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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 09/12/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1447\2025 R.G.A.C. pendente tra c.f. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Nicoletta Variati, presso il cui studio in Marina di Carrara (MS) via Capitan Fiorillo n 4, è elettivamente domiciliata;
e
, c.f. , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Castelnuovo Magra (SP) alla Via della Pace, presso lo studio dell'Avv. Orsola Palladino, la quale lo rappresenta e difende, in forza di procura alle liti in atti;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente procedimento, promosso da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ha ad oggetto la richiesta modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza del
[...]
Tribunale di Massa n. 58/2023 pubbl. il 24/01/2023, mediante cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Carrara, il
28/07/2018, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 25,
Parte 2 Serie A, anno 2018, e nel corso del quale è nato il figlio in data 11 Per_1
dicembre 2020. In particolare, la ricorrente ha lamentato una serie di episodi di violenza posti in essere dal sig. dopo la sentenza di divorzio, da cui è scaturito, tra CP_1
l'altro, il procedimento n. 791/2025 V.G. dinanzi al Tribunale per i Minorenni di
Genova.
2. A fronte di un iniziale contrasto circa l'oggetto del contendere, le parti sono addivenute ad un accordo, depositando note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte, nei seguenti termini: “1. Disporre ai sensi dell'art. 337 quater c. c.
l'affidamento super esclusivo del figlio minore alla madre, con la quale continuerà Persona_2
ad abitare in Carrara in Viale XX Settembre n. 247 bis, nella ex casa familiare già assegnatale con sentenza di divorzio. 2. Disporre incontri protetti padre – figlio che vengano attuati alla presenza di un educatore ed in un luogo neutro, qualora all'esito del percorso U.F.S.M.I.A. intrapreso dal minore emerga la volontà di incontrare il padre e dopo adeguata preparazione del minore stesso. 3. Porre a carico del Signor il versamento della somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) CP_1
a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore somma da versarsi alla madre con Per_1
bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
porre a carico del padre, nella misura pari al 50%, le spese straordinarie del minore individuate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Massa;
in merito alle spese straordinarie, la madre si impegna e si obbliga ad informare preventivamente il padre via mail all'indirizzo che lo stesso indicherà, con congruo anticipo che non potrà essere inferire a giorni 15, urgenze escluse. Le parti stabiliscono che in caso di mancato riscontro del padre entro 7 giorni da ricevimento della comunicazione la spesa sarà considerata accettata. I genitori concordano sin da ora affinchè prosegua il corso Per_1
pagina 2 di 7 di tennis già frequentato e le cure dentistiche già intraprese. 4. Confermare le altre statuizioni in punto di assegnazione della casa familiare alla madre stabilite in sentenza di divorzio n. 58/2023 emessa dal Tribunale di Massa. 5. Revocare le disposizioni a suo tempo emesse dal Tribunale dei Minorenni di Genova in punto di valutazione delle capacità genitoriali ed educativa domiciliare stante l'intervenuto accordo tra le parti. Quale ulteriore patto essenziale si chiede all'Ill.mo Tribunale di Massa darsi atto delle seguenti disposizioni patrimoniali tra le parti. 6. Il Signor nato a [...] il CP_1
16.4.1985, residente in [...] cf si impegna a C.F._2
trasferire gratuitamente alla Signora nata a [...] il [...], residente in [...]
