TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 2543/24
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Pietro Rocco di
Torrepadula
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 27.02.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto, dall' di CP_1
Giugliano in Campania, avviso di indebito emesso il
29.04.2022 relativo all'indennità Aspi/Miniaspi corrisposta per il periodo dal 18.10.2013 al 17.09.2014
1 per l'importo di € 8.393,85. Avendo quindi eccepito la mancanza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato e la prescrizione del credito vantato dall'ente convenuto, ha chiesto l'accertamento giudiziale della illegittimità delle pretese avanzate dall'ente, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio opponendosi alla CP_1 domanda.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 16.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata.
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza del 5.1.2011,
n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel provvedimento CP_2
2 amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Nel caso di specie, l' ha dedotto che, in seguito ad CP_1 un accertamento ispettivo svoltosi nel 2019 presso la
Ditta individuale LI.Vi Sud di Liberato Vincenzo, era emersa l'insussistenza dei rapporti di lavoro denunciati;
l' aveva quindi provveduto a disconoscere il relativo CP_1 periodo di lavoro precedentemente riconosciuto al ricorrente (dal 01.10.2013 al 10.10.2013), con conseguente recupero delle prestazioni riconosciute in virtù del rapporto disconosciuto.
Dall'esame degli atti risulta che il ricorrente era stato ascoltato dagli ispettori in sede di accertamenti ed CP_1 era stato a lui comunicato il provvedimento di disconoscimento del rapporto.
Con riguardo, dunque, al provvedimento impugnato in questa sede, nel quale si fa riferimento a “Revoca indennità ASpI ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot N
.5106.26/02/2020.0026317”, deve ritenersi che fossero CP_1 comprensibili per il ricorrente le motivazioni poste a fondamento dell'indebito contestato. Inoltre, l' , CP_1 anche in sede giudiziale, ha dedotto e documentato le circostanze che hanno portato alla formazione dell'indebito in esame, come sopra esposto.
3 Deve quindi ritenersi che l'onere della prova della spettanza del percepito ricada sul ricorrente il quale, nel caso de quo, non l'ha fornita.
Il ricorrente infatti, in questa sede, nulla ha dedotto in ordine allo svolgimento di attività lavorativa di carattere subordinato nel periodo in contestazione, ma si
è limitato a chiedere l'accertamento dell'illegittimità dell'indebito, laddove l' ha esibito il verbale CP_1 ispettivo del 11.11.2019 compiuto nei confronti dell'azienda LI.Vi Sud di Liberato Vincenzo, in base al quale ha poi provveduto al disconoscimento dei rapporti di lavoro dichiarati.
Non può infine ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione, considerato che le prestazioni sono state liquidate con riferimento al periodo da ottobre 2013 a settembre 2014 ed il provvedimento impugnato è stato comunicato l'8.06.2022.
Per i suesposti motivi il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. allegata al ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Aversa, 17.04.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 2543/24
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Pietro Rocco di
Torrepadula
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio
Brancaccio
Resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 27.02.2024 parte ricorrente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto, dall' di CP_1
Giugliano in Campania, avviso di indebito emesso il
29.04.2022 relativo all'indennità Aspi/Miniaspi corrisposta per il periodo dal 18.10.2013 al 17.09.2014
1 per l'importo di € 8.393,85. Avendo quindi eccepito la mancanza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato e la prescrizione del credito vantato dall'ente convenuto, ha chiesto l'accertamento giudiziale della illegittimità delle pretese avanzate dall'ente, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio opponendosi alla CP_1 domanda.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 16.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è infondata.
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
La stessa Corte di Cassazione, con sentenza del 5.1.2011,
n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel provvedimento CP_2
2 amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Nel caso di specie, l' ha dedotto che, in seguito ad CP_1 un accertamento ispettivo svoltosi nel 2019 presso la
Ditta individuale LI.Vi Sud di Liberato Vincenzo, era emersa l'insussistenza dei rapporti di lavoro denunciati;
l' aveva quindi provveduto a disconoscere il relativo CP_1 periodo di lavoro precedentemente riconosciuto al ricorrente (dal 01.10.2013 al 10.10.2013), con conseguente recupero delle prestazioni riconosciute in virtù del rapporto disconosciuto.
Dall'esame degli atti risulta che il ricorrente era stato ascoltato dagli ispettori in sede di accertamenti ed CP_1 era stato a lui comunicato il provvedimento di disconoscimento del rapporto.
Con riguardo, dunque, al provvedimento impugnato in questa sede, nel quale si fa riferimento a “Revoca indennità ASpI ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot N
.5106.26/02/2020.0026317”, deve ritenersi che fossero CP_1 comprensibili per il ricorrente le motivazioni poste a fondamento dell'indebito contestato. Inoltre, l' , CP_1 anche in sede giudiziale, ha dedotto e documentato le circostanze che hanno portato alla formazione dell'indebito in esame, come sopra esposto.
3 Deve quindi ritenersi che l'onere della prova della spettanza del percepito ricada sul ricorrente il quale, nel caso de quo, non l'ha fornita.
Il ricorrente infatti, in questa sede, nulla ha dedotto in ordine allo svolgimento di attività lavorativa di carattere subordinato nel periodo in contestazione, ma si
è limitato a chiedere l'accertamento dell'illegittimità dell'indebito, laddove l' ha esibito il verbale CP_1 ispettivo del 11.11.2019 compiuto nei confronti dell'azienda LI.Vi Sud di Liberato Vincenzo, in base al quale ha poi provveduto al disconoscimento dei rapporti di lavoro dichiarati.
Non può infine ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione, considerato che le prestazioni sono state liquidate con riferimento al periodo da ottobre 2013 a settembre 2014 ed il provvedimento impugnato è stato comunicato l'8.06.2022.
Per i suesposti motivi il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. allegata al ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Aversa, 17.04.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua
4