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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 3825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3825 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 9048/2022 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Alessandro Cabianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 9048/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , in proprio, Parte_1 C.F._1
attore, contro
(c.f. ), con l'avv. FILIPUT Controparte_1 C.F._2
GIANLUCA, convenuto,
In punto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore: come da note depositate in data 25.1.2025.
Conclusioni del convenuto: come da note depositate in data 28.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'avv. ha convenuto in Parte_1
giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel Controparte_1
merito, per tutte le ragioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare che l'avv. ha svolto, Parte_1
pagina 1 di 8 nell'interesse del sig. le prestazioni professionali di assistenza e patrocinio legale meglio Controparte_1
descritte in narrativa e relative al procedimento amministrativo volto all'annullamento del provvedimento di revoca di porto di fucile per uso caccia avanti la Questura di Venezia e al ricorso r.g. n. 1575/16 incardinato avanti il TAR del Veneto;
per l'effetto condannare il sig. al pagamento della Controparte_1
somma di €6.117,07 oltre interessi legali maturati e maturandi dal dovuto al saldo effettivo, per l'attività di assistenza e patrocinio legale;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forf.
15%, oltre IVA e CPA”.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 7.2.2023, si è costituito in giudizio il convenuto chiedendo nel merito di respingersi le domande ex adverso Controparte_1
formulate perché infondate, sia in fatto sia in diritto, con riserva di richiedere il risarcimento dei danni patiti in separato giudizio, in ogni caso spese e competenze di causa rifuse.
All'udienza del 2.3.2023, il Giudice, vista la natura della causa e l'entità della somma oggetto del contendere, ritenuto opportuno, per economia processuale, tentare la conciliazione delle parti ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., ha rinviato il procedimento all'udienza del 4.5.2023, disponendo la comparizione delle parti;
a detta udienza il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo, dato che entrambe le parti non hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, per cui la causa è stata rinviata per gli adempimenti di cui all'art. 184
c.p.c. all'udienza del 29.2.2024, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente, dato che con Ordinanza del 1.3.2024, il Giudice,
a scioglimento della riserva, ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 30.1.2025 per precisazioni conclusioni, disponendo la trattazione scritta della causa e concedendo alle parti termine pagina 2 di 8 per la medesima data per il deposito di note di trattazione scritta contenenti le sole conclusioni.
Parte attrice ha concluso, nel merito, come da atto di citazione notificato in data 2.11.2022 ed in via istruttoria come da II memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., depositata il 3.7.2023, mentre parte convenuta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta e, in via istruttoria, come da memorie nn. 2 e 3 ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con provvedimento del 13.2.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
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L'avv. ha chiesto il pagamento del corrispettivo per due prestazioni Parte_1
professionali svolte a favore del sig. oltre alle spese vive sopportate: a) CP_1
l'assistenza stragiudiziale nel procedimento amministrativo di revoca del porto d'armi per cui è stata depositata la memoria procedimentale di data 22.6.2016 alla Questura di Venezia;
b) l'attività giudiziale di assistenza e difesa avanti al TAR del Veneto, relativamente alle fasi di studio e introduttiva, per cui è stato redatto, notificato e depositato il ricorso avverso il per l'annullamento della revoca di porto di fucile per uso caccia. Controparte_2
Il convenuto ha eccepito, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'inesatto adempimento da parte della professionista rispetto alla prestazione nei suoi confronti resa, dato che egli ha allegato che parte attrice si era obbligata a svolgere due incarichi in favore del convenuto, la riabilitazione penale ed il ricorso al TAR volto all'annullamento del provvedimento di revoca del porto di fucile per uso caccia e che, con riferimento alla riabilitazione penale, il legale avrebbe omesso di svolgere la necessaria attività, rendendo altresì inutile l'attività difensiva relativa al secondo incarico conferito dal riguardante il ricorso al TAR CP_1
Veneto.
pagina 3 di 8 L'oggetto del presente giudizio involge, dunque, la tematica dei c.d. inadempimenti reciproci o bilaterali, fenomeno che si verifica nei casi, come quello in oggetto, in cui il contraente convenuto nel giudizio di adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo contrattuale si difende eccependo l'inadempimento di controparte ex art. 1460 cod. civ.
La deduzione di inadempimenti reciproci investe il giudice del compito di valutare comparativamente i comportamenti di ambedue le parti, per stabilire quale di esse abbia inciso sul sinallagma contrattuale, dando causa al giustificato inadempimento dell'altra.
Tale valutazione comparativa degli inadempimenti reciproci va svolta sotto una pluralità di parametri, quali il criterio cronologico, il criterio eziologico e il criterio della proporzionalità.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di stabilire su quale fra i contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole, giustificativo dell'inadempimento dell'altro: “Il giudice deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei rispettivi inadempimenti e comportamenti che, al di là del pur necessario riferimento all'elemento cronologico degli stessi, si basi sul loro rapporto di dipendenza e sul concetto di proporzionalità, tenendo conto altresì della funzione socio-economica del contratto” (Cfr. Cass. n. 3002/2004 e n. 18320/2015).
Quanto all'onere probatorio, qualora il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., trovano applicazione i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 13533/2001, risultando però invertiti i ruoli delle parti in lite: il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento o l'inesatto adempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio esatto adempimento.
Tali principi devono essere declinati nel presente contenzioso, tenendo presente qual è il contenuto della prestazione oggetto dell'incarico professionale di avvocato, la cui pagina 4 di 8 obbligazione è di mezzi e non di risultato, per cui l'inadempimento presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività esercitata, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (ex pluribus, Cass. n. 11906/2016; Cass. n. 18612/2013;
Cass. n. 8863/2011; Cass. n. 6967/2006).