Carrara viale XX Settembre n 247 bis, c f, che sin da ora si impegna ad C.F._1
accettare, entro 7 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della emananda sentenza del Tribunale di Massa a definizione del presente procedimento , la sua quota pari ad ½ della piena proprietà del seguente bene immobile a sé intestato sito in Carrara MS viale XX Settembre n 247 bis piano T contraddistinti al Catasto Fabbricati di Carrara al foglio 98 particella 310 sub 1 cat A/2 Classe 4
Vani 5,0, mq 97 Rendita catastale € 606,84, con tutte le pertinenze ed annessi. Le spese notarili - ivi comprese quelle per eventuali relazioni tecniche e certificazioni di legge - relative all'intestazione dei diritti che verranno attribuiti alla Signora saranno sostenute per intero dal Signor Parte_1
Il Signor e la Signora dichiarano e garantiscono di CP_1 CP_1 Parte_1
essere in regola con il pagamento degli oneri condominiali, relativamente all'immobile posto in Carrara
Viale XX Settembre n 247 bis piano T e che ad oggi non sono state approvate delibere condominiali che prevedano l'autorizzazione a lavori straordinari dell'edificio. Le parti danno atto che le attribuzioni e le obbligazioni assunte con il presente atto sono tutte finalizzate alla definizione dei rapporti patrimoniali ed economici fra ex coniugi e quindi elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e per tale fatto sono soggette alla normativa fiscale che esenta da qualsiasi imposta di bollo o di registro e da qualsiasi altra tassa gli atti di attribuzione di beni e diritti in sede di divorzio. 7. Il Signor si impegna a rimborsare alla Signora CP_1 [...]
contestualmente alla sottoscrizione del presente atto la somma di euro 151,75 ancora dovuta a Parte_1
titolo spese dentistiche e corso di tennis pregresse. 8. Il Signor versa alla Signora CP_1
contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, la somma di euro 5.000,00 Parte_1
pagina 3 di 7 (cinquemila/00) tramite assegno circolare non trasferibile intestato alla medesima;
detta somma viene versata a titolo di rimborso di parte delle spese legali già sostenute ed ancora da sostenere da parte della
Signora 9. Le parti si impegnano, reciprocamente ed ove possibile, a rimettere gli atti Parte_1
di querela sporti l'uno nei confronti dell'altro per i fatti accaduti il giorno 9 aprile 2025 e nel contempo ad accettare le reciproche remissioni 10. I Procuratori delle parti rinunciano espressamente al vincolo di solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13 nuova L.P.”.
3. Con ordinanza del 5.12.2025 il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. Ciò posto, deve preliminarmente evidenziarsi che la crisi del vincolo matrimoniale comporta l'adozione di provvedimenti nei confronti della prole, disciplinati dagli artt.
337-bis c.c. e seguenti. In particolare, dal dato testuale dell'art. 337-ter c.c. si desume che: i) il minore ha diritto alla bigenitorialità; ii) tutti i provvedimenti relativi alla prole sono adottati “con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa”; iii) il Tribunale valuta prioritariamente che i figli siano affidati ad entrambi i genitori e solo qualora ritenga che ciò contrasti con l'interesse del figlio (art. 337-quater, comma 1, c.c.) stabilisce a quale dei due genitori affidare la prole in via esclusiva;
iv) in ogni caso, la responsabilità genitoriale rimane nella titolarità di entrambi, per cui mentre con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione questa può essere esercitata separatamente, al contrario “le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”, con possibilità, in caso di disaccordo, di rivolgersi al giudice;
v) in accordo all'orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario, in presenza di ipotesi particolarmente problematiche, è consentito all'organo giudicante financo disporre la limitazioni della responsabilità genitoriale, ove ciò sia funzionale ad evitare pregiudizio per il minore
(c.d. affidamento “super esclusivo”), e con ampia flessibilità per lo stesso di costruire la regolamentazione dei rapporti guardando al caso concreto, non limitandosi a scegliere tra modelli legali predeterminati (cfr. Cass., Sez. I, 3 gennaio 2017, n. 27); vi) ciascun pagina 4 di 7 genitore provvede, compatibilmente con le proprie capacità, al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e, ove necessario, il giudice stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
5. Alla luce di tale dato esegetico, il Tribunale, sentita la relazione del Giudice relatore, letto l'art. 473bis.29 c.p.c., vista la trasmissione degli atti al PM, ritiene di prendere atto delle condizioni di cui alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, nella loro portata meramente obbligatoria, stante la non contrarietà a norme imperative ed all'ordine pubblico. Nondimeno, appare sostanzialmente conferme all'interesse della prole la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini di cui all'accordo raggiunto tra le parti. Sussistono, invero, i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo di alla madre, e per confermare il Persona_2
