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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4576 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avvocato MOUHADDAB ABDERRAHMANE
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato FERNIANI RICCARDO
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da atti depositati in data
02/04/2025 da parte ricorrente e in data 01/04/2025 da parte resistente.
pagina 1 di 6 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio in Casablanca (Marocco) in data
04/02/2005, trascritto nel registro dello Stato Civile atto n. 47 parte 2 serie C - anno
2018 - Comune di Castelfranco Emilia (MO) e dalla loro unione sono nati i figli n data 30/09/2011 e n data 06/10/2015. Persona_1 Persona_2
2. Con ricorso depositato in data 24/09/2024, parte ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione personale dei coniugi, oltre ad altre questioni accessorie.
3. All'udienza del 05/03/2025, i procuratori delle parti hanno chiesto un rinvio per tentare di rassegnare conclusioni congiunte;
il Giudice ha rinviato per consentire tale incombente all'udienza del 02/04/2025.
4. Nel giudizio così radicato si è costituito, in data 01/04/2025, il resistente, confermando la disponibilità ad una separazione consensuale con termini e condizioni congiunte, confermate con successivo atto depositato in data 02/04/2025 da parte ricorrente, che di seguito si trascrivono:
1) Sull'affidamento e collocamento dei figli:
L'affidamento dei figli minori e è condiviso da Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a tenersi reciprocamente informati su tutte le decisioni di maggiore interesse, in particolare in ambito scolastico, educativo, sanitario e culturale. I figli resteranno collocati prevalentemente presso la madre.
Il padre potrà vedere e frequentare i figli nei seguenti modi e CP_1
termini: Per_
- per la figlia quando egli vorrà in accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici della minore;
- per il figlio in ragioni della disabilità, due giorni infrasettimanali da Per_2
concordare con la madre compatibilmente con gli impegni scolastici dello stesso;
per entrambi i figli:
- fine settimana alternati dalle ore 08:00 di sabato alle ore 20:00 di domenica sera, con il padre che accompagnerà i figli presso la casa della madre;
- almeno 15 giorni durante le vacanze estive;
pagina 2 di 6 - ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
2) Sulla casa coniugale:
L'immobile condotto in locazione e attualmente adibito a casa coniugale, sito in
Castelfranco Emilia (MO), Via Circondaria Nord 72, resterà nella disponibilità della madre e dei figli.
Il relativo contratto verrà intestato alla sig.ra , che inizierà a sostenerne gli Pt_1
oneri fino a nuova pattuizione.
3) Sul contributo al mantenimento dei figli:
In considerazione delle condizioni reddituali, le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e il sig. si obbliga a versare alla CP_1
sig.ra la somma mensile complessiva di € 500,00 (euro Parte_1
cinquecento/00), pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, a titolo di contributo al mantenimento, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico sul conto indicato dalla madre.
Il padre, inoltre, contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie stabilite come da Protocollo del Tribunale di Modena sotto riportato:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari,
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa pagina 3 di 6 assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
4) Sull'assegno unico:
L'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
5) Indennità di frequenza / invalidità:
L'indennità di frequenza o altra prestazione economica eventualmente riconosciuta in favore del figlio minore in relazione alla sua condizione di disabilità, sarà Per_2
interamente percepita e gestita dalla madre, la quale la utilizzerà per far fronte alle esigenze del figlio.
6) Sull'autorizzazione rilascio documenti:
pagina 4 di 6 Entrambi i genitori sono autorizzati a richiedere, anche separatamente, il rilascio e/o il rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio (carta di identità e passaporto) per i figli minori, per finalità educative, turistiche o culturali, impegnandosi a firmare tempestivamente la documentazione necessaria.”
5. All'udienza del 02/04/2025, presenti entrambe le parti, i procuratori hanno danno atto di avere depositato conclusioni congiunte.
Il Giudice ha trasmesso gli atti al Collegio per la decisione.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata in [...] - MAROCCO il 20/05/1983) e nato a [...]
CASABLANCA - MAROCCO il 16/04/1975) che hanno contratto matrimonio in data 04/02/2005 a CASABLANCA (MAROCCO), come risulta dall'atto n. 47 - parte 2, serie C, anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
CASTELFRANCO EMILIA (MO);
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CASTELFRANCO EMILIA (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
pagina 5 di 6 Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 03/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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