Dunque, l'avvocato risponde non già per il mancato raggiungimento del risultato sperato dal suo cliente, bensì per la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ed in particolare, quel dovere di diligenza media che l'art. 1176, secondo comma, cod. civ. gli impone.
Tuttavia, è da rilevare che nella specie è, altresì, contestato tra le parti quale fosse il perimetro contrattuale oggetto dell'incarico professionale e, in particolare, se esso comprendesse o meno la procedura di riabilitazione penale, quale presupposto per la stessa presentazione del ricorso al TAR, ed in tal senso, non essendo traccia di tale incarico nei mandati professionali agli atti, era onere di parte convenuta che ne ha affermato l'esistenza, fornirne la relativa prova.
Orbene, si rileva che dallo scambio di mail del 21/22 giugno 2021 depositato da parte convenuta (doc. 2, fasc. convenuto) la situazione appare corrispondere a quanto da questa allegato.
Infatti, in una mail del 21.6.2021 indirizzata al l'avv. ha affermato: CP_1 Parte_1
“Buongiorno, mi avevi chiesto di seguirTi su due posizioni. La prima era la riabilitazione penale ma, dai dati che mi hai fornito, al casellario (ho fatto la ricerca su Pordenone a gennaio 2020) non c'è nulla. Di questo posso darti il certificato. Non mi hai fornito altro. La seconda è il ricorso al TAR in materia di caccia, il quale è fermo dal 2016 perché il Tribunale non ha ancora fissato l'udienza”; nella mail del pagina 5 di 8 22.6.2021, l'avv. ha puntualizzato: “Riguardo il penale mi hai firmato una delega sennò Parte_1
io neanche avrei potuto accedere alle Tue informazioni in Tribunale. Ti ho anche precisato che le cause al
TAR sono molto lunghe e, con i tuoi precedenti penali, ti ho detto più volte che non era buona cosa accelerare”.
Tali mail, che non sono state disconosciute dall'attrice circa la loro imputabilità soggettiva e che non sono state contestate circa i loro contenuti, hanno perciò valore confessorio, dato che l'avv. ha esplicitato di aver seguito la posizione del per la Parte_1 CP_1
riabilitazione penale, l'attività di ricerca documentale svolta dal legale, su specifica delega del cliente, appare finalizzata ad avere un quadro conoscitivo preciso circa i precedenti penali del convenuto ed anche la strategia dilatoria nell'ambito del procedimento avanti il
TAR si può presumere fosse strumentale a conseguire nel frattempo la riabilitazione, dato che di fronte ad un provvedimento di revoca del porto di fucile per uso caccia, sarebbe stato altrimenti nell'interesse del cliente arrivare al più presto ad una decisione di merito da parte del Giudice Amministrativo.
Alla luce di tali univoci elementi, si ritiene accertato che l'incarico professionale comprendesse anche la riabilitazione penale.
Con riferimento al procedimento di riabilitazione, l'avv. non ha dimostrato il Parte_1
proprio esatto adempimento, dato che appare palese che dopo anni dal conferimento dell'incarico professionale, ella si sia attivata a fare una ricerca al Casellario giudiziale del solo Tribunale di Pordenone nel 2020 e perciò, rispetto a tale incarico l'attrice non risulta essere stata diligente ed è rimasta inadempiente.
L'eccezione di inadempimento deve, perciò, essere accolta dato che il mancato pagamento del corrispettivo appare in rapporto di dipendenza con l'inesatto adempimento del professionista e appare proporzionale rispetto agli interessi in gioco, dato che la pagina 6 di 8 riabilitazione doveva essere l'attività prioritaria, rispetto alla quale il ricorso al TAR era consequenziale.
Parte attrice ha argomentato che, secondo la giurisprudenza prevalente, il non corretto adempimento dell'attività professionale da parte dell'avvocato non è sufficiente a radicare la sua responsabilità, occorrendo altresì verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Si deve convenire che è pacifico che a rilevare non è l'errore in sé, ma l'errore quale causa di un danno e in particolare dell'esito sfavorevole del giudizio (ex pluribus, Cass. n.
25895/2016; Cass. n. 22606/2016; Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 25234/2010; Cass. n.
6967/2006) e, tuttavia, nella fattispecie il convenuto non ha proposto alcuna domanda risarcitoria riconvenzionale, ma si è limitato ad eccepire l'altrui inadempimento, con effetti paralizzanti rispetto alla domanda di pagamento del corrispettivo.
Altrettanto irrilevante appare, il giudizio prognostico sul giudizio amministrativo, che non si confà alla fattispecie, dato che l'orientamento della giurisprudenza amministrativa – secondo cui l'intervenuta riabilitazione non esclude di per sé la possibilità per l'Autorità di pubblica sicurezza di considerare il fatto - reato, oggetto della condanna, anche come un dato storico rilevante ai fini della tutela dell'ordine pubblico – riguarda la questione della sussistenza del nesso di causa rispetto ad un preteso danno evento, ma non può elidere la sussistenza dell'inesatto adempimento in capo alla professionista.
La domanda di parte attrice va, dunque, rigettata.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, considerato il valore della causa e la limitata attività svolta, per cui sia attestano su valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 9048/2022 R.G. promossa da
[...]
ontro , ogni altra diversa domanda ed eccezione Parte_1 Controparte_1
respinta:
- Rigetta la domanda di parte attrice.
- Condanna altresì l'avv. a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite, che si liquidano in €2.540,00 per compensi (€460,00 per la fase di studio;
€389,00 per la fase introduttiva;
€840,00 per la fase istruttoria;
€851,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Venezia, 21/07/2025
Il Giudice dott. Alessandro Cabianca
pagina 8 di 8