collocamento del figlio presso di lei. Tanto, sia in considerazione delle vicende descritte in ricorso, che del tenore della relazione del Servizio sociale acquisita agli atti in data
25.11.2025, contenente la ricostruzione dell'attività posta in essere dal Servizio a fronte del mandato conferitogli dal Tribunale per i Minorenni, nonché un approfondito resoconto delle condizioni del minore, dei suoi difficili rapporti con il padre, e dell'inadeguatezza del contegno genitoriale di quest'ultimo. Il Servizio, in particolare, ha concluso suggerendo all'Autorità giudiziaria di: “- proseguire il mandato di osservazione del funzionamento genitoriale della sig.ra e del sig. - proseguire il progetto di educativa Parte_1 CP_1
domiciliare, al fine di monitorare la situazione del minore;
- mantenere in essere l'appuntamento presso
U.F.S.M.I.A. in favore di così come stabilito dall'ordinanza del Tribunale per i Per_1
Minorenni di Genova, al fine di poter effettuare una valutazione psico-diagnostica del bambino e per meglio prepararlo alla ripresa degli incontri con il padre, in forma protetta ed in spazio neutro, ed anche con i nonni paterni;
- disporre formale collaborazione con il P.U.R. di “Associazione Lui” che sta
pagina 5 di 7 frequentando il padre, al fine di poter approfondire e monitorare tale percorso;
- inviare il sig. CP_1
al Servizio er effettuare una valutazione psico-diagnostica, ed eventuale sostegno”. Parte_2
Si tratta di indicazioni in larga parte concordanti con i termini delle conclusioni rassegnate dalle parti, e di cui il Tribunale ritiene di tenere conto, come da dispositivo, nell'ambito delle valutazioni di competenza da assumersi nell'interesse del minore.
6. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti a fronte dell'accordo dalle stesse raggiunto sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
1) modifica le condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Massa n. 58\2023, mediante cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e , disponendo che: i) ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 337 quater c.c. venga affidato in via super esclusiva Persona_2
alla madre, con la quale continuerà ad abitare in Carrara, viale XX Settembre n.
247 bis;
ii) il sig. frequenti il figlio mediante incontri protetti alla CP_1
presenza di un educatore ed in un luogo neutro, qualora all'esito del percorso
U.F.S.M.I.A. intrapreso dal minore emerga la volontà di di incontrare Per_1
il padre e dopo adeguata preparazione del minore stesso;
iii) il sig. CP_1
corrisponda la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore versandola alla madre mediante bonifico bancario entro Per_1
il giorno 5 di ogni mese, oltre a farsi carico, nella misura pari al 50%, delle spese straordinarie, individuate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Massa
(salvo le specificazioni di cui alle conclusioni rassegnate dalle parti); iv) la casa familiare resti assegnata alla madre, nei termini già stabiliti nella sentenza di divorzio;
2) dispone altresì che il Servizio sociale: i) prosegua il mandato di osservazione del pagina 6 di 7 funzionamento genitoriale della sig.ra e del sig. ed il progetto Parte_1 CP_1
di educativa domiciliare, per la durata di mesi 6 dalla pubblicazione della sentenza;
ii) mantenga in essere l'appuntamento presso U.F.S.M.I.A. in favore di così come stabilito dall'ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Per_1
Genova, al fine di poter effettuare una valutazione psico-diagnostica del bambino e per meglio prepararlo alla ripresa degli incontri con il padre, in forma protetta ed in spazio neutro, ed anche con i nonni paterni;
iii) collabori con il
P.U.R. di “Associazione Lui”, al fine di poter approfondire e monitorare il percorso seguito dal padre;
iv) si attivi affinché il sig. effettui una CP_1
valutazione psico-diagnostica, ed eventuale sostegno presso il Servizio
U.F.S.M.A.; v) depositi relazione al Giudice Tutelare ogni semestre e\o con pronta sollecitudine in caso di riscontrate criticità;
3) prende atto degli accordi aventi efficacia obbligatoria intervenuti tra le parti, nei termini di cui alle conclusioni congiuntamente rassegnate;
4) compensa integralmente le spese di lite.
5) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione del provvedimento al Servizio sociale del Comune di Carrara.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 9.12.2025
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Ilario Ottobrino
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