218,92
2021011000536281 emessa il 12/02/2021 per euro 631,22
2021011000888629 emessa il 11/03/2021 per euro 743,01, per un importo complessivo di euro 14.839,98.
Con riguardo alle restanti fatture, parte opposta ha allegato gli atti interruttivi della prescrizione.
Invero, riguardo alle fatture emesse nel 2018, rispetto alle quali è applicabile la prescrizione quinquennale, è stata prodotta la raccomandata a/r di costituzione in mora dell'08.09.2020 con ricevuta di ritorno digitale (cfr. docc. 37, 37 bis e 37 ter del fascicolo ). CP_1
Quanto alle altre successive fatture emesse dal 12 agosto 2018 e nel 2019, il termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso al momento della notifica dell'ingiunzione (in data 21.07.2023).
Riguardo alle altre fatture (le nn. 2021011001733854 13/05/2021, sc. 12/06/2021, €.136,83;
2021011002122286 15/06/2021, sc. 15/07/2021, di €.1.814,89; 2021011002468364 13/07/2021, sc.
12/08/2021, di €.147,91) la prescrizione biennale - introdotta dalla legge di bilancio 2018 per il settore idrico, art. 1, co. da 4 a 10, legge n.205/2017, applicabile alle fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020 - è stata interrotta con raccomandata pec del 12.06.2023 (cfr. docc. 38, 38 bis, 38 ter del fascicolo , mentre CP_1 per le fatture emesse dal 12 agosto 2021 al 09 maggio 2023, la prescrizione biennale non era ancora decorsa al momento della notifica dell'ingiunzione.
Quanto al merito, e quindi alla contestazione attinente alla mancata prova dei consumi, giova ricordare i principi che regolano la materia riguardo agli oneri probatori delle parti del contratto di somministrazione. In
pagina 4 di 6 tema di somministrazione di energia elettrica, fattispecie analoga a quella oggetto di scrutinio, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito che “ l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto
(impresa, famiglia o persona singola)” (cfr. Cass. n. 20140/2024; Cass. 17401/2024).
Nel caso di specie parte opponente ha contestato i conteggi dei consumi, limitandosi ad eccepire che il contatore non era indicato nell'ingiunzione e che la funzionalità del contatore era stata reiteratamente contestata.
Tuttavia, ha prodotto tutte le 56 fatture azionate (doc.2 da cui è desumibile la matricola del contatore). Le CP_1 fatture sono state emesse proprio sulla base delle autoletture inviate dal (in relazione a 38 fatture, Parte_1 docc. 3-5-6-7-8-9-10 e da 12 a 36 del fascicolo ) e sulla base di letture rilevate dal personale (per CP_1 CP_1 due fatture, docc. 4 e 11).
Parte opponente non allegato alcuna documentazione a riscontro delle asserite reiterate contestazioni sulla funzionalità del contatore, né ha spiegato le circostanze da cui dovrebbe evincersi un non corretto funzionamento del medesimo contatore. Alla luce delle generiche contestazioni di parte opponente e in difetto di specifica contestazione sul funzionamento del contatore a servizio del la pretesa di quest'ultimo Parte_1 di ritenere errate le fatture azionate e comunque non provati i consumi e gli importi addebitati è del tutto sfornita di prova, in mancanza peraltro di qualsivoglia specifica allegazione riguardo agli asseriti errori denunciati e ai minori consumi effettuati nel periodo di riferimento delle fatture.
In conclusione, deve ritenersi provato il credito richiesto nell'ingiunzione per sorte capitale limitatamente ad euro 92.020,80, oltre agli interessi legali dalle scadenze di pagamento delle fatture.
Ne consegue che l'ingiunzione opposta deve essere revocata e parte opponente deve essere condannata in favore di parte opposta al pagamento di 92.020,80, oltre agli interessi legali dalle scadenze di pagamento delle fatture.
pagina 5 di 6 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nei limiti dei parametri di cui al d.m. n.155/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (euro 92.20,80) e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- annulla l'ingiunzione opposta e condanna il , con sede in Roma, al Parte_1 pagamento in favore di parte opposta di euro 92.020,80, oltre agli interessi legali dalle scadenze di pagamento delle fatture sino al soddisfo;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del giudizio, quantificate in euro
9.142,00, oltre spese generali e accessori come per legge.
Roma 24.11.2025 Il Giudice
NT AN
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