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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 17/11/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 996/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 5 - Parte_2 con l'Avv. VERÌ ARTURO
e
CP_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.
9 - SEVESO con l'Avv. PURGHÈ ELISABETTA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Varenna, in data 10.6.2024 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varenna - anno 2024, atto n. 2, parte II, serie A)
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 14.4.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione -e successiva pronuncia divorzile- alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale di IN NA (CO), Piazza della Tessitura n. 5, condotta in locazione, verrà assegnata al sig. con quanto l'arreda, avendo la signora già reperito altra soluzione Pt_1 CP_1 abitativa, e condotto con sé gli oggetti e gli arredi già concordemente individuati dai coniugi;
3) I ricorrenti, entrambi titolari di reddito da lavoro subordinato (il sig. e autonomo (ila sig.ra Pt_1
), dichiarano di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento, sia per quanto riguarda la CP_1 separazione che per il periodo successivo al divorzio e di aver definito con separati accordi ogni aspetto economico relativo alla separazione ed al divorzio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, NON Definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Varenna, in data 10.6.2024 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varenna - anno 2024, atto n. 2, parte II, serie A);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
PROVVEDE con separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria per il giudizio di divorzio. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Varenna, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in COMO, il 13.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 5 - Parte_2 con l'Avv. VERÌ ARTURO
e
CP_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.
9 - SEVESO con l'Avv. PURGHÈ ELISABETTA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Varenna, in data 10.6.2024 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varenna - anno 2024, atto n. 2, parte II, serie A)
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 14.4.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione -e successiva pronuncia divorzile- alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale di IN NA (CO), Piazza della Tessitura n. 5, condotta in locazione, verrà assegnata al sig. con quanto l'arreda, avendo la signora già reperito altra soluzione Pt_1 CP_1 abitativa, e condotto con sé gli oggetti e gli arredi già concordemente individuati dai coniugi;
3) I ricorrenti, entrambi titolari di reddito da lavoro subordinato (il sig. e autonomo (ila sig.ra Pt_1
), dichiarano di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento, sia per quanto riguarda la CP_1 separazione che per il periodo successivo al divorzio e di aver definito con separati accordi ogni aspetto economico relativo alla separazione ed al divorzio.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, NON Definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Varenna, in data 10.6.2024 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varenna - anno 2024, atto n. 2, parte II, serie A);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
PROVVEDE con separata ordinanza alla rimessione della causa in istruttoria per il giudizio di divorzio. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Varenna, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
Così deciso in COMO, il 13.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi